XIX LEG - Schema di D.Lgs. - Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca.

aggiornamento: 11 gennaio 2024

Esame definitivo - Consiglio dei ministri 5 dicembre 2023

Esame preliminare - Consiglio dei ministri 3 agosto 2023

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI PER IL COMPIUTO ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI AL REGOLAMENTO (UE) 2018/1805 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 14 NOVEMBRE 2018 RELATIVO AL RICONOSCIMENTO RECIPROCO DEI PROVVEDIMENTI DI CONGELAMENTO E DI CONFISCA

 

Relazione illustrativa

 

Indice

 

Art. 1 - Disposizioni generali

Art. 2 - Riconoscimento, esecuzione e trasmissione dei provvedimenti di sequestro

Art. 3 - Riconoscimento, esecuzione e trasmissione dei provvedimenti di confisca

Art. 4 - Modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale in materia di assenza

Art. 5 - Modifiche al decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137

Art. 6 - Modifiche al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 35

Art. 7 - Norma transitoria

Art. 8 - Clausola di invarianza finanziaria

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

 

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTO l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca;

VISTA la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti normativi dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2021 e, in particolare, la disposizione di cui all’articolo 12, concernente principi e criteri direttivi per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1805;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;

VISTO il decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137, con il quale è stata data attuazione alla decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca;

VISTO il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 35, con il quale è stata data attuazione alla decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2023;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 dicembre 2023;

SU PROPOSTA del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’interno

 

EMANA

 

il seguente decreto legislativo:

 

CAPO I

Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca

 

ART. 1

(Disposizioni generali)

  1. Nei rapporti con gli Stati membri vincolati dal regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca, di seguito denominato «regolamento», la trasmissione, il riconoscimento e l’esecuzione dei provvedimenti di sequestro e di confisca sono disciplinati dalle disposizioni seguenti. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari in quanto compatibili.
  2. Fermo quanto previsto dagli articoli 3, paragrafo 1, 8, paragrafo 1, lettera e), e 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento, il riconoscimento e l’esecuzione sono subordinati alla condizione che i fatti che hanno dato luogo all’adozione dei provvedimenti di sequestro o confisca siano previsti come reato dalla legge italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica ad essi attribuita nell’ordinamento giuridico dello Stato di emissione.
  3. Ai certificati di sequestro o di confisca trasmessi all’Italia per il riconoscimento e l’esecuzione è sempre allegata una copia autentica del provvedimento di sequestro o di confisca. L’autorità di esecuzione può comunque richiedere la trasmissione dell’originale, ove necessario ai fini della decisione.
  4. Ferma la possibilità di trasmissione diretta dei certificati tra autorità di emissione e autorità di esecuzione, il Ministero della giustizia è autorità centrale ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento. Nei casi di trasmissione diretta, l’autorità giudiziaria nazionale informa, a fini statistici, il Ministero della giustizia dei provvedimenti di sequestro e di confisca ricevuti o trasmessi per l’esecuzione. Quando riceve un certificato di sequestro da un’autorità appartenente a uno Stato membro che non partecipa alla cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea, l’autorità giudiziaria nazionale ne trasmette copia alla Procura europea, se il certificato si riferisce a un reato in relazione al quale la Procura europea potrebbe esercitare la competenza ai sensi degli articoli 22 e 25, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017. In ogni caso, l’autorità giudiziaria nazionale trasmette copia dei certificati al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, se essi si riferiscono ai procedimenti per i delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale, e al procuratore generale presso la corte di appello, se essi si riferiscono ai procedimenti per i delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale.
  5. Il Ministro della giustizia è competente a richiedere allo Stato di emissione il rimborso, totale o parziale, degli importi versati a titolo di risarcimento nei casi di cui all’articolo 34 del regolamento. Gli importi ricevuti dallo Stato di emissione ai sensi del periodo precedente affluiscono, previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato, al Fondo unico giustizia, di cui all’articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
  6. Il Ministero della giustizia provvede alla raccolta, alla conservazione e alla trasmissione alla Commissione europea dei dati statistici di cui all’articolo 35 del regolamento.

 

ART. 2

(Riconoscimento, esecuzione e trasmissione dei provvedimenti di sequestro)

  1. Per i provvedimenti di sequestro autorità di esecuzione, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, numero 9), del regolamento, è il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del capoluogo del distretto del luogo dove si trova il bene e, quando si tratta di un credito, del luogo dove si trova il debitore. Se i luoghi di cui al primo periodo non sono noti, è competente il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del capoluogo del distretto dove la persona nei cui confronti è stato emesso il provvedimento di sequestro risiede o, nel caso di persona giuridica, dove ha la sede sociale. Quando il provvedimento di sequestro riguarda beni situati in distretti diversi o crediti esigibili presso debitori situati in distretti diversi, è competente il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del capoluogo del distretto dove si trova il maggior numero di beni o di debitori ovvero, a parità di numero, del distretto dove si trova il bene di maggior valore o il debitore della somma più elevata.
  2. Se la competenza non può essere determinata ai sensi del comma 1, è competente il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma.
  3. Una copia del certificato e del provvedimento di sequestro sono trasmessi dall’autorità di emissione anche al pubblico ministero presso il tribunale competente ai sensi dei commi 1 e 2.
  4. Sulla richiesta di riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di sequestro il giudice per le indagini preliminari decide con decreto motivato, acquisito il parere del pubblico ministero e assunta, anche tramite la polizia giudiziaria, ogni necessaria informazione. Il pubblico ministero esprime il parere entro dieci giorni e, nel caso previsto dall’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento, entro ventiquattro ore. Decorsi tali termini, il giudice per le indagini preliminari provvede anche in assenza del parere del pubblico ministero.
  5. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale in materia di esecuzione, di revoca e di impugnazione del decreto di sequestro preventivo.
  6. Dell’esecuzione del sequestro e della proposizione di istanze di revoca e di atti di impugnazione l’autorità giudiziaria che procede dà tempestiva comunicazione all’autorità emittente e, quando il provvedimento di sequestro ha ad oggetto un bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale, altresì al Ministero della cultura, con avviso della facoltà di presentare osservazioni e dei termini entro i quali può essere esercitata.
  7. Fermo quanto previsto dall’articolo 3, comma 7, nei casi di concorso di provvedimenti di cui all’articolo 26 del regolamento, quando i provvedimenti di sequestro sono stati riconosciuti da giudici per le indagini preliminari di distretti diversi, competente a individuare il provvedimento di sequestro da eseguire è il giudice che per primo ha ricevuto il certificato di congelamento. Se i certificati di congelamento sono stati emessi in pari data, si ha riguardo, nell’ordine, al certificato di congelamento relativo al provvedimento di sequestro emesso con data più risalente, al decreto di riconoscimento che ha ad oggetto il maggior numero di beni ovvero a quello emesso in data anteriore.
  8. Per i provvedimenti di sequestro autorità di emissione, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, numero 8), del regolamento è la medesima autorità giudiziaria che ha adottato il provvedimento di sequestro.

                                                            

ART. 3

(Riconoscimento, esecuzione e trasmissione dei provvedimenti di confisca)

  1. Per i provvedimenti di confisca autorità di esecuzione, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, numero 9), del regolamento, è la corte di appello del luogo dove si trova il bene e, quando si tratta di un credito, del luogo dove si trova il debitore. Se i luoghi di cui al primo periodo non sono noti, è competente la corte di appello del luogo dove la persona nei cui confronti è stata emessa la decisione di confisca risiede o, nel caso di persona giuridica, dove ha la sede sociale. Quando la decisione di confisca riguarda beni situati in distretti diversi o crediti esigibili presso debitori situati in distretti diversi, è competente la corte di appello del distretto dove si trova il maggior numero di beni o di debitori ovvero, a parità di numero, del distretto dove si trova il bene di maggior valore o il debitore della somma più elevata.
  2. Se la competenza non può essere determinata ai sensi del comma 1, è competente la Corte di appello di Roma.
  3. Nei casi previsti dall’articolo 21 del regolamento, la corte di appello dispone il rinvio del riconoscimento e dell’esecuzione del provvedimento di confisca con decreto motivato adottato senza formalità e ordina, contestualmente, il sequestro preventivo dei beni e delle somme di danaro oggetto del provvedimento di confisca.
  4. Quando non provvede ai sensi del comma 3, il presidente della corte di appello fissa la data dell’udienza in camera di consiglio per la decisione non oltre venti giorni dalla ricezione del certificato e del provvedimento di confisca. L’avviso della data di udienza è comunicato al procuratore generale e all’autorità di emissione ed è notificato alla persona nei cui confronti il provvedimento di confisca è stato emesso, al suo difensore e a coloro che, sulla base degli atti, risultano essere titolari di diritti reali sul bene oggetto della confisca. Quando il provvedimento di confisca ha ad oggetto un bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale, l’avviso è altresì notificato al Ministero della cultura. Si osservano le forme previste dall’articolo 127 del codice di procedura penale. La corte di appello decide sulla richiesta di riconoscimento ed esecuzione con sentenza depositata nei quindici giorni successivi all’udienza e, in ogni caso, non oltre quarantacinque giorni dalla ricezione del certificato.
  5. Contro la sentenza di cui al comma 4 è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso è presentato, a pena di inammissibilità, presso la cancelleria della corte di appello entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione dell’avviso di deposito. Entro i cinque giorni successivi alla proposizione del ricorso, la cancelleria della corte di appello trasmette gli atti alla Corte di cassazione che, nei trenta giorni successivi, decide in camera di consiglio con le forme previste dall’articolo 611 del codice di procedura penale. In caso di annullamento con rinvio, la corte di appello decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti.
  6. La sentenza irrevocabile di riconoscimento del provvedimento di confisca è immediatamente trasmessa per l’esecuzione al procuratore generale presso la corte d’appello. Si applicano le disposizioni dell’articolo 5, commi 3 e 5, del decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137.
  7. Nei casi di concorso di provvedimenti di cui all’articolo 26 del regolamento, quando oltre a un provvedimento di sequestro è stato riconosciuto anche un provvedimento di confisca, è eseguito il provvedimento di confisca. Quando concorrono uno o più provvedimenti di sequestro e più provvedimenti di confisca, ovvero quando concorrono più provvedimenti di confisca, la corte di appello competente a individuare il provvedimento di confisca da eseguire è determinata sulla base dei criteri di cui all’articolo 2, comma 7.
  8. Fermo quanto previsto dall’articolo 30 del regolamento, per la destinazione dei beni confiscati, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 14 del decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137.
  9. Per i provvedimenti di confisca, autorità di emissione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, numero 8), del regolamento, è il pubblico ministero presso il giudice dell’esecuzione, e, nei procedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento di confisca.
  10. Quando la confisca è ordinata con una sentenza di condanna emessa all’esito di un processo in cui l’imputato non è comparso personalmente, se non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, lettera g), punti i) e ii) del regolamento, il pubblico ministero dispone la notifica della sentenza al condannato, informandolo delle condizioni e dei termini per chiedere la rescissione del giudicato ai sensi dell’articolo 629-bis del codice di procedura penale e della possibilità che il nuovo giudizio comporti una diversa statuizione sulla confisca. Il pubblico ministero emette il certificato di confisca quando l’interessato, ricevuta la notifica, dichiara espressamente di non opporsi alla confisca o non presenta richiesta di rescissione nel termine di cui all’articolo 629-bis, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero quando diviene irrevocabile l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di rescissione. Su richiesta del pubblico ministero, il giudice dell’esecuzione può disporre il sequestro preventivo dei beni oggetto di confisca.
  11. Le disposizioni del comma 10 si applicano, altresì, nei casi di confisca ordinata dal giudice dell’esecuzione a seguito di sentenza emessa all’esito di un processo in cui l’imputato non è comparso personalmente. In tal caso, unitamente all’ordinanza che ordina la confisca, all’imputato è altresì notificata la sentenza.

 

ART. 4

(Modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale in materia di assenza)

  1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. all’articolo 419, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e potranno essere disposte, ove ne ricorrano le condizioni, le sanzioni e le misure, anche di confisca, previste dalla legge in relazione al reato per cui si procede»;
    2. all’articolo 429, comma 1, lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con l’avvertimento all’imputato che potranno essere disposte, ove ne ricorrano le condizioni, le sanzioni e le misure, anche di confisca, previste dalla legge in relazione al reato per cui si procede;»;
    3. all’articolo 552, comma 1, lettera d), dopo le parole «in assenza» sono aggiunte le seguenti: «e potranno essere disposte, ove ne ricorrano le condizioni, le sanzioni e le misure, anche di confisca, previste dalla legge in relazione al reato per cui si procede;».

 

CAPO II

Modifiche al decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137, e al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 35

 

ART. 5

(Modifiche al decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137)

  1. Al decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. all’articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Sulla richiesta di esecuzione è competente a provvedere la corte di appello del luogo dove si trova il bene e, quando si tratta di un credito, del luogo dove si trova il debitore. Se i luoghi di cui al primo periodo non sono noti, è competente la corte di appello del luogo dove la persona nei cui confronti è stata emessa la decisione di confisca risiede o, nel caso di persona giuridica, dove ha la sede sociale. Quando la decisione di confisca riguarda beni situati in distretti diversi o crediti esigibili presso debitori situati in distretti diversi, è competente la corte di appello del distretto dove si trova il maggior numero di beni o di debitori ovvero, a parità di numero, del distretto dove si trova il bene di maggior valore o il debitore della somma più elevata.»;
    2. all’articolo 5:
      1. il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Fuori dei casi di cui all’articolo 7, il presidente della corte di appello fissa la data dell’udienza in camera di consiglio per la decisione non oltre venti giorni dalla ricezione del certificato e del provvedimento di confisca. L’avviso della data di udienza è comunicato al procuratore generale e all’autorità di emissione ed è notificato alla persona nei cui confronti il provvedimento di confisca è stato emesso, al suo difensore e a coloro che, sulla base degli atti, risultano essere titolari di diritti reali sul bene oggetto della confisca. Quando il provvedimento di confisca ha ad oggetto un bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale, l’avviso è altresì notificato al Ministero della cultura. Si osservano le forme previste dall’articolo 127 del codice di procedura penale. La corte di appello decide sulla richiesta di riconoscimento ed esecuzione con sentenza depositata nei quindici giorni successivi all’udienza e, in ogni caso, non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della decisione di confisca e del certificato ad essa relativo.»;
      2. dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Contro la sentenza di cui al comma 1 è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso è presentato, a pena di inammissibilità, presso la cancelleria della corte di appello entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione dell’avviso di deposito. Entro i cinque giorni successivi alla proposizione del ricorso, la cancelleria della corte di appello trasmette gli atti alla Corte di cassazione che, nei trenta giorni successivi, decide in camera di consiglio con le forme previste dall’articolo 611 del codice di procedura penale. Copia del provvedimento è trasmessa al Ministero della giustizia. In caso di annullamento con rinvio, la corte di appello decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti, informando senza indugio della decisione l’autorità competente dello Stato di emissione.»;
      3. il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La sentenza irrevocabile di riconoscimento del provvedimento di confisca è immediatamente trasmessa per l’esecuzione al procuratore generale presso la corte d’appello.»;
    3. l’articolo 8 è abrogato;
    4. all’articolo 9, nella rubrica, le parole: «di confisca» sono soppresse e, al comma 1, le parole «Se più decisioni di confisca sono state riconosciute contro la stessa persona e per i medesimi beni e se questa non dispone di mezzi sufficienti per consentire l'esecuzione di tutte le decisioni, la Corte di appello decide quale, tra le più decisioni, debba essere eseguita» sono sostituite dalle seguenti: «Quando sono stati riconosciuti una decisione di confisca e un provvedimento di sequestro contro la stessa persona e per i medesimi beni, se la persona non dispone di mezzi sufficienti per consentire l’esecuzione di entrambi, è eseguita la decisione di confisca. Quando concorrono uno o più provvedimenti di sequestro e più provvedimenti di confisca, ovvero quando concorrono più provvedimenti di confisca, la corte di appello competente a individuare il provvedimento di confisca da eseguire è determinata sulla base dei criteri di cui all’articolo 4, comma 1. La corte provvede».

 

ART. 6

(Modifiche al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 35)

  1. Al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. l’articolo 1 è sostituito dal seguente: «Art. 1 (Finalità). Il presente decreto attua nell'ordinamento interno la decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio.»;
    2. la rubrica del Capo I è sostituita dalla seguente: «Procedura passiva di riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti di blocco e di sequestro»;
    3. all’articolo 4, comma 1, le parole «nel cui territorio si trova il bene o la prova» sono sostituite dalle seguenti: «del capoluogo del distretto del luogo dove si trova il bene o, quando si tratta di un credito, del luogo dove si trova il debitore», dopo le parole «12, comma 3» le parole: «dall’autorità» sono soppresse e, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Se i luoghi di cui al primo periodo non sono noti, è competente il procuratore della Repubblica del capoluogo del distretto del luogo dove la persona nei cui confronti è stato emesso il provvedimento di sequestro risiede o, nel caso di persona giuridica, dove ha la sede sociale. Quando il provvedimento di sequestro riguarda beni situati in distretti diversi o crediti esigibili presso debitori situati in distretti diversi, è competente il procuratore della Repubblica del capoluogo del distretto del luogo dove si trova il maggior numero di beni o di debitori ovvero, a parità di numero, del distretto dove si trova il bene di maggior valore o il debitore della somma più elevata. Se la competenza non può essere determinata ai sensi dei periodi precedenti, è competente il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.»;
    4. all’articolo 5:
      1. al comma 3, dopo le parole «senza ritardo», sono aggiunte le seguenti: «, oltre che al Ministero della giustizia a fini statistici,»;
      2. il comma 4 è abrogato;
    5. all’articolo 11, comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «In tal caso, copia del certificato è trasmessa, a fini statistici, al Ministero della giustizia.»;
    6. la rubrica del Capo II è sostituita dalla seguente: «Procedura attiva di riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti di blocco e di sequestro».

 

CAPO III

Disposizioni finali e transitorie

 

ART. 7

(Norma transitoria)

  1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 5 e 6, comma 1, lettere c) e d), non si applicano nei procedimenti in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le autorità nazionali di emissione e di esecuzione hanno già trasmesso o, rispettivamente, ricevuto le decisioni e i certificati di sequestro o di confisca.
  2. Le disposizioni di cui all’articolo 4 non si applicano nei procedimenti in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli avvisi di fissazione di udienza preliminare e i decreti che dispongono il giudizio o che citano l’imputato a giudizio sono stati già emessi.

 

ART. 8

(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall’attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalle disposizioni del presente Capo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

Relazione illustrativa

 

  1. Premessa. 

Con l’articolo 12 della legge 4 agosto 2022, n. 127 (Legge di delegazione europea 2021), il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca (di seguito, il regolamento), già applicabile dal 19 dicembre 2020.

Come si evince dalla relazione illustrativa che accompagna proposta di regolamento, l’Unione ha prescelto di intervenire con uno strumento di natura regolamentare in ragione della necessità di approntare regole uniformi nella disciplina delle procedure transfrontaliere in oggetto, non occorrendo «lasciare un margine agli Stati membri per recepire tali norme».

Il regolamento, infatti, reca norme direttamente applicabili e, come rilevato dalla Commissione, «offre chiarezza e una maggiore certezza giuridica e consente di evitare i problemi di recepimento che hanno incontrato le decisioni quadro sul riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca».

A tale ultimo riguardo, va rammentato che, sino all’adozione del regolamento, il quadro giuridico dell’Unione si componeva di cinque strumenti principali.

Oltre alla decisione 2007/845/GAI del Consiglio sul reperimento dei beni e a due misure di armonizzazione, risultavano da tempo adottate la decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all’esecuzione nell’Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio, e la decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, entrambe tuttora applicabili nei confronti degli Stati membri non vincolati dal regolamento (Danimarca e Irlanda).

Detti strumenti, implementati dall’Italia - rispettivamente - con decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 35 e con decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137, presentano meccanismi e modalità di funzionamento sostanzialmente analoghi.

I provvedimenti di congelamento (di sequestro, nel linguaggio giuridico nazionale) o di confisca emessi in uno Stato membro debbono, in linea di principio, essere riconosciuti ed eseguiti negli altri Stati membri, alle cui autorità vengono trasmessi con un «certificato». Il riconoscimento deve avvenire «senza ulteriori formalità». Per alcune categorie di reati, punibili con la reclusione della durata di almeno tre anni nello Stato di emissione, è esclusa la verifica della doppia punibilità. Secondo i comuni postulati del mutuo riconoscimento, sono previsti circoscritti e tassativi motivi di rifiuto.

Il regolamento è applicabile a tutti i tipi di provvedimenti di congelamento e di confisca emessi nell’ambito sia dei procedimenti «penali», sia dei procedimenti «in materia penale», tra i quali ultimi vanno menzionati - per quanto riguarda il nostro paese - i procedimenti di prevenzione.

Ulteriori rilevanti profili meritevoli di segnalazione sono costituiti, oltre che dalla definizione della tempistica procedimentale, da alcune innovazioni apportate alla disciplina dei motivi di rifiuto.

In proposito, va innanzitutto ricordata l’introduzione di un eccezionale motivo di rifiuto opponibile quando, in presenza di «elementi specifici e oggettivi», sussistano «seri motivi» per ritenere che l’esecuzione del provvedimento di sequestro o di confisca «comporti, nelle particolari circostanze del caso, una palese violazione di un pertinente diritto fondamentale previsto dalla Carta, in particolare il diritto a un ricorso effettivo, il diritto a un giudice imparziale e i diritti della difesa».

In secondo luogo, con specifico riferimento ai provvedimenti di confisca, a fronte dell’avvenuta eliminazione dell’ampio potere discrezionale di rifiuto del riconoscimento in precedenza previsto nei casi di confisca cd. estesa, si registra la previsione di uno specifico motivo di rifiuto riguardante i provvedimenti emessi all’esito di processi celebrati in absentia, opponibile allorquando l’interessato non sia stato «informato in tempo utile del fatto che un tale provvedimento di confisca poteva essere emesso in caso di sua mancata comparizione in giudizio».

 

  1. Quadro di sintesi dell’intervento.

 

Attesa la già segnalata diretta applicabilità delle norme regolamentari, la disciplina in esame risulta ovviamente meno estesa di quella prevista dai precedenti decreti legislativi n. 137 del 2015 e n. 35 del 2016.

Al fine di assicurare la necessaria chiarezza all’intervento, è parso comunque opportuno ripartire le disposizioni in tre distinti capi.

Nel Capo I sono state raccolte le disposizioni strettamente necessarie all’adeguamento del diritto nazionale al regolamento e, in particolare:

  • le disposizioni generali (articolo 1);
  • le regole concernenti il riconoscimento, l’esecuzione e la trasmissione dei provvedimenti di sequestro (articolo 2) e di confisca (articolo 3), nel cui ambito - così come richiesto dal regolamento - sono state designate le autorità nazionali competenti;
  • le modifiche al codice di procedura penale in materia di assenza (articolo 4).

Il Capo II ricomprende taluni (circoscritti) interventi diretti a uniformare alle nuove disposizioni quelle già contenute nei citati decreti n. 35 e n. 137, come richiesto dal criterio di cui alla lettera h) della norma di delega (articoli 5 e 6).

In ultimo, alle norme transitorie e finali è dedicato il Capo III (articoli 7 e 8).

 

2.1.      Modifiche conseguenti alle osservazioni espresse dalle Commissioni parlamentari.

 

Sullo schema di decreto approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri si sono favorevolmente espresse le competenti Commissioni parlamentari (Giustizia, Politiche dell’Unione europea e Bilancio).

Le Commissioni Giustizia hanno formulato due osservazioni, di contenuto sostanzialmente identico, richiedendo al Governo di valutare l’opportunità di prevedere: 1) che una copia del certificato e del provvedimento di sequestro sia trasmessa dall’autorità di emissione anche al pubblico ministero presso il tribunale competente; 2) che, nella disciplina dell’esecuzione di provvedimenti di sequestro emessi da Stati membri dell’Unione europea estranei alla cooperazione rafforzata per l’istituzione della Procura europea e relativi a reati di sua competenza (cd. Reati PIF), sia coinvolta – anche solo a titolo informativo – la medesima Procura europea.

Entrambe le osservazioni sono state recepite nel testo definitivo dello schema di decreto.

Si è infatti ritenuto che l’immediata trasmissione, ad opera dell’autorità di emissione, di una copia del certificato e del provvedimento di sequestro anche al pubblico ministero presso il tribunale competente, contribuisca a rendere più efficiente e ad accelerare la procedura di esecuzione, allineandola – tra l’altro – a quella sino ad oggi prevista dal già citato decreto legislativo n. 35 del 2016. In accoglimento della prima osservazione, si è quindi provveduto ad inserire nell’articolo 2 dello schema di decreto un nuovo comma 3.

Anche la seconda osservazione è parsa pienamente condivisibile, in quanto necessaria al fine di scongiurare il rischio che l’esecuzione dei provvedimenti di sequestro trasmessi da Stati non aderenti alla cooperazione rafforzata EPPO possa interferire con indagini in corso in Italia da parte della medesima Procura europea. Ne è conseguita l’integrazione del testo dell’originario comma 4 dell’articolo 1 dello schema di decreto.

 

  1. Le disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1805 (Capo I).

 

3.1.      Le disposizioni generali (articolo 1: lettere a) - d) della delega)

 

            Il comma 1 dell’articolo 1 definisce l’ambito di applicazione della normativa, riferibile ai «rapporti con gli Stati membri vincolati dal regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018», prevedendo altresì che, per quanto non espressamente previsto, si applichino - nei limiti della compatibilità - le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari.

            Il comma 2, in attuazione della lettera a) della delega, stabilisce - in linea generale - l’operatività della cd. double criminality, subordinando il riconoscimento e l’esecuzione «alla condizione che i fatti che hanno dato luogo all’adozione dei provvedimenti di sequestro o confisca siano previsti come reato dalla legge italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica ad essi attribuita nell’ordinamento giuridico dello Stato di emissione». Con l’iniziale clausola di riserva vengono espressamente fatte salve, inoltre, le previsioni del regolamento che escludono la verifica in questione per talune categorie di reati e quelle che, in materia di reati tributari, doganali e valutari, precludono il potere di rifiuto «a motivo del fatto che il diritto dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non prevede lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse e imposte, o di dogana e di cambio».

            Al comma 3, come richiesto dalla lettera b) della delega, si prevede che ai certificati di sequestro o di confisca debba essere allegata una copia autentica del provvedimento di cui si richiede il riconoscimento e l’esecuzione, facendo salvo il potere dell’autorità di esecuzione di richiedere la trasmissione dell’originale, ove necessario ai fini della decisione. Può essere utile notare che tale previsione non incide sulla regola generale, di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento, secondo cui la trasmissione del certificato può essere effettuata «con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta in condizioni che permettano all’autorità di esecuzione di stabilire l’autenticità del certificato di congelamento».

            I commi da 4 a 6, in esecuzione delle precise indicazioni contenute - rispettivamente - nelle lettere c), d) ed l) delle previsioni di delega, si occupano principalmente di definire ruolo e compiti del Ministero della giustizia; individuano altresì le autorità giudiziarie (tra cui, come più sopra detto, l’EPPO) da informare dell’attivazione delle procedure in questione.

            Il comma 4, nel mantenere ferma la possibilità di trasmissione diretta dei certificati tra autorità di emissione e autorità di esecuzione, attribuisce al Ministero della giustizia il ruolo di autorità centrale ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento, individuandolo dunque quale «responsabil[e] della trasmissione e della ricezione amministrativa dei certificati di congelamento e di confisca e dell’assistenza da fornire alle [...] autorità competenti [nazionali]». La medesima disposizione prevede inoltre che l’autorità giudiziaria nazionale, nei casi di trasmissione diretta, debba informare - a fini statistici - il Ministero della giustizia dei provvedimenti di sequestro e di confisca ricevuti o trasmessi per l’esecuzione. Quando riceva un certificato di sequestro da un’autorità appartenente a uno Stato membro rimasto estraneo alla cooperazione rafforzata EPPO, l’autorità giudiziaria nazionale dovrà trasmetterne copia all’EPPO, se il certificato si riferisce a un reato cd. PIF.  In ogni caso, copia dei certificati ricevuti andrà inoltrata al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, se essi si riferiscono ai procedimenti per i delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale, e al procuratore generale presso la corte di appello, se essi si riferiscono ai procedimenti per i delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale.

Il comma 5 individua nel Ministro della giustizia l’autorità competente a richiedere allo Stato di emissione il rimborso, totale o parziale, degli importi versati dallo Stato italiano a titolo di risarcimento nei casi di cui all’articolo 34 del regolamento, prevedendo la destinazione degli importi ricevuti al Fondo unico giustizia (previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato).

Il comma 6, infine, assegna al Ministero della giustizia il compito di provvedere alla raccolta, alla conservazione e alla trasmissione alla Commissione europea dei dati statistici di cui all’articolo 35 del regolamento.

 

 

3.2.      Le regole sul riconoscimento, l’esecuzione e la trasmissione dei provvedimenti di sequestro (articolo 2: lettere e) - f) della delega).

 

Il comma 1 dell’articolo 2 individua l’autorità di esecuzione dei provvedimenti di sequestro ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, numero 9), del regolamento, in conformità alla lettera f), n. 1 della delega.

La previsione si discosta sotto vari profili dalla disciplina dettata dal decreto legislativo nr. 35 del 2016.

Quest’ultimo, applicabile anche ai sequestri probatori, assegna infatti al procuratore della Repubblica “circondariale” la competenza a ricevere il provvedimento di blocco o di sequestro oggetto della procedura di riconoscimento, prevedendo peraltro che, nell’ipotesi in cui esso sia emesso a fini di confisca, il pubblico ministero presenti le proprie richieste al giudice per le indagini preliminari (articoli 4 e 5, comma 2).

In considerazione, da un lato, della circostanza che il regolamento definisce l’autorità di esecuzione come l’autorità competente tanto al riconoscimento quanto all’esecuzione del provvedimento di sequestro, dall’altro della sopravvenuta applicabilità ai sequestri probatori della direttiva 2014/41/EU del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa all’ordine europeo di indagine penale (anche qui con l’eccezione di Danimarca e Irlanda), già in sede di delega si è ritenuto di individuare l’autorità di esecuzione direttamente nel giudice delle indagini preliminari, pur prevedendosi - come subito si dirà - la necessità di un preventivo parere dell’ufficio di procura.

Esigenze di funzionalità operativa, oltre che di ordine sistematico, hanno inoltre suggerito di centralizzare la competenza a livello distrettuale e di semplificare i criteri per l’individuazione della competenza territoriale, anche con riferimento all’ipotesi in cui il provvedimento di sequestro sia destinato ad essere eseguito in una pluralità di distretti. Si è quindi stabilito che, in linea di principio, autorità di esecuzione sia il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del capoluogo del distretto del luogo dove si trova il bene da sequestrare e, quando si tratti di un credito, del luogo dove si trova il debitore. Quando tali luoghi non siano noti, la competenza è stata attribuita al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del capoluogo del distretto dove la persona nei cui confronti è stato emesso il provvedimento di sequestro risiede o, nel caso di persona giuridica, dove ha la sede sociale. Laddove il provvedimento di sequestro riguardi beni situati in distretti diversi o crediti esigibili presso debitori situati in distretti diversi, sarà individuato come competente il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del capoluogo del distretto dove si trovi il maggior numero di beni o di debitori ovvero, a parità di numero, del distretto dove si trovi il bene di maggior valore o il debitore della somma più elevata.

Con il comma 2 s’è prevista, in via residuale, la competenza del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma.

Il nuovo comma 3, come in precedenza accennato, stabilisce ora che una copia del certificato e del provvedimento di sequestro debbano essere trasmessi dall’autorità di emissione anche al pubblico ministero presso il tribunale competente ai sensi dei commi 1 e 2.

Il comma 4, come pure in precedenza detto, stabilisce - conformemente alla lettera f), n. 2, della delega - che sulla richiesta di riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di sequestro il giudice per le indagini preliminari decida con decreto motivato, solo dopo aver acquisito il parere del pubblico ministero, da esprimersi entro dieci giorni e, nel caso previsto dall’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento, entro ventiquattro ore. Decorsi tali termini, il giudice per le indagini preliminari provvederà, dunque, anche in assenza del parere del pubblico ministero. È stata altresì contemplata la possibilità che, prima di decidere, il giudice possa acquisire gli elementi conoscitivi eventualmente necessari anche a mezzo della polizia giudiziaria.

Sempre in attuazione della lettera f), n. 2, della delega, i commi 4 e 5 5 e 6 regolano l’esecuzione, la revoca e l’impugnazione del decreto motivato di riconoscimento.

Giova osservare, in proposito, che i provvedimenti di sequestro trasmessi per il riconoscimento e l’esecuzione in Italia potrebbero corrispondere, in ambito nazionale, ora al sequestro preventivo a fini di confisca (articolo 321, comma 2, cod. proc. pen.), ora all’analogo provvedimento cautelare previsto in funzione ‘conservativa’ (rispetto al soddisfacimento delle ragioni creditorie dei soggetti danneggiati dal reato o dell’Erario per le spese del procedimento).

Al fine di evitare qualsiasi incertezza in fase applicativa, e non sussistendo - del resto - alcuna controindicazione alla sottoposizione dei vari provvedimenti ad un unico regime regolatorio, al comma 5 si è previsto che l’esecuzione, la revoca e l’impugnazione di riconoscimento siano sottoposte alle ordinarie norme del codice di procedura penale in materia di sequestro preventivo, in quanto compatibili.

Il comma 6, dando esecuzione allo specifico criterio di delega di cui alla lettera f), n. 3, assicura - fra l’altro - l’informativa e l’interlocuzione dello Stato di emissione, stabilendo che dell’esecuzione del sequestro della proposizione di atti di impugnazione e di istanze di revoca l’autorità giudiziaria che procede dia tempestiva comunicazione all’autorità emittente, avvisandola della facoltà di presentare osservazioni e dei termini entro i quali detta facoltà può essere esercitata. Identica comunicazione dovrà essere indirizzata al Ministero della cultura allorquando il provvedimento di sequestro abbia ad oggetto un bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale. In proposito, dev’essere in ogni caso rammentato il generale principio di cui all’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento, a mente del quale «[i] motivi di merito su cui [esso] si basa [...] non possono essere contestati dinanzi a un organo giurisdizionale dello Stato di esecuzione».

Il comma 7 si riferisce alle ipotesi di «concorso di provvedimenti», di cui all’articolo 26 del regolamento, che si verificano quando l’autorità di esecuzione riceve due o più provvedimenti di sequestro o di confisca dello stesso bene specifico, ovvero emessi da diversi Stati membri contro un medesimo soggetto che non disponga nello Stato di esecuzione di beni sufficienti.

In relazione a tali ipotesi, la lettera e) della norma di delega richiede l’individuazione dell’autorità competente a provvedere.

Si è quindi previsto che, quando i provvedimenti di sequestro sono stati riconosciuti da giudici per le indagini preliminari di distretti diversi, competente a individuare il provvedimento di sequestro da eseguire è il giudice che per primo ha ricevuto il certificato di congelamento. Se i certificati di congelamento sono stati emessi in pari data, si ha riguardo, nell’ordine, al certificato di congelamento relativo al provvedimento di sequestro emesso con data più risalente, al decreto di riconoscimento che ha ad oggetto il maggior numero di beni ovvero a quello emesso in data anteriore.

Tale disciplina, da integrarsi con i criteri di scelta indicati al paragrafo 2 dell’articolo 26 del regolamento (anche in parte qua direttamente applicabile), è completata da quella dettata dal successivo articolo 3, comma 7, che regola i casi in cui risultino eseguibili anche uno o più provvedimenti di confisca.

Il comma 8, infine, determina l’autorità di emissione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, numero 8), del regolamento, individuandola - conformemente a quanto richiesto dalla lettera f), n. 4 della delega (nonché a quanto a suo tempo già previsto dall’articolo 11 del più volte citato decreto n. 35 del 2016) - nella medesima autorità giudiziaria che ha adottato il provvedimento di sequestro.

 

 

3.3.      Le regole sul riconoscimento, l’esecuzione e la trasmissione dei provvedimenti di confisca (articolo 3: lettere e) - g) della delega).

 

I comma 1 e 2 dell’articolo 3, in conformità alla lettera g), n. 1 della delega, determinano l’autorità di esecuzione dei provvedimenti di confisca ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, numero 9), del regolamento, confermando - in questo caso - l’individuazione della corte di appello (già prevista dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 137 del 2015), ma replicando - quanto ai criteri di attribuzione della competenza territoriale - le nuove disposizioni di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, in precedenza illustrate.

I commi 3 e 4 delineano la disciplina del procedimento innanzi alla corte di appello, dando esecuzione alla lettera g), nn. 2 e 3 della delega.

La prima disposizione stabilisce che, laddove ricorra uno dei casi di rinvio dell’esecuzione del provvedimento di confisca di cui all’articolo 21 del regolamento, la corte di appello provveda con decreto motivato adottato senza formalità.

Per i casi in cui non si debba disporre il rinvio, il comma 4 prevede:

  1. che il presidente della corte di appello fissi per la decisione un’udienza in camera di consiglio non oltre venti giorni dalla ricezione del certificato e del provvedimento di confisca;
  2. che l’avviso della data di udienza sia comunicato al procuratore generale e all’autorità di emissione e notificato alla persona nei cui confronti il provvedimento di confisca è stato emesso, al suo difensore e a tutti coloro che, sulla base degli atti, risultino essere titolari di diritti reali sul bene oggetto della confisca;
  3. che l’udienza si svolga con le forme previste dall’articolo 127 del codice di procedura penale; e, infine,
  4. che la decisione sul riconoscimento e l’esecuzione del provvedimento di confisca sia assunta dalla corte con sentenza depositata nei quindici giorni successivi all’udienza e, in ogni caso, non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione del certificato.

 

Il comma 5, dando attuazione alla lettera g), n. 4 della delega, prevede - per l’impugnazione della sentenza - l’esperibilità del ricorso per cassazione, limitato peraltro alla violazione di legge (e fermo, in ogni caso, il principio dell’insindacabilità dei motivi di merito su cui si basa il provvedimento di confisca, previsto dall’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento, di cui s’è già in precedenza detto).

Si è altresì previsto che il ricorso vada presentato, a pena di inammissibilità, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione dell’avviso di deposito presso la cancelleria della corte di appello.

Al fine di garantire massima celerità anche alla fase di impugnazione, s’è stabilito che gli atti debbano essere trasmessi dalla cancelleria della corte di appello alla Corte di cassazione nei cinque giorni successivi alla proposizione del ricorso.

Il procedimento si svolge nelle forme dell’udienza camerale non partecipata di cui all’articolo 611 cod. proc. pen. e deve concludersi nei trenta giorni successivi alla ricezione degli atti.

Un ulteriore termine acceleratorio, pari - in questo caso - a venti giorni, è previsto per la definizione dell’eventuale giudizio di rinvio.

Il comma 6, in conformità alla lettera g), n. 5 della norma di delega, stabilisce che solo una volta che sia divenuta irrevocabile la sentenza di riconoscimento del provvedimento di confisca possa essere trasmessa al procuratore generale presso la corte d’appello, che ne curerà l’esecuzione nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 5, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 137 del 2015.

Il comma 7, come già in precedenza accennato, completa la disciplina dei casi concorso di provvedimenti di cui all’articolo 26 del regolamento (di cui alla lettera e) della delega), prevedendo:

  1. che, quando oltre a un provvedimento di sequestro sia stato riconosciuto anche un provvedimento di confisca, sia in ogni caso quest’ultimo a dover essere eseguito;
  2. che, quando concorrono uno o più provvedimenti di sequestro e più provvedimenti di confisca, ovvero più provvedimenti di confisca, la corte di appello competente a individuare il provvedimento di confisca da eseguire sia determinata sulla base dei criteri di cui all’articolo 2, comma 6 7.

Il comma 8 attua la lettera g), n. 6 della delega, rinviando - quanto alla disciplina dei beni confiscati - alle disposizioni dell’articolo 14 del decreto legislativo n. 137 del 2015 (sono state mantenute ferme, ovviamente, le previsioni di cui all’articolo 30 del regolamento).

Il comma 9, in esecuzione del criterio di cui alla lettera g), n. 7 della norma di delega, individua l’autorità di emissione per i provvedimenti di confisca ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, numero 8), del regolamento, riprendendo - nella sostanza - le previsioni già contenute nell’articolo 10 del decreto legislativo n. 137 appena citato. La competenza viene infatti attribuita:

  • per l’esecuzione dei provvedimenti di confisca emessi all’esito di procedimenti penali, al pubblico ministero presso il giudice dell’esecuzione;
  • per l’esecuzione delle misure di prevenzione patrimoniali previste dal cd. Codice antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159), al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento di confisca.

               I commi 10 e 11 si correlano, infine, alla disciplina del motivo rifiuto facoltativo previsto dall’articolo 19, paragrafo 1, lettera g), del regolamento in riferimento (solo) ai provvedimenti di confisca «legat[i] a una condanna definitiva» emessa all’esito di processi celebrati in absentia.

               Replicando un meccanismo normativo sostanzialmente corrispondente a quello già sperimentato con la decisione quadro 2009/299/GAI (con cui, come noto, sono stati a suo tempo modificati i precedenti strumenti cd. di Terzo pilastro in materia di mutuo riconoscimento), la disposizione prevede quale condizione ostativa alla (possibile) opposizione del motivo di rifiuto il fatto che il certificato di confisca «attesti, conformemente agli ulteriori requisiti procedurali definiti nel diritto dello Stato di emissione, che il soggetto interessato: i) è stato citato personalmente in tempo utile ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con il provvedimento di confisca, o è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato, ed è stato informato in tempo utile del fatto che un tale provvedimento di confisca poteva essere emesso in caso di sua mancata comparizione in giudizio; ii) essendo al corrente del processo fissato, aveva conferito un mandato a un difensore, nominato personalmente o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio ed è stato effettivamente patrocinato in giudizio da tale difensore; oppure iii) dopo aver ricevuto la notifica del provvedimento di confisca ed essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o a un ricorso in appello cui egli avrebbe il diritto di partecipare e che consentirebbe di riesaminare il merito della causa, comprese nuove prove, e potrebbe condurre alla riforma dell’ordine di confisca originario, ha dichiarato espressamente di non opporsi al provvedimento di confisca; oppure non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro i termini stabiliti».

               Al fine di rimuovere ogni possibile ostacolo all’esecuzione dei provvedimenti nazionali di confisca, in attuazione del criterio di cui alla lettera g), n. 8 della norma di delega, si è quindi reso necessario intervenire in una duplice direzione.

               In primo luogo, è stato integrato il contenuto dei provvedimenti di instaurazione della fase processuale in modo da consentire all’imputato, conformemente a quanto richiesto al punto i), di essere «informato in tempo utile del fatto che un tale provvedimento di confisca poteva essere emesso in caso di sua mancata comparizione in giudizio». In tal senso, come a breve si dirà, si è intervenuti con l’articolo 4.

               In secondo luogo, con gli ultimi due commi dell’articolo qui in esame, si è predisposto un meccanismo volto a prevenire la possibile opposizione del motivo di rifiuto da parte delle autorità di esecuzione degli altri Stati membri, consentendo al condannato di accedere al rimedio ‘restitutorio’ previsto dal su riportato punto iii) della disposizione regolamentare.

               Al comma 10 si stabilisce infatti che, allorquando - nella concreta fattispecie - già non ricorra alcuna delle condizioni ostative previste dall’articolo 19, comma 1, lettera g), punti i) e ii), al pubblico ministero non sia consentito di emettere senz’altro il certificato di confisca, dovendosi piuttosto notificare la sentenza recante l’ordine di confisca al condannato, che andrà altresì informato delle condizioni e dei termini per chiedere la rescissione del giudicato ai sensi dell’articolo 629-bis cod. proc. pen. e della possibilità che il nuovo giudizio comporti una diversa statuizione sulla confisca. A seguito di tale notifica, inoltre, salvo che l’interessato non abbia espressamente rinunciato al rimedio, per dar avvio alla procedura di riconoscimento del provvedimento di confisca il pubblico ministero avrà ulteriormente da attendere l’infruttuoso spirare del termine per la formulazione della richiesta di rescissione: oppure, nel caso in cui la richiesta venga invece tempestivamente proposta, l’irrevocabilità dell’ordinanza che ne dichiari l’inammissibilità o la rigetti.

               Considerato che a seguito della notifica della sentenza, soprattutto allorquando il descritto (sub)procedimento connesso alla proposizione della rescissione si protragga nel tempo, potrebbe insorgere il pericolo di attività volte al trasferimento, all’occultamento o alla dispersione dei beni attingibili con la confisca, l’ultimo periodo della disposizione prevede la possibilità che, su richiesta del pubblico ministero, il giudice dell’esecuzione ne disponga il sequestro preventivo. In tal modo, infatti, sarà comunque possibile dar immediatamente corso al procedimento di trasmissione di un certificato di ‘congelamento’ all’autorità di esecuzione, sì da assicurare medio tempore le condizioni per la futura attuazione del provvedimento ablatorio.

               Poiché, peraltro, la confisca può essere disposta anche dal giudice dell’esecuzione (seppur solo nei casi in cui sia prevista come obbligatoria), il comma 11 della norma estende anche a tale ipotesi la procedura appena descritta, prescrivendo che, oltre alla sentenza, al condannato debba essere altresì notificata l’ordinanza che ordina la confisca.

 

3.4.      In particolare, le modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale in materia di assenza (articolo 4: lettera i) della delega).

 

               S’è appena ricordato che, nel ribadire il motivo rifiuto (facoltativo) relativo ai provvedimenti di confisca emessi all’esito di processi celebrati in absentia, l’articolo 19, paragrafo 1, lettera g) del regolamento ne prevede tuttavia l’inopponibilità allorquando l’interessato, oltre che «della data e del luogo fissati per il processo terminato con il provvedimento di confisca», fosse stato altresì «informato in tempo utile del fatto che un tale provvedimento di confisca poteva essere emesso in caso di sua mancata comparizione in giudizio» (punto i)).

               In conseguenza di tale nuova previsione, come pure accennato, si è provveduto all’adeguamento delle disposizioni del codice di procedura penale relative al contenuto dell’avviso per l’udienza preliminare (articolo 419, comma 1), del decreto che dispone il giudizio (articolo 429, comma 1, lettera f)) e del decreto di citazione diretta a giudizio (articolo 552, comma 1, lettera d)), e ciò - naturalmente - al fine di garantire la piena compliance alla norma eurounitaria e, dunque, la più spedita esecuzione dei provvedimenti ablatori emessi dalle autorità giudiziarie italiana da parte degli altri Stati membri.

 

 

  1. Le modifiche al decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137, e al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 35 (Capo II, articoli 5 - 6: lettera h) della delega).

 

S’è già accennato al criterio dettato dalla lettera h) della delega, con cui si richiede di «provvedere, ove necessario, a modificare o abrogare le disposizioni del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 35, e del decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137, al fine di armonizzarle con quelle introdotte in esecuzione della delega di cui al comma 1, eventualmente anche accorpando la complessiva disciplina in un testo normativo unitario».

La previsione in parola è stata attuata con gli articoli 5 e 6, che compongono il Capo II dello schema di decreto, esaurendone il contenuto.

Con la prima disposizione si interviene sugli articoli 4, 5, 8 e 9 del decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137, al fine di uniformarne le previsioni a quelle - come visto, parzialmente innovative - introdotte dal presente schema di decreto in relazione ai criteri di individuazione della competenza territoriale della corte di appello quale autorità di esecuzione (anche nei casi, sopra esaminati, di “concorso” di pluralità di provvedimenti di confisca), nonché per le cadenze procedimentali e le impugnazioni delle decisioni sul riconoscimento.

Con l’articolo 6, invece, oltre a precisarsi alcune inesattezze lessicali (v. lett. a), b), c) ed f)), sono state ancora una volta adeguate le regole previste dal decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 35, in materia di criteri attributivi della competenza territoriale (anche per le ipotesi di provvedimenti concorrenti, naturalmente: v., ancora, lett. b)) e s’è prevista la necessità di un’informativa del Ministero della giustizia a fini di rilevazione statistica (lett. d) ed e)).

Non è parso, invece, opportuno provvedere anche per questo strumento alla modifica delle autorità competenti e dei profili più strettamente procedurali, giacché - seppur per un numero estremamente limitato di casi (ovvero, come s’è detto, nelle procedure concernenti Danimarca e Irlanda) - la decisione quadro 2003/577 e il relativo decreto legislativo di attuazione continueranno a trovare applicazione anche con riferimento ai sequestri di beni con finalità di prova, che nel nostro ordinamento sono assegnati alla competenza del pubblico ministero: e ciò, si noti, non solo nei casi nazionali, ma anche in sede di esecuzione di ordini di investigazione europei emessi dalle competenti autorità degli altri Stati membri.

Non v’era dunque ragione di derogare al vigente assetto di competenze, che - tra l’altro - garantisce una più celere assunzione del provvedimento di sequestro probatorio, riservando il più articolato meccanismo funzionale a provocare l’intervento del GIP alla sola assunzione delle misure (cautelari) di sequestro preventivo o conservativo.

Di qui, anche la ritenuta inopportunità di estensione del “nuovo” procedimento previsto per il riconoscimento delle decisioni di sequestro finalizzato alla confisca, che - aldilà del formale allineamento delle previsioni normative e, soprattutto, in mancanza d’un qualsiasi apprezzabile vantaggio di tipo concretamente operativo - avrebbe invero comportato unicamente la necessità di differenziare le autorità competenti a ricevere le richieste di riconoscimento.

 

 

  1. Le disposizioni finali e transitorie (Capo III, articoli 7 - 8).

 

L’articolo 39 del regolamento stabilisce che, nei rapporti tra gli Stati membri da esso vincolati, le nuove disposizioni sostituiscono quelle della decisione quadro 2003/577/GAI, per quanto riguarda il congelamento di beni, e quelle della decisione quadro 2006/783/GAI, per i provvedimenti di confisca, a decorrere dal 19 dicembre 2020.

La successiva disposizione transitoria dettata dall’articolo 40 stabilisce che il regolamento «si applica ai certificati di congelamento e ai certificati di confisca trasmessi il 19 dicembre 2020 o successivamente a tale data», mentre «[i] certificati di congelamento e i certificati di confisca trasmessi prima del 19 dicembre 2020 continuano a essere disciplinati dalle decisioni quadro 2003/577/GAI e 2006/783/GAI tra gli Stati membri vincolati dal [...] regolamento fino all’esecuzione definitiva del provvedimento di congelamento o del provvedimento di confisca».

Tutto ciò premesso, e ferma in ogni caso l’immediata e diretta applicazione delle disposizioni dell’atto eurounitario, l’articolo 7 differisce l’effettiva operatività delle previsioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 5 e 6, comma 1, lettere c) e d), alle procedure (attive e passive) di riconoscimento non ancora avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, restandone invece escluse quelle in cui, a tale data, «le autorità nazionali di emissione e di esecuzione [abbiano] già trasmesso o, rispettivamente, ricevuto le decisioni e i certificati di sequestro o di confisca» (comma 1).

Quanto alle modifiche apportate dall’articolo 4 al codice di procedura penale in tema di avvisi all’imputato, si prevede che esse non si applichino nei procedimenti in cui gli avvisi di fissazione di udienza preliminare e i decreti che dispongono il giudizio o che citano l’imputato a giudizio siano stati già emessi alla data di entrata in vigore del presente decreto (comma 2).

 

L’articolo 8 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria.

 

Da ultimo, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, si dà atto che, rispetto al presente schema di decreto legislativo, il Ministero della giustizia ha fatto richiesta di esenzione dalla Relazione di analisi di impatto della regolamentazione (in breve, AIR) osservando - in sintesi - che le disposizioni del  presente provvedimento importano costi di adeguamento di scarsa entità, essendo volte ad introdurre, come sopra illustrato, circoscritte modifiche procedurali al funzionamento di meccanismi già da anni sperimentati all’interno dell’ordinamento giuridico nazionale e che, pertanto, gli adempimenti dallo stesso derivanti potranno essere garantiti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Inoltre, s’è osservato che il numero dei destinatari che saranno interessati dall’intervento è del tutto esiguo rispetto alla popolazione residente sul territorio nazionale, considerato che, in base ai dati in possesso del Ministero della giustizia, nell’arco di circa otto anni, sono state eseguite, in attuazione della decisione-quadro 2003/577/GAI, un totale di 201 richieste di assistenza giudiziaria (di cui 133 le procedure in attivo e 66 quelle in passivo). Ancor più esiguo risulta il numero delle procedure attivate nel medesimo arco temporale in esecuzione della decisione quadro 2006/783/GAI, complessivamente pari a 53 (di cui 27 sono per rogatorie attive e 26 per rogatorie passive). I procedimenti aperti ai sensi del Regolamento UE 1805/2018, già applicabile dal 19 dicembre 2020, risultano complessivamente pari a 60 (43 per procedure attive; 17 per procedure passive). Lo schema di decreto legislativo, in ultima analisi, non incide sugli assetti concorrenziali del mercate e non importa impiego di nuove risorse pubbliche.

La richiesta di esenzione AIR ha ricevuto il Visto di concessione del Capo del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio il 3 maggio u.s.