DDL - Attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'U.E. del 28/02/2002 istitutiva di Eurojust - Relazione

Disegno di legge recante: "Disposizioni per l'attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità"

Articolato



Con la decisione 2002/187/GAI, del 28 febbraio 2002, il Consiglio dell'Unione europea ha istituito l'unità Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità.
Tale istituzione era stata decisa dal Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, primo Consiglio europeo straordinario, riservato esclusivamente alle questioni relative al settore della giustizia e degli affari interni.
Il trattato di Nizza, sottoscritto il 26 febbraio 2001 ed entrato in vigore il 1° febbraio 2003, ha, nel frattempo, modificato gli articoli 29 e 31 del Trattato sull'Unione europea, inserendo nel diritto primario dell'Unione un riferimento espresso all'Eurojust, quale strumento della cooperazione tra le autorità giudiziarie degli Stati membri, ed ai compiti della stessa.

Mediante l'istituzione dell'Eurojust, il Consiglio dell'Unione europea ha inteso dare una risposta alle riconosciute difficoltà che incontra la cooperazione tra le autorità giudiziarie degli Stati membri dell'Unione europea in relazione ai procedimenti penali riguardanti forme gravi, e sempre più diffuse, di criminalità, soprattutto organizzata, che trascendono la dimensione nazionale per interessare il territorio di più Stati membri.
Essa è istituita quale organo dell'Unione europea, dotato di personalità giuridica e composto da un membro nazionale, magistrato del pubblico ministero, giudice o funzionario di polizia avente pari prerogative, distaccato da ciascuno degli Stati membri.
Compiti dell'unità sono quelli di dare impulso e migliorare il coordinamento e di migliorare la cooperazione, tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri, in relazione alle indagini ed azioni penali relative alle gravi forme di criminalità e reati, rientranti nell'ambito della sua competenza, che interessino almeno due di tali Stati, nonché di assistere le autorità nazionali per migliorare l'efficacia delle medesime indagini ed azioni penali.
L'ambito di competenza generale dell'Eurojust, definito dall'articolo 4 della decisione 2002/187/GAI, ricomprende, oltre a tutte le forme di criminalità ed ai reati per i quali l'Europol è competente ad agire, in qualsiasi momento - la competenza dell'Europol, inizialmente prevista, dall'articolo 2 della convenzione Europol del 26 luglio 1995, in relazione al traffico illecito di stupefacenti e di materie nucleari e radioattive, al traffico di migranti, alla tratta di esseri umani ed al traffico di autoveicoli rubati, commessi da organizzazioni criminali, nonché al terrorismo, può infatti essere estesa ad altre forme di criminalità, tra quelle indicate nell'allegato alla convenzione, con una deliberazione del Consiglio adottata all'unanimità -, la criminalità informatica, la frode, corruzione e qualsiasi altro reato che colpisca gli interessi finanziari della Comunità europea, il riciclaggio, la criminalità ambientale, la partecipazione ad un'organizzazione criminale ai sensi dell'azione comune 98/733/GAI del Consiglio, del 21 dicembre 1998, e gli altri reati perpetrati in relazione ai tali forme di criminalità.

Per lo svolgimento dei propri compiti, la decisione 2002/187/GAI, attribuisce all'Eurojust una serie di poteri, esercitati per il tramite del collegio dell'Eurojust, composto di tutti i membri nazionali, di cui all'articolo 10 della decisione o per il tramite del membro nazionale, che agisce, in tale ipotesi, solo o con altri membri nazionali interessati, in nome e per conto dell'Eurojust (articoli 6 e 7 della decisione 2002/187/GAI).
Con riferimento, in particolare, al quadro dei poteri esercitati dal membro nazionale ai sensi dell'articolo 6 della decisione, si è posto il problema della natura giuridica degli stessi. Da una disamina dei medesimi, emerge come essi si traducano, essenzialmente, in poteri di impulso dell'attività di indagine o dell'azione penale, di stimolo del coordinamento delle indagini e, in particolare, di stimolo della istituzione, a tale fine, di una squadra investigativa comune, di sollecitazione a fornire le informazioni che siano necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni; poteri tutti esercitabili mediante una richiesta alle autorità giudiziarie competenti di una valutazione a riguardo - richiesta di valutare se avviare un'indagine od un'azione penale, se porre in essere un coordinamento fra di esse, se istituire una squadra investigativa comune, se comunicare le informazioni necessarie -, priva tuttavia, come chiaramente emerge, di qualsiasi carattere vincolante e di qualsiasi potere di direttiva in capo al membro nazionale nei confronti dell'autorità giudiziaria, che potrà dunque liberamente valutare se darvi o meno seguito.
A ciò vanno aggiunte le funzioni di assicurare l'informazione reciproca delle autorità giudiziarie competenti degli Stati membri interessati in ordine alle indagini ed azioni penali di cui l'Eurojust ha conoscenza, quella di fornire assistenza, su loro richiesta, alle autorità giudiziarie competenti degli Stati membri interessati per assicurare l'ottimale coordinamento delle indagini e delle azioni penali, quella di prestare assistenza per migliorare la cooperazione tra le medesime autorità, quella di trasmettere richieste di assistenza giudiziaria emananti da un'autorità competente di uno Stato membro che richiedano, ai fini di una esecuzione coordinata, l'intervento dell'Eurojust.
Si tratta dunque di poteri di stimolo, sollecitazione ed impulso nei confronti delle autorità giudiziarie competenti, oltre che di generica assistenza delle stesse, per il conseguimento delle finalità dell'Eurojust che - e la considerazione vale in particolare per quelli tra essi finalizzati al coordinamento delle indagini - per l'assenza di qualsiasi potere coercitivo, come pure di qualsiasi potere di direttiva nei confronti delle autorità giudiziarie medesime, chiamate solo a valutare se dar corso alle sollecitazioni ed impulsi ricevuti o se, invece, rifiutare liberamente di darvi seguito - ed in ciò i poteri del membro nazionale come pure, come meglio si dirà, dello stesso collegio dell'Eurojust, in materia di coordinamento delle indagini, differiscono profondamente ed ontologicamente da quelli di direttiva e di intervento diretto, "in appoggio" o "in applicazione", attribuiti, nell'ambito dell'ordinamento nostrano, alla Direzione nazionale antimafia -, non possono, in tutta evidenza, essere considerati di natura giudiziaria, ma risultano piuttosto collocarsi, pur presentando punti di interazione e contatto con l'esercizio, da parte delle autorità nazionali, di funzioni di tale natura, sul piano dell'esercizio di funzioni propriamente amministrative.
Ed a conclusioni non diverse, quanto alla natura giuridica dei poteri conferiti nei riguardi delle autorità giudiziarie degli Stati membri, deve pervenirsi con riferimento ai poteri attribuiti, dall'articolo 7 della decisione, al collegio dell'Eurojust.
Tali poteri del collegio si configurano infatti come poteri di formulare richieste motivate alle autorità giudiziarie degli Stati membri, richieste di oggetto analogo a quello delle richieste di valutazione che possono essere formulate, nei confronti delle medesime autorità giudiziarie, dal membro nazionale ai sensi dell'articolo 6 della decisione e che da queste ultime differiscono non in quanto ad esse sia attribuito un qualsiasi carattere vincolante o coercitivo, carattere di cui sono del tutto prive, ma solo per il fatto di determinare, in capo all'autorità giudiziaria destinataria, che resta pienamente possibilitata a non darvi seguito, un obbligo di motivazione nel caso di mancato accoglimento delle stesse. Ciò peraltro, sempre che non ricorrano le ipotesi di esclusione di tale obbligo di motivazione previste dall'articolo 8 della decisione.
Del resto che l'Eurojust non possa essere configurata quale organo di natura giudiziaria trova conferma, oltre che nella portata dei poteri ad essa conferiti di cui si è detto, anche nella previsione, risultante sia dal preambolo che dall'articolato della decisione, secondo la quale la Commissione, che è organo politico, "è pienamente associata ai lavori dell'Eurojust" concernenti sia le "questioni generali", sia "quelle che rientrano nella sua competenza".
Il quadro della disamina dei poteri spettanti al membro nazionale alla stregua della decisione istitutiva dell'Eurojust non potrebbe tuttavia dirsi completo senza che sia presa in considerazione la previsione dell'articolo 9, paragrafo 3, della decisione medesima, in virtù della quale "Ciascuno Stato membro definisce la natura e la portata dei poteri giudiziari che conferisce al proprio membro nazionale sul proprio territorio. Esso definisce inoltre il diritto del membro nazionale di agire nei confronti delle autorità giudiziarie straniere, conformemente agli impegni assunti sul piano internazionale".
Si tratta qui di poteri che il membro nazionale verrebbe chiamato ad esercitare non in nome e per conto dell'Eurojust, come avviene per i poteri ad esso immediatamente conferiti dalla decisione, ai sensi dell'articolo 6 della stessa, ma in proprio nome e per conto del proprio Stato membro, in virtù del conferimento operato da ciascuno Stato membro ai sensi della previsione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, in considerazione.
Il conferimento al membro nazionale dei suddetti poteri, che l'articolo 9, paragrafo 3, della decisione, espressamente qualifica come giudiziari, appare tuttavia configurarsi non in termini di obbligatorietà per gli Stati membri, ma piuttosto in termini di esercizio di una facoltà degli stessi, che potranno quindi non solo definirne variamente la portata e l'efficacia più o meno estese, ma anche decidere di non conferire tali poteri al proprio membro nazionale.
Facendo uso di tale facoltà, questa Amministrazione non ha ritenuto di conferire al membro nazionale italiano poteri giudiziari ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, della decisione, sia con riferimento ai poteri esercitabili nel territorio italiano, sia con riferimento a quelli esercitabili, conformemente agli impegni assunti sul piano internazionale, nei confronti di autorità giudiziarie straniere.
L'articolo 34, paragrafo 2, lettera c), del trattato sull'Unione europea, stabilisce espressamente che le decisioni sono strumenti giuridici vincolanti ma non hanno efficacia diretta nell'ordinamento degli Stati membri.
L'articolo 42 della decisione istitutiva prevede poi che "Gli Stati membri, se necessario, conformano la loro legislazione nazionale alla presente decisione quanto prima e in ogni caso entro il 6 settembre 2003.".
Da ciò la necessità, cui il presente disegno di legge intende fornire risposta, di assicurare, da un canto, l'efficacia della decisione nell'ordinamento interno e, d'altro canto, di conformare alla stessa la legislazione nazionale, disciplinando non solo alcuni aspetti attinenti all'esercizio dei poteri del membro nazionale e del collegio dell'Eurojust, nei termini sopra precisati, ma anche aspetti ulteriori quali quello dei requisiti e modalità di nomina del membro nazionale, della durata del suo mandato e del trattamento economico ad esso attribuito - gli articoli 2, paragrafo 1, e 9, paragrafo 1, della decisione, demandano infatti agli ordinamenti nazionali la determinazione delle modalità del distacco del membro nazionale presso l'Eurojust e la definizione del suo statuto -, dei corrispondenti aspetti relativi agli assistenti del membro nazionale previsti dall'articolo 2, paragrafo 2, della decisione, dei poteri di accesso alle informazioni giudiziarie riconosciuti dalla decisione al membro nazionale strumentalmente all'esercizio dei suoi poteri di coordinamento delle indagini, delle modalità di nomina di un giudice ai fini dell'inserimento dello stesso nell'elenco dei giudici che possono fare parte dell'Autorità di controllo comune istituita ai sensi dell'articolo 23 della decisione per il controllo della attività dell'Eurojust in materia di trattamento dei dati personali, della designazione dei corrispondenti nazionali dell'Eurojust previsti dall'articolo 12 della decisione.

L'articolo 1 definisce l'oggetto e la finalità generale dell'intervento normativo, volto a dare attuazione alla decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust. Ciò al fine di ribadirne immediatamente gli obiettivi, pur già risultanti dal titolo e di facilitarne la lettura.

L'articolo 2 delinea, in primo luogo, il procedimento di nomina del membro nazionale ed i requisiti per la stessa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 1, della decisione, secondo il quale "l'Eurojust è composta di un membro nazionale, distaccato da ciascuno Stato membro in conformità del proprio ordinamento giuridico, avente titolo di magistrato del pubblico ministero, giudice o funzionario di polizia con pari prerogative" e dell'articolo 9, paragrafo 1, primo periodo, della stessa, secondo il quale "I membri nazionali sono soggetti all'ordinamento interno dello Stato membro, per quanto riguarda il loro statuto".
Quanto ai requisiti per la nomina si è previsto che il membro nazionale sia un giudice o un magistrato del pubblico ministero, che esercita funzioni giudiziarie o fuori del ruolo organico della magistratura - il riferimento, operato dall'articolo 2, paragrafo 1, della decisione, ai funzionari di polizia con pari prerogative, intendeva tenere conto delle esigenze di quegli Stati membri, in particolare di common law, che attribuiscono a tali funzionari competenze in materia di cooperazione giudiziaria -, con almeno venti anni di anzianità di servizio. Tale soglia di anzianità costituisce un primo, generale, requisito di esperienza professionale, ritenuto necessario, e sufficiente, per l'assolvimento delle rilevanti e delicate funzioni che il membro nazionale, come tale e come membro del collegio dell'Eurojust, è chiamato a svolgere.
Quanto al procedimento di nomina del membro nazionale, lo stesso è stato concepito secondo un meccanismo di concertazione tra il Ministro della giustizia ed il Consiglio superiore della magistratura - meccanismo già seguito per la nomina, resasi necessaria in virtù dell'urgenza determinata dalla intervenuta operatività dell'unità Eurojust, del membro nazionale attualmente in carica -, che, tenuto conto, da un canto, delle funzioni propriamente amministrative svolte dal membro nazionale e, d'altro canto, dei punti di interazione e contatto esistenti tra lo svolgimento di tali funzioni e l'esercizio di funzioni giudiziarie, fosse in grado di salvaguardare, un un'ottica di leale collaborazione istituzionale, le prerogative sia ministeriali che consiliari in materia.
La procedura di nomina è stata quindi strutturata secondo il seguente iter: sottoposizione, da parte del Ministro della giustizia - che avrà, previamente, provveduto ad interpellare i magistrati, acquisendone la disponibilità alla nomina ed i curricula - al Consiglio superiore della magistratura, di una rosa di candidati nell'ambito della quale il Ministro provvederà ad effettuare la nomina; autonoma valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, delle candidature ad esso sottoposte dal Ministro e trasmissione di tali valutazioni al Ministro medesimo; nomina del membro nazionale con decreto del Ministro della giustizia, che provvederà a richiedere, sulla scorta della stessa, al Consiglio superiore della magistratura, il collocamento del magistrato designato fuori del ruolo organico della magistratura o, alternativamente, qualora si tratti di magistrato già fuori del ruolo organico, a comunicare al Consiglio la propria designazione.
L'articolo 2, al comma 3, attribuisce poi al Ministro della giustizia, il potere di indirizzare al membro nazionale, per il tramite del Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, direttive per l'esercizio delle sue funzioni.
Tale potere di direttiva del Ministro della giustizia trova fondamento, oltre che nel generale potere del Ministro, di emanazione di direttive generali per lo svolgimento di una attività di cui si è già sopra evidenziata la natura eminentemente amministrativa, anche e, deve ritenersi, principalmente, nella responsabilità politica che consegue allo svolgimento di attività nell'ambito di organismi sopranazionali che, come l'Eurojust, costituiscono pur sempre espressione e strumento di rapporti tra Stati.

L'articolo 3 disciplina il procedimento ed i requisiti per la nomina degli assistenti del membro nazionale previsti dall'articolo 2, paragrafo 2, della decisione, al fine di coadiuvare il membro medesimo nell'esercizio delle sue funzioni.
Quanto al numero di tali assistenti, che la decisione prevede in uno, salva la possibilità, in caso di necessità e previo accordo del collegio dell'Eurojust, di ulteriori nomine, si è stabilito, sia in relazione alle effettive necessità di assistenza di cui prevedibilmente abbisognerà il membro nazionale, sia in relazione ad esigenze di limitazione e quantificazione della spesa relativa al trattamento economico degli stessi, di prevedere la possibilità di nomina, previo accordo del collegio, di un numero massimo di tre assistenti.
Nel silenzio della decisione in ordine ai requisiti richiesti per la nomina ad assistente del membro nazionale, si è stabilito che la nomina degli stessi possa avvenire tra i giudici o i magistrati del pubblico ministero, che esercitano funzioni giudiziarie o fuori del ruolo organico della magistratura, con qualifica almeno di magistrato di tribunale oppure tra i dirigenti dell'amministrazione della giustizia.
Tali requisiti appaiono infatti in grado di garantire che le persone chiamate ad assistere il membro nazionale e, eventualmente, come consentito dall'articolo 2, paragrafo 2, della decisione, con disposizione riportata nell'articolo in esame, a sostituirlo, siano provviste della necessaria competenza ed esperienza. Il mancato conferimento di poteri giudiziari al membro nazionale lascia aperta la possibilità che anche l'assistente nominato tra i dirigenti dell'amministrazione della giustizia possa esser chiamato a sostituire il membro nazionale nell'esercizio delle sue funzioni.
La procedura di nomina prevede, nell'ipotesi in cui l'assistente sia designato tra i giudici o i magistrati del pubblico ministero, un iter analogo a quello previsto per la nomina del membro nazionale. Nel caso di assistente nominato tra i dirigenti dell'amministrazione della giustizia, la nomina avverrà invece mercè l'adozione di un decreto del Ministro della giustizia; del dirigente nominato è previsto il collocamento fuori ruolo.

L'articolo 4 stabilisce in quattro anni, prorogabili per non più di due anni, la durata dei mandati del membro nazionale e dei suoi assistenti.
Tale termine appare rispondere all'esigenza, resa esplicita dall'articolo 9, paragrafo 1, secondo periodo, della decisione, che la durata del mandato del membro nazionale, la cui determinazione è demandata, dalla disposizione citata, agli Stati membri di origine, sia "tale da permettere il buon funzionamento dell'Eurojust"; esso appare infatti consentire al membro nazionale - ed ai suoi assistenti - quelle continuità di azione e maturazione di competenza ed esperienza nel ruolo, che costituiscono le condizioni per il conseguimento dell'obiettivo ultimo, fissato dalla decisione, di permettere il buon funzionamento dell'Eurojust.
Il comma due dell'articolo in esame, determina poi il trattamento economico del membro nazionale e dei suoi assistenti, in conformità con quanto previsto nel preambolo della decisione, ove si precisa che l'unità Eurojust è "finanziata a carico del bilancio dell'Unione europea, ad eccezione degli stipendi e degli emolumenti dei membri nazionali e dei loro assistenti che sono a carico dello Stato membro di origine".
A riguardo è prevista la corresponsione al membro nazionale ed ai suoi assistenti, che mantengono, per il resto, il proprio trattamento economico complessivo, di una indennità accessoria, comprensiva di ogni altro trattamento all'estero, pari, rispettivamente, a quella percepita dal Primo consigliere di delegazione e dal Primo segretario di delegazione.

L'articolo 5 definisce l'ambito dei poteri del membro nazionale dell'Eurojust. La disposizione è costruita mediante un rinvio, operato al comma 1, ai poteri conferiti al membro nazionale dall'articolo 6 della decisione istitutiva, al fine di assicurare l'efficacia della stessa, anche sul punto, nell'ordinamento interno.
Si è ritenuto tuttavia opportuno, anche ai fini di una migliore ed immediata conoscibilità dei poteri medesimi, esplicitarne la portata, mediante una espressa menzione degli stessi al comma 2 dell'articolo in esame.
Accanto ai poteri contemplati dall'articolo 6 della decisione istitutiva, si è aggiunta la previsione della possibilità, contemplata dall'articolo 13, comma 12, della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, della partecipazione del membro nazionale alle attività di una squadra investigativa comune, con funzioni, tuttavia, non direttamente investigative, ma di assistenza alla stessa.
Anche tale ulteriore funzione del membro nazionale, non contemplando lo svolgimento diretto di attività investigativa da parte dello stesso, ma lo svolgimento di mere funzioni di assistenza alla squadra investigativa comune, non riveste, così come i poteri previsti dall'articolo 6 della decisione istitutiva, natura giudiziaria.

L'articolo 6 definisce l'ambito dei poteri del collegio dell'Eurojust.
In relazione a tali poteri si è preferito, peraltro, procedere ad un mero rinvio all'articolo 7 della decisione istitutiva, che ne contiene l'espressa elencazione.

L'articolo 7 disciplina i poteri di accesso alle informazioni giudiziarie riconosciuti al membro nazionale.
L'accesso alle informazioni giudiziarie da parte del membro nazionale, e dell'Eurojust nel suo complesso, costituisce infatti un presupposto essenziale per il buon funzionamento dell'organismo.
L'efficacia con la quale l'Eurojust eserciterà le funzioni, specie quelle di coordinamento delle indagini, che le sono attribuite, dipenderà, in effetti, dal presupposto che le vengano trasmesse le necessarie informazioni relative alle indagini ed alle azioni penali intraprese dalle autorità nazionali nell'ambito delle sue competenze.
La decisione istitutiva dedica varie disposizioni a tale aspetto.
L'articolo 13 prevede, in particolare, che "Le autorità competenti degli Stati membri possono scambiare con l'Eurojust qualsiasi informazione necessaria allo svolgimento delle funzioni di quest'ultima, conformemente all'articolo 5".
Sulla scorta di tali premesse, logiche oltre che testuali, il comma 1, lettera a), dell'articolo in esame, prevede che il membro nazionale possa richiedere e scambiare con le autorità giudiziarie competenti, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, informazioni scritte in ordine a procedimenti penali ed al contenuto di atti degli stessi.
Tale disposizione è appunto volta ad assicurare, anche in deroga al segreto istruttorio eventualmente esistente, la circolazione di informazioni scritte tra le autorità giudiziarie in ordine ai procedimenti di rispettiva competenza, evitando la frammentazione delle stesse e la mancanza di coordinamento tra i procedimenti che ne conseguirebbe.
I poteri del membro nazionale in materia sono stati peraltro limitati alla richiesta di informazioni relativamente ai procedimenti ed al contenuto di atti degli stessi, con esclusione della possibilità, per il membro medesimo, di richiedere all'autorità giudiziaria direttamente copie di atti del procedimento.
La lettera b) del comma 1 dell'articolo in esame, dà invece attuazione alla previsione dell'articolo 9, paragrafo 4, della decisione istitutiva, consentendo al membro nazionale di accedere alle informazioni contenute nel casellario giudiziale, nel casellario dei carichi pendenti, nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e nell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, nonché nei registri delle notizie di reato e negli altri registri istituiti presso gli uffici giudiziari ed in ogni altro pubblico registro.
Tale accesso, consentito ai fini del conseguimento degli obiettivi dell'Eurojust, costituisce anch'esso un presupposto per la creazione di stabili coordinamenti tra le indagini rientranti nell'ambito di competenza dell'Eurojust.
Al fine di costruire in modo corretto il rapporto tra i poteri di accesso alle informazioni giudiziarie riconosciuti al membro nazionale, nell'ambito delle funzioni propriamente amministrative ad esso spettanti, dal comma 1, lettere a) e b), dell'articolo in esame e l'autorità giudiziaria, si è concepito un sistema in cui i suddetti poteri sono esercitati mediante una richiesta all'autorità giudiziaria competente, la quale potrà, nel provvedere a riguardo, qualora ravvisi motivi ostativi al suo accoglimento, opporre un diniego all'accesso.
In particolare, nella fase delle indagini preliminari, sulla richiesta del membro nazionale provvederà il pubblico ministero il quale, qualora ravvisi motivi ostativi all'accoglimento, la trasmetterà, unitamente al proprio parere, al giudice per le indagini preliminari, che provvederà con decreto motivato. Nelle fasi successive a quella delle indagini, competenti a provvedere, con decreto motivato e previa acquisizione del parere del pubblico ministero, saranno, rispettivamente, il giudice per l'udienza preliminare od il giudice individuato ai sensi dell'articolo 91 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Avverso il decreto che accoglie o rigetta la richiesta di accesso è ammessa l'impugnazione da parte del pubblico ministero e del membro nazionale dell'Eurojust dinnanzi alla corte di cassazione.
A completamento del corredo informativo posto a disposizione del membro nazionale dell'Eurojust, la lettera c del comma 1 dell'articolo in esame, prevede infine la possibilità per il membro nazionale di richiedere alla autorità che ha la competenza centrale per la sezione nazionale del Sistema di informazione Shengen (attualmente la Divisione SIRENE, istituita presso la Direzione centrale di polizia criminale del Ministero dell'interno) di comunicargli dati contenuti nel sistema informativo Shenghen.
Con il comma 2 dell'articolo, si è inoltre introdotto uno strumento giuridico che prevede la segnalazione, al membro nazionale dell'Eurojust, delle indagini che possono legittimare l'esercizio dei suoi poteri di collegamento.
E' stato quindi previsto, con disposizione che si ispira a quanto disposto, in ambito interno, dall'articolo 118 bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, un obbligo di informativa al membro nazionale, da parte del pubblico ministero che proceda ad indagini per talune delle forme di criminalità o dei reati di competenza dell'Eurojust che coinvolgono almeno due Stati membri dell'Unione europea.

L'articolo 8, delinea il procedimento ed i requisiti di nomina, nonché la durata del mandato, della persona che figurerà nell'elenco dei giudici che possono far parte dell'Autorità di controllo comune indipendente, istituita dall'articolo 23 della decisione, con il compito di assicurare che il trattamento dei dati personali venga effettuato dall'Eurojust nel rispetto dei principi dettati dalla decisione.
Conformemente a quanto richiesto sul punto dall'articolo 23 della decisione, che prevede, all'evidente fine di assicurare l'indipendenza dell'Autorità, che ciascuno Stato membro nomini, in conformità del proprio ordinamento giuridico, "un giudice, non membro dell'Eurojust, o, se il regime costituzionale o nazionale lo richiede, una persona che eserciti funzioni che le conferiscano una indipendenza adeguata", si è stabilito che la persona nominata sia un giudice, scelto tra i magistrati ordinari e non membro dell'Eurojust.
Quanto al procedimento di nomina, lo stesso è stato ricalcato su quello previsto per la nomina del membro nazionale.
La durata del mandato è stata stabilita in due anni, prorogabili per non più di una volta.

L'articolo 9, designa, come consentito dall'articolo 12, paragrafo 1, della decisione, i corrispondenti nazionali dell'Eurojust.
A riguardo è parso costituire un naturale approdo far coincidere, secondo una possibilità direttamente contemplata dall'articolo 12, paragrafo 2, della decisione, i suddetti corrispondenti nazionali, con i punti di contatto nazionali che compongono la Rete giudiziaria europea, punti di contatto che già hanno maturato una significativa esperienza nello svolgimento delle proprie funzioni di agevolazione della cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri dell'Unione e di coordinamento della stessa.
I corrispondenti nazionali dell'Eurojust sono pertanto stati individuati nell'Ufficio II della Direzione generale della giustizia penale del Ministero della giustizia, autorità centrale in materia di cooperazione giudiziaria, nella Direzione nazionale antimafia e nelle procure generali della Repubblica presso le corti di appello.

L'articolo 10, dispone, conformemente a quanto richiesto dall'articolo 26, paragrafo 4, della decisione, per garantire le finalità di ricezione e trasmissione delle informazioni tra L'Eurojust e l'OLAF, che il membro nazionale è considerato autorità competente per le esigenze dei regolamenti (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ed (Euratom) n. 1074/1999, del 25 maggio 1999.

L'articolo 11, detta la norma di copertura del provvedimento, i cui oneri sono esclusivamente quelli relativi al trattamento economico del membro nazionale e dei suoi assistenti, nella misura stabilita dall'articolo 4, comma 2, del disegno di legge.

L'articolo 12, disciplina l'entrata in vigore.