XIX LEG - Schema di D.Lgs. - Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del parlamento europeo e del consiglio, del 2 dicembre 2021, sul “finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013”, recante l’introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune.

aggiornamento: 10 maggio 2023

Esame definitivo - Consiglio dei ministri 9 marzo 2023

Esame preliminare - Consiglio dei ministri 9 dicembre 2022

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) 2021/2116 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 2 DICEMBRE 2021, SUL “FINANZIAMENTO, SULLA GESTIONE E SUL MONITORAGGIO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E CHE ABROGA IL REGOLAMENTO (UE) N. 1306/2013”, RECANTE L’INTRODUZIONE DI UN MECCANISMO SANZIONATORIO, SOTTO FORMA DI RIDUZIONE DEI PAGAMENTI AI BENEFICIARI DEGLI AIUTI DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE

Relazione illustrativa

INDICE

Art. 1 - Oggetto, definizioni e soggetti attuatori

Art. 2 - Ambito di applicazione

Art. 3 - Calcolo delle riduzioni

Art. 4 - Ambito di applicazione

Art. 5 - Riduzione dei pagamenti per la presentazione tardiva delle domande

Art. 6 - Omesse o inesatte dichiarazioni

Art. 7 - Ambito di applicazione

Art. 8 - Sanzioni per la violazione delle regole di condizionalità

Art. 9 - Disposizioni transitorie in materia di condizionalità

Art. 10 - Disposizioni specifiche per le riduzioni dei pagamenti in relazione ai regimi per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali

Art. 11 - Violazioni dei criteri di ammissibilità non connessi alla dimensione delle superfici o al numero di animali finanziati dal Fondo europeo agricolo per o sviluppo rurale -FEASR

Art. 12 - Violazione degli impegni connessi alla superficie e agli animali finanziati dal FEASR

Art. 13 - Violazioni contestuali di più impegni connessi agli articoli 70, 71, 72 del regolamento (UE) 2021/2115 nonché dei pertinenti impegni di condizionalità

Art. 14 - Ripetizione dell’inadempienza e inadempienze gravi

Art. 15 - Violazione degli impegni dello sviluppo rurale non connessi alla superficie e agli animali

Art. 16 - Violazione delle regole in materia di appalti pubblici

Art. 17 - Disposizioni transitorie in materia di misure connesse alle superfici e agli animali dello sviluppo rurale

Art. 18 - Inosservanza dell’Obbligo di informazione

Art. 19 - Frodi

Art. 20 - Sanzione per gli importi non ammissibili

Art. 21 - Sanzioni a seguito di controlli di primo livello sulle operazioni di ritiro dal mercato per la distribuzione gratuita

Art. 22 - Sanzioni applicabili alle organizzazioni di produttori con riguardo alle operazioni di ritiro

Art. 23 - Sanzioni applicabili ai destinatari dei prodotti ritirati dal mercato

Art. 24 - Pagamento degli aiuti recuperati e delle sanzioni

Art. 25 - Disposizioni finali

Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l’articolo 14;

VISTO l’articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante orme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

VISTO l’articolo 2 della legge 4 agosto 2022, n. 127, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021;

VISTO l’articolo 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

VISTO il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

VISTO il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, e in particolare il Titolo IV, Capo IV;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l’applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione, del 27 luglio 2022, che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA) 7 e 8 per l'anno di domanda 2023;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2017/891 del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione;

VISTO il Piano Strategico Nazionale della PAC (PSP 2023-2027), notificato alla Commissione europea il 31 dicembre 2021, come modificato il 15 novembre 2022;

CONSIDERATO che i regolamenti che normano la Politica Agricola Comune 2023-2027, differentemente dalla programmazione attuale, dispongono che le informazioni sui sistemi di controllo e sulle sanzioni da applicare alla futura PAC siano contenute nel Piani Strategici Nazionali e che è compito degli Stati membri adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per garantire l’efficace tutela degli interessi finanziari dell’Unione, imponendo, tra l’altro, sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in conformità del diritto dell’Unione o, in subordine, della normativa nazionale, assicurando, nel contempo, che le eventuali riduzioni e sanzioni applicate siano modulate in funzione della gravità, portata, permanenza o ripetizione dell’inosservanza rilevata;

CONSIDERATA la necessità di stabilire le sanzioni amministrative, sotto forma di riduzioni dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti PAC, prima dell’entrata in vigore delle disposizioni contenute nel Piano Strategico Nazionale;

CONSIDERATO che il 28 aprile 2022 ed il 20 giugno 2022 si è provveduto a consultare le pertinenti parti sociali, così come stabilito all’articolo 14 del regolamento (UE) 2022/2115; 

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 dicembre 2022;

ACQUISITI i pareri delle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del …;

SULLA PROPOSTA del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Capo I

Disposizioni generali

ART. 1

(Oggetto, definizioni e soggetti attuatori)

  1. Il presente decreto disciplina le sanzioni per la violazione delle regole stabilite nel Piano Strategico PAC per il percepimento dei pagamenti unionali, di cui al regolamento (UE) 2021/2115.
  2. Ai fini del presente decreto, per sanzioni si intendono le riduzioni o esclusioni dei pagamenti previsti dal regolamento (UE) 2021/2115, concessi o da concedere al beneficiario interessato.
  3. Non si applicano le sanzioni nei seguenti casi:
    1. inosservanza dovuta a un errore dell’Organismo pagatore competente o di altra autorità, ove l’errore non poteva essere ragionevolmente individuato dal beneficiario;
    2. riduzione non superiore a 100 euro;
    3. inosservanza delle condizioni di concessione dell’aiuto dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2021/2116.
  4. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
    1. «parcella agricola»: una unità di superficie agricola, come definita nel Piano strategico della PAC;
    2. «superficie dichiarata»: la superficie oggetto di una domanda di aiuto o di una domanda di pagamento. Qualora la stessa superficie costituisca la base per una domanda di aiuto o di pagamento nell’ambito di più interventi, tale superficie è presa in considerazione separatamente per ciascuno di tali interventi;
    3. «superficie determinata»: la superficie in ordine alla quale sono soddisfatti tutti i criteri e obblighi relativi alle condizioni di concessione degli aiuti;
    4. «capi dichiarati»: gli animali oggetto di una domanda di aiuto per animale nel quadro dei regimi di aiuto per animali o oggetto di una domanda di pagamento nell’ambito di una misura di sostegno connessa agli animali;
    5. «capo potenzialmente ammissibile»: un animale in grado a priori di soddisfare potenzialmente i criteri di ammissibilità per ricevere l’aiuto nell’ambito del regime di aiuto per animali o un sostegno nell’ambito delle misure di sostegno connesse agli animali nell’anno di domanda in questione;
    6. «capo accertato»: nell’ambito di un regime di aiuto per animali, l’animale in ordine al quale sono soddisfatte tutte le condizioni previste dalle regole riguardanti la concessione degli aiuti;
    7. «gruppo coltura»: la superficie per la quale è previsto lo stesso importo unitario dell’intervento. Si distingue in:
      1. superficie dichiarata ai fini dell’attivazione di diritti all’aiuto nell’ambito del sostegno di base al reddito per la sostenibilità;
      2. superficie che dà diritto al pagamento ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità;
      3. superficie che dà diritto a pagamenti nell’ambito del regime per i giovani agricoltori;
      4. superficie dichiarata per ciascuna misura di sostegno accoppiato al reddito;
      5. gruppo per ciascuna delle superfici dichiarate ai fini di qualsiasi altro regime di aiuto o misura di sostegno per superficie a cui si applica un diverso importo unitario. Se gli importi unitari dell’aiuto sono variabili, è presa in considerazione la media di tali importi in relazione alle rispettive superfici dichiarate;
    8. «gruppo di impegni»: l’insieme di due o più impegni affini, caratterizzati da elementi comuni ed omogenei, afferenti ad un determinato gruppo di colture;
    9. «gruppo di infrazioni»: l’insieme di due o più infrazioni relative ad impegni affini, caratterizzati da elementi comuni ed omogenei, afferenti ad un determinato gruppo di colture;
    10. «PSP»: il Piano Strategico PAC;
    11. «portata» di un’inosservanza: parametro determinato tenendo conto in particolare dell’impatto dell’inosservanza stessa, che può essere limitato all’azienda oppure più ampio;
    12. «gravità» di un’inosservanza: parametro dipendente in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell’inosservanza medesima alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione;
    13. «persistenza» o «durata» di un’inosservanza: parametro dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l’effetto o dalla possibilità di eliminarne l’effetto con mezzi ragionevoli.
  5. Gli Organismi pagatori, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, secondo sottoparagrafo, del regolamento (UE) 2021/2116, applicano le sanzioni previste dal presente decreto.

Capo II

Sanzioni per la violazione delle regole della condizionalità sociale 

ART. 2

(Ambito d’applicazione)

  1. Sono sanzionati gli agricoltori o gli altri beneficiari dei pagamenti diretti a norma del Titolo III, capo II o degli articoli 70, 71 e 72 del regolamento (UE) 2021/2115, per i quali è stata accertata in via definitiva la violazione di una o più norme nazionali che attuano gli articoli delle direttive elencate nell’allegato IV del regolamento (UE) 2021/2115.
  2. La violazione ricorre in caso di mancato rispetto di una norma nel corso di un anno solare, a prescindere dal numero di lavoratori coinvolti dall’infrazione.

 

ART. 3

(Calcolo delle riduzioni)

  1. L’ammontare delle riduzioni è calcolato sulla base dell’importo totale dei pagamenti di cui all’articolo 2, comma 1, concessi o da concedere al beneficiario interessato in relazione alle domande di pagamento presentate nel corso dell’anno solare in cui si è verificata l’infrazione.
  2. In base alla gravità dell’infrazione, definita con i criteri posti dal decreto di cui all’articolo 25, la riduzione è pari all’1 per cento, 3 per cento o 5 per cento dell’importo dei pagamenti di cui all’articolo 2, comma 1.
  3. Nel caso in cui la stessa infrazione persista per più di un anno solare o si ripeta un’altra volta nel giro di tre anni solari consecutivi, la percentuale di riduzione è pari al 10 per cento dell’importo totale dei pagamenti di cui all’articolo 2, comma 1.
  4. In caso di inosservanza intenzionale, la percentuale di riduzione è pari al 15 per cento dell’importo totale dei pagamenti di cui all’articolo 2, comma 1.
  5. Qualora gli agricoltori o gli altri beneficiari dei pagamenti indicati all’articolo 2, comma 1, dopo la contestazione, da parte delle autorità competenti in materia di legislazione sociale e di lavoro, di una infrazione per violazione di una norma nazionale di attuazione di quanto disposto nell’allegato IV del regolamento (UE) 2021/2115, adempiano, nei tempi indicati dalle suddette autorità, a quanto prescritto dalla norma oggetto di contestazione, le percentuali di riduzione di cui al comma 2 sono ridotte, rispettivamente, del 100 per cento, 50 per cento e 25 per cento.
  6. In relazione alle infrazioni commesse dai singoli beneficiari, per ogni anno solare, si applica unicamente la percentuale di riduzione più alta.

 

Capo III

Sanzioni per la violazione delle regole previste per i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti e di sviluppo rurale nell’ambito del sistema integrato di gestione e controllo

 

ART. 4

(Ambito di applicazione)

  1. Le norme di cui al presente capo si applicano in caso di violazione dei criteri di ammissibilità, degli impegni o degli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione dell’aiuto o del sostegno, prevedendone le sanzioni, in relazione ai seguenti interventi:
    1. sostegno di base al reddito per la sostenibilità;
    2. sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità;
    3. sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori;
    4. regimi per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali;
    5. misure di sostegno accoppiato al reddito;
    6. interventi basati sulle superfici e sugli animali, ai sensi degli articoli 70, 71 e 72 del regolamento (UE) n. 2021/2115.
  2. Le funzioni relative ai procedimenti di accertamento e applicazione delle riduzioni previste dagli articoli del presente Capo spettano all’Autorità di gestione, per quanto di competenza, e agli Organismi pagatori di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/2116.

 

ART. 5

(Riduzione dei pagamenti per la presentazione tardiva delle domande)

  1. Per ciascun anno di domanda, la presentazione di una domanda di aiuto o di pagamento, corredata della necessaria documentazione a sostegno, oltre l’ultimo giorno utile, fissato con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, comporta una riduzione pari all’1per cento, per ciascun giorno di ritardo, dell’aiuto cui il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda entro il prefissato termine di scadenza.
  2. Qualora il ritardo sia superiore a venticinque giorni, la domanda di aiuto o di pagamento è considerata irricevibile e al beneficiario non è concesso alcun aiuto o pagamento.
  3. Per ciascun anno di domanda, la presentazione di una domanda di assegnazione dei diritti all’aiuto o di aumento del valore dei diritti all’aiuto, corredata della necessaria documentazione a sostegno, oltre l’ultimo giorno utile, fissato con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della legge 428 del 1990, comporta una riduzione pari al 3per cento, per ciascun giorno di ritardo, del corrispettivo dei diritti all’aiuto o dell’aumento del valore dei diritti all’aiuto cui il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda entro il prefissato termine di scadenza.
  4. Qualora il ritardo sia superiore a venticinque giorni, la domanda di assegnazione o di aumento del valore dei diritti all’aiuto è considerata irricevibile e al beneficiario non è assegnato alcun diritto o nessun aumento del valore dei diritti all’aiuto.

 

ART. 6

(Omesse o inesatte dichiarazioni)

  1. Qualora un beneficiario, per un dato anno, non dichiari tutte le parcelle agricole risultanti a sua disposizione nel fascicolo aziendale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e la differenza tra la superficie totale dichiarata nella domanda unica, o in una domanda di pagamento, e la somma della superficie dichiarata e della superficie delle parcelle non dichiarate sia superiore al 3 per cento della superficie dichiarata, l’importo complessivo dei pagamenti diretti per superficie ovvero del sostegno nell’ambito degli interventi basati sulle superfici è ridotto fino al 3 per cento sulla base dei criteri previsti dai decreti di cui all’articolo 25, in funzione della entità dell’omissione.
  2. Fatto salvo il rispetto delle condizioni di ammissibilità, qualora nell’ambito di un intervento sia applicabile un limite o un massimale individuale, e la superficie o il numero di animali dichiarati dal beneficiario superi il suddetto limite o il massimale individuale, la superficie dichiarata o il numero di animali dichiarati corrispondenti sono adeguati al limite o al massimale fissato per il beneficiario in questione.
  3. Qualora un beneficiario, per un dato anno e per un gruppo coltura dichiari una superficie maggiore rispetto alla superficie determinata, l’aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata per il gruppo coltura a cui si riferiscono gli impegni violati, dalla quale è sottratta:
    1. due volte la differenza accertata per il gruppo coltura in questione, se questa è superiore al 3per cento o a due ettari, ma non superiore al 20per cento della superficie determinata;
    2. l’intero importo dell’aiuto o della misura di sostegno per il gruppo coltura in questione se la differenza accertata è superiore al 20per cento;
    3. se la differenza accertata è superiore al 50per cento, il beneficiario è tenuto, altresì, a restituire una somma supplementare, pari all’importo dell’aiuto o del sostegno corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata per il gruppo coltura in questione; se tale importo non può essere recuperato integralmente nel corso dei due anni successivi all’anno dell’accertamento, il saldo restante è azzerato.
  4. Qualora la differenza, tra superficie complessivamente dichiarata ai fini del pagamento nell’ambito degli interventi di cui all’articolo 4, comma 1, e la superficie determinata, sia inferiore o uguale a 0,1 ettari e al 20 per cento della superficie dichiarata, la superficie determinata è considerata uguale alla superficie dichiarata.
  5. Al beneficiario che nell’anno precedente non ha subito alcuna riduzione per sovradichiarazione delle superfici per il regime di aiuto o la misura di sostegno in questione, per gli interventi di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a), b), c) e d) e gli interventi di cui agli articoli 71 e 72 del regolamento (UE) n. 2021/2115, qualora la differenza accertata, di cui al comma 3 del presente articolo, non superi il 10per cento della superficie determinata, l’aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata, dalla quale è sottratta una sola volta la differenza accertata. Tale beneficiario è sottoposto a controllo l’anno successivo e, in caso di esito negativo del controllo, decade dall’applicazione del presente comma con ricalcolo della riduzione per l’anno precedente.
  6. Qualora si accerti che il «giovane agricoltore», di cui all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115, non possieda i requisiti relativi allo status di «capo dell'azienda» o alla capacità professionale stabiliti con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, il relativo sostegno complementare al reddito non è concesso o è revocato integralmente e si applica, a valere sugli altri aiuti richiesti, una riduzione pari al 20per cento dell’importo che il beneficiario ha o avrebbe ricevuto come sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori; se tale importo non può essere recuperato integralmente nel corso dei due anni successivi all’anno dell’accertamento, il saldo restante è azzerato.
  7. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 5 del regolamento (UE) 2020/2220, qualora, successivamente all’assegnazione di diritti all’aiuto agli agricoltori, si accerti che determinati diritti sono stati assegnati indebitamente o il loro valore sia stato indebitamente fissato su un valore errato, l’agricoltore interessato restituisce alla riserva nazionale i diritti indebitamente assegnati ovvero la parte del loro valore indebitamente assegnato . I diritti all’aiuto indebitamente assegnati o la parte di valore indebitamente assegnati si considerano non assegnati dal momento della loro attribuzione .
  8. In caso di trasferimento a terzi da parte del beneficiario originario, l’obbligo di restituzione, proporzionalmente al numero di diritti trasferiti, e la rettifica incombono anche sui cessionari, qualora il cedente non disponga di un numero di diritti sufficiente per compensare il numero dei diritti all’aiuto che gli sono stati indebitamente assegnati.
  9. L’importo totale dell’aiuto, cui il beneficiario ha diritto nell’ambito di un regime di aiuti per bovini, ovini e caprini, o di una misura di sostegno connessa agli stessi animali, o di un tipo di operazione nell’ambito di tale misura di sostegno, è versato in base al numero dei capi accertati, a condizione che, in seguito a controlli amministrativi o a seguito di sopralluogo:
    1. non si riscontrino più di tre capi non accertati;
    2. i bovini, gli ovini e i caprini non accertati possano essere identificati individualmente con qualsiasi mezzo previsto dal sistema di identificazione e di registrazione degli animali.
  10. In mancanza delle condizioni di cui al comma 9, lettere a) e b), l’importo totale dell’aiuto o del sostegno cui il beneficiario ha diritto è così ridotto:
    1. se la percentuale del rapporto tra capi non accertati e capi accertati è inferiore o uguale al 20per cento, la riduzione è effettuata in tale misura;
    2. se la percentuale del rapporto tra capi non accertati e capi accertati è superiore al 20per cento ma inferiore o uguale al 30per cento, la riduzione è effettuata nella misura di due volte tale percentuale;
    3. se la percentuale del rapporto tra capi non accertati e capi accertati è superiore al 30per cento, non è concesso alcun aiuto o sostegno;
    4. se la percentuale del rapporto tra capi non accertati e capi accertati è superiore al 50per cento, non è concesso alcun aiuto o sostegno e il beneficiario è tenuto, altresì, a restituire una somma supplementare pari all’importo corrispondente alla differenza tra il numero di capi dichiarati e il numero di capi accertati. Se tale importo non può essere recuperato integralmente nel corso dei due anni successivi all’anno dell’accertamento, il saldo restante è azzerato.

 

Capo IV

Sanzioni per la violazione delle regole della condizionalità

 

ART. 7

(Ambito di applicazione)

  1. Sono sanzionati gli agricoltori o gli altri beneficiari dei pagamenti diretti, a norma del Titolo III, capo II o degli articoli 70, 71 e 72 del regolamento (UE) 2021/2115, per i quali è stata accertata in via definitiva la violazione dei criteri di gestione obbligatori (CGO) previsti dalla legislazione dell’Unione europea o delle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) definite conformemente all’articolo 13 e all'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115.

 

ART. 8

(Sanzioni per la violazione delle regole di condizionalità)

  1. L’Organismo pagatore determina le sanzioni per la violazione delle regole di condizionalità rafforzata di cui all’articolo 7 in base alla gravità, alla portata, alla durata e alla ripetizione della violazione accertata. La gravità, la portata, la durata della violazione sono graduate sulla base dei criteri previsti dal decreto di cui all’articolo 25.
  2. In caso di violazione non intenzionale, la riduzione applicata è pari al 3per cento del totale dei pagamenti assoggettati alla condizionalità. L'ammontare delle riduzioni o delle esclusioni è calcolato sulla base dei pagamenti concessi o da concedere nell'anno civile in cui si è verificata la violazione. Qualora non sia possibile determinare l'anno civile in cui si è verificata la violazione, l'ammontare delle riduzioni o delle esclusioni è calcolato sulla base dei pagamenti concessi o da concedere nell'anno civile in cui è accertata la violazione. L’Organismo pagatore può, sulla base della valutazione della violazione, ridurre la percentuale fino all’1per cento del totale dei pagamenti di cui all’articolo 7, comma 1.
  3. Qualora la violazione non intenzionale non abbia conseguenze sul conseguimento dell’obiettivo della norma o del criterio di gestione interessati o qualora produca conseguenze irrilevanti, non si applicano le sanzioni. I beneficiari sono informati della violazione accertata e delle eventuali misure correttive da adottare. Il beneficiario è tenuto a ricorrere ai servizi di consulenza aziendale di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) 2021/2115.
  4. Qualora la violazione non intenzionale abbia gravi conseguenze sul conseguimento dell’obiettivo della norma o del criterio di gestione interessati o costituisca un rischio diretto per la salute pubblica o per la salute degli animali, l’Organismo pagatore può applicare un aumento fino al 10per cento della percentuale di riduzione sul totale dei pagamenti assoggettati alla condizionalità.
  5. Per gli obblighi di condizionalità controllati con il Monitoraggio da satellite, ai sensi dell’articolo 66, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2116, le sanzioni possono essere ridotte dall’Organismo pagatore fino alla percentuale dello 0,5per cento del totale dei pagamenti assoggettati alla condizionalità rafforzata.
  6. In caso di inosservanza intenzionale, la percentuale di riduzione è pari al 15per cento dell'importo totale dei pagamenti assoggettati alla condizionalità.

 

ART. 9

(Disposizioni transitorie in materia di condizionalità)

  1. Le regole della condizionalità di cui agli articoli da 91 a 97, 99 e 100 del regolamento (UE) n. 1306/2013 continuano ad applicarsi nel quadro dell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 e degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013, anche per impegni per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti o la vendemmia verde, adottati prima del 2023.
  2. Sulle superfici che beneficiano di un sostegno ai sensi degli articoli 28, 29 e 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013 attraverso programmi di sviluppo rurale a norma di detto regolamento, e che dal 2023 transitano nell’ambito del PSP a norma del regolamento (UE) 2021/2115, ricevendo in tal modo pagamenti basati sulle superfici a valere sulle risorse FEASR del periodo 2023-2027, sono eseguiti i controlli previsti dalla condizionalità rafforzata.

 

Capo V

Sanzioni per la violazione degli impegni per gli eco-schemi

 

ART. 10

(Disposizioni specifiche per le riduzioni dei pagamenti in relazione ai regimi per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali)

  1. Sono sanzionati i beneficiari che presentano domanda per i regimi per il clima, l’ambiente ed il benessere degli animali e che non rispettano gli impegni assunti ai sensi dell’articolo 31 del regolamento (UE) 2022/2115. La sanzione per ogni violazione accertata è determinata nella misura del 30 per cento, del 50 per cento o del 100 per cento, in base alla gravità, all’entità, alla durata e alla ripetizione della violazione, definite sulla base dei criteri posti dal decreto di cui all’articolo 25. Nel caso di impegno pluriennale, si procede, altresì, al recupero dell’aiuto erogato negli anni precedenti nella stessa misura determinata nell’anno dell’accertamento.
  2. Per gli anni 2023 e 2024, è sospesa l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 1.
  3. Qualora i beneficiari risultati inadempienti nel 2023 o nel 2024, compiano ulteriori violazioni nel 2025, la sanzione verrà applicata per intero e recuperata per il triennio 2023-2025.

 

Capo VI

Sanzioni per la violazione di disposizioni specifiche in materia di sviluppo rurale

 

ART. 11

(Violazioni dei criteri di ammissibilità non connessi alla dimensione delle superfici o al numero di animali finanziati dal Fondo europeo agricolo per o sviluppo rurale -FEASR)

  1. Nel caso di violazione accertata in via definitiva dei criteri di ammissibilità non connessi alla dimensione delle superfici o al numero degli animali, stabiliti dal PSP, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente.

 

ART. 12

(Violazione degli impegni connessi alla superficie e agli animali finanziati dal FEASR)

  1. In caso di mancato rispetto:
    1. degli impegni previsti dal regolamento (UE) 2021/2115, relativi alla concessione dell’aiuto per gli interventi connessi alla superficie e agli animali;
    2. degli altri pertinenti obblighi dell’operazione stabiliti dalla normativa dell’Unione o dalla legislazione nazionale, ovvero previsti dal PSP,

si applica, per ogni infrazione o gruppo di infrazione, una riduzione o l’esclusione dell’importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse, nel corso dell’anno solare dell’accertamento per la coltura, il gruppo di colture, la tipologia di operazione, il tipo di intervento, la parcella di riferimento, la percentuale di unità di bestiame adulto (UBA) o capo, a cui si riferiscono gli impegni violati. In caso di violazione di impegni pluriennali si applica il successivo articolo 14.

  1. La percentuale della riduzione è fissata in ragione del 3 per cento, del 5 per cento o del 10 per cento ed è determinata in base alla gravità, entità, durata e ripetizione di ciascuna violazione definite con i criteri posti dal decreto di cui all’articolo 25. Nel caso di interventi pluriennali, si procede, altresì, al recupero dell’aiuto erogato negli anni precedenti, nella stessa misura determinata nell’anno dell’accertamento.

ART. 13

(Violazioni contestuali di più impegni connessi agli articoli 70, 71, 72 del regolamento (UE) 2021/2115 nonché dei pertinenti impegni di condizionalità)

  1. In caso di accertamento nel corso dello stesso anno civile di violazioni contestuali di uno o più impegni previsti a norma degli articoli 70, 71, 72 del regolamento (UE) 2021/2115, nonché di uno o più impegni pertinenti di condizionalità ad essi ricollegabili, al beneficiario è applicata una riduzione, determinata dall’autorità di gestione in base alla gravità, entità, durata e ripetizione, come graduate sulla base dei criteri posti dai decreti di cui all’articolo 25, del 6 per cento, del 10 per cento o del 20 per cento, del pagamento ammesso o della domanda ammessa per l’operazione in questione nel corrispondente anno civile.

 

ART. 14

(Ripetizione dell’inadempienza e inadempienze gravi)

  1. La ripetizione di una violazione ricorre quando sono accertate due violazioni analoghe negli ultimi tre anni a carico dello stesso beneficiario e per lo stesso intervento. La ripetizione si determina a partire dall’anno dell’accertamento.
  2. Una violazione si definisce grave quando è ripetuta ed i parametri di gravità, entità e durata sono tutti cumulativamente di livello massimo. In caso di violazione grave, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l’anno civile dell’accertamento e per l’anno civile successivo.
  3. Una violazione si definisce non grave, quando è ripetuta ed il livello massimo dei parametri di cui al comma 2 ricorre una sola volta o non ricorre affatto. In quest’ultimo caso è applicata una maggiorazione della riduzione, riferita all’impegno violato, doppia delle percentuali, rispettivamente, del 3 per cento, del 5 per cento o del 10 per cento, a loro volta determinate, ciascuna, in base alla gravità, entità, durata di ciascuna violazione, come definite secondo i criteri posti dall’articolo 25.

 

ART. 15

(Violazione degli impegni dello sviluppo rurale non connessi alla superficie e agli animali)

  1. Nel caso degli interventi dello sviluppo rurale non connessi alla superficie e agli animali, se non sono rispettati
    1. gli impegni previsti dal PSP ovvero
    2. gli altri obblighi dell’operazione, stabiliti dalla normativa dell’Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal PSP,

si applica per ogni violazione o gruppi di violazioni, una riduzione o l’esclusione dell’importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, delle domande di pagamento, per la tipologia di operazione o di intervento a cui si riferiscono gli impegni violati.

  1. Per ciascuna infrazione relativa a impegni o a gruppi di impegni, la percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità, durata e ripetizione, definiti con i criteri posti dal decreto di cui all’articolo 25. La percentuale di riduzione è fissata in ragione del 3 per cento, del 5 per cento, del 10 per cento e può giungere sino all’esclusione.

 

ART. 16

(Violazione delle regole in materia di appalti pubblici)

  1. Nel caso di violazione delle regole in materia di appalti pubblici, ai sensi dell’articolo 61 del regolamento (UE) 2021/2116, la sanzione da applicare al trasgressore deve essere determinata sulla base delle percentuali di riduzione ed esclusione individuate con riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, n. 10255 del 22 ottobre 2018, recante criteri generali per l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici in coerenza con le linee guida contenute nell’Allegato della Decisione C (2019) 3452 final del 14 maggio 2019.

 

ART. 17

(Disposizioni transitorie in materia di misure connesse alle superfici e agli animali dello sviluppo rurale)

  1. Alle misure agro-climatico-ambientali o di imboschimento dei terreni agricoli relative a domande ammesse entro il 31 dicembre 2006, ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2078/92, n. 2080/92 e n. 1257/99, continuano ad applicarsi i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi previsti nei contratti agro-ambientali o di imboschimento sottoscritti.
  2. Per le misure relative ai programmi di sviluppo rurale dei periodi 2007-2013 e 2014-2022, finanziate con risorse FEASR afferenti a uno dei periodi suindicati, si applica, in materia di sanzioni, la disciplina definita dalle Regioni e Provincie autonome, ovvero dalle Autorità di Gestione dei Programmi di Sviluppo Rurale, in materia di:
    1. violazioni di impegni riferiti alle colture, ai gruppi di colture, alle operazioni, alle misure e agli impegni pertinenti di condizionalità individuati nei documenti programmatori 2007-2013, come ridefiniti ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013;
    2. parametri per l’individuazione dei livelli della gravità, entità, durata e ripetizione di ciascuna violazione;
    3. casistiche identificate dai documenti di programmazione approvati dalla Commissione europea e dalle relative disposizioni attuative che comportano l’esclusione o la revoca dal sostegno dell’operazione o misura.

 

Capo VII

Sanzioni per la violazione di disposizioni per il settore delle patate

 

ART. 18

(Inosservanza dell’Obbligo di informazione)

  1. Se un’organizzazione di produttori o un’associazione di organizzazioni di produttori non rispetta l’obbligo di fornire, entro i termini previsti, le informazioni richieste dalla Regione, dall’Organismo pagatore o dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 4 comma 3 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, per il quale, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 3 febbraio 2016, n. 387, sono state definite le modalità per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni dei produttori, al fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento, nonché le modalità per la revoca del riconoscimento.
  2. L’inosservanza degli obblighi di inserimento nel sistema informativo dei programmi operativi e delle loro modifiche e delle basi sociali, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 1.

 

ART. 19

(Frodi)

  1. Se un’organizzazione di produttori o un’associazione di organizzazioni di produttori del settore delle patate è oggetto di indagine da parte delle autorità nazionali per un’accusa di frode con riguardo agli aiuti contemplati dal regolamento (UE) n. 1308/2013, si applica l’articolo 60 del regolamento (UE) 2017/891, concernente le sanzioni da applicare nel settore degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati.

 

ART. 20

(Sanzione per gli importi non ammissibili)

  1. Il disposto dell’articolo 61 del regolamento (UE) 2017/891, concernente la determinazione degli importi non ammissibili, riguardanti i programmi operativi delle organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori del settore dell’ortofrutta, e delle relative sanzioni, si applica anche alle organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori del settore delle patate.

 

ART. 21

(Sanzioni a seguito di controlli di primo livello sulle operazioni di ritiro dal mercato per la distribuzione gratuita)

  1. Se, a seguito dei controlli sulle operazioni di ritiro dal mercato per la distribuzione gratuita, sono riscontrate violazioni delle norme di commercializzazione o che prevedono i requisiti minimi di cui al titolo II del regolamento (UE) 2011/543, l’organizzazione di produttori interessata è tenuta al pagamento di una sanzione così calcolata:
    1. se tali quantitativi sono inferiori al 10 per cento dei quantitativi effettivamente ritirati, la sanzione è pari all’aiuto finanziario dell’Unione, calcolato in base ai quantitativi di prodotti ritirati non conformi;
    2. se tali quantitativi sono compresi tra il 10 per cento e il 25 per cento dei quantitativi effettivamente ritirati, la sanzione è pari al doppio dell’importo dell’aiuto finanziario dell’Unione, calcolato in base ai quantitativi di prodotti ritirati non conformi;
    3. se tali quantitativi superano il 25 per cento del quantitativo effettivamente ritirato, la sanzione è pari all’importo dell’aiuto finanziario dell’Unione per l’intero quantitativo comunicato.
  2. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano fatte salve le sanzioni applicate a norma dell’articolo 20.

 

ART. 22

(Sanzioni applicabili alle organizzazioni di produttori con riguardo alle operazioni di ritiro)

  1. Se i prodotti non sono stati smaltiti come stabilito dall’autorità nazionale competente, oppure se l’operazione ha provocato un impatto ambientale negativo o conseguenze fitosanitarie negative, si applica una sanzione che consiste nella mancata ammissibilità delle spese per le operazioni di ritiro, fatte salve eventuali sanzioni applicate a norma dell’articolo 20.

 

ART. 23

(Sanzioni applicabili ai destinatari dei prodotti ritirati dal mercato)

  1. Se nel corso dei controlli sono riscontrate irregolarità attribuibili ai destinatari dei prodotti ritirati dal mercato, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 64 del regolamento (UE) 2017/891, in materia di ortofrutticoli e di ortofrutticoli trasformati.

 

ART. 24

(Pagamento degli aiuti recuperati e delle sanzioni)

  1. Le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori o altri operatori interessati rimborsano gli aiuti indebitamente percepiti, maggiorati degli interessi, e agli stessi si applicano le sanzioni previste dal presente Capo.
  2. Ai fini del calcolo degli interessi, si applica l’articolo 67 del regolamento (UE) 2017/891, concernente le sanzioni da applicare nel settore degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati.
  3. Gli aiuti recuperati, gli interessi e le sanzioni sono versati al FEAGA.

 

CAPO VIII

Disposizioni comuni

 

ART. 25

(Disposizioni finali)

  1. Con uno o più decreti del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni attuative e i criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili previste dagli articoli 3, comma 2, 6, comma 1, 8, comma 1, 10, comma 1, 12, comma 2, 13, 14, 15, comma 2.
  2. Le riduzioni dei pagamenti previste nel presente decreto si applicano nell’ordine seguente:
    1. le riduzioni previste ai Capi III, VI e VII;
    2. all’importo risultante dall’applicazione della lettera a), si applicano le riduzioni previste al Capo IV;
    3. all’importo risultante dall’applicazione della lettera b), si applicano le riduzioni previste al Capo II.

 

 

Relazione illustrativa

  1. introduzione

Il presente schema di decreto legislativo è volto a disciplinare il sistema sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti, riguardante la Politica Agricola Comune per il periodo 2023-2027, con particolare riferimento ai regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, relativi, rispettivamente, al sostegno ai Piani strategici nazionali della PAC, finanziati dal FEAGA e dal FEASR, e sul finanziamento, gestione e monitoraggio della PAC stessa (c.d. regolamento orizzontale).

La nuova normativa europea, infatti, in taluni ambiti, non struttura un sistema sanzionatorio, lasciando agli Stati membri il compito di intervenire a livello nazionale a tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea.

Le riduzioni e le esclusioni previste dal presente schema sono determinate per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione, imponendo sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in conformità del diritto dell'Unione o, in subordine, della normativa nazionale, assicurando, nel contempo, un sistema di riduzioni o esclusioni modulate in funzione della gravità, portata, permanenza o ripetizione dell’inosservanza rilevata.

Al fine di garantire continuità tra le programmazioni, sono state mutuate analoghe disposizioni previste dalla normativa europea attualmente in vigore, non applicabili alla programmazione PAC 2023-2027.

Inoltre, la nuova normativa UE delinea per la prima volta un sistema integrato che contempera il sostegno ai beneficiari con il rispetto di norme sociali che regolano il rapporto di lavoro, in relazione sia ai percettori dei pagamenti diretti che ai pagamenti ambientali, per aree con vincoli naturali o altri vincoli specifici nell’ambito dello sviluppo rurale (c.d. condizionalità sociale).

Lo schema di decreto legislativo è, quindi, volto a disciplinare con norma nazionale quello che, sino al corrente anno, è stato disciplinato con normativa unionale (regolamento (UE) n. 1306/2013 e relativi atti delegati ed esecutivi) e non interferisce con l’ambito di applicazione della normativa nazionale concernente l’indebita percezione di finanziamenti unionali sanciti dalla legge 898 del 1986. Infatti, come riportato al comma 5 dello schema di decreto legislativo, sono gli Organismi pagatori che continueranno ad applicare le sanzioni per inadempienze relative alle condizioni di ammissibilità degli aiuti. È da evidenziare, ancora una volta, che col termine sanzione, come specificato al comma 2 dello schema di decreto legislativo, si intende la riduzione od esclusione dei pagamenti previsti dal regolamento (UE) 2021/2115, concessi o da concedere al beneficiario interessato.

In data 9 dicembre 2022, lo schema di decreto legislativo è stato approvato dal Consiglio dei ministri in sede di esame preliminare. Successivamente alla trasmissione alle Commissioni parlamentari, sono pervenuti i pareri favorevoli accompagnati dalle relative osservazioni che sono state recepite ed integrate nel testo.

  1. singoli articoli

Lo schema di decreto-legge si compone di venticinque (25) articoli che di seguito si illustrano.

L’articolo 1 stabilisce, in relazione al provvedimento, l’oggetto, le definizioni utilizzate ed i soggetti attuatori; ribadisce le disposizioni in materia di errore dell’Organismo pagatore e di valore soglia per l’irrogazione delle sanzioni.

L’articolo 2 definisce l’ambito oggettivo di operatività per quanto concerne la violazione delle regole della condizionalità sociale, in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/2115; in particolare, rimanda alle norme nazionali di attuazione delle direttive richiamate nell’allegato IV dello stesso regolamento, esplicita il principio della definitività dell’accertamento dell’infrazione per l’applicazione della sanzione e delimita il concetto di infrazione.

L’articolo 3 disciplina il sistema sanzionatorio mediante la riduzione dei pagamenti sulla base di un meccanismo di calcolo delle sanzioni che tiene conto della gravità, ripetizione e intenzionalità dell’inosservanza. Viene prevista altresì una procedura di “ravvedimento operoso”, con riduzione delle sanzioni in caso di adempimento, da parte del beneficiario nei tempi indicati dalle autorità competenti in ambito nazionale in materia di legislazione sociale e di lavoro, a quanto prescritto dalla norma oggetto di contestazione. E’ stato altresì inserito il riferimento al momento in cui l’infrazione si è verificata, recependo le osservazioni formulate dalle Commissioni parlamentari.     

L’articolo 4 definisce l’ambito di applicazione per i “Tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti e di sviluppo rurale nell’ambito del sistema integrato di gestione e controllo” ed attribuisce alle Autorità di gestione, per quanto di competenza, e agli Organismi Pagatori i compiti di accertamento ed applicazione delle riduzioni previste dagli articoli successivi, in relazione a distinte tipologie di domande di aiuto. Viene inoltre chiarito che il sistema è applicato ai singoli interventi e non alle superfici, pertanto interventi differenti, incidenti sulla medesima superficie, sono soggetti, separatamente, ai diversi controlli e alle riduzioni ed esclusioni previste per i singoli interventi, fatte salve le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali di cui all’articolo 3 regolamento (UE) 2021/2116.

L’articolo 5 introduce le previsioni relative alle riduzioni agli aiuti o alle misure di sostegno nelle ipotesi di tardiva presentazione delle domande, riprendendo la previsione degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 640/2014 in attuazione nella programmazione PAC corrente.

L’articolo 6 introduce le previsioni relative ai criteri per determinare le somme da recuperare ai sensi degli articoli 56 e 57 del regolamento (UE) 2021/2116. In particolare, l’intervento disciplina: le riduzioni agli aiuti nelle ipotesi di dichiarazione parziale delle superfici agricole a disposizione dell’agricoltore (comma 1); l’adeguamento della superficie dichiarata ai limiti e massimali individuali applicati nei vari interventi -coperta dai diritti all’aiuto del sostegno di base al reddito per la sostenibilità, i limiti di ettari al sostegno redistributivo e al sostegno complementare giovani, ecc.-  (comma 2); le riduzioni nelle ipotesi di dichiarazione di una superficie maggiore rispetto a quella accertata (comma 3); la tolleranza applicabile alle sotto o sovra-dichiarazioni (comma 4); le possibili graduazioni delle riduzioni nel caso di agricoltori con dichiarazioni corrette negli anni precedenti (comma 5); i requisiti per percepire il premio per i giovani agricoltori (comma 6); le riduzioni in merito al sistema dei diritti all’aiuto (comma 7); le irregolarità nell’ambito dei regimi di aiuto per animali (commi 8 e 9). Anche in relazione a questo articolo, sono state riprese le previsioni del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione nella programmazione corrente. E’ stato altresì inserita la specificazione relativa al fatto che le riduzioni previste al comma 1 siano determinate sulla base dei criteri previsti dal decreto di cui all’articolo 25, al fine di consentire la definizione esatta della percentuale di riduzione da applicare in caso di infrazione, tenuto conto del limite massimo di riduzione indicato dalla norma, così recependo le osservazioni formulate dalle Commissioni parlamentari.     

L’articolo 7 introduce le sanzioni per il mancato rispetto delle regole di condizionalità rafforzata (Criteri di Gestione Obbligatori e Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali) ed il relativo ambito di applicazione, cioè quello dei beneficiari inadempienti dei pagamenti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto stesso, evidenziando altresì le condizioni che debbono verificarsi affinché si applichino le sanzioni.

L’articolo 8 introduce i principi e le relative modalità che governano il calcolo delle sanzioni per il mancato rispetto della condizionalità rafforzata, cioè la gravità, la portata, la durata o la ripetizione nonché l'intenzionalità dell'inosservanza constatata. Le sanzioni amministrative che ne derivano devono risultare effettive, proporzionate e dissuasive.

L’articolo 9 definisce le disposizioni transitorie in materia di condizionalità per gli impegni assunti antecedentemente al 2023 e che continuano a permanere oltre quella data. E’ stata altresì inserita la specificazione, al comma 1, relativa al fatto che anche per gli impegni per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti o la vendemmia verde, adottati prima del 2023 continuino ad applicarsi le regola della condizionalità sociale di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 e degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013, recependo le osservazioni formulate dalle Commissioni parlamentari.     

L’articolo 10 stabilisce le disposizioni specifiche da applicarsi in caso di inosservanza degli impegni per i regimi per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali (articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115), comprensive delle modalità di applicazione e delle percentuali di riduzione, determinate in base alla gravità, entità, durata e ripetizione di ciascuna violazione. Queste sono state mutuate, opportunamente adattate e graduate, da quelle già applicate agli impegni delle misure a superficie o a capo dello sviluppo rurale, sulla base del regolamento (UE) n. 640/2014.

L’articolo 11 stabilisce le riduzioni od esclusioni per inadempienze relative ai criteri di ammissibilità degli interventi di sviluppo rurale, che non sono connessi alla dimensione delle superfici o al numero di animali. Anche queste norme sono state mutuate da quelle già applicate a questa fattispecie nel corso della programmazione 2014-2022, sulla base del regolamento (UE) n. 640/2014.

L’articolo 12, la cui rubrica è stata modificata recependo le osservazioni formulate dalle Commissioni parlamentari, disciplina la “violazione degli impegni connessi alla superficie e agli animali finanziati dal FEASR”. Stabilisce le riduzioni ed esclusioni per il mancato rispetto degli impegni per interventi connessi alla superficie e agli animali di cui al regolamento (UE) 2021/2115. Anche queste norme sono state mutuate da quelle già applicate nel corso della corrente programmazione 2014-2022, sulla base del regolamento (UE) n. 640/2014.

L’articolo 13 introduce le riduzioni ed esclusioni per violazioni contestuali di più impegni connessi agli articoli 70, 71, 72 del regolamento (UE) 2021/2115 nonché dei pertinenti impegni di condizionalità. Anche in questo caso si tratta di norme in continuità con la programmazione 2014-2022. E’ stato altresì inserito il richiamo espresso alla graduazione delle sanzioni sulla base dei criteri posti dal decreto di cui all’articolo 25, per rendere coerente il sistema dei richiami interni tra gli articoli 6, 13 e 25, sulla scorta delle osservazioni formulate dalle Commissioni parlamentari.     

L’articolo 14 detta le regole in caso di ripetizione di un’inadempienza, circoscrivendo anche le condizioni che generano la gravità di un’inadempienza, sempre in base ai parametri quali la gravità, entità, durata e ripetizione, registrate per l’inadempienza in questione. Anche in questo caso si tratta di norme in continuità con la programmazione 2014-2022.

L’articolo 15, la cui rubrica è stata modificata recependo le osservazioni formulate dalle Commissioni parlamentari, disciplina la “violazione degli impegni dello sviluppo rurale non connessi alla superficie e agli animali”. Regola le riduzioni od esclusioni per il mancato rispetto degli impegni degli interventi non connessi alla superficie e agli animali, come ad esempio gli investimenti, e ne detta, altresì, le relative modalità di applicazione, in continuità con la corrente programmazione 2014-2022. Per ogni infrazione relativa ad un impegno o ad a gruppi di impegni, l’articolo prevede, infatti, una riduzione o l’esclusione dell’importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, delle domande di pagamento, per la tipologia di operazione o di intervento a cui si riferiscono gli impegni violati. La percentuale della riduzione è determinata, come sempre, in base alla gravità, entità, durata e ripetizione di ciascuna infrazione.

L’articolo 16 introduce le norme sulle riduzioni o esclusioni per il mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici, ai sensi dell’articolo 61 del regolamento (UE) 2021/2116, relativamente alle operazioni dello sviluppo rurale. A tale proposito, la parte dell'aiuto che non deve essere pagata o che deve essere revocata è determinata in funzione della gravità dell'inosservanza e secondo il principio di proporzionalità, sulla base delle percentuali di riduzione ed esclusione individuate con riferimento ai principi del D.M. n. 10255 del 22 ottobre 2018, in coerenza con le linee guida contenute nell’Allegato della Decisione C(2019) 3452 final del 14 maggio 2019.

L’articolo 17 disciplina le disposizioni transitorie in materia di misure dello sviluppo rurale per impegni assunti antecedentemente al 2023 e che continuano a permanere oltre quella data.

L’articolo 18 prevede le sanzioni in tema di obblighi di informazione a carico delle organizzazioni di produttori (O.P.) e delle associazioni di organizzazioni di produttori (A.O.P.). Tali soggetti hanno l’obbligo, entro i termini previsti, di fornire informazioni, complete e corrette, a richiesta dei seguenti organismi: Regioni, Organismi Pagatori, Ministero. Inoltre, con la presente disposizione, viene sanzionata anche l’inosservanza degli obblighi di inserimento nel sistema informativo dei programmi operativi e delle loro modifiche nonché delle basi sociali.

L’articolo 19 delinea il sistema sanzionatorio qualora le O.P. e le A.O.P. siano coinvolte in frodi aventi ad oggetto aiuti contemplati nei regolamenti dell’Unione europea. In particolare, qualora un'O.P. o un'A.O.P. commetta una frode relativamente agli aiuti contemplati dal regolamento (UE) 2021/2115, è revocato il riconoscimento di tale organizzazione o associazione, prevedendo, inoltre, che l’Organismo pagatore proceda al recupero degli aiuti già erogati per tali azioni.

L’articolo 20 introduce sanzioni per gli importi ritenuti non ammissibili, qualora il beneficiario non ne abbia diritto. Nello specifico viene normato il caso in cui il beneficiario nella domanda dichiari di aver diritto ad un aiuto che è superiore di oltre il 3% a quello riscontrato dall’esame della domanda stessa; al riguardo, la sanzione sarà pari alla differenza fra i due importi.

L’articolo 21 prevede sanzioni amministrative in ordine alle operazioni di ritiro dei prodotti dal mercato, qualora, a seguito di controlli di identità suffragati da controlli fisici, emergano inadempienze.

L’articolo 22 prevede sanzioni, sempre con riferimento alle operazioni di ritiro, qualora i prodotti non siano stati smaltiti come stabilito dalle autorità nazionali, oppure se l'operazione di smaltimento abbia provocato impatti negativi a livello ambientale o fitosanitario.

L’articolo 23 introduce sanzioni amministrative a carico dei destinatari dei prodotti ritirati dal mercato qualora, nel corso dei controlli, si riscontrino irregolarità a loro attribuibili.

L’articolo 24 regolamenta il pagamento degli aiuti recuperati e delle sanzioni. Al riguardo stabilisce che le O.P., le A.O.P. e gli altri operatori interessati devono rimborsare gli aiuti indebitamente pagati, maggiorati degli interessi, pagando le sanzioni previste. Inoltre, l’articolo prevede un sistema di calcolo degli interessi e dispone che gli aiuti recuperati, gli interessi e le sanzioni siano versati al FEAGA.

L’articolo 25 introduce le seguenti disposizioni finali: i casi in cui è necessario stabilire disposizioni attuative con decreto ministeriale; la sequenza di applicazione delle riduzioni, iniziando con quelle riguardanti l’ammissibilità per passare a quelle riguardanti la condizionalità rafforzata e finire con quelle della condizionalità sociale. E’ stato altresì inserito il riferimento all’articolo 6, comma 1, recependo le osservazioni formulate dalle Commissioni parlamentari.