
Dipartimento per gli affari di giustizia
Il Direttore generale
visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;
visto l’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sopra indicato, così come modificato dalla legge n. 189/2002, che ne prevede l’applicabilità anche ai cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, in quanto si tratti di norme più favorevoli;
visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento in materia di prova attitudinale per l’esercizio della professione di avvocato;
vista l’istanza di Fabiana Atzeni, nata a Piedimonte Matese il 16 marzo 1985, cittadina italiana, diretta a ottenere, ai sensi dell’art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l’art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il riconoscimento del titolo professionale di solicitor conseguito nel Regno Unito, ai fini dell’iscrizione nell’albo degli avvocati e dell’esercizio in Italia della relativa professione;
considerato che l’istante ha conseguito una laurea magistrale in giurisprudenza presso l’Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli in data 21 marzo 2012;
rilevato che l’istante ha inoltre conseguito un graduate diploma in law presso la BPP University of London in data 11 luglio 2016 e un postgraduate diploma in legal practice presso la medesima Università in data 17 aprile 2018;
considerato che la dott.ssa Atzeni ha svolto un tirocinio (training contract) di 24 mesi presso uno studio legale a Londra da maggio 2019 a settembre 2021 e ha completato il professional skills course presso The University of Law, come attestato in data 8 gennaio 2026;
preso atto che l’interessata risulta iscritta all’albo dei solicitors della Solicitors Regulation Authority of England and Wales dal 5 settembre 2021 e ha prodotto un practising certificate che attesta l’iscrizione all’albo e l’abilità ad esercitare la professione di solicitor per l’anno 2025/2026;
considerato che, ai sensi dell’art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007 (Misure compensative) per l’accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;
ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale consistente nella redazione di pareri ed atti giudiziari che consentano di verificare la capacità professionale pratica del richiedente, oltre che in una prova orale su materie essenziali ai fini dell’esercizio della professione di avvocato in Italia;
viste le determinazioni delle conferenze di servizi nelle sedute del 28 maggio 2012 e del 5 luglio 2012, nel corso delle quali, evidenziata l’opportunità di procedere ad una modifica della dicitura dei decreti di riconoscimento nella parte in cui viene illustrato il contenuto specifico della prova scritta, in maggiore aderenza all'art. 2 del regolamento sopra citato, si è deliberato che i decreti specifichino in maniera più dettagliata le materie sulle quali verteranno le prove attitudinali;
rilevato che, nel corso delle conferenze di servizi del 13 ottobre e del 13 dicembre 2016 è stata evidenziata l’opportunità di procedere ad una omogeneizzazione delle misure compensative che vengono applicate a coloro che chiedono il riconoscimento del titolo professionale di avvocato conseguito all’estero;
preso atto che, come emerso nelle conferenze indicate, non vi è motivo di differenziare la prova attitudinale sulla base del compimento o meno della pratica forense in Italia, posto che per la professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale se la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dalla qualifica richiesta in Italia, oppure se la formazione richiesta dalla normativa nazionale riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle della qualifica in possesso del richiedente;
ritenuto, in definitiva, che il conseguimento della laurea in giurisprudenza e il compiuto tirocinio in Italia rappresentano una formazione che non può sostituire oltre una determinata misura una prova attitudinale che verta su materie caratterizzanti la professione di avvocato, la cui effettiva conoscenza può essere dimostrata soltanto all’esito del sostenimento positivo di una prova attitudinale articolata, sicché lo scopo della prova attitudinale è la dimostrazione della conoscenza di materie fondamentali del diritto italiano;
considerato che, alla luce delle suesposte considerazioni, la conferenza di servizi del 13 dicembre 2016, all’unanimità ha individuato, quale requisito minimo imprescindibile, una prova attitudinale consistente in tre prove scritte e una prova orale vertente su cinque materie di diritto sostanziale e procedurale, oltre alla materia di ordinamento e deontologia forense;
considerata in conclusione la necessità di prescrivere una prova attitudinale consistente nella redazione di pareri ed atti giudiziari che consentano di verificare la capacità professionale pratica dell’istante, oltre che in una prova orale su materie essenziali ai fini dell’esercizio della professione di avvocato in Italia, ed in linea con l’orientamento costante per cui la prova attitudinale non è mai stata differenziata sulla base di esperienza professionale, né del compimento o meno della pratica forense in Italia, e posto che, peraltro, l’esperienza professionale maturata in alcuni ambiti del diritto italiano non consente di prescindere dalla necessità di sostenere una prova attitudinale;
visto il parere del rappresentante del Consiglio nazionale forense pervenuto con nota prot. DAG n. 134809.E dell’1 luglio 2026;
visto l’art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;
visto l’art. 22, comma 2, del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato,
decreta
a Fabiana Atzeni, nata a Piedimonte Matese il 16 marzo 1985, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di solicitor conseguito nel Regno Unito, quale titolo valido per l’iscrizione nell’albo degli avvocati e per l’esercizio in Italia della relativa professione.
Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:
- due prove scritte consistenti:
- nella redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato, tra il diritto civile, il diritto penale o il diritto amministrativo;
- nella redazione di un parere motivato in materia di diritto civile, di diritto penale o di diritto amministrativo e, comunque, in materia diversa da quella prescelta dal candidato per la redazione dell'atto giudiziario.
- nella redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato, tra il diritto civile, il diritto penale o il diritto amministrativo;
- unica prova orale su quattro materie: 1) deontologia e ordinamento professionale; 2) tre fra le seguenti materie (a scelta del candidato, di cui almeno una materia di diritto sostanziale e una di diritto procedurale): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale.
La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare domanda al Consiglio nazionale forense, allegando il presente decreto.
La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario.
Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questa indicato nella domanda.
La commissione rilascia all’interessata certificazione dell’avvenuto superamento dell’esame, ai fini dell’iscrizione nell’albo degli avvocati.
Roma, 3 agosto 2026
Il Direttore generale
Sabrina Mostarda