XIX LEG - Schema di D.Lgs. - Recepimento della direttiva (UE) 2020/1828 del parlamento europeo e del consiglio del 25 novembre 2020 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE.

aggiornamento: 4 maggio 2023

Esame definitivo - Consiglio dei ministri 9 marzo 2023

Esame preliminare - Consiglio dei ministri 9 dicembre 2022

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2020/1828 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 25 NOVEMBRE 2020, RELATIVA ALLE AZIONI RAPPRESENTATIVE A TUTELA DEGLI INTERESSI COLLETTIVI DEI CONSUMATORI E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 2009/22/CE

 

Relazione illustrativa

Indice

Art. 1 - Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206

Art. 2 - Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28

Art. 3 - Modifiche al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168

Art. 4 - Disposizioni transitorie e finali

Art. 5 - Clausola di invarianza finanziaria

 

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 

VISTO l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

VISTA la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

VISTA la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021», e, in particolare, l’allegato A, Numero 7;

VISTO il Codice di procedura civile, di cui al regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443;

VISTO il decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, recante «Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a norma dell'articolo 16 della legge. 12 dicembre 2002, n. 273»;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

VISTO il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante «Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali»;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 dicembre 2022;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 marzo 2023

 

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell’economia e delle finanze;

 

EMANA

il seguente decreto legislativo:

 

ART. 1

(Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

 

  1. Alla parte V del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il titolo II è inserito il seguente:

«Titolo II.1

(Azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori)

 

Art. 140-ter

(Disposizioni generali: definizioni ed ambito di applicazione)

 

  1. Ai fini del presente titolo, si intende per:
    1. consumatore: la persona fisica, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);
    2. professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica che, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato, agisce, anche tramite un altro soggetto che opera in suo nome o per suo conto, per fini relativi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;
    3. interessi collettivi dei consumatori: gli interessi di un numero di consumatori che sono stati o potrebbero essere danneggiati da una violazione delle disposizioni di cui all'allegato II-septies;
    4. ente legittimato: gli enti disciplinati dall’articolo 140-quater, nonché gli enti iscritti nell’elenco elaborato e pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, comma 2, della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020;
    5. azione rappresentativa: un'azione per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori promossa, nelle materie di cui all’allegato II-septies, da un ente legittimato in quanto parte ricorrente per conto dei consumatori e finalizzata a ottenere un provvedimento inibitorio o un provvedimento compensativo;
    6. azione rappresentativa nazionale: un'azione rappresentativa promossa, nelle materie di cui all’allegato II-septies, innanzi al giudice italiano da un’associazione dei consumatori e degli utenti inserita nell’elenco di cui all’articolo 137 ovvero da organismi pubblici indipendenti nazionali;
    7. azione rappresentativa transfrontaliera: un'azione rappresentativa promossa, nelle materie di cui all’allegato II-septies, innanzi al giudice italiano da uno o più enti legittimati di altri Stati membri ed inseriti nell'elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 1, comma 2 della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020, ovvero un'azione rappresentativa intentata in un altro Stato membro da un ente legittimato ai sensi dell’articolo 140-quinquies, anche unitamente ad altri enti legittimati di diversi Stati membri;
    8. provvedimento compensativo: una misura rivolta a rimediare al pregiudizio subito dal consumatore, anche attraverso il pagamento di una somma di denaro, la riparazione, la sostituzione, la riduzione del prezzo, la risoluzione del contratto o il rimborso del prezzo pagato, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui all’allegato II-septies;
    9. provvedimento inibitorio: un provvedimento con il quale il giudice ordina la cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva posta in essere in violazione delle disposizioni di cui all’allegato II-septies e ordina la pubblicazione del provvedimento, integralmente o per estratto, su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale ovvero la pubblicazione di una rettifica.
  2. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano alle azioni rappresentative promosse nei confronti di professionisti per violazioni delle disposizioni di cui all'allegato II-septies, che ledono o possono ledere interessi collettivi dei consumatori. Nel caso previsto dal primo periodo, gli enti legittimati non possono agire con l’azione di classe prevista dal titolo VIII-bis del libro IV del codice di procedura civile. Restano fermi i rimedi contrattuali ed extracontrattuali comunque previsti a favore dei consumatori.
  3. L’azione rappresentativa può essere promossa anche se le violazioni sono cessate.
  4. La cessazione delle violazioni intervenuta prima della conclusione dell'azione rappresentativa non determina la cessazione della materia del contendere.

 

Art. 140-quater

(Legittimazione ad agire)

 

  1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 137, gli organismi pubblici indipendenti nazionali di cui all’articolo 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017, che facciano richiesta di essere legittimati e gli enti designati in un altro Stato membro e iscritti nell’elenco elaborato e pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, comma 2, della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020 sono legittimati a proporre le azioni rappresentative previste dall’articolo 140-ter, comma 2, primo periodo, innanzi al giudice italiano.
  2. Gli enti previsti dall’articolo 140-quinquies, compresi quelli che rappresentano consumatori di più di uno Stato membro, sono legittimati a proporre le azioni rappresentative previste dall’articolo 140-ter, comma 2, primo periodo, negli altri Stati membri.

 

Art. 140-quinquies

(Enti legittimati a proporre azioni rappresentative transfrontaliere)

 

  1. Nell’elenco previsto dall’articolo 137 è istituita una sezione speciale, nella quale sono iscritti gli enti e le associazioni dei consumatori e degli utenti legittimati a proporre azioni rappresentative transfrontaliere.
  2. Possono essere iscritti nella sezione speciale di cui al comma 1 gli enti che ne fanno richiesta e le associazioni iscritte nell’elenco previsto dall’articolo 137 che lo richiedono, purché in possesso dei seguenti requisiti:
    1. avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, e dimostrazione di attività pubblica effettiva a tutela degli interessi dei consumatori nei dodici mesi precedenti la richiesta di iscrizione;
    2. possesso di uno statuto che preveda come scopo la tutela dei consumatori, nelle materie di cui all’allegato II-septies, e l’assenza di fine di lucro;
    3. non essere assoggettati a procedure per la regolazione dell’insolvenza;
    4. previsione nello statuto di regole, anche riferite alle cause di incompatibilità relative ai rappresentanti legali, idonee ad assicurare l’indipendenza dell’associazione e l’assenza di influenza da parte di persone diverse dai consumatori e in particolare da parte di professionisti che hanno un interesse economico a intentare azioni rappresentative, nonché misure idonee a prevenire e a risolvere conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra l’associazione, i suoi finanziatori e gli interessi dei consumatori;
    5. previsione della nomina di un organo di controllo, che vigila sul rispetto dei principi di indipendenza e delle misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi e al quale si applica l’articolo 30, commi 5, 6, 7 e 8, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in quanto compatibile;
    6. rendere pubblico sul proprio sito internet e con eventuali altri mezzi appropriati lo statuto e una sintetica descrizione dell’attività svolta, redatta in un linguaggio semplice e comprensibile, comprensiva delle informazioni relative alla propria costituzione, all’oggetto sociale, all’attività effettivamente svolta a tutela degli interessi dei consumatori, all’iscrizione nella sezione speciale dell’elenco di cui all’articolo 137, all’inesistenza di procedure per la regolazione dell’insolvenza aperte nei propri confronti, alla propria indipendenza, nonché di informazioni sulle proprie fonti di finanziamento.
  3. Possono essere designati come enti legittimati a proporre azioni rappresentative transfrontaliere anche gli organismi pubblici indipendenti nazionali di cui all’articolo 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017, che facciano richiesta di essere legittimati.
  4. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy sono stabilite le modalità con le quali la sezione speciale di cui al comma 1 è resa pubblica, nonché le procedure per la presentazione della richiesta di iscrizione e della documentazione idonea ad attestare il possesso, in capo agli enti e alle associazioni richiedenti, dei requisiti di cui al comma 2.

 

Art. 140-sexies

(Comunicazione degli enti legittimati e monitoraggio)

 

  1. Entro il 26 dicembre 2023 il Ministero delle imprese e del made in Italy comunica alla Commissione europea l’elenco degli enti legittimati ad esperire le azioni rappresentative nazionali e transfrontaliere, comprensivo della denominazione e, ove applicabile, dell’oggetto sociale. Il Ministero delle imprese e del made in Italy rende pubblico l’elenco tramite il proprio sito istituzionale, il cui indirizzo internet è reso noto alla Commissione europea. Il Ministero delle imprese e del made in Italy comunica le modifiche intervenute successivamente.
  2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy verifica almeno ogni cinque anni la permanenza, in capo agli enti di cui alla sezione speciale prevista dall’articolo 140-quinquies, comma 1, dei requisiti di cui all’articolo 140-quinquies, comma 2, disponendo la cancellazione dell’ente che non risulta in possesso di uno o più di tali requisiti.
  3. Se uno Stato membro o la Commissione europea solleva riserve in ordine al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 140-quinquies, commi 1 e 2, da parte di un ente legittimato all’esperimento di azioni rappresentative transfrontaliere, il Ministero delle imprese e del made in Italy ne verifica la sussistenza. Il Ministero delle imprese e del made in Italy dispone la cancellazione dalla sezione speciale dell’articolo 137 dell’ente che non risulta in possesso di uno o più di tali requisiti. Il procedimento è disciplinato dal decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy previsto dall’articolo 140-quinquies, comma 4.
  4. Il Ministero delle imprese e del made in Italy è individuato quale punto di contatto con la Commissione europea ai fini di cui al comma 3.

 

Art. 140-septies

(Azioni rappresentative)

 

  1. Le azioni rappresentative previste dal presente titolo possono essere promosse dagli enti legittimati, senza bisogno di mandato da parte dei consumatori interessati, al fine di richiedere, anche cumulativamente, l’adozione dei provvedimenti inibitori previsti dall’articolo 140-octies oppure dei provvedimenti compensativi previsti dall’articolo 140-novies, in caso di violazione delle disposizioni di cui all'allegato II-septies.
  2. Restano ferme le norme in materia di diritto internazionale privato, in particolare relative alla giurisdizione nonché al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e alla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extra-contrattuali.
  3. Se la violazione delle disposizioni di cui all'allegato II-septies lede o può ledere consumatori di diversi Stati membri, l'azione rappresentativa può essere proposta congiuntamente da più enti legittimati di diversi Stati membri, iscritti nell’elenco elaborato e pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, comma 2, della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020.
  4. La domanda si propone con ricorso inderogabilmente davanti alla sezione specializzata in materia di impresa competente per il luogo ove ha sede la parte resistente. Se è convenuta una persona fisica è competente il giudice del luogo in cui la stessa ha la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, quello del luogo in cui ha la dimora. Se anche la dimora è sconosciuta, è competente il giudice del luogo in cui ha sede l’ente ricorrente.
  5. Nel ricorso l’ente legittimato indica gli elementi necessari a determinare il gruppo dei consumatori interessati dall’azione rappresentativa, la sussistenza della giurisdizione e il diritto applicabile, nonché i finanziamenti dell’azione promossa, ricevuti o promessi da parte di terzi.
  6. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, è pubblicato ai sensi dell’articolo 840-ter, secondo comma, del codice di procedura civile.
  7. Il procedimento è regolato dal rito semplificato di cui al libro secondo, titolo I, capo III-quater, del codice di procedura civile, in quanto compatibile. Non si applica il primo comma dell’articolo 281–duodecies del codice di procedura civile. In ogni caso, resta fermo il diritto all'azione individuale, salvo quanto previsto all'articolo 840-undecies, nono comma, del codice di procedura civile. Non è ammesso l'intervento dei terzi ai sensi dell'articolo 105 del codice di procedura civile. Entro il termine di trenta giorni dalla prima udienza, il tribunale decide con ordinanza sull'ammissibilità della domanda, ma può sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un'istruttoria davanti a un'autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo. Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3.
  8. La domanda è inammissibile:
    1. quando è manifestamente infondata;
    2. se è priva degli elementi necessari ad individuare il gruppo dei consumatori interessati dall’azione rappresentativa;
    3. se il tribunale non ravvisa l’omogeneità dei diritti individuali per cui è richiesta l’adozione dei provvedimenti compensativi previsti dall’articolo 140-novies;
    4. se, anche a seguito di contestazione del convenuto, risulta che l’ente ricorrente è privo dei requisiti necessari per la legittimazione all’azione;
    5. quando l’azione è promossa in conflitto di interessi, in particolare se risulta che il soggetto che ha finanziato l’azione è concorrente del convenuto o dipende da quest’ultimo. In questo caso il giudice solleva anche di ufficio la questione ed assegna all’ente ricorrente un termine entro cui rifiutare o modificare il finanziamento;
    6. se l’oggetto sociale dell'ente legittimato che ha proposto la domanda non giustifica l’esercizio dell’azione.
  9. L'ordinanza che decide sull'ammissibilità è pubblicata, a cura della cancelleria, nell'area pubblica del portale dei servizi telematici di cui all’articolo 840-ter, secondo comma, del codice di procedura civile, entro quindici giorni dalla pronuncia.
  10. Quando l'inammissibilità è dichiarata a norma del comma 8, lettera a), il ricorrente può riproporre l'azione rappresentativa quando si siano verificati mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto.
  11. Si applica l’articolo 840-ter, settimo e ottavo comma, del codice di procedura civile.

 

Art. 140-octies

(Provvedimenti inibitori)

 

  1. Gli enti legittimati possono proporre azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori per ottenere l’adozione di provvedimenti inibitori.
  2. Il ricorso è notificato al pubblico ministero.
  3. Si applicano i commi dal quarto al quattordicesimo dell’articolo 840-quinquies del codice di procedura civile.
  4. L’ente legittimato non è onerato di provare la colpa o il dolo del professionista, né le perdite o i danni effettivi subiti dai singoli consumatori interessati.
  5. Quando ricorrono giusti motivi di urgenza, gli enti legittimati di cui al comma 1 possono chiedere in corso di causa un provvedimento provvisorio teso a far cessare una condotta omissiva o commissiva o a inibire la reiterazione di una condotta che appaia costituire una violazione delle disposizioni di cui all’articolo 140-ter, comma 2. Si applicano gli articoli 669-quater, primo, secondo e quarto comma, 669-sexies, 669-octies, ottavo e nono comma, 669-decies, primo comma, 669-duodecies e 669-terdecies del codice di procedura civile.
  6. Il provvedimento provvisorio perde efficacia se la domanda di provvedimento inibitorio è dichiarata inammissibile, anche se avverso l’ordinanza è stato proposto reclamo, ovvero rigettata nel merito con sentenza anche non passata in giudicato.
  7. Si applicano il settimo e l’ottavo comma dell’articolo 840-sexiesdecies del codice di procedura civile.
  8. In ogni caso l'azione di cui al presente articolo può essere proposta solo dopo che siano decorsi quindici giorni dalla data in cui gli enti legittimati abbiano richiesto al professionista, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, la cessazione del comportamento lesivo degli interessi dei consumatori e degli utenti.

 

Art. 140-novies

(Provvedimenti compensativi)

 

  1. Gli enti legittimati possono proporre azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori danneggiati da una violazione delle disposizioni di cui all'allegato II-septies, al fine di ottenere l’adozione di provvedimenti compensativi.
  2. Fermo quanto previsto dall’articolo 140-septies, si applicano gli articoli da 840-quater a 840-terdecies e l’articolo 840-quinquiesdecies del codice di procedura civile, in quanto compatibili. Il giudice determina un contributo di modesta entità ai sensi dell’articolo 840-sexies, primo comma, lettera h), del codice di procedura civile. È esclusa l’applicazione del terzo comma del medesimo articolo 840-sexies.
  3. In caso di soccombenza il consumatore è condannato al rimborso delle spese a favore del resistente nel solo caso di mala fede o colpa grave.

 

Art. 140-decies

(Accordi di natura transattiva e conciliativa)

 

  1. Fino alla discussione orale della causa, l'ente legittimato e il professionista possono depositare congiuntamente al tribunale una proposta transattiva o conciliativa concernente la domanda proposta ai sensi dell’articolo 140-novies.
  2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, il tribunale, sentiti l’ente legittimato e il professionista, può invitarli a raggiungere una transazione concernente la domanda proposta ai sensi dell’articolo 140-novies entro un termine ragionevole.
  3. Il tribunale verifica che la proposta transattiva o conciliativa non contrasti con norme imperative e non contenga clausole o obbligazioni non eseguibili tenuto conto dei diritti e degli interessi di tutte le parti e, in particolare, di quelli dei consumatori interessati.
  4. Si applica l’articolo 185, terzo comma, del codice di procedura civile.
  5. Si applica altresì l’articolo 840-quaterdecies del Codice di procedura civile in quanto compatibile.

 

Art. 140-undecies

(Informazioni sulle azioni rappresentative)

 

  1. Gli enti legittimati a esperire le azioni rappresentative indicano sul proprio sito web le azioni rappresentative che hanno deciso di intentare, lo stato di avanzamento di quelle intentate e i relativi esiti, provvedendo a comunicare le medesime informazioni al Ministero delle imprese e del made in Italy che le pubblica sul proprio sito istituzionale.

 

Art. 140-duodecies

(Interruzione della prescrizione e impedimento della decadenza)

 

  1. La prescrizione dei diritti dei consumatori tutelabili ai sensi dell’articolo 140-novies è interrotta, ai sensi degli articoli 2943 e 2945 del codice civile, dal deposito del ricorso introduttivo dei procedimenti previsti dagli articoli 140-octies e 140-novies, sempre che il ricorso stesso sia notificato al resistente nel termine assegnato dal giudice. Dalla data del deposito dell’atto introduttivo sono altresì impedite le decadenze previste a carico dei consumatori.

 

Art. 140-terdecies

(Misure di coercizione indiretta)

 

  1. Con il provvedimento che definisce il giudizio di cui all’articolo 140-octies, nonché con il provvedimento previsto dal comma 5 del medesimo articolo 140-octies, il giudice fissa un termine per l'adempimento degli obblighi stabiliti e, anche su domanda della parte che ha agito in giudizio, dispone, in caso di inadempimento, il pagamento di una somma di denaro da 1.000 euro a 5.000 euro, per ogni inadempimento ovvero giorno di ritardo rapportati alla gravità del fatto tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Tali somme sono versate ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nella misura del 50 per cento al Ministero della giustizia per il potenziamento degli uffici e degli altri servizi istituzionali e per la restante quota del 50 per cento al Ministero delle imprese e del made in Italy per il miglioramento delle attività di tenuta della sezione istituita dall’articolo 140-quinquies.

 

Art. 140-quaterdecies

(Spese del procedimento)

 

  1. Il contributo unificato è dovuto nella misura di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, ridotta alla metà. Non si applica l’articolo 13, comma 1-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.».
  2. Dopo l’allegato II-sexies al citato decreto legislativo n. 206 del 2005 è aggiunto l’Allegato II-septies, di cui all’allegato A al presente decreto.

 

ART. 2

(Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28)

 

  1. All’articolo 5, comma 6, lettera h), del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, le parole: «all’articolo 37» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 37 e 140-octies».

ART. 3

(Modifiche al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168)

 

  1. All’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente: «d-ter) controversie di cui alla parte V, titolo II.1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.».

 

ART. 4

(Disposizioni transitorie e finali)

 

  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 25 giugno 2023.
  2. L’articolo 140-duodecies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, si applica alle azioni volte ad ottenere provvedimenti compensativi relative a violazioni verificatesi a partire dal 25 giugno 2023.
  3. Con provvedimento del Ministro delle imprese e del made in Italy, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è stabilito l'adeguamento dell’allegato II-septies alle modifiche dell’allegato I della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020.
  4. Ogni rinvio all’elenco di cui all’articolo 137 del decreto legislativo n. 206 del 2005, effettuato da norme di rango primario e secondario, deve intendersi esteso alla sezione speciale istituita dall’articolo 140-quinquies, comma 1, del medesimo decreto solo se espressamente previsto.

ART. 5

(Clausola di invarianza finanziaria)

 

  1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

Relazione illustrativa

Lo schema di decreto legislativo in esame recepisce la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori (in prosieguo: direttiva) viene redatto in conformità alla delega contenuta nella legge 4 agosto 2022, n. 127 recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti normativi dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2021”, il cui allegato A ricomprende, al punto 7), la direttiva in questione.

La direttiva è stata adottata a norma dell’articolo 169, paragrafo 1, e dell’articolo 169, paragrafo 2, lettera a), TFUE, che attribuiscono all’Unione europea l’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori per mezzo di misure adottate a norma dell’articolo 114 TFUE.

La direttiva muove dall’intento di consolidare la fiducia dei consumatori nel mercato interno e di assicurare una tutela effettiva e uniforme dei diritti loro riconosciuti dalle norme dell’Unione europea contribuendo ad evitare possibili distorsioni della concorrenza. In particolare, la direttiva consente agli enti legittimati – che agiscano nell’interesse dei consumatori – di esperire azioni rappresentative, nazionali e transfrontaliere, volte all’adozione di provvedimenti inibitori e risarcitori (nell’accezione di cui all’articolo 3, numero 10), della direttiva, che è stato attuato nel presente schema di decreto legislativo attraverso la locuzione “provvedimenti compensativi”), nei confronti dei professionisti che violino specifiche disposizioni del diritto dell'Unione europea, di cui all’allegato I della direttiva. Il Legislatore europeo mira, inoltre, a bilanciare il rafforzamento degli strumenti di tutela degli interessi dei consumatori con l’esigenza di prevenire l’abuso del contenzioso, anche a garanzia dei professionisti.

Atteso che il perseguimento degli obiettivi europei non può prescindere dall’analisi del substrato normativo su cui le azioni rappresentative incidono, si evidenzia che la legge 12 aprile 2019, n. 31, con l’introduzione del titolo VIII-bis “Dei procedimenti collettivi” nel libro IV del codice di procedura civile, abrogando gli articoli 139, 140 e 140-bis del codice del consumo e riformando la materia delle azioni collettive, ne ha ampliato l’ambito di applicazione dal punto di vista oggettivo e soggettivo.

Viste le peculiarità caratterizzanti lo strumento di tutela unionale, sono state dettate specifiche disposizioni processuali rinviando, laddove possibile, alla disciplina del modello nazionale dei procedimenti collettivi e rendendo applicabile, laddove compatibile, il rito semplificato di cui al capo III-quater del titolo I del libro secondo del codice di procedura civile.

In considerazione dell’ambito applicativo delle disposizioni contenute nell’allegato I della direttiva e nell’intento di valorizzare l’identità dei soggetti destinatari delle tutele eurounitarie, è stato novellato il codice del consumo a cui si è voluta attribuire la veste di sedes materiae della nuova azione rappresentativa, deputata alla tutela dei consumatori.

Il codice del consumo, infatti, quale testo normativo di riassetto degli istituti a tutela dei consumatori, assolve anche alla funzione di garantire organicità alla disciplina di settore in un’ottica di semplificazione, coordinamento ed effettività di tutela per il consumatore.

In una prospettiva sistematica, si osserva, infatti, che il legislatore ha inserito nel medesimo corpus normativo, da un lato, le disposizioni in materia di “Risoluzione extragiudiziale delle controversie” di cui al titolo II-bis della parte V (articolo 141 e seguenti); dall’altro lato, le disposizioni in materia di “Cooperazione tra le autorità nazionali per la tutela dei consumatori”, di cui all’articolo 144-bis del codice del consumo, in attuazione di quanto previsto dal regolamento (UE) 2017/2394 (c.d. enforcement).   Mentre le disposizioni di cui agli articoli 141 e seguenti consentono una soluzione dei conflitti di consumo – nazionali o transfrontalieri – rapida ed efficace e assumono altresì una funzione deflattiva del contenzioso giudiziario, scongiurando il rischio che i consumatori non esercitino i propri diritti a causa dei costi e delle lungaggini processuali, quelle di cui all’articolo 144-bis prevedono un sistema orizzontale per le infrazioni alle disposizioni consumeristiche, distinguendo differenti violazioni in base alla natura transfrontaliera e declinando specifici strumenti di cooperazione tra autorità nazionali e Commissione europea.

Inoltre, si rileva che anche le norme di attuazione di tutte le recenti direttive, tra le quali da ultimo la direttiva (UE) 2019/2161 relativamente al rafforzamento della tutela dei consumatori anche mediante l’armonizzazione dell’impianto sanzionatorio per violazioni transfrontaliere, stanno trovando il loro fulcro nel codice del consumo.

L’inserimento delle disposizioni in materia di azioni rappresentative transfrontaliere all’interno del codice del consumo, quindi, risponde all’esigenza di collocare nel medesimo corpo normativo gli istituti posti a tutela del consumatore connotati da natura transfrontaliera.

Le osservazioni che precedono permettono di evidenziare che la stratificazione normativa ha reso il codice del consumo la fonte prima di riferimento per i consumatori, contribuendo a rendere questi ultimi consapevoli dei diritti loro riconosciuti e degli strumenti posti a presidio di tali situazioni giuridiche, anche in applicazione del principio di effettività della tutela.

Lo schema si compone di n. 5 articoli e un allegato.

L’articolo 1, rubricato “Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206”, modifica il codice del consumo come segue.

Con il comma 1 si introduce il titolo II.I nella parte V del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante la seguente rubrica: “Azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori”:

L’articolo 140-ter, rubricato “Disposizioni generali: definizioni ed ambito di applicazione”, composto da quattro commi.

Nel comma 1 sono inserite le definizioni ricavate dall’articolo 3 della direttiva:

  1. “Consumatore”: la definizione di consumatore è declinata nei termini di un rinvio a quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera a) del codice del consumo che già definisce il consumatore in modo conforme alle prescrizioni della direttiva.
  2. “Professionista”: la trasposizione della nozione di professionista è stata resa difficoltosa dalla considerazione per cui le diverse versioni linguistiche della direttiva contengono definizioni che non appaiono allineate. Si è pertanto ritenuto che il significato della locuzione “sotto il controllo pubblico o privato”, contenuta nel testo italiano della direttiva, diverso, ad esempio, dalla versione francese (che definisce il professionista come “toute personne physique ou morale, qu’elle soit publique ou privée”), sia quello recepito nel presente schema di decreto legislativo (“indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato”), che riprende le definizioni contenute in altre norme del codice del consumo (si confronti, ad esempio, la nozione di “fornitore” contenuta all’articolo 67-ter). Nella definizione de qua, inoltre, è stato introdotto il riferimento a chiunque “agisce in nome o per conto del professionista” adottando una formulazione ispirata al disposto dell’articolo 18 del codice del consumo.
  3. “Interessi collettivi dei consumatori”: la nozione di interessi collettivi dei consumatori circoscrive il nucleo di interessi tutelabili per mezzo delle azioni rappresentative ossia quelli vantati da soggetti, qualificabili come consumatori, che siano stati lesi o che possano esserlo per effetto della violazione delle disposizioni contenute nell’allegato II-septies. Ai fini della formulazione della definizione de qua è stato assunto quale riferimento primo, con gli opportuni adattamenti, la definizione di cui all’articolo 67-ter del codice del consumo.
  4. “Ente legittimato”: la nozione di ente legittimato circoscrive l’alveo dei soggetti titolati ad agire in giudizio, per mezzo delle azioni rappresentative, al fine di garantire gli interessi dei consumatori. Tale qualificazione è riconosciuta ad un novero di enti in possesso di precisi requisiti utili a qualificarli come soggetti in grado di curare e rappresentare - in modo effettivo ed efficace - le ragioni consumeristiche, anche innanzi all’autorità giudiziaria o amministrativa di un altro Stato membro dell’UE. Sono definiti enti legittimati gli enti disciplinati dall’articolo 140-quater del codice del consumo. Innanzitutto, nel richiamare l’articolo 137 del medesimo codice si valorizza l’elevato e consolidato grado di rappresentatività degli interessi dei consumatori che caratterizza detti enti. Lo stesso articolo 140-quater rimanda, altresì, in piena aderenza alla definizione dettata dal legislatore europeo, agli enti che siano inseriti nell’elenco tenuto dalla Commissione europea, di cui all’art. 5, paragrafo 1, della direttiva, e relativo agli enti che siano stati legittimati ad agire da parte degli altri Stati membri dell’Unione europea per mezzo delle azioni rappresentative. Tra i soggetti legittimati ad esperire le azioni rappresentative transfrontaliere si annoverano inoltre gli enti di cui all’articolo 140-quinquies. La formulazione adottata al fine di identificare l’elenco della Commissione europea è – dal punto di vista della formulazione - in linea con quanto previsto dall’articolo 141-sexies, comma 6 del codice del consumo. La legittimazione viene riconosciuta anche agli organismi pubblici indipendenti nazionali così esercitando la facoltà rimessa al Legislatore nazionale dall’articolo 4, paragrafo 7, della direttiva. Ai soli fini dell’esperimento delle azioni rappresentative transfrontaliere è riconosciuta la legittimazione ad agire agli enti iscritti nella sezione speciale dell’elenco di cui all’articolo 137, in possesso dei requisiti più diffusamente descritti nel prosieguo.
  5. “Azione rappresentativa”: la nozione di azione rappresentativa riproduce, con alcuni adattamenti, la definizione di cui alla direttiva. In particolare, alla definizione di matrice eurounitaria è stato aggiunto l’inciso “nelle materie di cui allegato II-septies”, al fine di individuare le materie in cui è possibile esercitare l’azione rappresentativa a tutela delle ragioni dei consumatori. L’azione rappresentativa viene definita come un'azione per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori intentata da un ente legittimato in quanto parte ricorrente per conto dei consumatori e finalizzata a ottenere un provvedimento inibitorio o un provvedimento compensativo, in linea con il tenore dell’articolo 3, n. 5, della direttiva. La locuzione “provvedimento risarcitorio” è stata sostituita da quella di “provvedimento compensativo”, posto che il riferimento al modello risarcitorio tracciato dalla direttiva non è sussumibile, per ratio e natura, nell’alveo della nozione di risarcimento come declinata nell’ordinamento interno.
  6. “Azione rappresentativa nazionale”: l’azione rappresentativa nazionale è definita ponendo l’accento sulla categoria dei soggetti legittimati attivi, posto che nel quadro tracciato dal legislatore europeo la natura nazionale dell’azione è data dalla coincidenza tra lo Stato in cui viene intentata l’azione e quello di designazione dell’ente stesso. L’azione rappresentativa nazionale nell’ordinamento interno, quindi, è esperibile innanzi all’autorità giudiziaria italiana da parte delle associazioni legittimate a tal fine con l’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 137 del codice del consumo, tenuto dal Ministero delle imprese e del made in Italy, ovvero da organismi pubblici indipendenti nazionali.
  7. “Azione rappresentativa transfrontaliera”: tale azione, contrariamente a quanto previsto con riferimento alle azioni rappresentative nazionali, è caratterizzata dalla differenza tra lo Stato membro in cui l’azione rappresentativa viene intentata e quello di designazione dell’ente legittimato. Quindi, uno o più enti, legittimati da altri Stati membri e inseriti nell’elenco di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva, potranno esperire l’azione rappresentativa innanzi all’autorità giudiziaria italiana. Di contro, gli enti legittimati ai sensi dell’articolo 140- quinquies, potranno esercitare in un altro Stato membro l’azione rappresentativa.
  8. “Provvedimento compensativo”: la lettera h) reca l’attuazione della definizione del “provvedimento risarcitorio” contenuta al numero 10 dell’articolo 3 della direttiva. La nozione di “provvedimento risarcitorio” è stata elaborata attraverso il ricorso alla formula “provvedimento compensativo”, mentre il riferimento all’“indennizzo” è stato sostituito con quello di “pagamento di una somma di denaro”. Si è infatti ritenuto che l’esatta trasposizione della formulazione della direttiva sarebbe risultata fonte di difficoltà interpretative, stante la specificità delle nozioni di risarcimento e indennizzo nell’ordinamento nazionale, che per tale ragione sono state sostituite con terminologia che appare più appropriata. Non si ritiene di poter accogliere l’osservazione sul punto formulata sia dalla Commissione 2a che dalla Commissione 4a del Senato (che invitano a riconsiderare la scelta di non recepire la terminologia utilizzata dalla direttiva) poiché l’articolo 3, n. 10) della direttiva medesima annovera tra i provvedimenti risarcitori rimedi, quali l’indennizzo, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, che sono estranei alla nozione di “risarcimento” secondo il diritto interno. Neppure si ritiene che sia incoerente rispetto alla direttiva l’utilizzo di una terminologia non esattamente sovrapponibile rispetto a quella presente nella stessa. Tale scelta è infatti già stata effettuata dal legislatore italiano nell’attuazione di altri strumenti di diritto eurounitario, come nel caso della direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993 concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. In tal caso la formula “clausole abusive” è stata tradotta con quella di “clausole vessatorie”, attualmente contenuta agli articoli 33 e ss. del Codice del consumo.
  9. “Provvedimento inibitorio”: un provvedimento con il quale il giudice ordina la cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva posta in essere in violazione delle disposizioni di cui all’allegato II-septies e ordina la pubblicazione del provvedimento, integralmente o per estratto, su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale ovvero la pubblicazione di una rettifica. La definizione di provvedimento inibitorio è stata introdotta in accoglimento dell’osservazione di cui alla lettera a) delle Commissioni II e X riunite della Camera dei deputati; conseguentemente, pure in accoglimento della medesima osservazione, è stato modificato l’articolo 140-octies, al fine di evitare duplicazioni.

Il comma 2 definisce l’ambito di applicazione del decreto legislativo, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 2 della direttiva. In accoglimento dell’osservazione formulata dalle Commissioni riunite II e X della Camera dei deputati (lettera “b)”) dopo il primo periodo è stata inserita una diposizione, al fine di chiarire che nel caso di azioni rappresentative promosse nei confronti di professionisti per violazioni delle disposizioni di cui all’allegato II-septies, gli enti legittimati non possono agire con l’azione di classe prevista dal titolo VIII-bis del libro IV del codice di procedura civile. La norma precisa, inoltre, che restano fermi i rimedi contrattuali ed extracontrattuali comunque previsti a favore dei consumatori, in attuazione del paragrafo 2 del medesimo articolo 2 della direttiva. 

I commi 3 e 4, recependo il disposto del paragrafo 1, ultimo periodo, dell’articolo 2 della direttiva, dispongono che l’azione rappresentativa può essere promossa anche qualora le violazioni siano cessate e che, qualora la stessa cessazione intervenga prima della conclusione dell’azione rappresentativa, ciò non determina la cessazione della materia del contendere. Tale espressione, di origine giurisprudenziale, è ora contenuta nel disposto dell’articolo 34, comma 5, del codice del processo amministrativo, in forza del quale “Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere”.

L’articolo 140-quater, rubricato “Legittimazione ad agire”, è composto da due commi.

Il comma 1 delinea il quadro generale di riferimento in merito alla legittimazione attiva nelle azioni rappresentative celebrate in Italia. Sono qualificati come soggetti legittimati ad esperire le azioni rappresentative gli enti iscritti nell’elenco di cui all’articolo 137, gli organismi pubblici indipendenti nazionali che facciano richiesta di essere legittimati e gli enti - designati da altri Stati membri - iscritti nell’elenco tenuto e pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva. Per organismi pubblici indipendenti nazionali si fa riferimento alle autorità competenti di cui all’articolo 3, numero 6), Regolamento UE 2394/2017, intese come qualsiasi autorità pubblica a livello nazionale, regionale o locale e designata da uno Stato membro come responsabile dell’applicazione delle norme dell’Unione sulla tutela degli interessi dei consumatori.

La previsione di cui al comma de quo, muovendo dall’identità dei soggetti destinatari della tutela, valorizza la funzione rappresentativa, storicamente consolidata nell’ordinamento interno, degli enti di cui all’articolo 137 del codice del consumo. A fianco di tale categoria di soggetti sono posti gli enti di cui al sopra citato elenco tenuto dalla Commissione europea quali attori titolati a esperire in Italia le azioni rappresentative transfrontaliere.  Infine, la legittimazione degli organismi indipendenti nazionali discende dall’esercizio della facoltà di cui all’articolo 4, paragrafo 7, della direttiva. Non si ritiene, pertanto, di dover accogliere l’osservazione “c)” delle Commissioni riunite II e X della Camera dei deputati. Tale legittimazione si muove in analogia con quanto già previsto dall’abrogato articolo 139 del codice del consumo, applicabile ratione temporis, che riconosceva tra l’altro in capo agli organismi pubblici indipendenti nazionali il potere di agire avverso atti o comportamenti lesivi per i consumatori del proprio Paese. La scelta di inserire nell’alveo dei soggetti legittimati all’esperimento delle azioni rappresentative gli organismi pubblici indipendenti discende dalla volontà di valorizzarne il ruolo istituzionale, atteso che tali Authority annoverano tra i propri compiti anche la tutela degli interessi consumeristici, ciascuna per i rispettivi profili di competenza. Si ricordano, tra gli altri e a titolo esemplificativo, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, la Banca d’Italia, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) ecc. L’elevato grado di complessità che caratterizza le azioni rappresentative, soprattutto in una dimensione transfrontaliera (cfr. anche nel seguito art. 140-quinquies), ha condotto verso la scelta di legittimare all’azione tali soggetti che detengono solidità organizzativa e finanziaria e un patrimonio di risorse, tanto in termini di competenza che di esperienza in materia di tutela dei consumatori, adeguati a farne valere in giudizio le ragioni.

Il comma 2 individua gli enti legittimati dall’Italia a esperire le azioni rappresentative transfrontaliere, compresi quelli che rappresentano consumatori di più di uno Stato membro, facendo riferimento all’articolo 140-quinquies. Tali enti potranno esperire le azioni rappresentative innanzi all’autorità competente di un altro Stato membro.

L’articolo 140-quinquies, rubricato “Enti legittimati a proporre azioni rappresentative transfrontaliere”, è composto da quattro commi.

Il comma 1 prevede l’istituzione, nell’elenco di cui all’art. 137 del codice del consumo, di una sezione speciale all’interno della quale saranno iscritti gli enti legittimati ad esperire le azioni rappresentative transfrontaliere. La ratio sottesa alla scelta di istituire una nuova sezione all’interno del suddetto elenco pubblico trova fondamento nella coincidenza solo parziale tra i requisiti di cui all’art. 137 del codice del consumo e quelli di cui al paragrafo 3 dell’articolo 4 della direttiva, come meglio esplicitato nel prosieguo.

Il comma 2 dispone che l’iscrizione nella sezione di cui al comma 1 possa essere richiesta dalle associazioni iscritte nell’elenco previsto dall’articolo 137 e dagli enti in possesso dei requisiti elencati dalle lettere da a) a f).

Il comma in esame, infatti, enuclea i requisiti, formulati in attuazione del disposto dell’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva, al sussistere dei quali gli enti potranno chiedere di essere iscritti nella sezione speciale dei legittimati a proporre le azioni rappresentative transfrontaliere. 

Il primo requisito (lett. a), in attuazione del disposto della lettera a), paragrafo 3, dell’articolo 4 della direttiva, prevede che l’ente, costituito per atto pubblico o scrittura privata autenticata, dimostri l’attività pubblica effettiva a tutela degli interessi dei consumatori da dodici mesi al momento della richiesta di designazione.

Il secondo requisito (lett. b) specifica che l’oggetto sociale dimostri che lo scopo dell’ente sia quello di tutelare gli interessi dei consumatori nelle materie di cui all’allegato II-septies. Si richiede, altresì, l’assenza di scopo di lucro, come previsto dalla lett. c) del paragrafo 3 dell’articolo 4 della direttiva.

Il terzo requisito (lett. c) cala nel contesto dell’ordinamento italiano il concetto di insolvenza, come declinato dalla lett. d), paragrafo 3, dell’articolo 4 della direttiva, prevedendo che tra i requisiti necessari all’iscrizione nella sezione speciale vi sia anche quello di non essere assoggettati a procedure per l’insolvenza.

Il quarto (lett. d) ed il quinto (lett. e) requisito danno attuazione a quanto previsto dalla lettera e) del paragrafo 3, dell’articolo 4 della direttiva in materia di indipendenza e non influenza da parte di soggetti terzi, prescrivendo che l’ente si doti di procedure e regole di prevenzione dei conflitti di interesse, da esplicitare nel corpo del proprio statuto, così come di uno specifico organo di controllo.

Il sesto requisito (lett. f), in recepimento del disposto della lettera f), del paragrafo 3, dell’articolo 4 della direttiva, specifica le modalità con cui gli enti sono chiamati a rendere pubblici lo statuto e una sintetica descrizione dell’attività svolta, da redigere in un linguaggio semplice e comprensibile, comprensiva delle informazioni relative alla propria costituzione, all’oggetto sociale, all’attività effettivamente svolta a tutela degli interessi dei consumatori, all’iscrizione nella sezione speciale dell’elenco di cui all’articolo 137 di cui al comma 1, all’inesistenza di procedure per la regolazione dell’insolvenza aperte nei propri confronti, alla propria indipendenza, nonché le informazioni sulle proprie fonti di finanziamento.

Il comma 3 attribuisce la legittimazione a proporre le azioni rappresentative transfrontaliere anche agli organismi pubblici indipendenti nazionali di cui all’articolo 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394 che facciano richiesta di essere legittimati così esercitando la facoltà rimessa al legislatore nazionale dall’articolo 4, paragrafo 7, della direttiva.

Il comma 4 dispone che con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy vengano disciplinate le modalità con cui la sezione speciale di cui al comma 1 verrà resa pubblica, le procedure da osservare al fine di presentare la domanda di iscrizione nella sezione e la documentazione attestante il possesso dei requisiti necessari alla stessa iscrizione.

L’articolo 140- sexies, rubricato “Comunicazione degli enti legittimati e monitoraggio”, è composto da 4 commi.

Il comma 1 attua l’articolo 5, paragrafi 1 e 2, della direttiva e prevede che entro il 26 dicembre 2023 il Ministero delle imprese e del made in Italy comunichi alla Commissione europea gli enti legittimati all’esperimento delle azioni rappresentative nazionali e transfrontaliere, comprensivo della denominazione e, ove applicabile, dell’oggetto sociale, e che renda pubblico detto elenco tramite il proprio sito istituzionale, il cui indirizzo internet è reso noto alla Commissione europea. La comunicazione dovrà essere data alla Commissione anche con riguardo alle successive modifiche.

Il comma 2 attua l’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva e prevede che il Ministero delle imprese e del made in Italy provveda almeno ogni cinque anni alla verifica della permanenza dei requisiti per l’esperimento delle azioni rappresentative transfrontaliere, disponendo la cancellazione dell’ente che non risulta in possesso di uno o più di tali requisiti.

Il comma 3 attua l’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva, stabilendo che se uno Stato membro o la Commissione sollevano riserve in ordine al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 140-quinquies, comma 2, da parte di un ente legittimato all’esperimento di azioni rappresentative transfrontaliere, il Ministero delle imprese e del made in Italy ne verifica la sussistenza e provvede ai relativi e conseguenti adempimenti. 

Il comma 4, nel sancire che il Ministero delle imprese e del made in Italy è individuato quale punto di contatto con la Commissione europea, recepisce l’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva.

L’articolo 140-septies, rubricato “Azioni rappresentative” contiene la disciplina generale applicabile tanto alle azioni rappresentative inibitorie quanto a quelle finalizzate ad ottenere provvedimenti compensativi. La norma prevede, al comma 1, che le azioni rappresentative possano essere promosse dagli enti legittimati, senza bisogno di mandato da parte dei consumatori interessati, al fine di richiedere, anche cumulativamente (l’originario termine “congiuntamente”, contenuto nel testo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, è stato sostituito con “cumulativamente” in accoglimento dell’osservazione “d)” delle Commissioni riunite II e X della Camera dei deputati), l’adozione dei provvedimenti inibitori previsti dall’articolo 140-octies oppure dei provvedimenti compensativi previsti dall’articolo 140-novies, in caso di violazione delle disposizioni di cui all'allegato II-septies. Nella parte in cui prevede che le azioni rappresentative possano essere proposte senza bisogno di mandato da parte dei consumatori interessati, la norma recepisce l’articolo 8, paragrafo 3, primo periodo, della direttiva, relativa ai provvedimenti inibitori. La disposizione è stata estesa anche alle azioni finalizzate ad ottenere provvedimenti compensativi in ragione della possibilità di proposizione congiunta delle azioni dirette ad ottenere provvedimenti inibitori e di quelle dirette ad ottenere provvedimenti compensativi. Ciò in virtù del paragrafo 5, primo periodo, dell’articolo 7 della direttiva, ai sensi del quale “Gli Stati membri possono consentire agli enti legittimati di richiedere i provvedimenti di cui al paragrafo 4 con un'unica azione rappresentativa, se del caso”. Inoltre, la disciplina delle azioni di classe contenuta nel codice di procedura civile, cui rimanda quella delle azioni rappresentative, non prevede la necessità di mandato in capo all’ente ricorrente.

La disposizione attua, in primo luogo, il paragrafo 1 dell’articolo 7 della direttiva con una formulazione che “migliora” e sostanzialmente chiarisce quella letterale della versione italiana del paragrafo 1 che presenta un’evidente imprecisione nella parte in cui riferisce la designazione agli organi giurisdizionali o alle autorità amministrative, anziché agli enti legittimati. Al riguardo, può nuovamente aiutare la più corretta versione francese, che recita: “1. Les États membres veillent à ce que les actions représentatives prévues par la présente directive puissent être intentées par des entités qualifiées désignées conformément à l’article 4 devant leurs juridictions ou autorités administratives”. 

La previsione relativa alla possibilità di proposizione congiunta tanto della domanda finalizzata ad ottenere provvedimenti inibitori quanto di quella finalizzata ad ottenere provvedimenti compensativi costituisce attuazione della possibilità prevista dal paragrafo 5, primo periodo, dell’articolo 7 della direttiva, ai sensi del quale “Gli Stati membri possono consentire agli enti legittimati di richiedere i provvedimenti di cui al paragrafo 4 con un'unica azione rappresentativa, se del caso”. 

Non si ritiene opportuno recepire la modifica oggetto dell’osservazione “d)” formulata dalle Commissioni riunite II e X della Camera dei deputati, finalizzata a sostituire le parole «senza bisogno di mandato da parte dei consumatori interessati al fine di richiedere» con quelle: « anche senza previa adesione da parte dei consumatori interessati, al fine di richiedere». Ciò in quanto appare più corretto mantenere il riferimento al mandato, allo scopo di chiarire che gli enti godono di legittimazione propria e non necessitano del conferimento di un potere rappresentativo da parte dei consumatori interessati, come previsto dall’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva. Non si ritiene dirimente la considerazione che nella direttiva non si usi il termine “mandato”, dal momento che la terminologia adoperata dal legislatore europeo, dovendo adattarsi a sistemi nazionali diversi, è più ampia e meno “tecnica” di quella adoperata dal legislatore nazionale. Basti pensare, anche in questo caso, al termine “clausole abusive”, usato nella direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993 concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, che dal legislatore italiano è stato trasposto come “clausole vessatorie” (cfr. gli articoli 33 e ss. del Codice del consumo).

Il comma 2 dispone che restano ferme le norme in materia di diritto internazionale privato, in particolare relative alla giurisdizione nonché al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e alla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extra-contrattuali, in tal modo attuando l’articolo 2, comma 3, della direttiva, nella parte in cui è precisato che essa non incide sull’applicazione delle norme di diritto internazionale privato per quanto riguarda la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale o il diritto applicabile, cui continuano ad applicarsi, per quanto riguarda il diritto dell’Unione, gli strumenti già esistenti e in particolare il regolamento CE n. 864/2007, il regolamento CE 593/2008 e il regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio. 

Il comma 3 prevede che se la violazione delle disposizioni di cui all'allegato II-septies lede o può ledere consumatori di diversi Stati membri, l'azione rappresentativa può essere proposta congiuntamente da più enti legittimati di diversi Stati membri, iscritti nell’elenco elaborato e pubblicato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/1828. La norma attua l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva, secondo il quale “Gli Stati membri garantiscono che laddove la presunta violazione del diritto dell'Unione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, leda o possa ledere i consumatori in diversi Stati membri l'azione rappresentativa possa essere intentata dinanzi all'organo giurisdizionale o all'autorità amministrativa di uno Stato membro da più enti legittimati di diversi Stati membri al fine di proteggere gli interessi collettivi dei consumatori in diversi Stati membri”). In questo modo si consente agli enti legittimati in Stati membri diversi di unire le forze in un’unica azione rappresentativa in un unico foro, fatte salve le norme in tema di giurisdizione, consentendo un uso diffuso dello strumento, in linea con lo spirito della direttiva. Non si ritiene opportuno sostituire l’avverbio “congiuntamente” con le parole “con ricorso unitario”, come richiesto con l’osservazione “d)” delle Commissioni II e X riunite della Camera dei deputati, in quanto la formula “ricorso unitario” non trova riscontro nel codice di rito; non è inoltre stata esplicitata la ragione della richiesta modifica.

Il comma 4 dispone che la domanda si propone con ricorso inderogabilmente davanti alla sezione specializzata in materia di impresa competente per il luogo ove ha sede la parte resistente. Si è ritenuto opportuno mantenere la competenza della sezione specializzata in materia di impresa, già prevista dall’articolo 840-ter del Codice di procedura civile per le azioni di classe, al fine di favorire la specializzazione dei giudici che tratteranno la materia delle azioni rappresentative, connotata da diverse peculiarità, non ultimo sotto il profilo del “case management” che richiede anche l’utilizzo del portale dei servizi telematici, istituito proprio per l’attuazione delle azioni di classe previste dagli articoli 840-bis e seguenti del Codice di procedura civile. Si è precisata la natura inderogabile del suddetto foro, individuato in base al “luogo dove ha sede la parte resistente”, anche al fine di escludere il foro generale delle persone giuridiche di cui all’ articolo 19 del Codice di procedura civile e di evitare il fenomeno del “forum shopping”. In accoglimento dell’osservazione “e)” formulata dalle Commissioni II e X riunite della Camera dei deputati, è stata altresì dettata una disposizione che regola la competenza, nel caso in cui sia convenuta una persona fisica. Si è pertanto stabilito, sulla scorta di quanto previsto dall’articolo 18 c.p.c. (richiamato nell’osservazione) che se è convenuta una persona fisica è competente il giudice in cui la stessa ha la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, quello del luogo in cui ha la dimora. Se anche la dimora è sconosciuta, è competente il giudice del luogo in cui ha sede l’ente ricorrente. Non è stato effettato un richiamo integrale all’articolo 18 c.p.c. (comprensivo dell’intero secondo comma), in quanto nel caso in cui il convenuto non abbia residenza, domicilio o dimora nello Stato, come nel caso in cui la parte resistente non abbia sede legale in Italia, continuerà a farsi applicazione del Regolamento (UE) 1215/2012 con giurisdizione italiana anche se la parte convenuta abbia sede o sia domiciliata all’estero, se l’illecito plurioffensivo si sia verificato in Italia. 

Nel comma 5 si prevede che nel ricorso introduttivo l’ente legittimato è tenuto a fornire informazioni sufficienti sui consumatori interessati dall’azione (senza, però, essere tenuto a identificare individualmente tutti i consumatori toccati dall’azione); questo requisito, la cui previsione attua il paragrafo 2 dell’articolo 7 della direttiva, appare propedeutico in relazione all’effetto sospensivo ed interruttivo dell’azione inibitoria rispetto a successive azioni compensative, come previsto dall’art. 140-duodecies. Per quanto concerne gli elementi su cui si fonda la giurisdizione del tribunale adito, nel caso di azione relativa ad un illecito civile, l’ente dovrà indicare ad esempio anche il luogo di verificazione dell’evento dannoso, ciò al fine di consentire al giudice adito di stabilire la propria giurisdizione ed il diritto applicabile. L’indicazione delle fonti di finanziamento è funzionale all’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 10 della direttiva e alla valutazione della sussistenza di un eventuale conflitto di interesse, profili preliminari questi, su cui il giudice dovrà fondare la verifica dell’ammissibilità dell’azione rappresentativa, prendendo in considerazione anche gli altri elementi di cui all’art. 140-septies.

Il comma 6 dispone che il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, è pubblicato ai sensi dell’articolo 840-ter, secondo comma, del Codice di procedura civile, con formulazione che riprende integralmente la previsione dell’attuale articolo 840-ter. Si prevede quindi l’utilizzo del portale dei servizi telematici già in essere per l’azione di classe.

Il comma 7 dispone che il procedimento è regolato dal rito semplificato di cui al capo III-quater del titolo I del libro secondo del Codice di procedura civile (introdotto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante “Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”), che ha contestualmente abrogato il rito sommario di cognizione, attualmente previsto dagli articoli 702-bis e seguenti del Codice di procedura civile), in quanto compatibile. È esclusa l’applicazione dell’articolo 281-duodecies, primo comma, del Codice di procedura civile e, in tal modo, la possibilità di mutamento del rito da semplificato in ordinario, analogamente a quanto attualmente previsto, per le azioni di classe e in relazione al rito sommario di cognizione, dall’articolo 840-ter, terzo comma, del Codice di procedura civile, in relazione alle azioni di classe.  

La disciplina delle azioni di classe è parimenti ripresa dalla disposizione per cui resta fermo il diritto all’azione individuale e dall’esclusione dell'intervento dei terzi ai sensi dell'articolo 105 del Codice di procedura civile, in linea con quanto già previsto dall’articolo 840-bis del Codice di procedura civile.

Il comma 8 prevede le cause di inammissibilità della domanda, in attuazione del paragrafo 3 dell’articolo 7 della direttiva, che fa riferimento a motivi di inammissibilità stabiliti tanto dalla direttiva quanto dal diritto nazionale. L’inclusione della manifesta infondatezza tra le ragioni di inammissibilità della domanda riprende, da un lato, l’identica previsione contenuta, con riferimento alle azioni di classe, all’articolo 840-ter, comma quarto, lettera a), del codice di procedura civile e, dall’altro, costituisce attuazione del paragrafo 7 dell’articolo 7 della direttiva, che impone agli Stati membri di garantire che i casi manifestamente infondati siano respinti il prima possibile. La lettera b) riprende i considerando 34 e 49 (consentendo anche l’attuazione del 50 e del 65). La lettera c), introdotta in recepimento dell’osservazione “f)” delle Commissioni II e X della Camera dei deputati, estende l’inammissibilità al caso in cui il tribunale non ravvisi l’omogeneità dei diritti individuali per cui è richiesta l’adozione dei provvedimenti compensativi previsti dall’art. 140-novies. La lettera d) attua l’articolo 5, paragrafo 4, ultimo periodo, della direttiva. La lettera e) costituisce attuazione dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera b). In ossequio all’articolo 10, paragrafo 4, si prevede che, qualora il giudice sollevi, anche di ufficio, la questione di inammissibilità dell’azione per il possibile conflitto di interessi a causa di un finanziamento ricevuto o promesso da un concorrente del convenuto o da un soggetto da questi dipendente, debba essere dato un termine al resistente per sanare la situazione, rifiutando o modificando il finanziamento in questione.  

La lettera f) attua l’articolo 4, comma 3, lettera b), ed il considerando 25, assicurando il controllo giurisdizionale circa la permanenza del requisito del possesso, da parte dell’ente legittimato, di un oggetto sociale legato alla tutela degli interessi dei consumatori previsti dalle disposizioni della normativa dell’Unione di cui all’allegato II-septies.

La pubblicazione dell’ordinanza che decide sull’ammissibilità nell’area pubblica del portale dei servizi telematici riprende la formulazione dell’articolo 840-ter, quinto comma, del Codice di procedura civile. 

Il comma 10 prevede che quando l'inammissibilità è dichiarata a norma del comma 8, lettera a), il ricorrente può riproporre l'azione rappresentativa quando si siano verificati mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto, con formulazione conforme a quanto disposto dall’articolo 840-ter, sesto comma, del Codice di procedura civile. La norma si fonda sulla considerazione per cui l’inammissibilità per manifesta infondatezza presuppone una valutazione di merito, onde la riproposizione dell’azione può avvenire solo in caso di mutamenti nelle circostanze o di deduzione di nuove ragioni di fatto o di diritto. Non vi è invece necessità di disciplinare esplicitamente gli effetti della declaratoria di inammissibilità nelle ipotesi previste dalle lettere da b) a e) del comma 8, posto che non è dubbio che in tali casi non vi sia, da parte del tribunale, alcuno scrutinio del merito della domanda, cosicché la declaratoria di inammissibilità non preclude la riproposizione dell’azione in base ai principi processuali vigenti (cfr., tra le altre, Cass. n. 26377 del 16/12/2014: “La pronuncia "in rito" dà luogo soltanto al giudicato formale, con la conseguenza che essa produce effetto limitato al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata e, pertanto, non è idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale”). Ne discende anche che non è necessaria una disposizione specifica per attuare l’ultima parte del paragrafo 4 dell’articolo 10 della direttiva, ai sensi del quale “Se in un'azione rappresentativa specifica la legittimazione dell'ente legittimato è oggetto di opposizione, tale opposizione non pregiudica i diritti dei consumatori interessati da detta azione rappresentativa”, posto che la pronuncia di inammissibilità conseguente al difetto di legittimazione, prevista dalla lettera c) del comma in esame, non è di per sé idonea a pregiudicare i consumatori, non essendo suscettibile di passare in giudicato e quindi di impedire la riproposizione dell’azione.

Il comma 11 richiama l’articolo 840-ter, commi settimo e ottavo, del Codice di procedura civile, relativo al reclamo avverso l’ordinanza di inammissibilità.

L’articolo 140-octies disciplina l’azione inibitoria a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, dando attuazione all’articolo 8 della direttiva. A seguito dell’accoglimento dell’osservazione “a)” delle Commissioni riunite II e X della Camera dei deputati, che ha condotto all’introduzione della lettera i) dell’articolo 140-ter, contenente la definizione del “provvedimento inibitorio”, il comma 1 dell’articolo 140-octies è stato modificato attraverso l’eliminazione dell’elencazione dei provvedimenti che possono essere richiesti con l’azione disciplinata dalla norma in questione (la versione approvata dal Consiglio dei Ministri nell’esame preliminare era infatti la seguente: “Gli enti legittimati possono proporre azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori per ottenere: a) la cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva posta in essere in violazione delle disposizioni di cui all’allegato II-septies; b) l’ordine di pubblicazione del provvedimento, integralmente o per estratto, su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale ovvero la pubblicazione di una rettifica”), sostituita dal solo riferimento ai provvedimenti inibitori. Il comma 1 prevede quindi attualmente che gli enti legittimati possono proporre azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori per ottenere l’adozione di provvedimenti inibitori, la cui definizione è contenuta alla lettera i) dell’articolo 140-ter.

Al comma 2, si prevede la notifica del ricorso al pubblico ministero, conformemente a quanto previsto già dall’art. 840-sexiesdecies. 

Il comma 3 rinvia all’articolo 840-quinquies, commi da quarto a quattordicesimo, del Codice di procedura civile.

Un elemento di novità rispetto a tale ultima norma ed al precedente articolo 140 del codice del consumo è costituito dalla possibilità per il ricorrente di chiedere in via di urgenza provvedimenti provvisori, tesi a far cessare una condotta omissiva o commissiva o a inibirne la reiterazione, quando ricorrono giusti motivi di urgenza, con applicazione della disciplina sui procedimenti cautelari, richiamata parzialmente in quanto compatibile (comma 5). La disposizione attua specificamente l’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), della direttiva. 

Il comma 4 prevede che l’ente legittimato non è onerato di provare la colpa o il dolo del professionista, né le perdite o i danni effettivi subiti dai singoli consumatori interessati, attuando in tal modo l’articolo 8, comma 3, lettera b), della direttiva. 

Con il comma 6 si prevede che il provvedimento provvisorio perde efficacia se la domanda di provvedimento inibitorio è dichiarata inammissibile.

Il comma 7 rinvia al settimo e ottavo comma dell’articolo 840-sexiesdecies del Codice di procedura civile, relativi rispettivamente alle norme di coercizione indiretta e alla condanna della parte soccombente a dare diffusione al provvedimento. Non si ritiene opportuno recepire la modifica oggetto dell’osservazione formulata dalle Commissioni riunite II e X della Camera dei deputati di cui alla lettera “g)”, in cui si suggerisce di eliminare il richiamo all’articolo 840-sexiesdecies, commi settimo e ottavo, del codice di procedura civile, dal momento che, nel caso in cui la violazione dei diritti dei consumatori e degli utenti sia attuata con una condotta omissiva, l’imposizione di un facere costituisce uno strumento necessario a rendere efficace la tutela inibitoria. L’efficacia è quindi garantita attraverso la previsione secondo cui il giudice può non solo disporre la cessazione e vietare la reiterazione di atti e comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti, ma anche ordinare che “la parte soccombente adotti le misure idonee a eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni accertate”.

Il comma 8 esercita la facoltà prevista dall’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva. Analogamente a quanto già prevedeva l’abrogato articolo 140, comma 5, del Codice del consumo, si prevede che l’azione può essere proposta solo dopo che siano decorsi quindici giorni dalla data in cui gli enti legittimati abbiano intimato al professionista di cessare il comportamento lesivo degli interessi dei consumatori e degli utenti, con un chiaro intento deflattivo.

L’articolo 140-novies, rubricato “Provvedimenti compensativi”, disciplina le azioni finalizzate ad ottenere i provvedimenti definiti dall’articolo 140-ter, lettera h).

Con il comma 1 si recepisce l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva. Il comma prevede che l’ente legittimato possa proporre azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori danneggiati da una violazione delle disposizioni del diritto dell'Unione di cui all'allegato II-septies, al fine di ottenere l’adozione di provvedimenti compensativi, come definiti dall’articolo 140-ter, comma 1, lettera h), ossia il pagamento di una somma di denaro, la riparazione, la sostituzione, la riduzione del prezzo, la risoluzione del contratto o il rimborso del prezzo pagato.

Il comma 2 stabilisce che, fermo quanto previsto dall’articolo 140-septies, trovano applicazione gli articoli da 840-quater a 840-terdecies e l’articolo 840-quinquiesdecies del Codice di procedura civile in quanto compatibili. Attraverso tale richiamo viene attuato anche l’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva, ai sensi del quale “gli Stati membri stabiliscono norme su come e in quale fase di un'azione rappresentativa volta a ottenere provvedimenti risarcitori i singoli consumatori interessati da tale azione rappresentativa possano esprimere esplicitamente o tacitamente la propria volontà di essere rappresentati o meno dall'ente legittimato in detta azione rappresentativa e di essere vincolati o meno dall'esito dell'azione stessa, entro un limite di tempo appropriato dopo la proposizione di detta azione rappresentativa”. Ed invero, le disposizioni in questione disciplinano analiticamente l’adesione dei soggetti interessati all’azione di classe, cosicché il loro richiamo appare adeguato rispetto alla previsione della direttiva. È pertanto attuato anche l’articolo 9, paragrafo 5 della direttiva, secondo cui “Nel caso in cui un provvedimento risarcitorio non specifichi i singoli consumatori che hanno il diritto di beneficiare dei rimedi previsti dal provvedimento risarcitorio, esso contiene almeno una descrizione del gruppo di consumatori che ha il diritto di beneficiarie di tali rimedi”, attraverso il riferimento, in particolare,  all’articolo 840-sexies, primo comma, lettera c) e all’articolo 840-octies, secondo comma, c.p.c.. Si stabilisce, inoltre, che il giudice determini un contributo di modesta entità ai sensi della lettera h) del primo comma dell’articolo 840-sexies del Codice di procedura civile: la previsione della modesta entità del contributo attua l’articolo 20, paragrafo 3, della direttiva, ai sensi del quale “Gli Stati membri possono stabilire norme che consentano agli enti legittimati di chiedere contributi di adesione o analoghi oneri di modesta entità ai consumatori che hanno espresso la propria volontà di essere rappresentati da un ente legittimato nell'ambito di una determinata azione rappresentativa di natura risarcitoria”. Coerentemente con la previsione relativa alla modesta entità del contributo, la norma esclude l’applicazione del terzo comma del medesimo articolo 840-sexies, relativo all’integrazione delle somme da versare.

Il comma 3 prevede che in caso di soccombenza il consumatore è condannato al rimborso delle spese a favore del resistente nel solo caso di mala fede o colpa grave, così attuando l’articolo 12 (nonché il considerando 38) della direttiva.

 

Le Commissioni II e X riunite della Camera dei deputati hanno osservato, alla lettera “h)”, che non sembra compatibile con la direttiva uno strumento processuale in cui la fase di accertamento della responsabilità è condotta dall’ente legittimato, mentre la tutela dei consumatori in sede di accertamento dei diritti individuali, esecutiva e transattiva è rimessa ad un soggetto diverso, proponendo che, “nel caso di accoglimento della domanda di accertamento della responsabilità, l’attore vittorioso è nominato rappresentante comune dei consumatori aderenti”.

In proposito si evidenzia che la disciplina è stata mutuata da quella già vigente per le azioni di classe, di cui all’art. 840-sexies del codice di procedura civile e che la direttiva non detta una disciplina specifica di carattere procedurale, rimettendo agli Stati di provvedervi secondo il diritto nazionale. Si osserva che, con la sentenza che accoglie l’azione di classe, il tribunale nomina il giudice delegato per la procedura di adesione e il rappresentante comune degli aderenti “tra i soggetti aventi i requisiti per la nomina a curatore fallimentare”. Tale rappresentante riveste la qualifica di pubblico ufficiale e deve essere in possesso di determinate caratteristiche professionali per poter svolgere i compiti attribuitigli dagli artt. 840-octies, terdecies e quaterdecies del pari richiamato dalla disposizione in esame, per cui si dubita che “l’attore vittorioso”, di cui alla proposta riformulazione, sia in grado di svolgere i compiti del rappresentante comune degli aderenti, di cui all’art. 840-octies, terdecies e quaterdecies del codice di procedura civile, richiamato dall’art. 140-novies.

Le Commissioni II e X riunite della Camera dei deputati hanno inoltre formulato, alla lettera “i)”, un’osservazione del seguente tenore: “all’articolo 140-novies dovrebbe altresì valutarsi la correttezza del rinvio agli articoli da 840-quater a 840-terdecies del codice di procedura civile anche con riguardo al Considerando 36 della direttiva, nella parte in cui chiarisce che «i singoli consumatori .... non dovrebbero sostenere le spese del procedimento, salvo in circostanze eccezionali», con particolare riguardo agli «obblighi procedurali» che sono invece previsti ai sensi degli articoli 840-septies e 840-octies”.

In proposito si evidenzia che nel rinviare alla disciplina contenuta negli articoli da 840-quater a 840-terdecies del codice di procedura civile è stato esplicitamente previsto che il contributo determinato dal giudice ai sensi della lettera h) del primo comma dell’articolo 840-sexies c.p.c. debba essere “di modesta entità”: come innanzi rilevato, la previsione della modesta entità del contributo attua l’articolo 20, paragrafo 3, della direttiva, ai sensi del quale “Gli Stati membri possono stabilire norme che consentano agli enti legittimati di chiedere contributi di adesione o analoghi oneri di modesta entità ai consumatori che hanno espresso la propria volontà di essere rappresentati da un ente legittimato nell'ambito di una determinata azione rappresentativa di natura risarcitoria”. Tale disposizione non è pertanto in contrasto con la direttiva. Come pure già rilevato, la norma esclude l’applicazione del terzo comma dell’articolo 840-sexies (ai sensi del quale “Il giudice delegato può in ogni tempo disporre l’integrazione delle somme da versare a cura di ciascun aderente a titolo di fondo spese. Il mancato versamento delle somme rende inefficace l’adesione; l’inefficacia opera di diritto ed è rilevabile di ufficio”), in tal modo escludendo che il consumatore possa essere gravato da ulteriori spese.

L’articolo 140-decies, rubricato “Accordi di natura transattiva e conciliativa”, attua l’articolo 11 della direttiva e si compone di cinque commi.

Il comma 1, nel prevedere che, fino alla discussione orale della causa, l'ente legittimato e il professionista possono depositare congiuntamente al tribunale una proposta transattiva o conciliativa concernente la domanda relativa ai provvedimenti compensativi, attua l’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), della direttiva.

Il comma 2 dispone che entro il medesimo termine di cui al comma 1 il tribunale, sentiti l’ente legittimato e il professionista, possa invitarli a raggiungere una transazione concernente la domanda relativa ai provvedimenti compensativi entro un termine ragionevole, come previsto dalla lettera b) del paragrafo 1 dell’articolo 11.

 

Il comma 3 stabilisce che il giudice verifica che la proposta transattiva o conciliativa non contrasti con norme imperative e non contenga clausole o obbligazioni non eseguibili tenuto conto dei diritti e degli interessi delle parti, così attuando l’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva.

 

Il comma 4 stabilisce che è applicabile l’articolo 185, terzo comma, del Codice di procedura civile, relativo alla redazione del processo verbale della conciliazione, mentre il comma 5 richiama l’applicabilità dell’articolo 840-quaterdecies del Codice stesso, che regolamenta gli accordi transattivi nell’ambito dei procedimenti collettivi e che contiene una disciplina conforme all’articolo 11 della direttiva.

 

L’articolo 140-undecies, rubricato “Informazioni sulle azioni rappresentative”, è composto da un unico comma, che recepisce l’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva.

Si prevede che gli enti legittimati ad esperire le azioni rappresentative debbano indicare sul proprio sito web le azioni rappresentative intentate, quelle che intendano proporre e i relativi esiti. Le medesime informazioni sono comunicate al Ministero delle imprese e del made in Italy, che ne cura la pubblicazione sul proprio sito istituzionale. Tale previsione è funzionale a garantire che tutti i soggetti interessati possano agevolmente conoscere gli sviluppi delle azioni esperite e valutare, altresì, se aderire o meno all’azione rappresentativa che l’ente legittimato intende esperire.

 

L’articolo 140-duodecies, rubricato “Interruzione della prescrizione e impedimento della decadenza”, recepisce l’articolo 16 della direttiva. Il testo approvato dal Consiglio dei Ministri nel corso dell’esame preliminare disponeva che la prescrizione dei diritti dei consumatori tutelabili ai sensi dell’articolo 140-novies fosse interrotta, ai sensi degli articoli 2943 e 2945 del Codice civile, dalla notificazione dell’atto introduttivo dei procedimenti previsti dagli articoli 140-octies e 140-novies. In recepimento dell’osservazione “j)” delle Commissioni II e X riunite della Camera dei deputati, la disposizione è stata modificata prevedendo che la prescrizione dei diritti dei consumatori tutelabili ai sensi dell’articolo 140-novies è interrotta, ai sensi degli articoli 2943 e 2945 del codice civile, dal deposito del ricorso introduttivo dei procedimenti previsti dagli articoli 140-octies e 140-novies, sempre che il ricorso stesso sia notificato al resistente nel termine assegnato dal giudice. La norma dispone inoltre che dalla data del deposito dell’atto introduttivo sono altresì impedite le decadenze previste a carico dei consumatori. Rispetto all’osservazione formulata dalle Commissioni si è ritenuto necessario precisare che, ai fini dell’interruzione della prescrizione, la notifica del ricorso deve essere effettuata nel termine assegnato dal giudice, allo scopo di non lasciare sospesa per un tempo indefinito la possibilità della suddetta interruzione, che è sospensivamente condizionata alla notificazione del ricorso pur decorrendo dal deposito dello stesso.

 

L’articolo 140-terdecies, rubricato “Misure di coercizione indiretta”, recepisce il disposto dell’articolo 19 della direttiva, prevedendo che, con il provvedimento che definisce il giudizio, nonché con il provvedimento previsto dal comma 5 del medesimo articolo 140-octies, volti ad ottenere un provvedimento inibitorio, il giudice fissa un termine per l'adempimento degli obblighi stabiliti e, anche su domanda della parte che ha agito in giudizio, dispone, in caso di inadempimento, il pagamento di una somma di denaro da 1.000 euro a 5.000 euro, per ogni inadempimento ovvero giorno di ritardo rapportati alla gravità del fatto tenuto conto della gravità e della durata della violazione. La formulazione riprende quanto previsto dall’abrogato comma 7 dell’articolo 140 del codice del consumo. La norma precisa che le somme di denaro sono versate ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nella misura del 50 per cento al Ministero della giustizia per il potenziamento degli uffici e degli altri servizi istituzionali e per la restante quota del 50 per cento al Ministero delle imprese e del made in Italy per il miglioramento delle attività di tenuta della sezione istituita dall’articolo 140-quinquies.

 

L’articolo 140-quaterdecies, rubricato “Spese del procedimento” attua l’articolo 20, paragrafi 1 e 2, della direttiva nonché il considerando 70 e prevede la riduzione alla metà del contributo unificato, escludendo altresì l’applicazione del raddoppio dello stesso, che l’articolo 13, comma 1-ter, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, prevede per i procedimenti di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa. Si tratta di una disposizione in linea con quanto già previsto dalla disciplina attualmente vigente sull’azione di classe, di cui agli articoli 840 bis e seguenti del codice di procedura civile, al momento assoggettata al rito sommario ex articolo 702 bis del codice procedura civile ed in virtù di ciò assoggettata al pagamento del contributo unificato nella misura ridotta del 50% attraverso il richiamo dell’articolo 13 c. 3 del DPR 115/2002 ai procedimenti speciali previsti nel libro IV, titolo I (procedimenti sommari) del c.p.c. .

In virtù dell’articolo 119 del medesimo testo unico, applicabile agli enti legittimati in quanto si tratta di associazioni senza scopo di lucro e che non esercitano attività economica, è inoltre possibile il ricorso al patrocinio a spese dello Stato, nel caso ne ricorrano i presupposti. Non è pertanto necessario introdurre disposizioni specifiche in attuazione dell’articolo 20, paragrafo 2, ultimo periodo, nella parte in cui fa riferimento all’accesso al patrocinio a spese dello Stato.

 

Con il comma 2 si provvede a modificare il Codice nei seguenti termini. Dopo l’allegato II-sexies è inserito, come “allegato II-septies”, l’allegato A del decreto legislativo di attuazione. Tale allegato riproduce pedissequamente l’elenco delle disposizioni di cui all’allegato I della direttiva e le relative norme di recepimento di diritto interno, la cui violazione consente di intentare le azioni rappresentative.

 

L’articolo 2, che introduce modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, è composto da un unico comma.

Si prevede che, al pari dell’azione di cui all’articolo 37 del codice del consumo, anche l’azione inibitoria introdotta con il decreto legislativo in esame non sia assoggettata al previo esperimento del procedimento di mediazione.

 

L’articolo 3, composto da un unico comma, contiene una disposizione di coordinamento, in base alla quale le azioni previste dal titolo introdotto dal presente schema di decreto legislativo vengono ricomprese in quelle di competenza delle sezioni specializzate previste dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, recante “Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a norma dell'articolo 16 della L. 12 dicembre 2002, n. 273”

 

L’articolo 4, che introduce le disposizioni transitorie e finali, è composto da quattro commi.

Con il comma 1 si recepisce l’articolo 22, paragrafi 1 e 3, della direttiva, prevedendo che le disposizioni del decreto in esame trovino applicazione a decorrere dal 25 giugno 2023.

Con il comma 2 si recepisce l’articolo 22, paragrafo 3, nella parte in cui si riferisce alle disposizioni in materia di interruzione della prescrizione, disponendo che l’articolo 140-duodecies del codice del consumo si applica alle azioni volte ad ottenere provvedimenti compensativi relative a violazioni verificatesi a partire dal 25 giugno 2023.

Con il comma 3 si prevede che con provvedimento del Ministro delle imprese e del made in Italy, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, venga garantito l'adeguamento dell’allegato II-septies alle modifiche dell’allegato I della direttiva (UE) 2020/1828. Non si ritiene di poter accogliere l’osservazione sul punto formulata sia dalla Commissione 2a che dalla Commissione 4a del Senato, di valutare l’opportunità di disciplinare il recepimento delle modifiche all’allegato mediante una delle modalità tipizzate, tra cui la modalità regolamentare o amministrativa, dagli articoli 34 e 36 della legge n. 234 del 2012. Si reputa, infatti, opportuno lasciare la formulazione attuale in quanto la modifica dell’allegato II-septies al Codice del consumo consegue necessariamente, come espressamente già previsto, alla modifica dell’allegato I della direttiva (UE) 2020/1828, pertanto l’ipotesi prevista non configura né una variazione delle modalità esecutive, né delle caratteristiche di ordine tecnico, non andando ad incidere in concreto sulle specifiche disposizioni che la direttiva richiama. In considerazione di ciò, la disposizione inserita nello schema di decreto in questione costituisce semplicemente una modalità più celere per adeguare tale allegato da un punto di vista strettamente nominalistico. Inoltre, neppure la modalità di adeguamento regolamentare risulterebbe percorribile, in quanto tale possibilità non è espressamente prevista dalla legge di delegazione europea 04/08/2022, n. 127, come richiesto dall’articolo 35 della legge n. 234 del 2012.

Con il comma 4 si prevede che ogni rinvio all’elenco di cui all’articolo 137 del codice del consumo, effettuato anche da disposizioni di rango secondario, debba riferirsi alla sezione speciale istituita dall’articolo 140-quinquies, comma 1, solo se espressamente previsto. La disposizione in commento intende prevenire potenziali difficoltà interpretative e applicative.

 

L’articolo 5, che prevede la clausola di invarianza finanziaria, è composto da un unico comma.

L’articolo prevede che dall’attuazione delle disposizioni del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Si dispone l’inserimento del decreto di attuazione della direttiva nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

Infine, nell’allegato A, recante il nuovo allegato II-septies al codice del consumo, sono elencate le normative nazionali di attuazione e adeguamento alle disposizioni di cui all’Allegato I della direttiva. In accoglimento all’osservazione “k)” delle Commissioni II e X riunite della Camera dei deputati, sono stati aggiornati i riferimenti normativi di cui ai numeri 1), 2), 4), 5), 7) e 40).

Inoltre, rispetto al testo approvato in via preliminare, l’allegato è stato allineato alle modifiche apportate di recente all’allegato della Direttiva (UE) 2020/1828; in particolare, sono stati aggiunti, in fine, con i numeri 67) e 68), due Regolamenti europei:

67) Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali) e 68) Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali).