
Dipartimento per gli affari di giustizia
Il Direttore generale
visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;
visto l’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sopra indicato, così come modificato dalla legge n. 189/2002, che ne prevede l’applicabilità anche ai cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, in quanto si tratti di norme più favorevoli;
visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”;
visto il decreto ministeriale 2 luglio 2009, n. 110, che adotta il regolamento in materia di misure compensative per l’esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale;
vista l’istanza di Ornela Yoana Cavalieri, nata l’8 luglio 1989 a Rosario (Argentina), cittadina italiana, diretta a ottenere, ai sensi dell’art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l’art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il riconoscimento del titolo professionale di ingeniera agrònoma conseguito in Argentina, ai fini dell’iscrizione nell’albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali - sezione A e dell’esercizio della relativa professione in Italia;
considerato che la richiedente ha conseguito il titolo di ingeniera agrònoma presso la Universidad Nacional de Rosario (Santa Fè - Argentina) in data 11 marzo 2015 all’esito di un percorso accademico di durata quinquennale, come confermato da dichiarazione di valore rilasciata dal Consolato Generale d’Italia a Rosario in data 10 luglio 2023;
rilevato che alla luce di analoghi precedenti si è accertato che il titolo accademico conseguito dall’istante consente l’accesso in Argentina alla professione di ingeniera agrònoma;
preso atto della formazione e della esperienza professionale documentate in atti;
visto il parere del Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, espresso con nota prot. DAG n. 202162.E del 12 ottobre 2026;
ritenuto che, date le differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l’esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale - sezione A, e quella di cui è in possesso l’istante, risulta necessaria l’applicazione di misure compensative;
visto l’art. 49, comma 3, del d.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni,
visto l’art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007,
decreta
a Ornela Yoana Cavalieri, nata l’8 luglio 1989 a Rosario (Argentina), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di ingeniera agrònoma conseguito in Argentina, quale titolo valido per l’iscrizione nell’albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali - sezione A e per l’esercizio della relativa professione in Italia.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulla materia di seguito indicata, oppure, a scelta della richiedente, a un tirocinio di adattamento sulla stessa materia per un periodo di 3 (tre) mesi:
- estimo.
La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana.
L’esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti la materia sopra indicata e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato.
La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare domanda al Consiglio nazionale, allegando il presente decreto.
La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario.
Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all’interessata, al recapito da questa indicato nella domanda.
La commissione rilascia all’interessata certificazione dell’avvenuto superamento dell’esame, al fine dell’iscrizione nell’albo dei dottori agronomi e dottori forestali - sezione A.
Il tirocinio di adattamento, ove oggetto di scelta della richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali sulla materia sopra riportata.
La richiedente presenterà domanda al Consiglio nazionale, allegando il presente decreto, nonché la dichiarazione di disponibilità del dottore agronomo e forestale tutor.
Detto tirocinio si svolgerà presso un dottore agronomo e forestale, scelto dall’istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un’anzianità d’iscrizione all’albo professionale di almeno sette anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull’effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell’ordine provinciale.
Roma, 14 ottobre 2026
Il Direttore generale
Sabrina Mostarda