
Dipartimento per gli affari di giustizia
Il Direttore generale
visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;
visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 e successive integrazioni, contenente “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi “ordinamenti”;
visto il decreto ministeriale 3 dicembre 2014, n. 200, che adotta il regolamento in materia di misure compensative per l’esercizio della professione di ingegnere;
vista l’istanza di Oleksandr Liulko, nato a Yalta (Ucraina) in data 27 giugno 1984, cittadino ucraino, diretta a ottenere, ai sensi dell’art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l’art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il riconoscimento del titolo professionale conseguito in Ucraina ai fini dell’iscrizione nell’albo degli ingegneri – sezione B, settore civile - ambientale e dell’esercizio in Italia della relativa professione;
considerato che il richiedente ha conseguito un diploma di laurea di primo livello in costruzioni industriali e civili presso l’Università statale tecnica di costruzione e architettura di Kharkiv in data 30 giugno 2006 al compimento di un percorso di studi di tre anni e undici mesi, e un diploma di laurea magistrale in ingegneria civile (costruzioni) presso la medesima università in data 22 giugno 2007, al compimento di un percorso di studi di un anno;
rilevato che, come si evince dal relativo diploma supplement, il titolo indicato conferisce il diritto di esercitare la professione in Ucraina;
preso atto dell’esperienza professionale documentata;
visto il parere del Consiglio nazionale degli ingegneri, pervenuto con nota prot. DAG n. 173248.E del 2 settembre 2026;
ritenuto che il richiedente abbia una formazione completa ai fini dell’iscrizione nell’albo degli ingegneri – sezione B, settore civile - ambientale, senza necessità di applicare misure compensative;
considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato in data 9 aprile 2024 dalla Questura di Cremona, con validità fino al 9 aprile 2026, in corso di rinnovo;
decreta
a Oleksandr Liulko, nato a Yalta (Ucraina) in data 27 giugno 1984, cittadino ucraino, è riconosciuto il titolo professionale conseguito in Ucraina ai fini dell’iscrizione nell’albo degli ingegneri – sezione B, settore civile - ambientale e dell’esercizio in Italia della relativa professione, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno.
Roma, 21 settembre 2026
Il Direttore generale
Sabrina Mostarda