
Dipartimento per gli affari di giustizia
Il Direttore generale
visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea;
visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento in materia di prova attitudinale per l’esercizio della professione di avvocato;
vista l’istanza di Carlo Castaldi, nato a Piombino (LI) in data 30 maggio 1977, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il riconoscimento del titolo conseguito in Spagna, ai fini dell’iscrizione nell’albo degli avvocati e dell’esercizio in Italia della relativa professione;
considerato che l’istante ha conseguito una laurea magistrale in giurisprudenza presso l’Università di Siena in data 18 dicembre 2003 e un master universitario presso la medesima Università;
rilevato che il dott. Castaldi ha prodotto certificazione in data 30 marzo 2011 a cura del Ministerio de Educaciòn relativa al conseguimento dell’omologa della laurea italiana al titolo di licenciado en derecho a seguito del superamento dei requisiti formativi complementari presso l’Universidad de Cordoba;
preso atto che l’interessato risulta essere stato iscritto al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (Spagna) il 16 novembre 2011;
vista la tessera rilasciata dall’Ordine degli avvocati di Roma relativa all’iscrizione quale avvocato stabilito dal 6 settembre 2012;
rilevato che l’interessato ha dimostrato di possedere i requisiti per accedere, in Spagna, alla professione di abogado;
considerato che, ai sensi dell’art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007 (Misure compensative) per l’accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;
ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale consistente nella redazione di pareri ed atti giudiziari che consentano di verificare la capacità professionale pratica del richiedente, oltre che in una prova orale su materie essenziali ai fini dell’esercizio della professione di avvocato in Italia;
viste le determinazioni delle conferenze di servizi nelle sedute del 28 maggio 2012 e del 5 luglio 2012, nel corso delle quali, evidenziata l’opportunità di procedere ad una modifica della dicitura dei decreti di riconoscimento nella parte in cui viene illustrato il contenuto specifico della prova scritta, in maggiore aderenza all'art. 2 del regolamento sopra citato, si è deliberato che i decreti specifichino in maniera più dettagliata le materie sulle quali verteranno le prove attitudinali;
rilevato che, nel corso delle conferenze di servizi del 13 ottobre e del 13 dicembre 2016 è stata evidenziata l’opportunità di procedere ad una omogeneizzazione delle misure compensative che vengono applicate a coloro che chiedono il riconoscimento del titolo professionale di avvocato conseguito all’estero;
preso atto che, come emerso nelle conferenze indicate, non vi è motivo di differenziare la prova attitudinale sulla base del compimento o meno della pratica forense in Italia, posto che per la professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale se la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dalla qualifica richiesta in Italia, oppure se la formazione richiesta dalla normativa nazionale riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle della qualifica in possesso del richiedente;
ritenuto, in definitiva, che il conseguimento della laurea in giurisprudenza e il compiuto tirocinio in Italia rappresentano una formazione che non può sostituire oltre una determinata misura una prova attitudinale che verta su materie caratterizzanti la professione di avvocato, la cui effettiva conoscenza può essere dimostrata soltanto all’esito del sostenimento positivo di una prova attitudinale articolata, sicché lo scopo della prova attitudinale è la dimostrazione della conoscenza di materie fondamentali del diritto italiano;
considerato che, alla luce delle suesposte considerazioni, la conferenza di servizi del 13 dicembre 2016, all’unanimità ha individuato, quale requisito minimo imprescindibile, tenuto conto delle conoscenze acquisite nel diritto italiano, una prova attitudinale consistente in due prove scritte ed una prova orale vertente su tre materie di diritto sostanziale e procedurale, oltre alla materia di ordinamento e deontologia forense, in considerazione del fatto che la prova riguarda materie essenziali ai fini dell’esercizio della professione di avvocato in Italia;
visto il parere del rappresentante del Consiglio nazionale forense, pervenuto con nota prot. DAG n. 160175.E del 4 agosto 2026;
visto l’art. 22, comma 2, del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato,
decreta
a Carlo Castaldi, nato a Piombino (LI) in data 30 maggio 1977, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo conseguito in Spagna quale titolo valido per l’iscrizione nell’albo degli avvocati e per l’esercizio in Italia della relativa professione.
Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:
- due prove scritte consistenti:
- nella redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato, tra il diritto civile, il diritto penale o il diritto amministrativo;
- nella redazione di un parere motivato in materia di diritto civile, di diritto penale o di diritto amministrativo e, comunque, in materia diversa da quella prescelta dal candidato per la redazione dell'atto giudiziario.
- nella redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato, tra il diritto civile, il diritto penale o il diritto amministrativo;
- unica prova orale su quattro materie: 1) deontologia e ordinamento professionale; 2) tre fra le seguenti materie (a scelta del candidato, di cui almeno una materia di diritto sostanziale e una di diritto procedurale): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale.
Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare domanda al Consiglio nazionale forense, allegando il presente decreto.
La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questa indicato nella domanda.
La commissione rilascia all’interessato certificazione dell’avvenuto superamento dell’esame, ai fini dell’iscrizione nell’albo degli avvocati.
Roma, 24 settembre 2026
Il Direttore generale
Sabrina Mostarda