Schema di DPR - Applicazione dell’articolo VII della Convenzione tra i Paesi aderenti al Trattato del Nord Atlantico sullo “status” delle loro forze armate - Relazione

Decreto del Presidente della Repubblica concernente "Regolamento recante applicazione dell’articolo VII della Convenzione tra i Paesi aderenti al Trattato del Nord Atlantico sullo “status” delle loro forze armate"

Articolato

Il  regolamento si propone di aggiornare il testo del provvedimento attuativo dell’articolo VII della Convenzione fra gli Stati aderenti al trattato del Nord-Atlantico sullo status delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951 e resa esecutiva in Italia con legge 30 novembre 1955, n. 1335, costituito dal DPR 2 dicembre 1956, n. 1666, in materia di rinuncia alla giurisdizione penale italiana nei confronti dei militari individuati dal trattato stesso.

Si tratta, dunque, di un provvedimento emanato molto tempo prima dell’entrata in vigore del vigente codice di procedura penale e che, tra l’altro, contempla ancora il pretore come organo munito di capacità di esercizio dell’azione penale. L’intervento odierno provvede, dunque, ad individuare nel solo procuratore della Repubblica le competenze collegate all’esercizio dell’azione penale e, di conseguenza, modifica la terminologia.

Il provvedimento elimina anche il limite temporale per l’esercizio del diritto di rinuncia alla giurisdizione previsto nel comma quinto dell’articolo 1 del Regolamento (notifica all’imputato del decreto di citazione per il dibattimento di primo grado), sia in dipendenza delle mutate modalità di conclusione delle indagini preliminari, sia per la necessità di tener conto del complessivo quadro probatorio e di ricostruzione dei fatti quale si delinea nel corso dell’intero procedimento penale, potendo fatti nuovi o, comunque, modificati in dibattimento influire seriamente sulla scelta di rinunciare all’esercizio prioritario della giurisdizione. Si è, pertanto, ritenuto opportuno prevedere che la relativa facoltà possa essere esercitata in ogni stato e grado del procedimento fino al passaggio in giudicato della sentenza.

Tale soluzione sembra molto più aderente alla struttura del processo penale introdotto nel 1988, incentrata sul principio della formazione della prova nel corso del dibattimento. E’, pertanto, coerente prevedere che l’autorità governativa possa rinunciare al diritto di priorità nell'esercizio della giurisdizione o accettare le istanze di rinuncia a tale diritto, nei casi previsti dal trattato, ogniqualvolta nel corso del procedimento penale emergano i presupposti di tale scelta.

Una modifica dell’intero impianto attuativo della legge di ratifica del trattato, che potrebbe essere molto utile e razionale, sembra valutabile in un diverso contesto di revisione di rango legislativo da attuare in un secondo tempo.