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XVIII LEG – ddl - Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia

aggiornamento: 28 giugno 2019

Esame definitivo - Consiglio dei ministri 20 maggio 2019

Schema di disegno di legge recante: “Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115”.”

Relazione illustrativa

Indice

Art. 1 - Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Art. 2 - Disposizioni di coordinamento e transitorie
Art. 3 - Disposizioni finanziarie

Art. 1
(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)

  1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 74 (L), dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
    «2-bis. È inoltre assicurato il patrocinio per l'assistenza del cittadino non abbiente nelle procedure di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, quando la predetta procedura costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale e al termine di essa è stato raggiunto un accordo»;
  b) all'articolo 75 (L), dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
  «2-ter. Le disposizioni generali e particolari sul patrocinio a spese dello Stato si applicano, in quanto compatibili, alle procedure di cui all'articolo 74, comma 2-bis»;
  c) all'articolo 76 (L):
      1) al comma 4-ter, le parole: «agli articoli 572» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 570, secondo comma, numero 2), e 570-bis, ove commessi in danno di figli minori o inabili al lavoro, 572» e le parole: «e 612-bis» sono sostituite dalle seguenti: «, 612-bis e 613-bis»;
      2) il comma 4-quater, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 gennaio  2018, n. 4, è rinumerato come comma 4-quinquies;
  d) all'articolo 82 (L):
   1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
     «1. Il compenso e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le modalità di cui all'articolo 83, osservando i parametri vigenti relativi ai compensi, alle spese e alle indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti compiuti rispetto alla posizione processuale della persona difesa. Il giudice applica i valori parametrici previsti dalle tabelle allegate al decreto adottato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in modo che non risultino superiori ai valori medi»;
  2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Compenso e spese del difensore»;
   e) all'articolo 83 (L):
    1) al comma 1, le parole: «L'onorario» sono sostituite dalle seguenti: «Il compenso»;
    2) al comma 3-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il giudice provvede all'emissione del decreto di pagamento anche se la richiesta è presentata nei tre mesi successivi alla pronuncia del provvedimento di cui al periodo precedente, ovvero, nei casi di cui agli articoli 116, comma 1, e 117, comma 1, nei sei mesi successivi. Il giudice provvede entro quarantacinque giorni dalla richiesta»;
    3) dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:
     «3-ter. All'esito delle procedure di cui all'articolo 74, comma 2-bis, il decreto di pagamento è emesso dal giudice del tribunale del luogo in cui l'accordo è stato sottoscritto. All'istanza devono essere allegate copia dell'atto di ammissione al patrocinio e copia dell'accordo sottoscritto»;
    4) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Compenso e spese del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte»;
   f) all'articolo 97 (L):
    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
     «1. Il magistrato dichiara inammissibile l'istanza ovvero concede o nega l'ammissione al patrocinio con decreto motivato comunicato all'interessato»;
    2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
     «2. Il decreto pronunciato in udienza è letto e inserito nel processo verbale. La lettura sostituisce la comunicazione se l'interessato è presente all'udienza. L'interessato o il suo difensore hanno diritto di estrarre copia del provvedimento»;
   g) all'articolo 106 (L), comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al difensore che non ha proposto l'impugnazione di cui al periodo precedente il compenso è dovuto, limitatamente alla fase di studio della controversia, se non coltiva l'impugnazione»;
   h) all'articolo 107 (L), comma 3, lettera f), le parole: «l'onorario» sono sostituite dalle seguenti: «il compenso»;
   i) all'articolo 115 (L):
          1) al comma 1, primo periodo, le parole: «L'onorario» sono sostituite dalle seguenti: «Il compenso» e le parole: «modalità previste dall'articolo 82» sono sostituite dalle seguenti: «modalità previste dagli articoli 82 e 83»;
    2) alla rubrica, le parole: «dell'onorario» sono sostituite dalle seguenti: «del compenso»;
   l) all'articolo 115-bis (L):
    1) al comma 1, primo periodo, le parole: «L'onorario» sono sostituite dalle seguenti: «Il compenso»;
    2) alla rubrica, le parole: «dell'onorario» sono sostituite dalle seguenti: «del compenso»;
   m) all'articolo 116 (L):
    1) al comma 1, le parole: «L'onorario» sono sostituite dalle seguenti: «Il compenso » e le parole: «modalità previste dall'articolo 82» sono sostituite dalle seguenti: «modalità previste dagli articoli 82 e 83»;
    2) alla rubrica, le parole: «dell'onorario» sono sostituite dalle seguenti: «del compenso»;
   n) all'articolo 117 (L):
    1) al comma 1, le parole: «L'onorario» sono sostituite dalle seguenti: «Il compenso» e le parole: «con le modalità previste dall'articolo 82» sono sostituite dalle seguenti: «con le modalità previste dagli articoli 82 e 83»;
    2) alla rubrica, le parole: «dell'onorario» sono sostituite dalle seguenti: «del compenso»;
   o) all'articolo 118 (L):
    1) al comma 1, le parole: «L'onorario» sono sostituite dalle seguenti: «Il compenso» e le parole: «modalità previste dall'articolo 82» sono sostituite dalle seguenti: «modalità previste dagli articoli 82 e 83»;
    2) alla rubrica, le parole: «dell'onorario» sono sostituite dalle seguenti: «del compenso»;
   p) all'articolo 121 (L), dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
    «1-bis. L'ammissione al patrocinio è altresì esclusa se il richiedente è assistito da più di un difensore; in ogni caso gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore»;
   q) all'articolo 124 (L), comma 1, dopo le parole: «a mezzo raccomandata» sono inserite le seguenti: «o mediante posta elettronica certificata»;
   r) all'articolo 141 (L):
    1) al comma 1, le parole: «L'onorario» sono sostituite dalle seguenti: «Il compenso» e le parole: «ai sensi dell'articolo 82» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 82 e 83»;
     2) alla rubrica, la parola: «Onorario» è sostituita dalla seguente: «Compenso»;
   s) all'articolo 142 (L), comma 1, le parole: «l'onorario» sono sostituite dalle seguenti: «il compenso»;
   t) all'articolo 143 (L), comma 1, lettera a), le parole: «gli onorari» sono sostituite dalle seguenti: «i compensi»;
   u) all'articolo 170 (L), comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento».

Art. 2
(Disposizioni di coordinamento e transitorie)

  1. All'articolo 3, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dall'articolo 74 (L), comma 2-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,» e le parole: «del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «del medesimo testo unico».
  2. Nei procedimenti definiti prima della data di entrata in vigore della presente legge, se il giudice non ha provveduto ai sensi dell'articolo 83, comma 3-bis, primo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il decreto di pagamento è emesso dal medesimo giudice su istanza depositata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) ed e), numero 3), della presente legge si applicano ai procedimenti di negoziazione assistita il cui esperimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3
(Disposizioni finanziarie)

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), c) numero 1), f), numero 1), e g), valutati in euro 2.546.032 per l'anno 2019 e in euro 5.092.064 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
  2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dal Ministero della giustizia, provvede al monitoraggio degli oneri recati dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge al fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Relazione illustrativa

 

Il presente disegno di legge introduce modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, di seguito denominato «testo unico».

L'intervento normativo, diretto alla piena attuazione del principio costituzionale di cui all'articolo 24, terzo comma, della Costituzione sul diritto di difesa dei non abbienti, ha lo scopo di adeguare il testo unico all'evoluzione legislativa e di rimediare ad alcune disfunzioni che la prassi applicativa ha evidenziato.

L'articolo 1 contiene una serie di interventi di novellazione che si riportano e si illustrano di seguito, con riferimento ai singoli articoli del testo unico oggetto di modifica o integrazione.

All'articolo 74 viene introdotto il comma 2-bis, che prevede il patrocinio a spese dello Stato anche nelle procedure di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, quando tali procedure costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale ed è stato raggiunto un accordo. Si tratta di una modifica necessaria per rendere effettivo il diritto di difesa anche nelle procedure di negoziazione assistita da avvocati, quando essa precede necessariamente l'instaurazione della controversia, prevedendo il pagamento del compenso all'avvocato (ferma restando, negli altri casi, la disposizione dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 132 del 2014).

La limitazione dell'accesso al patrocinio a spese dello Stato ai soli casi nei quali sia stato raggiunto un accordo si giustifica in considerazione della finalità di incentivare il raggiungimento di un accordo in funzione deflativa del contenzioso. Come si dirà nell'illustrazione delle modifiche riferite all'articolo 83, è previsto che la liquidazione, in caso di esito positivo, spetti al tribunale avente competenza per il luogo in cui l'accordo è stato concluso, sulla base della presentazione del provvedimento di ammissione al patrocinio e di copia del verbale di accordo.

Nell'articolo 75 del testo unico è introdotto il comma 2-ter, che ha una mera funzione di raccordo con quanto previsto dall'articolo 74, comma 2-bis. La norma estende l'applicabilità delle disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato anche alle ipotesi che concernono le procedure di negoziazione assistita. Nell'articolo 76 del testo unico, mediante una modifica al comma 4-ter, è stato integrato il novero dei casi in cui è possibile l'ammissione della persona offesa al patrocinio in deroga ai limiti di reddito previsti dal medesimo testo unico.

Si tratta dell'articolo 570, secondo comma, numero 2, del codice penale, che punisce la violazione degli obblighi di assistenza familiare, quando la violazione è in danno di discendenti di età minore ovvero inabili al lavoro, dell'articolo 570-bis, che punisce la violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o scioglimento del matrimonio, ove commessa in danno di figli minori o inabili al lavoro, e dell'articolo 613-bis, che ha introdotto il delitto di tortura.

Le modifiche apportate all'articolo 82 adeguano la norma al nuovo sistema dei compensi introdotto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, di seguito denominato «regolamento», come modificato dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 8 marzo 2018, n. 37 («Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247»), stabilendo che il compenso e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le modalità di cui all'articolo 83, osservando i parametri vigenti relativi ai compensi, alle spese e alle indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti compiuti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.

È in particolare stabilito – in conformità all'attuale disciplina – che il giudice, quando provvede alla liquidazione, faccia riferimento ai valori parametrici di cui alle tabelle allegate al decreto adottato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, senza superare i valori medi ivi previsti. Si deve inoltre ricordare che, già sulla base del vigente articolo 82, la liquidazione dev'essere disposta dal giudice «tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa» e tenendo conto altresì dell'ulteriore decurtazione prevista dall'articolo 130 del medesimo testo unico, il quale prevede che gli importi spettanti al difensore sono ridotti della metà (in ambito penale si deve invece applicare, per quanto riguarda gli importi spettanti al difensore, l'articolo 106-bis, il quale prevede che essi sono ridotti di un terzo).

La rubrica dell'articolo 82 è riformulata per renderla conforme al nuovo contenuto dell'articolo.

All'articolo 83 del testo unico si aggiungono due periodi al comma 3-bis, che ha dato luogo a una serie di problemi applicativi, poiché la norma vigente, nel prevedere che il giudice emette il decreto di pagamento «contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta», è stata talora interpretata alla stregua di una preclusione, cosicché, anche in caso di dimenticanza del giudice, numerose istanze di liquidazione presentate successivamente alla definizione del procedimento sono state dichiarate inammissibili. In tali casi, per far valere il suo diritto ad essere compensato per l'attività svolta, il difensore dovrebbe intraprendere un giudizio ordinario o di ingiunzione nei confronti del Ministero della giustizia.

La problematica è stata fatta oggetto della recente circolare della Direzione generale della giustizia civile del Ministero della giustizia 10 gennaio 2018, «Articolo 83, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 – Indicazioni operative», diretta a raccomandare prassi collaborative idonee a ridurre gli inconvenienti derivanti dalle menzionate incertezze giurisprudenziali.

Nella circolare si legge, tra l'altro, quanto segue: «si riscontrano in sostanza tre diversi orientamenti interpretativi:

  1. per un primo orientamento, la norma in esame avrebbe implicitamente introdotto un termine per il deposito dell'istanza di liquidazione degli onorari relativi all'attività difensiva prestata in favore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, che dunque dovrebbe avvenire prima della definizione del procedimento, con la conseguenza che, per le istanze depositate oltre tale termine, il magistrato sarebbe tenuto a dichiarare il “non luogo a provvedere” in quanto, in virtù della predetta norma, il giudice si sarebbe spogliato della potestas decidendi e l'avvocato, per ottenere il compenso dell'attività svolta, dovrebbe azionare un procedimento ordinario ovvero richiedere un'ingiunzione di pagamento;
  2. per un secondo orientamento, la preclusione in parola sarebbe da qualificare in termini di decadenza, cosicché le relative istanze, se tardive, sarebbero da dichiarare inammissibili;
  3. secondo altra parte della giurisprudenza, l'articolo 83, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002 dovrebbe essere interpretato nel senso di aver inserito un referente temporale “meramente indicativo, ai fini di maggiore razionalizzazione del sistema, del termine preferibile per la pronuncia”, da parte del giudice, del decreto di liquidazione. La funzione di tale norma sarebbe dunque più che altro “acceleratoria” della decisione, avendo lo scopo di favorire liquidazioni del compenso tempestive: da ciò consegue che il giudice conserverebbe la potestas decidendi anche ove la richiesta di liquidazione fosse presentata dopo il deposito della definizione del processo».

In via interlocutoria, in attesa di successivi, eventuali, chiarimenti normativi, la circolare ha concluso affermando che «l'articolo 83, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002 non ha introdotto un termine di decadenza per la presentazione dell'istanza di liquidazione dei compensi spettanti all'avvocato per l'attività prestata in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con la conseguenza però che, in caso di istanza presentata dopo la definizione del procedimento, graveranno sul difensore gli eventuali effetti negativi connessi alla ritardata liquidazione».

Con riguardo al termine entro il quale il magistrato deve provvedere a liquidare il compenso del difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, nella circolare si chiarisce che «L'articolo 83, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002 non ha introdotto un “termine a provvedere” per il magistrato, essendo ben possibile che quest'ultimo, in relazione al caso da decidere, ritenga necessario ovvero opportuno subordinare l'emanazione del provvedimento di liquidazione al deposito di documentazione ulteriore da parte dell'ammesso al patrocinio a spese dello Stato, come pure attendere gli esiti delle verifiche reddituali rimesse all'ufficio finanziario. Detta norma chiarisce, però, che il provvedimento di liquidazione del compenso (decreto di pagamento) deve essere emesso con atto distinto e separato rispetto al provvedimento che definisce il giudizio».

L'integrazione proposta al comma 3-bis chiarisce ulteriormente la funzione acceleratoria e di garanzia della disposizione, consentendo la proposizione dell'istanza anche successivamente alla definizione del giudizio nel quale il difensore ha prestato la propria attività. In particolare, i periodi che si propone di aggiungere prevedono che «Il giudice provvede all'emissione del decreto di pagamento anche se la richiesta è presentata nei tre mesi successivi alla pronuncia del provvedimento di cui al periodo precedente, ovvero, nei casi di cui agli articoli 116, comma 1, e 117, comma 1, nei sei mesi successivi.

Il giudice provvede entro quarantacinque giorni dalla richiesta». All'articolo 2, comma 2, del disegno di legge è conseguentemente prevista una disposizione transitoria per i procedimenti già definiti alla data di entrata in vigore della norma, al fine di evitare l'inutile proposizione di giudizi ordinari di cognizione, con evidente aggravio dell'attività giudiziaria e aumento dei costi per l'erario, inevitabilmente destinato alla soccombenza in causa.

La competenza per la liquidazione dei compensi relativi alle procedure di negoziazione assistita è determinata nel comma 3-ter introdotto nel medesimo articolo 82 del testo unico, secondo cui, «All'esito delle procedure di cui all'articolo 74, comma 2-bis, il decreto di pagamento è emesso dal giudice del tribunale del luogo in cui l'accordo è stato sottoscritto.

All'istanza devono essere allegate copia del decreto di ammissione al patrocinio e copia dell'accordo sottoscritto». La modifica all'articolo 97 del testo unico prevede la comunicazione all'interessato, destinatario di un provvedimento negativo, non solo dell'avviso del deposito del provvedimento, ma anche del suo testo integrale, a garanzia dell'effettività del suo diritto di difesa.

Sono a questo fine riformulati i commi 1 e 2 del medesimo articolo.

All'articolo 106, comma 1, del testo unico (il quale recita: «Il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non è liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili») è aggiunto un periodo che introduce una disposizione finalizzata a riconoscere il beneficio del patrocinio a spese dello Stato al difensore subentrato a quello che ha proposto l'impugnazione inammissibile e a limitare il medesimo beneficio. Infatti, il difensore subentrante (spesso quale difensore d'ufficio nei casi in cui il difensore che ha proposto l'impugnazione inammissibile venga sostituito) ha comunque la necessità di studiare la controversia per garantire effettivamente all'interessato il pieno diritto di difesa; ad esso viene garantito quindi il compenso del patrocinio a spese dello Stato per la sola fase dello studio della controversia, secondo la ripartizione dei parametri prevista dal regolamento, ma a condizione che egli non abbia coltivato l'impugnazione inammissibile.

All'articolo 107, comma 3, lettera f), del testo unico si sostituisce la parola «onorario» con «compenso», in conformità alle modifiche introdotte dalla legge n. 247 del 2012 e dal regolamento. Le modifiche apportate agli articoli 115, 115-bis, 116, 117 e 118 del testo unico rispondono a esigenze di coordinamento con le modifiche proposte per gli articoli 82 e 83. Con la modifica all'articolo 121 del testo unico si integrano le ipotesi di esclusione dal patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario, comprendendovi il caso in cui il richiedente sia assistito da più di un difensore.

Viene altresì riproposta la regola prevista per il patrocinio a spese dello Stato nel processo penale (dall'articolo 91, comma 1, lettera b), del medesimo testo unico) per cui gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore.

All'articolo 124, comma 1, del testo unico, dopo le parole: «a mezzo raccomandata» sono inserite le parole «o mediante posta elettronica certificata». La modifica introduce, ai fini di una maggiore celerità e certezza dell'inoltro, la possibilità di trasmettere l'istanza di ammissione al patrocinio al consiglio dell'ordine degli avvocati competente anche con modalità telematica.

Le modifiche apportate agli articoli 141, 142 e 143 del testo unico rispondono a esigenze di coordinamento con le modifiche proposte per gli articoli 82 e 83.

All'articolo 170 del testo unico si esplicita che il termine per l'impugnazione del decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino è di trenta giorni, come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza interpretativa di rigetto n. 106 del 2016, che ha valorizzato il rinvio, contenuto nell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2011, al rito sommario, traendone la conseguenza che il decreto di liquidazione del compenso all'ausiliario, equiparato all'ordinanza del giudice monocratico, è appellabile nel termine di trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione.

Si legge infatti nella richiamata pronuncia n. 106 del 2016: «l'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2011 dispone, appunto, che le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia “sono regolate dal rito sommario”.

Ciò presuppone che, nello schema base di tale modulo processuale, il decreto di liquidazione del compenso all'ausiliario – emesso dal giudice che lo ha nominato ed opponibile (ex art. 15, comma 2, del predetto decreto legislativo) innanzi al capo dell'ufficio cui appartiene quel magistrato – debba, di conseguenza, considerarsi equiparato all'ordinanza del giudice monocratico, appellabile ex art. 702-quater cod. proc. civ.

Pertanto, il termine, di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento, di cui al citato articolo 702-quater cod. proc. civ., deve ritenersi parimenti riferito, sia all'opposizione avverso il decreto sulle spese di giustizia, sia all'appello avverso l'ordinanza di cui all'articolo 702-ter dello stesso codice, per esigenze di omogeneità del rito, al quale i due (sia pur diversi) comparati procedimenti sono ricondotti».

L'estensione del patrocinio a spese dello Stato ai procedimenti di negoziazione assistita quando tali procedure costituiscono condizione di procedibilità – proposta nel nuovo comma 2-bis dell'articolo 74 del testo unico, precedentemente illustrato – comporta la modifica del citato articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 132 del 2014, alla quale provvede l'articolo 2, comma 1, del presente disegno di legge.

Va ricordato, infatti, che il citato comma 6 prevede che «Quando il procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda, all'avvocato non è dovuto compenso dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni.

A tale fine la parte è tenuta a depositare all'avvocato apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo avvocato, nonché a produrre, se l'avvocato lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato».

A questo riguardo, l'articolo 2, comma 1, stabilisce che al primo periodo del suddetto comma 6 sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dall'articolo 74 (L), comma 2-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,» e che le parole: «del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «del medesimo testo unico».

Tale modifica è necessaria per chiarire che all'avvocato non è dovuto il compenso solo in caso di mancato accordo.

Tra le disposizioni di coordinamento e transitorie di cui all'articolo 2, il comma 2, in relazione al termine per l'emissione del decreto di pagamento, prevede che «Se il giudice non ha provveduto ai sensi dell'articolo 83, comma 3-bis, primo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, l'emissione del decreto di pagamento è effettuata dal medesimo giudice su istanza depositata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Il comma 3 dell'articolo 2 reca un'ulteriore disposizione sull'efficacia dell'intervento normativo, la quale prevede che l'estensione del patrocinio a spese dello Stato, introdotta con le modifiche agli articoli 74 e 75 del testo unico, si applichi ai procedimenti di negoziazione assistita iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 3 reca le disposizioni finanziarie nei termini meglio illustrati nella relazione tecnica.


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