XVIII LEG. - Schema di D.Lgs. - disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75 di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.

aggiornamento: 9 novembre 2022

Esame definitivo - Consiglio dei ministri 28 settembre 2022

Esame preliminare - Consiglio dei ministri 28 luglio 2022

 Decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75 di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.

 

 

Relazione illustrativa

 

Indice

 

Art. 1 - Modifica dell’articolo 322-bis del codice penale

Art. 2 - Modifica dell’articolo 301 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43

Art. 3 - Modifica dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898

Art. 4 - Modifica dell’articolo 6 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74

Art. 5 - Modifica dell’articolo 25-quinquiesdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Art. 6 - Clausola di invarianza finanziaria

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’unione mediante il diritto penale;

Visto l’articolo 3 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2018;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, e, in particolare, l’articolo 31, sulle procedure per l’esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea;

Visto il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, con il quale è stata data attuazione alla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’unione mediante il diritto penale;

Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante Approvazione del testo definitivo del Codice penale;

Visto il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, recante Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205;

Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2022;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 settembre 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell’economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Modifica dell’articolo 322-bis del codice penale)

1. All’articolo 322-bis del codice penale, approvato nel testo definitivo con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, dopo le parole “istigazione alla corruzione” sono inserite le seguenti: “, abuso d’ufficio”;

b) al primo comma, le parole: «e 322, terzo e quarto comma,» sono sostituite dalle seguenti: «, 322, terzo e quarto comma, e 323».

ART. 2

(Modifica dell’articolo 301 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43)

1. All’articolo 301, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Quando non è possibile procedere alla confisca delle cose di cui al periodo precedente, è ordinata la confisca di somme di danaro, beni e altre utilità per un valore equivalente, di cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona.”.

ART. 3

(Modifica dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898)

1. All’articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: “3- bis. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 1, si osservano le disposizioni contenute negli articoli 240-bis e 322-ter del codice penale, in quanto compatibili”.

ART. 4

(Modifica dell’articolo 6 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)

1. All’articolo 6 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola “comunque” è soppressa e dopo la parola “tentativo” sono aggiunte le seguenti: “, salvo quanto previsto al comma 1-bis”;

b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: “Quando la condotta è posta in essere al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell’Unione europea, dai quali consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a euro 10.000.000, il delitto previsto dall’articolo 4 è punibile a titolo di tentativo. Fuori dei casi di concorso nel delitto di cui all’articolo 8, i delitti previsti dagli articoli 2 e 3 sono punibili a titolo di tentativo, quando ricorrono le medesime condizioni di cui al primo periodo.”.

ART. 5

(Modifica dell’articolo 25-quinquiesdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

1. All’articolo 25-quinquiesdecies, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le parole da “se commessi nell’ambito” a “un importo complessivo non inferiore” sono sostituite dalle seguenti: “quando sono commessi al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell’Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore”.

ART. 6

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'esecuzione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 

 

 Relazione illustrativa

I. Con il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75 è stata data attuazione alla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’unione mediante il diritto penale (di seguito, la direttiva).

 

Il presente schema di decreto legislativo viene predisposto ai sensi dell’articolo 31, comma 5, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea, che consente al Governo di emanare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi adottati in relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive. Tale potere va esercitato entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, secondo la medesima procedura dettata per l’adozione di detti decreti e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea.

 

II. Lo schema di decreto legislativo si compone di sei articoli.

Con i primi cinque articoli, il cui contenuto viene di seguito partitamente illustrato, si apportano modifiche a singole disposizioni contenute – rispettivamente – nel codice penale, nel decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, nella legge 23 dicembre 1986, n. 898), nel decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e, infine, nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

L’articolo 6 dello schema reca la clausola di invarianza finanziaria.

 1. La modifica dell’articolo 322-bis del codice penale (articolo 1).

Va premesso che, pur dopo la formale abrogazione dell’ipotesi di peculato per distrazione, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, la previsione dell’articolo 314 cod. pen. è rimasta applicabile «nel caso in cui il denaro o altri beni siano sottratti alla destinazione pubblica ed impiegati per il soddisfacimento di interessi privatistici dell’agente», ricorrendo tuttavia la diversa ipotesi delittuosa di cui all’articolo 323 c.p. «quando si sia in presenza di una distrazione a profitto proprio che si concretizzi in un uso indebito del bene che non ne comporti la perdita e la conseguente lesione patrimoniale a danno dell’ente cui appartiene ovvero qualora l’utilizzo di denaro pubblico avvenga in violazione delle regole contabili e sia funzionale alla realizzazione, oltre che di indebiti interessi privati, anche di interessi pubblici obiettivamente esistenti».

Dunque, come a suo tempo evidenziato nella tabella di concordanza trasmessa a corredo del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, la completa trasposizione nell’ordinamento interno della già menzionata fattispecie di «appropriazione indebita» del funzionario pubblico, contemplata dall’articolo 4 della direttiva passa – quanto all’ipotesi di cd. distrazione di beni pubblici per finalità diversa da quella prevista – anche per l’applicazione dell’articolo 323 cod. pen.: il cui ambito soggettivo di applicazione, conseguentemente, dev’essere adeguato alla nozione di «funzionario pubblico» dettata dall’articolo 4 della direttiva.

Per tali ragioni, con la disposizione in esame le previsioni dell’articolo 322-bis del codice vengono estese al reato di cui all’articolo 323 cod. pen.

 

2. La modifica dell’articolo 301 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (articolo 2).

L’intervento di modifica deriva dalla necessità di assicurare la conformità della disciplina alla previsione di cui all’articolo 10 della direttiva PIF, in tema di congelamento e confisca, in base al quale:

«Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire il congelamento e la confisca degli strumenti e dei proventi dei reati di cui agli articoli 3, 4 e 5. Gli Stati membri vincolati dalla direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio vi provvedono in conformità di tale direttiva».

L’articolo 4 della direttiva da ultimo citata prevede, a sua volta, che:

«Gli Stati membri adottano le misure necessarie per poter procedere alla confisca, totale o parziale, di beni strumentali e proventi da reato, o di beni di valore corrispondente a detti beni strumentali o proventi, in base a una condanna penale definitiva, che può anche essere pronunciata a seguito di un procedimento in contumacia».

Tanto premesso, quanto ai delitti di contrabbando, l’articolo 301, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (T.U. delle disposizioni legislative in materia doganale: T.U.L.D.), prevede la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché di quelle che ne sono l’oggetto ovvero il prodotto o il profitto, ma non contempla la possibilità di procedere a confisca per equivalente nel caso di mancato rinvenimento delle cose suddette.

 

In tal senso si provvede con la disposizione in esame, che integra la disposizione appena richiamata stabilendo che, quando non è possibile procedere alla confisca diretta delle cose suddette, è ordinata la confisca di somme di danaro, beni e altre utilità per un valore equivalente, di cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona.

Non occorre, per contro, procedere ad analoga integrazione anche con riferimento al delitto di evasione dell'IVA, di cui all’articolo 70 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dal momento che è del tutto pacifico in giurisprudenza che il rinvio che tale disposizione opera alle sanzioni previste dalle leggi doganali relative ai diritti di confine «è da intendersi come rinvio all'intero titolo VII del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale» e, dunque, anche alla previsione di cui al citato articolo 301 T.U.L.D.

 

3. La modifica dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898      (articolo 3).

Per le medesime ragioni illustrate in relazione all’articolo 2 dello schema, occorre intervenire sulla disposizione in oggetto, che – al comma 1 – punisce l’indebita percezione, mediante esposizione di dati o notizie falsi, di aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

In tal caso, dovendosi provvedere alla previsione anche della confisca per equivalente, oltre che all’articolo 240-bis c.p., si opera altresì rinvio -  nei limiti della compatibilità - all’articolo 322-ter c.p.

 4. La modifica dell’articolo 6 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (articolo 4).

In conseguenza dell’interpolazione del comma 1-bis nell’articolo 6 del decreto legislativo n. 74 del 2000 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), per i reati concernenti le dichiarazioni Iva sono divenute punibili anche le condotte di mero tentativo, sempre che il fatto sia commesso anche in altro Stato membro e il danno complessivo superi l’importo di dieci milioni di euro.

La riformulazione della disposizione risponde essenzialmente alla duplice esigenza di rendere il testo normativo più chiaro e lineare e, soprattutto, maggiormente aderente alla direttiva con specifico riferimento alla corretta individuazione del profilo di transnazionalità unionale rilevante ai fini in questione.

A tale ultimo riguardo, l’originario riferimento alla sola circostanza che l’attività delittuosa fosse realizzata «anche nel territorio di altro Stato membro dell’Unione europea» è stato sostituito con il riferimento alla necessità che detta attività risulti «post[a] in essere nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell’Unione europea», formula che – oltre al requisito richiesto dall’articolo 2 della direttiva ai fini della «gravità» dei reati in materia di IVA, già presente nell’originaria formulazione – riproduce altresì l’ulteriore condizione indicata dall’articolo 3, lettera d), ai fini della definizione di «frode», e in particolare – come detto – la circostanza che «l’azione od omissione [sia] commessa in sistemi fraudolenti transfrontalieri». A questi ultimi risulta, ora, altresì causalmente riferito il «danno complessivo pari o superiore a euro 10.000.000», da quantificarsi – in conformità al considerando 4 della direttiva – tenendo conto sia degli interessi finanziari degli Stati membri interessati che dell’Unione.

Invece, quanto al primo aspetto, è parso innanzitutto opportuno sopprimere l’avverbio «comunque» contenuto nel comma 1, reso di fatto superfluo dall’avvenuta introduzione di alcune ipotesi di tentativo, seppur in presenza di specifiche condizioni appena ricordate e limitatamente alle violazioni in materia di Iva.

 In secondo luogo, è stata modificata la formula originariamente utilizzata nel comma 1-bis per descrivere le caratteristiche della fattispecie tentata, essendosi da più parti osservato come l’utilizzo dell’espressione «atti diretti» potesse essere interpretata nel senso dell’inapplicabilità degli ulteriori presupposti previsti dall’art. 56 cod. pen., ovvero l’idoneità degli atti e la non equivocità della loro direzione. La riscrittura in parte qua della disposizione e il chiaro e diretto richiamo della punibilità «a titolo di tentativo» è parsa idonea a fugare qualsiasi dubbio in proposito.

Si è infine provveduto a rendere più esplicita la portata della clausola di salvezza di cui al comma 1-bis («salvo che il fatto integri il reato previsto dall’articolo 8»), chiarendosi che, per i delitti di dichiarazione fraudolenta di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo, la punibilità a titolo di tentativo operi unicamente «fuori dei casi di concorso» in detto reato, ovvero allorquando il (solo) potenziale utilizzatore di documenti o fatture per operazioni inesistenti già non concorra con l’emittente secondo le regole generali di cui agli articolo 110 ss. cod. pen., come riconosciuto dal prevalente e preferibile orientamento della giurisprudenza di legittimità.

Nella riformulazione del testo normativo, si è quindi reso altresì necessario disgiungere le ipotesi di tentativo nel delitto di dichiarazione infedele, previsto dall’articolo 4 del decreto, cui la clausola di salvezza non ha ragione d’esser riferita.

 

5. Le modifiche all’articolo 25-quinquiesdecies, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (articolo 5).

            L’intervento di modifica risponde alla circoscritta finalità di adeguare il comma 1-bis della disposizione in oggetto, concernente la responsabilità amministrativa degli enti, alle previsioni della direttiva relative all’elemento transfrontaliero della condotta, nei termini già illustrati nel precedente capitolo, cui può pertanto integralmente rinviarsi.

 

6. L’articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria.

 

III.      Sullo schema di decreto hanno espresso parere favorevole le Commissioni II Giustizia e XIV Politiche dell’Unione europea della Camera dei deputati nonché la 2ª Commissione Giustizia del Senato della Repubblica. La 14ª Commissione Politiche dell’Unione europea del Senato della Repubblica ha formulato osservazioni favorevoli. Anche la V Commissione Bilancio della Camera dei deputati ha espresso valutazione favorevole.