emblema della repubblica

Dipartimento per gli affari di giustizia

Il Direttore generale

 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;


visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;


visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 e successive integrazioni, contenente “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi “ordinamenti”;


visto il decreto ministeriale 17 novembre 2006, n. 304, che adotta il regolamento in materia di misure compensative per l’esercizio della professione di giornalista;


vista l’istanza di Caterina Zanardi, nata a Bologna il 12 febbraio 2001, cittadina italiana, diretta a ottenere, ai sensi dell’art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l’art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il riconoscimento della qualifica professionale conseguita negli Stati Uniti, ai fini dell’iscrizione nell’albo dei giornalisti, elenco dei giornalisti professionisti, e dell’esercizio in Italia della relativa professione;


considerato che la richiedente ha conseguito un bachelor of arts – inter-domain humanities and social science in data 31 luglio 2023 presso la Universiteit Utrecht (Paesi Bassi), a compimento un percorso di studi triennale, e un master of science in journalism in data 21 maggio 2025 presso la Columbia University graduate school of journalism di New York a compimento un percorso di studi biennale, come attestato dalla dichiarazione di valore rilasciata dal Consolato generale d’Italia a New York il 29 aprile 2026;


considerato che l’interessata ha documentato esperienza professionale;


visto il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria, pervenuto con nota prot. DAG n. 192399.E del 29 settembre 2026;


considerato che, date le differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l’esercizio della professione di giornalista professionista e quella di cui è in possesso l’istante, risulta opportuno richiedere una misura compensativa;


visto l’art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;


visto l’art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato,


decreta


a Caterina Zanardi, nata a Bologna il 12 febbraio 2001, cittadina italiana, è riconosciuta la qualifica professionale conseguita negli Stati Uniti, ai fini dell’iscrizione nell’albo dei giornalisti, elenco dei professionisti, e dell’esercizio in Italia della relativa professione.


Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale, da svolgersi in lingua italiana sulle seguenti materie:

 

  1. Diritti, doveri, etica e deontologia dell’informazione
     
  2. Norme giuridiche attinenti all’informazione: elementi di diritto pubblico; norme civili, penali e amministrative concernenti la stampa; ordinamento giuridico della professione di giornalista.
     
  3. Normativa comunitaria sull’informazione.
     

In particolare, la prova scritta consisterà nella redazione di un articolo su argomenti di attualità scelti dal candidato tra quelli in numero non inferiore a sei (interno, esteri, economia-sindacato, cronaca, sport, cultura-spettacolo) proposti dalla Commissione, nonché sulla base dell’eventuale documentazione dalla stessa candidata fornita.

 

L’esame orale consiste nella discussione di brevi questioni vertenti sulle materie sopra indicate.


In alternativa, il riconoscimento è subordinato a un tirocinio di adattamento ex art. 7 del DM 304/2006 di 5 mesi.


Esso consiste nello svolgimento di attività giornalistica continuativa e retribuita per uno o più organi di informazione, nazionali o locali, regolarmente registrati.


Il direttore o i direttori degli organi di informazione, a conclusione del tirocinio di adattamento, predispone una relazione motivata contenente la valutazione, favorevole o sfavorevole, dell'attività complessivamente svolta e ne rilascia copia all'interessato.


Il candidato dovrà presentare domanda al Consiglio nazionale, allegando il presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all’interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.


La commissione rilascia all’interessata certificazione dell’avvenuto superamento dell’esame, al fine dell’iscrizione nell’albo dei giornalisti, elenco dei giornalisti professionisti.


Roma, 30 settembre 2026

Il Direttore generale
Sabrina Mostarda