XVIII LEG - ddl - Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari.

aggiornamento: 27 ottobre 2022

Esame definitivo - Consiglio dei ministri 17 maggio 2022

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA E DI PROCESSO TRIBUTARI”

 

Relazione illustrativa

 

Indice

 

Art. 1 - Disposizioni in materia di giustizia tributaria

Art. 2 - Disposizioni in materia di processo tributario

Art. 3 - Copertura finanziaria

Art. 4 - Disposizioni transitorie e finali

 

ART. 1

(Disposizioni in materia di giustizia tributaria)

  1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)dopo l’articolo 1, è inserito il seguente:

“ART. 1-bis (La giurisdizione tributaria)

  1. La giurisdizione tributaria è esercitata dai magistrati tributari e dai giudici tributari nominati presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali, presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, alla data del 1° gennaio 2022.
  2. I magistrati tributari di cui al comma 1 sono reclutati secondo le modalità previste dall’articolo
  3. L’organico dei magistrati tributari di cui al comma 2 è individuato in 450 unità presso le Commissioni tributarie provinciali e 126 unità presso le Commissioni tributarie regionali.”;

b) all’articolo 3:

  1. le parole “tra i magistrati ordinari, ovvero amministrativi o militari”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “tra i magistrati tributari ovvero tra quelli ordinari, amministrativi, contabili o militari”;
  2. le parole “tabelle E ed F”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “disposizioni contenute nell’articolo 11”;

c) l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

“ART. 4 (I giudici delle commissioni tributarie provinciali)

  1. La nomina a magistrato tributario si consegue mediante un concorso per esami bandito con cadenza di norma annuale in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo, per i quali può essere attivata la procedura di reclutamento.
  2. Il concorso per esami consiste in una prova scritta, effettuata con le procedure di cui all'articolo 8 del regio decreto 15 ottobre 1925, 1860, e successive modificazioni, e in una prova orale.
  3. La prova scritta ha la prevalente funzione di verificare la capacità di inquadramento logico sistematico del candidato e consiste nello svolgimento di due elaborati teorici rispettivamente vertenti sul diritto tributario e sul diritto civile o commerciale, nonché in una prova pratica relativa alla redazione di una sentenza
  4. La prova orale verte su:

a) diritto tributario e diritto processuale tributario;

b) diritto civile e procedura civile;

c) diritto penale;

d) diritto amministrativo e costituzionale;

e) diritto commerciale e fallimentare;

f) diritto dell’Unione europea;

g) diritto internazionale pubblico e privato;

h) elementi di contabilità aziendale e bilancio;

i) elementi di informatica giuridica;

l) colloquio in una lingua straniera, indicata dal candidato all'atto della domanda di partecipazione al concorso, scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo, francese e tedesco.

  1. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi di punti in ciascun elaborato della prova scritta. Conseguono l'idoneità i candidati che ottengono non meno di sei decimi in ciascuna delle materie della prova orale di cui al comma 4, lettere da a) a i), e un giudizio di sufficienza nel colloquio sulla lingua straniera prescelta, e comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a novanta Non sono ammesse frazioni di punto. Agli effetti di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il giudizio in ciascuna delle prove scritte e orali è motivato con l'indicazione del solo punteggio numerico, mentre l'insufficienza è motivata con la sola formula "non idoneo".
  1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, terminata la valutazione degli elaborati scritti, sono nominati componenti della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova I commissari così nominati partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero di sottocommissioni, se formate, limitatamente alle prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti.
  2. Per la copertura dei posti di magistrato nella provincia di Bolzano si applicano gli specifici requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, 752, e successive modificazioni, fermo restando, comunque, che la lingua straniera prevista dal comma 4, lettera l), deve essere diversa rispetto a quella obbligatoria per il conseguimento dell'impiego.”;

d) dopo l’articolo 4, sono aggiunti i seguenti:

“ART. 4-bis (Requisiti per l'ammissione al concorso per esami)

  1. Al concorso per esami, sono ammessi i laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, che soddisfino le seguenti condizioni:
  2. essere cittadini italiani;
  3. avere l'esercizio dei diritti civili;
  4. essere di condotta incensurabile;
  5. non essere stati dichiarati per tre volte non idonei nel concorso per esami di cui all'articolo 4, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda;
  6. possedere gli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.

ART. 4-ter (Indizione del concorso e svolgimento della prova scritta)

  1. Il concorso per esami di cui all'articolo 4 si svolge con cadenza di norma annuale in una o più sedi stabilite nel decreto con il quale è bandito.
  2. Il concorso è bandito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, che determina il numero dei Con successivi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati il luogo e il calendario di svolgimento della prova scritta.
  3. In considerazione del numero delle domande, la prova scritta può aver luogo contemporaneamente in Roma e in altre sedi, assicurando il collegamento a distanza della commissione esaminatrice con le diverse
  4. Ove la prova scritta abbia luogo contemporaneamente in più sedi, la commissione esaminatrice espleta presso la sede di svolgimento della prova in Roma le operazioni inerenti alla formulazione e alla scelta dei temi e presiede allo svolgimento delle prove. Presso le altre sedi le funzioni della commissione per il regolare espletamento delle prove scritte sono attribuite ad un comitato di vigilanza nominato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, e composto da cinque magistrati scelti tra i magistrati tributari di cui all’articolo 1-bis, comma 2, ovvero tra quelli ordinari, amministrativi, contabili o militari, in servizio o a riposo presenti nella giurisdizione tributaria di cui all’articolo 1- bis, dei quali uno con anzianità di servizio non inferiore a 8 anni con funzioni di presidente, coadiuvato da personale amministrativo dell'area funzionari, come definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali, con funzioni di segreteria. Il comitato svolge la sua attività in ogni seduta con la presenza di non meno di tre componenti. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal magistrato più anziano. Si applica ai predetti magistrati la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali limitatamente alla durata delle
  1. Le spese per il concorso sono poste a carico del candidato nella misura forfetaria di euro cinquanta, da corrispondere al momento della presentazione della domanda, e sono riscritte nell’apposito capitolo di spesa della missione “Giustizia tributaria” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Le modalità di versamento del contributo di cui al presente comma sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle Analogamente, il contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

ART. 4-quater (Commissione di concorso)

  1. La commissione di concorso per esami è nominata nei quindici giorni antecedenti l'inizio della prova scritta con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, adottato previa delibera del Consiglio di presidenza della giustizia
  2. La commissione di concorso è composta da un Presidente di una Commissione tributaria regionale, che la presiede, da cinque magistrati scelti tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari con almeno quindici anni di anzianità, da quattro professori universitari di ruolo, di cui uno titolare dell’insegnamento di diritto tributario, gli altri titolari di uno degli insegnamenti delle altre materie oggetto di esame. Ai componenti la commissione si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, 382. Per ogni componente è nominato un supplente in possesso dei medesimi requisiti richiesti per il titolare. Non possono essere nominati componenti della commissione di concorso i magistrati, e i professori universitari che, nei dieci anni precedenti, abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario, amministrativo e contabile.
  3. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere il numero di componenti la commissione, il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria nomina d'ufficio, come componenti, magistrati che non hanno prestato il loro consenso all'esonero dalle funzioni. Non possono essere nominati i componenti che abbiano fatto parte della commissione in uno degli ultimi tre
  4. Nella seduta di cui all'articolo 8, sesto comma, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni, la commissione definisce i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati I criteri per la valutazione delle prove orali sono definiti prima dell'inizio delle stesse. Alle sedute per la definizione dei suddetti criteri devono partecipare tutti i componenti la commissione, salvi i casi di forza maggiore e legittimo impedimento, la cui valutazione è rimessa al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. In caso di mancata partecipazione, senza adeguata giustificazione, a una di tali sedute o comunque a due sedute di seguito, il Consiglio di presidenza può deliberare la revoca del componente e la sua sostituzione con le modalità previste dal comma 1.
  5. Il presidente della commissione e gli altri componenti possono essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non più di due anni ed i professori universitari a riposo da non più di due anni che, all'atto della cessazione dal servizio, erano in possesso dei requisiti per la nomina.
  6. In caso di assenza o impedimento del presidente della commissione, le relative funzioni sono svolte dal magistrato con maggiore anzianità di servizio presente in ciascuna
  7. Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di trecento, il presidente, dopo aver provveduto alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i componenti, forma per ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, la metà dei candidati da Le sottocommissioni, formate da quattro componenti, sono rispettivamente presiedute dal presidente e dal magistrato più anziano presenti, a loro volta sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai magistrati più anziani presenti, e assistite ciascuna da un segretario. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle sottocommissioni. In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede.
  8. A ciascuna sottocommissione si applicano, per quanto non diversamente disciplinato, le disposizioni dettate per le sottocommissioni e la commissione dagli articoli 12, 13 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, 1860, e successive modificazioni. La commissione o le sottocommissioni, se istituite, procedono all'esame orale dei candidati e all'attribuzione del punteggio finale, osservate,

in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 14, 15 e 16 del citato regio decreto n. 1860 del 1925, e successive modificazioni.

  1. L'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, deliberato dal Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria e dagli altri organi di autogoverno contestualmente alla nomina a componente della commissione, ha effetto dall'insediamento del magistrato sino alla formazione della graduatoria finale dei candidati.
  2. Le attività di segreteria della commissione e delle sottocommissioni sono esercitate da personale amministrativo dell’area funzionari in servizio presso il Ministero dell’economia e delle finanze, come definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali e sono coordinate dal titolare del competente ufficio del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze.”;

e) l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

“ART. 5 (I giudici delle commissioni tributarie regionali)

  1. I giudici delle commissioni tributarie regionali e di secondo grado sono nominati tra i magistrati tributari di cui all’articolo 1-bis, comma 2, e i giudici tributari presenti nel ruolo di cui all’articolo 1- bis, comma 1.”;

f) all’articolo 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al comma 1-bis, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: “I presidenti delle commissioni tributarie provinciali assegnano il ricorso al giudice monocratico nei casi previsti dall’articolo 4- bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.”
  2. dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: “1-ter. Nel caso in cui il giudice, in composizione monocratica o collegiale, rilevi che la controversia ad esso assegnata avrebbe dovuto essere trattata dalla Commissione tributaria in altra composizione, la rimette al Presidente della sezione per il rinnovo dell’assegnazione.”;
  3. al comma 2 dopo le parole “ciascun collegio giudicante” sono aggiunte le seguenti: “ovvero ciascun giudice monocratico”;

g) all’articolo 7, comma 1, lettera d), la parola “settantadue” è sostituita dalla seguente: “sessantasette”;

h) all’articolo 8, prima del comma 1, è aggiunto il seguente: “01. Ai magistrati tributari reclutati ai sensi dell’articolo 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel titolo I Capo II del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.”;

i) all’articolo 9:

  1. il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Alla prima e alle successive nomine dei magistrati tributari nonché alle nomine dei giudici tributari di cui all’articolo 1-bis, comma 1, si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.”;
  2. al comma 2, dopo le parole “deliberazioni di cui al comma 1” sono aggiunte le seguenti: “relative alle nomine successive alla prima”;
  3. i commi 3, 4, 5 e 6 sono abrogati;

l) all’articolo 11:

  1. al comma 1, dopo la parola “nomina” sono aggiunte le seguenti: “dei giudici presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, alla data del 1° gennaio 2022,”;
  2. al comma 2:

2.1) le parole “I componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali” sono sostituite dalle seguenti: “I magistrati tributari di cui all’articolo 1-bis, comma 2, e i giudici del ruolo unico di cui al comma 1”;

2.2) la parola “settantacinquesimo” è sostituita dalla seguente: “settantesimo”;

  1. il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. I componenti delle commissioni tributarie, indipendentemente dalla funzione o dall'incarico svolti, non possono concorrere all' assegnazione di altri incarichi prima di due anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni dell'incarico ricoperto.”;
  2. dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

“4-bis. Ferme restando le modalità indicate nel comma 4-ter, l'assegnazione del medesimo incarico o di diverso incarico per trasferimento dei componenti delle commissioni tributarie in servizio è disposta, salvo giudizio di demerito, sulla base dei punteggi stabiliti dalla tabella F. Il Consiglio di Presidenza, in caso di vacanza nei posti di presidente, di presidente di sezione, di vice presidente e di componente presso una sede giudiziaria di commissioni tributaria, provvede a bandire, almeno una volta l’anno e con priorità rispetto alle procedure concorsuali di cui all’articolo 4 e a quelle di diverso incarico, interpelli per il trasferimento di giudici che ricoprono la medesima funzione o una funzione superiore.

4-ter. L'assegnazione degli incarichi è disposta nel rispetto delle seguenti modalità:

  1. la vacanza nei posti di presidente, di presidente di sezione, di vice presidente delle commissioni tributarie provinciali e regionali e di componente delle commissioni tributarie è portata dal Consiglio di presidenza a conoscenza di tutti i componenti delle commissioni tributarie in servizio, a prescindere dalle funzioni svolte, con indicazione del termine entro il quale chi aspira all'incarico deve presentare domanda;
  2. alla nomina per ciascuno degli incarichi di cui alla lettera a) si procede sulla base di elenchi formati relativamente ad ogni commissione tributaria e comprendenti tutti gli appartenenti alle categorie indicate negli articoli 3 e 5 per il posto da conferire che hanno comunicato la propria disponibilità all'incarico e sono in possesso dei requisiti Alla comunicazione di disponibilità all'incarico deve essere allegata la documentazione circa l'appartenenza ad una delle categorie indicate negli articoli 3 e 5 ed il possesso dei requisiti prescritti, nonché la dichiarazione di non essere in alcuna delle situazioni di incompatibilità indicate all'articolo 8. Le esclusioni dagli elenchi di coloro che hanno comunicato la propria disponibilità all'incarico, senza essere in possesso dei requisiti prescritti, sono deliberate dal Consiglio di presidenza;
  3. la scelta tra gli aspiranti è adottata dal Consiglio di presidenza, salvo giudizio di demerito del candidato, secondo i criteri di valutazione ed i punteggi stabiliti dalla tabella F e, nel caso di parità di punteggio, della maggiore anzianità ”;

5. il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria esprime giudizio di demerito ove ricorra una delle seguenti condizioni:

  1. sanzione disciplinare irrogata al candidato nel quinquennio antecedente la data di scadenza della domanda per l’incarico per il quale concorre;
  2. rapporto annuo pari o superiore al sessanta per cento tra il numero dei provvedimenti depositati oltre il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di deliberazione e il totale dei provvedimenti depositati dal singolo ”;

m) all’articolo 13:

  1. al comma 1, dopo le parole “delle commissioni tributarie” sono aggiunte le seguenti: “presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183”;
  2. dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente: “3-ter. I compensi di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono superare in ogni caso l'importo di euro 72.000 lordi ”;

n) dopo l’articolo 13 è aggiunto il seguente:

“ART. 13-bis (Trattamento economico dei magistrati tributari)

  1. Ai magistrati tributari reclutati per concorso, secondo le modalità di cui all’articolo 4, si applicano le disposizioni in materia di trattamento economico previsto per i magistrati ordinari, in quanto
  2. Gli stipendi del personale indicato nel comma 1 sono determinati, esclusivamente in base all’anzianità di servizio, nella misura prevista nella tabella F-bis, con decorrenza 1° gennaio 2021 ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2021, salvo l'attribuzione dell'indennità integrativa speciale.”;

o) all’articolo 24:

  1. nel comma 2 le parole “affidandone l’incarico ad uno dei suoi componenti” sono soppresse;
  2. dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

“2-bis. Al fine di garantire l’esercizio efficiente delle attribuzioni di cui al comma 2, presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria è istituito l’Ufficio Ispettivo, a cui sono assegnati sei magistrati o giudici tributari, tra i quali è nominato un Direttore. L’ufficio ispettivo può svolgere, previa intesa con la Direzione della Giustizia tributaria del Dipartimento delle Finanze, attività congiunte presso le Commissioni tributarie, finalizzate alle verifiche di rispettiva competenza.

2-ter. I componenti dell’ufficio di cui al comma 2-bis sono esonerati dall’esercizio delle funzioni giurisdizionali presso le Commissioni tributarie. Ai giudici tributari è corrisposto un trattamento economico, sostitutivo di quello previsto dall’articolo 13, pari alla metà dell’ammontare più elevato corrisposto nello stesso periodo ai giudici tributari per l’incarico di presidente di commissione tributaria.”;

p) dopo l’articolo 24 è aggiunto il seguente:

“ART. 24-bis (Ufficio del Massimario nazionale)

  1. È istituito presso il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria l’Ufficio del Massimario nazionale, al quale sono assegnati un Direttore, che ne è il responsabile, e quindici magistrati o giudici
  2. Il Direttore, i magistrati e i giudici tributari assegnati all’Ufficio sono nominati con delibera del Consiglio di Presidenza tra i componenti delle Commissioni tributarie provinciali e regionali. La nomina del Direttore e dei componenti dell’ufficio è effettuata tra i candidati che hanno maturato non meno di sette anni di effettivo esercizio nelle funzioni giurisdizionali. L’incarico del Direttore e dei componenti assegnati all'Ufficio ha durata quinquennale e non è
  3. L’ufficio del massimario nazionale provvede a rilevare, classificare e ordinare in massime le decisioni delle Commissioni tributarie regionali e le più significative tra quelle emesse dalle Commissioni tributarie
  4. Le massime delle decisioni di cui al comma 3 alimentano la banca dati della giurisprudenza di merito gestita dal Ministero dell’economia e delle
  5. Con convenzione tra il Ministero dell’economia e delle finanze, il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria e la Corte di cassazione sono stabilite le modalità per la consultazione della banca dati della giurisprudenza tributaria di merito da parte della
  6. L'Ufficio del massimario nazionale si avvale delle risorse previste nel contingente di cui all’articolo 32, e dei servizi informatici del sistema informativo della fiscalità del Ministero dell’economia e delle
  7. I componenti dell’ufficio di cui al comma 1 possono essere esonerati dall’esercizio delle funzioni giurisdizionali presso le Commissioni tributarie. In caso di esonero, ai giudici tributari è corrisposto un trattamento economico, sostitutivo di quello previsto dall’articolo 13, pari alla metà dell’ammontare più elevato corrisposto nello stesso periodo ai giudici tributari per l’incarico di presidente di commissione ”;

q) l’articolo 40 è abrogato a far data dal 1° gennaio 2023;

r) la tabella F è sostituita dalle tabelle F e F-bis di cui all’allegato del presente decreto, del quale costituiscono parte integrante;

s) le tabelle C, D ed E sono abrogate;

t) il comma 311 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è abrogato a far data dal 1° gennaio

2. I primi tre bandi di concorso di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dalla presente legge, pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della stessa, prevedono una riserva di posti nella misura del 15 per cento a favore dei giudici presenti alla data del 1° gennaio 2022 nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, diversi dai giudici ordinari, amministrativi, contabili o militari, in servizio o a riposo e in possesso dei seguenti requisiti:

  1. laurea in giurisprudenza o economia e commercio conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;
  2. presenza nel ruolo unico da almeno sei anni;
  3. non essere titolari di alcun trattamento pensionistico.

3. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari, non collocati in quiescenza, presenti alla data dell’entrata in vigore della presente legge nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, 183, e collocati nello stesso ruolo da almeno cinque anni precedenti tale data, possono optare per il definitivo transito nella giurisdizione tributaria di cui all’articolo 1- bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545. Il transito nella giurisdizione tributaria è consentito ad un massimo di cento magistrati, individuati all’esito di un’apposita procedura di interpello. Il numero di magistrati ordinari ammessi al transito non può superare le cinquanta unità e, ove optino più di cinquanta magistrati, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria non ne può comunque ammettere al transito più di cinquanta. In relazione ai transiti di cui al presente comma, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio al fine di garantire la corretta allocazione delle risorse nell’ambito dei pertinenti capitoli stipendiali degli stati di previsione della spesa interessati.

4. Per le finalità di cui al comma 3, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, previa individuazione e pubblicazione dell’elenco delle sedi giudiziarie con posti vacanti, prioritariamente presso le Commissioni tributarie regionali e di secondo grado, relativi alle funzioni direttive e non direttive, bandisce l’interpello per la copertura degli stessi.

5. Alla procedura di interpello possono partecipare esclusivamente i magistrati di cui al comma 3, in possesso dei seguenti requisiti:

  1. non aver compiuto sessanta anni alla data di scadenza del termine per l’invio della domanda di partecipazione;
  2. non aver ricevuto nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione dell’interpello il giudizio di demerito di cui all’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dalla presente

6. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell’interpello, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria pubblica la graduatoria finale redatta sulla base dell’anzianità maturata, alla data di scadenza del termine per l’invio della domanda di partecipazione, nella magistratura di provenienza, alla quale è sommata l’anzianità eventualmente maturata a tale data anche in altra magistratura compresa tra quelle ordinaria, amministrativa, contabile e militare. A tale punteggio complessivo è ulteriormente aggiunta l’anzianità maturata, alla stessa data di cui al primo periodo, nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183 per il periodo eccedente i cinque anni indicati al comma 3, considerando ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi del collocamento in tale ruolo unico come diciotto mesi di anzianità. I vincitori sono trasferiti nella giurisdizione tributaria e contestualmente assegnati alle sedi scelte sulla base della loro posizione in Ai magistrati così transitati non si applica l’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dalla presente legge.

7. In caso di transito nella giurisdizione tributaria di cui all’articolo 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, i magistrati conservano a tutti i fini, giuridici ed economici, l’anzianità complessivamente maturata secondo quanto previsto dal comma 6 e sono inquadrati nella qualifica di cui alla tabella F-bis sulla base di tale anzianità e ad essi si applicano tutte le disposizioni in materia di trattamento economico previste per i magistrati ordinari, in quanto Nel caso transitino con trattamento fisso e continuativo superiore a quello spettante nella giurisdizione tributaria per la qualifica di inquadramento, è attribuito loro un assegno personale pensionabile, riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza fra i predetti trattamenti.

  1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni previste dal PNRR in materia di giustizia tributaria e a quelle della presente legge, nonché di incrementare il livello di efficienza degli uffici e delle strutture centrali e territoriali della giustizia tributaria, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad assumere cento unità di magistrati tributari con le procedure di cui ai commi da 3 a 6 per l’anno 2023 e, con le procedure di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, 68 unità per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030, per un totale di 476 unità.
  2. Per le medesime finalità indicate nel comma 8, a decorrere dal 1 ottobre 2022, sono istituiti nel Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze due uffici dirigenziali di livello non generale aventi funzioni rispettivamente, in materia di status giuridico ed economico dei magistrati tributari, e di organizzazione e gestione delle procedure concorsuali per il reclutamento dei magistrati tributari, da destinare alla Direzione della giustizia tributaria, nonché diciotto posizioni dirigenziali di livello non generale da destinare alla direzione di uno o più uffici di segreteria di Commissioni tributarie. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e anche mediante l’utilizzo di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, un contingente di personale così composto:

a) per l’anno 2022, 20 unità di personale dirigenziale non generale, di cui 18 unità da destinare alla direzione di uno o più uffici di segreteria di Commissioni tributarie e 2 unità alla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze;

b) per l’anno 2022, 25 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell’Area funzionari, posizione economica F1, di cui 15 unità da destinare agli uffici del Dipartimento delle finanze – Direzione della giustizia tributaria e 10 unità da destinare al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;

c) per l’anno 2023, 75 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell’Area funzionari, posizione economica F1 e 50 unità di Area assistenti, posizione economica F2, da destinare agli uffici di segretaria delle Commissioni tributarie.

  1. Per fare fronte all’urgente necessità di attivare le procedure di riforma previste dalla presente legge, il personale non dirigenziale in posizione di comando alla data di entrata in vigore della presente legge presso l’ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, non abbia optato per la permanenza presso l’amministrazione di appartenenza è inquadrato nell’ambito della dotazione organica del personale non dirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze, a valere sulle facoltà assunzionali vigenti.
  2. Sono fatte salve le procedure concorsuali di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, bandite e non ancora concluse alla data di entrata in vigore della presente legge per le quali si continuano ad applicare le disposizioni vigenti alla data del bando.
  3. Il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, entro il 31 gennaio 2023, individua le sedi delle Commissioni tributarie dove non è possibile assicurare l’esercizio della funzione giurisdizionale a seguito delle modifiche operate dall’articolo 1, comma 1, lettera l), numero 2.2.), della presente legge, al fine di assegnare d’ufficio alle predette sedi, in applicazione non esclusiva, giudici tributari appartenenti al ruolo unico di cui all’articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, 183. Ai giudici di cui al periodo precedente spetta una indennità di funzione mensile pari a cento euro lordi, aggiuntiva del compenso fisso di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.

ART. 2

(Disposizioni in materia di processo tributario)

  1. Dopo l'articolo 363 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

“ART. 363-bis (Principio di diritto in materia tributaria)

Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione può proporre ricorso per chiedere che la Corte enunci nell’interesse della legge un principio di diritto nella materia tributaria in presenza dei seguenti presupposti:

  1. la questione di diritto presenti particolari difficoltà interpretative e vi siano pronunce contrastanti delle Commissioni tributarie provinciali o regionali;
  2. la questione di diritto sia nuova o perché avente ad oggetto una norma di nuova introduzione o perché non trattata in precedenza dalla Corte di
  3. la questione di diritto per l’oggetto o per la materia, sia suscettibile di presentarsi o si sia presentata in numerose controversie dinanzi ai giudici di merito.

Il ricorso del Procuratore generale, contenente una sintetica esposizione del fatto e delle ragioni di diritto poste a fondamento dell’istanza, è depositato presso la cancelleria della Corte ed è rivolto al primo presidente, il quale con proprio decreto lo dichiara inammissibile quando mancano una o più delle condizioni di cui al primo comma.

Se non dichiara l’inammissibilità, il primo presidente dispone la trattazione del ricorso nell’interesse della legge dinanzi alle Sezioni unite ovvero alla Sezione semplice tabellarmente competente per l’enunciazione del principio di diritto.

La pronuncia della Corte non ha effetto diretto sui provvedimenti dei giudici tributari.”.

  1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, 546, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 4 è aggiunto il seguente:

“ART. 4-bis (Competenza del giudice monocratico)

  1. Le Commissioni tributarie provinciali decidono in composizione monocratica le controversie di valore fino a tremila Sono escluse le controversie di valore indeterminabile.
  2. Per valore della lite si intende quello di cui all’articolo 12, comma 2.
  3. Nel procedimento davanti alla Commissione tributaria provinciale in composizione monocratica si osservano, in quanto applicabili e ove non derogate dal presente decreto, le disposizioni contenute nel titolo I e nei titoli successivi relative ai giudizi resi in composizione collegiale.”;

b) all'articolo 7, il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Non è ammesso il La Commissione, ove lo ritenga assolutamente necessario ai fini della decisione e anche senza l'accordo delle parti, può ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all'articolo 257-bis del codice di procedura civile, quando la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede sino a querela di falso. In tali casi la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale.”;

c) all’articolo 15, il comma 2-octies è sostituito dal seguente: “2-octies. Qualora una delle parti ovvero il giudice abbiano formulato una proposta conciliativa, non accettata dall'altra parte senza giustificato motivo, restano a carico di quest'ultima le spese del giudizio maggiorate del cinquanta per cento, ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa effettuata. Se è intervenuta conciliazione le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.”.

d) dopo l’articolo 48-bis, è inserito il seguente:

“48-bis.1 (Conciliazione proposta dalla Commissione tributaria)

  1. Per le controversie soggette a reclamo ai sensi dell’articolo 17-bis la commissione, ove possibile, può formulare alle parti una proposta conciliativa, avuto riguardo all’oggetto del giudizio e all’esistenza di questioni di facile e pronta
  2. La proposta può essere formulata in udienza o fuori udienza. Se è formulata fuori udienza è comunicata alle parti. Se è formulata in udienza è comunicata alle parti non comparse.
  3. La causa può essere rinviata alla successiva udienza per il perfezionamento dell’accordo Ove l’accordo non si perfezioni, si procede nella stessa udienza alla trattazione della causa.
  1. La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al
  2. Il giudice dichiara con sentenza l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del
  3. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del ”;

e) all’articolo 48-ter, comma 2, le parole “all’articolo 48-bis” sono sostituite dalle seguenti: “agli articoli 48-bis e 48-bis.1”;

f) all’articolo 52, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La sentenza della Commissione provinciale pronunciata dal giudice monocratico di cui all’articolo 4-bis può essere appellata esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, nonché per violazione di norme costituzionali o di diritto dell’Unione europea, ovvero dei principi regolatori della materia. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle controversie riguardanti le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.”;

g) dopo l’articolo 62-bis è inserito il seguente:

“ART. 62-ter (Rinvio pregiudiziale)

  1. La commissione tributaria provinciale o regionale può disporre con ordinanza il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione di una questione di diritto idonea alla definizione anche parziale della controversia, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) la questione di diritto sia nuova o comunque non sia stata già trattata in precedenza dalla Corte di cassazione;

b) si tratti di una questione esclusivamente di diritto e di particolare rilevanza per l’oggetto o per la materia;

c) presenti particolari difficoltà interpretative e vi siano pronunce contrastanti delle Commissioni tributarie provinciali o regionali;

d) si tratti di questione che, per l’oggetto o per la materia, sia suscettibile di presentarsi o si sia presentata in numerose controversie dinanzi ai giudici di merito.

  1. Il giudice, se ritiene di disporre il rinvio pregiudiziale, assegna alle parti un termine non superiore a quaranta giorni per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla questione di diritto. Con l’ordinanza che formula la questione dispone altresì la sospensione del processo fino alla decisione della Corte di cassazione.
  2. Il primo presidente, ricevuta l’ordinanza di rinvio pregiudiziale, con proprio decreto la dichiara inammissibile quando mancano una o più delle condizioni di cui al comma
  3. Se non dichiara l’inammissibilità, il primo presidente dispone la trattazione del rinvio pregiudiziale dinanzi alle Sezioni unite ovvero alla Sezione semplice tabellarmente competente, in pubblica udienza, per l’enunciazione del principio di
  4. Il provvedimento con il quale la Corte di cassazione definisce la questione di diritto è vincolante per il giudice nel procedimento nel cui ambito è stato disposto il Il provvedimento conserva il suo effetto vincolante anche nel processo che sia instaurato con la riproposizione della domanda.”.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2023:

    1. è abrogato l’articolo 12, comma 3-ter, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 marzo 2012, n. 44;
    2. all’articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:
      1. al comma 12, il terzo periodo è soppresso;
      2. al comma 13, il primo periodo è soppresso;
      1. gli importi dei compensi fissi di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.545, individuati dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2019 sono aumentati del centotrenta per cento;
      2. per l’incremento del fondo risorse decentrate destinato al trattamento economico accessorio da riconoscere al personale amministrativo e del fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato dei dirigenti in servizio presso le Commissioni tributarie, è autorizzata la spesa complessiva annua di sette milioni di euro.

ART. 3

(Copertura finanziaria)

  1. Agli oneri derivanti dalla presente legge pari a 043.660 euro nel 2022, 23.009.208 euro nel 2023, a 29.903.110 euro nel 2024, a 37.481.781 euro nel 2025, a 44.943.259 euro nel 2026, a 54.526.930 euro nel 2027, a 63.434.937 euro nel 2028, a 72.845.577 euro nel 2029, a 82.109.696 euro nel 2030, a 83.992.964 euro nel 2031, a 86.364.141 euro nel 2032, a 88.100.715 euro nel 2033, a 90.567.435 euro nel 2034, a 92.095.433 euro nel 2035, a 96.446.799 euro nel 2036, a 99.790.429 euro nel 2037, a 103.631.079 euro nel 2038, a 106.941.299 euro nel 2039, a 110.615.019 euro nel 2040, a 113.830.603 euro nel 2041 a 119.416.087 euro nel 2042, a 123.901.435 euro nel 2043, a 126.357.527 euro nel 2044, a 128.617.099 euro nel 2045, a 130.475.811 euro nel 2046, a 132.334.523 euro nel 2047, a 133.946.055 euro nel 2048, a 135.557.587 euro a decorrere dal 2049, si provvede quanto a 145.956 euro per l’anno 2026 e per 6.800.000 euro a decorrere dall’anno 2027, mediante riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto a 815.140 euro nel 2027, a 7.485.486 euro nel 2028, a 14.863.755 euro nel 2029, a 22.362.380 euro nel 2030, a 22.172.219 euro nel 2031, a 22.285.206 euro nel 2032, a 21.804.648 euro nel 2033, a euro 22.177.410 nel 2034, a 21.488.276 euro nel 2035, a 23.971.503 euro nel 2036, a 25.118.530 euro nel 2037, a 27.398.976 euro nel 2038, a 29.210.579 euro nel 2039, a 31.775.733 euro nel 2040, a 34.231.744 euro nel 2041, a 38.852.365 euro nel 2042, a 42.762.901 euro nel 2043, a 44.664.710 euro nel 2044, a 46.493.173 euro nel 2045, a 47.715.486 euro nel 2046, a 49.040.444 euro nel 2047, a 50.282.454 euro nel 2048, a 51.750.283 euro nel 2049, a 51.503.935 euro nel 2050, a 51.380.761 euro nel 2051, a 51.278.116 euro nel 2052, a 51.257.587 euro a decorrere dal 2053 mediante riduzione del Fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e, per la restante parte, a valere sulle risorse previste a legislazione vigente che si rendono disponibili quale mancata riassunzione dei giudici tributari di cui al ruolo ad esaurimento.
  1. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di

ART. 4

(Disposizioni transitorie e finali)

  1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettere l), numero 2.), o) e p), nonché quelle di cui all’articolo 2, commi 3 e 4, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.
  2. Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 2, lettere b), c), d) ed e), si applicano per i ricorsi notificati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
  3. Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e f), si applicano ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° gennaio 2023. Entro il 31 dicembre 2022, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, 545, è stabilita la misura del compenso variabile spettante al Presidente, al Presidente di sezione e al giudice monocratico per le controversie di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a).

 

Relazione illustrativa

Il presente disegno di legge persegue gli obiettivi fissati dal PNRR in tema di giustizia e di processo tributari.

A tal fine esso reca quattro articoli:

- Articolo 1 (Disposizioni in materia di giustizia tributaria)

- Articolo 2 (Disposizioni in materia di processo tributario)

- Articolo 3 (Copertura finanziaria)

- Articolo 4 (Entrata in vigore)

Articolo 1

(Disposizioni in materia di giustizia tributaria)

L’articolo 1 novella il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, con l’introduzione di modifiche e integrazioni alla disciplina in materia di ordinamento degli organi speciali di giustizia tributaria, disposte con gli interventi previsti dal comma 1. Nel complesso, l’intervento persegue la razionalizzazione del sistema della giustizia tributaria attraverso la professionalizzazione del giudice di merito, con la previsione della figura del magistrato tributario professionale, e apporta le conseguenti, necessarie modifiche alle norme che disciplinano il reclutamento, la nomina alle funzioni direttive e le progressioni in carriera dei componenti delle Commissioni tributarie.

In particolare, l’art. 1, al comma 1, lett. a), introduce il nuovo art. 1-bis al d.lgs. 545/1992 volto a disciplinare la giurisdizione tributaria, esercitata dai magistrati tributari professionali a tempo pieno, assunti tramite concorso pubblico le cui modalità di svolgimento sono disciplinate al comma 1, lett. c) e d) del presente disegno di legge. Il nuovo art. 1-bis fissa l’organico dei magistrati tributari in 450 unità presso le Commissioni tributarie provinciali e 126 unità presso le Commissioni tributarie regionali. Inoltre, il nuovo articolo precisa che la giurisdizione tributaria è esercitata sia dai nuovi magistrati tributari a tempo pieno che dai giudici tributari nominati presso le Commissioni tributarie, presenti alla data del 1° gennaio 2022 nel ruolo unico istituito dall'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Ciò al fine di accompagnare i giudici attualmente in organico al completamento della loro carriera, valorizzando dunque le figure professionali esistenti.

Con la lett. b) si interviene sull’art. 3 del d.lgs. 545/1992, prevedendo che i presidenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, nonché i presidenti di sezione delle stesse, siano nominati tra i magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari (ovvero tra i “togati” degli attuali giudici tributari) e i nuovi magistrati tributari professionali, in servizio o a riposo. Inoltre, la disposizione modifica i criteri in base ai quali redigere la graduatoria per le nomine ai posti direttivi,

sostituendo il riferimento alle tabelle E ed F del d.lgs. 545/1992 con le nuove disposizioni introdotte con l’intervento in esame all’art. 11.

La lett. c) riformula l’art. 4 del d.lgs. 545/1992, stabilendo che la nomina a magistrato tributario si consegue mediante un concorso pubblico per esami, bandito con cadenza di norma annuale in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo. Il concorso è articolato in una prova scritta che ha la prevalente funzione di verificare la capacità di inquadramento logico sistematico del candidato e che consiste nella redazione di due elaborati teorici e una prova pratica, nonché in una prova orale. Le suddette prove vertono sulle materie indicate in tabella, ove sono riportati anche i voti minimi da conseguire (commi 1, 2, 3, 4 e 5 del nuovo articolo 4).

Prova di

concorso

Materie oggetto della prova

Punteggio minimo da conseguire

Prima prova

scritta

diritto tributario

12/20 per accedere all’orale

Seconda prova scritta

diritto civile o commerciale

12/20 per accedere all’orale

Prova pratica

scritta

redazione di una sentenza tributaria

12/20 per accedere all’orale

Prova orale

diritto tributario e diritto processuale tributario; diritto civile e procedura civile;

diritto penale;

diritto amministrativo e costituzionale; diritto commerciale e fallimentare; diritto dell’Unione europea;

diritto internazionale pubblico e privato; elementi di contabilità aziendale e bilancio; elementi di informatica giuridica;

colloquio su una lingua straniera, indicata dal candidato all'atto della domanda di partecipazione al

concorso, scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo, francese e tedesco

Per conseguire l’idoneità: 6/10 in tutte le materie indicate (9 in totale) tranne il colloquio sulla lingua straniera, su cui si deve conseguire la sufficienza

La votazione complessiva finale non può essere inferire a novanta

Infine, il comma 6 del nuovo art. 4 prevede la nomina, quali componenti della commissione esaminatrice, docenti universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi alla prova orale, i quali partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, ovvero di sottocommissioni, se formate, limitatamente alle prove orali relative alla lingua straniera della quale sono docenti. Tale nomina avviene con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, terminata la valutazione degli elaborati scritti.

Il comma 7 reca disposizioni specifiche per la copertura dei posti di magistrato tributario nella provincia di Bolzano.

La lett. d) introduce tre nuovi articoli al d.lgs. 545/1992:

- l’art. 4-bis che detta i requisiti per la partecipazione al concorso per magistrato tributario (laurea in giurisprudenza, cittadinanza italiana, esercizio dei diritti civili; condotta incensurabile; non essere stati dichiarati per tre volte non idonei nel concorso; altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti);

- l’art. 4-ter che disciplina l’indizione del concorso e lo svolgimento della prova scritta. In particolare, la disposizione prevede che il concorso sia bandito, di norma annualmente, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, che determina il numero dei posti. Con successivi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati il luogo ed il calendario di svolgimento della prova In considerazione del numero di domande di partecipazione presentate, la prova scritta può aver luogo contemporaneamente a Roma e in altre sedi, a condizione che sia assicurato il collegamento a distanza della commissione esaminatrice con dette sedi. In tal caso, la commissione esaminatrice espleta nella sede di Roma le operazioni inerenti alla formulazione e alla scelta dei temi e presiede allo svolgimento delle prove. Presso le altre sedi le funzioni della commissione per il regolare espletamento delle prove scritte sono attribuite ad un comitato di vigilanza nominato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, e composto da cinque magistrati scelti tra i magistrati tributari professionali ovvero tra i giudici tributari togati (ovvero quelli ordinari, amministrativi, contabili o militari) in servizio o a riposo presenti nel ruolo di cui all’articolo 1-bis, comma 1. Tra questi componenti, uno deve avere un’anzianità di servizio non inferiore a 8 anni con funzioni di presidente, coadiuvato da personale amministrativo del Ministero dell’economia e delle finanze dell’area funzionari. Il comitato svolge la sua attività in ogni seduta con la presenza di non meno di tre componenti. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal magistrato più anziano. Si applica ai predetti magistrati la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali limitatamente alla durata delle prove. Le spese per il concorso sono poste a carico del candidato nella misura forfetaria di euro 50, da corrispondere al momento della presentazione della domanda e confluiranno nell’apposto capitolo di spesa relativo alla Missione “Giustizia tributaria” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Le modalità di versamento del contributo di cui al presente comma sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze. La misura del contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;

- l’art. 4-quater disciplina la nomina e la composizione della Commissione esaminatrice del

concorso per magistrato tributario, nonché la definizione dei criteri per la correzione degli elaborati scritti. In particolare la commissione è presieduta da un presidente di Commissione tributaria

regionale ed è composta da altri 5 magistrati scelti tra quelli ordinari, amministrativi, contabili e militari con almeno 15 anni di anzianità, da quattro professori universitari di ruolo di cui uno titolare dell’insegnamento di diritto tributario e gli altri titolari di una delle altre materie oggetto di esame. Per ciascun componente è nominato un supplente e comunque non possono essere nominati componenti coloro che nei dieci anni precedenti abbiano prestato a qualsiasi titolo attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso nelle diverse magistrature. Non possono essere altresì nominati componenti della commissione di concorso coloro che abbiano fatto parte della commissione in uno degli ultimi tre concorsi. Le altre disposizioni previste dall’articolo in esame sono coerenti con la normativa relativa alle procedure concorsuali per magistrato ordinario.

La lett. e) riformula l’art. 5 del d.lgs. 545/1992 alla luce della nuova disciplina sull’accesso alla magistratura tributaria. La disposizione prevede che i componenti delle Commissioni tributarie regionali e di secondo grado sono nominati tra i futuri magistrati tributari e i giudici tributari presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, alla data del 1° gennaio 2022.

Con la lett. f) si disciplina l’assegnazione dei ricorsi di primo grado al giudice monocratico concernenti le controversie di valore fino a 3.000 euro. La disposizione si è resa necessaria a seguito dell’introduzione con il presente disegno di legge della competenza per valore del giudice monocratico.

Viene prevista, con l’introduzione del comma 1-ter dell’art. 6 del d.Lgs. n. 545/92, che il Presidente della sezione possa rinnovare l’assegnazione nel caso in cui la controversia avrebbe dovuto essere trattata dalla Commissione di primo grado in altra composizione (collegiale o monocratica).

La lett. g) interviene all’art. 7, comma 1, lett. d) del d.Lgs. n. 545/92 prevedendo che i componenti le commissioni tributarie debbano non aver superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sessantasette anni di età, anziché, come attualmente previsto, settandadue anni di età.

La successiva lett. h) aggiunge un comma all’art. 8 del d.lgs. 545/1992, stabilendo che ai magistrati tributari assunti con concorso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’ordinamento giudiziario in tema di incompatibilità (artt. 16, 17, 18 e 19 del r.d. n. 12/1941).

La lett. i) modifica l’art. 9 del d.lgs. 545/1992 al fine di prevedere che alla prima e alle successive nomine dei magistrati tributari assunti con concorso, nonché a quelle dei giudici tributari presenti nel ruolo unico, conseguenti ai concorsi interni per passaggi di funzione e di grado, si provvede con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Si prevede, inoltre, l’abrogazione dei commi 3, 4, 5 e 6.

La lett. l) modifica in più punti l’art. 11 del d.lgs. 545/1992. Nello specifico, il comma 1 viene modificato al fine di precisare che in nessun caso la nomina a una delle funzioni dei componenti delle commissioni tributarie presenti alla data del 1° gennaio 2022 nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dà luogo a un rapporto di pubblico impiego. Inoltre, il successivo comma 2 stabilisce che tutti gli appartenenti alla giurisdizione tributaria (sia i giudici presenti nel citato ruolo unico, sia i nuovi magistrati tributari) cessano dall’incarico al compimento del settantesimo anno di età. Viene altresì riformulato il comma 4, prevedendo che i componenti delle commissioni tributarie, indipendentemente dalla funzione o dall'incarico svolti, non possono concorrere all' assegnazione di altri incarichi prima di due anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni dell'incarico ricoperto. La lett. l), inoltre, introduce i nuovi commi 4-bis e 4- ter all’art. 11 del d.lgs. 545/1992. Il comma 4-bis stabilisce che, ferme restando le modalità indicate nel comma 4-ter, l'assegnazione del medesimo incarico o di diverso incarico per trasferimento dei componenti delle commissioni tributarie in servizio è disposta, salvo giudizio di demerito, sulla base dei punteggi stabiliti dalla tabella F, che viene sostituita secondo quanto previsto dalla lett. r) del presente articolo. Il nuovo comma 4-bis prevede altresì che in caso di vacanza di posti in una delle funzioni, direttive e non, dei componenti delle commissioni tributarie presso una sede giudiziaria, il Consiglio di presidenza bandisca, almeno una volta l’anno e con priorità rispetto alle procedure concorsuali, interpelli per il trasferimento di giudici, al quale possono partecipare giudici che ricoprono la medesima funzione oggetto di interpello e giudici che ricoprono un a funzione superiore. Il successivo comma 4-ter disciplina le modalità per l’assegnazione degli incarichi, in particolare:

- prevede che la vacanza in una delle funzioni delle commissioni tributarie, direttive e non, sia portata dal Consiglio di presidenza a conoscenza di tutti i componenti delle commissioni tributarie in servizio, a prescindere dalle funzioni svolte, con indicazione del termine entro il quale chi aspira all'incarico deve presentare domanda;

- specifica altresì che alla nomina in ciascuno degli incarichi si proceda sulla base di elenchi formati relativamente ad ogni commissione tributaria e comprendenti tutti gli appartenenti alle categorie indicate negli articoli 3 e 5 per il posto da conferire che hanno comunicato la propria disponibilità all'incarico e sono in possesso dei requisiti Alla comunicazione di disponibilità all'incarico deve essere allegata la documentazione circa l'appartenenza ad una delle suindicate categorie ed il possesso dei requisiti prescritti, nonché la dichiarazione di non essere in alcuna delle situazioni di incompatibilità stabilite all'art. 8. Le esclusioni dagli elenchi di coloro che hanno comunicato la propria disponibilità all'incarico, senza essere in possesso dei requisiti prescritti, è deliberata dal Consiglio di presidenza;

- stabilisce che la scelta tra gli aspiranti è adottata dal Consiglio di presidenza, salvo giudizio di demerito del candidato, secondo i criteri di valutazione ed i punteggi stabiliti dalla tabella F e, nel caso di parità di punteggio, della maggiore anzianità anagrafica.

Infine, viene interamente riformulato il comma 5 dell’art. 11 del d.lgs. 545/1992 al fine di disciplinare il giudizio di demerito. La disposizione, nello specifico, stabilisce che tale giudizio è espresso dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria se, alternativamente, nel quinquennio antecedente la data di scadenza della domanda per l’incarico per il quale concorre, è stata irrogata al candidato una sanzione disciplinare; oppure nel caso in cui il rapporto annuo tra il numero dei provvedimenti depositati oltre il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di deliberazione e il totale dei provvedimenti depositati dal singolo candidato sia pari o superiore al sessanta per cento.

La lett. m) modifica l’art. 13 del d.lgs. 545/1992 al fine di precisare che i componenti delle commissioni tributarie dei quali il ministero dell’economia e delle finanze determina il compenso fisso mensile spettante sono quelli presenti alla data del 1° gennaio 2022 nel ruolo unico istituito dall'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183. A questi ultimi continua ad applicarsi il limite massimo di 72.000 euro lordi annui riferito al trattamento economico a qualunque titolo spettante.

La lett. n), con l’aggiunta dell’art. 13-bis al d.lgs. 545/1992, dispone l’equiparazione della retribuzione dei nuovi magistrati tributari, reclutati per concorso, a quella dei magistrati ordinari, prevedendo che ai primi si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti che disciplinano il trattamento economico dei magistrati ordinari (comma 1). Il comma 2 del nuovo articolo precisa che gli stipendi dei magistrati tributari sono determinati esclusivamente in base all’anzianità di servizio e i relativi importi vengono indicati nella tabella F-bis aggiunta al d.lgs. 545/1992, con decorrenza 1° gennaio 2021 ai sensi del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri 6 agosto 2021, con l’intervento normativo in esame (art. 1, comma 1, lett. n). Oltre alle retribuzioni indicate in detta tabella, ai fini del trattamento economico complessivo da riconoscere ai magistrati tributari, è fatta salva l'attribuzione dell'indennità integrativa speciale corrisposta ai magistrati ordinari.

La lett. o) modifica il comma 2 dell’art. 24 del d.lgs. 545/1992 relativo alle attribuzioni del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, sopprimendo l’inciso “affidandone l’incarico ad uno dei componenti.” e introduce, altresì, due nuovi commi al medesimo articolo. In particolare, con il nuovo comma 2-bis si istituisce l’Ufficio ispettivo presso l’organo di autogoverno dei giudici tributari, a cui sono assegnati sei magistrati o giudici tributari e un Direttore presenti nella nuova giurisdizione tributaria. La disposizione è volta a garantire una vigilanza efficace sull’attività giurisdizionale svolta presso le Commissioni tributarie, disponendo ispezioni nei confronti del personale giudicante. Detto ufficio può svolgere attività congiunte con il competente ufficio Audit

della Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze, al fine di effettuare i controlli di rispettiva competenza. Inoltre, col successivo comma 2-ter, oltra a stabilire che i componenti dell’ufficio ispettivo sono esonerati dell’esercizio delle funzioni giurisdizionali tributarie, si prevede che il trattamento economico spettante ai giudici tributari è pari alla metà di quello corrisposto nello stesso periodo ai presidenti di Commissione tributaria. Si tratta di un trattamento economico sostitutivo dei compensi fissi e variabili di cui all’art. 13 del d.lgs. 545/1992.

Con la lett. p) si introduce l’art. 24-bis nel d.lgs. 545/1992, al fine di istituire l’Ufficio del massimario nazionale presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. L’ufficio sostituisce di fatto, accentrandone le funzioni, gli attuali Uffici del Massimario presenti presso tutte le Commissioni tributarie regionali, ai sensi dell’art. 40 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 545. Tale ultima disposizione viene contestualmente abrogata, ai sensi dell’art. 5 del presente disegno di legge. Il comma 1 del nuovo art. 24-bis prevede che all’Ufficio in questione siano assegnati quindici giudici o magistrati tributari e un Direttore responsabile presenti nella nuova giurisdizione tributaria, mentre il comma 2 disciplina le modalità di nomina a componente dell’Ufficio del Massimario nazionale, i requisiti per ricoprire l’incarico e la sua durata quinquennale non rinnovabile. Per quanto concerne i requisiti è richiesto l’effettivo esercizio per non meno di sette anni delle funzioni giurisdizionali nelle diverse magistrature. Inoltre, ai sensi del comma 7 del nuovo art. 24-bis i componenti del citato Ufficio possono essere esonerati dallo svolgimento delle funzioni giurisdizionali presso le Commissioni tributarie. In tal caso, a differenza di quanto previsto per i componenti dell’Ufficio ispettivo, detto esonero non è obbligatorio ma a discrezione del Consiglio. I medesimi componenti percepiscono un trattamento economico sostitutivo di quello stabilito dall’art. 13 del d.lgs. 545/1992, parametrato alla metà di quello più elevato corrisposto nello stesso periodo ai presidenti delle Commissioni tributarie. I commi 3 e 4 attribuiscono all’Ufficio in parola il compito di massimare le sentenze di secondo grado e quelle più significative di primo grado e prevedono che le massime andranno ad alimentare la banca dati di giurisprudenza di merito, nell’ambito del servizio di documentazione economica e finanziaria del Ministero dell’economia e delle finanze, istituito in conformità alla legge sullo Statuto del contribuente. Il successivo comma 5 prevede, altresì, un’apposita convenzione volta a regolamentare le modalità per consentire alla Corte di cassazione la consultazione della banca dati della giurisprudenza di merito. Infine, il comma 6 della disposizione prevede che l’Ufficio del Massimario nazionale si avvale del personale amministrativo assegnato all’organo di autogoverno e appartenente al ruolo del Ministero dell’economia e delle finanze, con riferimento al contingente di cui all’art. 32 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 545.

La lett. q) reca l’abrogazione espressa dell’art. 40 del d.lgs. 545/1992 a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Con la lett. r) la tabella F allegata al d.lgs. n. 545/1992 è sostituita da una nuova tabella recante i punteggi attribuiti ai giudici tenuto conto delle funzioni svolte dagli stessi nell’ambito delle Commissioni tributarie ed è aggiunta la tabella F-bis recante gli importi degli stipendi dei magistrati tributari, di cui all’art. 13-bis, comma 2, rivalutati con decorrenza 1° gennaio 2021, ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M. 6 agosto 2021.

La lett. s) abroga le tabelle C, D ed E allegate al medesimo decreto legislativo, a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge.

La lett. t) abroga la disposizione contenuta nel comma 311 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, trasfusa nel nuovo comma 3-bis dell’articolo 13 del d.lgs. n 545/1992, a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Il comma 2 prevede una riserva di posti del 15 per cento nei primi tre bandi di concorso per l’assunzione di magistrati tributari di cui al nuovo articolo 4 del d.lgs. 545/1992. La riserva riguarda i c.d. giudici “laici” appartenenti al ruolo unico, ovvero giudici in servizio presso le Commissioni tributarie non appartenenti alle magistrature ordinaria, militare contabile ed amministrativa. I requisiti previsti per gli aventi diritto alla riserva sono: la laurea in giurisprudenza ed economia e commercio conseguite in seguito ad un corso universitario di almeno quattro anni, l’iscrizione al ruolo unico da almeno sei anni e non percepire alcun trattamento pensionistico.

I commi da 3 a 7 prevedono e procedimentalizzano l’opzione per l’esercizio esclusivo delle funzioni giurisdizionali tributarie da parte dei magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili già in servizio presso le Commissioni tributarie. I giudici che esercitano l’opzione, con contestuale definitivo transito nella giurisdizione tributaria, non possono essere superiori a cento, ai sensi del comma 3. Si prevede che il numero di magistrati ordinari ammessi al transito non possa superare le cinquanta unità e, ove optino più di cinquanta magistrati, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria non ne possa comunque ammettere al transito più di cinquanta.

Il successivo comma 4 stabilisce che Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, al fine di consentire l’esercizio dell’opzione, individua l’elenco delle sedi giudiziarie con i posti vacanti, prioritariamente presso le Commissioni tributarie regionali e di secondo grado, e bandisce l’interpello per la loro copertura, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. A detto interpello possono partecipare, ai sensi del comma 5, esclusivamente i magistrati che non abbiano compiuto sessanta anni alla data di scadenza del termine per l’invio della domanda di partecipazione e che non siano stati destinatari di giudizio di demerito (come disciplinato dall’art. 11, comma 5 d.lgs. 545/1992, come modificato col presente decreto) nei cinque anni precedenti la pubblicazione dell’interpello.

Il comma 6 introduce un termine di chiusura della selezione da parte del Consiglio di Presidenza che, entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell’interpello, deve rendere nota la graduatoria degli aventi diritto, attribuendo punteggi che tengono conto dell’anzianità nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali nella magistratura di provenienza sommata a quella eventualmente maturata in altra magistratura, alla data di scadenza per l’invio della domanda di partecipazione. A tale punteggio si aggiunge l’anzianità maturata, sempre alla predetta data, per l’esercizio delle funzioni giurisdizionali presso le commissioni tributarie, limitatamente al periodo eccedente i cinque anni di appartenenza nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183. A tali fini, ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi del collocamento in tale ruolo unico è considerato come diciotto mesi di anzianità. I vincitori transitano definitivamente nella giurisdizione tributaria e sono contestualmente assegnati alle sedi scelte sulla base della loro posizione in graduatoria. Ai magistrati così transitati non si applica l’articolo 11, comma 4 del d.lgs. 545/1992 come modificato dal presente disegno di legge.

Infine, il comma 7 stabilisce che, all’atto del transito del magistrato nella giurisdizione tributaria lo stesso conserva a tutti i fini, giuridici ed economici, l’anzianità complessivamente maturata secondo quanto previsto al comma 6 e sono inquadrati nella qualifica di cui alla tabella F- bis sulla base di tale anzianità.

Al fine di dare attuazione alle disposizioni del presente disegno di legge e a quelle previste dal PNRR in materia di giustizia tributaria, i commi 8 e 9 autorizzano il Ministero dell’economia e delle finanze ad assumere:

- 100 unità di magistrati tributari con la procedura di cui al comma 3 (opzione per l’esercizio esclusivo delle funzioni giurisdizionali tributarie da parte dei magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili già in servizio presso le Commissioni tributarie) per l’anno 2023 (comma 8);

- 476 unità di magistrati tributari mediante concorso (art. 4 d.lgs. 545/1992 come modificato dal presente disegno di legge) di cui 68 unità per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030 (comma 8);

- per l’anno 2023, 75 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell’Area funzionari e 50 unità dell’Area assistenti, da destinare agli uffici di segretaria delle Commissioni tributarie (comma 9, lett. c). Tali assunzioni si rendono necessarie tenuto conto dei numerosi pensionamenti registrati nell’ultimo quinquennio, che stanno rendendo gravoso il supporto alla funzione giurisdizionale, col rischio, in taluni casi, di chiusura delle sedi per mancanza di personale, e inevitabili ritardi nella definizione dei giudizi;

- per l’anno 2022, 20 unità di personale dirigenziale non generale, di cui 18 unità da destinare alla direzione di uno o più uffici di segreteria di Commissioni tributarie e 2 unità alla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze (comma 9, lett. a);

- per l’anno 2022, 25 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell’Area funzionari, di cui 15 unità da destinare agli uffici del Dipartimento delle finanze – Direzione della giustizia tributaria e 10 unità da destinare al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (comma 9, lett. b). Tali assunzioni sono giustificate dalle nuove competenze, previste dall’intervento normativo in esame, relative ai procedimenti amministrativi da gestire connessi alle assunzioni dei magistrati tributari e ai nuovi Uffici (ispettivo e del massimario) istituti presso l’organo di autogoverno della giustizia Per far fronte a tali esigenze il comma 9 istituisce, a decorrere dal 1°ottobre 2022, anche due uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione della giustizia tributaria aventi funzioni, in particolare, in materia di status giuridico ed economico dei magistrati tributari, e di organizzazione e gestione delle procedure concorsuali per il reclutamento degli stessi, nonché 18 unità da destinare alla direzione di uno o più uffici di segreteria di Commissioni tributarie.

Per le assunzioni del contingente di personale di cui al comma 9 il Ministero dell’economia e delle finanze può procedere in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e anche mediante l’utilizzo di vigenti graduatorie di concorsi pubblici.

Al fine di far fronte all’esigenza di attuare la riforma, il comma 10 prevede che il personale non dirigenziale in posizione di comando alla data di entrata in vigore del presente decreto presso l’ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, non abbia optato per la permanenza presso l’amministrazione di appartenenza è inquadrato nell’ambito della dotazione organica del personale non dirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze, a valere sulle facoltà assunzionali vigenti.

Il comma 11 prevede che per le procedure relative alla progressione in carriera di cui all’art. 11 del d.lgs. 545/1992, bandite e non concluse alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data del bando.

Il comma 12 prevede che entro il 31 gennaio 2023, il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria individua le sedi delle Commissioni tributarie dove non è possibile assicurare l’esercizio della funzione giurisdizionale a seguito dell’abbassamento, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. l), numero 2.2) del presente disegno di legge dell’età massima per il pensionamento dei componenti delle commissioni tributarie (da 75 a 70 anni), al fine di assegnare d’ufficio alle predette sedi, in applicazione non esclusiva, giudici tributari appartenenti al ruolo unico di cui all’articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, 183. A tali giudici spetta una indennità di funzione mensile pari a cento euro lordi, aggiuntiva del compenso fisso di cui all’articolo 13, comma 1, d.lgs. 545/1992-

Articolo 2

(Disposizioni in materia di processo tributario)

L’articolo 2 del presente disegno di legge mira ad introdurre un nuovo articolo al codice di procedura civile e alcune modifiche al decreto legislativo 31 dicembre n. 546/1992, relative rispettivamente alla competenza per valore del giudice monocratico, alla fase istruttoria con l’introduzione della prova testimoniale, alla possibilità per il giudice tributario di proporre alle parti la conciliazione della lite e, infine, al rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione.

Con riferimento alle disposizioni del presente articolo relative al ricorso del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione volto alla pronuncia, nell’interesse della legge, di un principio di diritto nella materia tributaria, e al rinvio pregiudiziale, si deve precisare che, in piena coerenza con gli obiettivi del PNRR, tali misure normative hanno lo scopo di contribuire alla soluzione – durevole nel tempo - della crisi della funzione nomofilattica della Suprema Corte di Cassazione nella materia tributaria.

Va tuttavia rilevato pregiudizialmente che tali misure scontano inevitabilmente la consapevolezza della necessarietà di un consistente alleggerimento del carico delle pendenze attuali gravanti sulla sezione specializzata, onde aumentarne le chances di successo sia in relazione ai tempi di durata del processo sia in ordine alla qualità e coerenza della giurisprudenza tributaria di legittimità. In altri - ancor più chiari - termini risulta evidente che i prospettati interventi normativi debbano essere accompagnati/integrati con incisive disposizioni legislative per la definizione agevolata delle controversie pendenti avanti la sezione specializzata, pur limitandole allo stretto necessario per raggiungere una “soglia critica” di deflazione immediata che consenta, de residuo, l’impostazione di un programma triennale di smaltimento dell’arretrato e di stabilizzazione operativa con ragionevoli probabilità di successo.

Con questa -doverosa- precisazione, il complesso delle misure proposte mira dunque a restituire alla Corte di cassazione la funzione ordinamentale centrale che le spetta ex artt. 111 Cost. e 65 legge di ordinamento giudiziario, anche, nel delicato e strategico settore delle liti fiscali.

La funzione nomofilattica della Corte di cassazione è un valore essenziale dell’ordinamento e una garanzia fondamentale per il cittadino perché assicura l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge e l’unità del diritto oggettivo nazionale (art. 65, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, legge di ordinamento giudiziario). Tale funzione, oltre ad essere diretto presidio della concreta

realizzazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione, favorisce anche il sorgere di indirizzi giurisprudenziali coerenti ed univoci, rendendo possibile soddisfare l’esigenza, oggi sempre più avvertita, della prevedibilità della decisione. L’incertezza nell’interpretazione della legge, infatti, costituisce un ulteriore motivo di incremento del contenzioso e soprattutto dei ricorsi in cassazione.

Nel sistema attuale, la Corte di cassazione interviene al termine del giudizio e, quindi, specialmente nella materia tributaria devoluta alla Quinta Sezione civile, a distanza di molti anni dal sorgere del contenzioso. Inoltre, il ritardo nella definizione dei ricorsi si riverbera anche sul giudizio di merito, in quanto, il definitivo affermarsi di una determinata interpretazione di una norma avviene quando oramai un determinato contenzioso si è prodotto con centinaia, se non migliaia di cause che potevano non nascere o essere celermente decise, con ulteriore aggravio dell’intero sistema della giustizia tributaria e di quella civile in generale.

Al contrario, un'interpretazione autorevole e sistematica della Corte resa con tempestività, in poco tempo ed in concomitanza alle prime pronunzie della giurisprudenza di merito, può svolgere un ruolo deflattivo significativo, prevenendo la moltiplicazione dei conflitti e con essa la formazione di contrastanti orientamenti territoriali.

Nella materia del diritto tributario, peraltro, l’esigenza di assicurare una tempestiva interpretazione uniforme è particolarmente avvertita per due ordini di ragioni: il continuo succedersi di norme di nuova introduzione, rispetto alle quali il giudice del merito non ha un indirizzo interpretativo di legittimità cui fare riferimento e la serialità dell’applicazione delle norme che si riflette sulla serialità del contenzioso.

Si propongono pertanto due novità di tipo processuale tendenti a rendere più tempestivo l’intervento nomofilattico, con auspicabili benefici in termini di uniforme interpretazione della legge, quale strumento di diretta attuazione dell’art. 3 della Costituzione, prevedibilità delle decisioni e deflazione del contenzioso.

Il primo istituto - introdotto con il comma 2, lett. g) – (nuovo art. 62-ter del d.lgs. n. 546/1992), ma che per comodità espositiva si illustrerà per primo - sulla scorta di felici esperienze straniere (e segnatamente dell’ordinamento francese che conosce la saisine pour avis), è denominato “rinvio pregiudiziale in cassazione”, consente al giudice tributario di chiedere alla Corte di legittimità l’enunciazione di un principio di diritto, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) la questione di diritto sia nuova o comunque non sia stata già trattata in precedenza dalla Corte di cassazione; b) si tratti di una questione esclusivamente di diritto e di particolare rilevanza per l’oggetto o per la materia; c) presenti particolari difficoltà interpretative e vi siano pronunce contrastanti delle Commissioni tributarie provinciali o regionali; d) si tratti di questione che, per l’oggetto o per la materia, sia suscettibile di presentarsi o si sia presentata in numerose controversie dinanzi ai giudici di merito.

Il secondo istituto – introdotto dal comma 1 della disposizione in commento - che può essere aggiuntivo o sostitutivo rispetto al primo è quello denominato “ricorso nell’interesse della legge in materia tributaria”. Tale strumento consente al Procuratore generale presso la suprema Corte di cassazione di formulare una richiesta al Primo Presidente della Corte di cassazione di rimettere una questione di diritto di particolare importanza che rivesta il carattere della novità o della serialità o che ha generato un contrasto nella giurisprudenza di merito in modo che venga enunciato un principio di diritto nell’interesse della legge, cui il giudice del merito tendenzialmente deve uniformarsi, salva la possibilità di discostarsene con assunzione di responsabilità e con onere di adeguata motivazione.

I due istituti si fondano sui medesimi presupposti:

1) la “novità” della questione da intendersi non solo come novità della norma che deve essere oggetto di interpretazione ma anche come assenza di precedenti espressi dalla giurisprudenza di legittimità: in altre parole, gli strumenti in esame potranno essere utilizzati anche con riferimento a normative meno recenti che, tuttavia, non siano state esaminate dal giudice della nomofilachia;

2) il secondo presupposto cui subordinare l’esercizio del potere di rinvio pregiudiziale o di ricorso nell’interesse della legge è la particolare importanza della questione e la oggettiva difficoltà di interpretazione della norma e il formarsi di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito: ciò può essere legato, ad esempio, all’oscurità del testo di legge ovvero alla esistenza di disposizioni contrastanti che regolano la medesima materia, ovvero ancora alle difficoltà di coordinamento della legge nazionale con disposizioni di fonte comunitaria o internazionale.

3) il terzo presupposto, a fronte del quale richiedere l’autorevole intervento della Corte di cassazione, attiene alla serialità della questione. Quando una determinata norma abbia generato un rilevante contenzioso o sia astrattamente idonea ad essere applicata in un numero indeterminato di controversie, in modo tale da definire in modo rapido e per quanto possibile uniforme le stesse.

Gli strumenti processuali in esame identici nei presupposti legittimanti, divergono, invece, nella concreta modalità di attuazione.

Il rinvio pregiudiziale, infatti, è rimesso al prudente apprezzamento del giudice tributario e necessita di un filtro particolarmente rafforzato, per evitare il rischio di un eccesso di ordinanze di rinvio, con l’effetto paradossale di aumentare il già gravoso carico della Corte di cassazione.

Si prevede pertanto un filtro di ammissibilità affidato al Primo Presidente, che potrà avvalersi anche dell’Ufficio del Massimario, per una valutazione preliminare di ammissibilità e senza oneri motivazionali in caso di restituzione al giudice per mancanza dei presupposti legittimanti il rinvio.

Il rischio di abuso dello strumento, invece, non sussiste con riferimento al secondo istituto stante il suo affidamento alla Procura generale della Corte di cassazione che ha un numero di sostituti procuratori generali addetti al settore civile più limitato, anche in considerazione della eccezionalità dell’istituto e dell’autorevolezza istituzionale dell'autorità giudiziaria richiedente.

Il principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione sarà vincolante solo nel caso del rinvio pregiudiziale e solo per il giudice che lo ha sollevato.

Sulla vincolatività del principio di diritto espresso si fa riferimento a quanto già elaborato rispetto ad altri istituti di rinvio pregiudiziale già conosciuti dall’ordinamento italiano.

In tutti gli altri casi l’interpretazione della Corte di cassazione costituirà un autorevole precedente, al quale il giudice del merito potrà fare riferimento e dal quale difficilmente potrà discostarsi, sicuramente con un onere motivazionale supplementare. Infatti, una decisione del giudice di merito “difforme” dai precedenti della Corte di cassazione, soprattutto se pronunciati dalle Sezioni unite, “immotivata”, o “gratuita” o “immediata” può avere conseguenze in termini di responsabilità a carico del giudice di merito stesso.

In conclusione, l’obiettivo degli istituti del rinvio pregiudiziale in cassazione e del ricorso nell’interesse della legge è quello di permettere che la Corte di cassazione affermi celermente, prevenendo un probabile contenzioso su una normativa nuova o sulla quale non si è ancora pronunziata la giurisprudenza di legittimità, una interpretazione chiara, capace di fornire indirizzi per il futuro alle Commissioni Tributarie, al contribuente e agli uffici dell’amministrazione.

Il comma 2, lett. a), introduce la competenza del giudice monocratico in primo grado per le controversie fino a 3.000 euro, escludendola per le controversie di valore indeterminabile (art. 4-bis del d.lgs. 546/1992). Il comma 3 del nuovo articolo 4-bis stabilisce che nel procedimento attivato presso il giudice monocratico della Commissione tributaria provinciale si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni riferite ai giudizi resi in composizione collegiale, laddove non espressamente derogate dal decreto legislativo n. 546/92 (Cfr. articolo 52, comma 1, ultimo periodo, come modificato dal presente disegno di legge).

Il comma 2, lett. b) sostituisce il comma 4 dell’art. 7 del d.lgs. 546/1992, relativo ai poteri istruttori della Commissioni, con la finalità di superare il divieto di prova testimoniale attualmente vigente. La disposizione prevede che la suddetta prova è ammessa dal giudice, ove lo ritenga assolutamente necessario ai fini della decisione e anche senza l'accordo delle parti, esclusivamente nella forma scritta, secondo le modalità di cui all’art. 257-bis del c.p.c., e solo per contenziosi proposti avverso atti impositivi fondati su verbali o atti facenti pubblica fede fino a querela di falso. Oggetto di testimonianza possono essere solo circostanze oggettive diverse da quelle attestate da pubblico ufficiale.

Inoltre, con l’art. 2, comma 2, lett. d) è stata introdotto l’art. 48-bis.1 al d.lgs. n. 546/1992 e modificate conseguentemente la disposizione di due articoli del medesimo decreto legislativo, ovvero gli artt. 15 e 48-ter. Il comma 1 della nuova disposizione prevede che per le controversie soggette a reclamo ai sensi dell’art. 17-bis il giudice può proporre alle parti una conciliazione, avuto riguardo all’oggetto del giudizio e all’esistenza di questioni di facile soluzione. Ai sensi dei commi 2 e 3, la conciliazione può essere formulata in udienza o fuori udienza, secondo l’iter procedurale descritto. Il comma 4 stabilisce che la conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale che costituisce titolo per la riscossione. Infine, in base al comma 5, il giudice, intervenuta la conciliazione, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Il comma 6 precisa che la proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice.

Conseguentemente, la lett. e) ha integrato l’art. 48-ter del d.lgs. n. 546/1992, al fine di tenere conto dell’introduzione, nel processo tributario, della conciliazione su proposta del giudice.

Infine, la lettera c) del comma 2 dell’articolo 2, sostituisce il comma 2-octies all’art. 15. Il nuovo comma dispone che, ove la parte non abbia accettato la proposta del giudice senza giustificato motivo, le spese di lite restano a carico di quest’ultima e sono maggiorate del 50 per cento nel caso in cui la sentenza riconosca le sue pretese in misura inferiore a quella contenuta nella proposta formulata dal giudice.

La lettera f) del comma 2 (art. 52 del d.lgs. 546/1992) stabilisce che le sentenze pronunciate dal giudice monocratico sono impugnabili in appello solo per violazione delle norme sul procedimento, nonché per violazione di norme costituzionali o di diritto dell’Unione europea, ovvero dei principi regolatori della materia. Tali limitazioni dei motivi di appello sono escluse per le controversie riguardanti le risorse proprie tradizionali, previste dall’art. 2, paragrafo 1, lettera a) della decisione n. 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.

Il comma 3 dell’articolo 2 introduce modifiche alla vigente disciplina delle somme correlate con le entrate derivanti dal CUT, in parte spettanti agli attuali giudici tributari “onorari” presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e in parte corrisposte al personale amministrativo delle Commissioni tributarie. Tale meccanismo è abrogato dal 1° gennaio 2023.

In particolare, il nuovo meccanismo, anche al fine di semplificare la procedura di liquidazione dei compensi ai giudici tributari, prevede che a decorrere dall’anno 2023 gli importi dei compensi

fissi di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.545, individuati dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2019 siano aumentati del centotrenta per cento.

Conseguentemente, per l’incremento del fondo risorse decentrate destinato al trattamento economico accessorio e del fondo per il finanziamento della retribuzione di risultato da riconoscere, rispettivamente, al personale amministrativo e a quello dirigenziale, in servizio presso le Commissioni tributarie, è autorizzata, a decorrere dall’anno 2023, la spesa complessiva annua di sette milioni di euro, in linea con gli emolumenti corrisposti nell’ultimo triennio.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio

2023.

Articolo 3

(Copertura finanziaria)

L’articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria.

 

Articolo 4

(Entrata in vigore) 

L’articolo 4, al comma 1, stabilisce che le seguenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023:

- art.1, comma 1, lett. l), numero 2.2, che fissa l’età del pensionamento per i giudici e i magistrati tributari a 70 anni.

- art.1, comma 1, lett. o), che istituisce l’Ufficio ispettivo presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;

- art.1, comma 1, lett. p), che istituisce l’Ufficio del Massimario nazionale;

- art.2, commi 3 e 4, in materia di CUT.

Il comma 2 fissa la decorrenza delle disposizioni processuali contenute nell’articolo 2, comma 2, lettere b), c), d) ed e), precisando che esse si applicano per i ricorsi notificati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il comma 3 prevede che le disposizioni contenute nell’articolo 2, comma 2, lettere a) e f) si applicano ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° gennaio 2023. Entro il 31 dicembre 2022, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sarà stabilita la misura del compenso variabile spettante al Presidente, al Presidente di sezione e al giudice monocratico per le controversie di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a).


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