DDL - Istituzione dell'ufficio per il processo e delega al Gov. in materia di notificazione ed esecuzione di atti giudiziari - Testo

Disegno di legge recante: “Istituzione dell'ufficio per il processo, riorganizzazione funzionale dei dipendenti dell'Amministrazione giudiziaria e delega al Governo in materia di notificazione ed esecuzione di atti giudiziari, nonché registrazione di provvedimenti giudiziari in materia civile”

Approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 23 maggio 2007

Relazione illustrativa

Indice

Art. 1 - (Ufficio per il processo)
Art. 2 - (Composizione dell'ufficio per il processo)
Art. 3 - (Tirocinio presso gli uffici giudiziari)
Art. 4 - (Regolamenti per gli archivi informatizzati)
Art. 5 - (Dotazione organica e programmazione assunzioni dell'amministrazione giudiziaria)
Art. 6 - (Norme sul processo telematico)
Art. 7 - (Norme sull'attività di notificazione ed esecuzione)
Art. 8 - (Registrazione telematica di provvedimenti giudiziari)
Art. 9 - (Disposizioni sulle deleghe)
Art. 10 - (Copia di atti)
Art. 11 - (Pagamento telematico dei contributi, dei diritti e delle spese del processo civile e penale)
Art. 12 - (Norme sui depositi giudiziari)
Art. 13 - (Disposizioni transitorie)
Art. 14 - (Norma di copertura finanziaria)

 

Art. 1
(Ufficio per il processo)

1. Negli uffici giudiziari di ogni ordine e grado sono costituite strutture organizzative denominate "ufficio per il processo", mediante la riorganizzazione delle cancellerie e segreterie giudiziarie, con la finalità di rendere effettive le garanzie ed i diritti riconosciuti ai cittadini, nonché la ragionevole durata dei processi.

2. L'ufficio per il processo svolge tutti i compiti e le funzioni necessari ad assicurare la piena assistenza all'attività giurisdizionale ed è finalizzato all'innovazione ed alla semplificazione delle attività svolte, anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie, assicurando altresì le attività di ricerca dottrinale e giurisprudenziale, e curando i rapporti con le parti ed il pubblico, l'organizzazione dei flussi dei processi sopravvenuti e la formazione e tenuta dell'archivio informatizzato dei provvedimenti emessi.

Art. 2
(Composizione dell'ufficio per il processo)

1. La composizione, il funzionamento e le modalità di coordinamento delle attività dell'ufficio per il processo sono stabiliti con provvedimenti assunti dal magistrato titolare dell'ufficio giudiziario e dal dirigente amministrativo, che, nell'ambito delle rispettive competenze, individuano compiti, obiettivi e articolazioni della struttura.

2. I provvedimenti assunti a norma del comma 1 sono indicati nelle tabelle di cui agli articoli 7-bis e 7-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e nel programma organizzativo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240.

3. Il monitoraggio dell'attività e dei risultati dell'ufficio per il processo e dell'ufficio giudiziario cui appartiene è effettuato dal titolare dell'ufficio giudiziario avvalendosi anche del servizio statistico.

Art. 3
(Tirocinio presso gli uffici giudiziari)

1. I praticanti avvocati, i tirocinanti delle scuole di specializzazione per le professioni legali, i dottori di ricerca possono essere ammessi, in forza di apposite convenzioni stipulate dal primo Presidente della Corte di cassazione, dal Presidente della Corte d'appello e dal Presidente del tribunale, sentiti i Presidenti di sezione, con il Consiglio dell'ordine degli avvocati, con le scuole di specializzazione nelle professioni legali o con le università ad espletare, per il periodo massimo di un anno, un'attività di collaborazione con i magistrati addetti alle sezioni penali, civili ordinarie e del lavoro della Corte di cassazione, della Corte d'appello e del tribunale.

2. Gli ammessi sono affidati ad un magistrato dell'ufficio giudiziario di destinazione che abbia espresso la propria disponibilità.

3. Durante il periodo di collaborazione gli ammessi, sotto la guida ed il controllo del magistrato affidatario, agiscono con diligenza, correttezza e lealtà; sono tenuti a rispettare gli obblighi di riservatezza e di riserbo verso chiunque per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisite durante il periodo di collaborazione e a mantenere il segreto per quanto conosciuto in ragione della loro attività con obbligo di astensione dalla deposizione testimoniale.

4. Gli ammessi hanno accesso ai soli fascicoli processuali loro specificamente sottoposti dal magistrato affidatario, partecipano alle udienze, salvo i casi indicati dall'articolo 128 del codice di procedura civile, incluse le udienze civili camerali di trattazione ed istruttorie, con la sola esclusione della partecipazione alle camere di consiglio.

5. L'ammissione al periodo di collaborazione presso un ufficio giudiziario sospende, per tutta la sua durata, l'eventuale abilitazione al patrocinio, né gli ammessi possono, neppure nelle fasi successive della causa rappresentare o difendere le parti dei procedimenti svoltisi dinanzi al magistrato affidatario od assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.

6. Per i praticanti avvocati e per i tirocinanti delle scuole di specializzazione tale periodo sarà riconosciuto, per il tempo effettivamente prestato, al fine del completamento della pratica ovvero del tirocinio.

7. L'attività prestata non costituisce, in ogni caso, rapporto di lavoro e non comporta alcun onere per l'Erario.

Art. 4
(Regolamenti per gli archivi informatizzati)

1. Il Ministro della giustizia emana, ai sensi dell'articolo 17 comma 3 legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento per disciplinare la tipologia e la modalità di estrazione, raccolta e trasmissione all'archivio informatico centralizzato dei dati statistici sull'attività degli uffici giudiziari.

2. L'accesso all'archivio digitale dei provvedimenti di cui all'articolo 15 del decreto ministeriale 27 marzo 2000, n. 264, è gratuito, oltre che per i magistrati e per il personale dell'amministrazione della giustizia, per gli avvocati.

3. Ai fini dell'istituzione dell'archivio informatizzato dei provvedimenti emessi dai tribunali e dalle Corti d'appello e dell'assistenza e manutenzione sistemistica è autorizzata rispettivamente la spesa di euro 2.242.500 per l'anno 2007 e di euro 300.000 a decorrere dall'anno 2008.

Art. 5
(Dotazione organica e programmazione assunzioni dell'amministrazione giudiziaria)

1. In coerenza con le disposizioni della presente legge e al fine di dare compiuta attuazione agli interventi organizzativi ivi previsti, si procede, nelle forme di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dell'amministrazione giudiziaria del Ministero della giustizia, già stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2005 ed ulteriormente modificate dagli articoli 5 e 9 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in merito alla riorganizzazione dell'amministrazione centrale. Viene istituito il ruolo tecnico del personale dell'Amministrazione giudiziaria, con profili professionali definiti in sede di contrattazione collettiva.

2. Eventuali posizioni soprannumerarie sono temporaneamente autorizzate e sono riassorbite a seguito delle cessazioni nonchè delle progressioni professionali di cui alla presente legge.

3. Ai fine di rendere più efficiente l'attività giudiziaria attraverso la piena attuazione dell'ufficio del processo e la connessa riorganizzazione funzionale del personale dell'amministrazione giudiziaria, il Ministero della giustizia- Amministrazione giudiziaria è autorizzato, in conformità a quanto previsto dalla programmazione del fabbisogno relativa al triennio 2007 - 2009:

a) all'assunzione nel triennio, mediante procedure concorsuali pubbliche, di un contingente massimo di 2800 unità di personale, dell'area C, posizione economica C1, da inquadrare nei ruoli del personale dell'amministrazione giudiziaria, di cui fino ad un massimo di 2.400 unità da assumere nel limite di spesa di 35.742.080 per l'anno 2008 e 85.780.992 a decorrere dall'anno 2009 e le restanti unità da assumere negli anni 2008 e 2009 ai sensi e nei limiti previsti dai commi 523 e 526 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) contestualmente all'avvio delle procedure concorsuali per l'accesso dall'esterno, ad assumere personale, nel medesimo triennio, nell'area C, posizione economica C1, a seguito di progressioni professionali verticali di personale appartenente all'area B, nel limite di spesa di euro 4.802.084 per l'anno 2008 e di euro 9.604.168 a decorrere dall'anno 2009;
c) contestualmente all'avvio delle procedure di stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato di cui all'articolo 1, commi 521 e 526 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad assumere personale nell'area B, posizione economica B1, a seguito di progressioni professionali verticali di personale appartenente all'area A, nel limite di spesa di spesa di euro 772.000 a decorrere dall'anno 2008.

4. In attesa della specifica disciplina dettata dal Contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Ministeri per il quadriennio 2006/2009 e biennio economico 2006/2007 finalizzata a consentire l'attuazione dei processi di riqualificazione del personale, le progressioni professionali di cui ai commi precedenti e quelle all'interno delle aree, anche in relazione alle procedure avviate, sono consentite, in via prioritaria, ai dipendenti di ruolo, inquadrati nella posizione economica immediatamente inferiore da almeno 5 anni, ricorrendo a procedure selettive in base a criteri obiettivi da determinare in sede di contrattazione collettiva integrativa, avuto riguardo in via prevalente al titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno.

Art. 6
(Norme sul processo telematico)

1. Le forme del processo disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123 sono obbligatorie dal 30 giugno 2010.

2. Il Ministro della giustizia, verificata la disponibilità nell'ufficio delle attrezzature per il processo civile telematico, dispone con decreto l'anticipazione del termine, anche solo per specifiche materie, in ciascun tribunale e in ciascuna Corte d'appello, sentiti i Consigli dell'ordine degli avvocati dei circondari interessati.

Art. 7
(Norme sull'attività di notificazione ed esecuzione)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservazione dei principi e dei criteri direttivi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, uno o più decreti legislativi diretti:

a) al riordino della normativa sulle comunicazioni e notificazioni per adeguarle al processo telematico;
b) alle modalità di conferimento della procura alle liti per adeguarle al processo telematico;
c) al riassetto delle disposizioni vigenti sulle attività degli ufficiali giudiziari in materia di notifica;
d) al riordino delle disposizioni vigenti sulle attività degli ufficiali giudiziari in materia di riscossione del ruolo giudiziario per il recupero delle spese processuali, spese di mantenimento, pene pecuniarie, sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni pecuniarie processuali.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) obbligo per ciascun avvocato e ausiliario del giudice di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata come disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123; definizione dell'elenco degli indirizzi e delle modalità di aggiornamento;
b) previsione che le comunicazioni sono effettuate direttamente dall'ufficio giudiziario agli avvocati e agli ausiliari del giudice in forma telematica all'indirizzo elettronico di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123 e alle parti costituite personalmente e ai testimoni all'indirizzo elettronico di posta certificata espressamente dichiarato ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
c) previsione della notificazione in forma telematica come forma primaria di notificazione ove possibile;
d) attribuzione al Ministro della giustizia della facoltà di determinare, per ciascun circondario o distretto, entro il termine ultimo del 30 giugno 2009, l'inizio dell'utilizzazione in forma obbligatoria delle notificazioni telematiche.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) obbligo della procura alle liti in forma scritta per la rappresentanza della parte davanti al giudice;
b) indicazione degli estremi della procura alle liti nell'atto;
c) deposito, al momento della iscrizione a ruolo, di copia, con dichiarazione di conformità del difensore, della procura e obbligo di depositare l'originale solo su ordine del giudice;

4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera c), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione della notifica di un atto o documento informatico nei confronti dei soggetti non dotati di indirizzo di posta elettronica certificata mediante consegna di una copia, su supporto cartaceo, dichiarata conforme all'originale dall'ufficiale giudiziario;
b) previsione della conservazione da parte dell'ufficio notifiche dell'originale del documento informatico per i due anni successivi; previsione dell'invio, su richiesta, del documento informatico per via telematica all'indirizzo dichiarato dal destinatario delle notifiche o dal suo procuratore ovvero mediante consegna su supporto informatico non riscrivibile, ai medesimi, previo pagamento del diritto di copia;
c) previsione della ripresa fotografica dei beni mobili pignorati e semplificazione delle modalità di acquisizione delle dichiarazioni del debitore pignorato;
d) estensione della pubblicità sui siti di cui all'articolo 173-ter regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 a tutti i beni mobili;
e) estensione all'ufficiale giudiziario della delega per le attività di apposizione dei sigilli e di inventario;
f) riordino dei diritti dovuti agli ufficiali giudiziari secondo criteri di semplificazione e forfetizzazione e previsione di pagamento a mezzo di strumenti telematici.

5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera d), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione della riscossione del ruolo giudiziario per il recupero delle spese processuali, spese di mantenimento, pene pecuniarie, sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni pecuniarie processuali anche all'ufficio unico notificazioni, esecuzioni e protesti ferma restando la possibilità di affidare la riscossione ai concessionari;
b) fissazione dei compensi spettanti all'ufficio unico notifiche in misura inferiore a quelli spettanti ai concessionari. 

Art. 8
(Registrazione telematica di provvedimenti giudiziari)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi diretti al riordino della normativa sulla registrazione dei provvedimenti giudiziari in materia civile.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) stabilire che al momento della pubblicazione del provvedimento l'ufficio giudiziario individua gli elementi per determinare l'imposizione e li comunica in via telematica, unitamente al provvedimento stesso, alla Agenzia delle entrate;
b) stabilire che tali dati, se non corretti entro un termine breve, da stabilirsi dal Ministero della giustizia di concerto con l'Agenzia delle entrate, determinano l'imposta dovuta per la registrazione del provvedimento;
c) stabilire che il domicilio eletto dalla parte costituita nel processo costituisce anche il domicilio eletto ai fini della notifica dell'avviso di liquidazione;
d) stabilire che l'avviso di liquidazione viene notificato alle parti costituite unitamente all'avviso di deposito del provvedimento da registrare;
e) stabilire che il pagamento deve avvenire in via telematica;
f) semplificare il procedimento esentando dall'obbligo di registrazione i provvedimenti della Corte di Cassazione assicurando, nel contempo, l'invarianza del gettito attraverso il pagamento, salve le ipotesi di esenzione per materia, del corrispondente importo contestualmente al contributo unificato;
g) semplificare la procedura della registrazione attraverso una puntuale correlazione fra la classificazione dei procedimenti giudiziari approvata dal Ministero della giustizia e le voci della tariffa allegata al testo unico sull'imposta di registro;
h) disporre, eventualmente, la esenzione dell'obbligo di registrazione dei provvedimenti soggetti a tassa fissa, assicurando, nel contempo, l'invarianza del gettito attraverso il pagamento, salve le ipotesi di esenzione per materia, del relativo importo contestualmente al contributo unificato.

Art. 9
(Disposizioni sulle deleghe)

1. Gli schemi dei decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 degli articoli 7 e 8 sono emanati su proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, competenti per materia. Il parere è espresso entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai principi ed ai criteri direttivi contenuti nella legge di delegazione. Il Governo procede comunque all'emanazione dei decreti qualora i pareri non siano espressi entro sessanta giorni dalla richiesta.

2. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 1, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 degli articoli 7 e 8, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati negli articoli 7 e 8, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati.

Art. 10
(Copia di atti)

1. I diritti di copie rilasciate su supporto cartaceo, la cui determinazione è disciplinata dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono aumentati del 50 per cento rispetto alla misura ad oggi fissata.

2. 1 diritti di copie rilasciate in formato elettronico di atti esistenti nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario sono determinati nella misura fissata attualmente per le copie cartacee ai sensi dell'articolo 40 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in ragione del numero delle pagine memorizzate.

Art. 11
(Pagamento telematico dei contributi, dei diritti e delle spese del processo civile e penale)

1 Oltre a quanto previsto agli articoli 191 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli uffici giudiziari utilizzano nel processo civile sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili sui circuiti bancario e postale, allo scopo di semplificare le modalità di pagamento a carico dei privati del contributo unificato, del diritto di copia, del diritto di certificato e del pagamento delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative ad attività di notificazione ed esecuzione.

2. Nell'ambito del processo penale, per il pagamento del diritto di copia e del diritto di certificato, per il pagamento relativo al recupero delle somme per il patrocinio a spese dello Stato, per il pagamento delle spese processuali, delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali, si utilizzano gli strumenti di cui al comma l.

3. 1 soggetti preposti all'erogazione del servizio di pagamento telematico ricevono il versamento delle somme, effettuano il riversamento delle stesse alla tesoreria dello Stato e registrano in apposito sistema informatico a disposizione dell'amministrazione i pagamenti eseguiti e la relativa causale, la corrispondenza di ogni singolo pagamento, i capitoli e gli articoli d'entrata. I maggiori introiti netti, accertati a consuntivo, connessi alla riduzione del costo del servizio sono versati in conto entrate dello Stato per essere riassegnati ad appositi fondi del Ministero della giustizia per 1'incentivazione del personale.

4. Il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, stipula apposite convenzioni a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica per la fornitura dei servizi e delle infrastrutture senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 12
(Norme sui depositi giudiziari)

1. Le somme depositate presso gli istituti bancari o postali di cui è stata disposta la restituzione con provvedimento definitivo o di archiviazione, non riscosse o non reclamate dagli aventi diritto entro cinque anni, sono acquisite dallo Stato e sono versate a cura degli istituti bancari e degli uffici postali in conto entrate dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.

2. Le somme depositate presso gli istituti bancari o postali in relazione a procedure esecutive non riscosse o non reclamate dagli aventi diritto entro cinque anni dal giorno in cui è divenuta definitiva l'ordinanza di distribuzione o di approvazione del progetto di distribuzione ovvero in caso di opposizione dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia sono acquisite allo Stato e sono versate a cura degli istituti bancari e degli uffici postali in conto entrate dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.

3. All'articolo 67 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 le parole da “degli articoli” a “legge fallimentare” sono sostituite dalle seguenti: “degli articoli 110, secondo terzo e quarto comma, 111, 111-bis, 111-ter, 114-quater, 112, 113, 113-bis, 114, 115 e 117, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma della legge fallimentare”.

4. Con regolamento del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e finanze adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono disciplinate:

a) le modalità di comunicazione dello stato del procedimento e dei provvedimenti adottati, che garantiscano la prova dell'avvenuta ricezione;
b) le modalità con cui gli istituti di credito e gli uffici postali versano le somme di cui ai commi 1 e 2 e gli interessi maturati.

5. Una somma pari al 10 % di quanto riscosso annualmente ai sensi delle disposizioni del presente articolo è destinata al fondo unico di amministrazione costituito presso il Ministero della giustizia, anche per finanziare progetti relativi al recupero di crediti dell'amministrazione e delle somme di cui ai commi 1, 2 e 3.

6. E'istituito un fondo per l'incentivazione della permanenza dei magistrati in sedi non richieste di cui all'articolo 3 legge 16 ottobre 1991, n. 321 e successive modificazioni, e in sedi disagiate di cui all'articolo 1 legge 4 maggio 1998, n. 133 e successive modificazioni, alimentato con una somma pari al 2% di quanto riscosso annualmente ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Il fondo è disciplinato da un regolamento adottato dal Ministro della giustizia, di intesa con il Consiglio superiore della magistratura, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 13
(Disposizioni transitorie)

1. Gli uffici giudiziari verificano l'esistenza di depositi per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 11 commi 1 e 2 alla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 11 comma 4, richiedendo all'istituto di credito o all'ufficio postale, presso il quale è aperto il deposito, il versamento delle somme depositate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.

Art. 14
(Norma di copertura finanziaria)

1. All'articolo 10, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il comma 4 è soppresso.

2. All'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:

a) euro 37 per i processi di valore fino a 1.100 euro;
b) euro 85 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile;
c) euro 207 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;
d) euro 415 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;
e) euro 610 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;
f) euro 976 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;
g) euro 1.354 per i processi di valore superiore a euro 520.000.

2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 244. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a 37 euro. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 140».

3. All'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2 bis. Per i processi dinanzi alla Corte di Cassazione il contributo dovuto è pari a euro 600».

4. L'articolo 23, comma 10, della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente:

«10. Gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato secondo gli importi previsti dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, nonché delle spese forfettizzate secondo l'importo fissato all'art. 30 del medesimo decreto».

5. Agli oneri recati dall'articolo 4, comma 1, pari ad euro 2.242.500 per l'anno 2007 e ad euro 300.000 a decorrere dall'anno 2008 nonché a quelli derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, lettere. a) b) e c) dell'articolo 5, valutati complessivamente in euro 44.891.281 per l'anno 2008, in euro 106.880.693 e in euro 110.454.901 a regime, si provvede:

a) quanto ad euro 2.242.500 per l'anno 2007, ad euro 41.317.073 per l'anno 2008, ad euro 96.458.069 per l'anno 2009 e a regime mediante l'utilizzo delle maggiori entrate di cui ai precedenti commi;
b) quanto ad euro 3.574.208 per l'anno 2008, ad euro 10.722.624 per l'anno 2009 e ad euro 14.296.832 a regime mediante utilizzo delle disponibilità di cui ai limiti di spesa dei commi 523 e 526 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, i decreti che, in presenza dei presupposti richiesti dalla legge, dispongano l'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni. I decreti di cui al precedente periodo sono altresì elencati nell'allegato di cui all'articolo 11, comma 6-bis, della citata legge n. 468 del 1978.


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