emblema della repubblica

Dipartimento per gli affari di giustizia

Il Direttore generale

 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;


visto l’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sopra indicato, così come modificato dalla legge n. 189/2002, che ne prevede l’applicabilità anche ai cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, in quanto si tratti di norme più favorevoli;


visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;


visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento in materia di prova attitudinale per l’esercizio della professione di avvocato;


vista l’istanza di Angelo Turco, nato a Napoli il 21 aprile 1992, cittadino italiano, diretta a ottenere, ai sensi dell’art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l’art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il riconoscimento del titolo professionale di solicitor conseguito nel Regno Unito, ai fini dell’iscrizione nell’albo degli avvocati e dell’esercizio in Italia della relativa professione;


considerato che l’istante ha conseguito una laurea magistrale in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II in data 10 luglio 2015.


ilevato che l’istante ha inoltre conseguito un titolo accademico Graduate diploma in law presso la University of Westminster in data 12 giugno 2018 e un Master of laws in legal practice (LLM) presso la medesima Università in data 9 ottobre 2020;


considerato che il dott. Turco è in possesso della qualifica di solicitor, come attestato dalla Solicitors Regulation Authority in data 12 marzo 2021;


considerato che, ai sensi dell’art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007 (Misure compensative) per l’accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;


ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale consistente nella redazione di pareri ed atti giudiziari che consentano di verificare la capacità professionale pratica del richiedente, oltre che in una prova orale su materie essenziali ai fini dell’esercizio della professione di avvocato in Italia;


viste le determinazioni delle conferenze di servizi nelle sedute del 28 maggio 2012 e del 5 luglio 2012, nel corso delle quali, evidenziata l’opportunità di procedere ad una modifica della dicitura dei decreti di riconoscimento nella parte in cui viene illustrato il contenuto specifico della prova scritta, in maggiore aderenza all'art. 2 del regolamento sopra citato, si è deliberato che i decreti specifichino in maniera più dettagliata le materie sulle quali verteranno le prove attitudinali;


rilevato che, nel corso delle conferenze di servizi del 13 ottobre e del 13 dicembre 2016 è stata evidenziata l’opportunità di procedere ad una omogeneizzazione delle misure compensative che vengono applicate a coloro che chiedono il riconoscimento del titolo professionale di avvocato conseguito all’estero;


preso atto che, come emerso nelle conferenze indicate, non vi è motivo di differenziare la prova attitudinale sulla base del compimento o meno della pratica forense in Italia, posto che per la professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale se la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dalla qualifica richiesta in Italia, oppure se la formazione richiesta dalla normativa nazionale riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle della qualifica in possesso del richiedente;


ritenuto, in definitiva, che il conseguimento della laurea in giurisprudenza e il compiuto tirocinio in Italia rappresentano una formazione che non può sostituire oltre una determinata misura una prova attitudinale che verta su materie caratterizzanti la professione di avvocato, la cui effettiva conoscenza può essere dimostrata soltanto all’esito del sostenimento positivo di una prova attitudinale articolata, sicché lo scopo della prova attitudinale è la dimostrazione della conoscenza di materie fondamentali del diritto italiano;


considerato che, alla luce delle suesposte considerazioni, la conferenza di servizi del 13 dicembre 2016, all’unanimità ha individuato, quale requisito minimo imprescindibile, una prova attitudinale consistente in tre prove scritte e una prova orale vertente su cinque materie di diritto sostanziale e procedurale, oltre alla materia di ordinamento e deontologia forense;


considerata in conclusione la necessità di prescrivere una prova attitudinale consistente nella redazione di pareri ed atti giudiziari che consentano di verificare la capacità professionale pratica dell’istante, oltre che in una prova orale su materie essenziali ai fini dell’esercizio della professione di avvocato in Italia, ed in linea con l’orientamento costante per cui la prova attitudinale non è mai stata differenziata sulla base di esperienza professionale, né del compimento o meno della pratica forense in Italia, e posto che, peraltro, l’esperienza professionale maturata in alcuni ambiti del diritto italiano non consente di prescindere dalla necessità di sostenere una prova attitudinale;


visto il parere del rappresentante del Consiglio nazionale forense pervenuto con nota prot. DAG n. 186603.E del 21 settembre 2026;


visto l’art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;


visto l’art. 22, comma 2, del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato,


decreta


a Angelo Turco, nato a Napoli il 21 aprile 1992, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di solicitor conseguito nel Regno Unito, quale titolo valido per l’iscrizione nell’albo degli avvocati e per l’esercizio in Italia della relativa professione.


Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

 

  1. due prove scritte consistenti:
     
    1. nella redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato, tra il diritto civile, il diritto penale o il diritto amministrativo;
       
    2. nella redazione di un parere motivato in materia di diritto civile, di diritto penale o di diritto amministrativo e, comunque, in materia diversa da quella prescelta dal candidato per la redazione dell'atto giudiziario.
       
  2. unica prova orale su quattro materie: 1) deontologia e ordinamento professionale; 2) tre fra le seguenti materie (a scelta del candidato, di cui almeno una materia di diritto sostanziale e una di diritto procedurale): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale.


Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare domanda al Consiglio nazionale forense, allegando il presente decreto.


La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario.


Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.


La commissione rilascia all’interessato certificazione dell’avvenuto superamento dell’esame, ai fini dell’iscrizione nell’albo degli avvocati.


Roma, 24 settembre 2026

Il Direttore generale
Sabrina Mostarda