XVIII LEG - Schema di D.Lgs. - Attuazione direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti

aggiornamento: 15 giugno 2022

Esame definitivo - Consiglio dei ministri 4 novembre 2021

Esame preliminare - Consiglio dei ministri 29 luglio 2021

Schema di decreto legislativo recante: “Attuazione della direttiva 2019/713/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio”


Relazione illustrativa

Indice

Art. 1 – Definizioni
Art. 2 - Modifiche al codice penale
Art. 3 - Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
Art. 4 - Trasmissione di dati statistici e di informazioni
Art. 5 - Punto di contatto operativo nazionale
Art. 6 - Clausola di invarianza finanziaria


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020 e, in particolare l'articolo 1 e l'allegato A, numero 10;

Vista la direttiva 2019/713/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio;

Visto il codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398;

Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2021;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 novembre 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;


EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
(Definizioni)

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    1. «strumento di pagamento diverso dai contanti» un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali;
    2. «dispositivo, oggetto o record protetto» un dispositivo, oggetto o record protetto contro le imitazioni o l'utilizzazione fraudolenta, per esempio mediante disegno, codice o firma;
    3. «mezzo di scambio digitale» qualsiasi moneta elettronica definita all'articolo 1, comma 2, lettera h-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e la valuta virtuale;
    4. «valuta virtuale» una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente.

Art. 2
(Modifiche al codice penale)

  1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. all'articolo 493-ter:
      1.  la rubrica è sostituita dalla seguente: «Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti»;
      2. al primo comma, primo periodo, dopo la parola «servizi,» sono inserite le seguenti: «o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti»;
      3. al primo comma, secondo periodo, le parole «carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi» sono sostituite dalle seguenti: «gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo» e le parole «tali carte» sono sostituite dalle seguenti: «tali strumenti»;
    2. dopo l’articolo 493-ter è inserito il seguente:
      «493-quater (Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti)

      Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l’uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a se’ o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere  tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

      In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.»;
    3. all’articolo 640-ter, secondo comma, dopo le parole «se il fatto» sono aggiunte le seguenti: «produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o».

Art. 3
(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

  1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. dopo l'articolo 25-octies è inserito il seguente:
      «Art. 25-octies.1 (Illeciti in materia di mezzi di pagamento diversi dai contanti)
      1. In relazione alla commissione degli illeciti previsti dal codice penale in materia di mezzi di pagamenti diversi dal contante, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
        1. per il delitto di cui all'articolo 493-ter la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;
        2. per i delitti di cui agli articoli 493-quater e 640-ter, secondo comma, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.
      2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
        1. se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
        2. se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.
      3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.».

Art. 4
(Trasmissione di dati statistici e di informazioni)

  1. Il Ministero della giustizia invia ogni anno alla Commissione europea una relazione nella quale sono esposti i dati statistici relativi al numero dei procedimenti iscritti e dei procedimenti definiti con sentenza di condanna per reati aventi ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, nonché al numero delle persone indagate e al numero delle persone condannate per i medesimi reati.
  2. Il Ministero della giustizia è altresì l'autorità deputata a fornire le informazioni necessarie alla Commissione europea per la redazione delle relazioni da fornire al Parlamento europeo e al Consiglio sulle misure adottate dallo Stato italiano per conformarsi alla direttiva alla quale dà attuazione il presente decreto e sulla valutazione dell'impatto avuto dalla predetta direttiva sulla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, nonché a comunicare l'operata designazione del punto di contatto operativo nazionale nei termini di cui all'articolo 5, alla Commissione, a Europol e a Eurojust.

Art. 5
(Punto di contatto operativo nazionale)

  1. Il punto di contatto operativo nazionale per lo scambio di informazioni formulate dalle autorità di altro Stato membro relative ai reati di cui al presente decreto è individuato nella Sala Operativa Internazionale, incardinata nel Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della polizia criminale.
  2. La Sala operativa Internazionale di cui al comma 1 tratta con la massima sollecitudine le richieste urgenti di assistenza e, in ogni caso, entro otto ore dal ricevimento della richiesta comunica all'autorità richiedente almeno il tempo presumibilmente necessario per fornire la risposta richiesta e le modalità in cui essa sarà resa oppure se alla richiesta non verrà dato corso.
  3. Al fine di garantire l'espletamento dell'attività di assistenza di cui al comma 2, il contingente di personale delle Forze di polizia da impiegare per le attività del punto di contatto operativo nazionale, in aggiunta a quello già assegnato alla Direzione centrale della polizia criminale, è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro della difesa e il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Il decreto di cui al presente comma è adottato nei limiti delle dotazioni organiche delle Forze di polizia previste a legislazione vigente.

Art. 6
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione del presente decreto, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  2. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


Relazione illustrativa (1)

  1. A seguito dell’adozione della direttiva 17 aprile 2019, n. 2019/713/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, dedicata alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti (da qui Direttiva) si è reso necessario procedere agli imprescindibili interventi di adeguamento del tessuto normativo nazionale, per come imposto anche dalla legge 22 aprile 2021, n. 53, recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea”. 
    Il tema delle frodi e delle falsificazioni nell’ambito dei mezzi di pagamento diversi dai contanti ha assunto un rilievo estremamente preoccupante, in connessione con lo sviluppo tecnologico, che ha reso sempre più agevole per i cittadini il ricorso a quelle forme di pagamento, in sostituzione sia dei contanti, che dei mezzi di pagamento dematerializzati più tradizionali, come le carte di credito o le carte bancomat.
    La crescita dell'economia digitale e lo sviluppo delle tecnologie di pagamento più avanzate ha, infatti, aumentato anche le opportunità di frode, non adeguatamente sanzionate in ragione della costruzione di molte delle ipotesi di illecito sui meccanismi di pagamento precedenti.
    E l’assenza di una adeguata tutela anche sanzionatoria costituisce, peraltro, un ostacolo alla più ampia diffusione dei nuovi mezzi di pagamento, perché impedisce il consolidarsi di una piena fiducia dei consumatori nel loro utilizzo, con l’effetto di incidere negativamente sulla crescita degli scambi economici, indubbiamente facilitata dalla semplicità dei mezzi di pagamento e di costituire, quindi, uno svantaggio economico per il mercato.
    Fermo il fatto che in presenza di un sistema sanzionatorio inidoneo a contenere gli illeciti ne derivano anche perdite rilevanti per il sistema economico legale, con vantaggi per l’economia illegale, quando non direttamente per specifici gruppi criminali che finanziano le loro attività illecite anche con i proventi di queste attività.
  2. Nell’ambito di queste finalità, rispetto all’ordinamento nazionale si è, in primo luogo, intervenuti (con l’articolo 2) per adeguare la norma, per così dire, “quadro”, in materia di mezzi di pagamento diversi dai contanti: ossia l’articolo 493-ter c.p..
    L’articolo 493-ter c.p., infatti, già punisce l’indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento, ovvero di qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ancorando la fattispecie alla presenza di un supporto materiale abilitante al pagamento.
    Per questo, per ampliarne la portata precettiva, fino a coprire con certezza le condotte illecite che hanno ad oggetto strumenti di pagamento completamente dematerializzati si è interpolata la disposizione vigente, aggiungendo espressamente come oggetto delle condotte illecite descritte, accanto a quelle che hanno ad oggetto carte di credito o di pagamento, ovvero altri documenti analoghi che abilitano al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, anche a tutti gli “strumenti di pagamento”, materiali e  immateriali, che l’innovazione già ha offerto al mercato o che saranno offerti dai successivi sviluppi.
    Per questo profilo, accogliendo le indicazioni provenienti dalle Commissioni parlamentari competenti che si sono espresse sul testo nel corso dell’iter dei lavori di approvazione(2), si è più specificamente intervenuti sul testo dell’articolo 493-ter c.p. utilizzando, quale formula di chiusura (accanto all’elenco di specifici strumenti di pagamento già effettuato dalla norma), l’espressione “strumenti di pagamento diversi dei contanti” (in luogo dell’innesto di un mero riferimento agli strumenti immateriali), che trova una sua specifica definizione nell’art. 1 del decreto in esame. In questo modo, si evita con certezza che rimangano fuori dall’ambito applicativo della fattispecie alcuni strumenti di pagamento materiali diversi dal contante e, al contempo, tenendo ferma la formulazione originaria della norma si evita di rinunciare alla portata utilmente tipizzante degli strumenti di pagamento materiali già specificamente indicati dalla norma.
    L’intervento ha comportato anche l’adeguamento della rubrica dell’articolo 493-ter c.p.
    Sul piano dell’entità della pena il regime sanzionatorio già previsto dalla norma vigente non è stato modificato, in quanto conforme a quello richiesto dall’articolo 9 della Direttiva.
  3. L’intervento effettuato, con l’innesto nel corpo del codice di espressioni/concetti non già esaustivamente definiti dalla normativa nazionale, ha consigliato di importare nel corpo del decreto legislativo (all’articolo 1) le definizioni già proposte nella Direttiva. Al riguardo, quindi, si è definito lo “strumento di pagamento diverso dai contanti”, come il “dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali”. In modo connesso si è definito il concetto di “dispositivo, oggetto o record protetto” come il “dispositivo, oggetto o record protetto contro le imitazioni o l'utilizzazione fraudolenta, per esempio mediante disegno, codice o firma” nonché il concetto di “mezzo di scambio digitale”, come “qualsiasi moneta elettronica definita all'articolo 2, punto 2, della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio” oltre che “la valuta virtuale”. “Valuta virtuale” a sua volta definita come “una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente”.
    Anche per questo aspetto,  si è ritenuto di accogliere (in parte) un’indicazione proveniente dalle Commissioni parlamentari competenti(3), chiarendo che le definizioni introdotte hanno efficacia ai fini dell’applicazione  della legge penale nel suo complesso (e non solo del presente decreto legislativo) in quanto, effettivamente, si tratta di definizioni che verranno ad avere rilevanza anche rispetto a fattispecie che non sono introdotte o comunque modificate dal decreto legislativo: quali ad esempio tutti i reati contro il patrimonio che abbiano ad oggetto strumenti di pagamento diversi dal contante.
    Non si è, invece, ritenuto opportuno collocare quelle definizioni nel codice penale, perché la codificazione non conosce norme definitorie di quel tipo e perché anche in occasione di altri interventi imposti da fonti unitarie con interventi compositivi, che non comportano solo modifiche al codice penale, le norme definitorie sono state collocate nel testo del decreto legislativo.  
  4. In ragione della previsione dell’articolo 7 della Direttiva, che impone l’adozione di misure volte a punire anche “la fabbricazione, l'ottenimento per sé o per altri, inclusi l'importazione, l'esportazione, la vendita, il trasporto o la distribuzione, o la messa a disposizione di un dispositivo o di uno strumento, di dati informatici o di altri mezzi principalmente progettati o specificamente adattati al fine di commettere uno dei reati [indicati nella medesima direttiva], almeno se commessi con l'intenzione di utilizzare tali mezzi”, si è introdotto l’articolo 493-quater c.p., rubricato “detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti”, con il quale, nella versione originaria del testo, si puniva chiunque “produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o ad altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici” che siano “progettati al fine principale di commettere tali reati o specificamente adattati al medesimo scopo” e purché quelle condotte siano poste in essere “al fine di farne uso o di consentirne ad altri l’uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti”.
    In adempimento della complessa previsione contenuta nella direttiva (adottata nel tentativo, espresso nella stessa direttiva, di mantenere un equilibrio tra lecita commercializzazione di quegli strumenti e repressione della loro circolazione caratterizzata da finalità illecite), la nuova fattispecie, quindi, per prima cosa, delimita la condotta illecita sul piano del dolo, richiedendo il fine specifico di fare uso degli strumenti indicati (o di consentirne ad altri l’uso) “nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti”, per tradurre la locuzione espressa nel citato articolo 7, che richiede che la punibilità riguardi i casi in cui vi sia “l'intenzione di utilizzare tali mezzi”, ma anche allo scopo di tenere conto del fatto che la delimitazione della condotta illecita sul piano meramente materiale potrebbe non essere agevole.
    In secondo luogo, peraltro, la fattispecie elaborata aveva dato un contenuto specifico anche al materiale della condotta, atteso che l’articolo 7 delle Direttiva individua i mezzi la cui fabbricazione, il cui ottenimento (inclusi l'importazione, l'esportazione, la vendita, il trasporto o la distribuzione, o la messa a disposizione) integra un reato solo in quei dispostivi, strumenti, dati informatici, o altri mezzi, che siano “principalmente progettati o specificamente adattati al fine di commettere uno dei reati”. Se il concetto di “specificamente adattati” sembra idoneo ad individuare quei soli mezzi che hanno assunto una destinazione univoca (illecita) a seguito di un’operazione di modifica (adattamento), non altrettanto si può dire per quelli “principalmente progettati” al fine di commettere un reato, perché l’accertamento in concreto della finalità principale può essere ardua, in presenza di destinazioni concorrenti lecite.
    Per questo, quindi, la fattispecie proposta dal lato della condotta materiale richiedeva che i “mezzi” in discorso fossero, dal punto di vista materiale, “progettati” con una destinazione preminente alla commissione dei reati di interesse “o specificamente adattati al medesimo scopo”, quale elemento da affiancare all’introduzione di un dolo specifico, per consentire di concentrare il disvalore penale sui casi in cui il dato materiale sia precisamente illuminato dalla finalità soggettiva e viceversa, in cui cioè alla finalità soggettiva si affianchi una qualche materialità della condotta.
    Rispetto a questa soluzione, peraltro, le Commissioni parlamentari competenti hanno ritenuto di segnalare che il ricorso alla locuzione “principalmente progettati” potesse scontare deficit di tassatività, oltre a prestarsi a difficili delimitazioni in ambito processuale(4). Malgrado la legislazione penale conosca già espressioni analoghe, si è ritenuta corretta l’osservazione e si è valutato che rispetti ugualmente il tenore e la finalità della direttiva anche una formulazione della norma che chiarisca meglio l’ambito applicativo della fattispecie penale, evitando dubbi applicativi.
    Per questo si è scelta una diversa formulazione della norma, in forza della quale è punito “chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l’uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a se’ o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere  tali reati o sono specificamente adattati al medesimo scopo”; laddove, quindi, sono le caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione ad illuminare circa una loro destinazione, che deve comunque emergere in termini di prevalenza, a commettere il reato. 
    Sempre in adeguamento a una osservazione svolta dalle Commissioni parlamentari competenti, si è anche ritenuto opportuno introdurre, rispetto alla nuova fattispecie di cui all’art. 493-quater c.p., l’espressa clausola di salvezza in forza alla quale la punibilità del reato di nuova introduzione è da escludere allorché il fatto sia già punito più gravemente da altra disposizione incriminatrice, allo scopo di evitare che l’eventuale natura speciale della presente previsione possa portare ad escludere l’applicazione di disposizioni sanzionatorie più gravi(5).
    L’intervento comporta la sanzione della reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro, da un lato (rispetto alla pena detentiva), per tener conto dell’articolo 9 della Direttiva, che richiede (paragrafo 5) “una pena detentiva massima non inferiore a due anni” e, dall’altro lato (rispetto alla pena pecuniaria), per coerenza con l’articolo 493-ter c.p. che affianca alla pena detentiva la pena pecuniaria.
    In coerenza con il disposto dell’articolo 493-ter c.p. si è, anche in questo caso, previsto che in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice penale segua la confisca obbligatoria delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici indicati. 
    Peraltro, in parziale adeguamento alle osservazioni svolte dalle Commissioni parlamentari competenti(6), si è ritenuto opportuno estendere anche all’ipotesi di reato di cui all’art. 493-quater c.p. l’istituto della confisca per equivalente: seppure la norma incriminatrice sia diretta a garantire un intervento anticipatorio (utile ad evitare la commissione del reato di cui all’art. 493-ter c.p. od altri), anche la commissione del reato di cui all’art. 493-quater c.p., infatti, può assicurare all’autore il conseguimento di un prodotto o di un profitto, derivante dalla circolazione dei beni. Non si è, invece, accolto il suggerimento di introdurre, con riguardo alla misura ablativa, un regime perfettamente allineato fra le due fattispecie di reato, stante l’assai marcata diversità della loro natura. 
  5. Dal momento che si è ritenuto necessario, in ragione delle previsioni di cui all’articolo 5 della Direttiva, intervenire esclusivamente sulla fattispecie incriminatrice di cui all’articolo 493-ter c.p., nel senso sopra già illustrato, perché per il resto le condotte dirette ad ottenere illecitamente uno strumento di pagamento immateriale diverso dai contanti sono già sanzionate dagli articoli 615-ter, 617-quater e 617 sexies c.p., laddove esse comportano un accesso o un’interferenza illecita rispetto ai sistemi di informazione o ai dati informatici in essi esistenti e l’intercettazione illecita di trasmissioni di dati informatici, è parso che anche l’articolo 6 della Direttiva non rendesse di per sé necessario un adeguamento delle previsioni incriminatrici interne.
    L’articolo 6 della Direttiva, infatti, impone l’adozione di misure necessarie a punire l'atto di effettuare o indurre un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, arrecando illecitamente a terzi una perdita patrimoniale allo scopo di procurare un ingiusto profitto all'autore del reato o a una terza parte, purché commesso ostacolando, senza diritto, il funzionamento di un sistema di informazione o interferendo con esso o, ancora, introducendo, alterando, cancellando, trasmettendo o sopprimendo, senza diritto, dati informatici. 
    Si tratta di ipotesi tutte già incluse nella fattispecie di cui all’articolo 640-ter c.p., che punisce “chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno”.
    Tuttavia, allo scopo di riparametrare (per ragioni di equilibrio complessivo) a quello dell’articolo 493-ter c.p. il regime sanzionatorio di tali condotte, quando esse, intervenendo sui sistemi informatici o telematici utilizzati per il trasferimento di “denaro”, effettivamente producano “un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale”, si è introdotta  una specifica ipotesi aggravante per il caso in cui la condotta produca “un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale”, in linea peraltro con le previsioni dell’articolo 9 della Direttiva che, al paragrafo 4,  individua proprio in tali condotte quelle caratterizzate da maggior disvalore.
    In sede di stesura definitiva si è dato corso all’osservazione delle Commissioni parlamentari competenti, che hanno evidenziato come la costruzione letterale della nuova ipotesi aggravata non collimi esattamente con quelle già presenti nel testo, mancando il riferimento nel nuovo testo al “fatto” che deve produrre un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale(7)
  6. Un’ulteriore implementazione della Direttiva si è imposta con riferimento all’articolo 10, che richiede l’introduzione della responsabilità delle persone giuridiche per i reati previsti dalla Direttiva medesima.
    Questo intervento è stato effettuato, con l’articolo 3, attraverso l’introduzione nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 di un nuovo articolo 25-octies.1, rubricato, illeciti in materia di mezzi di pagamento diversi dai contanti, diretto a sanzionare le condotte che rientrano negli articoli 493-ter e 493-quater, oltre che quelle descritte nell’articolo 640-ter, limitatamente alla nuova ipotesi aggravata sopra illustrata.
    La misura della sanzione è stata differenziata, prevedendo per i casi, più gravi, di cui all’articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria variabile tra 300 e 800 quote, parificata alla sanzione prevista (dall’articolo 25-bis) per la violazione dell’articolo 453 c.p. in materia di falsificazione di monete; mentre per le condotte di cui agli articoli 493-quater e 640-ter, secondo comma (limitatamente al caso qui introdotto), è stata prevista la sanzione pecuniaria sino a 500 quote, per omogeneizzarla alla misura della sanzione per le ulteriori ipotesi aggravanti di peso analogo, già ricomprese nelle stesse disposizioni, e già sanzionate all’articolo 24-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
    Analogamente alle ipotesi affini, nonché alla previsione dell’articolo 11 della Direttiva è stata prevista, nei casi di condanna, anche l’applicazione all'ente delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.
    Anche in questo caso, si è rivelata estremamente utile l’interlocuzione con le Commissioni parlamentari competenti, le quali hanno evidenziato, oltre a corretti profili attinenti alla migliore redazione del testo(8), che la formulazione prescelta non estende la responsabilità degli enti anche a tutti quei casi in cui altri delitti (in particolare a quelli contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, e a quelli contro la fede pubblica) possono avere per oggetto strumenti pagamento diversi contanti(9).
    Per questo si è aggiunto che “salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti,” consegue una responsabilità amministrativa dell’ente, differenziando tra due regimi sanzionatori a seconda che il delitto sia punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni o superiore, impregiudicate comunque le eventuali più gravi sanzioni previste per fatti che integrino altri e diversi illeciti amministrativi derivanti da reato.
  7. L’esigenza di un monitoraggio statistico dei reati in esame, richiesto dall’articolo 18, ha imposto l’introduzione dell’articolo 4, rubricato “Trasmissione di dati statistici e di informazioni”, in forza del quale si impone al Ministero della giustizia di inviare ogni anno alla Commissione europea una relazione nella quale sono esposti i dati statistici relativi al numero dei procedimenti iscritti e dei procedimenti definiti con sentenza di condanna per reati aventi ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, nonché al numero delle persone indagate e al numero delle persone condannate per i medesimi reati (comma 1). La disposizione in commento, peraltro, individua sempre nel Ministero della giustizia l’autorità deputata a fornire le informazioni che l’articolo 21 della direttiva impone siano acquisite dalla Commissione europea ai fini delle relazioni da inoltrare al Parlamento europeo e al Consiglio sulle misure adottate dallo Stato italiano per conformarsi alla direttiva sulla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e per la valutazione di impatto della direttiva in questione, nonché, infine, a comunicare l’operata designazione del punto contatto operativo nazionale nei termini di cui all’articolo 5, alla Commissione, a Europol e a Eurojust.
  8. Parimenti l’esigenza di uno scambio di informazioni tra autorità dei diversi stati membri, imposta dall’articolo 14 della Direttiva, ha indotto ad adottare l’articolo 5 che individua nella già esistente Sala Operativa Internazionale, incardinata nel Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale, il punto di contatto operativo nazionale per lo scambio di informazioni formulate dalle autorità di altri Stati membri relative ai reati di cui al presente decreto legislativo. 
    La previsione normativa, inoltre, stabilisce che tale organismo, che già opera sull’arco delle 24 ore, sette giorni su sette, assolva alla tempestiva evasione delle richieste di assistenza, rispettando anche i tempi e le modalità di risposta che la direttiva intende siano assicurate, e prevede, infine, che si provveda all’adeguamento di organico di tale meccanismo, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della legge 1 aprile 1981, n. 121, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno, adottato di concerto con il Ministro della difesa e il Ministro dell’economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
    Le esigenze di integrazione di personale, impiegato per lo svolgimento delle funzioni di punto di contatto operativo nazionale nell’ambito della Sala Operativa Internazionale della Direzione Centrale della Polizia Criminale possono essere sopportate dalle Forze di polizia con le risorse - umane, strumentali e finanziarie - disponibili a legislazione vigente e, pertanto le disposizioni di cui all’articolo 5 non richiedono alcuna autorizzazione di spesa.
  9. Il parere delle Commissioni parlamentari competenti, oltre alle osservazioni di cui sopra si è già dato seguito, ha anche ritenuto di sollecitare l’innesto nel testo di un’espressa previsione autonoma diretta a “a prevenire le frodi tramite l'utilizzo dei servizi di telefonia mobile”(10).
    L’intervento richiesto, tuttavia, esorbita dalla materia delle delega, atteso che viene ad incidere sul diverso settore delle telecomunicazioni, con la previsione di oneri per l'operatore di telefonia mobile che non possono essere imposti nel contesto di un intervento normativo che non ha attinenza con quel settore dell’ordinamento.
  10. L’articolo 6 contiene, infine, la clausola di invarianza finanziaria.

 

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1.Si rappresenta che in presenza dei presupposti di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017, n. 169 è stata autorizzata l’esenzione dell’Air.
2.La Commissione Giustizia della Camera, pur esprimendo parere favorevole sullo schema, ha formulato la seguente osservazione “all'articolo 2, comma 1, lettera a), si valuti l'opportunità di descrivere la fattispecie di cui all'articolo 493-ter c.p. in termini meglio coordinati con il contenuto della definizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a)”.
3.La Commissione Giustizia della Camera, pur esprimendo parere favorevole sullo schema, ha formulato la seguente osservazione: “all'articolo 1, si valuti l'opportunità di inserire le definizioni nel codice penale o, in ogni caso, di chiarire che dette definizioni si applicano agli effetti della legge penale”.
4.La Commissione Giustizia della Camera, pur esprimendo parere favorevole sullo schema, ha formulato la seguente osservazione: “all'articolo 2, comma 1, lettera b), capoverso art. 493-quater, andrebbe valutata l'opportunità di sostituire l'espressione «progettati al fine principale di commettere tali reati, o specificamente adattati al medesimo scopo» che potrebbe risultare in contrasto con il principio di determinatezza della fattispecie incriminatrice sotto il profilo del principio di precisione e di verificabilità processuale, che costituisce uno dei corollari del principio di legalità in materia penale […]; a tal fine si potrebbe valutare di sostituire l'espressione «progettati al fine principale di commettere tali reati, o specificamente adattati al medesimo scopo» con l'espressione «strumentali alla commissione di tali reati, o comunque adattati al medesimo scopo».
5.Questa l’osservazione formulata sul punto dalla Commissione Giustizia della Camera, nel parere favorevole licenziato sul testo: “all'articolo 2, comma 1, lettera b), si valuti l'opportunità di inserire nell'articolo 493-quater c.p. la clausola «salvo che il fatto costituisca più grave reato», allo scopo di chiarire ogni possibile relazione con altre ipotesi delittuose”.
6.Questa l’osservazione formulata sul punto dalla Commissione Giustizia della Camera: “all'articolo 2, si valuti l'opportunità di prevedere, dopo l'articolo 493-quater, un articolo 493-quinquies, che disciplina la confisca per entrambe le ipotesi criminose di cui agli articoli 493-ter e 493-quater; conseguentemente, si valuti l'opportunità di espungere il comma 2 dell'articolo 493-ter e l'ultimo comma del nuovo articolo 493-quater”.
7.L’osservazione al riguardo formulata dalla Commissione Giustizia della Camera “all'articolo 2, comma 1, lettera c), che modifica l'articolo 640-ter, secondo comma, del codice penale, si valuti l'opportunità di specificare che deve essere il fatto di frode informatica a produrre il trasferimento di valori” recepiva, peraltro, le analoghe osservazioni espresse della Senatrice Masini, dopo l’espressione del parere non ostativo formulato dalla XIV Commissione permanente del Senato (Politiche dell’Unione europea).
8.Questa l’osservazione della Commissione Giustizia della Camera: “all'articolo 3 dello schema, relativo alla responsabilità amministrativa da reato, si valuti l'opportunità di uniformare le espressioni utilizzate nell'intervento effettuato sul decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 a quelle utilizzate in altre parti dello schema di decreto legislativo in adozione, nonché a quelle utilizzate nello stesso decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”. Il rilievo  della Senatrice Masini, espresso dopo che la XIV Commissione del Senato (Politiche dell’Unione europea) aveva licenziato il parere non ostativo, era invece del seguente specifico tenore: “In riferimento all'articolo 3 dello schema, relativo alla responsabilità amministrativa da reato, si valuti l'opportunità di specificare se, con il richiamo dell'articolo 640-ter, secondo comma, del codice penale siano sanzionate le sole ipotesi aggravate introdotte dall'articolo 2 dello schema, relative alla frode informatica che produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta digitale - come affermato dalla relazione illustrativa - oppure, come si ricava dalla formulazione della disposizione, tutte le ipotesi aggravate contemplate dal  secondo comma”.
9.Sul punto, la Commissione Giustizia della Camera ha così osservato: “all'articolo 3 dello schema, relativo alla responsabilità amministrativa da reato, si valuti l'opportunità di aggiungere l'espressa previsione di sanzioni amministrative conseguenti anche per tutti gli altri reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti”.
10.Questa la norma proposta della Commissione Giustizia della Camera: “i) valuti il Governo l'opportunità di inserire dopo l'articolo 3 il seguente articolo: 
«Articolo 3-bis (Disposizioni utili a prevenire le frodi tramite l'utilizzo dei servizi di telefonia mobile).
1. Al fine di evitare frodi o abusi nell'utilizzo di mezzi di pagamento diversi dai contanti, l'operatore di telefonia mobile è tenuto a verificare l'identità dell'utente, già identificato ai sensi dell'articolo 55, comma 7, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 che richiede la sostituzione della scheda elettronica (S.I.M.) collegata ad una risorsa di numerazione attiva. La verifica dell'identità si attua anche nei confronti dell'acquirente del traffico prepagato della telefonia mobile. 
2. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni disciplina le modalità e le procedure con le quali gli operatori di telefonia mobile attuano la verifica dell'identità di cui al precedente comma, anche con riguardo ai casi in cui l'utente richiedente la sostituzione è una persona giuridica. In sede di prima applicazione gli operatori si adeguano alle predette modalità e procedure entro il termine di centoventi giorni dall'emanazione da parte dell'Autorità. 
3. L'operatore che non ha dato attuazione alle modalità e procedure stabilite dall'Autorità ai fini della verifica dell'identità dell'utente richiedente la sostituzione della scheda elettronica (S.I.M.) già collegata ad una risorsa di numerazione attiva, è responsabile, anche nei confronti di terzi, per i danni derivanti da frodi o abusi conseguenti la sostituzione della scheda elettronica (S.I.M.). L'Autorità stabilisce le sanzioni applicabili nei confronti degli operatori, secondo il principio di proporzionalità, nei casi di gravi e ripetute violazioni delle modalità e procedure stabilite per la verifica dell'identità dell'utente».”.


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