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XVIII LEG – ddl - Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 - Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici

aggiornamento: 4 giugno 2021

Esame definitivo - Consiglio dei ministri 31 marzo 2021

Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici

 

 

Relazione illustrativa

 

Art. 1

  1. È convertito in legge il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

Relazione illustrativa

Il presente decreto prevede che dal 7 al 30 aprile 2021si continuino ad applicare le disposizioni più restrittive attualmente vigenti, volte a rimodulare sul territorio nazionale le misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti, al fine di mantenere una limitata circolazione delle persone ed evitare un ulteriore aggravamento dell'epidemia. Il provvedimento dispone, inoltre, che dal 7 aprile al 30 aprile 2021 sia assicurato sull'intero territorio nazionale lo svolgimento in presenza dell'attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l'infanzia, per la scuola dell'infanzia, per il primo ciclo di istruzione e per il primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado in presenza. Sono inoltre previste disposizioni volte ad assicurare l'assolvimento dell'obbligo vaccinale da parte del personale sanitario, nonché a regolare la responsabilità sanitaria da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2 e a disciplinare la manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino medesimo per i soggetti che versino in condizioni di incapacità naturale.

Il decreto contiene, altresì, misure urgenti in materia di giustizia, di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia, proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e misure per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego.
Si illustra di seguito il contenuto del provvedimento.

Articolo 1 - Ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

Al comma 1 si prevede che, dal 7 al 30 aprile 2021, si continuino ad applicare le misure individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020. n. 19, salvo che le stesse contrastino con quanto diversamente disposto dal presente decreto.

Al comma 2 si prevede che, dal 7 al 30 aprile 2021, nelle regioni incluse nella cd. zona gialla si applichino le misure di contenimento più restrittive proprie della zona arancione, previste dall'articolo 1, comma 16-septies, lettera d) del decreto-legge n. 33 del 2020. Tuttavia, con deliberazione del Consiglio dei ministri é possibile, in ragione dell'andamento dell'epidemia, nonché dello stato di attuazione del Piano strategico nazionale dei vaccini, con particolare riferimento alle persone anziane e alle persone fragili, tanto ridurre la durata del periodo di applicazione di questa specifica misura quanto individuare misure ulteriori nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020.

Al comma 3 si fa salvo il potere di ordinanza del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, nonché il potere delle regioni di introdurre misure derogatorie ai sensi dell'articolo I, comma 16, del decreto-legge n. 33 del 2020, sempre che le stesse non modifichino la previsione concernente lo svolgimento della didattica in presenza fino al primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, di cui all'articolo 2 del presente decreto.

Al comma 4 si prevede che, dal 7 al 30 aprile 2021, nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano individuate con ordinanza del Ministro della salute e nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100,000 abitanti, si applichino le misure di contenimento indicate per la cd. zona rossa di cui all'articolo 1, comma 16-septies, lettera c) del decreto-legge n. 33 del 2020.

II comma 5 consente ai Presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano di applicare, nello stesso periodo di riferimento, le misure previste per la zona rossa, nonché ulteriori misure più restrittive tra quelle previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020 nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti ovvero nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave, sempre che le stesse non modifichino la previsione concernente lo svolgimento della didattica in presenza fino al primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, di cui all'articolo 2 del presente decreto.

Il comma 6 consente - nelle sole regioni e territori in cui si applicano, anche sulla base del presente decreto, le misure stabilite per la zona arancione - lo spostamento, in ambito comunale, verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Il predetto spostamento non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa.

Il comma 7 individua il regime sanzionatorio per la violazione delle disposizioni dell'articolo in oggetto, prevedendo che si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata all'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020.

Articolo 2 - Disposizioni urgenti le attività scolastiche e didattiche delle scuole dl ogni ordine e grado

Al comma 1, si assicura sull'intero territorio nazionale lo svolgimento in presenza, dal 7 al 30 aprile 2021, dell'attività didattica ed educativa fino al primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, senza possibilità di deroghe da parte dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e dei Sindaci. Le predette deroghe sono consentite solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio.

Al comma 2, si precisa che, nella c.d. zona rossa, le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, nonché le attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado si svolgono esclusivamente in modalità a distanza; si specifica, altresì, che nelle c.d. zona gialla e zona arancione le attività scolastiche e didattiche per tutto il primo ciclo di istruzione, ivi compresa la frequenza del secondo e terzo anno della scuola secondaria di primo grado, continuano a svolgersi integralmente in presenza, mentre le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado continuano ad organizzarsi in modo che almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l'attività didattica in presenza.

Al comma 3, è fatta salva sull'intero territorio nazionale la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

Articolo 3 —Responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2

La proposta normativa è espressione dei principi generali dell'imputazione soggettiva in materia di responsabilità penale per colpa e, in un'ottica di una maggiore certezza giuridica, mira a rassicurare il personale sanitario e in genere i soggetti coinvolti nelle attività di vaccinazione. In un contesto caratterizzato da margini di incertezza scientifica, e da un quadro in continua evoluzione, la prospettiva di incorrere in possibili responsabilità penali, in conseguenza di eventi avversi ascrivibili, anche solo in ipotesi, alla somministrazione del vaccino, può ingenerare allarme tra quanti sono chiamati a fornire il proprio contributo al buon esito della campagna di vaccinazione nazionale, che rappresenta allo stato una priorità per la tutela della salute pubblica.

La disposizione — speciale rispetto a quella di cui all'art. 590-sexies c.p. — esclude la responsabilità per i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi nel periodo emergenziale, allorché gli eventi siano riconducibili causalmente alla somministrazione di un vaccino anti SARS-CoV-2. In quanto disposizione in bonam partem, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 c.p. potrà trovare applicazione anche rispetto ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento. L'esclusione della responsabilità — e in particolare della colpa - è ancorata all'osservanza delle regole cautelari che vengono in rilievo specificamente rispetto all'attività di vaccinazione: le indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e le circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione.

Articolo 4 — Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario

In considerazione dei dati sulla diffusione del SARS-CoV-2 sul territorio nazionale, in termini di numero di casi e dell'indice di trasmissibilità dell'infezione, nonché in relazione al tasso di occupazione delle strutture ospedaliere e dei reparti di terapia intensiva, è ormai evidente come la vaccinazione costituisca un'arma imprescindibile nella lotta alla pandemia, configurandosi come un'irrinunciabile opportunità di protezione individuale e collettiva.
Con tale consapevolezza, la norma proposta introduce, al comma 1, l'obbligo per tutti gli esercenti le professionisti sanitarie e gli operatori d'interesse sanitario di sottoporsi alla vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, individuata come requisito sanitario essenziale per mantenere l'idoneità allo svolgimento di queste attività lavorative, al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e di garantire adeguati livelli di sicurezza nello svolgimento delle attività e prestazioni di cura e assistenza. Tra i soggetti obbligati sono compresi gli operatori delle strutture socio-assistenziali, pubbliche o private, allo specifico scopo di garantire la sicurezza anche delle persone con fragilità che entrano con grande frequenza in stretto contatto con tali operatori. L'obbligo, in una prospettiva di bilanciamento concreto e proporzionato tra i diversi diritti, è connesso al periodo di svolgimento del piano vaccinale nazionale, e viene comunque fissato il termine di cessazione di tale obbligo e degli effetti che derivano dall'accertamento della sua inosservanza, individuato nel 31 dicembre 2021.

L'introduzione di un siffatto obbligo per le categorie professionali considerate nasce dalla constatazione che la vaccinazione degli operatori sanitari, unitamente alle altre misure di protezione collettiva e individuale per la prevenzione della trasmissione degli agenti infettivi nelle strutture sanitarie e negli studi professionali, ha valenza multipla: consente di salvaguardare l'operatore rispetto al rischio infettivo professionale, contribuisce a proteggere i pazienti dal contagio in ambiente assistenziale e serve a difendere l'operatività dei servizi sanitari, garantendo la qualità delle prestazioni erogate, e contribuisce a perseguire gli obiettivi di sanità pubblica.

Ciò posto, in punto di diritto, si rileva che l'introduzione ad opera di una norma primaria di un trattamento sanitario obbligatorio, consente, innanzitutto, di ritenere rispettato il principio della riserva di legge statale, che trova il proprio addentellato nel combinato disposto degli articoli 32 e 117, secondo comma, lettere m) e q), e terzo comma, della Costituzione. L'introduzione dell'obbligatorietà di un trattamento sanitario chiama in causa i principi fondamentali in materia di «tutela della salute», attribuiti alla potestà legislativa dello Stato ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione. Al riguardo, la Corte costituzionale ha chiarito che il diritto della persona di essere curata efficacemente, secondo i canoni della scienza e dell'arte medica deve essere garantito in condizione di eguaglianza in tutto il Paese, attraverso una legislazione generale dello Stato basata sugli indirizzi condivisi dalla comunità scientifica nazionale e internazionale (sentenze n. 169 del 2017, n. 338 del 2003 e n. 282 del 2002). Tale principio vale non solo per le scelte dirette a limitare o a vietare determinati trattamenti sanitari, ma anche per l'imposizione degli stessi. Inoltre, la profilassi per la prevenzione della diffusione delle malattie infettive richiede necessariamente l'adozione di misure omogenee su tutto il territorio nazionale (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 5 del 2018).

Quanto alla previsione dell'obbligo vaccinale, direttamente disposta dal comma 1 del presente articolo, va considerato che il bene della tutela della salute, quale "fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività", è ontologicamente dualista, rilevando, da un lato, nella sua accezione individuale e soggettiva e, dall'altro, nella sua dimensione sociale e oggettiva.

Secondo quanto stabilito dalla Corte costituzionale, il diritto alla tutela della salute porta con sé "il dovere dell'individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, in osservanza del principio generale che vede il diritto di ciascuno trovare un limite nel reciproco riconoscimento e nell'eguale protezione del coesistente diritto degli altri" (v. sentenza n. 218 del 1994).

Del resto, Io stesso dato letterale dell'articolo 32 della Costituzione, collegando il primo e il secondo comma, sottintende che i trattamenti sanitari obbligatori di cui al secondo comma debbono essere funzionalizzati alla "tutela della salute" (da intendersi quale diritto dell'individuo alla propria salute) "e" come "interesse della collettività" (vale a dire interesse della collettività alla salute collettiva).

Quanto alla scelta dello strumento dell'obbligo, rispetto alla semplice raccomandazione, si evidenzia che la Consulta ha affermato che il contemperamento dei molteplici principi in gioco "lascia spazio alla discrezionalità del legislatore nella scelta delle modalità attraverso le quali assicurare una prevenzione efficace dalle malattie infettive, potendo egli selezionare talora la tecnica della raccomandazione, talaltra quella dell'obbligo... Questa discrezionalità deve essere esercitata alla luce delle diverse condizioni sanitarie ed epidemiologiche, accertate dalle autorità preposte, e delle acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica" (Corte costituzionale, sentenza n. 5 del 2018).

È evidente, considerata la dimensione di potenzialità lesiva generalizzata e particolarmente intensa che caratterizza l'infezione da SARS-CoV-2, come anche la predetta condizione di legittimità debba ritenersi rispetta dalla norma proposta.

Si ribadisce che la vaccinazione sarà somministrata nel rispetto delle indicazioni (su modalità e tempistiche) fornite dalle regioni e dalle province autonome, in conformità alle previsioni contenute nel Piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Considerato l'obbligo vaccinale oggetto della proposta normativa, trovano anche applicazione le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 a tutti i soggetti che, sottoposti a vaccinazione in adempimento del comma 1, a causa della somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, riportano lesioni o infermità dalle quali deriva una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica.

Secondo un consolidato orientamento della Corte costituzionale, in ossequio al principio di solidarietà di cui all'articolo 2 della Carta fondamentale, il trattamento sanitario obbligatorio è legittimamente imposto, tra l'altro, a condizione che "nell'ipotesi di danno ulteriore alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio sia prevista comunque la corresponsione di una equa indennità in favore del danneggiato" (cfr, da ultimo, sentenza n. 5 del 2018).

Ciò posto, l'articolo si compone di 11 commi.

Il comma 1 individua l'ambito soggettivo di applicazione dell'obbligo, che deve intendersi esteso all'intera platea dei professionisti sanitari, come da ultimo individuati dalla legge n. 3 del 2018, e degli operatori di interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 43 del 2006, sia che svolgano la propria attività in strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, sia che operino in farmacie o parafarmacie e studi professionali o in altri enti pubblici e privati. Dal punto di vista oggettivo, si chiarisce che la vaccinazione obbligatoria è gratuita e costituisce requisito per essere considerati idonei all'esercizio della professione e allo svolgimento dell'attività lavorativa.

Il comma 2 prevede le ipotesi di esenzione, temporanea o definitiva, dall'obbligo introdotto dal comma 1 che ricorrono in caso di accertato pericolo per la salute, o quando sussistono specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, che rendono necessari l'esenzione o il differimento della vaccinazione.

Il comma 3 disciplina la procedura finalizzata a verificare l'osservanza all'obbligo da parte dei soggetti individuati al comma 1. Si prevede che, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della norma, ciascun Ordine professionale territoriale trasmette l'elenco degli iscritti alla regione o alla provincia autonoma in cui lo stesso Ordine ha sede. Entro lo stesso termine, i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che prestano servizio in strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche o private, farmacie, parafarmacie e presso studi professionali trasmettono l'elenco dei propri dipendenti con tale qualifica alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano. Entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi di cui al comma 3, per il tramite dei sistemi informativi vaccinali regionali, nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali che abilitano gli enti territoriali a trattare i dati relativi alla salute, per le finalità di cura e prevenzione che le sono proprie, ciascuna regione o provincia autonoma verifica lo stato vaccinale dei soggetti rientranti negli elenchi.

Il comma 4 prevede che, quando dai sistemi informativi vaccinali indicati nel comma 3 non risulta effettuata la vaccinazione anti SARS-CoV-2 o non risulta presentata la richiesta di vaccinazione secondo le modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, la regione o la provincia autonoma, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, segnalano senza ritardo all'azienda sanitaria locale di residenza degli interessati i nominativi di coloro che non risultano vaccinati.

Il comma 5, considerata la possibilità di effettuare vaccinazioni presso una regione diversa da quella di residenza, considerato altresì che lo scambio di dati relativi alle vaccinazioni somministrate tra i sistemi informativi vaccinali regionali - ordinariamente assicurato dall'Anagrafe Vaccini Nazionale di cui al DM 17 settembre 2018 - non avviene, allo stato, in tempo reale, valutata pertanto la possibilità che i sistemi informativi consultati possano non essere aggiornati, reca la disciplina delle modalità con cui l'interessato può dimostrare di essersi vaccinato. Il comma disciplina le modalità con cui gli interessati possono documentare di essere esentati o di essere in attesa della somministrazione, comunque prenotata. Si prevede che l'azienda sanitaria locale di residenza, ricevuta la segnalazione prevista dal comma 4, invita l'interessato a produrre la documentazione che dimostra l'effettuazione della vaccinazione, oppure la ricorrenza delle condizioni per l'esenzione, ai sensi del cornma 2 o, ancora, la presentazione della richiesta di vaccinazione.

Nel rispetto del principio del contradditorio, considerata la finalità non afflittiva della norma, ma di verifica delle condizioni di sicurezza in cui operano professionisti e operatori di interesse sanitario, si prevede che, in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nel rispetto del termine indicato, l'azienda sanitaria locale di residenza, senza ritardo, invita formalmente l'interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalità e i termini nel rispetto dei quali adempiere all'obbligo di cui al comma 1.

Il comma 6 disciplina le modalità con cui l'azienda sanitaria accerta la mancata osservanza dell'obbligo vaccinale dalla quale discende ex lege la sospensione dall'esercizio della professione sanitaria e dalla prestazione dell'attività lavorativa da parte degli operatori obbligati che svolgono mansioni che implicano necessariamente un contatto interpersonale con il paziente, l'utente o comunque con il destinatario o che, qualsiasi sia la modalità dello svolgimento, comportano comunque il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

L'accertamento dell'inosservanza all'obbligo vaccinale viene comunicata, dalla azienda sanitaria competente, all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale perché ne prendano atto e adottino i provvedimenti e le misure di competenza.

Il comma 7 pone a carico degli Ordini professionali l'obbligo di dare a propria volta comunicazione dell'accertamento dell'inosservanza all'obbligo vaccinale ai propri iscritti, per renderli edotti degli effetti che da tale atto discendono, come disciplinati dal comma 6.

Il comma 8 pone a carico del datore di lavoro l'obbligo di adibire immediatamente il dipendente del quale è stata accertata l'inosservanza all'obbligo vaccinale a mansioni, anche inferiori, che hanno caratteristiche di svolgimento diverse da quelle descritte al comma 6. In tal caso il trattamento dovuto al dipendente corrisponde a quello spettante per le mansioni svolte dopo la ricollocazione. Se la destinazione a mansioni diverse è impossibile, si precisa che per il periodo di sospensione, non è dovuta nessuna forma di retribuzione.

Il comma 9 disciplina la durata del periodo di sospensione correlata all'assolvimento dell'obbligo vaccinale oppure, in mancanza, allo svolgimento del piano nazionale di vaccinazione ma, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2021.

Il comma 10 disciplina gli obblighi in capo al datore di lavoro nei confronti dei dipendenti che, ricorrendo le condizioni del comma 2, non possono sottoporsi a vaccinazione. Viene richiamata e fatta salva la specifica disciplina adottata per i "lavoratori fragili" contenuta nell'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, ri. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e si prevede che il datore di lavoro adibisca i soggetti di cui al comma 2, per il periodo in cui la vaccinazione è legittimamente omessa o differita e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, a mansioni anche diverse, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio, con diritto alla conservazione del trattamento retributivo in godimento.

Il comma 11 disciplina a quali condizioni i professionisti che, ricorrendo le condizioni del comma 2, non possono sottoporsi a vaccinazione, potranno svolgere la loro attività. E' prevista, in particolare, l'adozione, entro venti giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, di un decreto ministeriale per la definizione di uno specifico protocollo di sicurezza, con apposite misure di prevenzione igienico-sanitarie che i professionisti dovranno osservare.

Articolo 5 — Manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino and SARS-CoV-2 per i soggetti che versino in condizioni di incapacità naturale

Con la proposta normativa in questione si mira ad emendare l'articolo 1-quinquies del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6, che regola la manifestazione del consenso alla somministrazione del vaccino anti-SARS-CoV-2 per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite, in modo da estenderne le relative previsioni anche alle persone che, pur versando in condizioni di incapacità naturale, non siano ricoverate in strutture sanitarie assistite o in altre strutture analoghe, comunque denominate.

In particolare, mediante l'introduzione del comma 2-bis nel predetto articolo 1-quinquies, si stabilisce che, nei confronti dei predetti soggetti incapaci, assuma la funzione di amministratore di sostegno, al solo fine della prestazione del consenso all'inoculazione del vaccino anti-SARS-CoV-2, il direttore sanitario dell'azienda sanitaria locale di assistenza dell'interessato o un suo delegato. Si ritiene che tale figura possa offrire adeguate garanzie per l'interessato.

Conseguentemente, vengono apportate modifiche ai commi 3, 5 e 7 dell'articolo in questione, per garantirne la relativa applicazione anche alla fattispecie di cui al comma 2-bis.
Per coerenza, considerato che, per effetto delle modifiche proposte, l'articolo 1-quinquies è deputato a disciplinare le modalità di manifestazione del consenso alla vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 da parte delle persone che si trovino in condizioni di incapacità, a prescindere dal fatto che le stesse siano o meno ricoverate presso strutture sanitarie, viene altresì emendata la rubrica dell'articolo mediante l'espunzione delle parole "ricoverati presso strutture sanitarie assistenziali".

Articolo 6 - Misure urgenti per l'esercizio dell'attività giudiziaria nell'emergenza pandemica da COVID-19

Comma 1, lett. a), b), e) e cl). Il complesso delle disposizioni dettate per l'esercizio dell'attività giurisdizionale durante l'emergenza sanitaria da COVID-19, confluite negli articoli da 23 a 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, nonché nell'articolo 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha dato buona prova di sé e - dopo l'affinamento via via operato dai primi decreti emergenziali agli ultimi interventi - non ha incontrato resistenze significative da parte di tutti gli operatori.

Ma, soprattutto, gli istituti introdotti hanno consentito un esercizio della giurisdizione in condizioni di sicurezza per tutti gli operatori, in alcuni casi anche con recuperi di efficienza complessiva del sistema.

Per questa ragione, sembra necessario valutare l'opportunità di interventi di proroga della loro efficacia attesa la prossima scadenza del termine di vigenza originariamente previsto.

Allo stato, per il meccanismo di applicazione nel tempo che si è articolato, una proroga automatica potrebbe discendere da un intervento normativo di proroga dell'emergenza sanitaria.

Tuttavia, un'esigenza fortemente rappresentata dagli operatori è di avere quanto prima indicazioni certe circa la prospettiva futura di applicazione degli istituti emergenziali, per l'esigenza di programmare le diverse attività avendo chiara contezza di quali saranno le disposizioni in concreto applicabili.

In ossequio a questa esigenza, tanto più importante per quegli istituti che onerano le parti di un'attività da compiere prima dell'udienza (si vedano le cd. udienze cartolari), è certamente necessario già ora stabilire se la loro applicazione proseguirà dopo il 30 aprile 2021.

Un'ipotesi che, peraltro, sembra coerente anche con le prospettive di uscita dall'emergenza sanitaria, che ad oggi sembrano legate al completamento del piano vaccinale e, quindi, non prospettabile prima del luglio 2021.
In considerazione di quanto sopra un intervento che già oggi fissasse al 31 luglio 2021 il termine per l'applicazione di tutti gli istituti sembra opportuno.

Il mantenimento dei collegamento tra la proroga delle misure emergenziali alla proroga dello stato di emergenza, invece, rischia di non consentire quella tempestiva programmazione.

Per questo motivo si è intervenuti sul disposto degli articoli 23, comma 1, 23-bis, comma 1, 23-ter, comma 1, e 24, commi I e 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, stabilendo che il termine di efficacia, ad oggi fissato "alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35", sia individuato "al 31 luglio 2021".

Contestualmente si è ritenuto di differire anche l'efficacia delle norme di cui al citato articolo 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Rispetto al disposto dell'articolo 23 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che già aveva realizzato (a seguito di un emendamento approvato in sede di conversione) un collegamento del termine di efficacia delle disposizioni dettate nell'articolo 221 con quelle previste dall'articolo 23, si è qui provveduto a specificare detto collegamento.

L'intervento normativo contiene, inoltre, ulteriori diposizioni, diverse dal differimento di efficacia ora illustrato (comma 1, lettera b), n. 2) e lettera d) n. 1) e 2)).

Si propone infatti di ampliare l'ambito applicativo delle disposizioni dettate dall'articolo 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,
n. 176, includendo fra i procedimenti enucleati al comma 7 ai quali tali disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche i procedimenti di appello aventi ad oggetto le ordinanze in materia di sequestro preventivo e i decreti di revoca del sequestro, di cui dall'articolo 322-bis c.p.p.: si è così ripristinato net periodo emergenziale quell'allineamento alla disciplina degli appelli contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali che già il codice di procedura penale prevedeva, con il richiamo, contenuto nell'articolo 322-bis, comma 2, ultima parte, alle disposizioni dettate dall'articolo 310.

Ulteriormente si propone di estendere al sistema del processo penale telematico una serie di cautele, già previste nel processo civile telematico, per il caso di malfunzionamento dei sistemi telematici del Ministero della giustizia, al fine di evitare che eventuali disfunzioni tecnologiche possano ostacolare o rendere difficoltoso la piena esplicazione del diritto di difesa nel processo.

Viene introdotta una norma che chiarisce espressamente che il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza del termine, anche al fine di rendere inequivoco il funzionamento e la validità del deposito, in termini legali, sul portale ventiquattrore su ventiquattro. É ulteriormente prevista l'astratta qualificazione ex lege del malfunzionamento verificato ed accertato quale condizione per la restituzione nel termine processuale previsto per il deposito non riuscito a causa della disfunzione tecnologica medesima, É stato, inoltre, previsto che l'autorità giudiziaria procedente consenta nel caso di malfunzionamento dei sistemi e per ragioni specifiche ed eccezionali il deposito cartaceo degli atti.

Comma 1, lett. e). La disposizione interviene, in materia di processo amministrativo, sull'articolo 25 del decreto-legge n. 137 del 2020, prorogando al 31 luglio 2021 per le udienze pubbliche e per le camere di consiglio del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dei tribunali amministrativi regionali le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, concernenti la discussione orale nelle udienze camerali o pubbliche con modalità di collegamento da remoto, a richiesta di tutte le parti costituite o su disposizione del giudice d'ufficio; tale richiesta è necessaria in considerazione della particolare natura delle modalità di celebrazione dell'udienza e delle difficoltà, non soltanto tecniche, connesse al suo svolgimento. Si prevede, altresì, che la discussione si svolga con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori alla trattazione dell'udienza, assicurando in ogni caso la sicurezza e la funzionalità del sistema informatico della giustizia amministrativa e dei relativi apparati e comunque nei limiti delle risorse attualmente assegnate ai singoli uffici. In tal caso, la segreteria darà con congruo anticipo avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Si darà atto a verbale delle modalità con cui saranno accertate l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali.

Comma 1, lett. f). Si interviene sull'articolo 26 del decreto-legge n. 137 del 2020 in materia di processo contabile. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'attuale situazione pandemica sullo svolgimento e sui tempi delle attività istituzionali della Corte dei conti, si prevede che fino al 31 luglio 2021 le adunanze e le udienze dinanzi alla Corte dei conti alle quali é ammessa la presenza del pubblico si celebrino a porte chiuse ai sensi dell'articolo 91, comma 2, del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.

Comma 1, lett. g). Con la modifica operata nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 27 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le disposizioni previste nel suddetto articolo in materia di processo tributario sono applicabili fino al 31 luglio 2021, indipendentemente dalla durata dello stato di emergenza disposto ex lege.

Comma 2. Si interviene sull'articolo 85 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, prorogando al 31 luglio 2021 le misure ivi previste per assicurare la sicurezza e la funzionalità dello svolgimento delle diverse attività istituzionali della Corte dei conti nel pieno rispetto delle misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del COVID-19.

Comma 3. Le modifiche previste dal presente comma appaiono necessarie al fine di apportare alcune correzioni al codice di giustizia contabile, resesi necessarie e urgenti alla luce delle modalità di svolgimento delle attività processuali durante il periodo di pandemia. In particolare: la lettera a), ripristinando il termine annuale (cd. lungo) entro cui poter formulare l'appello, consentirà di ridurre il numero degli atti oggetto di obbligatoria notifica entro il termine breve; la modifica di cui alla lettera b), uniformando le modalità previste - sia per l'appello sia per la revocazione e l'opposizione di terzo — consentirà di acquisire immediatamente prova della avvenuta regolare costituzione del contraddittorio, così garantendo i tempi del processo e la sua ragionevole durata.

Tali modifiche sono necessarie al fine di risolvere alcuni dubbi interpretativi sorti soprattutto di recente e che, allo stato, non è stato possibile risolvere in via interpretativa, ricorrendo al rinvio ¬pur previsto dal codice di giustizia contabile (art. 7, co.2), a quello del rito civile - in quanto tale rinvio ha a oggetto esclusivamente i principi generali.

Tali modifiche sono, quindi, non solo necessarie ma anche urgenti. In primo luogo, al fine di risolvere i numerosi dubbi interpretativi relativi alla persistenza del termine lungo entro il quale appellare, con il concreto rischio che la decisione contabile di primo grado, ove non notificata, non acquisisca mai la stabilità della cosa giudicata formale, con i conseguenti effetti sulla esecuzione della sentenza. In secondo luogo, le modifiche volte ad acquisire una prova immediata della avvenuta regolare costituzione del contraddittorio, risultano particolarmente rilevanti al fine di garantire i tempi del processo e la sua ragionevole durata.

Articolo 7 - Misure urgenti in materia di elezioni degli organi dell'ordine professionale di cui alla legge 3 febbraio 1963 n. 69

La disposizione in esame, in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza pandemica, prevede una ulteriore proroga della disciplina contenuta nelle disposizioni di cui agli articoli 31 e 31-bis, commi da 2 a 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, per quanto concerne le elezioni degli organi territoriali e nazionali dell'ordine professionale dei giornalisti.

Le predette disposizioni prevedono la possibilità che le procedure elettorali possano svolgersi con modalità telematiche da remoto disciplinate con regolamento del Consiglio nazionale dell'ordine, il quale può disporre un differimento della data prevista per lo svolgimento delle elezioni. Il rinnovo degli organi è stato già differito ad altra data che, comunque, doveva essere ricompresa in un termine prefissato che ad oggi risulta essere scaduto.

Con la disposizione in esame si prevede, pertanto, un ulteriore differimento della data delle elezioni degli organi dell'ordine professionale dei giornalisti per un termine non superiore a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

In tal modo si consente a tale ordine professionale di provvedere ai necessari adeguamenti tecnici di installazione delle piattaforme informatiche necessarie, realizzando gli opportuni interventi al fine di assicurare il compiuto espletamento delle operazioni elettorali.

Nell'ambito delle prerogative inerenti al proprio potere di vigilanza, il Ministero della giustizia terrà monitorati i passaggi relativi alle procedure elettorali, al fine di assicurare il corretto svolgimento degli stessi, l'effettivo rispetto del termine di proroga fissato dal presente articolo, nonché la verifica di eventuali inadempienze.

Articolo 8 - Termini in materia di lavoro e terzo settore

Il comma 1 prevede la proroga al 31 maggio 2021 delle procedure di assunzione a tempo indeterminato da parte delle amministrazioni pubbliche utilizzatrici, dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché mediante altre tipologie contrattuali, avviate, nelle diverse regioni coinvolte (Basilicata, Calabria, Campania e Puglia), sulla base dell'articolo 1, comma 446 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Tali procedure consentono di assumerei lavoratori anche in deroga, fino al 31 maggio 2021, in qualità di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa.

Il comma 2, al fine dí consentire il completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato avviate ai sensi dell'articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede la proroga fino al 31 maggio 2021 dei contratti a tempo determinato dei lavoratori socialmente utili, di pubblica utilità e dei lavoratori di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, stipulati nella regione Calabria.

Dalla suddetta proroga deriva un onere pari a 5 milioni di euro per i mesi di aprile e maggio 2021 alla cui copertura si provvede con risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (comma 3).

Il comma 4, in considerazione del perdurare dell'emergenza sanitaria, consente anche alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (enti del terzo settore nel periodo transitorio, che per l'anno 2020, erano considerati nell'articolo 35, comma 3, del decreto-legge n. 18 del 2020) di disporre al pari degli altri enti del libro primo del codice civile, per l'anno 2021, di un arco temporale più ampio per lo svolgimento delle assemblee chiamate ad approvare i bilanci, anche mediante modalità telematiche. La proposta in tal modo rende concretamente esercitabile un'essenziale competenza dell'organo assembleare, suscettibile di essere pregiudicata dalle vigenti misure di contenimento e di gestione dell'emergenza epidemiologica.

Articolo 9 - Proroga termini in materia di rendicontazione del Servizio sanitario regionale

La proposta normativa - alla luce delle risorse stanziate dall'articolo 24 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, il cui riparto è in corso di predisposizione - si rende necessaria per permettere alle regioni e province autonome di completare la rendicontazione relativa all'anno 2020 e tenere conto in tal modo, ai fini della valutazione dell'equilibrio del servizio sanitario, sia di alcuni ritardi nelle contabilizzazioni connessi anche allo stato di emergenza epidemiologica, sia dei suddetti stanziamenti.

Articolo 10 -Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici
L'articolo, in ragione dell'emergenza sanitaria in atto e con la finalità di ridurre i tempi di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introduce misure di semplificazione per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego.

Il comma 1 introduce misure di semplificazione delle procedure concorsuali da avviare.

Per effetto di questa disposizione, le amministrazioni, per i concorsi per l'assunzione di personale prevedono, anche in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, modalità semplificate di svolgimento delle prove, assicurandone comunque il profilo comparativo.

In particolare, in base alla lettera a), le pubbliche amministrazioni, solamente per il reclutamento di personale con qualifica non dirigenziale, semplificano le procedure concorsuali, prevedendo l'espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale.

La lettera b) prevede che le amministrazioni utilizzano strumenti informatici e digitali e, in particolare, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

La lettera c) prevede in fine una fase di valutazione dei titoli ai fini dell'ammissione alle successive fasi concorsuali. I predetti titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, al termine delle prove svolte, possono concorrere alla formazione del punteggio finale.

Il comma 2 prevede la possibilità di espletare le prove concorsuali in sedi decentrate, in ragione del numero dei partecipanti, con le modalità già previste dall'articolo 247, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e soprattutto, innovando rispetto alla vigente disciplina, in modo non contestuale tra i partecipanti. In questo caso, le amministrazioni devono comunque assicurare la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate e garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.

Il comma 3 introduce ulteriori misure di semplificazione applicabili durante la fase di emergenza sanitaria volte a consentire lo svolgimento dei concorsi pubblici sospesi. In particolare il comma, per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, prevede che le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ricorrano all'utilizzo degli strumenti informatici e digitali di cui al comma 1, lettera b), nonché alle eventuali misure di cui al comma 2 ossia allo svolgimento delle prove su sedi decentrate e in modo non contestuale.

Lo stesso comma dispone che le pubbliche amministrazioni, per i concorsi già banditi per i quali non sia stata svolta alcuna attività, possano prevedere una fase di valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale per l'ammissione alle successive fasi concorsuali, fermo restando che il punteggio dei titoli concorre alla formazione del punteggio finale. Le amministrazioni danno tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando e riaprono i termini di partecipazione.

Da ultimo, in base al comma 3, le amministrazioni, per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati durante Io stato di emergenza, possono altresì prevedere l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale, in deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, lettera a).

Il comma 4 introduce misure di semplificazione del concorso per il reclutamento del personale a tempo determinato previsto dall'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 secondo cui le amministrazioni pubbliche che, nell'ambito interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, rivestono ruoli di coordinamento nazionale e le autorità dì gestione, gli organismi intermedi o i soggetti beneficiari delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia possono assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata corrispondente ai programmi operativi complementari e comunque non superiore a trentasei mesi, personale non dirigenziale in possesso delle correlate professionalità, nel limite massimo di 2.800 unità ed entro la spesa massima di 126 milioni di euro annui per il triennio 2021-2023.

Il comma 4 prevede che al reclutamento del predetto personale provvede il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dell'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche avvalendosi dell'Associazione Formez PA. In base alla previsione, il reclutamento è effettuato mediante procedura concorsuale semplificata anche in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, assicurando comunque il profilo comparativo. La procedura prevede una fase di valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale anche ai fini dell'ammissione alle successive fasi e una sola prova scritta mediante quiz a risposta multipla, con esclusione della prova orale. Il punteggio attribuito per i titoli concorre alla formazione del punteggio finale. Il Dipartimento della funzione pubblica può avvalersi delle misure previste dal comma 2 del presente articolo ossia lo svolgimento delle prove su sedi decentrate e in modo non contestuale.

In base allo stesso Gomma 4, a questi concorsi e alle relative assunzioni non si applicano gli articoli 34, comma 6, e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che subordina l'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo determinato per un periodo superiore a dodici mesi alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco e in possesso della qualifica e della categoria di inquadramento occorrenti.

L'articolo 1, comma 181, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo cui il reclutamento del predetto personale è effettuato mediante concorsi pubblici, per titoli ed esami, organizzati dal
Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dell'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 19 giugno 2019, n. 56, è soppresso.

Il comma 5 si applica ai concorsi per il reclutamento di personale con qualifica non dirigenziale, in corso di svolgimento o i cui bandi sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del decreto-legge, che prevedono, tra le prove selettive, un corso di formazione.

Le misure di semplificazione introdotte consistono nell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3, anche in deroga al bando. In tal caso le amministrazioni, nel derogare al bando già
pubblicato, danno tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando senza necessità di riaprire i termini di partecipazione e garantendo comunque il profilo comparativo e la parità tra i partecipanti. Il comma 5 prevede, infine, che resta ferma l'attività già espletata, i cui esiti concorrono alla formazione della graduatoria finale di merito.

Il comma 6 prevede la possibilità, per le commissioni esaminatrici dei concorsi, di essere suddivise in sottocommissioni, composte da un numero di componenti pari a quello delle commissioni
originarie e di un segretario aggiunto. Per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente. La misura consente di superare le criticità organizzative che si determinano nello svolgimento di concorsi su sedi decentrate a fronte di commissioni e sottocommissioni con un unico presidente. La commissione e le sottocommissioni devono, comunque, garantire l'omogeneità dei criteri di valutazione delle prove.

Il comma 7 prevede che le disposizioni del presente articolo, che detta ulteriori misure di semplificazione rispetto alla normativa vigente, si applichino anche alle procedure concorsuali
indette dalla Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) prevista dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il comma 8 dispone che le disposizioni dei precedenti commi non si applicano alle procedure di reclutamento del personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 tra cui i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia dì Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia.

Il comma 9 prevede infine che a partire dal 3 maggio 2021 è consentito lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nel rispetto di linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni.

Il comma 10 è volto ad integrare le disposizioni dell'articolo 259 del decreto-legge n. 34 del 2020 che recano misure per la funzionalità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco in materia di procedure concorsuali. In detta disposizione, si prevede in particolare, quanto alle modalità di svolgimento delle predette procedure concorsuali, la semplificazione delle procedure, la possibilità di svolgimento con modalità decentrate ed il rispetto di specifiche prescrizioni tecniche idonee a garantire la tutela della salute dei candidati.

Va rilevato che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, all'articolo 24, comma 2, è stata introdotta una disposizione del seguente tenore: "Per lo svolgimento delle procedure concorsuali indette o da indirsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze    di    polizia,    del personale dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Esecuzione penale minorile ed esterna, del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, si applica quanto previsto dall'art. 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77".

Il d.P.C.M. richiamato ha in sostanza consentito lo svolgimento dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Esecuzione penale minorile ed esterna, senza che tuttavia sia possibile, malgrado l'espresso richiamo della disposizione, che operino le modalità di semplificazione e decentramento previste dalla norma primaria, certamente non estensibile, nella sua integrale portata, ai concorsi dell'amministrazione penitenziaria e minorile.

Con la proposta normativa illustrata, attesa l'urgente esigenza di estendere l'intero impianto normativo dell'articolo 259 in parola ai concorsi per l'assunzione di personale dell'amministrazione penitenziaria e minorile che potranno svolgersi anche nel periodo di generale sospensione delle procedure concorsuali pubbliche, si provvede ad integrare la predetta disposizione rendendola applicabile anche allo svolgimento delle procedure concorsuali per l'assunzione del richiamato personale.

Il comma 11 è finalizzato a differire il termine di vigenza delle graduatorie del personale del ministero della giustizia, il cui scorrimento è autorizzato per l'assunzione complessivo di 1.080 unità di personale amministrativo non dirigenziale dall'articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021). Dette assunzioni sono autorizzate al fine di dare attuazione a un programma di interventi, temporaneo ed eccezionale, finalizzato a eliminare, anche mediante l'uso di strumenti telematici, l'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, nonché di assicurare la piena efficacia dell'attività di prevenzione e di repressione dei reati. L'assunzione di personale in parola è autorizzata, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore della legge di bilancio.

La fissazione del predetto limite temporale di vigenza delle graduatorie non consentirebbe all'amministrazione giudiziaria di provvedere allo scorrimento delle proprie graduatorie in corso di formazione e segnatamente quella relativa al concorso indetto con decreto del Ministro della giustizia 15 settembre 2020 (Concorso pubblico, mediante colloquio di idoneità e valutazione dei titoli, per il reclutamento di complessive n. 1.000 unità di personale non dirigenziale, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di ventiquattro mesi, per il profilo di Operatore giudiziario), che dà attuazione all'articolo 255 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Risulta pertanto necessario differire il termine di vigenza in parola ad una data nella quale con ragionevole certezza saranno formate le graduatorie del concorso richiamato e ciò allo scopo di realizzare gli obiettivi assunzionali della norma primaria che — segnatamente nel particolare grave contesto di crisi socio sanitaria — resterebbero frustrate, anche in ragione dalle permanenti difficoltà di far fronte alle gravose attività di organizzazione e gestione di un concorso pubblico.

Articolo 11- Misure urgenti per lo svolgimento delle prove scritte del concorso per magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019

L'intervento normativo muove dalla straordinaria necessità ed urgenza di adottare delle disposizioni che rendano possibile, nell'attuale contesto emergenziale dovuto alla recrudescenza della pandemia da Covid-l9, lo svolgimento delle prove scritte del concorso per magistrato ordinario indetto con D.M. 29 ottobre 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n, 91 del 19 novembre 2019.

In particolare, su 10.751 posti previsti dalla pianta organica, in forza dell'aumento operato con D.M. 14 settembre 2020, le presenze effettive dei magistrati in servizio sono ad oggi 9.445; costanti, inoltre, sono state le assunzioni dei magistrati negli ultimi anni (2016-2020), con lo svolgimento di un concorso all'anno che nel periodo 2016-2020 ha portato all'ingresso di 1.592 nuovi magistrati.

AI fine di scongiurare un incremento delle scoperture di organico, stante anche il fisiologico flusso in uscita di magistrati che accedono alle varie forme di pensionamento, risulta assolutamente necessario garantire la continuità delle politiche assunzionali del Ministero, anche nell'anno in corso. Sul punto si segnala la particolare criticità di ordine sistemico, nell'attuale contesto di riferimento, che deriverebbe dall'incremento degli indici di scopertura del corpo magistratuale. Invero, le conseguenti negative ricadute sulla funzionalità degli uffici giudiziari, pure con riguardo alla capacità definitoria e di aggressione dell'arretrato, pregiudicherebbero il perseguimento degli obiettivi specifici che costituiscono oggetto delle linee progettuali elaborate dal Ministero della giustizia, nell'ambito del PNRR.

Ciò posto, si rileva che l'articolo 24, comma 1, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, efficace dal 6 marzo 2021 al 6 aprile 2021, stabilisce che "E' sospeso lo svolgimento delle prove ... scritte delle procedure concorsuali pubbliche...". Secondo la medesima norma "Sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova, previa adozione di protocolli adottato dal Dipartimento della funzione pubblica e validati dal Comitato tecnico-scientifico".

Il citato articolo 24, al comma 2, prevede la possibilità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli elle Forze Armate, di Polizia, del personale dell'Amministrazione penitenziaria, dell'Esecuzione penale minorile, del Sistema di informazione per la sicurezza e dei Vigili del fuoco.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, nella parte di interesse, replica le disposizioni già contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021. Pertanto, ove la vigenza delle diposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 venisse ulteriormente estesa anche al periodo successivo (stante la perdurante emergenza epidemiologica), lo svolgimento delle prove scritte del concorso per magistrato ordinario, ove è prevista la partecipazione di un numero di candidati ben superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova, rientrerebbe nel divieto.

Ulteriore criticità deriva dalle indicazioni offerte dal Comitato Tecnico Scientifico il 24 febbraio 2021, sulle misure di mitigazione del contagio per le procedure concorsuali del Ministero della giustizia, già bandite. Nel parere si rileva che la previsione relativa al numero massimo di trenta candidati per sessione è da ritenersi "imprescindibile", per prevenire ogni possibile assembramento; e si sostiene che costituisce criticità molto rilevante la previsione di un numero di candidati anche di diverse centinaia, come pure la lunga durata prevista per lo svolgimento delle prove.

Occorre pure considerare che il Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all'articolo 1, comma 10, lettera z), del citato Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, dedicato alle procedure con un numero di candidati non superiore a trenta, prevede prescrizioni inapplicabili, rispetto al numero di candidati attesi per lo svolgimento del concorso per magistrato ordinario.

Le svolte considerazioni evidenziano che risponde a criteri di necessità ed urgenza l'adozione di un pacchetto di norme di fonte primaria che consentano lo svolgimento delle prove scritte del concorso per magistrato ordinario indetto con D.M. 29 ottobre 2019, anche in deroga alle disposizioni che limitano o sospendono lo svolgimento delle prove concorsuali in presenza, rimandando ad un successivo decreto ministeriale, adottato con parere favorevole del Comitato tecnico scientifico, la definizione delle modalità logistiche e di contenimento del contagio sanitario, da adottare nel corso di svolgimento delle prove, nonché delle stesse condizioni di accesso al sito destinato allo svolgimento delle prove concorsuali.

Occorre sottolineare che la disposizione in esame interviene nell'ambito di una procedura concorsuale già bandita, di talché tutte le modifiche che si propongono devono risultare coerenti rispetto alla previgente complessiva cornice normativa di riferimento.

Si segnala che, oltre alla ragione dirimente appena ricordata, l'amministrazione non ritiene di adottare, nell'ambito della presente procedura concorsuale, un sistema di preselezione dei candidati, considerato che le prove preselettive, adottate in passato, non hanno sortito positivi effetti sulle politiche assunzionali e, anzi, sono state fonte di un annoso contezioso, avanti al giudice amministrativo.

Passando nello specifico all'esame dell'unico articolo in cui l'intervento è strutturato, il comma 1 introduce al primo periodo una disposizione derogatoria rispetto alla vigente normativa emergenziale, consentendo lo svolgimento della prova scritta del concorso per magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro delta giustizia 29 ottobre 2019 anche in deroga alle disposizioni vigenti che regolano lo svolgimento di procedure concorsuali nel corso dell'emergenza pandemica da COVID-19. Il secondo periodo del medesimo primo comma, conformemente a quanto previsto da ulteriori disposizioni derogatorie rispetto alla disciplina generale dell'emergenza sopra richiamata (cfr. ad es. articolo 259, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34), stabilisce che le modalità operative per lo svolgimento della prova scritta e della prova orale, nonché le condizioni per l'accesso ai locali destinati all'esame, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, siano determinate con decreto del Ministro della giustizia, previo parere favorevole del Comitato tecnico scientifico.

Al comma 2 viene espressamente previsto che l'accesso dei candidati ai locali destinati allo svolgimento della prova scritta e della prova orale del concorso regolato a norma della disposizione qui illustrata è comunque subordinato alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulle condizioni previste dal decreto del Ministro della giustizia concernente l'accesso ai locali adibiti alle prove. La mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva è previsto che costituisca causa di esclusione dal concorso ai sensi dell'articolo 10, primo comma, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860.

Il comma 3, opportunamente, prevede che, al fine di consentire che i componenti della commissione del concorso acquisiscano specifiche competenze sulle questioni organizzative concernenti il rispetto della normativa per il contrasto al COVID-19, il termine per la nomina della commissione stabilito in quindici giorni decorrenti dall'inizio delle prove scritte dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sia fissato in trenta giorni.

Il comma 4 modifica invece la disciplina generale relativa alla valutazione dei codici, in considerazione dell'esigenza di scongiurare le difficoltà che spesso si presentano in occasione delle operazioni di verifica e controllo del cospicuo materiale cartaceo che i candidati consegnano per la consultazione in sede concorsuale. L'articolo 7, del regio decreto 15 ottobre 1925, in particolare, prevede che i concorrenti possano consultare i testi dei codici, delle leggi e dei decreti dello stato, del Corpus iuris e delle istituzioni di Gaio, da essi preventivamente comunicati alla Commissione, e da questa posti a loro disposizione, previa verifica. Anche al fine agevolare e rendere fluido lo svolgimento della richiamata fase di consegna, nell'ambito delle diverse sedi di svolgimento delle prove scritte, e di rendere omogeni i criteri di valutazione e validazione dei codici ammessi (fonte di molti contenziosi), si è stabilito che la commissione esaminatrice individui i criteri per la valutazione dei testi di cui all'articolo 7, terzo comma, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, nei dieci giorni antecedenti lo svolgimento della prova scritta, escludendo quelli che contengono indici dal contenuto non meramente compilativo e descrittivo, schemi o tabelle, ovvero annotazioni diverse dai meri richiami normativi e dalle pronunce della Corte costituzionale.
Il comma 5 detta una disciplina speciale relativamente alla prova scritta del concorso in magistratura indetto con D.M. 29 ottobre 2019.

A mente dell'articolo 1, comma 3, decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, la prova scritta consiste nello svolgimento di <tre elaborati teorici>, rispettivamente vertenti sul diritto civile, sul diritto
penale e sul diritto amministrativo. Le prove scritte si effettuano secondo le procedure di cui agli articoli 6 e ss., del r.d. 15 ottobre 1925, n. 1860. L'articolo 6, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, in particolare, prevede che i lavori siano presentati nel termine di <otto ore> dalla dettatura. La disposizione in commento introduce alcune forme semplificatorie di svolgimento della prova. In particolare, anche in deroga a quanto stabilito dagli articoli 6 e 8, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860 e dal comma 3 dell'articolo 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, si è previsto che la prova scritta consista nello svolgimento di sintetici elaborati teorici, su due delle materie indicate dal citato comma 3, individuate mediante sorteggio effettuato nell'imminenza di ciascuna prova.

Si ritiene che tale previsione, oltre a snellire lo svolgimento delle prove scritte (come pure la successiva fase di correzione degli elaborati), senza arrecare alcun decremento alla preparazione teorica dei candidati - stante il meccanismo dei sorteggio delle materie, consentirà alla Commissione di proficuamente valutare la capacità di sintesi del candidato, profilo che risulta qualificante, nell'ambito del bagaglio culturale dei futuri magistrati (si osserva a tal proposito principio di sinteticità degli atti è consacrato dall'articolo 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che prevede espressamente che la sentenza contenga la <concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata>, nonché dall'articolo 132, comma 2, lett. 4), cod. proc. civ., stabilisce che la sentenza deve contenere <la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione>). E' quindi opportuno e coerente con l'impianto normativo di sistema introdurre una innovativa disposizione che tenga conto proprio della capacità di rappresentazione sintetica e coerente della questione giuridica indicata nella traccia. In tale prospettiva, si è quindi ridotto da otto a quattro ore, il tempo assegnato per la consegna degli elaborati scritti.

Onde adeguare il procedimento valutativo alla riduzione del numero degli elaborati scritti (da tre a due) il comma 6 prevede che l'idoneità è conseguita dai candidati che ottengono una valutazione complessiva nelle due prove non inferiore a novantasei punti, fermi i restanti criteri di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n, 160 del 2006.

Il comma 7 contiene infine un rinvio alla disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto per quanto non espressamente derogato dalle disposizioni speciali di cui all'articolo in commento.

Da ultimo il comma 8, detta le disposizioni di copertura finanziaria dal momento che la spesa del concorso è stimata in aumento rispetto allo svolgimento tradizionale, sia per l'articolazione in più sedi sia per il necessario rispetto delle normative COVID (sanificazione, materiale igienizzante ecc.).

Articolo 12 - Entrata in vigore

Si prevede che il decreto entri in vigore il giorno stesso a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e se ne dispone la presentazione alle Camere per la conversione in legge.