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DDL - Modifica degli artt. 4 bis e 41 bis della L. 354/1975 in materia di trattamento penitenziario - Testo

Disegno di legge recante: "Modifica degli articoli 4 bis e 41 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento penitenziario"

Approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 24 maggio 2002

Relazione illustrativa

Indice

Art. 1- Modifiche all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354
Art. 2 - Modifiche all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354
Art. 3 - Disposizioni transitorie

Art. 1
(
Modifiche all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione violenta dell'ordinamento costituzionale, per il delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, nonchè per i delitti di cui all'articolo 630 del codice penale, all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei predetti delitti, ai quali sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114, ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale e nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità operato con sentenza irrevocabile, rendano comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, i benefici suddetti possono essere concessi anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, purchè siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva. Quando si tratti di detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, all'articolo 291-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, e agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale nonchè all'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico i benefìci di cui al presente comma possono essere concessi solo se non sussistono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata».

Art. 2
(Modifiche all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. All'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, il comma 2-bis è sostituito dai seguenti:

«2-bis. I provvedimenti emessi ai sensi del comma 2, con decreto motivato del Ministro della giustizia, sentita l'autorità giudiziaria che procede, ed acquisita ogni altra necessaria informazione presso la Direzione nazionale antimafia e gli organi di polizia centrali e quelli specializzati nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata o eversiva, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno la durata massima di un anno e sono prorogabili nelle stesse forme per periodi successivi, ciascuno non superiore a sei mesi, purchè non risulti che la pericolosità sociale del detenuto e la sua capacità di mantenere contatti con organizzazioni criminali o eversive siano venute meno.

2-ter. Le sospensioni delle regole trattamentali e degli istituti previsti nella presente legge possono avere ad oggetto:

1. l'adozione di misure per l'elevazione delle precauzioni di sicurezza interna ed esterna;
2. la riduzione del numero e della frequenza dei colloqui e delle comunicazioni telefoniche, prevedendo per essi speciali misure nonchè la registrazione delle conversazioni, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente e nel rispetto delle condizioni di legge;
3. il divieto o la limitazione di ricezione dall'esterno di somme di denaro in peculio ovvero di pacchi;
4. l'esclusione dalle rappresentanze dei detenuti;
5. la limitazione di ogni altra facoltà derivante dall'applicazione delle regole di trattamento previste dalla presente legge, ove ne sia ravvisato il contrasto con le esigenze di cui al comma 1.

2-quater. Il detenuto nei confronti del quale è stata disposta o confermata l'applicazione del regime di cui al comma 2-bis, ovvero il difensore, possono proporre reclamo avverso il provvedimento applicativo. Il reclamo è presentato, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento, al tribunale del capoluogo del distretto di Corte di appello nel quale è compreso l'istituto di assegnazione del detenuto in stato di custodia cautelare, ovvero al tribunale di sorveglianza competente negli altri casi. Il reclamo non sospende l'esecuzione. Il successivo trasferimento del detenuto non modifica la competenza territoriale a decidere.

2-quinquies. Il tribunale, entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo, decide in camera di consiglio, nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale, limitatamente alla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento.

2-sexies. Il procuratore della Repubblica, il detenuto o il difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.

2-septies. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino all'approvazione della revisione organica dell'ordinamento penitenziario e, comunque, non oltre il 30 giugno 2006».

Art. 3
(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano nei confronti delle persone detenute o internate per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione violenta dell'ordinamento costituzionale che fruiscano, alla data di entrata in vigore della presente legge, delle misure alternative alla detenzione o di permessi premio, o siano assegnate al lavoro all'esterno.

2. Qualora alla data di entrata in vigore della presente legge sia decorso il termine indicato al comma 2-bis dell'articolo 41-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, i provvedimenti in corso perdono efficacia ove non ne sia disposta la proroga nel termine di sessanta giorni.