
Dipartimento per gli affari di giustizia
Il Direttore generale
visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea;
visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
vista la legge 15 novembre 2000, n. 364 contenente la ratifica ed esecuzione dell’accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, stipulato in Lussemburgo il 21 giugno 1999, come modificato con la decisione n. 2/2011 del Comitato Misto UE-Svizzera;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 e successive integrazioni, contenente “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi “ordinamenti”;
visto il decreto ministeriale 3 dicembre 2014, n. 200, che adotta il regolamento in materia di misure compensative per l’esercizio della professione di ingegnere;
vista l’istanza di Bruno Esposti, nato a Milano (Italia) il 26 novembre 2001, cittadino italiano, diretta a ottenere, ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il riconoscimento del titolo professionale conseguito nella Confederazione Elvetica, ai fini dell’iscrizione nell’albo degli ingegneri, sezione B, settore civile e ambientale, e dell’esercizio in Italia della relativa professione;
considerato che l’istante ha conseguito il titolo Bachelor of Science SUPSI in civil engineering presso la Scuola Universitaria Professionale della Svizzera italiana (SUPSI) in data 17 settembre 2025 all’esito di un percorso accademico di durata triennale;
rilevato che, alla luce di analoghi precedenti, si è accertato che tale titolo conseguito dal richiedente sancisce una formazione conforme al livello dell’art. 11 lettera d) della direttiva 2005/36/CE e autorizza il titolare ad esercitare in Svizzera la professione di ingegnere civile;
preso atto della esperienza professionale documentata in atti;
visto il parere del Consiglio nazionale degli ingegneri, trasmesso con nota prot. DAG n. 184624.E del 17 settembre 2026;
considerato che, date le differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l’esercizio della professione di ingegnere iscritto nell’albo alla sezione B, settore civile e ambientale, e quella di cui è in possesso il sig. Esposti, risulta opportuno richiedere una misura compensativa;
visto l’art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato,
decreta
a Bruno Esposti, nato a Milano (Italia) il 26 novembre 2001, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale titolo professionale conseguito nella Confederazione Elvetica, ai fini dell’iscrizione nell’albo degli ingegneri - sezione B, settore civile e ambientale e dell’esercizio in Italia della relativa professione.
Il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulla materia di seguito indicata, oppure, a scelta del richiedente, a un tirocinio di adattamento sulla stessa materia per un periodo di 2 (due) mesi sulla materia di “Ingegneria sismica e norme tecniche sulle costruzioni”.
La prova attitudinale, ove oggetto di scelta da parte del candidato, verterà sulla seguente materia:
- Tecnica delle costruzioni – Ingegneria sismica e norme tecniche sulle costruzioni (prova orale solo sulla seconda parte)
La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana.
L’esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti le materie sopra indicate e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato.
Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare domanda al Consiglio nazionale, allegando il presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all’interessato, al recapito da questo indicato nella domanda.
La commissione rilascia all’interessata certificazione dell’avvenuto superamento dell’esame, al fine dell’iscrizione nell’albo degli ingegneri, sezione B, settore civile e ambientale.
Il tirocinio di adattamento, ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali sulle materie sopra riportate. Il richiedente presenterà domanda al Consiglio nazionale, allegando copia del presente decreto, nonché la dichiarazione di disponibilità dell’ingegnere tutor.
Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall’istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un’anzianità d’iscrizione all’albo professionale di almeno otto anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull’effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell’ordine provinciale.
Roma, 23 settembre 2026
Il Direttore generale
Sabrina Mostarda