
Dipartimento per gli affari di giustizia
Il Direttore generale
visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;
visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
visto l’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sopra indicato, così come modificato dalla legge n. 189/2002, che ne prevede l’applicabilità anche ai cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, in quanto si tratti di norme più favorevoli;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 e successive integrazioni, contenente “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi “ordinamenti”;
visto il decreto ministeriale 3 dicembre 2014, n. 200, che adotta il regolamento in materia di misure compensative per l’esercizio della professione di ingegnere;
vista l’istanza di Juliana Leylen Jesus Acosta, nata a Paranà (Argentina) in data 23 aprile 1994, cittadina italiana, diretta a ottenere, ai sensi dell’art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l’art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il riconoscimento del titolo professionale di ingeniera ambiental conseguito in Argentina, ai fini dell’iscrizione nell’albo degli ingegneri – sezione A, settore civile e ambientale e settore industriale e dell’esercizio in Italia della relativa professione;
considerato che la richiedente ha conseguito il titolo di ingeniera ambiental presso la Universidad Nacional del Litoral di Santa Fe (Argentina) rilasciato in data 6 giugno 2019 all’esito di un percorso di studi di durata quinquennale, come confermato da dichiarazione di valore rilasciata dal Consolato d’Italia a Rosario in data 9 dicembre 2025 che precisa che detto titolo permette l’esercizio della relativa professione in Argentina;
considerata l’ampia esperienza professionale documentata in atti;
visto il parere del Consiglio nazionale degli ingegneri, trasmesso con nota prot. DAG n. 110805.E del 27 maggio 2026, in cui è stato rilevato che il percorso accademico e le esperienze lavorative documentate dalla richiedente non sono coerenti con quelle dell’ingegnere civile italiano neanche applicando tutte le possibili misure compensative;
rilevato che in data 10 giugno 2026 (nota prot. DAG n. 121396.E del 18 giugno 2026) l’istante ha richiesto un riesame del parere espresso dal Consiglio nazionale ingegneri, alla luce della formazione accademica e dell’esperienza professionale dalla stessa maturata in campo ingegneristico;
rilevato che la suddetta istanza di riesame è stata sottoposta al rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri che, con parere trasmesso con nota prot. DAG n. 147752.E del 17 luglio 2026, con riferimento al settore civile e ambientale, ha ritenuto l’istanza di riesame meritevole di accoglimento, pur rilevando che, date le differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l’esercizio della professione di ingegnere, sezione A, settore civile e ambientale, e quella di cui è in possesso l’istante, risulta tuttavia opportuno richiedere una misura compensativa;
considerato che in successivo parere del Consiglio nazionale degli ingegneri, trasmesso con nota prot. DAG n. 184624.E del 17 settembre 2026 il rappresentante di categoria ha rilevato che l’istanza presentata dalla sig.ra Acosta per ottenere il riconoscimento ai fini della iscrizione nella sezione A, settore industriale, non può essere accolta, in quanto il percorso accademico e l’esperienza professionale della stessa non sono coerenti con la figura dell’ingegnere industriale italiano ma sono riferibili al percorso dell’ingegnere civile e ambientale, anche per la parte impiantistica legata all’aspetto ambientale;
visto l’art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;
visto l’art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato,
decreta
a Juliana Leylen Jesus Acosta, nata a Paranà (Argentina) in data 23 aprile 1994, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di ingeniera ambiental conseguito in Argentina, ai fini dell’iscrizione nell’albo degli ingegneri – sezione A, settore civile e ambientale e dell’esercizio in Italia della relativa professione.
Il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulla materia di seguito indicate, oppure, a scelta della richiedente, a un tirocinio di adattamento sulla stessa materia per un periodo di quattro (4) mesi.
La prova attitudinale, ove oggetto di scelta da parte della candidata, verterà sulla seguente materia:
- Scienza della costruzione
La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. L’esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia sopra individuata, mentre l’esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti la materia sopra indicata e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame la candidata potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare domanda al Consiglio nazionale, allegando il presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all’interessata, al recapito da questa indicato nella domanda.
La commissione rilascia all’interessata certificazione dell’avvenuto superamento dell’esame, al fine dell’iscrizione nell’albo degli ingegneri, sezione A, settore civile e ambientale.
Il tirocinio di adattamento, ove oggetto di scelta della richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali sulle materie sopra riportate. La richiedente presenterà domanda al Consiglio nazionale, allegando copia conforme del presente decreto, nonché la dichiarazione di disponibilità dell’ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall’istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza della richiedente e che abbiano un’anzianità d’iscrizione all’albo professionale di almeno otto anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull’effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell’Ordine provinciale.
La domanda per l’iscrizione alla sezione A settore industriale è respinta per le motivazioni di cui in premessa.
Roma, 28 settembre 2026
Il Direttore generale
Sabrina Mostarda