XIX LEG - Schema di D.Lgs. - Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (EUROJUST) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (Esame definitivo - Consiglio dei ministri 16 novembre 2023).

aggiornamento: 11 marzo 2024

Esame definitivo - Consiglio dei ministri 16 novembre 2023

Esame preliminare - Consiglio dei ministri 7 settembre 2023

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) 2018/1727 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 14 NOVEMBRE 2018, CHE ISTITUISCE L’AGENZIA DELL’UNIONE EUROPEA PER LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA PENALE (EUROJUST) E CHE SOSTITUISCE E ABROGA LA DECISIONE 2002/187/GAI DEL CONSIGLIO

 

Relazione illustrativa

 

INDICE

 

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Struttura operativa italiana presso l’Eurojust

Art. 3 - Nomina del membro nazionale presso l’Eurojust e dell’aggiunto del membro nazionale

Art. 4 - Trattamento economico del membro nazionale presso l’Eurojust e dell’aggiunto del membro nazionale

Art. 5 - Rinnovo, cessazione dell’incarico e tramutamento del membro nazionale presso l’Eurojust e dell’aggiunto del membro nazionale

Art. 6 - Assistente del membro nazionale presso l’Eurojust

Art. 7 - Nomina di un aggiunto e di assistenti ulteriori del membro nazionale presso l’Eurojust

Art. 8 - Modifiche alla tabella B, allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71

Art. 9 - Poteri del membro nazionale presso l’Eurojust

Art. 10 - Richiesta e scambio di informazioni con le autorità nazionali

Art. 11 - Corrispondenti nazionali dell’Eurojust

Art. 12 - Sistema di coordinamento nazionale dell’Eurojust per l’Italia

Art. 13 - Disposizioni transitorie

Art. 14 - Abrogazioni

Art. 15 - Disposizioni finanziarie

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTO l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio;

VISTA la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti normativi dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2021 e, in particolare, la disposizione di cui all’articolo 11, concernente principi e criteri direttivi per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1727;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea;

VISTA la legge 14 marzo 2005, n. 41, recante disposizioni per l’attuazione della decisione 2002/187/GAI del 28 febbraio 2002 del Consiglio dell’Unione europea, che istituisce l’Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nelle riunioni del 3 agosto 2023 e del 7 settembre 2023;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del […];

SULLA PROPOSTA del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell’economia e delle finanze;

 

EMANA

il seguente decreto legislativo:

 

ART. 1

(Oggetto)

  1. Il presente decreto stabilisce le norme necessarie ad adattare l’ordinamento giuridico nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio, di seguito denominato «regolamento».

 

ART. 2

(Struttura operativa italiana presso l’Eurojust)

  1. Il membro nazionale distaccato presso l’Eurojust, l’aggiunto del membro nazionale e l’assistente del membro nazionale compongono la struttura operativa italiana presso l’Eurojust.
  2. Compongono altresì la struttura operativa l’aggiunto e gli assistenti nominati ai sensi dell’articolo 7.
  3. Fermo quanto previsto dall’articolo 7, comma 2, il luogo di lavoro dei componenti della struttura operativa è presso la sede dell’Eurojust.

 

ART. 3

(Nomina del membro nazionale presso l’Eurojust e dell’aggiunto del membro nazionale)

  1. Il membro nazionale distaccato presso l’Eurojust e l’aggiunto del membro nazionale sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura secondo le norme del regolamento e del presente decreto.
  2. Possono assumere l’incarico di membro nazionale distaccato presso l’Eurojust e di aggiunto del membro nazionale i magistrati con almeno venti anni di anzianità di servizio, anche se collocati fuori dal ruolo organico della magistratura o in aspettativa.
  3. Non si applica il termine previsto dall’articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
  4. Ai fini della nomina, il Consiglio superiore della magistratura valuta prioritariamente l’esperienza professionale dei candidati nei procedimenti aventi ad oggetto le forme gravi di criminalità di competenza dell’Eurojust a norma dell’articolo 3, paragrafi 1 e 3, del regolamento, nonché in materia di cooperazione giudiziaria penale internazionale. Ai medesimi fini, oltre che delle competenze linguistiche dei candidati, si tiene conto delle conoscenze del quadro normativo ed istituzionale europeo e di diritto penale e processuale comparato degli altri Stati membri dell’Unione europea.
  1. Il Consiglio superiore della magistratura trasmette al Ministro della giustizia le dichiarazioni di disponibilità presentate dai candidati a ricoprire l’incarico di membro nazionale distaccato presso l’Eurojust e di aggiunto del membro nazionale e la relativa documentazione.
  2. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni di disponibilità, il Consiglio superiore della magistratura formula una proposta motivata di nomina e la trasmette al Ministro della giustizia che, nei trenta giorni successivi, può formulare osservazioni o valutazioni comparative.
  3. Nei trenta giorni successivi alla ricezione delle osservazioni o delle valutazioni comparative del Ministro della giustizia o, comunque, alla scadenza del termine per la formulazione delle stesse, il Consiglio superiore della magistratura nomina il membro nazionale distaccato presso l’Eurojust o l’aggiunto del membro nazionale con delibera Con la medesima delibera, ove necessario, sono conferite al magistrato nominato le funzioni requirenti e ne è disposto il ricollocamento in ruolo.
  4. Il Ministro della giustizia comunica l’avvenuta nomina al collegio dell’Eurojust e alla Commissione europea.

 

ART. 4

(Trattamento economico del membro nazionale presso l’Eurojust e dell’aggiunto del membro nazionale)

  1. I magistrati ai quali sono attribuiti gli incarichi di membro nazionale distaccato presso l’Eurojust e di aggiunto del membro nazionale mantengono il proprio trattamento economico complessivo. Fermo quanto previsto dall’articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il Ministero della giustizia corrisponde agli stessi il trattamento economico di cui agli articoli 170, 171, 173 e 178 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, nella misura spettante per il posto di primo consigliere presso l’Ambasciata d’Italia all’Aja.

 

ART. 5

(Rinnovo, cessazione dell’incarico e tramutamento del membro nazionale presso l’Eurojust e dell’aggiunto del membro nazionale)

  1. L’incarico del membro nazionale distaccato presso l’Eurojust e dell’aggiunto del membro nazionale può essere rinnovato dal Consiglio superiore della magistratura, sentito il Ministro della giustizia, su richiesta formulata dall’interessato almeno sei mesi prima della scadenza dell’incarico.
  2. Alla scadenza dell’incarico, il magistrato è riassegnato alla sede di provenienza, se La riassegnazione alla sede di provenienza non comporta, in alcun caso, il conferimento delle funzioni direttive o semidirettive, ove in precedenza svolte. Quando la sede di provenienza non  è vacante,  la riassegnazione del magistrato  avviene con tramutamento di sede per concorso virtuale. La riassegnazione del magistrato non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  1. Salvo che sia diversamente disposto, si applicano, a ogni effetto di legge, le disposizioni in materia di tramutamento di sede e, se del caso, di funzioni.

 

ART. 6

(Assistente del membro nazionale presso l’Eurojust)

  1. L’assistente del membro nazionale è nominato dal Consiglio superiore della magistratura secondo le norme del regolamento e del presente decreto.
  2. Possono assumere l’incarico di assistente del membro nazionale distaccato presso l’Eurojust i magistrati con almeno dodici anni di anzianità di servizio, anche se collocati fuori dal ruolo organico della magistratura o in aspettativa.
  3. Si applicano le disposizioni dell’articolo 3, commi da 3 a 8.
  4. Il magistrato al quale è attribuito l’incarico di assistente del membro nazionale mantiene il proprio trattamento economico Fermo quanto previsto dall’articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il Ministero della giustizia corrisponde allo stesso il trattamento economico di cui agli articoli 170, 171, 173 e 178 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nella misura spettante per il posto di primo segretario presso l’Ambasciata d’Italia all’Aja.
  5. L’incarico di assistente del membro nazionale ha una durata pari a quella prevista dal regolamento per il membro Si applicano le disposizioni dell’articolo 5.

 

ART. 7

(Nomina di un aggiunto e di assistenti ulteriori del membro nazionale presso l’Eurojust)

  1. Quando lo richiedono particolari esigenze di specializzazione, ovvero quando ricorrono circostanze oggettive, concretamente idonee a ostacolare in modo non occasionale il corretto e tempestivo adempimento dei compiti e l’esercizio dei poteri del membro nazionale, questi può essere assistito da un aggiunto e da assistenti ulteriori rispetto a quelli previsti dall’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento, in ogni caso in numero complessivamente non superiore a tre unità.
  2. Quando si procede ai sensi del comma 1, il Consiglio superiore della magistratura ne dà comunicazione al collegio dell’Eurojust e riceve l’assenso prima di provvedere alla relativa nomina.

 

ART. 8

(Modifiche alla tabella B, allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71)

  1. La tabella B, annessa alla legge 5 marzo 1991, n. 71, è sostituita dalla tabella B di cui all’Allegato del presente decreto.

 

ART. 9

(Poteri del membro nazionale presso l’Eurojust)

  1. Il membro nazionale distaccato presso l’Eurojust ha il potere di:
    1. agevolare o altrimenti sostenere l’emissione o l’esecuzione delle richieste di assistenza giudiziaria o riconoscimento reciproco;
    2. contattare direttamente e scambiare informazioni con le autorità nazionali competenti o con qualsiasi altro organo, ufficio o agenzia competente dell’Unione europea, inclusa la Procura europea;
    3. contattare direttamente e scambiare informazioni con le autorità internazionali competenti, in conformità degli impegni internazionali dello Stato;
    4. partecipare alle squadre investigative comuni, anche alla loro costituzione.
  2. Il membro nazionale, di concerto con l’autorità nazionale competente, può altresì emettere o eseguire ogni richiesta di assistenza giudiziaria reciproca o di riconoscimento reciproco, nonché disporre, chiedere o eseguire misure investigative a norma della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.
  3. Quando ricorrono ragioni di urgenza, se non è possibile individuare o contattare tempestivamente l’autorità nazionale competente, il membro nazionale può adottare le misure di cui al comma 2, a condizione che ne informi quanto prima l’autorità nazionale competente.
  4. Il membro nazionale esercita i poteri di cui ai commi 2 e 3 nei limiti e alle condizioni in cui essi possono essere esercitati dal pubblico ministero. Salvo che la legge preveda un diverso termine, sulle richieste formulate dal membro nazionale il giudice provvede senza indebito ritardo e comunque non oltre quindici giorni.
  5. Il membro nazionale provvede alle comunicazioni necessarie ad assicurare il corretto e tempestivo esercizio dei poteri previsti dall’articolo 371-bis del codice di procedura penale e 118-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, anche in relazione alle richieste e agli scambi di informazioni di cui all’articolo 10.

 

ART. 10

(Richiesta e scambio di informazioni con le autorità nazionali)

  1. Fermo quanto disposto dall’articolo 21 del regolamento, ai fini dell’esercizio delle funzioni conferitegli dal regolamento, il membro nazionale presso l’Eurojust può:
    1. richiedere e scambiare con l’autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall’articolo 329 del codice di procedura penale, informazioni scritte in ordine a procedimenti penali e al contenuto di atti degli stessi;
    2. accedere alle informazioni contenute nei registri e nelle anagrafi indicati dall’articolo 1 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, alle stesse condizioni del magistrato del pubblico ministero e mediante richiesta all’ufficio centrale del casellario giudiziale;
    3. accedere alle informazioni contenute nei registri delle notizie di reato e negli altri registri istituiti presso gli uffici giudiziari, nonché alle informazioni contenute in ogni altro pubblico registro;
    4. richiedere all’autorità che ha la competenza centrale per la sezione nazionale del Sistema di informazione Schengen di comunicare dati inseriti nel Sistema;
    5. accedere alle informazioni contenute nell’anagrafe delle persone detenute;
    6. accedere, nel rispetto delle disposizioni di cui articolo 12 della legge 30 giugno 2009, n. 85, alle informazioni inserite nella banca dati nazionale del DNA e nel laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA.
  2. La richiesta di cui al comma 1, lettera a), nonché la richiesta di accedere alle informazioni contenute nei registri delle notizie di reato e negli altri registri istituiti presso gli uffici giudiziari, sono inviate al pubblico ministero. Il pubblico ministero, quando non accoglie la richiesta, la trasmette, unitamente al proprio parere, al procuratore generale presso la Corte di cassazione, che provvede con decreto motivato.

 

ART. 11

(Corrispondenti nazionali dell’Eurojust)

  1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, i procuratori generali presso le corti di appello e i procuratori della Repubblica presso i tribunali dei capoluoghi di distretto designano, nell’ambito dei rispettivi uffici, un corrispondente nazionale per l’Eurojust.
  2. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo designa, altresì, il corrispondente nazionale per l’Eurojust in materia di terrorismo.
  3. Il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia designa un corrispondente nazionale per l’Eurojust nell’ambito della Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria.
  4. Ai fini della designazione dei corrispondenti nazionali per l’Eurojust si applicano i criteri indicati nell’articolo 3, comma 4.

 

ART. 12

(Sistema di coordinamento nazionale dell’Eurojust per l’Italia)

  1. E’ istituito il Sistema di coordinamento nazionale dell’Eurojust per l’Italia tra i corrispondenti nazionali, i membri nazionali e i punti di contatto di cui all’articolo 20 del regolamento, con la finalità di assicurare il coordinamento del lavoro da essi  svolto.
  2. Il corrispondente nazionale dell’Eurojust designato dal procuratore generale presso la Corte di cassazione è il responsabile del funzionamento del Sistema di coordinamento e ne convoca le riunioni con cadenza almeno annuale.
  3. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, i corrispondenti nazionali, i membri nazionali e i punti di contatto di cui all’articolo 20 del regolamento, sentito il membro nazionale presso l’Eurojust, elaborano le linee-guida operative e programmano le altre iniziative volte a garantire l’effettività e l’efficacia dell’attività di coordinamento. Le linee-guida sono aggiornate con cadenza almeno biennale.

 

ART. 13

(Disposizioni transitorie)

  1. Le disposizioni degli articoli 3 e 6 si applicano alle procedure di nomina dei magistrati distaccati presso l’Eurojust in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  2. Nei trenta giorni successivi all’entrata in vigore del presente decreto, acquisita ogni necessaria informazione e sentito il Ministro della giustizia, il Consiglio superiore della magistratura provvede alla conferma dell’incarico dei magistrati già distaccati presso l’Eurojust, salvo che risultino venuti meno i requisiti necessari per l’attribuzione dell’incarico ai sensi degli articoli 3 e 6. Quando l’incarico è confermato, il Consiglio superiore della magistratura dispone il ricollocamento in ruolo dei magistrati e conferisce ai medesimi le funzioni La conferma dell’incarico non ne modifica il termine di scadenza. Si applicano, in caso di mancata conferma, le disposizioni dell’articolo 5, comma 2.
  3. Ai fini di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 5 aprile 2006, 160, non si tiene conto del conferimento delle funzioni requirenti disposto ai sensi del comma 2 quando il magistrato distaccato presso l’Eurojust, prima di assumere l’incarico, esercitava funzioni giudicanti.

 

ART. 14

(Abrogazioni)

  1. La legge 14 marzo 2005, n. 41, è abrogata.

 

 

ART. 15

(Disposizioni finanziarie)

  1. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 4, 6 e 7, del presente decreto, pari ad euro 229 annui a decorrere dall’anno 2023, si provvede:
    1. quanto ad euro 697 annui a decorrere dall’anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle risorse rinvenienti dall’abrogazione delle disposizioni di cui all’articolo 14.
    2. quanto ad euro 862 annui a decorrere dall’anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 11, comma 3, della legge 4 agosto 2022, n. 127;
    3. quanto ad euro 670 annui a decorrere dall’anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
  1. Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

 

Relazione illustrativa

 

  1. Il presente schema di decreto legislativo viene predisposto in esecuzione delle disposizioni di cui all’articolo 11 della legge 4 agosto 2022, n. 127 - Legge di delegazione europea 2021, con cui il Governo è stato delegato all’emanazione di uno o più decreti legislativi per l’adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2018/1727, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (indicato, di seguito, come «regolamento Eurojust» o, ancor più brevemente, come «regolamento» o «reg.»).

L’Eurojust è stata istituita con la decisione del Consiglio 2002/187/GAI del 28 febbraio 2002 quale organismo sovranazionale dotato di personalità giuridica e finanziato dal bilancio dell’Unione.

Alla decisione del 2002 l’Italia ha dato attuazione con la legge 14 marzo 2005, n. 41.

Le funzioni e i compiti originari dell’organismo sono stati rafforzati dalla decisione 2009/426/GAI del 16 dicembre 2008, cui peraltro in ambito nazionale non è stata data attuazione attraverso l’adozione dei necessari provvedimenti normativi di adattamento. In particolare, con la nuova decisione si registrava: l’attribuzione ai membri nazionali di più incisivi poteri di intervento nei casi urgenti; il riconoscimento di un più intenso obbligo di riscontro, da parte delle autorità nazionali, alle richieste e ai pareri formulati dall’Eurojust; un potenziamento dei poteri del collegio nei casi di contrasto tra membri nazionali; l’istituzione di un sistema di coordinamento permanente per ricevere e trattare le richieste urgenti di cooperazione.

A tale intervento, che già - come osservato dal Consiglio superiore della magistratura - «[aveva] sviluppato la dimensione giudiziaria dei poteri del membro nazionale di Eurojust», ha fatto seguito l’adozione del regolamento Eurojust, previsto dall’articolo 85 TFUE, che ha sostituito la decisione 2002/187/GAI.

Il regolamento, entrato in vigore l’11 dicembre 2018 ma applicabile dal 12 dicembre 2019, definisce la struttura, il funzionamento, la sfera d’azione e i compiti dell’Eurojust, che – tra l’altro – potrà ora attivarsi «di propria iniziativa o su richiesta dell’EPPO». Oltre ad aggiornare e ampliare la disciplina sul trattamento dei dati personali, il regolamento rivisita l’assetto di governance dell’Agenzia, distinguendone più chiaramente – anche attraverso la creazione di un comitato esecutivo – gli aspetti gestionali dalle funzioni operative, e rafforza i rapporti con le autorità nazionali degli Stati membri e gli altri soggetti attivi della cooperazione giudiziaria internazionale (Europol, EPPO, Olaf e Rete giudiziaria europea).

Dal punto di vista interno ed ordinamentale, i profili maggiormente innovativi introdotti dal regolamento sono quelli attinenti allo status e ai poteri del membro nazionale e dei suoi collaboratori, dalla cui configurazione viene a dipendere – innanzitutto – la disciplina della procedura di nomina e, più in generale, l’assetto reciproco dei poteri spettanti al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura.

In tale prospettiva, di centrale rilevanza appare la disposizione di cui all’articolo 7, par. 4, del regolamento, che – modificando quanto prima previsto dall’articolo 2, par. 4, della decisione quadro 2002/187/GAI, secondo cui «[i] membri nazionali, gli aggiunti e gli assistenti sono soggetti all’ordinamento interno dello Stato membro, per quanto riguarda il loro statuto» – prescrive ora che essi debbano senz’altro rivestire «lo status di magistrato del pubblico ministero, di giudice o di rappresentante dell’autorità giudiziaria con prerogative equivalenti a quelle di un pubblico ministero o di un giudice a norma del diritto nazionale».

Unitamente al già segnalato rafforzamento dei poteri di natura giudiziaria attribuiti al membro nazionale (che sono venuti affiancandosi a quelli originari, finalizzati all’attività di supporto e assistenza delle autorità giudiziarie nazionali, di natura essenzialmente amministrativa), la disposizione citata è stata dunque ritenuta dal Consiglio superiore della magistratura indicativa della (cogente) volontà del legislatore sovranazionale di «prevedere che il membro nazionale sia a tutti gli effetti un magistrato che conserva il suo status di autorità giudiziaria nazionale e che, al pari del magistrato membro del collegio di EPPO e dei procuratori europei delegati di detta struttura, esercita le sue funzioni nell’ordinamento nazionale e nello spazio giudiziario europeo». Tali considerazioni dell’organo di autogoverno della magistratura, ampiamente condivise anche in dottrina, sono dunque alla base del principale intervento di modifica attuato con il presente schema di decreto legislativo, a mezzo del quale si prevede che l’incarico di membro nazionale presso l’Eurojust, così come quello di aggiunto o di assistente del membro nazionale, sia ora ricoperto da magistrati in ruolo e che, pertanto, alla relativa nomina non possa più provvedere il Ministro della giustizia, dovendo la stessa essere affidata al CSM.

Per un verso la portata radicale di tale cambiamento, per altro verso la mutata natura della disciplina eurounitaria (contenuta, come detto, in un atto normativo obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati), sono alla base della disposta abrogazione della legge n. 41 del 2005, conformemente peraltro a quanto previsto in sede di delega.

 

  1. Lo schema di decreto, che tiene conto delle interlocuzioni intercorse con il Consiglio superiore della magistratura, la Procura generale presso la Corte di cassazione, il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e il Membro nazionale presso l’Eurojust, si compone di 15 articoli, che vengono di seguito partitamente

 

L’articolo 1 definisce l’oggetto dell’intervento, individuato nella predisposizione delle misure normative necessarie ad adattare il sistema giuridico domestico alle disposizioni del regolamento Eurojust.

 

L’articolo 2 reca una norma di carattere essenzialmente definitorio relativa alla Struttura operativa italiana presso l’Eurojust, della quale si prevede facciano parte il membro nazionale, l’aggiunto del membro nazionale e l’assistente del membro nazionale, nonché l’aggiunto e gli assistenti nominati ai sensi del successivo articolo 7 dello schema di decreto (commi 1 e 2). Si prevede, altresì, che il luogo di lavoro dei componenti della Struttura sia presso la sede dell’Eurojust (comma 3).

 

L’articolo 3 disciplina la nomina del membro nazionale e dell’aggiunto, dando esecuzione al criterio di cui alla lettera a) della norma di delega, nella parte in cui richiedeva di «definire le procedure di nomina [...] del membro nazionale dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e dell’aggiunto [...], in coerenza sistematica con le disposizioni relative ad altri incarichi in sede internazionale e sovranazionale analoghi in relazione alle attività svolte [...]».

Per le ragioni già esposte in premessa, si prevede innanzitutto che detti incarichi siano conferiti dal Consiglio superiore della magistratura in conformità alle norme del regolamento e del decreto (comma 1).

Quanto ai requisiti, si è stabilito che possano partecipare alla selezione i magistrati con almeno venti anni di anzianità di servizio, anche se collocati fuori dal ruolo organico della magistratura o in aspettativa (comma 2). Alla luce delle considerazioni espresse dal CSM nel parere formulato con delibera del 21 giugno 2023, si è esclusa la necessità che sia rispettato il termine di legittimazione di cui all’articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (comma 3). Il CSM sul punto, dopo avere evidenziato come “la circostanza che i magistrati nominati siano destinati ad altro ufficio (indipendentemente dalla sede in cui in concreto svolgeranno la loro attività) ed esercitino le funzioni connesse all’incarico loro conferito in via esclusiva deponga a favore della qualificazione del distacco come tramutamento” ex art. 194 O.G, aggiunge che “proprio la circostanza che detti incarichi abbiano la richiamata (specifica) durata comporta il configurarsi di un trasferimento “a tempo determinato”, anomalo nel nostro ordinamento e privo di regole per la riassegnazione agli uffici giudiziari interni, una volta spirato il termine dell’incarico in Eurojust. Inoltre, l’applicazione dell’art. 194

O.G. – che, come noto, fissa in quattro anni dalla presa di possesso nell’ufficio a quo il termine generale di legittimazione per la partecipazione dei magistrati alle procedure selettive di qualsiasi tipo (fatta eccezione quelle di conferimento delle funzioni di Primo Presidente della Corte di Cassazione e di Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione) – potrebbe determinare una restrizione della platea degli aspiranti a un ruolo che richiede la titolarità di competenze di tipo specialistico. Non sarebbe perciò implausibile una deroga alla sua applicazione allo scopo di consentire una più ampia partecipazione alla procedura di selezione. Detto altrimenti, se la ratio sottesa all’art. 194 cit. è quella di contemperare le legittime aspettative di mobilità dei magistrati con la finalità di assicurare adeguata continuità all’attività giurisdizionale e stabilità nell’organico degli uffici nazionali, queste ultime esigenze potrebbero recedere laddove, come nel caso che interessa, si tratti di adempiere ad obblighi assunti a livello sovranazionale attraverso la selezione dei magistrati più idonei. L’esistenza di ragioni che potrebbero giustificare una tale opzione rende evidente l’opportunità che sia il legislatore a chiarire se il conferimento di detti incarichi sia o meno soggetto alle regole in tema di legittimazione di cui dall’art. 194, r.d. n. 12/1941, non risultando chiaro, in assenza della relazione illustrativa, se il mancato richiamo di tale disposizione sia da imputare ad una dimenticanza o sia, invece, da intendere come espressione della volontà di escluderne l’applicabilità al caso di specie (cfr. par. 2.4.1.).

Come ulteriormente argomentato nel menzionato parere “[..]sono state verosimilmente proprio tali considerazioni a indurre il legislatore a prevedere, con il d.lgs. n. 9/2021, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea

«EPPO»”, che, per la selezione dei procuratori delegati europei – i quali svolgono attività alle dipendenze della Procura Europea e, come i membri del desk italiano di Eurojust, permangono in ruolo – “[n]on si applica il termine previsto dall'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12” (art. 5 citato decreto). Il Consiglio, in conformità con quanto previsto dalla norma primaria, all’art. 1 della Circolare in data 25.2.2021 (come modificata il 5.4.2023), ha espressamente escluso l’applicazione all’art. 194 cit. nelle procedure per la designazione dei PED.

L’esclusione del rispetto del termine di legittimazione di cui all’articolo 194 O.G., nell’allargare la platea degli aspiranti, risulta, in effetti, coerente con l’esigenza di assicurare che la selezione garantisca il più elevato grado dei peculiari requisiti di qualificazione e di esperienza professionale richiesti per la nomina.

Ancora, si prevede che il Consiglio dovrà «valuta[re] in via prioritaria» l’esperienza professionale maturata dai candidati nei procedimenti aventi ad oggetto i reati di competenza dell’Eurojust e in materia di cooperazione giudiziaria penale internazionale. Delle competenze linguistiche, nonché delle conoscenze del quadro normativo ed istituzionale europeo e di diritto penale e processuale comparato degli altri Stati membri dell’Unione europea, è previsto invece – con formula meno impegnativa – che «si t[enga] conto» (comma 4).

Quanto alla procedura di nomina, nella formulazione originaria della disposizione veniva pressoché testualmente ripresa quella delineata dall’articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, per la designazione del Procuratore europeo dell’EPPO. I commi da 5 a 8 dell’articolo 2 prevedevano, in sostanza, la possibilità che il Ministro della giustizia, a fronte della proposta consiliare motivata, potesse anche proporre la nomina di un candidato diverso da quello indicato dal CSM. Ne discendeva

l’obbligo per il Consiglio quantomeno di una sorta di motivazione rafforzata.

Nel parere del 21 giugno 2023, il Consiglio superiore della magistratura ha espresso rilievi critici sull’articolato.

Alla luce delle considerazioni del CSM, si è provveduto a riscrivere la procedura di nomina, eliminando la ipotizzata facoltà del Ministro di formulare una proposta alternativa, mantenendo unicamente la facoltà di formulare eventuali «osservazioni o valutazioni comparative».

Il modulo procedimentale prescelto, dunque, non include la necessità di un vero e proprio concerto, ciò che oltre a salvaguardare le prerogative del CSM risulta coerente con l’assenza di quei profili organizzativi la cui valutazione, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, fonda l’esigenza del più intenso coinvolgimento del Guardasigilli, tipico del concerto.

La soluzione risponde alla fondamentale esigenza di rispettare la già citata norma di delega, che richiede di strutturare il procedimento di nomina «in coerenza sistematica con le disposizioni relative ad altri incarichi in sede internazionale e sovranazionale analoghi in relazione alle attività svolte», sostanzialmente escludendo quindi l’impiego di un istituto rilevante esclusivamente in àmbito nazionale interno (e, come s’è appena detto, ad altri fini), quale è il concerto.

 

L’articolo 4 dello schema di decreto dà esecuzione al criterio di cui alla lettera a) della norma di delega, con riferimento – in questo caso – al trattamento economico del membro nazionale presso l’Eurojust e dell’aggiunto.

La disposizione non abbisogna di particolari commenti poiché, seppur diversamente formulata, riproduce – nella parte pertinente – la sostanza di quella già contenuta dall’articolo 4, comma 2, della legge n. 41 del 2005, con la sola aggiunta del riferimento al limite di cui all’articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, espressamente menzionato nella norma di delega.

 

L’articolo 5, in attuazione del criterio di delega di cui alla lettera g), disciplina il rinnovo, la cessazione dell’incarico e il tramutamento del membro nazionale presso l’Eurojust e dell’aggiunto.

In riferimento al rinnovo dell’incarico (previsto dall’articolo 7, par. 5, del regolamento), il comma 1 ne attribuisce la competenza al Consiglio superiore della magistratura, che provvede a seguito di richiesta formulata dall’interessato almeno sei mesi prima della scadenza, sentito il Ministro della giustizia.

Con il comma 2, si è previsto che, una volta cessato l’incarico, il magistrato venga riassegnato alla sede di provenienza, solo se vacante; in caso contrario, la riassegnazione sarà attuata con tramutamento di sede per concorso virtuale. Non essendosi ravvisate ragioni per replicare la normativa a suo tempo introdotta per i procuratori europei delegati dall’articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, il meccanismo di riassegnazione è stato infatti modellato sul ricollocamento in ruolo previsto dall’articolo 50 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

Al fine di prevenire ogni eventuale futuro dubbio interpretativo, infine, il comma 3 della norma stabilisce che, salvo che sia diversamente disposto, debbano trovare applicazione, a ogni effetto di legge, le disposizioni in materia di tramutamento di sede e, se del caso, di funzioni.

L’articolo 6 si occupa della figura dell’assistente del membro nazionale.

Al riguardo, va tenuto presente che l’articolo 7 del regolamento prevede, al par. 2, che ciascun membro nazionale sia assistito, oltre che da un aggiunto, da un assistente, accordando peraltro agli Stati membri – con il par. 3 – anche la possibilità di nominare più aggiunti o assistenti, eventualità quest’ultima cui è stato dedicato il successivo articolo 7 dello schema di decreto.

Quanto all’incarico di assistente – per così dire – “ordinario”, esso viene riservato dall’articolo 6, comma 2, ai magistrati con almeno dodici anni di anzianità di servizio, anche se collocati fuori dal ruolo organico della magistratura o in aspettativa.

È stata invece eliminata la possibilità, prevista dalle norme oggi in vigore (ma mai, di fatto, sino ad oggi verificatasi), di nominare assistente del membro nazionale un dirigente dell’amministrazione della giustizia. Sul punto, sono stati condivisi i rilievi espressi dal Consiglio superiore della magistratura e dal membro nazionale presso l’Eurojust, che hanno sottolineato, per un verso, l’essenziale rilevanza – ai fini dell’assolvimento dei compiti operativi dell’Eurojust – dei profili di preparazione ed esperienza professionale propri del magistrato, per altro verso la disfunzionalità della nomina di un componente del desk non legittimato, per espressa previsione del regolamento, a sostituire il membro nazionale.

Quanto alla procedura di nomina, vengono richiamate le disposizioni dell’articolo 3, commi da 3 a 8, già in precedenza esaminate per la nomina del membro nazionale e dell’aggiunto.

Anche per l’assistente è stato confermato il trattamento economico in atto, con il richiamo del limite di cui all’articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Al comma 5, infine, si è previsto che l’incarico in questione abbia una durata pari a quella prevista dal regolamento per il membro nazionale e sono state richiamate le disposizioni dettate dall’articolo 5 per il rinnovo, la cessazione dell’incarico e il tramutamento del membro nazionale e dell’aggiunto.

 

L’articolo 7 si riferisce alla nomina di un aggiunto e di assistenti ulteriori del membro nazionale presso l’Eurojust, cui già s’è fatto cenno illustrando l’articolo 6.

La previsione attua il criterio di delega di cui alla lettera c), che richiedeva di

«prevedere i presupposti in presenza dei quali il membro nazionale può essere assistito da aggiunti o assistenti ulteriori rispetto a quelli previsti dall’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1727», nonché di «prevedere che il numero complessivo degli ulteriori aggiunti o assistenti non sia superiore a tre unità, tra le quali, in ogni caso, non può essere nominato più di un aggiunto».

A tali indicazioni si riferisce, in particolare, il comma 1, secondo cui «[q]uando lo richiedono particolari esigenze di specializzazione, ovvero quando ricorrono circostanze oggettive, concretamente idonee a ostacolare in modo non occasionale il corretto e tempestivo adempimento dei compiti e l’esercizio dei poteri del membro nazionale, questi può essere assistito da un aggiunto e da assistenti ulteriori rispetto a quelli previsti dall’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento, in ogni caso in numero complessivamente non superiore a tre unità».

Il comma 2, nello stabilire che il Consiglio superiore della magistratura informi il collegio dell’Eurojust dell’esigenza di procedere alla nomina delle ulteriori unità di personale e ne riceva il preventivo assenso, garantisce la conformità all’articolo 7, par. 3, reg. della previsione di cui all’articolo 2, comma 3, in tema di sede di servizio dei magistrati addetti all’Eurojust.

 

L’articolo 8 adegua all’intervenuto mutamento dello status del personale distaccato presso l’Eurojust la tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, che elenca le funzioni assolte dai magistrati appartenenti all’ordine giudiziario.

Conformemente al mantenimento in ruolo con funzioni requirenti, i magistrati incaricati delle funzioni di membro nazionale, aggiunto e assistente presso l’Eurojust vengono quindi ora inseriti alla lettera L), con incremento di complessive 6 unità (di cui

3 “ordinarie” e 3, come detto, eventuali ed “aggiuntive” ex articolo 7). Viene corrispondentemente ridotto il numero dei magistrati «destinati a funzioni non giudiziarie» (e, cioè, fuori ruolo), indicati alla lettera M) della tabella.

 

Con l’articolo 9 si attua il criterio di delega di cui alla lettera d), che richiedeva di «armonizzare il diritto nazionale per consentire l’effettivo esercizio dei poteri di cui all’articolo 8, paragrafi 1, 3, 4 e 5, del regolamento (UE) 2018/1727».

Il legislatore delegante, nella sostanza, ha inteso non avvalersi della facoltà, riconosciuta dall’articolo 8, par. 2, reg., di attribuire al membro nazionale poteri

«ulteriori» rispetto a quelli previsti dal regolamento medesimo: i quali ultimi, ai sensi del già citato articolo 7, par. 4, debbono essere «conferiti» dagli Stati membri ai rispettivi membri nazionali.

A tanto si è provveduto, dunque, con la disposizione in esame, i cui primi tre commi riproducono, con lievi varianti lessicali, i paragrafi 1, 3 e 4 dell’articolo 8 del regolamento.

Ed infatti il comma 1 attribuisce al membro nazionale il potere di: a) agevolare o altrimenti sostenere l’emissione o l’esecuzione delle richieste di assistenza giudiziaria o riconoscimento reciproco; b) contattare direttamente e scambiare informazioni con le autorità nazionali competenti o con qualsiasi altro organo, ufficio o agenzia competente dell’Unione europea, inclusa la Procura europea; c) contattare direttamente e scambiare informazioni con le autorità internazionali competenti, in conformità degli impegni internazionali dello Stato; d) partecipare alle squadre investigative comuni, anche alla loro costituzione. Il comma 2 prevede che il membro nazionale, di concerto con l’autorità nazionale competente, possa altresì emettere  o  eseguire  ogni richiesta di assistenza giudiziaria reciproca o di riconoscimento reciproco, nonché disporre, chiedere o eseguire misure investigative a norma della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. Al comma 3 si stabilisce che, laddove ricorrano ragioni di urgenza, se non è possibile individuare o contattare tempestivamente l’autorità nazionale competente, il membro nazionale possa autonomamente adottare le misure di cui al comma 2, a condizione però che ne informi quanto prima l’autorità nazionale competente.

Il comma 4, infine, nel precisare che «[i]l membro nazionale esercita i poteri di cui ai commi 2 e 3 nei limiti e alle condizioni in cui essi possono essere esercitati dal pubblico ministero», stabilisce che «[s]alvo che la legge preveda un diverso termine, sulle richieste formulate dal membro nazionale il giudice provvede senza indebito ritardo e comunque non oltre quindici giorni».

Tali ultime previsioni, coerenti con la già segnalata attribuzione al membro nazionale delle funzioni requirenti, si raccordano all’esigenza – fatta espressamente salva dall’articolo 7, par. 5, del regolamento – di salvaguardare le norme costituzionali degli Stati membri e «gli aspetti fondamentali del sistema giudiziario [...] riguardanti [...] la suddivisione dei poteri tra [...] magistrati del pubblico ministero e giudici». Si stabilisce infatti che, laddove l’esercizio dei poteri previsti dai paragrafi 3 e 4 confligga con detta salvaguardia, al membro nazionale debba comunque riconoscersi la «facoltà di presentare una proposta all’autorità competente nazionale [per] l’attuazione delle misure di cui ai paragrafi 3 e 4»: proposta che, in forza dell’ulteriore previsione contenuta al par. 6, dev’essere «trattata senza indebito ritardo dall’autorità nazionale competente». Il comma 5 provvede al raccordo delle attività svolte dal membro nazionale con l’esercizio dei poteri previsti dagli articoli 371-bis c.p.p. e 118-bis disp. att. c.p.p., onerando il membro nazionale di «provvede[re] alle comunicazioni necessarie ad assicurar[n]e il corretto e tempestivo esercizio [...], anche in relazione alle richieste e agli scambi di informazioni di cui all’articolo 10».

L’articolo 10, sotto la rubrica Richiesta e scambio di informazioni con le autorità nazionali, dà attuazione al criterio di cui alla lettera e) della delega, aggiornando quanto già previsto dall’articolo 7 della legge n. 41 del 2005.

Rispetto a quest’ultima la nuova disposizione si caratterizza, oltre che per talune modifiche lessicali e per l’inserimento di una clausola di salvezza degli obblighi informativi previsti dall’articolo 21 del regolamento, per la (riaffermata) equiparazione del membro nazionale al pubblico ministero in relazione alle richieste di accesso di cui alla lettera b), per la previsione del potere di accesso alle informazioni contenute nell’anagrafe delle persone detenute, nella banca dati nazionale del DNA e nel laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNAe, soprattutto, per la diversa disciplina dettata per le richieste di informazioni scritte in ordine a procedimenti penali e al contenuto di atti degli stessi e di accesso alle informazioni contenute nei registri delle notizie di reato e negli altri registri istituiti presso gli uffici giudiziari.

In accoglimento delle osservazioni in proposito formulate dal Consiglio superiore della magistratura e dalla procura generale presso la Corte di cassazione, si è infatti attribuita al pubblico ministero la competenza a pronunciarsi su dette richieste anche dopo la conclusione delle indagini preliminari. Si è inoltre previsto che, in caso di dissenso del pubblico ministero, la decisione sia affidata al procuratore generale presso la Corte di cassazione (e non più al giudice per le indagini preliminari, con possibilità di successivo ricorso alla Corte di cassazione). La soluzione è stata condivisa in quanto coerente con l’avvenuta assimilazione del membro nazionale al pubblico ministero.

 

Gli articoli 11 e 12 dello schema di decreto danno attuazione al criterio di delega di cui alla lettera f), con cui si richiedeva di «disciplinare i criteri di nomina dei corrispondenti nazionali di cui all’articolo 20 del regolamento (UE) 2018/1727, nonché, quando sono nominati più corrispondenti, i criteri di individuazione del responsabile», e di «disciplinare le modalità per rendere efficace il sistema di coordinamento nazionale». In particolare, all’individuazione dei corrispondenti nazionali dell’Eurojust si è provveduto con l’articolo 11, prevedendo che «[i]l procuratore generale presso la Corte di cassazione, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, i procuratori generali presso le corti di appello e i procuratori della Repubblica presso i tribunali dei capoluoghi di distretto design[i]no, nell’ambito dei rispettivi uffici, un corrispondente nazionale per l’Eurojust.»; che anche il corrispondente nazionale per l’Eurojust in materia di terrorismo sia designato dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo; che, per il Ministero della giustizia, il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia individui un corrispondente nazionale per l’Eurojust nell’ambito della Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria; e, infine, che, ai fini della designazione, trovino applicazione i criteri indicati nell’articolo 3, comma 4, per la

nomina del membro nazionale e dell’aggiunto.

L’articolo 12 istituisce il Sistema di coordinamento nazionale dell’Eurojust per l’Italia, cui prenderanno parte i corrispondenti nazionali, i membri nazionali e i punti di contatto indicati nell’articolo 20 del regolamento. Il corrispondente nazionale di Eurojust designato dal procuratore generale presso la Corte di cassazione viene individuato quale responsabile del funzionamento del Sistema di coordinamento, con il compito – tra l’altro

– di convocarne le riunioni con cadenza almeno annuale. E’ infine previsto che, entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto, i componenti del Sistema di coordinamento, sentito il membro nazionale presso l’Eurojust, elaborino le linee-guida operative (da aggiornarsi ogni due anni) e programmino le altre iniziative volte a garantire l’effettività e l’efficacia dell’attività di coordinamento.

L’articolo 13 è dedicato alle norme transitorie.

Al comma 1 si chiarisce, innanzitutto, che le nuove norme previste dagli articoli 3 e 6 trovino applicazione anche nelle procedure di nomina dei magistrati distaccati presso l’Eurojust tuttora in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

In relazione all’intervenuto mutamento di status dei magistrati, il comma 2 prevede che, nei trenta giorni successivi all’entrata in vigore del decreto, acquisita ogni necessaria informazione e sentito il Ministro della giustizia, il Consiglio superiore della magistratura debba provvedere ad una conferma dell’incarico; che la conferma possa essere negata unicamente nel caso in cui «risultino venuti meno i requisiti necessari per l’attribuzione dell’incarico ai sensi degli articoli 3 e 6»; che, nei casi di conferma dell’incarico (che non ne modifica il termine di scadenza), il Consiglio superiore della magistratura disponga il ricollocamento in ruolo dei magistrati e conferisca ai medesimi le funzioni requirenti; che, nell’ipotesi di mancata conferma, la riassegnazione alla sede avvenga conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 2.

Il comma 3, infine, “sterilizza” la rilevanza dell’eventuale mutamento di funzioni conseguente alla conferma dell’incarico disposta ai sensi del comma 2 ai fini di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (come modificato dall’articolo 12, comma 1, lettera c), della legge 17 giugno 2022, n. 71).

L’articolo 14, per le ragioni già esposte in premessa, dispone l’abrogazione della legge 14 marzo 2005, n. 41.

L’articolo 15, infine, reca le disposizioni finanziarie, stabilendo che agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 4, 6 e 7, pari ad euro 772.229 annui a decorrere dall’anno 2023, si provvede:

quanto ad euro 458.697 annui a decorrere dall’anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle risorse rinvenienti dall’abrogazione delle disposizioni di cui all’articolo 14;

quanto ad euro 273.862 annui a decorrere dall’anno 2023, mediante corrispondente riduzione di spesa di cui all’ articolo 11, comma 3, della legge 4 agosto 2022, n. 127;

quanto ad euro 39.670 annui a decorrere dall’anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Il comma 2 prevede che, fatto salvo quanto previsto al comma precedente, le amministrazioni interessate provvederanno all’attuazione delle disposizioni del decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Da ultimo, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, si dà atto che, rispetto al presente schema di decreto legislativo, il Ministero della giustizia ha fatto richiesta di esenzione dalla Relazione di analisi di impatto della regolamentazione (in breve, AIR) osservando

- in sintesi - che le disposizioni del    presente provvedimento importano costi di adeguamento di scarsa entità, sia in relazione alla platea di destinatari, sia in relazione al merito delle previsioni introdotte. I contenuti della presente normativa, come osservato, da un lato si ricollegano al Regolamento (UE) 2018/1727, atto che - per propria natura - è obbligatorio in tutti i suoi elementi, ha efficacia vincolante ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, dall’altro si limitano a replicare i contenuti di un quadro normativo in parte già esistente (legge 14 marzo 2005, n. 41).

La natura sostanzialmente ordinamentale dell’intervento porta ad escludere la configurazione di costi di adeguamento in capo ai cittadini, mentre gli adempimenti eventualmente connessi all’implementazione delle previsioni introdotte (così come l’implementazione delle misure organizzative descritte dall’articolo 12) costituiscono esercizio delle competenze istituzionali proprie degli apparati giudiziari (vertici degli uffici giudiziari requirenti) ed amministrativi interessati (CSM e Ministero della giustizia) e, pertanto, afferiscono all’esercizio di funzioni nell’ambito di istituti e moduli procedurali già noti all’ordinamento, che potranno essere se del caso meramente allineati alle odierne previsioni, ma che non richiedono lo sviluppo ovvero l’esercizio di ulteriori e diverse competenze rispetto a quelle già in essere. Le disposizioni sopra esaminate, infine, non impattano, per loro intrinseca natura, sugli assetti concorrenziali del mercato e non presentano aspetti di interferenza o di incompatibilità con l’ordinamento europeo. Esse, anzi, appaiono in grado di implementare un monitoraggio maggiormente efficace delle operazioni transfrontaliere, in un’ottica di prevenzione e di contrasto dei fenomeni criminali suscettibili di inquinare i meccanismi del mercato eurounitario e si caratterizzano, in proiezione, per la loro potenziale idoneità a tutelare i meccanismi concorrenziali del mercato.

La richiesta di esenzione AIR ha ricevuto il Visto di concessione del Capo del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio il 2 agosto 2023.