
Dipartimento per gli affari di giustizia
Il Direttore generale
visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;
visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 e successive integrazioni, contenente “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi “ordinamenti”;
visto il decreto ministeriale 3 dicembre 2014, n. 200, che adotta il regolamento in materia di misure compensative per l’esercizio della professione di ingegnere;
vista l’istanza di Valentin Nikolaev, nato a Omsk (URSS) in data 17 giugno 1986, cittadino russo, diretta a ottenere, ai sensi dell’art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l’art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il riconoscimento del titolo professionale di inzhener conseguito in Russia, ai fini dell’iscrizione nell’albo degli ingegneri – sezione A, settore dell’informazione e dell’esercizio in Italia della relativa professione;
considerato che il richiedente ha conseguito il titolo accademico “Diploma di laurea specialistica VSG 3203028” presso l’Università Tecnica Statale di Omsk (Russia) in data 24 giugno 2008 e rilasciato in data 30 giugno 2008 all’esito di un percorso di studi di durata quinquennale che conferisce la qualifica di inzhener – indirizzo macchine calcolatrici, ammassi, sistemi e reti di calcolatori”;
rilevato che l’istante produce dichiarazione di valore rilasciata dal Consolato Generale d’Italia a Mosca IZ 0505/2025 che conferma che il diploma conseguito dal richiedente è condizione necessaria e sufficiente per l’accesso e l’esercizio della professione secondo la qualificazione e la specializzazione ricevute;
considerato che il richiedente documenta lo svolgimento di attività professionale all’estero e in Italia;
visto il parere del Consiglio nazionale degli ingegneri trasmesso con nota prot. DAG 184624.E del 17 settembre 2026;
considerato che l’istante possiede un permesso di soggiorno quale richiedente asilo rilasciato in data 21 marzo 2025 dalla Questura di Ravenna, con scadenza 25 febbraio 2026, e che lo stesso ha dichiarato di avere richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno alla Questura di Roma e in data 3 agosto 2026;
ritenuto, in definitiva, che il sig. Nikolaev, abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell’iscrizione nell’albo degli ingegneri – sezione A, settore dell’informazione, senza necessità di applicare misure compensative,
decreta
a Valentin Nikolaev, nato a Omsk (URSS) in data 17 giugno 1986, cittadino russo, è riconosciuto il titolo professionale di inzhener conseguito in Russia, ai fini dell’iscrizione nell’albo degli ingegneri – sezione A, settore dell’informazione e dell’esercizio in Italia della relativa professione, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno.
Roma, 23 settembre 2026
Il Direttore generale
Sabrina Mostarda