emblema della repubblica

Dipartimento per gli affari di giustizia

Il Direttore generale

 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;


visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;


visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 e successive integrazioni, contenente “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi “ordinamenti”;


visto il decreto ministeriale 3 dicembre 2014, n. 200, che adotta il regolamento in materia di misure compensative per l’esercizio della professione di ingegnere;


vista l’istanza di Mariana Agustina Robles, nata a Tucuman (Argentina) in data 6 luglio 1996, cittadina argentina, diretta a ottenere il riesame del decreto dirigenziale datato 21 aprile 2026, rilasciato ai sensi dell’art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l’art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, al fine di ottenere una modifica della misura compensativa applicatagli;


premesso che con il decreto dirigenziale di cui sopra è stata accolta l’istanza presentata dall’interessata diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo professionale di ingeniera quìmica conseguito in Argentina, ai fini dell’iscrizione nell’albo degli ingegneri – sezione A, settore industriale e dell’esercizio della relativa professione in Italia;


considerato che detto riconoscimento è stato subordinato al superamento di una misura compensativa sulle materie di tecnologia meccanica, costruzioni di macchine, impianti energetici, impianti industriali;


rilevato che nell’istanza di riesame pervenuta in data 4 giugno 2026 (prot DAG n. 118197.E dell’8 giugno 2026) la richiedente, alla luce del percorso accademico svolto in Argentina sulle materie oggetto della misura compensativa assegnata, ha richiesto la modifica della misura compensativa prescritta;


rilevato che la suddetta istanza di riesame è stata sottoposta al rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri che, con parere trasmesso con nota prot. DAG n. 173248.E del 2 settembre 2026, esaminata la documentazione integrativa prodotta dalla richiedente e rivisitando le conclusioni espresse nel precedente parere, ha espresso parere favorevole all’accoglimento dell’istanza di riesame;


ritenuto, in definitiva, che la sig.ra Robles abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell’iscrizione nell’albo degli ingegneri – sezione A, settore industriale, senza necessità di applicare misure compensative;


considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno per motivi familiari, rilasciato dalla Questura di Latina in data 9 aprile 2026 con validità fino all’8 aprile 2028,


decreta


l’istanza di riesame presentata da Mariana Agustina Robles, nata a Tucuman (Argentina) in data 6 luglio 1996, cittadina argentina, è accolta, con conseguente eliminazione della misura compensativa prevista nel decreto dirigenziale datato 21 aprile 2026, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno.


Roma, 9 settembre 2026

Il Direttore generale
Sabrina Mostarda