XVIII LEG. - Schema di D.Lgs. - norme sull’ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 e della legge 27 settembre 2021, n. 134

aggiornamento: 1 dicembre 2022

Esame definitivo - Consiglio dei ministri 28 settembre 2022

Esame preliminare - Consiglio dei ministri 28 luglio 2022

Decreto legislativo recante norme sull’ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 e della legge 27 settembre 2021, n. 134

 

Relazione illustrativa

 

Indice

Art. 1 - Ufficio per il processo e ufficio spoglio, analisi e documentazione

Art. 2 - Finalità

Art. 3 - Costituzione, direzione e coordinamento degli uffici

Art. 4 - Componenti degli uffici per il processo e dell’ufficio spoglio, analisi e documentazione

Art. 5 - Compiti dell’ufficio per il processo civile presso i tribunali ordinari e le corti di appello

Art. 6 - Compiti dell’ufficio per il processo penale presso i tribunali ordinari e le corti di appello

Art. 7 - Compiti dell’ufficio per il processo civile presso la Corte di cassazione

Art. 8 - Compiti dell’ufficio per il processo penale presso la Corte di cassazione

Art. 9 - Compiti dell’ufficio spoglio, analisi e documentazione presso la Procura generale della Corte di cassazione

Art. 10 - Compiti dell’ufficio per il processo penale presso la Procura generale della Corte di cassazione

Art. 11 - Ulteriori compiti degli uffici per il processo e dell’ufficio spoglio, analisi e documentazione

Art. 12 - Ufficio per il processo presso le sezioni distrettuali e le sezioni circondariali

Art. 13 - Costituzione dell’ufficio per il processo

Art. 14 - Funzioni e compiti dei giudici onorari di pace

Art. 15 - Funzioni e compiti dei giudici onorari esperti

Art. 16 - Disposizioni finanziarie

Art. 17 - Disposizioni transitorie

Art. 18 - Modifiche e abrogazioni

Art. 19 - Entrata in vigore

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l’articolo 14;

Visto l'articolo 1 della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata e, in particolare, i commi 18, 19 e 24, lettere h) e i);

Visto l'articolo 1 della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari e, in particolare, i commi 26 e 27;

Visto il regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, recante approvazione del codice di procedura civile; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;

Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e, in particolare, l'articolo 73; Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e, in particolare, l’articolo 37, comma 5;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e, in particolare, gli articoli 11 e seguenti;

Visto il regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, recante istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e, in particolare, l’articolo 6;

Visto il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57;

Vista la legge 7 aprile 2017, n. 47, recante disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati e, in particolare, l’articolo 11;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e, in particolare, l’articolo 16-octies;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2022;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 26 novembre 2021, n. 206, e dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 settembre 2021, n. 134;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 settembre 2022;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, per la pubblica amministrazione, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per gli affari regionali e le autonomie, del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno e della difesa;

EMANA

il seguente decreto legislativo:  

Capo I

Disposizioni generali

ART. 1

(Ufficio per il processo e ufficio spoglio, analisi e documentazione)

1. Presso i tribunali ordinari e le corti di appello sono costituite una o più strutture organizzative denominate “ufficio per il processo civile” e una o più strutture organizzative denominate “ufficio per il processo penale”. Presso i tribunali di sorveglianza sono costituiti uno o più uffici per il processo, che operano secondo le disposizioni previste per l’ufficio per il processo penale presso i tribunali ordinari, in quanto compatibili.

2. Presso la Corte di cassazione sono costituite una o più strutture organizzative denominate “ufficio per il processo civile presso la Corte di cassazione” e una o più strutture organizzative denominate “ufficio per il processo penale presso la Corte di cassazione”.

3. Presso la Procura generale della Corte di cassazione sono costituite una o più strutture organizzative denominate “ufficio spoglio, analisi e documentazione” e una o più strutture organizzative denominate “ufficio per il processo penale presso la Procura generale della Corte di cassazione”.

4. Presso le sezioni distrettuali e circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono costituiti uno o più uffici per il processo, aventi articolazioni distrettuale e circondariali.

5. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.  

ART. 2

(Finalità)

1. Gli uffici per il processo e l’ufficio spoglio, analisi e documentazione sono costituiti al fine di garantire la ragionevole durata del processo attraverso l’innovazione dei modelli organizzativi e un più efficiente impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.  

ART. 3

(Costituzione, direzione e coordinamento degli uffici)

1. Nella predisposizione del progetto organizzativo il capo dell’ufficio, sentiti i presidenti di sezione e il dirigente amministrativo e previa analisi dei flussi e individuazione delle eventuali criticità, definisce le priorità di intervento, gli obiettivi da perseguire e le azioni per realizzarli e, conseguentemente, individua il personale da assegnare agli uffici, di concerto con il dirigente amministrativo.

2. Il capo dell’ufficio, anche avvalendosi dei magistrati da lui individuati, dirige e coordina l’attività degli uffici per il processo e degli uffici spoglio, analisi e documentazione; promuove e verifica la formazione del personale addetto nel rispetto della normativa relativa a ciascun profilo professionale.  

ART. 4

(Componenti degli uffici per il processo e dell’ufficio spoglio, analisi e documentazione)

1. Gli uffici per il processo e l’ufficio spoglio, analisi e documentazione sono costituiti dalle seguenti figure professionali:

a) quanto agli uffici per il processo presso il tribunale, i giudici onorari di pace di cui agli articoli 10 e 30, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116;

b) quanto agli uffici per il processo presso le corti di appello, i giudici ausiliari di cui agli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall’articolo 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116;

c) i tirocinanti di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

d) coloro che svolgono la formazione professionale a norma dell’articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

e) il personale delle cancellerie o delle segreterie giudiziarie;

f) il personale di cui agli articoli 11 e seguenti del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

g) il personale di cui all’articolo 1, comma 19, della legge 26 novembre 2021, n. 206, e all’articolo 1, comma 27, della legge 27 settembre 2021, n. 134;

h) ogni altra figura professionale istituita dalla legge per lo svolgimento di una o più delle attività previste dal presente decreto.

2. Ciascun componente svolge i compiti attribuiti all’ufficio per il processo e all’ufficio spoglio, analisi e documentazione secondo quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, e dalla contrattazione collettiva che regolano la figura professionale cui appartiene.

3. Salvo che il giudice ritenga di non ammetterli, i componenti dell’ufficio per il processo che assistono il magistrato hanno accesso ai fascicoli processuali, partecipano alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, e hanno accesso alla camera di consiglio, nei limiti in cui è necessario per l’adempimento dei compiti previsti dalla legge. Possono altresì essere ammessi alle riunioni indette dai presidenti di sezione.

4. I tirocinanti e i magistrati onorari componenti dell’ufficio per il processo non possono accedere ai fascicoli, alle udienze e alla camera di consiglio relativi ai procedimenti rispetto ai quali sussistono le ipotesi previste dall’articolo 51, primo comma, n. 1), 2), 3), 4) in quanto applicabile, 5), del codice di procedura civile o dagli articoli 35 e 36, comma 1, lettere a), b), d), e), f), del codice di procedura penale.

5. I componenti dell’ufficio per il processo sono tenuti all’obbligo di riservatezza rispetto ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite nel corso dell’attività prestata presso l’ufficio stesso, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e di astenersi dalla deposizione testimoniale.  

Capo II

Compiti degli uffici per il processo e dell’ufficio spoglio, analisi e documentazione

ART. 5

(Compiti dell’ufficio per il processo civile presso i tribunali ordinari e le corti di appello)

1. All’ufficio per il processo civile costituito presso i tribunali ordinari e le corti di appello sono attribuiti uno o più fra i seguenti compiti:

a) attività preparatorie e di supporto ai compiti del magistrato, quali: studio del fascicolo, compilazione di schede riassuntive, preparazione delle udienze e delle camere di consiglio, selezione dei presupposti di mediabilità della lite, ricerche di giurisprudenza e dottrina, predisposizione di bozze di provvedimenti, assistenza alla verbalizzazione;

b) supporto al magistrato nello svolgimento delle verifiche preliminari previste dall’articolo 171-bis del codice di procedura civile nonché nell’individuazione dei procedimenti contemplati dall’articolo 348-bis del codice di procedura civile;

c) raccordo e coordinamento fra l’attività del magistrato e quella delle cancellerie e dei servizi amministrativi degli uffici giudiziari;

d) raccolta, catalogazione e archiviazione dei provvedimenti dell’ufficio, anche attraverso banche dati di giurisprudenza locale; e) supporto per l’utilizzo degli strumenti informatici;

f) assistenza per l’analisi dei flussi statistici e per il monitoraggio di attività dell’ufficio;

g) supporto per l’attuazione dei progetti organizzativi finalizzati ad incrementare la capacità produttiva dell’ufficio, ad abbattere l’arretrato e a prevenirne la formazione.  

ART. 6

(Compiti dell’ufficio per il processo penale presso i tribunali ordinari e le corti di appello)

1. All’ufficio per il processo penale presso i tribunali ordinari e le corti di appello sono attribuiti i seguenti compiti:

a) coadiuvare uno o più magistrati e, sotto la direzione e il coordinamento degli stessi, compiere tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giudiziaria da parte del magistrato, provvedendo, in particolare, allo studio dei fascicoli e alla preparazione dell'udienza, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale e alla predisposizione delle bozze dei provvedimenti;

b) prestare assistenza ai fini dell'analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze, del monitoraggio dei procedimenti di data più risalente e della verifica delle comunicazioni e delle notificazioni;

c) incrementare la capacità produttiva dell'ufficio, attraverso la valorizzazione e la messa a disposizione dei precedenti, con compiti di organizzazione delle decisioni, in particolare di quelle aventi un rilevante grado di serialità, e con la formazione di una banca dati dell'ufficio giudiziario di riferimento;

d) fornire supporto al magistrato nell'accelerazione dei processi di innovazione tecnologica.

2. L’ufficio per il processo penale istituito presso la corte di appello effettua prioritariamente uno spoglio mirato dei fascicoli al fine di individuare la prossima scadenza dei termini e la maturazione dell’improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione.

ART. 7

(Compiti dell’ufficio per il processo civile presso la Corte di cassazione)

1. All’ufficio per il processo civile istituito presso la Corte di cassazione sono attribuiti uno o più fra i seguenti compiti:

a) assistenza per l’analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze;

b) supporto al presidente della Corte di cassazione ai fini dell’adozione dei provvedimenti previsti dall’articolo 363-bis, terzo comma, del codice di procedura civile e nella formulazione delle proposte di definizione di cui all’articolo 380-bis del codice di procedura civile;

c) supporto ai magistrati, comprendente, tra l’altro, la compilazione della scheda del ricorso, corredata delle informazioni pertinenti quali la materia, la sintesi dei motivi e l’esistenza di precedenti specifici, lo svolgimento dei compiti necessari per l’organizzazione delle udienze e delle camere di consiglio, anche con l’individuazione di tematiche seriali;

d) svolgimento di attività preparatorie relative ai provvedimenti giurisdizionali, quali ricerche di giurisprudenza, di legislazione, di dottrina e predisposizione di relazioni;

e) supporto per l’utilizzo degli strumenti informatici;

f) raccolta di materiale e documentazione anche per le attività necessarie per l’inaugurazione dell’anno giudiziario.  

ART. 8

(Compiti dell’ufficio per il processo penale presso la Corte di cassazione)

1. All’ufficio per il processo penale presso la Corte di cassazione sono attribuiti i seguenti compiti:

a) assistenza per l’analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze e per la verifica delle comunicazioni e delle notificazioni;

b) supporto ai magistrati nella complessiva gestione dei ricorsi e dei provvedimenti giudiziari, mediante, tra l’altro:

1) la compilazione della scheda del ricorso, corredata delle informazioni pertinenti quali la materia, la sintesi dei motivi e l’esistenza di precedenti specifici;

2) lo svolgimento dei compiti necessari per l’organizzazione delle udienze e delle camere di consiglio;

3) l'assistenza nella fase preliminare dello spoglio dei ricorsi, anche attraverso l'individuazione di tematiche seriali, la selezione dei procedimenti che presentano requisiti di urgenza, anche in considerazione dell’improcedibilità per superamento dei termini di cui all’articolo 344-bis del codice di procedura penale, la verifica della compiuta indicazione dei dati di cui all'articolo 165-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e la verifica della documentazione inviata dal tribunale del riesame nel caso di ricorso immediato per cassazione;

4) lo svolgimento di attività preparatorie relative ai provvedimenti giurisdizionali, quali ricerche di giurisprudenza, di legislazione, di dottrina e di documentazione;

c) supporto per l’ottimale utilizzo degli strumenti informatici;

d) ausilio ai fini della formazione del ruolo delle udienze dell’apposita sezione di cui all’articolo 610, comma 1, del codice di procedura penale;

e) raccolta di materiale e documentazione anche per le attività necessarie per l’inaugurazione dell'anno giudiziario.

ART. 9

(Compiti dell’ufficio spoglio, analisi e documentazione presso la Procura generale della Corte di cassazione)

1. All’ufficio spoglio, analisi e documentazione presso la Procura generale della Corte di cassazione sono attribuiti uno o più fra i seguenti compiti:

a) assistenza per l’analisi preliminare dei procedimenti ai fini dell’eventuale intervento, della formulazione delle conclusioni e della predisposizione delle memorie da depositare dinanzi alle sezioni unite e alle sezioni semplici della Corte;

b) supporto ai magistrati comprendente, tra l’altro, la compilazione della scheda del ricorso, l’attività di ricerca e analisi su precedenti, orientamenti e prassi degli uffici giudiziari di merito che formano oggetto dei ricorsi e l’individuazione delle questioni che possono formare oggetto del procedimento per l’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge previsto dall’articolo 363 del codice di procedura civile;

c) supporto per l’utilizzo degli strumenti informatici;

d) raccolta di materiale e documentazione per la predisposizione dell’intervento del procuratore generale in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario.

2. L’ufficio spoglio, analisi e documentazione opera sotto la supervisione e gli indirizzi degli avvocati generali e dei magistrati dell’ufficio.  

ART. 10

(Compiti dell’ufficio per il processo penale presso la Procura generale della Corte di cassazione)

1. All’ufficio per il processo penale presso la Procura generale della Corte di cassazione sono attribuiti i seguenti compiti:

a) assistenza ai magistrati per l’analisi preliminare dei procedimenti che pervengono per la requisitoria, per la formulazione delle richieste e per il deposito delle memorie dinanzi alle sezioni unite e alle sezioni semplici della Corte di cassazione;

b) supporto ai magistrati nell’attività di ricerca e di analisi dei precedenti, degli orientamenti giurisprudenziali e delle prassi degli uffici giudiziari di merito che formano oggetto dei ricorsi, nonché nell’esame delle questioni che possono richiedere l’assegnazione del ricorso alle sezioni unite;

c) supporto per l’utilizzo degli strumenti informatici;

d) raccolta di materiale e documentazione per la predisposizione dell’intervento del procuratore generale in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario.

2. L’ufficio per il processo penale presso la Procura generale della Corte di cassazione opera sotto la direzione e il coordinamento degli avvocati generali e dei magistrati dell’ufficio.  

ART. 11

(Ulteriori compiti degli uffici per il processo e dell’ufficio spoglio, analisi e documentazione)

1. Fermo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, gli uffici per il processo e l’ufficio spoglio, analisi e documentazione svolgono anche le ulteriori attività di supporto all’esercizio della funzione giudiziaria e di raccordo con le cancellerie e i servizi amministrativi degli uffici giudiziari, previste dai documenti organizzativi degli uffici giudiziari.  

Capo III

Ufficio per il processo presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie

ART. 12

(Ufficio per il processo presso le sezioni distrettuali e le sezioni circondariali)

1. Gli uffici per il processo costituiti presso le sezioni distrettuali e circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono regolati dalle disposizioni di cui al presente capo e da quelle di cui ai capi I e II, in quanto compatibili.

2. Gli uffici per il processo sono costituiti dal personale di cui all’articolo 4 e dai giudici onorari esperti di cui all’articolo 6 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835.

ART. 13

(Costituzione dell’ufficio per il processo)

1. Nel costituire l’ufficio per il processo a norma dell’articolo 3, il presidente del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie attribuisce ai presidenti delle sezioni circondariali o, in mancanza, ai magistrati titolari di incarico di collaborazione, compiti di direzione e coordinamento delle articolazioni dell’ufficio per il processo nelle relative sezioni circondariali.

2. I componenti dell’ufficio per il processo possono essere autorizzati allo svolgimento di specifiche attività connesse all’esercizio dell’attività giudiziaria, e nei limiti della stessa, fuori dalle sedi del tribunale. L’autorizzazione è concessa dal presidente della sezione, o da altro magistrato da questi delegato, nell’ambito delle rispettive competenze.  

ART. 14

(Funzioni e compiti dei giudici onorari di pace)

1. I giudici onorari di pace assegnati all’ufficio per il processo istituito presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie svolgono, presso le sezioni circondariali, le funzioni e i compiti previsti dagli articoli 10, 11, 13 e 14 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.  

ART. 15

(Funzioni e compiti dei giudici onorari esperti)

1. Oltre a svolgere le funzioni di componente del collegio della sezione distrettuale nei casi previsti dall’ordinamento giudiziario, ai giudici onorari esperti possono essere delegate funzioni di conciliazione, di informazione sulla mediazione familiare, di ausilio del giudice togato all'ascolto del minore, di sostegno ai minorenni e alle parti, nonché di raccordo con gli ausiliari del giudice, con attribuzione di specifici compiti puntualmente indicati dal magistrato assegnatario del procedimento.

2. Nell’ambito delle sezioni circondariali, su delega del magistrato assegnatario del procedimento, i giudici onorari esperti interloquiscono con le parti processuali, con gli ausiliari del giudice e con i servizi territoriali e coadiuvano i curatori speciali nell’esercizio dei poteri di rappresentanza sostanziale; garantiscono il raccordo con i servizi sociosanitari, anche al fine di assicurare la tempestività dell’intervento giudiziario e la ragionevole durata del processo, nonché la completezza delle informazioni fornite e il corretto espletamento degli incarichi conferiti; svolgono le attività di supporto dei servizi territoriali nell’esecuzione dei provvedimenti. Possono inoltre essere delegati dal presidente o dal coordinatore della sezione, previo raccordo con gli enti territoriali e con gli enti del terzo settore, alla tenuta di un archivio relativo ai soggetti disponibili all’affidamento familiare, provvedendo anche alla raccolta di informazioni sui medesimi e alla loro audizione.

3. Nell’ambito delle sezioni distrettuali, nei settori dei minori stranieri non accompagnati e dei procedimenti relativi all’immigrazione, i giudici onorari esperti collaborano alla verifica dell’accoglienza e della progettualità relativa ai minori, raccordandosi con i tutori, con i referenti dei servizi territoriali e con i responsabili delle comunità, e curano l’ascolto dei minori, assistiti dal mediatore culturale; verificano l’andamento delle tutele, con riferimento all’equa distribuzione degli incarichi ai tutori, alla corretta tenuta dell’elenco di cui all’articolo 11 della legge 7 aprile 2017, n. 47, al tempestivo invio delle relazioni trimestrali; svolgono, anche sulla base di protocolli stipulati dal tribunale con le istituzioni del settore, compiti di monitoraggio e di censimento dei fascicoli. Nei procedimenti amministrativi possono essere loro delegate funzioni di raccordo con i servizi territoriali e di coordinamento con il servizio ministeriale nell’ambito del connesso procedimento penale. Con riferimento al settore delle adozioni, ai giudici onorari esperti possono essere delegate attività di ascolto e di informazione delle coppie istanti, in raccordo con i servizi sociali territoriali deputati alle indagini psico-sociali; possono altresì essere loro delegate attività di formazione delle coppie aspiranti all’adozione, in coordinamento con i servizi territoriali.

4. Nella materia penale, ai giudici onorari esperti possono essere delegate attività di verifica dei percorsi di messa alla prova e di giustizia riparativa e attività di raccordo con i servizi minorili dell’amministrazione della giustizia nonché, nel settore dell’esecuzione penale, su delega del magistrato di sorveglianza e in coordinamento con l’ufficio di servizio sociale per i minorenni e con i servizi socio sanitari territoriali, attività di verifica degli interventi rieducativi in corso.  

Capo IV

Disposizioni finali, transitorie e abrogazioni

ART. 16

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera g), è autorizzata la spesa di euro 70.149.960 annui a decorrere dall’anno 2023, cui si provvede, quanto ad euro 46.766.640 mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’attuazione della delega per l’efficienza del processo penale di cui all’articolo 1, comma 27, della legge 27 settembre 2021, n. 134 e quanto ad euro 23.383.320 mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo civile di cui all’articolo 1, comma 41, della legge 26 novembre 2021, n. 206.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Salvo quanto previsto dal comma 1, il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministro della giustizia, nell'ambito delle rispettive competenze, danno attuazione alle disposizioni del presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  

ART. 17

(Disposizioni transitorie)

1. I giudici onorari assegnati ai tribunali per i minorenni al momento dell'istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ferme le disposizioni che prevedono la loro presenza nella composizione dei collegi per i minorenni e per le famiglie nella sezione distrettuale, sono assegnati all’ufficio per il processo, oltre che nella sua articolazione distrettuale in relazione alle sue competenze, anche nelle articolazioni circondariali, per lo svolgimento delle loro funzioni.  

ART. 18

(Modifiche e abrogazioni)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 58 è inserito il seguente:

«Art. 58-bis

(Ufficio per il processo)

L’ufficio per il processo presso i tribunali ordinari, le corti di appello e la Corte di cassazione e l’ufficio spoglio, analisi e documentazione presso la Procura generale della Corte di cassazione operano secondo le disposizioni della legge speciale»;

b) al libro I, titolo I, la rubrica del capo II è sostituita dalla seguente: «Del cancelliere, dell’ufficio per il processo e dell’ufficiale giudiziario».

2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 124, comma 1, dopo la parola «ausiliari» sono inserite le seguenti: «e collaboratori»;

b) all’articolo 126, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Il giudice è supportato dall’ufficio per il processo penale nei limiti dei compiti a questo attribuiti dalla legge.».

3. All’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, le parole «a norma dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2012, n. 221» sono sostituite dalle seguenti: «a norma del decreto legislativo recante norme sull’ufficio per il processo, in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 e della legge 27 settembre 2021, n. 134».

4. L’articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.  

ART. 19

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le disposizioni di cui al capo III si applicano dal 1° gennaio 2025.  

 

Relazione illustrativa

 

Il presente schema di decreto legislativo attua, in unico contesto normativo, i criteri di delega previsti dall’articolo 1, comma 18 e comma 24, lettere h) e i), della legge 26 novembre 2021, n. 206 recante “Delega al governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata” e dall’articolo 1, comma 26, della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante “Delega al governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”.

In particolare, i suddetti criteri di delega prevedono quanto segue:

- articolo 1, comma 18, della legge 26 novembre 2021, n. 206: “Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dell'ufficio per il processo istituito presso i tribunali e le corti d'appello, anche ad integrazione delle disposizioni dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'ufficio per il processo, sotto la direzione e il coordinamento di uno o più magistrati dell'ufficio, sia organizzato individuando i requisiti professionali del personale da assegnare a tale struttura facendo riferimento alle figure già previste dalla legge;

b) prevedere altresì che all'ufficio per il processo sono attribuiti, previa formazione degli addetti alla struttura:

1) compiti di supporto ai magistrati comprendenti, tra le altre, le attività preparatorie per l'esercizio della funzione giurisdizionale quali lo studio dei fascicoli, l'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale, la selezione dei presupposti di mediabilità della lite, la predisposizione di bozze di provvedimenti, il supporto nella verbalizzazione, la cooperazione per l'attuazione dei progetti organizzativi finalizzati a incrementare la capacità produttiva dell'ufficio, ad abbattere l'arretrato e a prevenirne la formazione;

2) compiti di supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici;

3) compiti di coordinamento tra l'attività del magistrato e l'attività del cancelliere;

4) compiti di catalogazione, archiviazione e messa a disposizione di precedenti giurisprudenziali;

5) compiti di analisi e preparazione dei dati sui flussi di lavoro;

c) prevedere che presso la Corte di cassazione siano istituite una o più strutture organizzative denominate ufficio per il processo presso la Corte di cassazione, in relazione alle quali:

1) individuare i requisiti professionali del personale da assegnare a tale struttura organizzativa, facendo riferimento alle figure previste dalla legislazione vigente per le corti d'appello e i tribunali ordinari, in coerenza con la specificità delle funzioni della Corte di cassazione;

2) prevedere che all'ufficio per il processo presso la Corte di cassazione, sotto la direzione e il coordinamento del presidente o di uno o più magistrati da lui delegati, previa formazione degli addetti alla struttura, sono attribuiti compiti:

2.1) di assistenza per l'analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze;

2.2) di supporto ai magistrati, comprendenti, tra l'altro, la compilazione della scheda del ricorso, corredata delle informazioni pertinenti quali la materia, la sintesi dei motivi e l'esistenza di precedenti specifici, lo svolgimento dei compiti necessari per l'organizzazione delle udienze e delle camere di consiglio, anche con l'individuazione di tematiche seriali, lo svolgimento di attività preparatorie relative ai provvedimenti giurisdizionali, quali ricerche di giurisprudenza, di legislazione, di dottrina e di documentazione al fine di contribuire alla complessiva gestione dei ricorsi e dei relativi provvedimenti giudiziali;

2.3) di supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici;

2.4) di raccolta di materiale e documentazione anche per le attività necessarie per l'inaugurazione dell'anno giudiziario;

d) prevedere l'istituzione, presso la Procura generale della Corte di cassazione, di una o più strutture organizzative denominate ufficio spoglio, analisi e documentazione, in relazione alle quali:

1) individuare i requisiti professionali del personale da assegnare a tale struttura, facendo riferimento alle figure previste dalla legislazione vigente per le corti d'appello e i tribunali ordinari, in coerenza con la specificità delle attribuzioni della Procura generale in materia di intervento dinanzi alla Corte di cassazione;

2) prevedere che alla predetta struttura organizzativa, sotto la supervisione e gli indirizzi degli avvocati generali e dei magistrati dell'ufficio, previa formazione degli addetti alla struttura, sono attribuiti compiti:

2.1) di assistenza per l'analisi preliminare dei procedimenti che pervengono per l'intervento, per la formulazione delle conclusioni e per il deposito delle memorie dinanzi alle sezioni unite e alle sezioni semplici della Corte;

2.2) di supporto ai magistrati comprendenti, tra l'altro, l'attività di ricerca e analisi su precedenti, orientamenti e prassi degli uffici giudiziari di merito che formano oggetto dei ricorsi e di individuazione delle questioni che possono formare oggetto del procedimento per l'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge previsto dall'articolo 363 del codice di procedura civile;

2.3) di supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici;

2.4) di raccolta di materiale e documentazione per la predisposizione dell'intervento del Procuratore generale in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario”;

- articolo 1, comma 24, lettere h) e i) della legge 26 novembre 2021, n. 206:

“h) stabilire che i magistrati onorari assegnati ai tribunali per i minorenni al momento dell'istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ferme le disposizioni che prevedono la loro presenza nella composizione dei collegi secondo i principi di delega di seguito indicati, siano assegnati all'ufficio per il processo già esistente presso il tribunale ordinario per le funzioni da svolgere nell'ambito delle sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;

i) disciplinare composizione ed attribuzioni dell'ufficio per il processo secondo quelle previste per l'ufficio per il processo costituito presso i tribunali ordinari ai sensi dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, prevedendo la possibilità di demandare ai giudici onorari, che integreranno l'ufficio, oltre alle funzioni previste per l'ufficio per il processo presso il tribunale ordinario, funzioni di conciliazione, di informazione sulla mediazione familiare, di ausilio all'ascolto del minore e di sostegno ai minorenni e alle parti, con attribuzione di specifici compiti puntualmente delegati dal magistrato togato assegnatario del procedimento, secondo le competenze previste dalla legislazione vigente”;

- articolo 1, comma 26, della legge 27 settembre 2021, n. 134:

“Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni in materia di ufficio per il processo, istituito presso i tribunali e le corti d'appello ai sensi dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere una compiuta disciplina dell'ufficio per il processo penale negli uffici giudiziari di merito, individuando i requisiti professionali del personale da assegnarvi, facendo riferimento alle figure già previste dalla legge;

b) prevedere che all'ufficio per il processo penale negli uffici giudiziari di merito, previa adeguata formazione di carattere teorico-pratico degli addetti alla struttura, siano attribuiti i seguenti compiti:

1) coadiuvare uno o più magistrati e, sotto la direzione e il coordinamento degli stessi, compiere tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giudiziaria da parte del magistrato, provvedendo, in particolare, allo studio dei fascicoli e alla preparazione dell'udienza, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale e alla predisposizione delle minute dei provvedimenti;

2) prestare assistenza ai fini dell'analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze, del monitoraggio dei procedimenti di data più risalente e della verifica delle comunicazioni e delle notificazioni;

3) incrementare la capacità produttiva dell'ufficio, attraverso la valorizzazione e la messa a disposizione dei precedenti, con compiti di organizzazione delle decisioni, in particolare di quelle aventi un rilevante grado di serialità, e con la formazione di una banca dati dell'ufficio giudiziario di riferimento;

4) fornire supporto al magistrato nell'accelerazione dei processi di innovazione tecnologica;

c) prevedere che presso la Corte di cassazione siano istituite una o più strutture organizzative denominate «ufficio per il processo penale presso la Corte di cassazione», individuando i requisiti professionali del personale da assegnarvi, facendo riferimento alle figure previste dalla legislazione vigente per le corti d'appello e i tribunali ordinari, in coerenza con la specificità delle funzioni di legittimità della medesima Corte;

d) prevedere che all'ufficio per il processo penale presso la Corte di cassazione, sotto la direzione e il coordinamento del Presidente o di uno o più magistrati da lui delegati, previa adeguata formazione di carattere teorico-pratico degli addetti alla struttura, siano attribuiti compiti:

1) di assistenza per l'analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze e per la verifica delle comunicazioni e delle notificazioni;

2) di supporto e contributo ai magistrati nella complessiva gestione dei ricorsi e dei provvedimenti giudiziari, mediante, tra l'altro:

2.1) la compilazione della scheda del ricorso, corredata delle informazioni pertinenti quali la materia, la sintesi dei motivi e l'esistenza di precedenti specifici;

2.2) lo svolgimento dei compiti necessari per l'organizzazione delle udienze e delle camere di consiglio;

2.3) l'assistenza nella fase preliminare dello spoglio dei ricorsi, anche attraverso l'individuazione di tematiche seriali, la selezione dei procedimenti che presentano requisiti di urgenza, la verifica della compiuta indicazione dei dati di cui all'articolo 165-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la verifica della documentazione inviata dal tribunale del riesame nel caso di ricorso immediato per cassazione;

2.4) lo svolgimento di attività preparatorie relative ai provvedimenti giurisdizionali, quali ricerche di giurisprudenza, di legislazione, di dottrina e di documentazione;

3) di supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici;

4) di ausilio ai fini della formazione del ruolo delle udienze dell'apposita sezione di cui all'articolo 610, comma 1, del codice di procedura penale;

5) di raccolta di materiale e documentazione anche per le attività necessarie per l'inaugurazione dell'anno giudiziario;

e) prevedere l'istituzione, presso la Procura generale della Corte di cassazione, di una o più strutture organizzative denominate «ufficio per il processo penale presso la Procura generale della Corte di cassazione», individuando i requisiti professionali del personale da assegnarvi, facendo riferimento alle figure previste dalla legislazione vigente per le corti d'appello e i tribunali ordinari, in coerenza con la specificità delle attribuzioni della Procura generale in materia di intervento dinanzi alla Corte di cassazione;

f) prevedere che all'ufficio per il processo penale presso la Procura generale della Corte di cassazione, sotto la direzione e il coordinamento degli avvocati generali e dei magistrati dell'ufficio, previa adeguata formazione di carattere teorico-pratico degli addetti alla struttura, siano attribuiti compiti:

1) di assistenza per l'analisi preliminare dei procedimenti che pervengono per la requisitoria, per la formulazione delle richieste e per il deposito delle memorie dinanzi alle sezioni unite e alle sezioni semplici della Corte;

2) di supporto ai magistrati, comprendenti, tra l'altro, l'attività di ricerca e analisi su precedenti, orientamenti e prassi degli uffici giudiziari di merito che formano oggetto dei ricorsi e di esame delle questioni che possono richiedere l'assegnazione del ricorso alle sezioni unite;

3) di supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici;

4) di raccolta di materiale e documentazione per la predisposizione dell'intervento del Procuratore generale in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario”.

La disciplina vigente in materia di ufficio per il processo si articola in numerose fonti normative, di rango diverso, le principali delle quali sono le seguenti:

- l’articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, introdotto dall’articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ai sensi del quale “1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono costituite, presso le corti di appello e i tribunali ordinari, strutture organizzative denominate 'ufficio per il processo', mediante l'impiego del personale di cancelleria e di coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale dei laureati a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Fanno altresì parte dell'ufficio per il processo costituito presso le corti di appello i giudici ausiliari di cui agli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dell'ufficio per il processo costituito presso i tribunali, i giudici onorari di tribunale di cui agli articoli 42 ter e seguenti del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. 2. Il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministro della giustizia, nell'ambito delle rispettive competenze, danno attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, nell'ambito delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica” (tale disposizione viene abrogata dal presente decreto);

- il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante “Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57” e, in particolare, gli articoli 3, comma 7, e da 9 a 12;

- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”) e, in particolare, gli articoli dall’11 al 17;

In materia sono state inoltre emanate circolari del Ministero della giustizia e circolari, risoluzioni e linee guida dal Consiglio superiore della magistratura, tra le quali si segnalano, da ultimo, le due delibere del 13 ottobre 2021 del CSM relative all’ufficio per il processo, con riferimento alle innovazioni previste dal decreto-legge n. 80 del 2021, con la prima delle quali è stata modificata la circolare sulle tabelle per il triennio 2020-2022, con particolare riferimento agli articoli 10 e 11, mentre con la seconda sono state aggiornate le linee guida del 2019 in materia di ufficio per il processo, in conformità alle nuove disposizioni sugli addetti a tale ufficio.

L’ufficio per il processo è attualmente previsto, dall’articolo 16-octies del decreto-legge n. 179 del 2021, come una struttura organizzativa finalizzata a “garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l’innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione”. La norma, tuttavia, prevede l’istituzione di uffici per il processo esclusivamente nelle corti di appello e nei tribunali ordinari. Rispetto a tale limitazione, tanto la legge delega n. 206 del 2021 quanto quella n. 134 del 2021 prevedono l’estensione dell’istituto alla Corte di cassazione e alla Procura generale presso la Suprema Corte.

Lo schema di decreto legislativo è stato approvato in via preliminare nella riunione del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2022 e trasmesso alle Camere ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 206 del 2021, nonché dell’articolo 1, comma 2, della legge n. 134 del 2021, affinché sullo stesso fosse espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti. La II Commissione (Giustizia) e la V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei Deputati, nonché la 2a Commissione (Giustizia) del Senato hanno espresso pareri favorevoli senza condizioni né osservazioni. La 5a Commissione del Senato (Programmazione economica, bilancio) ha espresso parere non ostativo con la seguente condizione: «all’articolo 1, dopo il comma 4, sia aggiunto, in fine il seguente comma: “5. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.”.». La condizione è stata recepita attraverso l’aggiunta del comma 5 all’articolo 1, come meglio specificato infra.

Lo schema di decreto legislativo si articola in quattro capi. Il capo I contiene le disposizioni generali, applicabili agli uffici per il processo costituiti presso tutti gli uffici giudiziari per i quali l’istituzione è prevista. Il capo II elenca analiticamente i compiti degli uffici per il processo e dell’ufficio spoglio, analisi e documentazione costituiti presso i diversi uffici giudiziari, coerentemente con i criteri di delega, specifici per i diversi uffici. Il capo III disciplina l’ufficio per il processo presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, mentre il capo IV contiene le disposizioni finali e transitorie.

Il capo I (“Diposizioni generali”) si compone degli articoli da 1 a 4.

L’articolo 1, rubricato “Ufficio per il processo e ufficio spoglio, analisi e documentazione” prevede, al comma 1, primo periodo, la costituzione, presso i tribunali ordinari e le corti di appello, di una o più strutture organizzative denominate “ufficio per il processo civile” e una o più strutture organizzative denominate “ufficio per il processo penale”, in attuazione dei criteri di delega di cui all’articolo 1, comma 18, lettera a), della legge n. 206 del 2021 e dell’articolo 1, comma 26, lettera a), della legge n. 134 del 2021. Tale periodo costituisce la sostanziale trasposizione dell’articolo 16-octies del decreto-legge n. 179 del 2012, che già prevede queste strutture e che viene abrogato con il presente schema di decreto legislativo. Il secondo periodo del comma 1 prevede espressamente, in attuazione dell’articolo 1, comma 26, lettere a) e b), della legge n. 134 del 2021, la costituzione dell’ufficio per il processo presso i tribunali di sorveglianza, al fine di evitare dubbi interpretativi in ordine all’istituzione di tali strutture anche presso gli uffici di sorveglianza. La legge delega, infatti, dopo aver fatto riferimento all’ufficio per il processo originariamente istituito solo presso i tribunali ordinari e le corti d’appello dall’articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, ha previsto una compiuta disciplina organica dell’ufficio per il processo istituito negli uffici giudiziari di merito. Il tribunale di sorveglianza rientra tra questi ultimi, e non vi è dubbio che l’istituzione dell’ufficio per il processo sia perfettamente in linea con gli obiettivi perseguiti dalla riforma, posto che sarebbe incongruo assicurare l’efficienza del solo processo penale di cognizione, generando il paradosso di una condanna che arriva in tempi ragionevoli ma non viene poi eseguita oppure lo è a distanza di anni. Il comma 2 dispone che presso la Corte di cassazione sono costituite una o più strutture organizzative denominate “ufficio per il processo civile presso la Corte di cassazione” e una o più strutture organizzative denominate “ufficio per il processo penale presso la Corte di cassazione”, in attuazione del comma 18, lettera c) della legge n. 206 del 2021 e del comma 26, lettera c) della legge n. 134 del 2021. Il comma 3 dispone che presso la Procura generale della Corte di cassazione sono costituite una o più strutture organizzative denominate “ufficio spoglio, analisi e documentazione” e una o più strutture organizzative denominate “ufficio per il processo penale presso la Procura generale della Corte di cassazione”, in attuazione del comma 18, lettera d), della legge n. 206 del 2021 e del comma 26, lettera e), della legge n. 134 del 2021. Il comma 4 prevede la costituzione degli uffici per il processo presso le sezioni distrettuali e circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, regolamentati nel successivo capo III. Il comma 5 contiene una clausola di invarianza finanziaria, inserita nello schema di decreto al fine di conformarsi alla condizione posta dalla 5a Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio) del Senato. La suddetta clausola di invarianza finanziaria “rispetto alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente” risulta coerente rispetto a quanto già previsto dall’articolo 16 dello schema di decreto. Quest’ultima disposizione, infatti, da un lato contiene, al comma 1, una specifica previsione relativa all’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera g), per le quali è autorizzata la spesa di euro 70.149.960 annui a decorrere dall’anno 2023, cui si provvede, quanto ad euro 46.766.640 mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’attuazione della delega per l’efficienza del processo penale di cui all’articolo 1, comma 27, della legge 27 settembre 2021, n. 134 e quanto ad euro 23.383.320 mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo civile di cui all’articolo 1, comma 41, della legge 26 novembre 2021, n. 206: la previsione dell’autorizzazione di spesa attraverso la corrispondente riduzione degli importi contenuti nei Fondi citati esclude infatti che si configurino maggiori oneri per la finanza pubblica, rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente. D’altra parte, il comma 3 dell’articolo 16 già prevede che l’attuazione delle disposizioni del presente decreto da parte del Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministro della giustizia avvenga “nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”. Si sottolinea pertanto che la formulazione della clausola di invarianza finanziaria, attraverso il riferimento alle risorse disponibili “a legislazione vigente”, tiene fermi gli impegni di spesa già previsti.

L’articolo 2 detta la disposizione relativa alle finalità degli uffici per il processo e dell’ufficio spoglio, analisi e documentazione, prevedendo che siano costituiti al fine di garantire la ragionevole durata del processo attraverso l’innovazione dei modelli organizzativi e un più efficiente impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. La norma costituisce la trasposizione di quella dettata, in tema di finalità, dall’articolo 16-octies del decreto-legge n. 179 del 2012, allo scopo di conservare inalterato il contenuto precettivo di tale articolo, che, come già rilevato, viene abrogato con il presente provvedimento al fine di evitare duplicazioni di discipline.

L’articolo 3 detta le norme in materia di costituzione, direzione e coordinamento degli uffici per il processo e dell’ufficio spoglio, analisi e documentazione, prevedendo al comma 1 che nella predisposizione del progetto organizzativo (da effettuarsi nel rispetto delle circolari del Consiglio superiore della magistratura) il capo dell’ufficio, sentiti i presidenti di sezione e il dirigente amministrativo e previa analisi dei flussi e individuazione delle eventuali criticità, definisce le priorità di intervento, gli obiettivi da perseguire e le azioni per realizzarli e, conseguentemente, individua il personale da assegnare agli uffici, di concerto con il dirigente amministrativo (analogamente, quanto al concerto del dirigente amministrativo, a quanto attualmente previsto dall’articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 80 del 2021). Il comma 2 dispone quindi che il capo dell’ufficio, anche avvalendosi dei magistrati da lui individuati, dirige e coordina l’attività degli uffici per il processo e degli uffici spoglio, analisi e documentazione; promuove e verifica la formazione del personale addetto nel rispetto della normativa relativa a ciascun profilo professionale.

L’articolo 4 contiene, al comma 1, l’elencazione delle figure professionali di cui si compongono gli uffici per il processo e l’ufficio spoglio, analisi e documentazione, facendo riferimento alle figure già previste dalla legge, come disposto dall’articolo 1, comma 18, lettere a), c), n. 1 e d), n. 1, della legge n. 206 del 2021 e dall’articolo 1, comma 26, lettere a), c) ed e) della legge n. 134 del 2021. Vi si prevedono, in primo luogo, quanto agli uffici per il processo presso il tribunale, i giudici onorari di pace di cui agli articoli 10 e 30, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116; quanto agli uffici per il processo presso le corti di appello, i giudici ausiliari di cui agli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, attualmente espressamente contemplati all’articolo 16-octies del decreto-legge n. 179 del 2012, la cui abrogazione non incide pertanto sulla possibilità di includere tali giudici onorari nei componenti dell’ufficio per il processo. Tuttavia, in considerazione della necessità di tenere conto della pronuncia di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 41 del 2021 della Corte costituzionale, l’inclusione dei giudici ausiliari negli uffici per il processo è stata temporalmente limitata al momento in cui sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, nei tempi stabiliti dall’articolo 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. Ai magistrati onorari si aggiungono i tirocinanti di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; coloro che svolgono la formazione professionale a norma dell’articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; il personale delle cancellerie o delle segreterie giudiziarie; il personale di cui agli articoli 11 e seguenti del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 (addetti all’ufficio per il processo e personale assunto a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR) e il personale di cui all’articolo 1, comma 19, della legge 26 novembre 2021, n. 206, e all’articolo 1, comma 27, della legge 27 settembre 2021, n. 134. Da ultimo, il comma 1 contiene una clausola di chiusura volta a consentire l’inserimento nell’ufficio per il processo di ogni altra figura professionale istituita dalla legge per lo svolgimento di una o più delle attività previste dal presente decreto, in tal modo aprendo la composizione dell’ufficio per il processo a possibili sviluppi normativi che dovessero intervenire. Si precisa che la formulazione della lettera d) del comma 1 è stata modificata rispetto all’imprecisa dizione contenuta nell’articolo 16-octies del decreto-legge n. 179 del 2012, mantenendo, attraverso l’eliminazione delle parole “dei laureati”, il solo riferimento alla formazione professionale prevista dall’articolo 37, comma 5, del decreto-legge n. 98 del 2011, che individua con precisione concettuale e sintattica i soggetti contemplati dalla norma. I successivi commi dettano regole generali in ordine ai compiti e alle facoltà dei componenti degli uffici per il processo: il comma 2 precisa che ciascun componente svolge i compiti attribuiti all’ufficio per il processo e all’ufficio spoglio, analisi e documentazione secondo quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, e dalla contrattazione collettiva che regolano la figura professionale cui appartiene; il comma 3 prevede che, salvo che il giudice ritenga di non ammetterli, i componenti dell’ufficio per il processo che assistono il magistrato hanno accesso ai fascicoli processuali, partecipano alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, e hanno accesso alla camera di consiglio, nei limiti in cui è necessario per l’adempimento dei compiti previsti dalla legge; possono altresì essere ammessi alle riunioni indette dai presidenti di sezione. Il comma 4 dispone che i tirocinanti e i magistrati onorari componenti dell’ufficio per il processo non possono accedere ai fascicoli, alle udienze e alla camera di consiglio relativi ai procedimenti rispetto ai quali sussistono le ipotesi previste dall’articolo 51, primo comma, n. 1), 2), 3), 4) in quanto applicabile, 5) del codice di procedura civile o dagli articoli 35 e 36, comma 1, lettere a), b), d), e), f), del codice di procedura penale, in materia di obbligo di astensione del giudice; quest’ultima disposizione, considerati i compiti attribuiti agli addetti, rappresenta una soluzione coerente con le osservazioni elaborate sul punto in ambito europeo e con le soluzioni adottate in altri ordinamenti (Consultative Council of European Judges, Opinion n. 22 on the Role of Judicial Assistants, 2019). Da ultimo, il comma 5 dispone che i componenti dell’ufficio per il processo sono tenuti all’obbligo di riservatezza rispetto ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite nel corso dell’attività prestata presso l’ufficio stesso, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e di astenersi dalla deposizione testimoniale, analogamente a quanto disposto, per i tirocinanti, dall’articolo 73 del decreto-legge n. 69 del 2013.

Il capo II detta le specifiche disposizioni in tema di compiti degli uffici per il processo e dell’ufficio spoglio, analisi e documentazione, differenziati in base all’ufficio giudiziario presso il quale sono costituiti gli uffici per il processo, in attuazione degli specifici criteri di delega riferiti a ciascun ufficio giudiziario.

L’articolo 5 elenca i compiti dell’ufficio per il processo civile presso i tribunali ordinari e le corti di appello, in attuazione del criterio di delega contenuto all’articolo 1, comma 18, lettera b) della legge n. 206 del 2021, la cui formulazione è ripresa nella disciplina delegata. È stata inoltre espressamente prevista l’attività di supporto al magistrato nello svolgimento delle verifiche preliminari previste dall’introducendo articolo 171-bis del codice di procedura civile nonché nell’individuazione dei procedimenti contemplati dall’articolo 348-bis del medesimo codice.

L’articolo 6 elenca, al comma 1, i compiti attribuiti all’ufficio per il processo penale presso i tribunali ordinari e le corti di appello, in attuazione del criterio di delega contenuto all’articolo 1, comma 26, lettera b) della legge 27 settembre 2021, n. 134. Si precisa che, nel fare riferimento alla predisposizione di “bozze di provvedimenti” si è preferito utilizzare il termine “bozze” con riferimento all’oggetto dell’attività dei componenti dell’ufficio per il processo, per sottolinearne la differenza rispetto alle minute dei provvedimenti, predisposte dal magistrato. Ciò anche in linea con la terminologia utilizzata per l’ufficio per il processo civile, secondo il criterio di delega riferito a quest’ultimo ufficio. Il comma 2 prevede che l’ufficio per il processo penale istituito presso la corte d’appello effettua prioritariamente uno spoglio mirato dei fascicoli al fine di individuare la prossima scadenza dei termini e la maturazione dell’improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione.

L’articolo 7 stabilisce i compiti attribuiti all’ufficio per il processo civile presso la Corte di cassazione, in attuazione del criterio di delega contenuto all’articolo 1, comma 18, lettera c) della legge n. 206 del 2021, la cui formulazione è interamente ripresa nella disciplina delegata. Anche in tal caso, al fine di incentivare l’utilizzo degli uffici per il processo nella deflazione del carico giudiziario, è stata inoltre espressamente specificata l’attività di supporto al presidente della Corte di cassazione ai fini dell’adozione dei provvedimenti previsti dall’articolo 363-bis, terzo comma del codice di procedura civile, e nella formulazione delle proposte di definizione di cui all’articolo 380-bis del medesimo codice.

L’articolo 8 elenca, al comma 1, i compiti attribuiti all’ufficio per il processo penale presso la Corte di cassazione, in attuazione del criterio di delega contenuto all’articolo 1, comma 26, lettera d), della legge 27 settembre 2021, n. 134, di cui riprende la formulazione.

L’articolo 9 stabilisce, al comma 1, i compiti dell’ufficio spoglio, analisi e documentazione presso la Procura generale della Corte di cassazione, in attuazione del criterio di delega contenuto all’articolo 1, comma 18, lettera d), della legge n. 206 del 2021, la cui formulazione è interamente ripresa nella disciplina delegata. Al comma 2 è specificato che l’ufficio spoglio, analisi e documentazione opera sotto la supervisione e gli indirizzi degli avvocati generali e dei magistrati dell’ufficio, come previsto dall’articolo 1, comma 18, lettera d), n. 2.1), della legge n. 206 del 2021.

L’articolo 10 elenca, al comma 1, i compiti dell’ufficio per il processo penale presso la Procura generale della Corte di cassazione, in attuazione del criterio di delega contenuto all’articolo 1, comma 26, lettera f), della legge 27 settembre 2021, n. 134, di cui riprende la formulazione. Il comma 2 precisa che l’ufficio opera sotto la direzione e il coordinamento degli avvocati generali e dei magistrati dell’ufficio, come espressamente disposto dalla medesima lettera f) del comma 26 della legge n. 134 del 2021.

L’articolo 11, rubricato “Ulteriori compiti degli uffici per il processo e dell’ufficio spoglio, analisi e documentazione” attribuisce ai documenti organizzativi degli uffici giudiziari la possibilità di demandare agli uffici per il processo e all’ufficio spoglio, analisi e documentazione ulteriori attività di supporto all’esercizio della funzione giudiziaria e di raccordo con le cancellerie e i servizi amministrativi degli uffici giudiziari. La disposizione esplicita che rimane fermo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, in tema di corrispondenza dei compiti dei componenti dell’ufficio per il processo alla normativa che regola la figura professionale cui i suddetti componenti appartengono.

Il Capo III contiene le disposizioni specifiche relative all’ufficio per il processo presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, in attuazione dei principi e criteri direttivi dettati dall’articolo 1, comma 24, lettere h) e i), della legge n. 206 del 2021.

L’articolo 12, rubricato “Ufficio per il processo presso le sezioni distrettuali e le sezioni circondariali” prevede, al comma 1, che gli uffici per il processo costituiti presso le sezioni distrettuali e circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono regolati dalle disposizioni di cui al medesimo capo III e da quelle di cui al capi I e II, in quanto compatibili e, al comma 2, che gli uffici per il processo sono costituiti dal personale di cui all’articolo 4 e dai giudici onorari esperti di cui all’articolo 6 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, recante “Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni” convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835.

L’articolo 13, rubricato “Costituzione dell’ufficio per il processo” dispone, al comma 1, che nel costituire l’ufficio per il processo a norma dell’articolo 3, il presidente del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie attribuisce ai presidenti delle sezioni circondariali o, in mancanza, ai magistrati titolari di incarico di collaborazione, compiti di coordinamento e di controllo delle articolazioni dell’ufficio per il processo nelle relative sezioni circondariali e, al comma 2, che i componenti dell’ufficio per il processo possono essere autorizzati allo svolgimento di specifiche attività connesse all’esercizio dell’attività giudiziaria, e nei limiti della stessa, fuori dalla sede del tribunale, specificando che l’autorizzazione è concessa dal presidente della sezione o da altro magistrato da questi delegato, nell’ambito delle rispettive competenze.

L’articolo 14 disciplina le funzioni e i compiti dei giudici onorari di pace prevedendo, al comma 1, che i giudici onorari di pace assegnati all’ufficio per il processo istituito presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie svolgono, presso le sezioni circondariali, le funzioni e i compiti previsti dagli articoli 10, 11, 13 e 14 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

L’articolo 15 disciplina analiticamente le funzioni e i compiti dei giudici onorari esperti. Rispetto al testo approvato dal Consiglio dei Ministri in sede di esame preliminare, è stata migliorata la formulazione del comma 2, attraverso la sostituzione delle parole “si relazionano”, con quella “interloquiscono”, più appropriata al fine di descrivere le attività che possono essere delegate ai giudici onorari esperti. È stato inoltre parzialmente riformulato il comma 4, con l’introduzione della appropriata denominazione dei servizi e degli uffici menzionati dalla disposizione, come prevista dalla normativa di settore.

Il capo IV contiene le disposizioni finali e transitorie e le abrogazioni.

L’articolo 16 contiene le disposizioni finanziarie. Si segnala, in particolare, che il comma 3 disciplina i compiti del Consiglio superiore della Magistratura e del Ministero della giustizia con formulazione sostanzialmente analoga – ad eccezione della clausola di salvezza relativa al comma 1 – rispetto a quella contenuta al comma 2 dell’articolo 16-octies del decreto-legge n. 179 del 2012, del quale è prevista l’abrogazione. Ciò al fine di mantenere il contenuto precettivo della disposizione abrogata, specificandolo ulteriormente.

L’articolo 17 prevede che i giudici onorari assegnati ai tribunali per i minorenni al momento dell'istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ferme le disposizioni che prevedono la loro presenza nella composizione dei collegi per i minorenni e per le famiglie nella sezione distrettuale, sono assegnati all’ufficio per il processo, oltre che nella sua articolazione distrettuale in relazione alle sue competenze, anche nelle articolazioni circondariali, per lo svolgimento delle loro funzioni.

L’articolo 18 reca le modifiche e le abrogazioni. È prevista, al comma 1, lettera a), l’introduzione dell’articolo 58-bis del codice di procedura civile, rubricato “Ufficio per il processo”, che prevede che l’ufficio per il processo presso i tribunali ordinari, le corti di appello e la Corte di cassazione e l’ufficio spoglio, analisi e documentazione presso la Procura generale della Corte di cassazione operano secondo le disposizioni della legge speciale e, alla lettera b), la conseguente sostituzione della rubrica del capo II del titolo I del libro I del codice. Il comma 2 apporta modificazioni al codice di procedura penale, inserendo le parole “e collaboratori” all’articolo 124, comma 1, del medesimo codice, al fine di includere, tra i soggetti tenuti all’osservanza delle norme processuali, anche i componenti dell’ufficio per il processo penale, ricompresi nella nozione sintetica di “collaboratori del giudice” e introducendo il comma 1-bis dell’articolo 126, al fine di prevedere che il giudice è supportato dall’ufficio per il processo penale nei limiti dei compiti a questo attribuiti dalla legge. Si introducono in tal modo, nei codici di rito, richiami agli uffici regolamentati con il presente decreto, al fine di sottolinearne la funzione di supporto all’attività giudiziaria. Il comma 3 reca modifiche all’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sostituendo il richiamo all'abrogato articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, con quello al presente decreto legislativo. Da ultimo, il comma 4 abroga l’articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, divenuto superfluo alla luce della completa regolamentazione dell’ufficio per il processo nel presente decreto.

L’articolo 19 disciplina l’entrata in vigore del decreto, specificando che le disposizioni di cui al capo III, in tema di ufficio per il processo presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, si applicano dal 1° gennaio 2025.