DDL di conversione in legge del DL 8/2007 sulla prevenzione della violenza connessa a competizioni calcistiche - Relazione

Disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8 recante: "Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche"

Articolato

 

Il recente e drammatico susseguirsi di gravissimi episodi di violenza verificatisi in occasione di avvenimenti sportivi, culminato nell'omicidio dell'ispettore Raciti a Catania, ha determinato la necessità di intervenire con un decreto-legge al fine di integrare e migliorare la normativa di contrasto ai fenomeni di violenza varata nel corso della precedente legislatura.

Il presente decreto-legge introduce, in particolare, una serie di norme finalizzate ad ampliare e migliorare gli strumenti di prevenzione del fenomeno, anche attraverso l'immediata applicazione di misure che modulano l'organizzazione e lo svolgimento delle manifestazioni sportive riguardanti il gioco del calcio, in relazione al non completo adeguamento degli impianti sportivi alla vigente normativa, nonché attraverso il perfezionamento delle misure volte a contrastare, con maggiore rigore, la degenerazione violenta del tifo sportivo.
Il decreto-legge si compone di 11 articoli, oltre quello relativo all'entrata in vigore.

L'articolo 1 prevede la cessazione, con effetto immediato, della disciplina derogatoria alla normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti sportivi destinati allo svolgimento di partite di calcio, con capienza superiore a 10.000 spettatori.

Il comma 1 prevede che, fino alla realizzazione degli interventi strutturali ed organizzativi volti ad attuare le disposizioni previste dall'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, le competizioni riguardanti il gioco del calcio, negli stadi non a norma, sono svolte «a porte chiuse». È stabilito che le determinazioni in materia saranno adottate dai prefetti competenti per territorio in conformità alle indicazioni dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. È tuttavia prevista la possibilità di far accedere agli impianti i titolari di abbonamenti annuali, purché non colpiti dai provvedimenti interdettivi e prescrittivi previsti dalla normativa vigente in materia di contrasto alla violenza negli stadi, via via che gli impianti risultino conformi alle prescrizioni previste dai decreti di attuazione dei commi 1, 2 e 4 del predetto articolo 1-quater.
Il comma 2 inserisce il comma 7-bis nel suddetto articolo 1-quater, in base al quale alle società organizzatrici di competizioni nazionali calcistiche è fatto divieto di vendere o cedere i titoli di accesso alla società sportiva cui appartiene la squadra ospitata, al fine di prevenire e contrastare i ripetuti fenomeni di violenza verificatisi in occasione degli spostamenti collettivi dei tifosi. È altresì previsto il divieto di vendita o di cessione alla stessa persona fisica di titoli di accesso agli impianti sportivi in numero superiore a dieci.
In via transitoria, per i biglietti che risultassero già venduti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, è previsto che non possano essere comunque utilizzati.
Per lo svolgimento delle competizioni internazionali di club sarà compito delle autorità sportive, d'intesa con le autorità di pubblica sicurezza, adottare le misure necessarie a garantire il «diritto di tribuna» alle società straniere regolarmente partecipanti alle competizioni internazionali, anche attraverso l'individuazione, caso per caso, tra gli stadi a norma, di quello in cui si potrà svolgere la partita «a porte aperte».

L'articolo 2, comma 1, apporta delle modifiche alla disciplina del divieto di accesso agli impianti sportivi di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401. In particolare, è stata introdotta la possibilità di applicare il divieto di accesso agli impianti sportivi anche indipendentemente dalla denuncia o dalla condanna per specifici reati. Il presupposto per l'applicazione della predetta misura si realizza quando la persona, sulla base di elementi oggettivi, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse. Inoltre, tra i destinatari della misura in esame sono stati ricompresi anche i soggetti trovati in possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive, di cui all'articolo 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401. È stata introdotta, altresì, una durata minima di tre mesi per l'applicazione del divieto di accesso disposto dal questore ed un aumento fino a sette anni per quello disposto dal giudice a seguito della sentenza di condanna. L'intervento legislativo dispone un inasprimento delle pene irrogabili da parte del giudice nel caso di violazione del divieto di accesso e delle prescrizioni di comparire personalmente presso i competenti uffici di polizia, che sono elevate nei minimi e nei massimi edittali, con una applicazione congiunta della pena detentiva e di quella pecuniaria (da sei mesi a tre anni di reclusione e la multa fino a 10.000 euro).

Infine, si prevede anche la possibilità per il giudice di applicare con la sentenza di condanna per specifici reati anche la sanzione accessoria prevista dall'articolo 1, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, in materia di discriminazioni razziali, etniche e religiose.
Il comma 2 dell'articolo in esame introduce una sanzione amministrativa da 20.000 a 100.000 euro nei confronti delle società sportive che abbiano affidato i compiti di gestione e controllo della sicurezza nello stadio a soggetti privi dei requisiti morali previsti dall' articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

L'articolo 3 contiene la riformulazione dei reati previsti dagli articoli 6-bis, comma 1, e 6-ter, comma 1, della citata legge n. 401 del 1989, con l'ampliamento della portata applicativa delle disposizioni e la previsione di sanzioni più gravi.

Viene, inoltre, precisato, che si considerano commessi nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, i fatti ivi verificatisi nelle 24 ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva.

L'articolo 4 stabilisce che l'arresto sia consentito, altresì, nei casi di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, anche se non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo 6 della citata legge n. 401 del 1989, così come nei casi di violazione dell'analogo divieto irrogato dal giudice ai sensi del comma 7.

Un'ulteriore modifica riguarda l'articolo 8, comma 1-ter, della medesima legge n. 401 del 1989, laddove viene consentito l'arresto in flagranza fino a quarantotto ore dal fatto, sempre che esso non sia effettuabile immediatamente per motivi di sicurezza o di incolumità pubblica, e a condizione che il soggetto sia inequivocabilmente identificato esclusivamente a mezzo di filmati o fotografie (viene eliminato il possibile ricorso ad «altri elementi oggettivi»).
La stessa norma abroga l'articolo 1-bis del citato decreto-legge n. 28 del 2003, come modificato dal decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, che stabiliva la cessazione dell'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1-ter e 1-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, nel mese di giugno del 2007.
Infine, è stata estesa la possibilità di procedere con giudizio direttissimo, oltre che per i reati indicati nell'articolo 6, comma 6, nell'articolo 6-bis, commi 1 e 2, e nell'articolo 8, comma 1, della citata legge n. 401 del 1989, anche nel caso in cui ricorrano gli estremi del reato di cui all'articolo 6-ter della stessa, concernente il possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive, come modificato dall'articolo 3, comma 2, del decreto.

L'articolo 5 introduce un'integrazione all'articolo 1-septies, comma 2, del citato decreto-legge n. 28 del 2003, al fine di poter applicare il divieto di acceso agli impianti sportivi, seppure con una durata più limitata, anche nei confronti delle persone che in più di una occasione abbiano violato le disposizioni del regolamento d'uso dell'impianto sportivo che comportino l'allontanamento dallo stesso.

L'articolo 6 introduce, nella suddetta legge n. 401 del 1989, l'articolo 7-ter con il quale si prevede la possibilità di applicare le misure di prevenzione personali anche alle persone indiziate di aver agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva alle manifestazioni di violenza in occasione di competizioni sportive. Il medesimo articolo prevede, altresì, la possibilità di applicare ai medesimi soggetti destinatari della predetta misura di prevenzione anche quella patrimoniale della confisca dei beni nella loro disponibilità, quando gli stessi possono agevolare le attività di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive.

L'articolo 7 modifica l'articolo 339 del codice penale, concernente le circostanze aggravanti anche per i reati di minaccia, resistenza o violenza ad un pubblico ufficiale, estendendone l'applicazione anche quando la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l'utilizzazione di corpi contundenti o altri oggetti, compresi gli artifizi pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone. Si tratta di una previsione che si inserisce specificatamente nelle misure volte a contrastare più efficacemente gli episodi di violenza in occasione delle manifestazioni sportive ed a tutelare maggiormente gli operatori di polizia impiegati per salvaguardare l'incolumità degli spettatori e per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

L'articolo 8 prevede il divieto per le società sportive di corrispondere sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura a coloro che siano stati colpiti da divieti o prescrizioni di cui all'articolo 6 della citata legge n. 401 del 1989, o condannati per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, ovvero che siano destinatari di una misura di prevenzione personale o patrimoniale. Inoltre, stabilisce il divieto per le medesime società di corrispondere contributi, sovvenzioni, facilitazioni di qualsiasi genere ad associazioni di tifosi comunque denominate.

La definizione delle modalità di verifica del corretto adempimento di tali obblighi è rimessa ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive. Sono, infine, stabilite sanzioni amministrative per le società che non osservino i divieti e le prescrizioni ivi previste.

L'articolo 9 introduce, al comma 1, il divieto per le società organizzatrici di competizioni calcistiche di emettere, vendere o distribuire titoli di accesso ai soggetti destinatari dei provvedimenti interdittivi e prescrittivi di cui all'articolo 6 della già menzionata legge n. 401 del 1989, ovvero a soggetti condannati anche con sentenza non definitiva per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.

Il comma 2 attribuisce ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, la definizione delle modalità di comunicazione dei nominativi dei soggetti interessati, al fine di rendere possibile la rilevazione della sussistenza dei suddetti requisiti ostativi.
Il comma 3 conferisce al prefetto della provincia in cui la società ha sede legale il potere di irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 100.000 euro in caso di inosservanza da parte della società stessa del divieto di cui al comma 1.

L'articolo 10 introduce il comma 5-bis all'articolo 1-quater del citato decreto-legge n. 28 del 2003. La norma trova la sua ratio nell'esigenza di incentivare e favorire il pronto adeguamento tecnico degli impianti soggetti alle prescrizioni di sicurezza, costruzione ed esercizio da parte delle società utilizzatrici degli impianti medesimi. Tale finalità è perseguita mediante l'introduzione di una fattispecie di «silenzio-assenso» ed attraverso una significativa accelerazione dei termini di definizione delle procedure amministrative attivate dall'istante società utilizzatrice dell'impianto, interessata al rilascio di particolari titoli abilitativi (concessione, autorizzazione, licenza o nulla-osta) ove prescritto dalla normativa vigente, ai fini dell'effettuazione degli interventi di adeguamento, anche attraverso la convocazione di una conferenza di servizi, ove necessaria.

L'articolo 11 prevede l'apertura di un tavolo di concertazione, cui partecipano i Ministri per le politiche giovanili e le attività sportive, delle infrastrutture, dell'interno e dell'economia e delle finanze, il CONI, nonché i rappresentanti dell'ANCI, delle regioni e delle organizzazioni sportive, per definire un programma straordinario per l'impiantistica destinata allo sport professionistico e, in particolare, all'esercizio della pratica calcistica, al fine di renderla maggiormente rispondente alle mutate esigenze di sicurezza, fruibilità, apertura, redditività della gestione economica finanziaria, anche ricorrendo a strumenti convenzionali.

Tenuto conto che dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, a carico del bilancio dello Stato, non viene redatta la relazione tecnica.