
Dipartimento per gli affari di giustizia
Il Direttore generale
visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;
visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”;
visto il decreto ministeriale 2 luglio 2009, n. 110, che adotta il regolamento in materia di misure compensative per l’esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale;
vista l’istanza di Hakki Emrah Erdogan, nato il 6 novembre 1976 a Ankara (Turchia), cittadino turco, diretta a ottenere, ai sensi dell’art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l’art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il riconoscimento della qualifica professionale conseguita in Turchia, ai fini dell’iscrizione nell’albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali - sezione A e dell’esercizio della relativa professione in Italia;
considerato che il richiedente ha conseguito un titolo accademico Bachelor of science in soil science presso la Ankara Universitesi (Turchia) in data 9 ottobre 1998, all’esito di un percorso di studi della durata di quattro anni e sei mesi;
rilevato che l’istante risulta iscritto all’Ordine degli ingegneri agronomi (Unione turca degli ordini degli ingegneri e degli architetti) dal 22 ottobre 2003;
preso atto che l’istante risulta essere staff member della WMO (World meteorological organization);
vista l’esperienza professionale documentata;
visto il parere del Consiglio nazionale dell’ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali, espresso con nota prot. DAG n. 202162.E del 12 ottobre 2026;
ritenuto che la formazione accademica e professionale del richiedente non sia completa ai fini dell’iscrizione nell’albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali, sezione A e che, pertanto, risulta necessario richiedere misure compensative;
considerato che l’istante è in possesso di un permesso di soggiorno rilasciato in data 2 marzo 2026 dalla Confederazione Svizzera, con validità in area Schengen fino all’1 marzo 2027;
visto l’art. 49, comma 3, del d.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni,
visto l’art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007,
decreta
a Hakki Emrah Erdogan, nato il 6 novembre 1976 a Ankara (Turchia), cittadino turco, è riconosciuta la qualifica professionale conseguita in Turchia, quale titolo valido per l’iscrizione nell’albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali - sezione A e per l’esercizio della relativa professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno.
Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulla materia di seguito indicata, oppure, a scelta del richiedente, allo svolgimento di un tirocinio di adattamento sulla stessa materia per un periodo di 3 (tre) mesi.
La prova attitudinale, ove oggetto di scelta da parte del candidato, verterà sulla seguente materia:
- Estimo.
La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana.
Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda, allegando il presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all’interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
La commissione rilascia all’interessato certificazione dell’avvenuto superamento dell’esame, al fine dell’iscrizione all’albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali – sezione A.
Il tirocinio di adattamento, ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali sulla materia sopra riportata. Il richiedente presenterà domanda al Consiglio nazionale, allegando il presente decreto, nonché la dichiarazione di disponibilità del dottore agronomo e dottore forestale tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un dottore agronomo e dottore forestale, scelto dall’istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza della richiedente e che abbiano un’anzianità d’iscrizione all’albo professionale di almeno otto anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull’effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell’ordine provinciale.
Roma, 14 ottobre 2026
Il Direttore generale
Sabrina Mostarda