
Dipartimento per gli affari di giustizia
Il Direttore generale
visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;
preso atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1 bis, del citato d.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394, il riconoscimento del titolo può essere richiesto anche dagli stranieri non soggiornanti in Italia e che la medesima norma dispone che “le amministrazioni interessate, ricevuta la domanda, provvedono a quanto di loro competenza”;
visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”;
visto il decreto ministeriale 15 aprile 2016, n. 68, che adotta il regolamento in materia di prova attitudinale per l’esercizio della professione di perito industriale e perito industriale laureato;
vista l’istanza di Thalia Taquia Porras, nata a Junin (Perù) l’1 gennaio 1997, cittadina peruviana, diretta a ottenere, ai sensi dell’art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l’art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il riconoscimento del titolo professionale conseguito in Perù ai fini dell’iscrizione nell’albo dei periti industriali e dei periti industriali laureati, e dell’esercizio in Italia della relativa professione;
considerato che la richiedente ha conseguito un titolo accademico professionale bachiller en ingenierìa quìmica presso l’Universidad Nacional del Callao (Perù) in data 9 giugno 2022 all’esito di un percorso accademico di 5 anni;
vista l’esperienza professionale documentata;
visto il parere del Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati, espresso con nota prot. DAG n. 164014.E dell’11 agosto 2026;
preso atto che l’interessata è in possesso di un permesso di soggiorno rilasciata il 12 maggio 2026 dalla Questura di Firenze con scadenza il 12 maggio 2031;
considerato che, date le differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l’esercizio della professione di perito industriale – settore chimica e quella di cui è in possesso l’istante, risulta opportuno richiedere una misura compensativa;
visto l’art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;
visto l’art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato,
decreta
a Thalia Taquia Porras, nata a Junin (Perù) l’1 gennaio 1997 cittadina peruviana, è riconosciuto il titolo professionale conseguito in Perù quale titolo valido per l’iscrizione quale perito industriale laureato nell’albo dei periti industriali e dei periti industriali laureati - settore chimica, e per l’esercizio in Italia della relativa professione, stante la validità del permesso di soggiorno.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle materie di seguito indicate, oppure, a scelta del richiedente, a un tirocinio di adattamento sulle stesse materie per un periodo di un periodo di 3 (tre) mesi.
La prova attitudinale, ove oggetto di scelta da parte del candidato, verterà sulle seguenti materie:
- regolamento professionale e normativa di settore (prova orale);
- deontologia professionale del perito industriale (prova orale);
- disciplina italiana ed europea della sicurezza e igiene alimentare.
La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicate nel testo del decreto, si compone di un esame da svolgersi in lingua italiana.
Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare domanda al Consiglio nazionale, allegando il presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all’interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
La commissione rilascia all’interessato certificazione dell’avvenuto superamento dell’esame, al fine dell’iscrizione nell’albo dei periti industriali e dei periti industriali laureati.
Il tirocinio di adattamento, ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali sulla materia sopra riportata. Il richiedente presenterà domanda al Consiglio nazionale, allegando il presente decreto, nonché la dichiarazione di disponibilità del professionista tutor.
Detto tirocinio si svolgerà presso un perito industriale, scelto dall’istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un’anzianità d’iscrizione all’albo professionale di almeno otto anni.
Il Consiglio nazionale vigilerà sull’effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell’ordine provinciale.
Roma, 8 ottobre 2026
Il Direttore generale
Sabrina Mostarda