DDL - Contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura - Testo

Esame definitivo - Consiglio dei ministri 13 novembre 2015

Disegno di legge recante: “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura”


Relazione illustrativa

 

Indice

Art. 1 - Modifiche al codice penale
Art. 2- Modifiche al codice di procedura penale
Art. 3 - Modifiche in tema di confisca di cui all’ articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306
Art. 4- Modifiche in tema di responsabilità degli enti
Art. 5 - Modifiche in tema di Fondo per le misure antitratta
Art. 6 - Modifiche in tema di rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116
Art. 7 - Accoglienza e supporto dei lavoratori che svolgono attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli
Art. 8 - Clausola di invarianza finanziaria
Art. 9 - Entrata in vigore

 

Art. 1
(Modifiche al codice penale)

  1. Al regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, dopo l’articolo 603-bis, sono aggiunti i seguenti:
    «603-bis.1 - (Circostanza attenuante) - Per il delitto previsto dall’articolo 603-bis, per  chi  si  sia  efficacemente adoperato per  evitare  che  l'attività  delittuosa  sia  portata  a conseguenze ulteriori, per  assicurare  le  prove  dei  reati  e  per l'individuazione degli altri responsabili  ovvero  per  il  sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita  da  un terzo alla metà»;
    603-bis.2 - (Confisca obbligatoria) - 1. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto previsto dall’articolo 603-bis, è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto,  salvo che appartengano a persona estranea al reato. Ove essa non sia possibile è disposta la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto del reato.».

Art. 2
(Modifiche al codice di procedura penale)

  1. All’articolo 380, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente lettera:
    1. «d.1) delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsto dall’articolo 603-bis del codice penale;».

Art. 3
(Modifiche in tema di confisca di cui all’ articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306)

  1. All'articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo le parole «602, » sono inserite le seguenti: «603-bis, ».

Art. 4
(Modifiche in tema di responsabilità degli enti)

  1. All’articolo 25-quinquies, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le parole «e 602, », sono sostituite dalle seguenti: «, 602 e 603-bis, ».

Art. 5
(Modifiche in tema di Fondo per le misure antitratta)

  1. All’articolo 12, comma 3, della legge 11 agosto 2003, n. 228, come modificata dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, le parole «e 602,», sono sostituite dalle seguenti: «, 602 e 603-bis  ».

Art. 6
(Modifiche in tema di rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116)

  1. All'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. al comma 1, la lettera a), è sostituita dalla seguente:
      «a) non avere riportato condanne penali per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, per delitti contro la pubblica amministrazione, delitti contro l’incolumità pubblica, delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, delitti contro il sentimento per gli animali e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;”;
    2. dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
      “1-bis. Alla Rete del lavoro agricolo di qualità possono aderire, attraverso la stipula di apposite convenzioni, gli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego e gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura e le agenzie per il lavoro di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e gli altri soggetti autorizzati all’attività di intermediazione ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150”.  
    3.  al comma 2, dopo le parole: «del Ministero dell’economia e delle finanze», sono inserite le seguenti: «, del Ministero dell’interno, dell’Ispettorato nazionale del lavoro a far data dalla sua effettiva operatività»;
    4. al comma 4, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
      «c-bis) procede a monitoraggi costanti, su base trimestrale, anche accedendo ai dati disponibili presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INPS, mediante il sistema attualmente vigente per le aziende non agricole (UNIEMENS), e ai dati relativi all'instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro, dell'andamento del mercato del lavoro agricolo, valutando, in particolare, il rapporto tra il numero dei lavoratori stranieri che risultano impiegati e il numero dei lavoratori stranieri ai quali è stato rilasciato il nulla osta per lavoro agricolo dagli sportelli unici per l'immigrazione;
      c-ter) promuove iniziative, d'intesa con le autorità competenti in materia, sentite le parti sociali, in materia di politiche attive del lavoro, contrasto al lavoro sommerso e all'evasione contributiva, organizzazione e gestione dei flussi di manodopera stagionale, assistenza dei lavoratori stranieri immigrati;»;
    5. dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
      «4-bis. La cabina di regia promuove la stipula delle convenzioni di cui al comma 1-bis e svolge i compiti di cui al comma 4, lettere c-bis) e c-ter), avvalendosi delle informazioni in possesso delle commissioni provinciali integrazione salari operai agricoli e dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, al fine di formulare indici di coerenza del comportamento aziendale e a cui può essere richiesta anche la formulazione di indici di congruità occupazionale dell'impresa agricola.»;
    6. dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
      «7-bis. I soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone rilasciata dalle autorità competenti, che intendono provvedere al trasporto di lavoratori agricoli, possono stipulare apposita convenzione con la Rete. Gli enti locali possono stabilire che la stipula della convenzione è condizione necessaria per accedere ai contributi istituiti allo scopo dai medesimi enti. I costi del trasporto e le modalità di ripartizione dei medesimi tra azienda e lavoratore sono stabiliti dalla contrattazione stipulata tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La violazione da parte del trasportatore di quanto previsto dalla convenzione comporta l'immediata ineffettività della stessa.»;
    7. il comma 8 è sostituito dal seguente:
      «8. Per le attività di cui al presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 7
(Accoglienza e supporto dei lavoratori che svolgono attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli)

  1. Al fine di migliorare le condizioni di svolgimento dell’attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli, il Ministero dell’interno, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali elaborano congiuntamente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito piano di interventi, d’intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevede misure per l’accoglienza e il supporto dei lavoratori, anche attraverso il coinvolgimento di regioni, province autonome e amministrazioni locali e delle organizzazioni del terzo settore.

Art. 8
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 9
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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