emblema della repubblica

Dipartimento per gli affari di giustizia

Il Direttore generale

 

visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea;


visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;


visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 e successive integrazioni, contenente “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi “ordinamenti”;


visto il decreto ministeriale 14 novembre 2005, n. 264, che adotta il regolamento in materia di misure compensative per l’esercizio della professione di assistente sociale;


vista l’istanza di Violeta Bigu, nata a Galati (Romania) l’8 aprile 1984, cittadina romena, diretta a ottenere, ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il riconoscimento del titolo di asistent social conseguito in Romania ai fini dell’iscrizione nella sezione B dell’albo degli assistenti sociali e dell’esercizio in Italia della relativa professione;


considerato che la richiedente ha conseguito un titolo accademico Diploma de Licentia in Asistentà Sociala presso l’Universitatea Dunarea de Jos di Galati (Romania) nel luglio 2024 al compimento di tre anni di studio, come attestato con dichiarazione di valore dell’Ambasciata d’Italia a Bucarest del 19 maggio 2026;


preso atto che l’istante risulta iscritta al Colegiul national al asistentilor social quale asistent social debutant dal 27 settembre 2024.


Visto il certificato dell’Università di Salerno relativo a periodi di mobilità di studio Erasmus di lunga durata, presso Unisa  (Salerno- Fisciano)  e Pavia (Università degli studi di Pavia);


considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria, pervenuto con nota prot. DAG n. 153868.E del 27 luglio 2026;


rilevato che, ai fini dell’iscrizione nella sezione B dell’albo degli assistenti sociali, la formazione accademica e professionale della richiedente non risulta comunque completa e che, pertanto, è necessario applicare misure compensative;


visto l’art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato,


decreta


a Violeta Bigu, nata a Galati (Romania) l’8 aprile 1984, cittadina romena, è riconosciuto il titolo conseguito in Romania, ai fini dell’iscrizione nella sezione B dell’albo degli assistenti sociali e dell’esercizio in Italia della relativa professione.


Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale sulle materie di seguito indicate, oppure allo svolgimento di un tirocinio di adattamento sulle stesse materie per un periodo di 3 (tre) mesi. 


La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della candidata, è finalizzata a verificare la capacità di applicare le proprie conoscenze nel contesto ordinamentale italiano, e verterà sulle seguenti materie:

 

  • legislazione sociale relativa al sistema dei servizi sociali italiani, con attenzione alla struttura del sistema, alle competenze istituzionali e al ruolo dell’assistente sociale;
     
  • etica e deontologia professionale (approfondimento del codice deontologico 2023);
     

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Nel caso di scelta della prova attitudinale, il candidato dovrà presentare domanda al Consiglio nazionale degli assistenti sociali, allegando il presente decreto.


La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all’interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. La commissione rilascia all’interessato certificazione dell’avvenuto superamento dell’esame, ai fini dell’iscrizione nell’albo degli assistenti sociali, sezione B.


Il tirocinio di adattamento è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali sulle materie sopra riportate. Il richiedente, qualora opti per il tirocinio, presenterà domanda al Consiglio nazionale, allegando il presente decreto, nonché la dichiarazione di disponibilità del tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un assistente sociale scelto dall’istante tra i professionisti che esercitino nel proprio luogo di residenza e che abbiano un’anzianità d’iscrizione all’albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull’effettivo svolgimento del tirocinio a mezzo del presidente dell’ordine regionale.


In particolare, il tirocinio dovrà essere svolto presso servizi, organizzazioni o strutture situate nella regione di residenza del candidato, in affiancamento a un assistente sociale con iscrizione alla sezione A o B dell'Albo professionale. L’esperienza prevede l’inserimento della candidata nel contesto operativo dell’assistente sociale di base con l’obiettivo di approfondire la realtà pratica del sistema dei servizi sociali e le principali norme che regolano la professione, con particolare riferimento ai principi del Codice Deontologico dell’Assistente Sociale e alle principali norme che regolano la professione.


Roma, 4 agosto 2026

Il Direttore generale
Sabrina Mostarda