XVIII LEG - Schema di D.Lgs. - Attuazione della direttiva (UE) 2019/771 relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni

aggiornamento: 13 giugno 2022

Esame definitivo - Consiglio dei ministri 28 ottobre 2021

Esame preliminare - Consiglio dei ministri 29 luglio 2021

Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva (UE) 2019/771 relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE"

 

Relazione illustrativa

 

Indice

Art. 1 - Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
Art. 2 - Disposizioni finali
Art. 3 - Disposizioni finanziarie

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020, ed in particolare l’articolo 1, comma 1 e l’allegato A, numero 12;

Vista la direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019 relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE;

Visto il codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2021;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ………;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell’economia e delle finanze e degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
(Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

  1. Il capo I del titolo III della parte IV del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 è sostituito dal seguente:
    «Capo I Della vendita di beni

Art. 128
(Ambito di applicazione e definizioni)

  1. Il presente capo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita conclusi tra consumatore e venditore fra i quali la conformità dei beni al contratto, i rimedi in caso di difetto di conformità, le modalità di esercizio di tali rimedi e le garanzie convenzionali. A tali fini, ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonché quelli di appalto, d’opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni da fabbricare o produrre.
  2. Ai fini del presente capo si intende per:
    1. contratto di vendita: qualsiasi contratto in base al quale il venditore trasferisce, o si impegna a trasferire, la proprietà di beni al consumatore e il consumatore ne paga, o si impegna a pagare, il prezzo;
    2. consumatore: la persona fisica di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a);
    3. venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, anche tramite altra persona che agisca in suo nome o per suo conto, utilizza i contratti di cui al comma 1, primo periodo, ivi compreso il fornitore di piattaforme se agisce per finalità che rientrano nel quadro della sua attività e quale controparte contrattuale del consumatore per la fornitura di contenuto digitale o di servizi digitali;
    4. produttore: il fabbricante di un bene, l’importatore di un bene nel territorio dell’Unione o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene il suo nome, marchio o altro segno distintivo;
    5. bene:
      1. qualsiasi bene mobile materiale anche da assemblare; l’acqua, il gas e l’energia elettrica quando sono confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata;
      2. qualsiasi bene mobile materiale che incorpora, o è interconnesso con, un contenuto digitale o un servizio digitale in modo tale che la mancanza di detto contenuto digitale o servizio digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni proprie del bene («beni con elementi digitali»);
      3. gli animali vivi;
    6. contenuto digitale: i dati prodotti e forniti in formato digitale; 
    7. servizio digitale:
      1. un servizio che consente al consumatore di creare, trasformare, memorizzare i dati o di accedervi in formato digitale; oppure
      2. un servizio che consente la condivisione di dati in formato digitale caricati o creati dal consumatore o da altri utenti di tale servizio o qualsiasi altra interazione con tali dati;
    8. compatibilità: la capacità del bene di funzionare con hardware o software con cui sono normalmente utilizzati i beni del medesimo tipo, senza che sia necessario convertire i beni, l’hardware o il software;
    9. funzionalità: la capacità del bene di svolgere tutte le sue funzioni in considerazione del suo scopo;
    10. interoperabilità: la capacità del bene di funzionare con hardware o software diversi da quelli con cui sono normalmente utilizzati i beni dello stesso tipo;
    11. supporto durevole: ogni strumento che permetta al consumatore o al venditore di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate, in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
    12. garanzia convenzionale: qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore (il «garante»), assunto nei confronti del consumatore, in aggiunta agli obblighi di legge in merito alla garanzia di conformità, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene, qualora esso non corrisponda alle caratteristiche, o a qualsiasi altro requisito non relativo alla conformità, enunciati nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità disponibile al momento o prima della conclusione del contratto;
    13. durabilità: la capacità dei beni di mantenere le loro specifiche funzioni e prestazioni attraverso un uso normale;
    14. senza spese: senza i costi necessari per rendere conformi i beni, con particolare riferimento alle spese di spedizione, di trasporto, di mano d’opera e di materiali; 
    15. asta pubblica: metodo di vendita in cui i beni o servizi sono offerti dal venditore ai consumatori che partecipano, o ai quali è data la possibilità di partecipare personalmente all’asta, la quale si svolge mediante una trasparente procedura competitiva gestita da una casa d’aste e in cui l’aggiudicatario è tenuto all’acquisto dei beni o servizi.
  3. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai contratti di fornitura di un contenuto digitale o di un servizio digitale. Esse si applicano ai contenuti digitali o ai servizi digitali incorporati o interconnessi con beni, ai sensi del comma 2, lettera e), numero 2), i quali sono forniti con il bene in forza del contratto di vendita, indipendentemente dal fatto che i predetti contenuti digitali o servizi digitali siano forniti dal venditore o da terzi. Quando è dubbio se la fornitura di un contenuto o di un servizio digitale incorporato o interconnesso faccia parte del contratto di vendita, si presume che tale fornitura rientri nel contratto di vendita.
  4. Le disposizioni del presente capo non si applicano inoltre:
    1. al supporto materiale che funge esclusivamente da vettore del contenuto digitale;
    2. ai beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti dalle autorità giudiziarie, anche mediante delega ai notai, o secondo altre modalità previste dalla legge. 
  5. Le disposizioni del presente capo si applicano alla vendita di beni usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall’uso normale della cosa, anche nel caso in cui siano venduti in aste pubbliche qualora non siano state messe a disposizione dei consumatori informazioni chiare e complete circa l’inapplicabilità delle disposizioni del presente capo.

Art. 129
 (Conformità dei beni al contratto)

  1. Il venditore fornisce al consumatore beni che soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 3, nonché le previsioni degli articoli 130 e 131 in quanto compatibili, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 132.
  2. Per essere conforme al contratto di vendita, il bene deve possedere i seguenti requisiti soggettivi, ove pertinenti:
    1. corrispondere alla descrizione, al tipo, alla quantità e alla qualità contrattuali e possedere la funzionalità, la compatibilità, l’interoperabilità e le altre caratteristiche come previste dal contratto di vendita;
    2. essere idoneo ad ogni utilizzo particolare voluto dal consumatore, che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al più tardi al momento della conclusione del contratto di vendita e che il venditore abbia accettato;
    3. essere fornito assieme a tutti gli accessori, alle istruzioni, anche inerenti all’installazione, previsti dal contratto di vendita; e
    4. essere fornito con gli aggiornamenti come previsto dal contratto di vendita.
  3. Oltre a rispettare i requisiti soggettivi di conformità, per essere conforme al contratto di vendita il bene deve possedere i seguenti requisiti oggettivi, ove pertinenti:
    1. essere idoneo agli scopi per i quali si impiegano di norma beni dello stesso tipo, tenendo eventualmente conto di altre disposizioni dell’ordinamento nazionale e del diritto dell’Unione, delle norme tecniche o, in mancanza di tali norme tecniche, dei codici di condotta dell’industria applicabili allo specifico settore;  
    2. ove pertinente, possedere la qualità e corrispondere alla descrizione di un campione o modello che il venditore ha messo a disposizione del consumatore prima della conclusione del contratto; 
    3. ove pertinente essere consegnato assieme agli accessori, compresi imballaggio, istruzioni per l’installazione o altre istruzioni, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi di ricevere; e, 
    4. essere della quantità e possedere le qualità e altre caratteristiche, anche in termini di durabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza, ordinariamente presenti in un bene del medesimo tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e delle dichiarazioni pubbliche fatte dal o per conto del venditore, o da altre persone nell’ambito dei precedenti passaggi della catena di transazioni commerciali, compreso il produttore, in particolare nella pubblicità o nell’etichetta.

Art. 130
(Obblighi del venditore e condotta del consumatore) 

  1. Il venditore non è vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui all’articolo 129, comma 3, lettera d), quando, anche alternativamente, dimostra che:
    1. non era a conoscenza della dichiarazione pubblica in questione e non poteva conoscerla con l’ordinaria diligenza;
    2. la dichiarazione pubblica è stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto con le stesse modalità, o con modalità simili a quelle con le quali è stata resa;
    3. la decisione di acquistare il bene non è stata influenzata dalla dichiarazione pubblica.
  2. Nel caso di beni con elementi digitali, il venditore è obbligato a tenere informato il consumatore sugli aggiornamenti disponibili, anche di sicurezza, necessari al fine di mantenere la conformità di tali beni, e a fornirglieli, nel periodo di tempo:
    1.  che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, date la tipologia e la finalità dei beni e degli elementi digitali, e tenendo conto delle circostanze e della natura del contratto, se il contratto di vendita prevede un unico atto di fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale; oppure
    2. indicato all’articolo 133, commi 2 o 3, a seconda dei casi, se il contratto di vendita prevede una fornitura continuativa del contenuto digitale o del servizio digitale nell’arco di un periodo di tempo.
  3. Se il consumatore non installa entro un congruo termine gli aggiornamenti forniti a norma del comma 2, il venditore non è responsabile per qualsiasi difetto di conformità derivante unicamente dalla mancanza dell’aggiornamento pertinente, a condizione che:
    1. il venditore abbia informato il consumatore della disponibilità dell’aggiornamento e delle conseguenze della mancata installazione dello stesso da parte del consumatore; e
    2. la mancata, o errata, installazione dell’aggiornamento da parte del consumatore non sia dovuta a carenze delle istruzioni di installazione fornite dal venditore al consumatore.
  4. Non vi è difetto di conformità ai sensi dell’articolo 129, comma 3, e dell’articolo 130, comma 2, se, al momento della conclusione del contratto di vendita, il consumatore era stato specificamente informato del fatto che una caratteristica particolare del bene si discostava dai requisiti oggettivi di conformità previsti da tali norme e il consumatore ha espressamente e separatamente accettato tale scostamento al momento della conclusione del contratto di vendita.

Art. 131
(Errata installazione dei beni)

  1. L’eventuale difetto di conformità che deriva dall’errata installazione del bene è considerato difetto di conformità del bene se:
    1. l’installazione è prevista dal contratto di vendita ed è stata eseguita dal venditore o sotto la sua responsabilità; oppure
    2. l’installazione, da eseguirsi a carico del consumatore, è stata effettuata dal consumatore e l’errata installazione dipende da carenze nelle istruzioni di installazione fornite dal venditore o, per i beni con elementi digitali, fornite dal venditore o dal fornitore del contenuto digitale o del servizio digitale.

Art.  132
(Diritti dei terzi)

  1. I rimedi di cui all’articolo 135-bis si estendono ai casi di impedimento o limitazione d’uso del bene venduto in conformità a quanto previsto dagli articoli 129 e 130, conseguenti ad una restrizione derivante dalla violazione di diritti dei terzi, in particolare di diritti di proprietà intellettuale, fatte salve altre disposizioni previste dall’ordinamento giuridico in tema di nullità, annullamento o altre ipotesi di scioglimento del contratto.

Art. 133
(Responsabilità del venditore) 

  1. Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene eseguita ai sensi dell’articolo 61 e che si manifesta entro due anni da tale momento. Fermo quanto previsto dall’articolo 130, comma 2, il presente comma si applica anche ai beni con elementi digitali.
  2. Nel caso di beni con elementi digitali, quando il contratto di vendita prevede la fornitura continuativa del contenuto digitale o del servizio digitale per un periodo di tempo, il venditore è responsabile anche per qualsiasi difetto di conformità del contenuto digitale o del servizio digitale che si verifica o si manifesta entro due anni dal momento della consegna dei beni con elementi digitali. Se il contratto prevede una fornitura continuativa per più di due anni, il venditore risponde di qualsiasi difetto di conformità del contenuto digitale o del servizio digitale che si verifica o si manifesta nel periodo di tempo durante il quale il contenuto digitale o il servizio digitale deve essere fornito a norma del contratto di vendita.
  3. L’azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l’esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre i diritti di cui all’articolo 135-bis. 
  4. Nel caso di beni usati le parti possono limitare la durata della responsabilità di cui ai commi 1 e 2 e il termine di prescrizione di cui al comma 3 ad un periodo di tempo non inferiore ad un anno.

Art. 134
(Diritto di regresso)

  1. Il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un’azione o ad un’omissione di una persona nell’ambito dei passaggi precedenti della medesima catena contrattuale distributiva, inclusa l’omissione di fornire gli aggiornamenti per i beni con elementi digitali a norma dell’articolo 130, comma 2, ha diritto di regresso nei confronti della persona o delle persone responsabili nella catena di transazioni commerciali. 
  2. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore può agire in regresso, entro un anno dall’esecuzione della prestazione, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.

Art. 135
(Onere della prova)

  1. Salvo prova contraria, si presume che qualsiasi difetto di conformità che si manifesta entro un anno dal momento in cui il bene è stato consegnato esistesse già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità. Il presente comma si applica anche ai beni con elementi digitali.
  2. Per i beni con elementi digitali per i quali il contratto di vendita prevede la fornitura continuativa del contenuto digitale o del servizio digitale per un periodo di tempo, l’onere della prova riguardo al fatto che il contenuto digitale o il servizio digitale era conforme entro il periodo di tempo di cui all’articolo 133, comma 2, spetta al venditore per qualsiasi difetto di conformità che si manifesta entro il termine indicato da tale articolo.

Art. 135-bis
(Rimedi)

  1. In caso di difetto di conformità del bene, il consumatore ha diritto al ripristino della conformità, o a ricevere una riduzione proporzionale del prezzo, o alla risoluzione del contratto sulla base delle condizioni stabilite nei seguenti commi.
  2. Ai fini del ripristino della conformità del bene, il consumatore può scegliere tra riparazione e sostituzione, purché il rimedio prescelto non sia impossibile o, rispetto al rimedio alternativo, non imponga al venditore costi sproporzionati, tenuto conto di tutte le circostanze e, in particolare, delle seguenti:
    1.  il valore che il bene avrebbe in assenza del difetto di conformità;
    2. l’entità del difetto di conformità; e
    3. la possibilità di esperire il rimedio alternativo senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
  3. Il venditore può rifiutarsi di rendere conformi i beni se la riparazione e la sostituzione sono impossibili o se i costi che il venditore dovrebbe sostenere sono sproporzionati, tenuto conto di tutte le circostanze, comprese quelle di cui al comma 2, lettere a) e b).
  4. Il consumatore ha diritto ad una riduzione proporzionale del prezzo o alla risoluzione del contratto di vendita ai sensi dell’articolo 135-quater nel caso in cui:
    1. il venditore non ha effettuato la riparazione o la sostituzione oppure non ha effettuato la riparazione o la sostituzione, ove possibile, ai sensi dell’articolo 135-ter, commi 1, 2 e 3, oppure ha rifiutato di rendere conformi i beni ai sensi del comma 3;
    2. si manifesta un difetto di conformità, nonostante il tentativo del venditore di ripristinare la conformità del bene;
    3. il difetto di conformità è talmente grave da giustificare l’immediata riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto di vendita; oppure
    4. il venditore ha dichiarato o risulta chiaramente dalle circostanze, che non procederà al ripristino della conformità del bene entro un periodo ragionevole o senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
  5. Il consumatore non ha il diritto di risolvere il contratto se il difetto di conformità è solo di lieve entità. L’onere della prova della lieve entità del difetto è a carico del venditore.
  6. Il consumatore può rifiutarsi di eseguire il pagamento di qualsiasi parte di prezzo fino a quando il venditore non abbia adempiuto agli obblighi previsti dal presente capo. Restano ferme le disposizioni del codice civile che disciplinano l’eccezione di inadempimento e il concorso del fatto del consumatore. 

Art. 135-ter
(Riparazione o sostituzione)

  1.    La riparazione o la sostituzione sono effettuate:
    1. senza spese;
    2. entro un congruo periodo di tempo dal momento in cui il venditore è stato informato dal consumatore del difetto di conformità; e
    3. senza notevoli inconvenienti per il consumatore, tenuto conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha voluto il bene. 
  2. Qualora si debba rimediare al difetto di conformità mediante riparazione o sostituzione dei beni, il consumatore deve metterli a disposizione del venditore. Il venditore riprende i beni sostituiti a proprie spese.
  3. Qualora la riparazione richieda la rimozione del bene installato in modo conforme alla natura e allo scopo dello stesso prima che si manifesti il difetto di conformità, o qualora si riveli necessario sostituire il bene, l’obbligo di riparare o sostituire il bene comprende la rimozione del bene non conforme e l’installazione del bene sostitutivo o riparato, oppure l’obbligo di sostenere le spese di rimozione o installazione.
  4. Il consumatore non è tenuto a pagare per il normale uso del bene sostituito nel periodo precedente la sostituzione.

Art. 135-quater
(Riduzione del prezzo e risoluzione del contratto)

  1. La riduzione del prezzo è proporzionale alla diminuzione di valore del bene ricevuto dal consumatore rispetto al valore che avrebbe avuto se fosse stato conforme.
  2. Il consumatore esercita il diritto alla risoluzione del contratto di vendita mediante una dichiarazione diretta al venditore contenente la manifestazione di volontà di risolvere il contratto di vendita.
  3. Se il difetto di conformità riguarda solo alcuni dei beni consegnati a norma del contratto di vendita e sussiste una causa di risoluzione del contratto di vendita ai sensi dell’articolo 135-bis, il consumatore può risolvere il contratto limitatamente ai beni non conformi e a quelli acquistati insieme ai beni non conformi, qualora non sia ragionevolmente presumibile la sussistenza di un interesse del consumatore a mantenere nella propria disponibilità i beni non affetti da vizi.
  4. Se il consumatore risolve interamente il contratto di vendita o, conformemente al comma 3, limitatamente ad alcuni dei beni consegnati in forza del contratto di vendita:
    1. il consumatore restituisce il bene al venditore, a spese di quest’ultimo, e
    2. il venditore rimborsa al consumatore il prezzo pagato per il bene al ricevimento del bene o delle prove fornite dal consumatore in ordine al fatto di aver restituito o spedito il bene.    

Art. 135-quinquies
(Garanzie convenzionali)

  1. La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima e nella relativa pubblicità disponibile al momento o prima della conclusione del contratto. Secondo le condizioni stabilite nel presente articolo e fatte salve eventuali altre disposizioni applicabili del diritto dell’Unione o nazionale, quando un produttore offre al consumatore una garanzia convenzionale concernente la durabilità di determinati beni nell’arco di un determinato periodo di tempo, il produttore è direttamente responsabile nei confronti del consumatore durante l’intero periodo di durata della garanzia per la riparazione o la sostituzione dei beni in conformità dell’articolo 135-ter. Nella dichiarazione di garanzia convenzionale di durabilità il produttore può offrire al consumatore condizioni più favorevoli. Se le condizioni stabilite nella dichiarazione di garanzia convenzionale sono meno vantaggiose per il consumatore rispetto alle condizioni stabilite nella relativa pubblicità, la garanzia convenzionale vincola secondo le condizioni stabilite nella pubblicità relativa alla garanzia convenzionale, a meno che la pubblicità associata sia stata corretta prima della conclusione del contratto secondo le stesse modalità, o con modalità simili a quelle in cui è stata resa.
  2. La dichiarazione di garanzia convenzionale è fornita al consumatore su supporto durevole al più tardi al momento della consegna dei beni. La dichiarazione di garanzia convenzionale è redatta in un linguaggio semplice e comprensibile. Essa comprende i seguenti elementi:
    1. una dichiarazione chiara che il consumatore dispone per legge, a titolo gratuito, di rimedi per i difetti di conformità nei confronti del venditore e che tali rimedi non sono pregiudicati dalla garanzia convenzionale;
    2. nome e indirizzo del garante;
    3. la procedura che il consumatore deve seguire per far valere la garanzia convenzionale;
    4. la designazione dei beni cui si applica la garanzia convenzionale; e
    5. le condizioni della garanzia convenzionale.
  3. La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue. 
  4. Il mancato rispetto di quanto previsto dal comma 2 non pregiudica l’efficacia vincolante della garanzia convenzionale per il garante.

Art. 135-sexies
(Carattere imperativo delle disposizioni)

  1. 1. Salvo quanto altrimenti disposto dal presente capo, è nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformità, volto ad escludere o limitare a danno del consumatore, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente capo. La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice. 
  2. Il venditore può sempre offrire al consumatore condizioni contrattuali di maggior tutela rispetto a quanto previsto dalle disposizioni del presente capo.
  3. È nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l’applicabilità al contratto di una legislazione di uno Stato non appartenente all’Unione europea, abbia l’effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente articolo, laddove il contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

Art. 135-septies
(Tutela in base ad altre disposizioni)

  1. Per quanto non previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di formazione, validità ed efficacia dei contratti, comprese le conseguenze della risoluzione del contratto e il diritto al risarcimento del danno. 
  2. Per gli aspetti disciplinati dal presente capo non si applicano altre disposizioni aventi l’effetto di garantire al consumatore un diverso livello di tutela.

2.  All’articolo 3, comma 1, lettera d), le parole “e nell’articolo 115, comma 2-bis,” sono sostituite con le seguenti: “, nell’articolo 115, comma 2-bis e nell’articolo 128, comma 1, lettera d),”.

Art. 2 
(Disposizioni finali)

  1. Le modifiche apportate al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dall'articolo 1, commi 1 e 2 del presente decreto legislativo entrano in vigore dal 1° gennaio 2022 e si applicano ai contratti conclusi successivamente a tale data.
  2. Il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione europea, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, delle disposizioni adottate nella materia disciplinata dalla direttiva (UE) 2019/771 e qualsiasi successiva modifica della normativa interna.

Art. 3
(Disposizioni finanziarie)

  1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.  È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 

Relazione illustrativa

 

Il presente schema di decreto legislativo introduce norme di attuazione della direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019 relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE (in prosieguo: “direttiva (UE) 2019/771”) e viene redatto in conformità alla delega contenuta nella la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020, ed in particolare l'articolo 1, comma 1 e l’allegato A, numeri 11 e 12.

La direttiva (UE) 2019/771 è stata adottata a norma dell’articolo 114 TFUE, in funzione della progressiva realizzazione del mercato interno e mira a garantire equilibrio tra il conseguimento di un elevato livello di protezione dei consumatori e la promozione della competitività delle imprese, assicurando al tempo stesso il rispetto del principio di sussidiarietà.

Essa si basa su una scelta tendenziale di armonizzazione massima, ovverosia disposizioni che devono essere “rigidamente” introdotte nei sistemi nazionali, senza che sia possibile alzare o abbassare il livello di protezione dei consumatori. In taluni passaggi, tuttavia, attesa l’impossibilità di superare le diversità di posizioni fra i vari Stati Membri, la formulazione delle norme europee “è stata degradata” in chiave di armonizzazione minima, ciò consentendo un margine di recepimento nazionale di più ampio spessore, mantenendo dunque una parziale frammentazione giuridica nel panorama del mercato unico europeo.

Con la direttiva attuata tramite il presente schema sono state, dunque, armonizzate pienamente le norme concernenti i requisiti di conformità, i rimedi a disposizione del consumatore per far valere la non conformità del bene al contratto e le principali modalità per il loro esercizio, al fine di accrescere il livello di protezione dei consumatori rispetto alla direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 1999 su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (in prosieguo: “direttiva 1999/44/CE”), che viene espressamente abrogata. Invero, nel disegno europeo tale armonizzazione dovrebbe, da un lato, rendere più facile per le imprese, soprattutto quelle di piccole e medie dimensioni, offrire i prodotti in altri Stati membri e, dall’altro, fornire ai consumatori maggiore protezione e maggior soddisfacimento delle proprie aspettative usufruendo di norme omogenee su tutto il territorio europeo.

Come chiarito al considerando 11, le norme dell’Unione applicabili alla vendita di beni si affiancano e completano quelle riguardanti le condizioni di consegna, relativamente ai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali, gli obblighi di informativa precontrattuale e il diritto di recesso, come già pienamente armonizzate dalla direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui diritti dei consumatori (in prosieguo: “direttiva 2011/83/UE). 

La presente direttiva, inoltre, si integra con la direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio che disciplina determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuti digitali o servizi digitali (come anche indicato dal considerando 13), le cui norme di attuazione ricalcano appunto in larga parte gli istituti disciplinati dalla direttiva (UE) 2019/771.

Lo schema si compone di n. 3 articoli.

Articolo 1

Comma 1: con il presente intervento si sostituisce il capo I del titolo III della parte IV del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo (in prosieguo: “codice del consumo”); quanto alla rubrica “della vendita di beni” si è eliminato il precedente riferimento ai “beni di consumo” in quanto tale inciso era presente nella direttiva 1999/44/CE mentre la direttiva (UE) 2019/771 contiene solo il termine “bene”.

L’articolo 128 disciplina l’ambito di applicazione e le definizioni (è stata mantenuta la stessa rubrica del precedente articolo 128 del codice del consumo). In particolare:

  1. Il comma 1 recepisce le previsioni contenute nell’articolo 1 e nell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2019/771. La formulazione è molto simile a quella del precedente comma 1; tuttavia non si è mantenuto il riferimento ai “beni di consumo” come oggetto del contratto in quanto, come già accennato in premessa, nell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 1999/44/CE era presente tale inciso, ma esso non è stato riprodotto né nell’articolo 1, né nell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/771; tale mancata specificazione è frutto della scelta del legislatore europeo di allargare il campo di applicazione comprendendo i beni materiali con contenuto o servizi digitali integrati (articolo 3, paragrafo 2, secondo periodo), estendendo dunque i rimedi previsti dalla stessa alla componente “digitale” integrata nel bene. Il riferimento alle parti (venditore e consumatore), contenuto nell’articolo 1 della direttiva (UE) 2019/771, circoscrive a sufficienza le fattispecie contrattuali oggetto di disciplina. Si è preferito il termine “garanzie convenzionali” rispetto a quello del testo europeo “garanzie commerciali”, per mantenere continuità terminologica rispetto alla precedente formulazione contenuta nel capo I, soppresso con il presente intervento. Nel secondo periodo si è mantenuta la formulazione del testo esistente (“contratti di permuta e di somministrazione nonché quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla”) in quanto il testo della direttiva 1999/44/CE (articolo 1, paragrafo 4) è quasi identico a quello della direttiva (UE) 2019/771 (articolo 3, paragrafo 2) e non è precluso al legislatore nazionale meglio definire l’ambito di applicazione della direttiva (considerando 21).
  2. Al comma 2 dell’articolo 128 sono contenute le definizioni come previste dall’articolo 2 della direttiva (UE) 2019/771:
    1. Contratto di vendita: la nozione non è nuova, ma coincide solo in parte con quella presente nella direttiva 2011/83/UE, come recepita all’articolo 45, comma 1, lettera e) del codice del consumo, restando qui esclusi “i servizi”; essa viene esplicata nel considerando 15 della direttiva (UE) 2019/771.
    2. Consumatore: pur essendo la nozione già presente nell’articolo 3 del codice del consumo, in conformità con la tecnica legislativa già presente all’interno dello stesso codice (cfr. articolo 45, comma 1, lettera a)), si è mantenuta qui una definizione conforme al nuovo testo europeo, e che si allinea a quella contenuta nel citato articolo 3 del codice del consumo;
    3. Venditore: la nozione ricalca la precedente con la miglior specificazione delle attività, come già fatto nella lettera b). Specificazioni in merito alla portata normativa della definizione si trovano nel considerando 23 (in particolare quanto ai fornitori di piattaforme, considerabili venditori solo se tali in relazione ad un contratto di vendita con il consumatore finale).
    4. Produttore: il codice del consumo reca altre 3 disposizioni contenenti una specifica definizione di produttore (articolo 3, comma 1, lettera d), articolo 103, comma 1, lettera d), articolo 115, comma 2-bis); poiché l’articolo 3 richiama le altre due con una tecnica che fa salve le relative specificazioni nei soli settori cui appartengono, si ritiene opportuno in questa sede riprodurre la nuova norma europea e modificare l’articolo 3, comma 1, lettera d), del codice del consumo inserendo un ulteriore riferimento a questa nozione settoriale (cfr. sub illustrazione dell’articolo 1, comma 2, del presente schema).
    5. La definizione di bene è in parte cambiata: al numero 1 si è riprodotta in parte la formulazione precedente, mantenendo l’inciso “anche da assemblare”, come già detto non presente nel testo della direttiva (CE) 1999/44 e quindi frutto di precedente scelta del legislatore in relazione alla quale non vi sono ragioni per operare diversamente; anche il riferimento al carattere “mobile” è parso essenziale (si veda anche il considerando 12); quanto all’acqua, al gas e all’energia elettrica, si riscontra che la formulazione del nuovo testo è analoga a quella precedentemente contenuta nella direttiva 1999/44/CE, ma in migliore articolazione ed in forma positiva (eliminata la doppia negazione); la novità dell’intervento risiede nel n.2 della definizione, ove si inseriscono i beni con elementi digitali (si veda il considerando 14). Infine, nella nozione di bene sono stati espressamente inclusi gli animali vivi (come consentito dall’articolo 3, paragrafo 5, lettera b) della direttiva (UE) 2019/771) in forza dell’orientamento giurisprudenziale nazionale, maturato successivamente al recepimento di tale direttiva, in merito alla nozione di “qualsiasi bene mobile” ivi già presente (Cass. civ., sez. II, 25 settembre 2018, n. 22728 : “La compravendita di animali da compagnia o d’affezione, ove l’acquisto sia avvenuto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata dal compratore, è regolata dalle norme del codice del consumo, salva l’applicazione delle norme del codice civile per quanto non previsto. Nella compravendita di animali da compagnia o d’affezione, ove l’acquirente sia un consumatore, la denuncia del difetto della cosa venduta è soggetta, ai sensi dell’art. 132 cod. cons., al termine di decadenza di due mesi dalla data di scoperta del difetto”). 
    6. La nozione di contenuto digitale ricalca quella già presente nell’articolo 45, comma 1, lettera m) del codice del consumo.
    7. h), i) ,l)  Le nozioni di servizio digitale, compatibilità, funzionalità, interoperabilità riproducono pedissequamente il testo europeo.
      m. La nozione di supporto durevole riproduce il testo europeo della direttiva (UE) 2019/771 ed è perfettamente allineata alla medesima definizione presente all’articolo 45, comma 1, lettera l) del codice del consumo.
      n)    Il mero termine europeo “garanzia”, già presente nella direttiva 1999/44/CE e così pure nella direttiva (UE) 2019/771, era già stato implementato nel nostro codice del consumo con la specificazione di “garanzia convenzionale ulteriore” (articolo 128, comma 2, lettera c)), che si è ritenuta non meritevole di mantenimento attesa la specificazione successiva contenuta nell’inciso “in aggiunta agli obblighi di legge del venditore in merito alla garanzia di conformità”. La nuova nozione europea ricalca in parte la precedente con l’aggiunta di ulteriori chiarimenti che sono stati riprodotti nel testo italiano (“garante”, “in aggiunta agli obblighi di legge del venditore in merito alla garanzia di conformità”, “o a qualsiasi altro requisito non relativo alla conformità”, “disponibile al momento o prima della conclusione del contratto”) ed è uguale a quella contenuta nella direttiva 2011/83/UE, che è stata implementata dall’articolo 45, comma 1, lettera p).
      o)    La nozione di durabilità è nuova e riproduce il testo europeo (anziché il termine “richieste” presente nella direttiva si è preferito “specifiche”). Come indicato nel considerando 32, la durabilità si riferisce “alla capacità dei beni di mantenere le loro funzioni e prestazioni richieste in condizioni di uso normale. Per essere conformi, i beni dovrebbero possedere la durabilità considerata normale per beni del medesimo tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura dei beni specifici, inclusa l’eventuale necessità di una manutenzione ragionevole dei beni, come l’ispezione periodica o il cambio dei filtri in un’automobile, e delle dichiarazioni pubbliche fatte da o per conto di persone che costituiscono un passaggio nella catena di transazioni commerciali. La valutazione dovrebbe altresì tener conto di tutte le altre circostanze pertinenti, quali il prezzo dei beni e l’intensità o la frequenza con cui il consumatore usa i beni. Inoltre, nella misura in cui una dichiarazione precontrattuale che forma parte integrante del contratto contiene informazioni specifiche sulla durabilità, il consumatore dovrebbe potervi fare affidamento quale parte dei requisiti soggettivi di conformità”.
      p)    La definizione di “senza spese” è nuova e riproduce il testo europeo.
      q)    La definizione di “asta pubblica” è nuova e riproduce il testo europeo.
  3. Il comma 3 dell’articolo 128 riproduce l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2019/771 e chiarisce il rapporto fra l’ambito di applicazione di tale direttiva e quello della direttiva (UE) 2019/770. Al riguardo si osserva che il considerando 11 richiama un concetto di “integrazione” fra le due direttive, elaborate in sede europea in un contesto “a pacchetto” e negoziate in parallelo dal medesimo gruppo di lavoro del Consiglio UE. Il comma 3 si occupa di individuare i confini fra i due testi e chiarisce che le disposizioni del presente capo non si applicano ai contratti di mera fornitura di un contenuto digitale o di un servizio digitale, ai quali invece si applicano le norme contenute nella direttiva (UE) 2019/770. Fanno eccezione i contenuti digitali o i servizi digitali allorché si trovino incorporati o interconnessi con beni materiali oggetto dei contratti di vendita inclusi nel campo di applicazione del presente schema e che sono forniti con il bene ai sensi del medesimo contratto, indipendentemente dal fatto che detti contenuti digitali o servizi digitali siano forniti dal venditore o da terzi. Segue una disposizione volta a regolare i casi dubbi, ovvero quelli nei quali le ordinarie norme nazionali sull’interpretazione dei contratti risultino non sufficienti (articoli da 1362 a 1371 del codice civile), per i quali si è prevista l’estensione della disciplina contrattuale della vendita: infatti, in caso permanga il dubbio che la fornitura di un contenuto digitale incorporato o interconnesso o di un servizio digitale incorporato o interconnesso faccia o meno parte del contratto di vendita, si presume che tale fornitura rientri nel contratto di vendita.
  4. Il comma 4 dell’articolo 128, che riproduce l’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2019/771, contiene una espressa esclusione dal campo di applicazione del presente capo del mero supporto materiale che funge esclusivamente da vettore del contenuto digitale; del pari sono esclusi, come nella precedente direttiva 1999/44/CE, i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità previste dalla legge. Si è ritenuto di mantenere il precedente inciso “o comunque venduti dalle autorità giudiziarie, anche mediante delega ai notai,” in quanto maggiormente chiarificatore; il mantenimento di tale inciso  è apparso anche funzionale a scongiurare interpretazioni che inferiscano dalla eventuale eliminazione del medesimo un consequenziale erroneo inserimento di tali fattispecie nel campo di applicazione della nuova direttiva, che invece contiene una formulazione semplicemente più generica della precedente.
  5. Il comma 5 riproduce il precedente comma 3 dell’articolo 128 del codice del consumo, in quanto anche la direttiva (UE) 2019/771 (come la precedente direttiva 1999/44/CE) all’articolo 3, paragrafo 5, lettera a), consente al legislatore nazionale di includere nel campo di applicazione anche i beni  di seconda mano, ivi compresi i casi in cui siano venduti in aste pubbliche, a condizione che siano facilmente messe a disposizione dei consumatori informazioni chiare e complete circa la non applicabilità dei diritti derivanti dalla stessa direttiva.

L’articolo 129 riproduce il contenuto degli articoli 5, 6 e 7, paragrafo 1, della direttiva 2019/771 ed ha ad oggetto la conformità dei beni, da intendersi riferita “al contratto” come chiarito nel considerando 25 e nel comma 2 del nuovo articolo 129 che riproduce l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/771.

Il comma 1 recepisce l’articolo 5 della direttiva (UE) 2019/771 e sancisce l’obbligo del venditore di fornire beni conformi al contratto (si veda il considerando 25). Tale disposizione è analoga a quella precedentemente contenuta nell’articolo 129 comma 1 del codice del consumo.

Il comma 2 recepisce l’articolo 6 della direttiva (UE) 2019/771 e contiene i requisiti soggettivi della conformità al contratto. Va segnalato che il contenuto del precedente articolo 129, comma 2, lettere c) e d), che recepiva l’articolo 2, lettere b) e d) della abrogata direttiva 1999/44/CE, viene completamente riscritto e si ritrova in parte nelle nuove disposizioni, con altra collocazione e formulazione. Detti requisiti trovano maggiore chiarimento nei considerando 26, 27 e 28 della direttiva (UE) 2019/771.

Il comma 3 recepisce l’articolo 7, paragrafo 1 della direttiva (UE) 2019/771 e contiene i requisiti oggettivi della conformità al contratto. Anche in questa norma il contenuto del precedente articolo 129, comma 2, lettere a) e b), che recepiva l’articolo 2, lettere a) e c) della abrogata direttiva 1999/44/CE, viene riscritto e si ritrova in parte nelle nuove disposizioni, con altra collocazione e formulazione. In particolare, in merito alla ragionevolezza di cui al paragrafo 1, lettera c), specificazioni sul punto si trovano nel considerando 24.

L’articolo 130 recepisce le previsioni dell’articolo 7, paragrafi da 2 a 5, della direttiva (UE) 2019/771. In particolare si segnala che il comma 1 è stato redatto riproducendo il testo del precedente articolo 129, comma 4, in quanto – a parte alcune specificazioni contenute nel comma 1 lettera b) – la formulazione dell’articolo 7, par. 2, della direttiva (UE) 2019/771 è uguale a quella contenuta nell’articolo 2, paragrafo 4, della direttiva 1999/44/CE. Va tuttavia segnalato che la lettera c) del comma 1 di questo nuovo articolo 130, non segue la formulazione letterale dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera c) della direttiva (UE) 2019/771, in quanto l’esame delle identiche versioni inglesi della direttiva 1999/44/CE e della direttiva (UE) 2019/771 (“could not have been influenced”) hanno consentito di appurare che la traduzione italiana di quest’ultima contiene la forma condizionale “non avrebbe potuto essere influenzata”, diversamente da quanto operato nel recepimento della direttiva del 1999 (“non ha potuto essere influenzata”). Si è quindi ritenuto opportuno mantenere l’inciso “non è stata influenzata” già presente nella precedente versione dell’articolo 129, comma 4, lettera c) del codice del consumo.

Il comma 2 recepisce le previsioni dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2019/771 e riguarda la disciplina degli “aggiornamenti dei contenuti digitali” (si vedano i considerando 28, 30 e 31 della direttiva (UE) 2019/771). In particolare, in merito alla ragionevolezza di cui al paragrafo 3, lettera a), specificazioni sul punto si trovano nei considerando 24 e 31. Relativamente agli aggiornamenti dei beni con contenuti digitali, si vedano i considerando 30 e 31 della direttiva (UE) 2019/771: in particolare merita evidenziare che è ivi specificato che “salvo diversa disposizione contrattuale, il venditore non dovrebbe avere l’obbligo di fornire versioni aggiornate dei contenuti o servizi digitali dei beni, né di migliorare o ampliare le funzionalità dei beni andando oltre i requisiti di conformità”. Inoltre, resta ferma l’importanza del momento della consegna: ed invero l’obbligo di fornire aggiornamenti dovrebbe tener conto del fatto che l’ambiente digitale integrato in  un bene è in costante evoluzione e il contenuto del relativo obbligo va limitato al funzionamento “come al momento della consegna” (cfr. considerando 31). 

Il comma 3 recepisce le previsioni dell’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2019/771 e disciplina il caso di esonero della responsabilità del venditore per i difetti di conformità connessi al mancato aggiornamento ove il consumatore non installi gli aggiornamenti ricevuti entro un termine  congruo, nonostante esaustive informazioni fornite dal venditore circa la disponibilità dell’aggiornamento e le conseguenze della mancata installazione dello stesso e la mancata installazione da parte del consumatore o l’installazione errata dell’aggiornamento non sia dovuta a carenze delle istruzioni di installazione fornite al consumatore (si veda il considerando 30 della direttiva (UE)  2019/771). 

Il comma 4 recepisce le previsioni dell’articolo 7, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2019/771 e sostituisce, introducendo una disciplina in parte diversa, il precedente articolo 129, comma 3, del codice del consumo, ovverosia l’ipotesi di patto che escluda dalle previsioni contrattuali alcuni requisiti oggettivi di conformità (si veda il considerando 36).

L’articolo 131 recepisce l’articolo 8 della direttiva (UE) 2019/771 in tema di errata  installazione dei beni e sostituisce quanto previsto dal precedente articolo 129, comma 5, del codice del consumo, alla cui formulazione è stata allineata quella dei commi di questo nuovo articolo 131. Come chiarito anche dal considerando 34, qualsiasi difetto di conformità derivante dall’imperfetta installazione dei beni, ivi compreso dall’imperfetta installazione del contenuto digitale o del servizio digitale incorporato o interconnesso con i beni, dovrebbe essere considerato un difetto di conformità, se l’installazione è stata eseguita dal venditore o sotto il suo controllo. In caso di beni destinati a essere installati dal consumatore, un difetto di conformità derivante da un’imperfetta installazione dovrebbe essere considerato un difetto di conformità dei beni, indipendentemente dal fatto che l’installazione sia stata eseguita dal consumatore o da un terzo sotto la responsabilità del consumatore, se l’imperfetta installazione deriva da una carenza delle istruzioni di installazione, quali l’incompletezza o la mancanza di precisione delle istruzioni di installazione che rendono le istruzioni di installazione difficili da usare per il consumatore medio.

L’articolo 132 recepisce l’articolo 9 della direttiva (UE) 2019/771 e mira ad estendere i rimedi previsti per i difetti di conformità ai casi in cui l’uso del bene è limitato o impedito da restrizioni derivanti dalla violazione di eventuali diritti dei terzi, ivi compresi quelli relativi alla proprietà intellettuale (si veda il considerando 35). Si fa presente che il termine “risoluzione” è stato scelto impropriamente dai giuristi linguisti deputati alla traduzione in italiano della direttiva; nel testo inglese viene impiegato rescission e in quello francese rescission che non corrispondono né all’istituto italiano della risoluzione né a quello della rescissione, essendo più affini al concetto di scioglimento che quindi è stato utilizzato nel testo (unitamente all’indicazione dell’annullamento).

L’articolo 133 recepisce l’articolo 10 della direttiva (UE)  2019/771 e disciplina la responsabilità del venditore. Il comma 1 ricalca la precedente previsione dell’articolo 130, comma 1, del codice del consumo nonché l’originaria previsione dell’articolo 132, comma 1, sintetizzandole in un'unica disposizione: il momento rilevante per la valutazione della conformità è quello della consegna (si vedano anche i considerando 37, 38 e 40), in relazione alla quale il considerando 38 impone di far salvo quanto previsto al riguardo dalla direttiva (UE) 2011/83, anche in tema di passaggio del rischio, che nel nostro sistema ha trovato recepimento nell’articolo 61 del codice del consumo, norma che pertanto si estende alle fattispecie che rientrano nel campo di applicazione del presente capo. La norma si applica, in virtù di quanto previsto dal comma 2, anche ai beni con elementi digitali, in relazione ai quali il considerando 39 fornisce chiarimenti interpretativi. Il termine biennale della garanzia legale è stato fissato in conformità al precedente articolo 132 del codice del consumo, ma anche in linea con quanto fatto dalla maggior parte degli Stati membri dell’UE nella trasposizione della direttiva 1999/44/CE (si veda il considerando 41). Il comma 3 mantiene quanto già previsto dall’art. 132, comma 4, del codice del consumo, prevedendo la prescrizione del diritto di azione nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; ciò in conformità a quanto consentito dall’articolo 10, paragrafo 5 della direttiva (UE) 2019/771 e dal considerando 42. Il comma 4 è frutto dell’esercizio della facoltà concessa agli Stati membri dal legislatore europeo all’articolo 10, paragrafo 6, e mantiene le previsioni del precedente articolo 134, comma 2, del quale riproduce la formulazione estendendo la derogabilità pattizia non solo alla durata della responsabilità del venditore ma anche al termine di prescrizione del diritto di azione (si veda il considerando 43). 

L’articolo 134 recepisce l’articolo 18 della direttiva (UE) 2019/771, con le specificazioni di cui al considerando 63) e viene qui collocato sistematicamente dopo l’articolo 133 per ragioni di contiguità tematica, oltre che in ossequio alle scelte fatte dal legislatore italiano nella trasposizione della direttiva 1999/44/CE (il diritto di regresso era disciplinato dall’articolo 131, che seguiva l’articolo 130 che disciplinava la responsabilità del venditore e i rimedi previsti a favore del consumatore per i difetti di conformità). Il comma 1 disciplina il diritto di regresso del venditore in termini sostanzialmente analoghi alla precedente previsione già contenuta nell’art. 131 (si è mantenuto il riferimento alla “catena contrattuale distributiva” in quanto il testo in inglese della direttiva 1999/44/CE utilizzava il termine “chain of transaction” presente anche nella direttiva (UE) 2019/771 così come nella direttiva (UE) 2019/771); il legislatore europeo però ha eliminato la possibilità di deroga pattizia alla norma in esame. Il comma 2 ha assolto l’onere posto sul legislatore nazionale di individuare la persona nei cui confronti il venditore ha diritto di agire, nonché le relative azioni e modalità di esercizio: la previsione ricalca il precedente articolo 131, comma 2, il quale era stato coniato per recepire l’articolo 4 della direttiva 1999/44/CE che conteneva una formulazione pressoché identica al secondo periodo dell’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/771.

L’articolo 135 recepisce l’articolo 11 della direttiva (UE) 2019/771 in tema di distribuzione dell’onere della prova (si veda anche il considerando 45): la norma di cui al comma 1 ricalca l’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 1999/44/CE, recepito nel nostro articolo 132, comma 3, del codice del consumo, ma se ne differenzia in quanto il termine semestrale è stato sostituito da un termine annuale. L’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/771 consentirebbe agli Stati membri di mantenere o introdurre un termine biennale, facoltà che si è ritenuto di non esercitare in quanto frutto di una posizione minoritaria degli Stati membri ed eccessivamente distante dalle precedenti previsioni. Il comma 2 si occupa della distribuzione dell’onere della prova nel caso di beni con elementi digitali per i quali il contratto di vendita prevede la fornitura continuativa di contenuto digitale: l’onere della prova grava sempre in capo al venditore per qualsiasi difetto di conformità che si manifesta entro il termine indicato nell’articolo 135, comma 2.

Si evidenzia che si è ritenuto di non esercitare l’opzione indicata nell’articolo 12 della direttiva, in ossequio a quanto accade nella maggior parte degli Stati membri e sulla scorta del suggerimento contenuto nel considerando 46 (“Gli Stati membri dovrebbero poter garantire al consumatore un livello di tutela più elevato non introducendo tale obbligo”). 

L’articolo 135-bis  recepisce l’articolo 13 della direttiva (UE)  2019/771, essendo una norma coniata in termini di armonizzazione massima (si vedano anche i correlati considerando 47 e 48) e sostituisce il precedente articolo 130 del codice del consumo. Al comma 1 si è ritenuto di utilizzare il termine “congrua” in luogo di “adeguata”, in quanto quest’ultimo termine era già presente nell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 1999/44/CE ed era stato recepito nell’articolo 130, comma 7, del codice del consumo con il termine “congrua”, che per continuità logica e semantica si è ritenuto di mantenere, in linea con quanto compiuto nel nuovo articolo 135-octiesdecies di recepimento dell’articolo 14 della direttiva (UE) 2019/770. Si segnala che, nel recepire quanto previsto dal comma 4 lettera a) dell’articolo 13, si è rilevata una discrasia (presumibilmente dovuta ad una svista del legislatore europeo) rispetto a quanto previsto dal considerando 50 e dall’analoga disposizione contenuta nella direttiva (UE) 2019/770: le condizioni che consentono al consumatore il passaggio ai rimedi di secondo livello (riduzione del prezzo e risoluzione del contratto come disciplinati dagli articoli 15 e 16 della direttiva (UE) 2019/771) per coerenza e sistematicità, nonché evidenti ragioni di carattere logico, devono riguardare anche gli aspetti legati alla non onerosità della riparazione o sostituzione, alla congrua tempestività dell’intervento di ripristino del venditore e all’assenza di notevoli inconvenienti per il consumatore. Non avrebbe senso, infatti, non consentire l’esercizio dei rimedi di secondo livello in presenza di riparazioni o sostituzioni onerose, intempestive o comportanti notevoli inconvenienti per il consumatore. Quanto alla disponibilità di “pezzi di ricambio”, il considerando 33 chiarisce che non discende da questa direttiva, ma semmai da eventuali disposizioni di diritto nazionale, l’obbligo per i venditori di garantire la disponibilità di pezzi di ricambio per un certo periodo di tempo come requisito oggettivo di conformità. Desta rilievo la connessione con il requisito della durabilità e della proporzionalità e a tal fine, si evidenzia l’esempio fornito dal considerando 48: “sarebbe sproporzionato chiedere la sostituzione di un bene lievemente graffiato qualora tale sostituzione comporti costi notevoli mentre, e il graffio possa essere facilmente riparato”. Del pari importante pare il chiarimento contenuto nel considerando 49: qualora i beni siano situati in un luogo diverso da quello in cui sono stati consegnati originariamente, le spese di spedizione e trasporto potrebbero diventare sproporzionate per il venditore. Il comma 4 disciplina le condizioni di passaggio al secondo livello di rimedi: il considerando 52 chiarisce che in talune situazioni può essere giustificato che il consumatore abbia immediatamente diritto alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto. Il comma 5 prevede che il consumatore goda del diritto di risolvere il contratto soltanto nei casi in cui il difetto di conformità non sia di lieve entità; il considerando 53 chiarisce che ciò corrisponde “al fine di mantenere l’equilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti”.

Il comma 6 recepisce il paragrafo 6 dell’articolo 13 della direttiva, introducendo la facoltà per il consumatore di rifiutarsi di eseguire il pagamento di qualsiasi parte di prezzo fino a quando il venditore non abbia adempiuto agli obblighi previsti dal presente capo. Rientrando nelle facoltà degli Stati Membri disciplinare le condizioni e le modalità di esercizio di tale diritto, si è ritenuto opportuno richiamare l’applicabilità delle disposizioni del codice civile che disciplinano l’eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.). Si è ritenuto, invero,  di esercitare le facoltà previste dal paragrafo 6, secondo periodo, richiamando la disciplina generale prevista dall’art. 1460 del codice civile, non ritenendosi sufficiente il rinvio operato alle disposizioni nazionali dall’articolo 135-septies. Si altresì ritenuto opportuno esercitare la facoltà di cui al paragrafo 7 e rinviare alla disciplina nazionale in materia di concorso del fatto del consumatore, in modo tale da chiarirne l’applicabilità in queste fattispecie.

L’articolo 135-ter recepisce l’articolo 14 della direttiva (UE) 2019/771 (si veda anche il correlato considerando 55). Come già operato nell’articolo 129, comma 3, di questo schema, anziché ragionevole, si è scelto il termine congruo come già presente nel precedente articolo 130, comma 5, del codice del consumo. Valgono tuttavia i chiarimenti di cui al considerando 24 in merito al concetto di ragionevolezza. In relazione al comma 4, il considerando 57 chiarisce che in caso di sostituzione del bene da parte del venditore, il consumatore non dovrebbe essere obbligato a pagare per il normale utilizzo dei beni effettuato prima della sostituzione. Inoltre sempre in forza di quanto contenuto in tale considerando “l’utilizzo dei beni dovrebbe essere considerato normale quando è conforme alla natura e allo scopo dei beni”.

L’articolo 135-quater recepisce l’articolo 15 e l’articolo 16 della direttiva (UE) 2019/771. Trattandosi di fattispecie previste in termini di armonizzazione massima, la disposizione riproduce quasi fedelmente il testo della direttiva europea in questione. Quanto al comma 3, in virtù del principio di effettività della tutela del consumatore, il considerando 58 esplicita il contenuto della disposizione in termini positivi: qualora il consumatore acquisti beni “multipli” e il difetto di conformità riguardi soltanto alcuni dei beni, egli ha diritto di risolvere il contratto anche in relazione agli altri beni acquistati insieme ai beni non conformi, anche se tali altri beni sono conformi, qualora non si possa ragionevolmente presumere che il consumatore accetti di tenere solo i beni conformi. Va segnalato che, al comma 3, lettera b), si è ritenuto di inserire il termine “o spedito”, per allineare la traduzione italiana al testo inglese (having sent back the goods) e a quello francese (leur renvoi fournie).
Desta particolare importanza quanto previsto dai considerando 59 e 60, i quali specificano che, in tema di risoluzione del contratto, la direttiva si occupa solo dei principali effetti della risoluzione del contratto da parte del consumatore per difetto di conformità e  regola pure le modalità di esercizio del diritto alla risoluzione, in particolare l’obbligo delle parti di restituire quanto ricevuto, entre non tocca e lascia ferme ed operative le norme nazionali sulle conseguenze della risoluzione diverse da quelle previste nella direttiva stessa, come ad esempio gli effetti della diminuzione del valore dei beni o della loro distruzione o perdita. Del pari sono fatte salve le norme nazionali in materia di risarcimento dei consumatori per i danni derivanti dalla violazione delle disposizioni di cui al presente schema (considerando 61).

L’articolo 135-quinquies recepisce l’articolo 17 della direttiva (UE) 2019/771, anche per come spiegato nel considerando 62, e disciplina le garanzie convenzionali superando, con una disciplina di maggior dettaglio, il precedente articolo 133 del codice del consumo. Il comma 3 mantiene l’opzione relativa alla formulazione linguistica della garanzia (prevista dall’ art. 17 comma 4 direttiva), la quale era già prevista nell’attuale articolo 133, comma 4, del codice del consumo.

L’articolo 135-sexies recepisce ai commi 1 e 2 quanto previsto dall’articolo 21, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE)  2019/771; si è ritenuto di mantenere l’analoga formulazione del precedente articolo 134 co. 1, del codice del consumo, in quanto l’articolo 7 della direttiva 1999/44/CE aveva previsto una “non vincolatività” per il consumatore, che è stata trasposta nel nostro ordinamento in termini di “nullità” rilevabile d’ufficio e invocabile dal solo consumatore.

Il comma 3 riproduce il precedente articolo 134, comma 3, del codice del consumo che si è ritenuto non in contrasto con la scelta di armonizzazione massima in quanto estende la sanzione della nullità avuto riguardo alla clausola contrattuale che, prevedendo l’applicabilità al contratto di una legislazione di uno Stato terzo, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente capo, laddove il contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.
L’articolo 135-septies recepisce quanto previsto dall’articolo 3, paragrafo 6, l’articolo 4 della direttiva (UE) 2019/771 e chiarisce che, fatte salve alcune parti espressamente indicate, le norme della direttiva sono coniate nella forma dell’armonizzazione massima e pertanto gli Stati membri non possono disciplinare diversamente  gli istituti qui regolati, potendo le norme generali del diritto nazionale dei contratti integrare i medesimi per tutto quanto non disciplinato (si veda a chiarimento il considerando 18). Il comma 1, quindi, in linea con l’articolo 3, paragrafo 6 della direttiva, richiama l’applicabilità delle disposizioni del codice civile in tema formazione, validità ed efficacia dei contratti, comprese le conseguenze della risoluzione del contratto e il diritto al risarcimento del danno. Il comma 2 recepisce l’articolo 4, mediante una formulazione che, al fine di rendere effettiva la scelta dell’armonizzazione massima operata in relazione alla maggior parte delle disposizioni della direttiva, mira a chiarire la non applicabilità, per gli istituti disciplinati dal nuovo capo I, di altre disposizioni aventi l’effetto di garantire al consumatore un livello di tutela diverso (superiore o inferiore). 

Articolo 1 Comma 2: l’intervento si è reso necessario per allineare le altre definizioni di produttore già presenti nel codice inserendo all’articolo 3 che contiene una definizione generale valevole per tutte le norme del codice, un ulteriore riferimento specifico all’art. 128 in modo da chiarire quale limitato concetto di “produttore” si applica al capo oggetto del presente schema (cfr. supra, sub illustrazione dell’articolo 1, comma 1, art. 128, comma 1, lettera d)).

L’Articolo 2 reca le disposizioni finali e stabilisce che le modifiche apportate al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dall’articolo 1, commi 1 e 2 del presente decreto  acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e si applicano ai contratti conclusi successivamente a tale data.

In forza degli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 24, paragrafo 1, quarto periodo, si è previsto che il Ministero dello sviluppo economico informi la Commissione europea, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, delle disposizioni adottate nella materia disciplinata dalla direttiva (UE) 2019/771 e qualsiasi successiva modifica della normativa interna.

L’Articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria.


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