XIX LEG - ddl - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

aggiornamento: 7 novembre 2023

Esame definitivo - Consiglio dei ministri 23 maggio 2023

XIX LEG - DDL - CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 1° GIUGNO 2023, N. 61, RECANTE INTERVENTI URGENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA PROVOCATA DAGLI EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A PARTIRE DAL 1° MAGGIO 2023.

 

Relazione illustrativa

ART. 1

 

  1. Il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Relazione illustrativa

 

Il Capo I reca disposizioni in materia di interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

In particolare, l'articolo 1 (Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi) intende sospendere i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e contributivi a favore dei soggetti coinvolti nei gravi eventi alluvionali del maggio 2023.

Nello specifico, il comma 1 individua l’ambito soggettivo di applicazione della norma, prevedendo che la stessa si applica ai soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell’allegato 1 al decreto-legge, fatto salvo quanto previsto ai commi 10, 11 e 12.

Il comma 2 prevede la sospensione dei termini tributari scadenti nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023. È precisato, inoltre, che sono oggetto di sospensione anche gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

Il comma 3 estende la sospensione di cui al comma 2 anche ai termini dei versamenti delle ritenute alla fonte per i lavoratori dipendenti e assimilati e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, operate dai soggetti di cui al comma 1 in qualità di sostituti d’imposta.

Il comma 4 estende la sospensione di cui al comma 2 anche ai versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli accertamenti esecutivi e dagli avvisi di addebito previsti rispettivamente dagli articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dagli avvisi di accertamento esecutivi doganali, dalle ingiunzioni emesse dagli enti territoriali o dai soggetti affidatari di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dagli accertamenti esecutivi di cui all’articolo 1, comma 792 della legge 27

dicembre 2019, n. 160.

Il comma 5 specifica che non è dovuto il rimborso di quanto eventualmente già versato.

Il comma 6 sospende i termini degli adempimenti tributari, in scadenza dalla data del 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023. Per il medesimo periodo, il comma 6 sospende anche i termini degli adempimenti, relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori indicati nell’allegato 1 al presente decreto-legge, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti territori.

Il comma 7 disciplina la ripresa dei versamenti sospesi, prevedendo che i medesimi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023. I termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento e agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e all’articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, non ancora affidati all’agente della riscossione, nonché all’articolo 30 dello stesso decreto-legge n. 78 del 2010, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. La stessa regola si applica ai versamenti delle somme richieste con altri atti emessi dall’Agenzia delle entrate e dagli altri enti impositori (es. comunicazioni d’irregolarità, avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione). Anche i termini di versamento relativi alle ingiunzioni di cui al regio decreto n. 639 del 1910 e agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019 non ancora affidati ai sensi del medesimo comma 792, sospesi per effetto del comma 2, riprendono a decorrere allo scadere del periodo di sospensione.

Entro il 20 novembre 2023 sono altresì effettuati gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione.

Il comma 8 prevede che, in deroga all’articolo 3, comma 3, dello Statuto dei diritti del contribuente, alla sospensione dei termini, ivi previsti, relativi ai versamenti e agli adempimenti, riguardanti le attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, si applichi l’articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. La stessa norma prevede che tale disposizione riguarda anche gli atti emessi dagli enti territoriali e dai soggetti affidatari di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Il comma 9 dispone che le sospensioni previste dai commi precedenti si applicano anche ai versamenti e agli adempimenti previsti per l’adesione ad uno degli istituti di definizione agevolata della cd. “tregua fiscale” che scadono durante il periodo di sospensione. In relazione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (c.d. “rottamazione-quater”), per i soggetti di cui al comma 1, i termini e le scadenze previsti dall’articolo 1, commi 232, 233, 235, 237, 241, 243, lettera a), e 250, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono prorogati di 3 mesi.

Il comma 10 prevede che per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell’allegato 1 al decreto-legge, la detrazione del 110 per cento di cui all’articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020 sia estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023.

Il comma 11 prevede che il pagamento delle rate in scadenza nell’esercizio 2023 dei mutui concessi da Cassa depositi e prestiti ai Comuni di cui all’allegato 1 al decreto-legge, nonché alle Province dei medesimi Comuni, trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 3, del d.l. 269/2003, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del decreto-legge, sia differito, senza sanzioni e interessi, all’anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento.

Il comma 12 prevede che, con riferimento ai territori indicati nell’allegato 1, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con propri provvedimenti, disciplina le modalità per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 1° maggio 2023, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere ovvero degli avvisi di pagamento con scadenza nel predetto periodo, nonché dei termini di pagamento delle rate con scadenza nel predetto periodo ovvero degli importi sospesi e non pagati, relativi all’energia elettrica, al gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, all’acqua e ai rifiuti urbani. Con i provvedimenti di cui al primo periodo, l’ARERA disciplina altresì le misure di integrazione finanziaria a favore delle imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale, degli esercenti la vendita, delle imprese fornitrici di gas diversi dal naturale distribuito a mezzo di reti canalizzate, dei gestori del servizio idrico integrato e degli esercenti il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, in modo da garantire l’equilibrio economico e finanziario delle gestioni coinvolte dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023.

L'articolo 2 (Misure urgenti in materia di giustizia civile e penale) contiene le norme in materia di giustizia civile e penale rese necessarie dalle conseguenze degli eccezionali eventi atmosferici, franosi e alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, dettando misure per lo più analoghe a quelle previste, in relazione al territorio dell’isola di Ischia, dal decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022”.

Si prevede quindi il rinvio, d’ufficio, delle udienze fissate innanzi ai tribunali di Ravenna e di Forlì e agli uffici del giudice di pace di Faenza, di Lugo, di Ravenna e di Forlì e la sospensione dei relativi termini processuali, come pure il rinvio, su istanza di parte, delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti davanti a tutti gli uffici giudiziari, riferiti a parti o difensori aventi residenza, domicilio, sede o studio legale nei comuni maggiormente coinvolti negli eventi atmosferici, alluvionali e franosi citati. I termini sono stati stabiliti tenuto conto delle informazioni assunte in ordine alle conseguenze dei suddetti eventi tanto sull’operatività degli uffici giudiziari quanto sui comuni maggiormente colpiti.

Nel dettaglio, il comma 1 prevede che le udienze dei procedimenti civili e penali fissate tra il 16 maggio 2023 e il 31 maggio 2023 innanzi ai tribunali di Ravenna e Forlì e presso gli uffici del giudice di pace di Faenza, Lugo, Ravenna e Forlì (fatta eccezione per quelle che si siano regolarmente tenute alla presenza di tutte le parti) sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 maggio 2023.

Il comma 2 dispone altresì che dal 16 maggio 2023 al 31 maggio 2023 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali pendenti presso gli uffici giudiziari di cui al comma 1. La norma precisa che si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, nonché per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali e che, ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

Al fine di non compromettere il diritto di difesa dei soggetti coinvolti negli eventi alluvionali e franosi, il comma 3 della norma in esame dispone, inoltre, che, fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, le udienze dei procedimenti civili e penali fissate tra il 1° maggio 2023 e il 31 luglio 2023 davanti a tutti gli uffici giudiziari, in cui almeno una delle parti, alla data del 1° maggio 2023, era residente, domiciliata o aveva sede nei territori di cui all’allegato 1 al decreto-legge, sono rinviate, su istanza di parte proposta in qualunque forma, a data successiva al 31 luglio 2023 (fatta eccezione per quelle che si siano regolarmente tenute alla presenza di tutte le parti) e che allo stesso modo si procede quando uno dei difensori ha la residenza o lo studio legale nei territori stessi, su istanza del predetto difensore proposta in qualunque forma, a condizione che la relativa nomina sia anteriore al 1° maggio 2023.

Il comma 4 prevede che, per i soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza, il domicilio, la sede legale, la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei territori di cui all’allegato 1 al decreto-legge, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, è sospeso dal 1° maggio 2023 al 31 luglio 2023 e riprende a decorrere alla fine del periodo di sospensione, precisando che, ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo e che quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. La norma dispone inoltre la sospensione, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, dei termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali. Da ultimo, è disposto che per il medesimo periodo dal 1° maggio 2023 al 31 luglio 2023 è altresì sospeso il decorso del termine di cui all'articolo 124 del codice penale (che disciplina il termine per proporre la querela) in relazione alle querele dei soggetti di cui al primo periodo.

Il comma 5 dispone, poi, la sospensione, nei riguardi dei soggetti di cui al comma 4, dei termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 luglio 2023, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e a ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva. La sospensione è disposta per il medesimo periodo e opera a favore di debitori e obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi.

Il comma 6 elenca i procedimenti in cui non operano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, dettando una norma del tutto analoga a quella già prevista, in relazione alle misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, dall’articolo 83, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nonché, in relazione agli eventi atmosferici occorsi nell’isola di Ischia, dall’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186.

Il comma 7 precisa che nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi dei commi 2 e 4 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale, vale a dire i termini di durata massima della custodia cautelare e delle misure diverse dalla custodia cautelare.

Il comma 8 dispone che, ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, in materia di diritto all’equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, nei procedimenti rinviati a norma del comma 1 non si tiene conto del periodo compreso tra la data originaria dell’udienza rinviata e il 31 maggio 2023 e nei procedimenti rinviati a norma del comma 3 non si tiene conto del periodo compreso tra la data originaria dell’udienza rinviata e il 31 luglio 2023. La norma dispone altresì che nei procedimenti i cui termini sono stati sospesi a norma del comma 2 non si tiene conto del periodo compreso tra il 16 maggio 2023 e il 31 maggio 2023 e nei procedimenti i cui termini sono stati sospesi a norma del comma 4 non si tiene conto del periodo compreso tra il 1° maggio 2023 e il 31 luglio 2023.

Da ultimo, il comma 9 detta le disposizioni necessarie a regolare l’espletamento dell’attività lavorativa del personale degli uffici giudiziari. Si prevede, in particolare, che, ferma restando la possibilità di ricorrere agli istituti che disciplinano le assenze (quali ferie e permessi), fino alla data del 31 luglio 2023 il personale appartenente all’amministrazione giudiziaria, residente o domiciliato nei territori inclusi nell’allegato 1 al decreto-legge, che sia impossibilitato a recarsi presso il luogo di lavoro, può svolgere la propria prestazione lavorativa in regime di lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui all’articolo 87, comma 1, lettera b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da concordare con il dirigente dell’ufficio di appartenenza. La norma precisa che la prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente, qualora non siano forniti dall’amministrazione. Da ultimo, si prevede una disposizione di chiusura ai sensi della quale se, in conseguenza degli eventi calamitosi, non risulta possibile ricorrere alle modalità di cui al primo e secondo periodo, l’amministrazione può motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio per il tempo strettamente necessario, precisando che il periodo di esenzione costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge. Attraverso la previsione, in via residuale, della possibilità di esenzione dal servizio del personale attraverso un provvedimento motivato e ristretto all’ambito temporale strettamente necessario, si è inteso contemperare le esigenze del personale che si trovi nell’impossibilità di prestare la propria prestazione lavorativa a causa degli eventi calamitosi con le esigenze dell’amministrazione di assicurare il regolare espletamento del servizio giustizia.

L’articolo 3 (Misure urgenti in materia di giustizia amministrativa, contabile, militare e tributaria), al fine di assicurare ai soggetti interessati i diritti di difesa e tutte le garanzie procedurali previste dall’ordinamento, dispone il rinvio, su istanza della parte o del difensore, delle udienze fissate tra il 1° maggio 2023 e il 31 luglio 2023 e la sospensione nel medesimo periodo – dunque dal 1° maggio 2023 al 31 luglio 2023 – dei termini processuali per il compimento di qualsiasi atto (ivi compresi quelli per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio, per le impugnazioni, nonché per la proposizione di ricorsi amministrativi) di giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari, in cui una delle parti abbia la residenza, sia domiciliata o abbia la sede nei territori inclusi nell’allegato 1 al decreto-legge ovvero uno dei difensori abbia la residenza o lo studio legale nei territori inclusi nell’allegato 1 al decreto-legge, a condizione che la relativa nomina sia anteriore al 1° maggio 2023. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, l'udienza o l'attività da cui decorre il termine è differita in modo da consentirne il rispetto.

L’articolo 4 (Misure urgenti in materia di sospensione dei procedimenti e termini amministrativi e di pubblica amministrazione), al fine di non arrecare pregiudizio ai diritti dei privati (cittadini ed imprese) residenti o domiciliati nei territori indicati nell’allegato 1 al decreto-legge, dispone, al comma 1, la sospensione del decorso dei termini, siano essi ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, di tutti i procedimenti amministrativi pendenti o iniziati successivamente al 1° maggio 2023. La disposizione estende il campo di applicazione tanto ai termini previsti in favore delle amministrazioni che dei cittadini e prevede, altresì, che la sospensione operi anche in relazione ai termini sanzionatori e a quelli previsti per la presentazione della domanda di partecipazione alle procedure concorsuali, limitatamente ai soggetti residenti o domiciliati nei territori di cui all’allegato 1 al decreto. La disposizione esclude invece dal proprio ambito di applicazione i termini e i procedimenti regolati con ordinanze di protezione civile adottate per il coordinamento e la gestione dello stato di emergenza.

Il comma 2 stabilisce la sospensione di tutti i termini, ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, presso i comuni di cui all’allegato 1 al decreto.

Il comma 3 prevede che, nei casi di cui ai commi 1 e 2, sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.

Il comma 4 consente a residenti o domiciliati nei territori indicati all’allegato 1 al decreto, di accedere ad apposite prove di recupero dei concorsi in svolgimento nel periodo compreso tra il 16 maggio 2023 e il 31 agosto 2023, al fine di non comprometterne la possibilità di partecipazione per ragioni agli stessi non imputabili. I candidati che non hanno potuto partecipare ai concorsi che si sono svolti nel periodo compreso tra il 16 maggio 2023 e la data di entrata in vigore del decreto, presentano l’istanza di cui al presente comma entro i dieci giorni successivi alla data di entrata in vigore del decreto.

Il comma 5, invece, dispone che le pubbliche amministrazioni adottino ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Tra le misure organizzative, le amministrazioni possono fare ricorso al più ampio utilizzo del lavoro agile, anche in deroga ai CCNL vigenti. Inoltre, in relazione al personale delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, per ragioni di impossibilità oggettiva derivanti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato d’emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, 23 maggio 2023 e 25 maggio 2023, non possa rendere la prestazione lavorativa neppure attraverso la modalità agile, si prevede che il periodo di “assenza forzata” dal servizio è considerato servizio prestato a tutti gli effetti e si prevede che tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il comma 6, in considerazione della grave situazione di crisi emergenziale in cui versano attualmente le popolazioni colpite dall'alluvione sospende, durante l’emergenza, la raccolta delle informazioni e i procedimenti sanzionatori dell’Istat, consentendo all'Istituto di ottenere comunque l'informazione statistica e riavviare le corrispondenti attività in un momento successivo, nel rispetto degli adempimenti nazionali ed europei. Tale soluzione andrà a beneficio delle unità di rilevazione aventi residenza e/o sede legale oppure una o più unità locali nei territori calamitati e attualmente coinvolte nello svolgimento di indagini statistiche previste dal programma statistico nazionale in vigore, nonché di quelle inadempienti all’obbligo di cui all’art. 7 del decreto legislativo n. 322/1989, nei confronti delle quali l’Istat è tenuto ad avviare la relativa procedura sanzionatoria. La norma, quindi, consente: la sospensione dei termini per la fornitura dei dati statistici di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 322/1989; la sospensione dei termini per l’avvio delle indagini statistiche condotte dall’Istat e i connessi adempimenti gravanti sugli organi intermedi di rilevazione e sulle unità di rilevazione, in deroga al programma statistico nazionale in vigore; la sospensione dei termini per lo svolgimento delle indagini statistiche in corso condotte dall'Istat e i connessi adempimenti gravanti sugli organi intermedi di rilevazione e sulle unità di rilevazione, in deroga al Programma statistico nazionale in vigore; la sospensione delle attività di accertamento e sanzionatorie di cui all’art. 7 e all’art. 11 del decreto legislativo n. 322/1989; la proroga dei termini per il pagamento delle sanzioni già irrogate dall’Istat per le rilevazioni concluse anteriormente al 1° maggio 2023.

Il comma 7 prevede che le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti relativi al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza approvato con decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, nonché a quelli relativi alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale complementare di cui all'articolo 1 del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito,  con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.

L’articolo 5 (Misure a sostegno delle istituzioni scolastiche dei territori colpiti dall’emergenza) intende rispondere all’esigenza di assicurare la continuità della didattica e il ripristino delle attività delle istituzioni scolastiche, messe a rischio dai recenti avvenimenti metereologici verificatisi dal 1° maggio 2023.

Al fine di fronteggiare l’emergenza, assicurando la continuità della didattica, e scongiurando che la stessa possa essere pregiudicata da tale straordinaria e avversa contingenza, con il comma 1 si istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito, uno specifico fondo denominato “Fondo straordinario a sostegno della continuità didattica”. Con apposito decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le attività oggetto di finanziamento, nonché il riparto delle risorse tra le istituzioni scolastiche interessate dall’emergenza. In particolare, tale fondo è finalizzato a supportare le istituzioni scolastiche colpite dall’emergenza per quanto attiene all’acquisizione di beni, servizi e di quanto sia funzionale a garantire la continuità didattica, ivi compresi, in via esemplificativa, gli acquisti di dispositivi digitali per potenziare e supportare la didattica a distanza, nonché attrezzature, arredi, servizi di pulizia, interventi urgenti di ripristino degli spazi interni ed esterni, noleggio di autobus per favorire gli spostamenti, locazione di spazi e noleggio di strutture temporanee per le istituzioni scolastiche che, a causa dei danni strutturali riportati, non siano idonee ad ospitare le attività didattiche in totale sicurezza.

Il comma 2, al fine di supportare la continuità didattica e potenziare la didattica a distanza, consente alle istituzioni scolastiche di procedere all’acquisizione di beni, servizi e lavori di qualsiasi importo, necessari a garantire la continuità didattica e a potenziare la didattica a distanza, operando in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea. Le istituzioni scolastiche interessate potranno altresì derogare all’utilizzo di strumenti di cui all’articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, 296, all’art. 1, comma 583, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e all’art. 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Inoltre, come previsto dal comma 3, il carattere emergenziale della situazione descritta impone la previsione di una deroga alle vigenti disposizioni normative per assicurare agli studenti dei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, 23 maggio 2023 e 25 maggio 2023, la validità dell’anno scolastico 2022/2023, nonché in materia di valutazione degli alunni e degli studenti e di svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione. Per questo motivo, si attribuisce al Ministro dell’istruzione e del merito il potere di emanare una o più ordinanze, anche per autorizzare lo svolgimento a distanza delle attività didattiche e delle sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni grado.

Il comma 4 reca la copertura finanziaria della norma.

L’articolo 6 (Disposizioni in materia di università e alta formazione) prevede, al comma 1 che, al fine di garantire la regolare prosecuzione delle attività didattiche, formative e curriculari, nonché lo svolgimento degli esami di profitto e degli esami di laurea per gli anni accademici 2021/2022 e 2022/2023, le università e le istituzioni AFAM che hanno sede nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatesi a partire dal 1° maggio 2023 per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, possano attivare, anche in deroga alle ordinarie modalità di accreditamento dei corsi di studio, modalità di svolgimento a distanza, ove necessario e fermo restando il rispetto delle esigenze degli studenti con disabilità, nelle ipotesi in cui le sedi di tali istituzioni non siano agibili a causa dell’alluvione. Si prevede, altresì, che tali istituzioni assicurino, ove necessario e, in ogni caso, individuandone le relative modalità, il recupero delle attività didattiche, formative e curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico.

Come evidente, le misure in discorso sono volte a consentire il regolare svolgimento delle ordinarie attività presso le università e le istituzioni AFAM, permettendo alle stesse di continuare ad erogare l’attività didattica e a svolgere le sessioni d’esame (profitto e di laurea), secondo le modalità digitali.

Il comma 2 prevede, ferme restando le disposizioni in materia di sospensione degli adempimenti fiscali e amministrativi – fatto salvo quanto già versato –, l’esonero dal pagamento dei contributi universitari o delle tasse di iscrizione previsti per l’anno accademico 2022/2023, escluse la tassa regionale per il diritto allo studio universitario e l’imposta di bollo, per gli studenti che, alla data del 1° maggio 2023, risultino residenti o domiciliati in uno dei territori indicati nell’allegato 1 e che siano regolarmente iscritti ad un corso di laurea, laurea magistrale o specialistica ovvero ai corsi di primo o di secondo livello delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Il comma 3, al fine di dare sostegno agli studenti iscritti presso le università di cui al comma 1, che a seguito degli eventi alluvionali hanno subito la perdita e il danneggiamento delle strumentazioni e attrezzature personali di studio e ricerca, nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca, è istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro nell’anno 2023. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca per l’anno 2023 la somma di cui al primo periodo è ripartita tra le università in proporzione al peso dei costi standard di formazione di cui all’articolo 12 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, utilizzato ai fini della assegnazione della quota base attribuita con il Fondo per il Finanziamento Ordinario di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per l’esercizio 2022. Le eventuali somme attribuite e non assegnate ai sensi del primo e secondo periodo restano nella disponibilità delle università per l’acquisto di beni e servizi per la didattica.

Il comma 4, al fine di dare sostegno agli studenti iscritti presso le Istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui al comma 1, che a seguito degli eventi alluvionali hanno subito la perdita e il danneggiamento delle strumentazioni e attrezzature personali di studio e ricerca, nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca, è istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro nell’anno 2023. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca per l’anno 2023 la somma di cui al primo periodo è ripartita tra le Istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui al presente comma. Il comma 5 reca la copertura degli oneri di cui ai commi 3 e 4.

Il comma 6 dispone un intervento specifico in favore dell’Università degli studi di Bologna, particolarmente colpita dagli eventi metereologiche di queste settimane, mediante la previsione di un incremento del FFO per l’anno 2023 pari a 3,5 milioni di euro, al fine di:

  1. istituire un fondo di solidarietà da ripartire tra il personale dipendente, nonché in favore di professori e di ricercatori, anche a tempo determinato, in servizio presso le diverse sedi di Bologna, Cesena, Cesenatico, Faenza, Imola, Ozzano d’Emilia, Forlì, Ravenna e Rimini, residenti o domiciliati nei territori indicati nell’allegato 1;
  2. erogare in favore delle medesime sedi contributi destinati a sostenere interventi manutentivi straordinari per il ripristino delle funzionalità logistiche e strumentali delle sedi situate nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatesi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio

Il comma 7 prevede l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca, di un fondo, per il 2023, pari a 3,5 milioni di euro, destinato al personale docente e tecnico-amministrativo anche a tempo determinato in servizio, presso le Istituzioni statali di alta formazione artistica musicale e coreutica di cui al comma 1, che sia residente o domiciliato nei territori di cui all’allegato 1, nonché all’erogazione di contributi destinati a sostenere interventi manutentivi straordinari per il ripristino delle funzionalità logistiche e strumentali degli immobili delle medesime istituzioni. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo.

In ogni caso, come chiarito dal successivo comma 8, i contributi e le provvidenze erogate ai sensi dei commi 6 e 7 non rappresentano reddito da lavoro dipendente e devono intendersi aggiuntive rispetto a quelle già destinate alle ordinarie misure sul welfare integrativo, senza effetti sui fondi per il trattamento accessorio.

Il comma 9 prevede la copertura finanziaria dei commi 2, 6 e 7.

Articolo 7 (Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali)

L’articolo prevede, al comma 1, che ai lavoratori subordinati del settore privato, che alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati ovvero lavorano presso un’impresa che ha sede legale od operativa in uno dei territori indicati nell’allegato 1 al decreto-legge, impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi straordinari emergenziali dichiarati con le deliberazioni dello Stato di emergenza del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, è riconosciuta dall’INPS, in ogni caso entro il limite temprale del 31 agosto 2023 ferme restando le durate massime stabilite dall’articolo in esame, una integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, di importo mensile massimo pari a quello previsto per le integrazioni salariali, ai sensi dell’articolo 3 del d.lgs. n. 148/2015. La medesima integrazione al reddito è riconosciuta anche ai lavoratori privati dipendenti, impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro, ove residenti o domiciliati nei medesimi territori e ai lavoratori agricoli impossibilitati a prestare l’attività lavorativa per il medesimo evento straordinario.

Il comma 2 disciplina l’impossibilità di recarsi al lavoro, che deve essere collegata a un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso all’evento straordinario emergenziale, alla interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione ovvero alla inutilizzabilità dei mezzi di trasporto, ovvero alla inagibilità della abitazione di residenza o domicilio, alle condizioni di salute di familiari conviventi, ovvero ad ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro, tutti ricollegabili all’evento straordinario ed emergenziale. Tali condizioni devono essere adeguatamente documentate.

Il comma 3, inoltre, prevede che ai lavoratori impossibilitati a prestare attività lavorativa, di cui al primo periodo del comma 1, l’integrazione al reddito è riconosciuta per le giornate di sospensione dell’attività lavorativa, nel limite massimo di novanta.

Ai sensi del comma 4, ai lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro, di cui all’ultimo periodo del comma 1, l’integrazione al reddito è riconosciuta per le giornate di mancata prestazione dell’attività lavorativa, fino ad un massimo di quindici giornate.

Ai sensi del comma 5, ai lavoratori agricoli, che alla data dell’evento straordinario emergenziale hanno un rapporto di lavoro attivo, è concessa l’integrazione al reddito di cui al comma 1 entro il limite massimo di novanta giornate. Per i restanti lavoratori agricoli, cioè coloro che non hanno un rapporto di lavoro attivo alla data dell’evento calamitoso, l’integrazione al reddito di cui al comma 1 è concessa per un periodo pari al numero di giornate lavorate nell’anno precedente, detratte le giornate lavorate nell’anno in corso, entro il limite massimo di novanta. Le integrazioni al reddito di cui al presente comma sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

Il comma 6 prevede che i datori di lavoro che presentano domanda per le integrazioni al reddito disciplinate dal presente articolo, in conseguenza degli eventi alluvionali di cui al presente decreto, sono dispensati dall’osservanza degli obblighi di consultazione sindacale e dei limiti temporali previsti dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Il successivo comma 7 stabilisce, inoltre, che le integrazioni al reddito in parola sono incompatibili con tutti i trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015 (recante la disciplina degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto), con il trattamento di cui all’articolo 8 della legge n. 457 del 1972 (riguardante l’integrazione salariale in favore dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato), nonché con i trattamenti di cui all’articolo 21, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (riguardante i lavoratori appartenenti al settore dell’agricoltura).

Il comma 8 specifica che i periodi di concessione dell’integrazione al reddito, in conseguenza degli eventi alluvionali di cui al presente decreto, non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in applicazione dell’art. 12, comma 4, del medesimo decreto legislativo. In relazione alle integrazioni al reddito di cui al presente articolo, non è dovuto il contributo addizionale di cui all’articolo 5 del citato decreto legislativo.

Il comma 9 dispone che le integrazioni al reddito di cui ai commi da 1 a 8 sono concesse nel limite di spesa di 620 milioni di euro per l’anno 2023 e le medesime sono erogate con pagamento diretto dell’Inps nel rispetto del predetto limite di spesa. L’INPS, che disciplina i termini e le modalità di presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati dell’attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dall’attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa l’INPS non procede all’accoglimento delle ulteriori domande per l’accesso ai benefici in esame.

Il comma 10 dispone che l’INPS provveda alle attività di cui all’articolo in commento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 11 reca la quantificazione degli oneri di cui al comma 9 e la relativa copertura.

Il comma 12 prevede che, ove in sede di monitoraggio degli oneri della misura, dovessero emergere minori esigenze finanziarie rispetto al complessivo limite di spesa, le risorse non utilizzate sono ridestinate, fino a 50 milioni di euro, alle finalità di cui al comma 11, lettera b), oltre tale misura alle finalità di cui al comma 11, lettera a), fino a concorrenza dell’importo ivi indicato, anche ove necessario mediante riassegnazione alla spesa previo versamento ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato. 

L’articolo 8 (Sostegno al reddito dei lavoratori autonomi) disciplina una misura di sostegno al reddito dei lavoratori autonomi, in ragione degli eventi alluvionali. In particolare, ai sensi del comma 1, per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati ovvero operano, esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei comuni indicati nell’allegato 1 al decreto e che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, 23 maggio 2023 e 25 maggio 2023, è riconosciuta una indennità una tantum, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, pari a euro 500 per ciascun periodo di sospensione dell’attività non superiore a quindici giorni e comunque nella misura massima complessiva di euro 3.000.

Ai sensi del comma 2, tale indennità è riconosciuta ed erogata dall’INPS, a domanda, adeguatamente documentata, nel limite di spesa complessivo pari a 253,6 milioni di euro per l’anno 2023. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati dell’attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dall’attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa l’INPS non procede all’accoglimento delle ulteriori domande per l’accesso ai benefici in esame.

Il comma 3 precisa che l’INPS provvede alle attività sopraindicate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L’articolo 9 (Rafforzamento degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese nei comuni colpiti dall’alluvione) rafforza le modalità di intervento del Fondo centrale di garanzia in favore delle imprese localizzate nei territori indicati nell’allegato 1 al decreto-legge, al fine di agevolare una ripresa quanto più possibile rapida delle attività economiche del territorio.

A tal fine, la norma dispone, in favore delle predette imprese, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 31 dicembre 2023:

  1. la gratuità della garanzia del Fondo;
  2. l’incremento della misura della garanzia rilasciata dal Fondo fino alle percentuali massime consentite dalla vigente normativa dell’Unione europea in materia di aiuto di Stato.

L’articolo 10 (Misure urgenti di sostegno alle imprese esportatrici) autorizza la Società italiana per le imprese all’estero Simest S.p.A. all’erogazione di contributi a fondo perduto – secondo condizioni, termini e modalità stabiliti con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 – per l’indennizzo dei comprovati danni diretti subiti dalle imprese esportatrici localizzate nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, nei limiti della quota dei medesimi per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica. Tali contributi non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

L’articolo 11 (Sospensione dei termini in favore delle imprese, nonché associazioni e società sportive dilettantistiche ed Enti del terzo settore)

Il comma 1 prevede che per le società e le imprese che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la sede operativa nei territori indicati nell’allegato 1 sono sospesi dal 1° maggio 2023 sino al 30 giugno 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  1. i versamenti riferiti al diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri delle imprese;
  2. gli adempimenti contabili e societari in scadenza entro il 30 giugno;
  3. il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari; i pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici; i pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

In base al comma 2 gli eventi alluvionali che hanno colpito le imprese di cui al comma 1 sono parificati, ai fini della (esclusione della) responsabilità del debitore da inadempimento, nonché dell’applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi, come causa di forza maggiore.

Il comma 3 sospende, per le società e le imprese aventi sede operativa nei territori di cui all’allegato 1 al decreto-legge, i termini per gli adempimenti amministrativi da compiersi presso le CCIAA, e i relativi pagamenti, nel periodo 1° maggio – 31 luglio 2023.

Il comma 4 prevede che i versamenti sospesi ai sensi del comma 1, lettera a), e del comma 3 sono effettuati in unica soluzione alla ripresa del termine.

L’articolo 12 (Sostegno alle imprese agricole danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 e disposizioni per la ripartizione tra le regioni e le province autonome delle somme per il ristoro dei danni subiti dalle imprese agricole colpite dalla siccità verificatasi nel corso dell’anno 2022)

Il comma 1 amplia la possibilità di accedere agli interventi compensativi del fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, alle imprese agricole che a causa delle alluvioni verificatesi a partire dal 1° maggio 2023, per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, 23 maggio 2023 e 25 maggio 2023, hanno subito danni alle produzioni agricole e strutture aziendali assicurabili, le quali tuttavia, al momento dell’evento non risultavano coperte da polizze assicurative;

ciò in deroga alle disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo, che esclude dall’accesso agli interventi compensativi i danni alle produzioni agricole ed alle strutture aziendali che risultano assicurabili con polizze agevolate; l’elenco è pubblicato annualmente con il piano di gestione dei rischi agricoli. Gli aiuti vengono concessi a complemento dei risarcimenti del Fondo Agricat.

Il comma 2 stabilisce le procedure per la delimitazione delle aree colpite, rinviando alle disposizione di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 102/2004, in particolare le Regioni competenti, attuata la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni conseguenti, deliberano, entro il termine perentorio di sessanta giorni (elevabile a 90 in presenza di motivate difficoltà accertate dalla Giunta regionale) dalla cessazione dell’evento dannoso, la proposta di declaratoria della eccezionalità dell’evento stesso, nonché, tenendo conto della natura dell’evento e dei danni, l’individuazione delle provvidenze da concedere ed il relativo fabbisogno di spesa. Il Masaf, previo accertamento degli effetti degli eventi calamitosi, dichiara entro trenta giorni dalla richiesta delle Regioni interessate, l’esistenza del carattere di eccezionalità delle calamità naturali, individuando i territori danneggiati e le provvidenze sulla base della richiesta. È prevista poi la possibilità per le Regioni di richiedere un’anticipazione per erogare le prime risorse alle imprese agricole, necessarie per far fronte alle somme urgenze e garantire la continuità produttiva; l’importo complessivamente erogabile a titolo di anticipazione deve essere contenuto nei limiti del 20% della dotazione; il Masaf provvede ad erogare l’anticipazione tenendo conto del fabbisogno comunicato dalle Regioni.

Il comma 3 individua le autorità competenti per il ricevimento e l’istruttoria delle domande: le regioni e le province autonome restano competenti per i danni alle strutture aziendali e per le infrastrutture interaziendali, mentre per i danni alle produzioni agricole interviene il soggetto gestore Agricat, in quanto essendo già preposto all’istruttoria delle domande per la parte di risarcimento a carico del fondo medesimo, per ragioni di efficienza e di uniformità dei risultati non è opportuno affidare a due enti diversi il calcolo delle stesse perdite. Il comma 4, in continuità con quanto previsto per i recenti riparti, stabilisce che il riparto viene effettuato sulla base del fabbisogno risultante dall’istruttoria delle domande presentate.

Il comma 5 dispone che le risorse in conto residui del “Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori”, di cui all’articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004, come rifinanziato dall’ articolo 13, comma 5, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono destinate agli interventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, nel limite di 100 milioni di euro per l’anno 2023, dei quali fino a 50 milioni di euro per il ristoro dei danni alle produzioni agricole. Conseguentemente, le risorse destinate alla finalità di cui all’articolo 13 del decreto-legge n. 115 del 2022 sono rimodulate in 100 milioni di euro.

Il comma 6, considerato che gli aiuti per i danni da siccità 2022 in alcune regioni sono stati attivati nell’ambito del vecchio regime di esenzione, e conseguentemente devono essere concessi entro il 30 giugno 2023, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 102/2004, stabilisce che si procede al riparto senza l’intesa della Conferenza Stato regioni, in quanto richiederebbe tempi incompatibili con la scadenza del 30 giugno.

Il comma 7 detta criteri per la ripartizione delle somme residue; il 40% sulla base del fabbisogno delle domande istruite, il restante 60% viene ripartito sempre sulla base del fabbisogno delle domande istruite, ma riservato a quelle Regioni e Province autonome dove nel periodo considerato è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico con delibera del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2022.

Il comma 8 prevede che, limitatamente agli anni 2023, 2024 e 2025, una quota del fondo per l’innovazione in agricoltura sia destinato a sostenere gli investimenti e i progetti di innovazione realizzati da imprese dei settori dell’agricoltura, della zootecnica, della pesca e dell’acquacoltura con sede operativa nei territori colpiti dagli eventi verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato d’emergenza con delibera del Consiglio dei ministri.

Il comma 9, al fine di contenere i consumi energetici, di promuovere la produzione di energia dalla biomassa legnosa e l'autoconsumo nonché di prevenire il dissesto idrogeologico nelle aree interne, consente agli imprenditori agricoli la raccolta di legname avulso e depositato naturalmente nell'alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare.

Il comma 10, infine, attribuisce al Commissario straordinario nominato ai sensi dell’articolo 3 del decreto- legge 14 aprile 2023, n. 39 anche il compito di verificare lo stato di efficienza e manutenzione delle opere di bonifica che consentono il drenaggio delle acque meteoriche realizzate sul territorio nazionale.

L’articolo 13 (Interventi urgenti in materia sanitaria)

Il comma 1 dispone che al fine di assicurare interventi urgenti di ripristino e consolidamento delle strutture sanitarie e interventi di riattivazione e potenziamento della rete dell’emergenza ospedaliera e territoriale nei territori di cui all’allegato 1 del presente decreto-legge , si autorizza un contributo, pari a 8 milioni di euro, a valere sulle risorse non ancora ripartite e assegnate con la deliberazione CIPE 51 del 24 luglio 2019 e con il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 20 luglio 2022. I trasferimenti saranno disposti sulla base di un piano dei fabbisogni approvato con decreto del Ministro della salute.

Il comma 2 interviene sulla disciplina dei crediti formativi per i professionisti sanitari, prevedendo che i crediti formativi per il triennio 2023-2025, da acquisire attraverso l'attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati per un terzo nei confronti di tutti i professionisti sanitari che hanno svolto, in maniera documentata, la propria attività professionale nei territori dei comuni di cui all’elenco allegato 1 al decreto. Difatti, durante detto periodo emergenziale, la generalità dei professionisti sanitari continuerà a svolgere la propria attività professionale operando in difficili condizioni, dovendo ridurre, pertanto, le attività di formazione continua.

I commi 3, 4 e 5 intervengono per rivedere, sino al 31 agosto 2023 e nei soli comuni di cui all’allegato 1 al decreto-legge, la tempistica delle misure prescritte dal decreto legislativo n. 134 del 2022, in materia di identificazione e registrazione da parte degli operatori che gestiscono stabilimenti in cui sono presenti animali. Segnatamente, con il comma 3 si dispone che sino al 31 agosto 2023, l’operatore di animali tenuto, ai sensi del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, alle registrazioni nella BDN del sistema I&R, ottempera alle disposizioni inerenti alla identificazione e alla registrazione degli eventi relativi a nascita, morte, furto, smarrimento e movimentazione dei capi entro trenta giorni dalla scadenza del termine indicato dalla normativa di settore (articolo 9, decreto legislativo n. 134 del 2022).

Con il comma 4 si dispone che non si applicano le sanzioni previste dall’articolo 18 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, per il mancato rispetto delle tempistiche per l’inserimento nella BDN delle informazioni sugli eventi relativi ai propri animali, a condizione che tali registrazioni siano completate entro i trenta giorni successivi agli ordinari termini (articolo 9, decreto legislativo n. 134 del 2022).

Con il comma 5 si conferma l’obbligo per l’operatore di identificare e registrare gli animali prima delle movimentazioni in uscita dallo stabilimento (salvo che si tratti di spostamenti per immediato pericolo di vita degli animali, dei quali deve essere informato il servizio veterinario locale territorialmente competente). Tale disposizione si rende necessaria al fine di evitare ritardi nella registrazione di informazioni indispensabili per garantire la tracciabilità e rintracciabilità degli animali movimentati, oltre che per poter applicare efficacemente le misure di prevenzione, monitoraggio e controllo delle malattie e delle emergenze - epidemiche e non epidemiche - a tutela della salute pubblica e animale.

L’articolo 14 (Tutela del patrimonio culturale nelle aree colpite dall’alluvione) reca disposizioni volte a fronteggiare le difficoltà finanziarie ed operative conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato d’emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, 23 maggio 2023 e 25 maggio 2023.

Si prevede che, per tali finalità, dal 15 giugno 2023 al 15 settembre 2023 il costo dei biglietti di ingresso negli istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sia incrementato di euro 1. La suddetta maggiorazione, previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato, è riassegnata, con appositi decreti del Ministero dell’economia e delle finanze, ad apposito fondo istituito presso il Ministero della cultura per:

  1. interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale, pubblico e privato, danneggiato in conseguenza degli eventi alluvionali di cui sopra;
  2. attività di supporto tecnico e amministrativo-contabile nei territori interessati dagli eventi alluvionali di cui sopra;
  3. sostegno ai settori dello spettacolo dal vivo e delle attività delle sale cinematografiche nei territori interessati dagli eventi alluvionali di cui sopra.

Si prevede infine che con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse per le finalità di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

L’articolo 15 (Criteri di remunerazione per i servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari) prevede che le pubbliche amministrazioni possono provvedere alla remunerazione in favore degli enti gestori privati dei servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari non erogati in conseguenza degli eventi calamitosi verificatisi a partire dal giorno 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, secondo il numero di prestazioni erogate nel mese di aprile 2023. Si specifica che tale previsione si applica anche alle strutture sanitarie private accreditate destinatarie di apposito budget per l’anno 2023, nell’ambito degli accordi e dei contratti di cui all’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ferma restando la garanzia dell’equilibrio economico del Servizio sanitario regionale e, comunque, nei limiti del predetto budget previsto per l’anno 2023. Ciò allo scopo di evitare che gli enti gestori, oltre agli ingenti danni subiti in conseguenza dell’alluvione, e alle conseguenti spese da sostenere per il ripristino dell’operatività dei servizi, debbano subire anche il blocco delle entrate programmate in bilancio. Si prevede, inoltre, che gli enti in questione, previo accordo con le pubbliche amministrazioni, possano riconvertire i servizi erogati in altra forma, in tutto o in parte, dando priorità ad interventi a domicilio, nell’ottica di assicurare la continuità delle prestazioni erogate in favore delle persone con disabilità, anziane e fragili, colpite dagli eccezionali eventi alluvionali e che attualmente necessitano di assistenza presso la propria abitazione o domicilio.

Articolo 16 (Interventi urgenti per il risanamento delle infrastrutture sportive nelle aree dei territori colpite dall’alluvione)

Il comma 1 destina al risanamento delle infrastrutture sportive particolarmente danneggiate dagli eventi alluvionali una quota del fondo “Sport e periferie”, pari a 5 milioni di euro, al fine di consentire il ripristino degli impianti sportivi siti nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023. Il comma 2 prevede che entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base della ricognizione delle infrastrutture sportive danneggiate, con provvedimento dell’Autorità politica delegata in materia di sport, d’intesa con il Presidente della Regione competente in cui ricadono le infrastrutture interessate, è emanato un piano di interventi prioritari e urgenti nei territori di cui al comma 1, nei limiti della quota della dotazione del fondo di cui comma 1. Si precisa che i predetti interventi sono monitorati attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e identificati con il Codice unico di progetto (CUP), con indicazione del cronoprogramma procedurale e del soggetto attuatore. Ai fini attuativi, l’Autorità politica delegata in materia di sport può avvalersi di Sport e salute S.p.a., con oneri a carico del Fondo Sport e periferie e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L’articolo 17 (Misure di sostegno al comparto turistico per la ripresa economica e per il ristoro dei danni subiti) istituisce, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo destinato ad assicurare la ripresa delle attività produttive del comparto turistico aventi sede operativa nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, nonché a prevedere il ristoro dei danni subiti dalle stesse. In particolare, si prevede che il Fondo sia destinato ai suddetti operatori economici, per il sostegno delle attività turistiche e ricettive, ivi inclusi i porti turistici, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici, i parchi divertimento, gli agriturismi e il settore fieristico, nonché della ristorazione, al fine di sostenere il rilancio delle attività produttive del comparto de quo, nonché di garantire il ristoro dei danni subiti dalle stesse, sia da un punto di vista materiale sia in previsione del mancato guadagno a causa dell’interruzione forzata delle attività.

Le risorse stanziate, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2023, sono state, per il momento, ritenute congrue, per avviare tali ristori e sostegni.

Mediante l’adozione, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto-legge, di un decreto a firma del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Agli oneri determinati dalla norma in commento, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, di cui all’articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

L'articolo 18 (Rifinanziamento del Fondo per le emergenze nazionali) prevede il rifinanziamento del Fondo per le emergenze nazionali per la tempestiva realizzazione degli interventi più urgenti previsti dalle lettere a), b) e c) dell’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sul territorio interessato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, nonché per l’immediato avvio del ricondizionamento e reintegro, in termini urgenti, dei materiali e delle attrezzature impiegate, allo scopo di ricostituire tempestivamente la piena capacità operativa delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile. Al comma 2, si prevede altresì, al fine di consentire l’utilizzo delle risorse già stanziate a legislazione vigente per l’emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio delle Marche a partire dal giorno 15 settembre 2022, di ampliare il perimetro delle precedenti autorizzazioni di spesa, facendo riferimento alle deliberazioni del Consiglio dei ministri, ulteriori a quella assunta il 19 ottobre 2022, aventi ad oggetto l’estensione degli effetti dello stato di emergenza originariamente dichiarato con delibera del 16 settembre 2022. A seguito di ulteriore verifiche istruttorie, è emerso infatti che, a partire dal giorno 15 settembre 2022, anche il territorio dei comuni di Camerino, di Montecassiano e di Treia, in provincia di Macerata, è stato interessato da fenomeni meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l’incolumità delle persone.

L’articolato consente, dunque, di far fronte all'emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022, permettendo di destinare le risorse disponibili a legislazione vigente (di cui all’articolo 12-bis del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6 e all’articolo 1, comma 730, della legge 29 dicembre 2022, n. 197) a tutti gli interventi di cui all’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 da eseguire nei territori delle Marche per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022 e successive modifiche ed estensioni, nel rispetto delle stesse modalità procedurali previste dalle previsioni richiamate.

L’articolato non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, permettendo di utilizzare risorse già stanziate, per le quali è stato già previsto il trasferimento nella contabilità speciale intestata al Commissario delegato (artt. 12-bis D.L. 18 novembre 2022, n. 176 cit. e 1, comma 730, L. 29 dicembre 2022, 197), per l’attuazione di ulteriori interventi di protezione civile (di cui all’articolo 25, comma 2, decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1), sempre in relazione agli stessi eventi calamitosi, ma con riguardo ad un più esteso ambito territoriale.

 

Articolo 19 (Procedure di somma urgenza e di protezione civile)

Il comma 1, al fine di favorire l’immediata esecuzione dei lavori e/o la tempestiva acquisizione di servizi e forniture nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, dispone l’immediata efficacia delle disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici in materia di procedure di somma urgenza.

Nel dettaglio, la presente disposizione stabilisce l’acquisto di efficacia dell’articolo 140 del d.lgs. 36/2023, alla data di entrata in vigore del presente decreto, in luogo di quanto previsto dall’articolo 229 del predetto codice, che, invece, fisserebbe al 1° luglio 2023 la data di operatività delle disposizioni in esso contenute.

L’articolo 140 del nuovo Codice dei contratti pubblici incrementa per le misure di somma urgenza da 200.000 a 500.000 euro il limite dei lavori di cui il RUP o il tecnico dell’amministrazione competente può disporre la immediata esecuzione e prevede ulteriori misure di semplificazione finalizzate a favore l’accelerazione degli iter autorizzativi e, in generale, l’adeguamento delle tempistiche delle procedure alle esigenze del contesto emergenziale.

Il comma 2 della norma in esame, a differenza del comma 1, applicabile nei confronti di tutte le fattispecie di “somma urgenza”, statuisce invece solo in ordine alle procedure emergenziali di protezione civile, come di seguito indicate:

  1. organizzazione ed effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento;
  2. ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche; attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi; procedure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea;
  3. attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità.

Segnatamente, in relazione alle predette azioni di intervento, il comma in esame prevede l’immediata applicabilità, a far data dall’entrata in vigore del presente decreto, delle disposizioni in materia di protezione civile di cui al nuovo codice dei contratti pubblici che ai commi 6, 7 e 11 del citato articolo 140 introducono puntuali misure acceleratorie e derogatorie (di natura semplificativa) alle disposizioni ordinarie in materia di programmazione, svolgimento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, individuazione del RUP.

 

Articolo 20 (Proroga termini per i Comuni colpiti dagli eventi alluvionali)

Il comma 1 prevede che, per l’anno 2022, il raggiungimento degli obiettivi di servizio, di cui all’articolo 1, comma 449, lettere d-quinques), d-sexies), e d-octies), dei Comuni ricompresi nell’elenco allegato 1 al decreto, è certificato attraverso la compilazione della scheda di monitoraggio da trasmettere alla SOSE-Soluzioni per il sistema economico entro il 31 luglio 2023.

Il comma 2 proroga al 31 luglio 2023, per i Comuni ricompresi nell’elenco allegato 1 al decreto, il termine di cui all’articolo 13 (Utilizzo nell'anno 2022 delle risorse assegnate agli Enti locali negli anni 2020 e 2021) del decreto-legge n. 4 del 2022 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19).

Il comma 3 differisce al 30 giugno 2023, per i Comuni ricompresi nell’allegato 1 al decreto, il termine di cui all’articolo 227 (Rendiconto della gestione), comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Il comma 4 proroga al 31 luglio 2023, per i Comuni ricompresi nell’elenco allegato 1 al decreto, il termine previsto dall’articolo 4 (Tempi della trasmissione), comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 12 maggio 2016 (Modalità di trasmissione dei bilanci e dei dati contabili degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali alla banca dati delle pubbliche amministrazioni.).

Infine, il capo II (Disposizioni finanziarie e finali) reca, all’articolo 21, Disposizioni urgenti in materia di beni mobili giacenti e in materia di giochi. In particolare, il comma 1 prevede che, per l’anno 2023, al fine di finanziare gli interventi di protezione civile conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata a disporre la vendita dei beni mobili oggetto di confisca amministrativa, acquisiti in uso dalla stessa ADM o dalla stessa assegnati ad altra amministrazione tramite istituti di vendite giudiziarie, anche in deroga alla disposizione di cui al dell’articolo 301, comma 4, del d.P.R. 43/1973 (che prevede che, nel caso di vendita all'asta di mezzi di trasporto confiscati per il delitto di contrabbando, qualora l'aggiudicazione non abbia luogo al primo incanto, l'asta non può essere ripetuta e i mezzi esecutati vengono acquisiti al patrimonio dello Stato). Il comma 2 dispone che i proventi della vendita dei beni di cui al comma 1 o dell’importo dovuto in caso di riscatto ai sensi dell’articolo 337 del regolamento di cui al regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, al netto dei tributi e dei dazi eventualmente dovuti, in deroga alle vigenti disposizioni sulla contabilità dello Stato e delle agenzie fiscali, sono versati ad apposito capitolo del bilancio dello Stato per essere riassegnati, per la quota eccedente l’importo di 5 milioni di euro, al Fondo di cui all’articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 337 del testo unico delle leggi doganali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Il comma 3 prevede che le deroghe di cui ai commi 1 e 2 cessino di avere efficacia il 31 dicembre 2023.

Il comma 4 autorizza l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ad istituire estrazioni settimanali speciali del gioco del lotto e del superenalotto al fine di assicurare maggiori entrate al bilancio dello Stato da destinare al Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per finanziare gli interventi a favore delle popolazioni dei territori di cui all’allegato 1.

Infine, nel Capo II, sono previste, rispettivamente, le occorrenti coperture finanziarie (Articolo 22-Disposizioni finanziarie) e la norma sull’entrata in vigore del decreto-legge (Articolo 23 - Entrata in vigore).