DDL di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, recante proroga delle missioni internazionali a sostegno dei processi di pace - Relazione

Esame definitivo - Consiglio dei ministri 23 dicembre 2011

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, recante: “Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa”

Articolato

Il provvedimento in esame prevede disposizioni volte ad assicurare la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali, nonché degli interventi di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012. 

Esso prevede, altresì, disposizioni urgenti per l'Amministrazione della difesa, nonché intese ad apportare alcune circoscritte modifiche alla disciplina sul ricorso alle guardie giurate per la protezione di navi mercantili battenti bandiera italiana che transitano in aree marittime a rischio pirateria. 

Il provvedimento, suddiviso in tre capi, è composto di undici articoli. 

Il capo I prevede disposizioni relative alle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. 

L'articolo 1 prevede le relative autorizzazioni di spesa. 

In particolare, il comma 1 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare italiano alle missioni internazionali in Afghanistan denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL Afghanistan. La missione ISAF, a guida NATO, in linea con le risoluzioni 1386 (2001) e 1510 (2003), adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, confermate dalla risoluzione 2011 (2011) adottata il 12 ottobre 2011, ha il compito di assistere il Governo afgano nel mantenimento della sicurezza a Kabul e in tutto l'Afghanistan, favorire lo sviluppo delle strutture di Governo, estendere il controllo del Governo su tutto il Paese, supportare gli sforzi umanitari, di risanamento e di ricostruzione dell'Afghanistan, contribuendo ad assicurare il necessario quadro di sicurezza agli aiuti civili apprestati dall'Unione europea e dagli organismi internazionali di sostegno.

Il contingente militare italiano, schierato in maggioranza a Herat, nella regione ovest, e per la restante parte a Kabul, svolge attività che si sviluppano nei settori della sicurezza, della ricostruzione e della governabilità, tra le quali si evidenziano quelle di formazione, addestramento e sostegno logistico alle Forze armate afgane. La missione EUPOL Afghanistan, istituita dall'azione comune 2007/369/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 30 maggio 2007 e prorogata, fino al 31 maggio 2013, dalla decisione 2010/279/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 18 maggio 2010, persegue, attraverso lo svolgimento di funzioni di controllo, guida, consulenza e formazione, i seguenti obiettivi: contribuire all'istituzione, sotto direzione afgana, di un dispositivo di polizia civile sostenibile ed efficace, che garantirà un'adeguata interazione con il sistema giudiziario penale; sostenere il processo di riforma che dovrebbe portare a un servizio di polizia affidabile ed efficiente, che rispetti i diritti umani e operi conformemente agli standard internazionali nell'ambito dello Stato di diritto. Nell'ambito di tale missione, il personale dell'Arma dei carabinieri è impiegato in attività di addestramento della Afghan National Police (ANP) e dell’Afghan National Civil Order Police (ANCOP).

L'impegno della comunità internazionale in favore dell'Afghanistan sta vivendo la sua fase forse più importante, quella denominata «transition», che prevede il progressivo rilascio delle responsabilità alle autorità afgane. La presenza del distretto di Herat nella prima tranche delle province/distretti da transitare alle autorità afgane e l'inclusione di gran parte della provincia nella seconda tranche di tale fase, che inizierà verosimilmente nel mese di gennaio 2012, conferma il valore e l'efficacia degli sforzi profusi in questi anni, da parte di tutte le nazioni partner nella regione. In tale contesto, si tratta ora di chiarire quale sarà lo specifico ruolo della NATO e dei partner ISAF sino alla fine della transizione (fine 2014) e durante il cosiddetto «Transformation Decade» (2015-2024). È da evidenziare che durante la transition si prevede un primo appuntamento a metà 2013, con l'assunzione da parte delle Afghan National Security Forces (ANSF) della «lead responsibility» per la sicurezza (ed ISAF in ruolo support), mentre a fine 2014 le ANSF assumeranno la «full responsibility», a premessa della conclusione della missione di ISAF (fine della fase 4 «transition» e inizio della fase 5 «redeployment»). Dopo il 2014, la sfida principale sarà il finanziamento delle ANSF, così come sarà altresì necessario determinare il sostegno di ISAF alle ANSF per il post-2014, sotto il profilo sia operativo (training, mentoring e altri «technical enablers») sia finanziario, e definire il contenuto della Enduring Partnership fra NATO e Afghanistan. 

Il comma 2 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unità navali nella UNIFIL Maritime Task Force (MTF), in coerenza con il mandato confermato dalla risoluzione 2004 (2011) adottata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU il 30 agosto 2011. La missione UNIFIL è stata riconfigurata dalla risoluzione 1701 (2006) adottata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU l'11 agosto 2006, con il compito di agevolare il dispiegamento delle Forze armate libanesi nel sud del Libano fino al confine con lo Stato di Israele, contribuire alla creazione di condizioni di pace e sicurezza, assicurare la libertà di movimento del personale delle Nazioni Unite e dei convogli umanitari, assistere il Governo libanese nel controllo delle linee di confine per prevenire il traffico illegale di armi. Il contributo italiano alla missione si estende anche alla componente navale di UNIFIL (Maritime Task Force), per il controllo delle acque prospicienti il territorio libanese richiesto dal Department of Peacekeeping Operations delle Nazioni Unite. 

Il comma 3 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare italiano alle seguenti missioni internazionali nei Balcani, in linea con la risoluzione delle Nazioni Unite 1244 (1999): 

  1. Multinational Specialized Unit (MSU), missione NATO svolta in Kosovo da carabinieri, insieme ad appartenenti a Forze di polizia militare di altri Paesi, con compiti di mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, a supporto delle autorità locali, e per il reinserimento dei rifugiati; European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all'azione comune 2008/124/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 4 febbraio 2008, confermata dalla decisione 2010/322/PESC del Consiglio dell'Unione europea dell'8 giugno 2010. Alla missione è attribuito il mandato di assistere istituzioni, autorità giudiziarie e servizi di contrasto kosovari nella loro evoluzione verso la sostenibilità e la responsabilizzazione e nell'ulteriore sviluppo e rafforzamento dell'indipendenza di un sistema giudiziario multietnico e di Forze di polizia e doganali multietniche, assicurando che tali istituzioni non subiscano ingerenze politiche e aderiscano alle norme riconosciute a livello internazionale e alle migliori prassi europee. La missione assolve il mandato mediante attività di monitoraggio, tutoraggio e consulenza, mantenendo nel contempo alcune responsabilità esecutive; 
  2. Joint Enterprise, missione NATO svolta nell'area balcanica, con compiti di attuazione degli accordi sul cessate il fuoco, di assistenza umanitaria e supporto per il ristabilimento delle istituzioni civili. 

Il comma 4 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare italiano alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA. La missione, prevista dall'azione comune 2004/570/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 12 luglio 2004 a seguito della risoluzione 1551 (2004) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, confermata dalla risoluzione 2019 (2011) del 16 novembre 2011, ha l'obiettivo di contribuire al mantenimento delle condizioni di sicurezza per l'attuazione dell'accordo di pace di Dayton, aprendo la strada all'integrazione nell'Unione europea. Nel suo ambito opera la missione Integrated Police Unit (IPU), con il compito di sviluppare capacità nei settori dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di supportare i compiti civili connessi con gli accordi di pace. 

Il comma 5 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale e mezzi della Marina militare alla missione NATO nel Mediterraneo orientale denominata Active Endeavour. In linea con le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1368 (2001), 1373 (2001) e 1390 (2002), la missione, svolta da forze navali e aeree, è finalizzata a svolgere attività di prevenzione e protezione contro azioni terroristiche e di pirateria marittima nell'area orientale del Mediterraneo, attraverso operazioni di contromisure mine, attività di controllo e sorveglianza marittima e servizi di scorta del naviglio mercantile. 

Il comma 6 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare italiano alla missione internazionale Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2), forza multilaterale con il compito di contribuire alla sicurezza del territorio mediante esclusiva attività di monitoraggio e osservazione. La missione è stata richiesta dal Governo israeliano e dall'Autorità nazionale palestinese, firmatari dell'Accordo interinale sulla West Bank e sulla Striscia di Gaza del 28 settembre 1995, che prevede il ripiegamento dell'esercito israeliano da una parte della città di Hebron e la presenza temporanea di una forza di osservatori internazionali. Sia il Governo di Israele sia l'Autorità palestinese hanno dichiarato di gradire, nel corpo degli osservatori, la presenza di un contingente italiano, le cui qualità furono valutate positivamente nel 1994 durante la prima operazione a Hebron, denominata TIPH 1. Alla missione partecipano, oltre all'Italia, Danimarca, Norvegia, Svezia, Svizzera e Turchia. 

Il comma 7 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare italiano alla missione di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), istituita dall'azione comune 2005/889/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 12 dicembre 2005 e confermata dalla decisione 2011/312/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 26 maggio 2011. La missione, istituita dall'Unione europea su invito del Governo di Israele e dell'Autorità nazionale palestinese, è intesa ad assicurare la presenza di una parte terza al valico di Rafah, al fine di contribuire, in coordinamento con gli sforzi dell'Unione per la costruzione istituzionale, all'apertura della frontiera tra Gaza e l'Egitto.

La missione si colloca nel più ampio contesto degli sforzi compiuti dall'Unione europea e dalla comunità internazionale per sostenere l'Autorità nazionale palestinese nell'assunzione di responsabilità per il mantenimento dell'ordine pubblico ed è finalizzata a contribuire allo sviluppo delle capacità palestinesi di gestione della frontiera a Rafah, nonché ad assicurare il monitoraggio, la verifica e la valutazione dei risultati conseguiti nell'attuazione degli accordi in materia doganale e di sicurezza. 

Il comma 8 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare italiano alla missione «ibrida» delle Nazioni Unite e dell'Unione africana in Sudan, denominata United Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID), di cui alla risoluzione 1769 (2007), confermata dalla risoluzione 2003 (2011) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 29 luglio 2011. La missione è autorizzata a intraprendere le azioni necessarie per garantire il ristabilimento della pace nel Darfur, la protezione della popolazione civile e la prosecuzione delle attività di assistenza umanitaria. 

Il comma 9 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare italiano alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP), di cui alle risoluzioni 1251 (1999) e 1642 (2005), confermate dalla risoluzione 1986 (2011) adottata dal Consiglio di sicurezza il 13 giugno 2011. L'UNFICYP ha il compito di contribuire alla stabilizzazione dell'area, prevenendo possibili scontri tra le etnie greca e turca residenti nell'isola e svolgendo attività di assistenza umanitaria. Nel suo ambito opera l'UNPOL con compiti di monitoraggio presso le stazioni di polizia nella Buffer Zone. 

Il comma 10 autorizza la spesa per la prosecuzione dei programmi di cooperazione militare con l'Albania definiti secondo i criteri stabiliti dal Patto di stabilità per il sud-est Europa e previsti in sede OSCE/ONU per il sostegno nelle situazioni post-conflittuali. 

Il comma 11 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare italiano all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia, denominata Atalanta, di cui all'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio del 10 novembre 2008, come modificata dalla decisione 2010/766/PESC del Consiglio del 7 dicembre 2010.

L'operazione militare è condotta a sostegno delle risoluzioni 1814 (2008), 1816 (2008) e 1838 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in modo conforme alle azioni autorizzate in caso di pirateria dagli articoli 100 e seguenti della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata dall'Italia con la legge 2 dicembre 1994, n. 689. Il mandato prevede la protezione delle navi del Programma alimentare mondiale (PAM) che trasportano aiuti umanitari alle popolazioni sfollate della Somalia e delle navi mercantili che navigano al largo della Somalia; la sorveglianza delle zone al largo della Somalia, comprese le sue acque territoriali che presentano rischi per le attività marittime; l'uso della forza per dissuasione, prevenzione e repressione degli atti di pirateria; la possibilità di arresto, fermo e trasferimento delle persone che hanno commesso o sono sospettate di aver commesso atti di pirateria, di sequestro delle navi pirata e di requisizione dei beni trovati a bordo, al fine dell'esercizio della giurisdizione da parte degli Stati competenti.

Sulla base dell'accettazione da parte della Somalia dell'esercizio della giurisdizione ad opera degli Stati membri e dell'articolo 105 della Convenzione sul diritto del mare (sequestro di nave pirata e di nave catturata con atti di pirateria, arresto delle persone e requisizione dei beni e definizione del regime penale da parte degli Stati parte), le persone che hanno commesso o sono sospettate di aver commesso atti di pirateria, fermate nelle acque territoriali della Somalia o in alto mare, nonché i beni utilizzati dai pirati, sono trasferiti alle autorità competenti dello Stato che ha partecipato all'operazione ovvero, se tale Stato non può o non vuole esercitare la giurisdizione, sono trasferiti a uno Stato membro o a qualsiasi Stato terzo che desideri esercitarla nei confronti di tali persone e beni.

L'autorizzazione di spesa prevista dalla presente disposizione è estesa, altresì, alla partecipazione all'operazione della NATO denominata Ocean Shield per il contrasto della pirateria. L'operazione, complementare a quella dell'Unione europea, prevede, laddove non diversamente previsto attraverso la contribuzione di assetti dedicati, l'impiego delle Forze Standing NATO Maritime Group 1 e 2 (SNMG 1 e 2) nella zona del Corno d'Africa e del Golfo di Aden. 

Il comma 12 autorizza la spesa per l'impiego di personale militare italiano negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan. 

Il comma 13 autorizza la spesa per la partecipazione di personale militare italiano alla missione militare dell'Unione europea denominata EUTM Somalia, di cui alla decisione 2010/96/PESC del Consiglio dell'Unione europea del 15 febbraio 2010, come modificata dalla decisione 2011/483/PESC del Consiglio del 28 luglio 2011. La missione è volta a contribuire al rafforzamento del Governo federale di transizione somalo (GFT), affinché diventi un Governo funzionante al servizio dei cittadini somali. In particolare, la missione militare dell'Unione europea si prefigge l'obiettivo di contribuire a una prospettiva globale e sostenibile per lo sviluppo del settore della sicurezza in Somalia, rafforzando le forze di sicurezza somale grazie all'offerta di una formazione militare specifica, comprendente un'adeguata formazione modulare e specialistica per ufficiali e sottufficiali, e al sostegno alla formazione fornita dall'Uganda, destinata a 2.000 reclute somale addestrate fino al livello di plotone incluso.

La missione militare dell'Unione europea opera in stretta cooperazione e in coordinamento con le Nazioni Unite e con la missione dell'Unione africana in Somalia (AMISOM). Le attività di formazione si svolgono essenzialmente in Uganda. Una componente di tale missione è inoltre insediata a Nairobi. L'autorizzazione di spesa prevista dalla presente disposizione è estesa, altresì, alla partecipazione di personale militare italiano all'iniziativa dell'Unione europea denominata Regional Maritime Capacity Building, inserita nell'alveo delle attività per il contrasto alla pirateria nel Golfo di Aden e nell'Oceano indiano occidentale. 

Il comma 14 autorizza la spesa per le esigenze annuali relative alla stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto e alla realizzazione di infrastrutture, attinenti alle missioni internazionali di cui al decreto. Riguardo ai contratti di assicurazione del personale e di trasporto di persone e cose relativi alle missioni internazionali occorre considerare che, trattandosi di spese eccedenti gli ordinari stanziamenti di bilancio, i relativi oneri trovano copertura finanziaria nei provvedimenti legislativi che autorizzano le relative spese. Quanto alle spese relative alle infrastrutture, si tratta della realizzazione di opere e dell'effettuazione di lavori connessi con esigenze organizzative e di sicurezza dei contingenti militari nelle aree in cui si svolgono le missioni internazionali. 

Il comma 15 conferma il potere di spesa dei comandanti dei contingenti militari, previsto dai precedenti provvedimenti di proroga, per interventi in Afghanistan, in Libano e nei Balcani, intesi a fronteggiare, nei casi di necessità e urgenza, le esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, entro il limite di spesa autorizzato per ciascun teatro operativo. Si tratta di attività di cooperazione civile-militare intesa a sostenere, in particolare, i progetti di ricostruzione, comprese le infrastrutture sanitarie, le operazioni di assistenza umanitaria, l'assistenza sanitaria e veterinaria, nonché interventi nei settori dell'istruzione e dei servizi di pubblica utilità. 

Il comma 16 autorizza la spesa per l'impiego di personale militare italiano in attività di assistenza, supporto e formazione in Libia, in linea con le risoluzioni 2009 (2011), 2016 (2011) e 2022 (2011) adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, rispettivamente, in data 16 settembre, 27 ottobre e 2 dicembre 2011, che costituiscono il quadro generale di riferimento per le attività in parola. In particolare, la risoluzione 2009 (2011) prevede l'istituzione di una missione in Libia (UNSMIL) con il mandato di assistere e sostenere gli sforzi nazionali libici nella fase successiva al conflitto, per ripristinare la sicurezza e l'ordine pubblico promuovendo lo Stato di diritto, favorire il dialogo politico e la riconciliazione nazionale, iniziare la fase costituente e il processo elettorale, estendere l'autorità statale anche attraverso il rafforzamento di istituzioni responsabili emergenti e il ripristino dei servizi essenziali, promuovere e tutelare i diritti umani, nonché intraprendere il cammino necessario per una immediata ripresa economica.

La risoluzione 2016 (2011) ha fissato al 31 ottobre 2011 il termine di conclusione degli interventi per la protezione dei civili e delle aree a popolazione civile sotto la minaccia di un attacco e delle operazioni per il rispetto del divieto di sorvolo nello spazio aereo della Libia, di cui alla risoluzione 1973 (2011). La risoluzione 2022 (2011), infine, ha esteso il mandato della missione UNSMIL, prevedendo, altresì, l'assistenza e il sostegno agli sforzi nazionali libici per affrontare la minaccia di proliferazione delle armi e dei materiali collegati di qualsiasi tipo, in particolare dei missili terra-aria trasportabili a spalla. 

Il comma 17 autorizza la spesa per la partecipazione di personale militare italiano alla missione delle Nazioni Unite nella Repubblica del Sud Sudan, denominata United Nations Mission in South Sudan (UNMISS), di cui alla risoluzione 1996 (2011), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in data 8 luglio 2011. La missione ha il mandato di contribuire a consolidare la pace e a creare le condizioni per lo sviluppo economico, nonché a rafforzare la capacità del Governo della Repubblica del Sud Sudan a governare efficacemente e democraticamente, per stabilire lo Stato di diritto e per rafforzare i settori della sicurezza e della giustizia. 

Il comma 18 autorizza il Ministero della difesa a cedere, a titolo gratuito, mezzi di trasporto e logistici alle Forze armate della Repubblica di Gibuti, prevedendo la relativa spesa. La cessione si inserisce nell'ambito dell'attività di cooperazione con la Repubblica di Gibuti nel settore della difesa, prevista dall'accordo firmato a Gibuti il 30 aprile 2002 e ratificato dalla legge 31 ottobre 2003, n. 327. 

Il comma 19 autorizza la spesa per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) in Albania e nei Paesi dell'area balcanica. 

Il comma 20 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK). L'UNMIK, forza internazionale delegata all'amministrazione civile del Kosovo, costituita sulla base della risoluzione 1244 (1999) adottata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU il 10 giugno 1999, ha il compito di organizzare le funzioni amministrative essenziali, creare le basi per una solida autonomia e per l'autogoverno del Kosovo, facilitare il processo politico per determinare il futuro status del Kosovo, coordinare gli aiuti umanitari di tutte le agenzie internazionali, fornire sostegno alla ricostruzione delle infrastrutture più importanti, mantenere l'ordine pubblico, far rispettare i diritti umani, assicurare la sicurezza e il regolare ritorno in Kosovo di tutti i rifugiati e i dispersi. 

Il comma 21 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), prevista dall'azione comune 2005/797/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 14 novembre 2005, con compiti di assistenza alla polizia palestinese. 

Il comma 22 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri alla missione internazionale in Bosnia-Erzegovina denominata European Union Police Mission (EUPM), di cui all'azione comune 2002/210/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea l'11 marzo 2002. La missione, riconfigurata dalla decisione 2011/781/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 1o dicembre 2011, ha il mandato di sostenere i pertinenti servizi di contrasto della Bosnia-Erzegovina e il sistema giudiziario penale nella lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione, rafforzando l'interazione tra polizia e procure e promuovendo la cooperazione regionale e internazionale.

Ai fini della realizzazione della sua missione, i compiti essenziali dell'EUPM sono: fornire ai servizi di contrasto e alle autorità politiche in Bosnia-Erzegovina consulenza strategica sulla lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione; promuovere e facilitare i meccanismi di coordinamento e di cooperazione, verticale e orizzontale, tra i pertinenti servizi di contrasto, rivolgendo particolare attenzione alle agenzie di livello statale; contribuire al coordinamento degli sforzi dell'Unione e degli Stati membri nel settore dello Stato di diritto. 

Il comma 23 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione internazionale in Afghanistan denominata International Security Assistance Force (ISAF). Nell'ambito della missione ISAF, il personale del Corpo (Task Force Grifo) svolge compiti di formazione e addestramento della Afghan Border Police, mediante corsi tenuti a Herat, con specifico riferimento alle attività di contrasto e repressione delle violazioni doganali, e, sempre a Herat, segue lo sviluppo operativo della Afghan Border Police, con un ispettore dislocato presso il quartier generale del «Regional Command West». 

Il comma 24 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione internazionale denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo). Nell'ambito della missione, il personale del Corpo fornisce assistenza e supporto alle autorità kosovare nell'area dello Stato di diritto con specifico riferimento ai settori di polizia, giudiziario e doganale. 

Il comma 25 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle unità di coordinamento interforze denominate Joint Multimodal Operational Units (JMOUs) costituite presso taluni aeroporti militari in Afghanistan, negli Emirati Arabi Uniti e in Kosovo quali articolazioni del Joint Movement Coordination Center (JMCC), struttura del Comando operativo di vertice interforze incaricata di coordinare tutti i trasporti strategici delle Forze armate. Nell'ambito di tali unità, è previsto l'impiego di tre ispettori del Corpo con funzioni di consulenza, supporto e coordinamento in materia doganale, dislocati, rispettivamente, nelle sedi di Al Bateen (Emirati Arabi Uniti), Herat (Afghanistan) e Dakovica (Kosovo). 

Il comma 26 autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di sei magistrati e di personale della polizia penitenziaria e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo). 

Il comma 27 autorizza la spesa per la partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS). 

Il comma 28 autorizza la spesa per la partecipazione di due magistrati collocati fuori ruolo alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police Mission (EUPM). 

Il comma 29 autorizza la spesa per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali. 

L'articolo 2 prevede disposizioni in materia di personale impiegato nelle missioni. 

In particolare, il comma 1 rinvia alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 1 a 9, della legge n. 108 del 2009, le quali prevedono: 

articolo 3, comma 1: trattamento economico accessorio da erogare al personale che partecipa alle missioni, consistente nell'attribuzione dell'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941. L'indennità viene corrisposta secondo misure percentuali calcolate sulle diarie previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2003, diversificate in ragione della circostanza che il personale sia compreso in un contingente ovvero debba provvedere personalmente al vitto e all'alloggio. Con riguardo al personale impiegato nella missione EUPM, è prevista la rideterminazione della misura dell'indennità di missione, stabilita nel 98 per cento della diaria giornaliera; 

articolo 3, comma 2: disapplicazione della riduzione del 20 per cento stabilita dall'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, all'indennità di cui al comma 1 e al trattamento economico corrisposto al personale che partecipa alle attività di assistenza alle Forze armate albanesi (legge 8 luglio 1961, n. 642, le cui disposizioni sono state riordinate nell'articolo 1808 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66); 

articolo 3, comma 3: per il personale impiegato nella missione relativa allo sviluppo dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, corresponsione del trattamento economico di cui alla legge 8 luglio 1961, n. 642 (ora articoli 1808 e 2164 del codice dell'ordinamento militare), calcolando l'indennità speciale nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. Anche in relazione a tale trattamento economico è previsto che non venga applicata la riduzione del 20 per cento stabilita dall'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223; 

articolo 3, comma 4: corresponsione ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali dell'indennità di impiego operativo in misura uniforme, pari, per il personale militare in servizio permanente e per i volontari in ferma breve trattenuti in servizio e per i volontari in rafferma biennale, al 185 per cento dell'indennità operativa di base di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, e, per i volontari in ferma prefissata, a euro 70.

L'indennità in parola, se più favorevole, sostituisce le indennità di impiego operativo, ovvero l'indennità pensionabile, corrisposte ai militari secondo misure differenziate in ragione delle diverse condizioni di impiego in cui il personale di ciascuna Forza armata è chiamato abitualmente ad operare, come previsto dalla legge 23 marzo 1983, n. 78 (gli importi delle diverse indennità operative sono stati aggiornati nel tempo dai provvedimenti di concertazione relativi al trattamento economico del personale militare in servizio permanente e, per i volontari in ferma, dalle leggi n. 342 del 1986 e n. 231 del 1990). L'uniformità della misura prevista trova giustificazione nella considerazione che i militari inseriti nei contingenti impiegati nelle missioni operano in condizioni di rischio e di disagio sostanzialmente similari. A tale indennità viene applicato il trattamento fiscale e previdenziale previsto per l'indennità di imbarco dall'articolo 19, primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e dall'articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; 

articolo 3, comma 5: trattamento economico complessivo da erogare nei casi in cui l'ONU, nell'ambito delle missioni internazionali, attribuisce al personale militare incarichi di vertice tramite contratti individuali, che regolano il rapporto degli interessati con la stessa organizzazione, nonché i compiti sulla catena di comando multinazionale. La disposizione stabilisce che qualsivoglia retribuzione corrisposta dall'ONU allo stesso titolo sia versata all'amministrazione, al netto delle ritenute, fino alla concorrenza dell'importo corrispondente alla somma dei trattamenti nazionali (fisso e continuativo, per indennità di missione ai sensi del comma 1, per vitto e alloggio eccetera), al netto delle ritenute, percepiti dagli interessati. Da tale compensazione sono esclusi indennità e rimborsi corrisposti dall'ONU per i servizi occasionali fuori sede, comandati autonomamente dalla stessa organizzazione internazionale; 

articolo 3, comma 6: valutazione dei periodi di comando, attribuzioni specifiche, servizio e imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, presso comandi, unità, reparti ed enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali, ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti per l'avanzamento al grado superiore dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni (ora, articoli 1103, 1107, 1111, 1115, 1119, 1123, 1127, 1135, 1140, 1144, 1148, 1152, 1156, 1160, 1164, 1168, 1172, 1176, 1180, 1184, 1188, 1192, 1197, 1201, 1205, 1209, 1213, 1217, 1221, 1225, 1230 e 1235 del codice dell'ordinamento militare); 

articolo 3, comma 7: possibilità di richiamare in servizio, a domanda, per le esigenze connesse con le missioni internazionali, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, altrimenti non richiamabili in base alla normativa generale (articolo 64 della legge n. 113 del 1954, ora articolo 890 del codice dell'ordinamento militare). La disposizione consente di ampliare il bacino degli ufficiali richiamabili nelle forze di completamento, potendo attingere a personale appartenente a fasce di età superiore, comprese tra i quarantacinque e i sessantacinque anni, al fine di consentire alle Forze armate di avvalersi di pregiate professionalità presenti in tali ambiti; 

articolo 3, comma 8: possibilità di prolungare il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno per le esigenze connesse con le missioni internazionali, previo consenso degli interessati, per un massimo di ulteriori sei mesi; 

articolo 3, comma 9: richiamo di talune disposizioni previste dal decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, per la disciplina da applicare al personale impiegato nelle missioni internazionali. In particolare, le disposizioni del decreto-legge n. 451 del 2001 richiamate prevedono: 

 articolo 2, commi 2 e 3: corresponsione dell'indennità anche nei previsti periodi di riposo e recupero fruiti dal personale in costanza di missione, analogamente a quanto previsto dalla legge 29 agosto 2001, n. 339, nonché, ai fini della corresponsione dell'indennità, equiparazione dei volontari in ferma breve e in ferma prefissata delle Forze armate ai volontari di truppa in servizio permanente, essendo tali categorie di personale in possesso di analogo stato giuridico e impiegati negli stessi compiti; 

articolo 3: trattamento assicurativo e pensionistico nei casi di decesso e invalidità per causa di servizio e, altresì, nei casi di infermità contratta in servizio. In particolare, viene attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente previsto dall'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, ragguagliando il massimale minimo al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente.

Nei casi di decesso e di invalidità per causa di servizio è prevista l'applicazione, rispettivamente, dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308 (ora, articoli 1897 e 2183 del codice dell'ordinamento militare), e delle disposizioni in materia di pensione privilegiata ordinaria del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni.

È, inoltre, disposto il cumulo del trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidità con quello assicurativo, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308 (ora, articoli 1895, 1896, 2181 e 2182 del codice dell'ordinamento militare), e dal regio decreto-legge 15 giugno 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835 (ora, articoli 1898 e 2184 del codice dell'ordinamento militare), nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente. Nei casi di infermità contratta in servizio, è richiamata l'applicazione dell'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come modificato dall'articolo 3-bis del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339 (ora, articolo 881 del codice dell'ordinamento militare).

Esso prevede che il personale militare in ferma volontaria che abbia prestato servizio in missioni internazionali e contragga infermità idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilità possa, a domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali, da trascorrere interamente in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura, anche per periodi superiori a quelli previsti dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 (ora, articolo 1503 del codice dell'ordinamento militare), fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.

Ai fini del proscioglimento dalla ferma o rafferma contratta, al personale che ha ottenuto il riconoscimento della causa di servizio non sono computati, a domanda, i periodi trascorsi in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura connessi con il recupero dell'idoneità al servizio militare a seguito della infermità contratta. Negli stessi casi, per il personale militare in servizio permanente, non è computato nel periodo massimo di aspettativa il periodo di ricovero in luogo di cura o di assenza dal servizio fino a completa guarigione, a meno che le infermità comportino inidoneità permanente al servizio.

Fino alla definizione dei procedimenti medico-legali riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, al personale è corrisposto il trattamento economico continuativo, ovvero la paga, nella misura intera. Nei confronti del personale deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare incondizionato ovvero giudicato assolutamente inidoneo ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, sono estesi al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai fratelli germani conviventi e a carico, qualora unici superstiti, i benefìci di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, consistenti nel diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto a ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli ovvero nell'assunzione per chiamata diretta nelle amministrazioni statali, ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni ed entro l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanze; 

articolo 4: corresponsione dell'indennità di missione al personale militare in stato di prigionia o disperso e computo per intero del tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso ai fini del trattamento di pensione; 

articolo 5, comma 1, lettere b) e c): disapplicazione delle disposizioni in materia di orario di lavoro e possibilità da parte del personale impiegato nelle missioni di utilizzare a titolo gratuito le utenze telefoniche di servizio, se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative; 

articolo 7: estensione della disciplina prevista per il personale militare al personale civile eventualmente impiegato nelle missioni; 

articolo 13: particolare disciplina a favore del personale militare impiegato in missioni internazionali in materia di partecipazione ai concorsi interni banditi dall'Amministrazione (rinvio d'ufficio dell'interessato al primo concorso utile successivo, attribuzione ai soli fini giuridici dell'anzianità assoluta attribuita ai vincitori del concorso per il quale è stata presentata domanda, nonché dell'anzianità relativa determinata dal posto che sarebbe stato occupato nella relativa graduatoria con il diritto, se vincitore, all'attribuzione della stessa anzianità giuridica dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda). 

Sono, altresì, richiamati: 

l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 152 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 2009, il quale prevede a favore del personale del Corpo della guardia di finanza la medesima disciplina stabilita per il personale delle Forze armate in materia di partecipazione ai concorsi interni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 451 del 2001; 

l'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, il quale prevede che il contributo corrisposto dall'Unione europea direttamente al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato nella missione EUPM non affluisca al fondo per l'efficienza dello strumento militare, come avviene per i pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati od organizzazioni internazionali quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni internazionali, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1238, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 

Il comma 2 prevede disposizioni relative alla misura dell'indennità di missione da corrispondere al personale che partecipa alle missioni EUTM in Somalia, EUPM in Bosnia-Erzegovina e UNMISS in Sud Sudan, al personale del NATO HQ Skopje nei Balcani, al personale impiegato nell'ambito delle iniziative dell'Unione europea per la Regional Maritime Capacity Building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale, in Gran Bretagna e a Gibuti nelle missioni per il contrasto della pirateria, al personale dell'unità di coordinamento interforze JMOUs in Kosovo, nonché al personale impiegato in attività di assistenza, supporto e formazione in Libia. 

Il comma 3 prevede disposizioni sul trattamento economico accessorio del personale che partecipa alle missioni Active Endeavour e Atalanta e all'operazione NATO per il contrasto della pirateria. A tale personale è corrisposto il compenso forfetario di impiego ovvero la retribuzione per lavoro straordinario in deroga, per il compenso forfetario di impiego, ai limiti di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171 (protrazione dell'operazione, senza soluzione di continuità, per almeno quarantotto ore con l'obbligo di rimanere disponibili nell'ambito dell'unità operativa e possibilità di corrispondere il compenso per un periodo non superiore a 120 giorni all'anno), e per la retribuzione per lavoro straordinario, ai limiti orari individuali previsti dai decreti adottati in attuazione dell'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231.

È disposto, altresì, che il compenso forfetario di impiego sia corrisposto ai volontari in ferma prefissata di un anno nella misura prevista per i volontari in ferma prefissata quadriennale, pari al 70 per cento di quella spettante ai volontari di truppa in servizio permanente. Il medesimo trattamento economico è previsto anche per il personale che fa parte dei nuclei militari di protezione imbarcati a bordo delle navi commerciali battenti bandiera italiana, a richiesta e con oneri a carico degli armatori, per la protezione delle navi in transito negli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria (articolo 5, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130). 

Il comma 4 prevede che il Ministero della difesa, in relazione alle esigenze di supporto sanitario nelle missioni internazionali di cui al presente decreto, possa avvalersi del personale appartenente alla Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate e dei relativi mezzi e materiali, nell'ambito dei finanziamenti assicurati per il funzionamento del Corpo militare e delle infermiere volontarie ai sensi dell'articolo 11, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613.

L'articolo 3 prevede che alle missioni internazionali di cui al decreto si applicano, in materia penale, le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, e all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. 

In particolare, l'articolo 5 del citato decreto-legge n. 209 del 2008 prevede, al comma 1, l'applicazione del codice penale militare di pace e delle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 421 del 2001, nella parte in cui dispongono in ordine alla competenza territoriale per l'accertamento dei reati militari, concentrata sul Tribunale militare di Roma, alle misure restrittive della libertà personale, all'udienza di convalida dell'arresto in flagranza e all'interrogatorio della persona destinataria di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Il comma 2 condiziona la punibilità dei reati commessi dallo straniero nel territorio in cui si svolgono gli interventi umanitari e le missioni militari previsti dal provvedimento legislativo di proroga, a danno dello Stato ovvero dei cittadini italiani che partecipano agli interventi e alle missioni stessi, alla richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate. La disposizione è intesa a consentire all'autorità di Governo di valutare preventivamente se le condotte poste in essere siano tali da mettere effettivamente in pericolo interessi vitali dello Stato.

Il comma 3 attribuisce al Tribunale di Roma la competenza territoriale per i reati di cui al comma 2, nonché per i reati attribuiti alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria commessi dal cittadino italiano che partecipa agli interventi e alle missioni di cui al decreto, nel territorio e per il periodo di durata degli interventi e delle missioni stessi. Al riguardo va considerato che la prevista applicazione del codice penale militare di pace al personale militare impiegato nelle missioni comporta che numerosi reati ipotizzabili a carico di appartenenti alle Forze armate, che l'articolo 47 del codice penale militare di guerra configura come reati militari (conseguentemente attribuiti alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria militare), siano invece qualificati come reati comuni rientranti nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria. La disposizione in esame – che non incide sulla ripartizione della giurisdizione tra la magistratura ordinaria e la magistratura militare – è analoga a quella prevista per i reati militari commessi durante lo svolgimento delle missioni, per i quali l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 421 del 2001 (richiamato dal comma 1 dell'articolo in esame) attribuisce la competenza al Tribunale militare di Roma.

Viene in tal modo delineato, per tutti i reati commessi nell'ambito degli interventi e delle missioni internazionali di pace, un quadro normativo unitario sotto il profilo della competenza, che consente di evitare eventuali conflitti che potrebbero derivare dall'applicazione dell'articolo 10 del codice di procedura penale, il quale stabilisce che, nell'ambito della giurisdizione ordinaria, per i reati commessi interamente all'estero, la competenza è determinata, successivamente, dal luogo della residenza, della dimora, del domicilio, dell'arresto o della consegna dell'imputato e che, nei casi in cui non sia possibile determinarla nei modi indicati, la competenza appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nell'apposito registro.

L'individuazione del Tribunale di Roma quale unico giudice ordinario competente, come del Tribunale militare di Roma per i reati militari, trova fondamento nella circostanza che le attività di pianificazione e conduzione degli interventi e delle missioni internazionali di pace sono svolte, rispettivamente, dal Ministero degli affari esteri e dal Comando operativo di vertice interforze nell'ambito del Ministero della difesa, amministrazioni centrali con sede a Roma.

Il comma 4 prevede l'esercizio della giurisdizione per i reati di pirateria, con attribuzione della competenza al Tribunale di Roma, solo nei casi in cui siano commessi a danno dello Stato o di cittadini o beni italiani, in alto mare o in acque territoriali altrui e accertati nelle aree in cui si svolge la missione dell'Unione europea denominata Atalanta.

Il comma 5 prevede, nei casi di cui al comma 4, l'applicazione della disciplina di cui all'articolo 9, commi 5 e 6, del decreto-legge 1o dicembre 2001, n. 421 (già richiamata al comma 1), in materia di misure restrittive della libertà personale, di udienza di convalida dell'arresto in flagranza e di interrogatorio della persona destinataria di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. È prevista, altresì, la possibilità di trattenere, in tali circostanze, le persone arrestate o fermate in appositi locali del vettore militare.

Il comma 6 consente all'autorità giudiziaria, a seguito del sequestro, di disporre l'affidamento in custodia all'armatore, all'esercente ovvero al proprietario della nave o dell'aeromobile catturati con atti di pirateria. La disposizione tiene conto, da una parte, della particolare onerosità di un lungo trasporto in Patria dei mezzi catturati dai pirati e sequestrati nel corso dell'operazione in questione e, dall'altra, della necessità di completare, quanto prima, le operazioni di restituzione dei mezzi agli aventi diritto. Oltre al proprietario la norma individua, quali possibili destinatari dell'affidamento in custodia dei mezzi suddetti, l'armatore e l'esercente, figure giuridiche cui l'ordinamento riconosce specifiche attribuzioni e responsabilità (articoli 265, 274, 874 e 878 del codice della navigazione).

Il comma 6-bis prevede, per l'esercizio della giurisdizione fuori dei casi di cui al comma 4, il rinvio alle disposizioni contenute negli accordi internazionali di cui l'Italia è parte ovvero conclusi da organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte.

Il comma 6-ter, con disposizione transitoria, prevede l'immediata applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis anche ai procedimenti in corso, con la possibilità di utilizzare strumenti telematici per la trasmissione dei relativi provvedimenti e comunicazioni. 

L'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge n. 152 del 2009 prevede disposizioni che introducono, per le missioni internazionali, una scriminante speciale in tema di uso legittimo della forza. Tali disposizioni sono intese ad apprestare un'adeguata tutela sul piano giuridico al personale militare, evitando qualsiasi irragionevole rischio di addebitare responsabilità al personale che abbia operato nel pieno rispetto del diritto internazionale, delle disposizioni che regolano la missione e degli ordini legittimamente impartiti. In particolare, sono previste: 

  • la non punibilità del militare che, nel corso delle missioni previste dal decreto, fa uso ovvero ordina di fare uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica nel rispetto delle direttive, delle regole di ingaggio e degli ordini legittimamente impartiti per la specifica missione; 
  • la responsabilità per colpa nel caso in cui si eccedano, a tale titolo, i limiti della scriminante. 

L'articolo 4 reca disposizioni in materia contabile. 

In particolare, il comma 1 rinvia alle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. Tale articolo prevede, al comma 1, che, per le esigenze connesse con le missioni internazionali e in circostanze di necessità e urgenza, gli Stati maggiori di Forza armata e per essi i competenti ispettorati, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, il Comando generale del Corpo della guardia di finanza, il Segretariato generale della difesa e per esso le competenti Direzioni generali, accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili, possano attivare le procedure d'urgenza previste dalla normativa vigente per l'acquisizione di forniture e servizi, nonché acquisire in economia lavori, servizi e forniture per esigenze di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, di trasporto del personale e spedizione di materiali e mezzi, di acquisizione di apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica, materiali d'armamento, equipaggiamenti, materiali informatici, mezzi e materiali sanitari, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui a valere sulle risorse finanziarie stanziate per le missioni internazionali.

Il comma 2 del richiamato articolo 5 dispone che le spese per i compensi per lavoro straordinario reso nell'ambito di attività operative o di addestramento propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni internazionali previste dal decreto siano effettuate in deroga al limite di cui all'articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 

Il comma 2 prevede che, per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, disponga l'anticipazione di una somma non superiore alla metà delle spese autorizzate dal decreto, e comunque, per il Ministero della difesa, pari a euro 600.000.000 e, per il Ministero degli affari esteri, pari a euro 60.000.000, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 10, comma 1, recante la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal decreto. 

L'articolo 5 prevede disposizioni necessarie e urgenti per l'Amministrazione della difesa, intese a potenziare, sotto il profilo organizzativo e finanziario, l'operatività dello strumento militare per le esigenze connesse con l'impiego del personale militare nelle missioni internazionali e nelle attività istituzionali svolte sul territorio nazionale. 

In particolare, il comma 1 dispone che, per il triennio 2012-2014, il 60 per cento delle assunzioni di personale civile consentite al Ministero della difesa dalle disposizioni vigenti in materia di turn over sia destinato al personale tecnico da destinare agli arsenali e agli stabilimenti militari e che tali assunzioni siano effettuate in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che prevede che le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali finalizzate alla copertura dei posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1 del medesimo articolo.

L'intervento si rende necessario e urgente per consentire ai poli di mantenimento dell'Esercito e agli arsenali militari, organi di produzione e di lavoro a carattere industriale del Ministero della difesa per il supporto tecnico e logistico delle Forze armate, di disporre del personale tecnico occorrente a garantire i livelli minimi delle attività di riparazione, manutenzione e trasformazione di mezzi e materiali impiegati soprattutto nei teatri all'estero secondo quanto richiesto dalle esigenze operative. Esso prevede una parziale e temporanea deroga alla disciplina sulla mobilità del personale tra pubbliche amministrazioni, motivata dalla necessità di garantire le più rapide procedure di assunzione possibili per quelle categorie di personale tecnico, per le quali le riduzioni di assunzioni nel pubblico impiego imposte dalle necessarie misure di contenimento della spesa pubblica adottate negli ultimi anni hanno determinato gravi carenze non altrimenti compensabili. L'espletamento delle ordinarie procedure di mobilità, infatti, richiederebbe tempi lunghi e avrebbe presumibilmente scarse possibilità di riscontro, dato il carattere tecnico-specialistico delle professionalità ricercate, scarsamente presenti nelle amministrazioni pubbliche. 

Il comma 2 prevede disposizioni intese a modificare alcuni articoli del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 

In particolare, la lettera a) prevede disposizioni intese a consentire, in presenza di vacanze organiche e su richiesta della Forza armata, il transito nei ruoli normali dei corpi sanitari, mediante concorso per titoli ed esami, degli ufficiali appartenenti ad altri ruoli della medesima Forza armata, in possesso delle lauree e delle relative abilitazioni all'esercizio della professione previste per l'accesso a tali ruoli, nonché il transito nei ruoli speciali degli stessi corpi degli ufficiali appartenenti ad altri ruoli della medesima Forza armata, in possesso della laurea in psicologia e della relativa abilitazione all'esercizio della professione. È previsto che tali transiti siano effettuati secondo le modalità di cui all'articolo 797, commi 2 e 3, del codice dell'ordinamento militare. Si tratta di disposizioni che si sono rese ormai necessarie e urgenti, soprattutto in ragione dei protratti e consistenti impieghi del personale sanitario nei teatri operativi per consentirne l'avvicendamento. 

La lettera b) prevede disposizioni intese a consentire il transito dal ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito al corrispondente ruolo speciale anche agli ufficiali con il grado di capitano, oltre che a quelli rivestenti il grado di maggiore e di tenente colonnello. La disposizione risponde all'esigenza – ormai urgente per ragioni di impiego nei settori addestrativi e operativi particolarmente coinvolti nelle operazioni che, in Patria e all'estero, impegnano con continuità contingenti di personale assai elevati – di adeguare le consistenze dei capitani del ruolo normale, che risultano in eccedenza rispetto ai volumi organici di legge, e del ruolo speciale, che invece sono carenti, in conseguenza del riordino dei ruoli degli ufficiali operato dal decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, il quale, prevedendo la contrazione degli organici del ruolo normale e l'ampliamento di quelli del ruolo speciale, ha determinato la mancata corrispondenza con le effettive consistenze del personale dei predetti ruoli. 

La lettera c) prevede disposizioni intese a realizzare il transito nel ruolo normale del corpo del genio navale degli ufficiali operanti nel settore infrastrutture, attualmente appartenenti al corpo delle armi navali o ad altri corpi della Marina. La disposizione presenta i medesimi caratteri di necessità e urgenza evidenziati per la disposizione di cui al comma 1, in quanto tali ufficiali sono impiegati con compiti di direzione e di gestione nell'ambito degli arsenali e degli stabilimenti della Marina militare. La prevista decorrenza dal 1o gennaio 2013 si giustifica con l'esigenza di predisporre nel corso dell'anno 2012 tutti gli atti necessari per attuare il transito in parola. Il settore infrastrutture della Marina ha operato, a partire dal 1897, con il concorso di ufficiali del genio dell'Esercito distaccati presso le direzioni del genio per la Marina e presso la direzione generale dei lavori e del demanio (regi decreti n. 491 del 1897 e n. 840 del 1932).

La contrazione degli organici degli ufficiali dell'Esercito conseguente all'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e i successivi più recenti interventi di riduzione delle consistenze del personale militare in servizio hanno determinato una situazione di sensibile sofferenza nel delicato settore infrastrutture della Marina, dovuta alla difficoltà di reperire personale idoneo a ricoprire i vari incarichi. Per far fronte a questa situazione, nel 1999 la Marina ha reclutato, in via sperimentale, giovani laureati in ingegneria edile, civile, ambiente e territorio e architettura, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 490 del 1997 (ora, articolo 652, comma 1, del codice dell'ordinamento militare), immettendo i vincitori dell'unico concorso nei due corpi del genio navale e delle armi navali, per questioni legate agli organici.

Tali ufficiali, per i quali è previsto un identico sviluppo di carriera, sono stati selezionati con gli stessi criteri e requisiti, hanno seguito lo stesso iter formativo, sono stati tutti impiegati presso enti della stessa tipologia, per svolgere incarichi analoghi. L'unico fattore di distinzione tra loro è dato dall'appartenenza formale all'uno o all'altro corpo. A partire dall'anno 2006, grazie anche alla possibilità offerta dall'aumento dell'organico degli ufficiali determinato dalla tabella A allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 (ora, articolo 799 del codice dell'ordinamento militare), la Marina ha proceduto a reclutare tali ufficiali nel solo corpo del genio navale, continuando, peraltro, a impiegare, presso la direzione generale dei lavori del demanio nonché presso le direzioni del genio militare per la Marina ed enti subordinati, alcuni ufficiali laureati in ingegneria appartenenti al corpo delle armi navali, reclutati a suo tempo mediante i corsi normali dell'accademia militare. La disposizione in esame risponde all'esigenza di riunire nel solo ruolo normale del corpo del genio navale gli ufficiali operanti nel settore infrastrutture appartenenti al corpo delle armi navali o ad altri corpi della Marina, che, in possesso di adeguato titolo di studio, abbiano operato per un congruo periodo presso tale settore di attività. 

La lettera d) prevede che gli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate possano compiere i periodi di comando o imbarco necessari per essere valutati ai fini dell'avanzamento al grado superiore non solo presso enti, reparti, comandi organicamente costituiti, come attualmente disposto, ma anche presso unità costituite in relazione a specifiche esigenze operative o logistiche. Si tratta, evidentemente, di una disposizione strettamente connessa all'impiego dei contingenti militari nelle missioni internazionali, tesa a conferire la necessaria flessibilità di impiego per il personale con incarichi di comando, anch'essa connotata dai richiesti requisiti di necessità e urgenza. 

La lettera e), nel prevedere una graduale riduzione dei contributi diretti, erogati dal Ministero della difesa in favore dell'Agenzia industrie difesa (AID), quantificati annualmente nella Tabella C allegata alla legge di stabilità, e la loro eliminazione a partire dall'anno 2015, proroga al 31 dicembre 2014 il termine, attualmente stabilito al 31 dicembre 2011, entro il quale le unità produttive gestite unitariamente dall'AID devono raggiungere l'obiettivo dell'economica gestione, pena la loro chiusura. Nel contempo prevede che le unità produttive che non dovessero conseguire tale risultato entro il nuovo termine siano soggette a chiusura, secondo le modalità disciplinate dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, recante «Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale», con contestuale ridimensionamento della stessa AID. In ultimo, reca l'autorizzazione per l'AID di continuare ad avvalersi, fino all'anno 2014, dello stesso personale qualificato già in servizio sulla base di contratti a tempo determinato, presupposto necessario perché l'impegnativa attività da porre in essere nei prossimi tre anni possa portare al conseguimento dell'obiettivo dell'economica gestione nel nuovo termine fissato, ponendo quale limite di spesa quella già sostenuta nell'anno 2011 per tale tipologia di contratti, gradualmente ridotta del 10, del 20 e del 30 per cento, rispettivamente, negli anni 2012, 2013 e 2014.

L'intervento si rende necessario e urgente, considerata l'imminente citata scadenza del 31 dicembre 2011, al fine di consentire alle unità produttive e agli stabilimenti gestiti dall'AID, che operano in settori di rilevante interesse e specialistici per le Forze armate (produzione di munizionamento ed esplosivi, cantieristica navale, meccanica di precisione, produzione di vaccini), di continuare a svolgere tale indispensabile attività di diretto supporto alle attività operative, addestrative e logistiche, per gli impieghi nei teatri internazionali e nelle attività istituzionali sul territorio nazionale, e più in generale dello strumento militare. Si tratta di un intervento tanto più necessario e urgente in ragione delle recenti misure di contenimento della spesa pubblica, che hanno imposto rilevanti riduzioni degli stanziamenti destinati all'esercizio e all'investimento e quindi l'esigenza di valorizzare ulteriormente e dare il massimo impulso alle attività specialistiche svolte dagli stabilimenti in argomento, al fine di sostenere la piena funzionalità dei reparti in un periodo di rilevante impegno nei teatri operativi internazionali. Peraltro, l'intervento ha l'effetto di evitare la chiusura delle unità produttive nell'attuale fase positiva del processo di risanamento che sta interessando le unità produttive gestite dall'AID. 

La presente disposizione, mentre introduce un risparmio rispetto alla misura del contributo stabilito nella legge di stabilità 2012 (legge n. 183 del 2011), non comporta alcuna deroga all'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, il quale, al fine di conseguire l'obiettivo di riduzione della spesa di funzionamento delle Agenzie, prevede l'emanazione entro sei mesi di uno o più regolamenti per il riordino dei relativi organi collegiali di indirizzo, amministrazione, vigilanza e controllo, assicurando la riduzione del numero complessivo dei componenti. 

Il comma 3 prevede disposizioni urgenti intese a semplificare, razionalizzandole, le complesse e articolate procedure necessarie per assicurare il sostegno di programmi di investimento mediante l'utilizzo di contributi pluriennali, limitatamente al settore dei programmi di interesse della Difesa, consentendo di ridurre notevolmente i tempi richiesti per il completo perfezionamento di molte delle fasi procedimentali previste, così, in definitiva, efficientando procedure volte anche al sostegno del settore industriale. La previsione è necessaria in quanto consente di avviare con la dovuta tempestività le attività relative ai programmi di investimento nei settori ad alta tecnologia, quale quello relativo all'acquisizione dei sistemi d'arma nelle forme di legge previste, necessari per l'implementazione dei livelli di protezione del personale e di sostituzione dei mezzi impiegati nelle missioni internazionali.

Tali attività sono normalmente realizzate in stretta sinergia con il Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito del quadro normativo delineato dal decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, volto a sostenere lo sviluppo tecnologico in settori industriali strategici e di assoluta valenza per l'economia nazionale, e con il Ministero dell'economia e delle finanze per gli aspetti relativi alla verifica degli effetti sui saldi di finanza pubblica delle discendenti operazioni di attualizzazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 177-bis, della legge n. 350 del 2003, e per l'individuazione dei tassi di interesse massimo per le operazioni finanziarie connesse.

In tale contesto, il presente comma dispone che il decreto previsto dal citato comma 177-bis, relativo all'utilizzo di limiti di impegno autorizzati per legge, sia adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa – con ciò consentendo a tutte le amministrazioni interessate di intervenire contestualmente nella procedura – e che esso disciplini materie in precedenza demandate a fasi procedimentali o ad atti diversi, adottati successivamente. In particolare, è previsto che il decreto definisca le modalità di attuazione dei programmi, precedentemente demandate a convenzioni sottoscritte dai diversi dicasteri (lettera a)), fissi il tasso di interesse massimo da utilizzare per le operazioni di attualizzazione (lettera b)), verifichi l'impatto dell'operazione sugli andamenti tendenziali di finanza pubblica, accertandone la neutralità ovvero quantificandone l'eventuale aggravamento, al fine di potervi provvedere con le modalità di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (lettera c)). 

Il comma 4 prevede uno stanziamento pluriennale di 25 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2012 al 2016, e di 125 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2017 e 2018, prevedendo che al relativo onere si provveda mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per il rifinanziamento di programmi di sviluppo in settori produttivi ad alta tecnologia. La previsione è urgente, in quanto alcune autorizzazioni di spesa relative a programmi di investimento e sviluppo in settori ad alta tecnologia, di interesse anche della Difesa, esauriscono i loro effetti nell'esercizio finanziario 2011. Si tratta di programmi prioritari, quali quelli per l'acquisizione del satellite SICRAL 2, di elicotteri per il soccorso Combact SAR, e di velivoli per l'addestramento avanzato M346, nonché per la realizzazione della digitalizzazione della componente terrestre (Forza NEC – Network Enabled Capabilities), oltreché del Sistema di comunicazione terrestre (SICOTE) dell'Arma dei carabinieri.

Tale situazione determina l'esigenza di assicurare con urgenza la continuazione dei programmi di sviluppo e investimento, diversi dei quali direttamente incidenti sulla piena efficienza dello strumento militare anche per lo svolgimento delle missioni internazionali, per i quali, peraltro, sussistono cogenti vincoli di natura contrattuale o di natura pattizia tra Governi, che in caso di loro violazione determinerebbero l'insorgere di significativi maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei meccanismi sanzionatori previsti. Con la presente norma si prevede quindi il rifinanziamento dei citati programmi, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421. Con riferimento all'impatto sui saldi di finanza pubblica delle disposizioni di cui al presente comma, va evidenziato che tutti i richiamati programmi sono inclusi nelle rilevazioni periodicamente predisposte per la determinazione degli effetti sul deficit, anche tendenziale, dei programmi militari, definita in base alle vigenti disposizioni EUROSTAT, di concerto fra i Ministeri della difesa e dell'economia e delle finanze e l'ISTAT. 

L'articolo 6 prevede alcune circoscritte modifiche alla disciplina sul ricorso alle guardie giurate per la protezione di navi mercantili battenti bandiera italiana che transitano in aree marittime a rischio di pirateria, introdotta dall'articolo 5, commi 4, 5, 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130. Le modifiche, che non determinano riflessi di carattere finanziario, si rendono urgenti e necessarie al fine di dare concreta attuazione alla disciplina in parola, alla luce delle difficoltà emerse in sede di predisposizione del regolamento attuativo previsto dal richiamato comma 5-ter. In particolare, si rende necessario prevedere espressamente la possibilità: 

  1. di impiegare anche armi comuni da sparo e non solo le armi di cui all'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, richiamato al comma 5-bis; 
  2. di imbarcare le armi dai porti limitrofi alle zone a rischio di pirateria, atteso che molte delle navi interessate non partono né rientrano nel territorio nazionale ma rimangono per lunghi periodi in navigazione in acque internazionali e, soprattutto, che l'eventuale necessità di imbarcare le armi è circoscritta ad un arco temporale molto ridotto (circa cinque giorni), coincidente con l'attraversamento della «zona a rischio»; 
  3. di impiegare per un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2012, anche guardie giurate che non abbiano frequentato i corsi previsti per l'espletamento di servizi di sicurezza sussidiaria, purché abbiano partecipato per almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi, tenuto conto dell'urgenza dell'impiego e del fatto che l'organizzazione dei predetti corsi non è stata ancora conclusa. 

Il capo II prevede disposizioni in materia di iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. 

In particolare, l'articolo 7 autorizza la spesa per iniziative, interventi e attività di cooperazione allo sviluppo in Afghanistan, Pakistan, Iraq, Libano, Libia, Myanmar, Somalia, Sudan e Sud Sudan, ad integrazione degli stanziamenti già assegnati dalla legge di stabilità per l'anno 2012 alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, nonché per la realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario, di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 58. 

Nell'ambito del più complesso ed ampio intervento da tempo avviato per contribuire alla ricostruzione, l'azione italiana nell'ambito della cooperazione allo sviluppo, per l'anno 2012, prevede il consolidamento delle iniziative e degli interventi sul canale multilaterale e su quello bilaterale, unitamente a quelli di emergenza e a quelli destinati allo sminamento umanitario, anche a seguito degli impegni internazionali che l'Italia ha da tempo assunto in tale materia. 

Per quanto riguarda l'Afghanistan, l'avvio della transizione richiede un impegno finanziario di dimensioni ancora maggiori che nel passato, per sostenere l'autorità del Governo legittimo nella fase di graduale passaggio di responsabilità per la sicurezza, lo sviluppo e la governance. Sulla base degli impegni assunti in sede di conferenze di Londra e Kabul nel 2010, l'intervento italiano è destinato al contributo all’Afghanistan Reconstruction Trust Fund (programmi agricoli, educativi e sanitari, assieme ad una quota di fondi sul complesso del bilancio di investimento del Governo afghano) per sostenere iniziative di sviluppo nei diversi settori rilevanti per la provincia attraverso lo strumento strutturale del bilancio afghano, ossia lo strumento destinato a permanere in maniera sostenibile anche dopo la transizione. Il contributo a diversi settori nell'ambito di tale strumento consentirà inoltre alla cooperazione italiana di poter esercitare l'opportuna azione di monitoraggio e di advocacy sulla capacità di spesa del Governo centrale nella provincia.

Sempre sul canale multilaterale, si prevede l'erogazione del contributo a UNOPS per l'assistenza tecnica fornita alle iniziative italiane al progetto REMABAR (ricostruzione della seconda tratta della strada Kabul – Bamyan), nonché a quelle in programmazione attraverso crediti di aiuto, già proposto nel secondo semestre 2011 e non realizzato a causa di problemi per la predisposizione dei documenti tecnici derivanti anche dalla complessa situazione afghana. Anche per quanto riguarda gli aiuti di emergenza si prevede di intervenire per fare fronte alle necessità della popolazione. 

Per quanto riguarda l'Iraq, nel corso del 2012, sul piano bilaterale si intende proseguire l'azione della cooperazione italiana a sostegno dello sviluppo del Paese. Accanto alla necessità di mantenere una struttura di coordinamento per accompagnare i diversi progetti in essere, si prevedono i seguenti mirati interventi: 

  • progetto multidisciplinare a favore dello sviluppo dell'Iraq, per il funzionamento della Task Force e della struttura in loco e per la programmata assistenza tecnica al Paese nell'utilizzo della linea di credito d'aiuto; 
  • intervento per la formazione nelle filiere legate ai settori produttivi del paese; 
  • intervento per la realizzazione di un master per diplomatici iracheni; 
  • progetto di formazione nel settore sanitario a sostegno, in particolare, delle attività di due cliniche realizzate dalla cooperazione italiana nel Kurdistan e nella regione di Ninive. 

È, inoltre, prevista l'erogazione di un contributo all'UNHCR, per interventi a favore delle minoranze sfollate e dei rifugiati nei paesi limitrofi e per rispondere ai bisogni nei settori dell'educazione e della disoccupazione, nonché di un contributo al centro di formazione di Trieste dell'OCSE per attività di formazione dell'amministrazione irachena. 

In Libano, nel corso dell'anno 2012, si prevede di realizzare interventi nel settore institutional e capacity building a favore del Ministero dell'agricoltura libanese e un finanziamento da destinare a UNRWA, per continuare le attività di sostegno in favore dei rifugiati palestinesi e siriani in Libano e per attività di advocacy anche tramite Friends of UNRWA. 

In Libia e nei Paesi limitrofi le iniziative previste potrebbero essere estese, nell'attuale dinamica degli sviluppi politici dell'area, anche ai Paesi confinanti, sia per l'impatto che esse avranno, sia per la necessità di sostenere le amministrazioni locali coinvolte. Si prevede di proseguire l'intervento con OIM a favore dei minori esposti ai traumi della guerra nei centri di Tripoli, Misurata e Bengasi e di avviare, con l'UNESCO, un programma di formazione nel settore della tutela e preservazione del patrimonio culturale e archeologico, in particolare la mappatura dei beni culturali e il contributo alla creazione di un database; si prevede inoltre, sul canale bilaterale, l'estensione del programma di assistenza nel settore portuale e delle capitanerie di porto per Bengasi e di quello destinato all'assistenza in materia di protezione civile e vigili del fuoco, anche a Tripoli. 

In Myanmar, stante la situazione interna del Paese, è importante confermare uno stanziamento ad hoc per l'identificazione di programmi da finanziare con la conversione del debito e, sul canale multilaterale, i contributi agli organismi multilaterali attivi nel campo della sicurezza alimentare e della salute, FAO e OMS. 

Per quanto riguarda il Pakistan, si prevede di consolidare le iniziative di assistenza tecnica agli interventi in corso nel settore dello sviluppo agricolo, rurale e del microcredito, nonché un finanziamento, sul canale multilaterale, per il sostegno alle attività degli organismi internazionali attivi nell'ambito della sicurezza alimentare (PAM e FAO) e degli aiuti di emergenza. 

In Somalia, le linee di azione italiane – tra l'altro ribadite dal rappresentante del Governo italiano in occasione della recente missione nel Corno d'Africa (novembre 2011) – prevedono il concreto sostegno al TFG (Governo federale transitorio) in termini politici e per l'attuazione della civilian strategy di fornitura di servizi alla popolazione, nonché alle altre realtà regionali maggiormente impegnate nella lotta al terrorismo e nel contrasto della pirateria. Si prevede l'erogazione di un contributo: 

  • alla FAO, per «Supporto alla ricostruzione del settore ittico nelle aree del Puntland e del Mudug». Il progetto si prefigge il coinvolgimento di duemila giovani in attività di mercato nel settore della pesca, per rafforzare lo sviluppo economico sostenibile e la stabilità delle aree costiere della Somalia nord orientale. Beneficiari indiretti saranno le comunità di pescatori residenti nelle aree sopra indicate, insieme ad autorità locali, associazioni di pescatori, associazioni comunitarie di base e della società civile; 
  • al programma UNDP Generazione di impiego (Employment Generation for Early Recovery – EGER), finalizzato alla creazione di nuovi posti di lavoro a breve e lungo termine, promuovendo nel contempo attività sostenibili dal punto di vista ambientale e ampliando la disponibilità di fonti di reddito alternative; 
  • all'UNOPS, a favore dei servizi sanitari somali. Le Nazioni Unite, attraverso l'UNOPS, da anni collaborano con la cooperazione italiana nell'assistenza agli ospedali e alle strutture sanitarie del Paese. Per assicurare continuità con quanto fatto in passato, è necessario procedere al rifinanziamento del programma, per quanto riguarda in particolare le strutture sanitarie del Somaliland, e per un intervento di riabilitazione del porto di Eyl e della rete viaria di connessione con la strada Garoe-Bosaso. Il programma, in fase di elaborazione da parte dell'agenzia, è ritenuto prioritario da parte delle autorità del Puntland anche in funzione di contrasto della pirateria e per attività nel settore idrico, settore ritenuto essenziale dal TFG, con particolare riguardo allo scavo di pozzi ed altre opere utili a favorire l'accesso alle risorse idriche nelle aree più colpite da siccità e carestia. 

Per il Sudan, la strategia della cooperazione italiana, condivisa con i maggiori donatori e in sede di Unione europea nel quadro dell'esercizio di Joint Programming condotto dalla Commissione, è fondata su un approccio equilibrato, fondato sull'esigenza di evitare nel modo più assoluto l'isolamento del Nord nelle delicate circostanze attuali. Sul canale multilaterale si prevede l'erogazione di un contributo al PAM in risposta al Work Plan interagenzie delle Nazioni Unite per il Sudan per il programma Water Harvesting and Food Security in Eastern Sudan. Si tratta di un contributo aggiuntivo rispetto a quello già concesso nel 2011, per migliorare le risorse alimentari negli Stati del Sudan orientale, e che rientra tra le primissime priorità delle autorità locali. È prevista, inoltre, l'erogazione di un contributo all'UNICEF, per il programma di riabilitazione scuole rurali nel Sudan orientale, e di un contributo all'UNHCR, per attività di protezione degli sfollati in Darfur. 

Per quanto concerne il Sud Sudan, nella cruciale fase che segue la proclamazione dell'indipendenza, di concerto con l'ambasciata ad Addis Abeba, è stato individuato un pacchetto minimo di iniziative che tengono conto della tradizionale linea di concentrazione geografica e settoriale degli interventi della cooperazione italiana nel Paese e, allo stesso tempo, della necessità di accompagnare la nascita del nuovo Stato, con particolare riguardo ai bisogni essenziali della popolazione e all’institution building delle autorità sud sudanesi. 

È, altresì, prevista la partecipazione finanziaria italiana alle iniziative degli organismi internazionali per la realizzazione di iniziative di sostegno del rientro volontario degli sfollati e della loro reintegrazione nelle comunità locali. Nei prossimi mesi, i partner impegnati nell'iniziativa (tra cui vi sono anche ONG italiane) si concentreranno sulla costruzione o ampliamento di siti di transito di Melut, Tonga, Sciambè, Bor e Juba e sul miglioramento dell'assistenza, al fine di soddisfare le esigenze specifiche della seconda ondata di rimpatri. Si prevede la riallocazione di circa 530.000 sfollati nei prossimi dodici mesi, ma l'attuale situazione politica in Sud Kordofan potrebbe aumentare tali cifre, mentre non è chiaro il numero di eventuali rientri dal Nord Sudan. È, infine, prevista l'erogazione di un contributo a UN-Habitat, per interventi di riqualificazione urbana a Juba, e all'UNICEF, per la fornitura di servizi sanitari di base a beneficio della popolazione vulnerabile. 

Parte dei fondi sarà, inoltre, impiegata per cofinanziare progetti promossi da organizzazioni non governative riconosciute idonee dal Ministero degli affari esteri, ai sensi degli articoli 28 e 29 della legge n. 49 del 1987. Gli interventi saranno prevalentemente concentrati in Libia, Myanmar, Somalia, Sudan e Sud Sudan. I finanziamenti saranno attribuiti secondo le procedure in uso presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, sulla base di un accurato vaglio delle proposte presentate dalle organizzazioni non governative inserite nell'elenco di quelle riconosciute idonee dalla stessa Direzione generale. 

Infine, per quanto concerne le attività di sminamento umanitario secondo la legge n. 58 del 2001 (capitolo 2210), il previsto stanziamento è condizione indispensabile affinché l'Italia possa continuare a svolgere un ruolo di primo piano nell'ambito del disarmo umanitario. Esso è destinato allo svolgimento delle operazioni di sminamento umanitario, nonché ad assolvere agli obblighi internazionali dell'Italia in tale ambito, tenuto conto anche dei nuovi impegni derivanti dalla recente ratifica della Convenzione di Oslo sul munizionamento a grappolo (cluster bombs), nonché del Protocollo V della Convenzione CCW (Convention on Certain Conventional Weapons). 

L'articolo 8 concerne gli interventi per il sostegno ai processi di ricostruzione e la partecipazione dell'Italia alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. 

L'impegno italiano è destinato a contribuire al sostegno di più ampi processi di ricostruzione e di stabilizzazione ove si registrano gravi situazioni conflittuali o condizioni di instabilità sociale, quali Iraq, Afghanistan, Libia e Yemen. 

Per quanto concerne la partecipazione dell'Italia alle iniziative delle organizzazioni internazionali, si prevede la partecipazione ai Fondi fiduciari della NATO destinati al sostegno dell'esercito afghano e al settore elicotteristico e ai Fondi ONU destinati al Middle Est North Africa e al Gruppo di contatto per la lotta alla pirateria. 

Unitamente all'impegno sul canale bilaterale e multilaterale in favore dei Paesi sopra menzionati, si è previsto di rafforzare la partecipazione italiana alle iniziative dell'Unione europea nel campo della gestione civile delle crisi internazionali in ambito PESC-PSDC, nonché ai progetti di cooperazione dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE). 

Al fine di rafforzare la cooperazione regionale nell'area, sono previsti il finanziamento del Trust Fund InCe istituito presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e un contributo allo Staff College delle Nazioni Unite. È previsto, altresì, il rinnovo del contributo italiano al funzionamento del Tribunale speciale delle Nazioni Unite per il Libano, nonché la partecipazione alle iniziative multilaterali a sostegno dei processi di pace e del rafforzamento della sicurezza nell'Africa sub-sahariana. 

È previsto, inoltre, il finanziamento per la prosecuzione degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini italiani, degli interessi italiani e delle strutture della rete diplomatica nei territori a elevato rischio, nonché il rifinanziamento del fondo destinato al rafforzamento delle misure di sicurezza attiva e passiva degli edifici adibiti a sedi delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari, degli istituti italiani di cultura e delle istituzioni scolastiche all'estero. 

Sono, inoltre, dettate disposizioni relative al trattamento economico da corrispondere al personale del Ministero degli affari esteri inviato in missione nelle sedi situate in aree ad elevato rischio per la sicurezza. 

È prevista, infine, l'erogazione di un contributo straordinario in favore del Comitato atlantico italiano, inteso ad assicurarne la funzionalità. Compito istituzionale del Comitato atlantico italiano è quello di assicurare la presenza dell'Italia in seno all’Atlantic Treaty Association (ATA), organo internazionale di raccordo tra la NATO e le pubbliche opinioni dei Paesi membri dell'Alleanza. Tale organismo, cui aderiscono i Comitati atlantici di tutti i Paesi NATO, ha assunto sempre maggiore rilevanza e nuovi e più ampi compiti con l'associazione ad esso dei Comitati atlantici dell'Europa centrale e sud-orientale, della Federazione russa e dei Paesi del Dialogo Mediterraneo. Il contributo straordinario previsto dalla disposizione in esame è inteso a consentire il rafforzamento delle attività internazionali svolte dal Comitato atlantico italiano, attraverso il potenziamento dei programmi e delle iniziative di cooperazione nei settori dello studio, della ricerca e della formazione sui temi della sicurezza euro-atlantica. 

L'articolo 9 prevede disposizioni intese a disciplinare il regime degli interventi. 

In particolare, al fine di assicurare il necessario coordinamento delle azioni e degli interventi sotto il profilo sia politico che organizzativo-funzionale, si prevede la costituzione di strutture operative temporanee (task force) mediante uno o più decreti ministeriali non regolamentari e senza oneri per il bilancio dello Stato. 

È stabilita, altresì, la disciplina per l'adeguamento delle diarie per il personale inviato in missione nell'ambito degli interventi di cooperazione, in analogia con quanto già previsto nei precedenti provvedimenti in favore di altre categorie di personale operante nei Paesi destinatari dell'intervento italiano nell'ambito del decreto. 

Sono previste, inoltre, alcune disposizioni derogatorie, già presenti nei precedenti provvedimenti di proroga, considerate indispensabili – anche alla luce delle difficoltà e delle criticità riscontrate nella realizzazione delle attività e degli interventi programmati nell'ambito dei precedenti decreti – in tema di: 

  • conferimento di incarichi di consulenza a enti e organismi specializzati, nonché a personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalità, indispensabile per la realizzazione degli interventi nei Paesi indicati nel provvedimento, destinatari dell'attività di cooperazione e di sostegno ai processi di stabilizzazione, nonché per l'invio di personale estraneo alla pubblica amministrazione in qualità di osservatore di pace per conto dell'OSCE e per la partecipazione alla gestione civile delle crisi per conto dell'Unione europea; 
  • contratti per acquisti e lavori;
  • limite di spesa imposto dalla normativa vigente per la manutenzione e l'uso dei veicoli (si tratta per la maggior parte di autoblindo da destinare alla sicurezza del personale che opera nei Paesi in situazione di conflitto o ad alta conflittualità). 

Inoltre, al comma 10, è prevista una disposizione che riveste carattere di particolare necessità e urgenza: al fine di evitare il blocco di tutta l'attività di cooperazione allo sviluppo è necessario prevedere una proroga di almeno due mesi (fino al 29 febbraio 2012) dei contratti degli esperti di cooperazione, di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) ed e), della legge 26 febbraio 1987, n. 49. Gli esperti forniscono, per legge, alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo le competenze tecniche necessarie per individuare, istruire, formulare, valutare, gestire e controllare i programmi, le iniziative e gli interventi di cooperazione allo sviluppo. In assenza della disposizione, i contratti degli esperti scadrebbero il 31 dicembre 2011 e pertanto si renderebbe impossibile qualsiasi attività di cooperazione prevista nel presente decreto. La proroga di natura meramente tecnica consente l'entrata in vigore del regolamento, attualmente in fase di esame da parte della Corte dei conti prima della pubblicazione e lo svolgimento dei conseguenti adempimenti, comprendenti una fase valutativa, per la stipula dei contratti degli esperti di cooperazione. 

Il capo III prevede disposizioni finali. 

In particolare, l'articolo 10 prevede la clausola di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto. 

L'articolo 11 stabilisce che il presente decreto entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 

In ordine al provvedimento è stata disposta l'esenzione dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) in ragione della straordinaria necessità e urgenza dell'intervento legislativo, determinata dalla scadenza, al 31 dicembre 2011, del termine previsto dal precedente provvedimento di proroga delle missioni internazionali e dalla conseguente necessità di fornire in tempi brevi adeguata copertura giuridica e finanziaria all'azione dei contingenti militari e del personale appartenente alle Forze di polizia e ai Ministeri degli affari esteri e della giustizia, impiegati nelle diverse aree geografiche. 

L'opzione regolatoria, in relazione alla quale non sussiste possibilità di opzione alternativa, trova giustificazione sia in considerazione dei risvolti finanziari, in quanto le spese connesse agli interventi e alle missioni disciplinati dal provvedimento risultano eccedenti rispetto agli ordinari stanziamenti di bilancio, sia con riguardo alla necessità di adattare la normativa vigente alle esigenze connesse con le missioni, in quanto non è prevista una disciplina uniforme stabile da applicare in tali circostanze. 

L'intervento normativo non determina effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese. Poiché le attività oggetto di disciplina sono già svolte dalle amministrazioni interessate, le modalità attuative correlate all'intervento non comportano la necessità di creare nuove strutture organizzative o di modificare quelle esistenti.