
Dipartimento per gli affari di giustizia
Il Direttore generale
visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea;
visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 e successive integrazioni, contenente “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi “ordinamenti”;
visto il decreto ministeriale 14 novembre 2005, n. 264, che adotta il regolamento in materia di misure compensative per l’esercizio della professione di assistente sociale;
vista l’istanza di Andrea Podesvova, nata a Zilina (Repubblica Slovacca) il 19 maggio 1978, cittadina slovacca, diretta a ottenere, ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il riconoscimento del titolo di sociàlny pracovnìk conseguito nella Repubblica Slovacca ai fini dell’iscrizione nella sezione A dell’albo degli assistenti sociali e dell’esercizio in Italia della relativa professione;
considerato che la richiedente ha conseguito un bachelor in sociàlna praca (social work) presso la Vysoka skola zdravotnictva a socialnei prace sv. Alzbety (St. Elisabet University of helath and social work) di Bratislava (Repubblica Slovacca) rilasciato il 24 novembre 2023 e un degree – magister (Mgr.) nella medesima disciplina e Università in data 28 maggio 2025, all’esito di un percorso complessivo di durata quinquennale;
preso atto che, con attestato in pari data, la St. Elisabet University of health and social work ha rilasciato un certificato di superamento dell’esame di stato quale social worker;
preso atto che l’istante ha prodotto esperienza professionale;
considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria, pervenuto con nota prot. DAG n. 153838.E del 27 luglio 2026;
rilevato che, ai fini dell’iscrizione nella sezione A dell’albo degli assistenti sociali, la formazione accademica e professionale della richiedente non risulta comunque completa e che, pertanto, è necessario applicare misure compensative;
visto l’art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato,
decreta
a Andrea Podesvova, nata a Zilina (Repubblica Slovacca) il 19 maggio 1978, cittadina slovacca, è riconosciuto il titolo conseguito nella Repubblica Slovacca, ai fini dell’iscrizione nella sezione A dell’albo degli assistenti sociali e dell’esercizio in Italia della relativa professione.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale sulle materie di seguito indicate, oppure allo svolgimento di un tirocinio di adattamento sulle stesse materie per un periodo di 3 (tre) mesi.
La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della candidata, è finalizzata a valutare la capacità della candidata di applicare le proprie conoscenze in ambito professionale, dimostrando competenze avanzate, autonomia e responsabilità, e verterà sulle seguenti materie:
- legislazione sociale e sistema dei servizi sociali italiani, con approfondimento dell’organizzazione dei servizi e del ruolo dell’assistente sociale specialista;
- etica e deontologia professionale (approfondimento del codice deontologico vigente in Italia 2023);
La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Nel caso di scelta della prova attitudinale, il candidato dovrà presentare domanda al Consiglio nazionale degli assistenti sociali, allegando il presente decreto.
La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all’interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. La commissione rilascia all’interessato certificazione dell’avvenuto superamento dell’esame, ai fini dell’iscrizione nell’albo degli assistenti sociali, sezione A.
Il tirocinio di adattamento è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali sulle materie sopra riportate. Il richiedente, qualora opti per il tirocinio, presenterà domanda al Consiglio nazionale, allegando il presente decreto, nonché la dichiarazione di disponibilità del tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un assistente sociale scelto dall’istante tra i professionisti che esercitino nel proprio luogo di residenza e che abbiano un’anzianità d’iscrizione all’albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull’effettivo svolgimento del tirocinio a mezzo del presidente dell’ordine regionale.
In particolare, il tirocinio dovrà essere svolto presso servizi, organizzazioni o strutture situate nella regione di residenza del candidato, in affiancamento a un assistente sociale specialista con iscrizione alla sezione A dell'Albo professionale. L’esperienza sarà finalizzata ad approfondire il contesto operativo dell’assistente sociale specialista con l’obiettivo di comprendere l’organizzazione dei servizi sociali, le principali teorie e i metodi di intervento (individuale, di gruppo, di comunità) e l’uso di strumenti digitali. Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla conoscenza del Codice deontologico dell’Assistente Sociale (2023) e alle principali norme che regolano la professione.
Roma, 3 agosto 2026
Il Direttore generale
Sabrina Mostarda