emblema della repubblica

Dipartimento per gli affari di giustizia

Il Direttore generale

 

visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea;

 

visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 e successive integrazioni, contenente “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”;

 

visto il decreto ministeriale 2 luglio 2009, n. 110, che adotta il regolamento in materia di misure compensative per l’esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale;

 

vista l’istanza di Federico Ricci, nato il 10 settembre 1990 a Borgomanero (NO), cittadino italiano, diretta a ottenere ai sensi dell’art. 16 del citato decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il riconoscimento del titolo professionale conseguito in Austria ai fini dell’iscrizione nell’albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali – sezione A e dell’esercizio in Italia della relativa professione;

 

considerato che il richiedente ha conseguito una laurea triennale in agrotecnologie per l'ambiente e il territorio presso l’Università degli studi di Milano in data 12 luglio 2016, e un master of sciences (MSc) in mountain forestry presso la Universität für Bodenkultur (BOKU) di Vienna in data 25 settembre 2018, all’esito di un percorso di studi di durata biennale;

 

visto il certificato rilasciato dal Bundesministerium Nachhaltigkeit und Tourismus in data 26 luglio 2019, attestante che con il master conseguito in Austria si acquisisce la qualifica professionale di forstassistent, che corrisponde al livello di qualifica di cui all'articolo 11 lettera e della Direttiva 2005/36/CE;

 

preso atto dell’esperienza professionale prodotta;

 

visto il parere del Consiglio nazionale dell’ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali, espresso con nota prot. DAG n. 202162.E del 12 ottobre 2026;

 

ritenuto che la formazione accademica e professionale del richiedente non sia completa ai fini dell’iscrizione nell’albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali, sezione A e che, pertanto, risulta necessario richiedere misure compensative;

 

visto l’art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato,

 

decreta

 

a Federico Ricci, nato il 10 settembre 1990 a Borgomanero (NO), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale conseguito in Austria quale titolo valido per l’iscrizione nell’albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali, sezione A, e per l’esercizio in Italia della relativa professione.

 

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulla materia di seguito indicata, oppure, a scelta del richiedente, allo svolgimento di un tirocinio di adattamento sulla stessa materia per un periodo di 3 (tre) mesi.

 

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta da parte del candidato, verterà sulla seguente materia:

 

  • Estimo.

 

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

 

Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda, allegando il presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all’interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

 

La commissione rilascia all’interessato certificazione dell’avvenuto superamento dell’esame, al fine dell’iscrizione all’albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali – sezione A.

 

Il tirocinio di adattamento, ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali sulla materia sopra riportata. Il richiedente presenterà domanda al Consiglio nazionale, allegando il presente decreto, nonché la dichiarazione di disponibilità del dottore agronomo e dottore forestale tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un dottore agronomo e dottore forestale, scelto dall’istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza della richiedente e che abbiano un’anzianità d’iscrizione all’albo professionale di almeno otto anni.

 

Il Consiglio nazionale vigilerà sull’effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell’ordine provinciale.

 

 

Roma, 14 ottobre 2026

Il Direttore generale
Sabrina Mostarda