XVIII LEG - ddl - Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42 - Disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare

aggiornamento: 9 aprile 2021

Esame definitivo - Consiglio dei ministri 19 marzo 2021

Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare.

 

 

Relazione illustrativa

 

Art. 1

  1. È convertito in legge il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

Relazione illustrativa

 

Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere la conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia alimentare.

L'intervento normativo urgente ha lo scopo di evitare che si produca l'abrogazione di tutte le disposizioni sanzionatorie di carattere penale e amministrativo previste dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, come variamente modificata, realizzata, in assenza di delega, per effetto dell'articolo 18, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

Senza questo intervento, che evita l'abrogazione delle fattispecie di illecito penale e amministrativo, si produrrebbe l'effetto di lasciare del tutto privi di tutela alcuni settori importanti per la salute dei consumatori: effetto certamente non voluto, quanto meno perché non previsto dalla legge di delega in forza della quale è stato adottato il decreto legislativo n. 27 del 2021, e non accompagnato, nel medesimo decreto legislativo, da interventi di natura sanzionatoria idonei ad incidere sui medesimi ambiti.

Per lo stesso motivo il presente decreto-legge esclude anche dall'abrogazione le disposizioni della legge 26 febbraio 1963, n. 441, in ragione della tecnica normativa adottata nel medesimo decreto legislativo n. 27 del 2021, che ne ha operato l'abrogazione espressa, malgrado si trattasse di una legge di mera modifica e integrazione della legge 30 aprile 1962, n. 283.

Quanto al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, recante regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, parimenti abrogato integralmente dal decreto legislativo n. 27 del 2021, con il presente decreto-legge se ne è esclusa l'abrogazione con riferimento alle sole disposizioni di esecuzione degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis, 13, 17, 18, 19 e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

L'intervento d'urgenza si giustifica in considerazione del fatto che le norme del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 (e dunque anche quelle abrogative) entreranno in vigore alla data del 26 marzo 2021.

Il decreto-legge è composto da tre articoli.

L'articolo 1 reca le modifiche urgenti all'articolo 18 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, sopra illustrate.

L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore.