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Schema di D.lgs. - Disciplina sanzionatoria per violazioni regolamento (CE) n. 767/2009 sull’uso dei mangimi – Relazione

Esame definitivo - Consiglio dei ministri 27 gennaio 2017

Esame preliminare - Consiglio dei ministri 11 ottobre 2016

Schema di decreto legislativo recante: “Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 767/2009 del 13 luglio 2009 sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi”


Articolato



Il presente schema di decreto legislativo, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 767/2009 del 13 luglio 2009 sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione, mira a disciplinare le sanzioni da applicare in caso di violazione delle prescrizioni stabilite dal medesimo regolamento (CE) n. 767/2009, in adempimento di quanto stabilito dall’articolo 31 “Sanzioni”, che prevede che “Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano le misure necessarie ad assicurare che esse siano applicate. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive”.
Sino ad ora, infatti, tale materia è stata disciplinata dalla legge 15 febbraio 1963, n. 281 “Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi” e dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 45 “Attuazione delle direttive 93/74/CEE, 94/39/CE, 95/9/CE e 95/10/CE in materia di alimenti dietetici per animali”, che già prevedono la disciplina sanzionatoria in materia di etichettatura, ma essa risulta troppo generica e non adeguata alla materia che, con il regolamento (CE) n. 767/2009, è stata modernizzata e razionalizzata.
Le sanzioni saranno applicate, sulla base delle condotte punibili e dell’autore della violazione, al responsabile di etichettatura o all’operatore del settore dei mangimi.
Saranno previste sanzioni specifiche per l’uso ingannevole di claims e dell’etichettatura facoltativa in genere.
Saranno, inoltre, modulate le sanzioni per il mancato rispetto delle tolleranze di etichettatura, a seconda che si tratti di una discrepanza dei tenori analitici (ceneri, fibra etc.) o dei livelli di additivi.
Verranno poi previste sanzioni più gravi per le condotte che compromettono la sicurezza dei mangimi, quali l’immissione sul mercato di mangimi contaminati senza le indicazioni di etichettatura previste o di materiali soggetti a divieto di utilizzo nei mangimi.

Di seguito, si elencano le previsioni dei singoli articoli del decreto.

L’articolo 1 descrive le finalità del provvedimento, che consistono nel prevedere una apposita disciplina sanzionatoria per le violazioni delle prescrizioni contenute nel regolamento (CE) 767/2009 al fine di garantire l'etichettatura corretta dei mangimi e la conformità alla nuova normativa in materia di mangimi e di alimenti per la tutela della salute e sul benessere degli animali, in modo da realizzare un quadro normativo certo, esaustivo, adeguato e in continuità e coerenza con il quadro sanzionatorio vigente.
L'applicazione del Reg (CE) 767/2009, da parte degli operatori del settore dei mangimi, ed, in particolare, da parte dei responsabili di etichettatura, garantisce l'immissione sul mercato di mangimi correttamente etichettati, che forniscono all'utilizzatore finale (allevatori di animali da reddito e proprietari di animali da compagnia), un'informazione trasparente e non ingannevole. Grazie a tali informazioni viene assicurato un uso appropriato dei mangimi. Infatti, un'etichettatura non conforme, può rendere i mangimi presenti sul mercato a rischio per gli animali e le persone (ad esempio, dosaggio non corretto degli additivi, mangimi non conformi per i livelli di sostanze indesiderabili non etichettati, mangimi che simulano in maniera ingannevole la funzione di un farmaco o mancata indicazione delle istruzioni di uso).
Inoltre, l'applicazione del regolamento, da parte degli Stati Membri dell'UE, è fondamentale al fine di garantire la correttezza delle prassi commerciali nel libero scambio dei mangimi sul territorio dell'Unione.

L’articolo 2 detta disposizioni in materia di Autorità competenti all’accertamento ed all’irrogazione delle sanzioni, stabilendo che all’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni previste dal decreto provvedono le strutture competenti del Ministero della salute, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del decreto legislativo n. 223 del 2003, del Ministero dello sviluppo economico, delle regioni, delle province autonome e delle aziende unità sanitarie locali secondo gli ambiti di rispettiva competenza.

Gli articoli da 3 a 17 contengono disposizioni concernenti le sanzioni applicabili, in particolare, sanzioni per le violazioni riguardanti le prescrizioni in materia di sicurezza e di commercializzazione, in materia di responsabilità e di obblighi delle imprese nel settore dei mangimi, in materia di restrizioni e divieti, in materia di tenore di additivi, in materia di commercializzazione di mangimi destinati a particolari fini nutrizionali, in materia di principi per l’etichettatura e la presentazione, in materia di prescrizioni obbligatorie aggiuntive in materia di etichettatura di mangimi non conformi, in materia di confezionamento e in materia di codici comunitari di buona pratica in materia di etichettatura.

L’articolo 18 detta disposizioni in materia di sanzioni accessorie, stabilendo che, nel caso in cui vengano violate norme in materia di sicurezza e di commercializzazione sui mangimi e in materia di indicazione di prescrizioni obbligatorie sull’etichetta, gli organi preposti al controllo possono proporre all’Autorità competente l’adozione di un provvedimento di sospensione dell’attività da 3 giorni a tre mesi e che in presenza di gravi violazioni nei casi sopra esposti, l’Autorità competente può disporre la revoca della registrazione o del riconoscimento.

L’articolo 19 prevede che dalla data di entrata in vigore del decreto vengano abrogati gli articoli 6, comma 3 e 7 del decreto legislativo n. 45 del 1997, recante attuazione delle direttive 93/74/CEE, 94/39/CE, 95/9/CE e 95/10/CE in materia di alimenti dietetici per animali, i quali prevedono, rispettivamente, che il responsabile dell'immissione in commercio degli alimenti dietetici è tenuto, su richiesta delle Autorità competenti al controllo, a presentare i dati e le informazioni comprovanti la conformità degli stessi alle disposizioni del  decreto (articolo 6, comma 3) nonché le sanzioni per chi viola disposizioni inerenti la regolamentazione e degli alimenti dietetici per animali (articolo 7).

L’articolo 20 detta disposizioni in materia di invarianza finanziaria.

L’articolo 21 detta norme in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di spettanza statale, stabilendo la devoluzione dei proventi per le sanzioni di nuova istituzione riassegnate alle Autorità statali che effettuano controlli per il miglioramento delle attività di controllo previste dal decreto in esame.

Lo  schema di decreto legislativo, è stato approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri in data 11 ottobre 2016.
Nella seduta del 10 novembre 2016 la Conferenza Stato-Regioni, ha espresso un  parere favorevole condizionato all’accoglimento della condizione consistente nella eliminazione, dal testo dell’articolo 1, comma 1, del periodo “relativamente alle materie prime per mangimi e a mangimi composti”.
La stessa condizione, relativa alla eliminazione del citato periodo dall’articolo 1, comma 1,  è stata posta dalle Commissioni riunite II e XII della Camera dei Deputati, nel parere favorevole condizionato, reso nel corso della seduta del 20 dicembre 2016.
La condizione posta, consistente nella eliminazione, dal testo dell’articolo 1, comma 1, del periodo “relativamente alle materie prime per mangimi e a mangimi composti”, è stata accolta attraverso la modifica del contenuto dell’articolo 1, comma 1, dello schema di decreto, in quanto il mantenimento dello stesso inciso avrebbe limitato l’applicazione dell’intero provvedimento alle sole ipotesi violative inerenti le materie prime per mangimi e i mangimi composti laddove, invece, sulla base di quanto previsto dal regolamento (CE) 767/2009,  alcune sanzioni, come quelle previste per le violazioni degli articoli 3 e 4 dello stesso regolamento, potrebbero avere una porta più ampia che riguarda i mangimi in generale e non solo le materie prime oi mangimi composti (ad esempio  anche  e, condotte relative alla violazione delle prescrizioni inerenti gli additivi per mangimi e le premiscele di additivi).
Sullo schema di decreto si sono, inoltre, espresse favorevolmente la 1°, la 10°, la 12° e la 14° Commissione del Senato del Senato nonché la V e la XIV Commissione della Camera dei Deputati.
Con nota del 20.01.2017, il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale ha rilevato l’opportunità di riformulare l’articolo 12 del decreto per renderlo coerente con la modifica dell’articolo 1, comma 1, al fine di ricomprendere anche le condotte violative delle prescrizioni, previste da regolamento europeo, in materia di etichettatura dei mangimi destinati a particolari fini nutrizionali e degli alimenti per animali da compagnia.
Al riguardo, il Ministero della Salute (nota del 23.01.2017) ha rappresentato, seppur la definizione, prevista all’articolo 12, commi 1 e 2: “materie prime per mangimi o mangimi composti”, ricomprenda anche le sottocategorie dei mangimi destinati a particolari fini nutrizionali e destinati agli animali da compagnia, previste dagli articoli 18 e 19 del regolamento, di condividere l’opportunità di sostituire, al comma 1, le parole “materie prime per mangimi o mangimi composti”, con il seguente periodo: “materie prime per mangimi, mangimi composti, mangimi destinati a particolari fini nutrizionali o alimenti per animali da compagnia”, atteso che gli articoli 18 e 19 del regolamento prevedono, in aggiunta alle indicazioni obbligatorie previste per le materie prime per mangimi, mangimi composti, ulteriori indicazioni specifiche che attengono alle due sottocategorie sopra richiamate.
In merito, invece, al comma 2, dello stesso articolo 12, il quale sanziona la condotta di colui che immette sul mercato i prodotti in esame oltre la data di scadenza, il Ministero della Salute ha rappresentato la necessità di mantenere il riferimento alla categoria generale delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti, considerato che gli articoli 16 e 17 del regolamento europeo, richiamati dallo stesso comma 2, sanzionano la relativa condotta con riferimento alle stesse categorie generali nella loro totalità.