emblema della repubblica

Dipartimento per gli affari di giustizia

Il Direttore generale

 

visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea;


visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;


visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 e successive integrazioni, contenente “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi “ordinamenti”;


visto il decreto ministeriale 14 novembre 2005, n. 264, che adotta il regolamento in materia di misure compensative per l’esercizio della professione di assistente sociale;


vista l’istanza di Adriana Scarano, nata a Licata (Agrigento - Italia) il 16 marzo 2002, cittadina italiana, diretta a ottenere, ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il riconoscimento del titolo professionale conseguito in Germania, ai fini dell’iscrizione nella sezione B dell’albo degli assistenti sociali e dell’esercizio in Italia della relativa professione;


considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico Bachelor of Arts presso la IU - Internationale Hochschule (Germania) in data 14 dicembre 2025 all’esito di un percorso accademico di durata triennale;

 

rilevato che l’istante ha prodotto il titolo di Staatliche anerkannung als Sozialarbeiterin/ Sozialpadagogin, B.A. presso la IU - Internationale Hochschule (Germania) in data 14 dicembre 2025;

 

preso atto che la sig.ra Scarano produce attestazione relativa a attività di educatrice svolta da febbraio 2022 a marzo 2025 presso la Fondazione della Scuola Evangelica nell’EKBO;


considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria, trasmesso con nota prot. DAG n. 176052.E del 7 settembre 2026;


rilevato che, ai fini dell’iscrizione nella sezione B dell’albo degli assistenti sociali, la formazione accademica e professionale dell’istante non risulta comunque completa e che, pertanto, è necessario applicare misure compensative;


visto l’art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato,


decreta


a Adriana Scarano, nata a Licata (Agrigento - Italia) il 16 marzo 2002, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale conseguito in Germania quale titolo valido per l’iscrizione nell’albo degli assistenti sociali - sezione B e per l’esercizio della relativa professione in Italia.


Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale sulle materie di seguito indicate, oppure allo svolgimento di un tirocinio di adattamento sulle stesse materie per un periodo di 3 (tre) mesi.


La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della candidata, è finalizzata a valutare la capacità del candidato di applicare le proprie conoscenze in ambito professionale, dimostrando competenze avanzate, autonomia e responsabilità, e verterà sulle seguenti materie:

 

  • etica e deontologia professionale, con particolare riferimento al codice deontologico dell’assistente sociale vigente (ed. 2023)
     
  • legislazione sociale e organizzazione del sistema dei servizi sociali italiani, con particolare riferimento alle diverse tipologie di servizi pubblici e al ruolo dell’assistente sociale


La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Nel caso di scelta della prova attitudinale, la candidata dovrà presentare domanda al Consiglio nazionale degli assistenti sociali, allegando il presente decreto.


La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all’interessata, al recapito da questa indicato nella domanda. La commissione rilascia all’interessata certificazione dell’avvenuto superamento dell’esame, ai fini dell’iscrizione nell’albo degli assistenti sociali, sezione B.


Il tirocinio di adattamento è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali sulle materie sopra riportate: il tirocinio dovrà essere svolto presso servizi, organizzazioni o strutture situate nella regione di residenza della candidata. Il tirocinio prevede l'inserimento della candidata nel contesto operativo dell'assistente sociale di base con l'obiettivo di approfondire la realtà pratica del sistema dei servizi sociali e le principali norme che regolano la professione, con particolare riferimento ai principi del Codice Deontologico dell’Assistente Sociale.


La richiedente, qualora opti per il tirocinio, presenterà domanda al Consiglio nazionale, allegando il presente decreto, nonché la dichiarazione di disponibilità del tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un assistente sociale scelto dall’istante tra i professionisti che esercitino nel proprio luogo di residenza e che abbiano un’anzianità d’iscrizione all’albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull’effettivo svolgimento del tirocinio a mezzo del presidente dell’ordine regionale.


Roma, 9 settembre 2026

Il Direttore generale
Sabrina Mostarda