DDL di conversione in legge del DL 241/2004 in materia di immigrazione - Relazione

Disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante: "Disposizioni urgenti in materia di immigrazione"

Articolato

L'intervento normativo d'urgenza si rende necessario e urgente a seguito della decisione della Corte costituzionale n. 222, depositata il 15.7.2004, che ha creato un vuoto nella disciplina sulla immigrazione di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e successive modificazioni, ingenerando dubbi ed incertezze circa nuove procedure da adottare per superare le censure della Corte.

Infatti, con le predetta sentenza la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 5-bis, del citato decreto legislativo, nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida del provvedimento del questore di accompagnamento dello straniero alla frontiera debba svolgersi in contraddittorio, prima dell'esecuzione e con le garanzie della difesa.

Si procede quindi alla riscrittura della norma dichiarata incostituzionale, prevedendo un procedimento che, similmente a quanto già previsto dal successivo articolo 14, commi 3 e 4, risulta cadenzato, nel rigoroso rispetto del termine delle quarantotto ore, attraverso lo svolgimento di una udienza in camera di consiglio cui partecipa il difensore (di fiducia o di ufficio) e nel corso della quale lo straniero viene ascoltato, se comparso. Sono anche previste in maniera espressa le conseguenze della mancata convalida o della inutile scadenza del termine. E', altresì, esplicita l'affermazione che l'accompagnamento viene eseguito soltanto all'esito positivo della udienza di convalida.

Il significativo aggravio del carico di lavoro che l'introduzione della udienza di convalida dell'accompagnamento alla frontiera importa, ha consigliato una complessiva rimeditazione della competenza, essendosi preferito attribuire l'intera materia della convalida dell'accompagnamento e del trattenimento, nonché del reclamo avverso il decreto di espulsione, al giudice di pace, liberando conseguentemente da tale funzione il tribunale. Da tale innovazione discendono le modifiche agli articoli 13, comma 8, 13-bis, comma 1, 14, commi 3 e 4, nei quali si provvede a sostituire l'indicazione del tribunale in composizione monocratica con quella del giudice di pace. La nuova formulazione dell'intero comma 4 dell'articolo 14 ha la finalità di rendere esplicito l'obbligo della presenza di un difensore.

Il mutamento dell'organo giurisdizionale competente ha inoltre consigliato di eliminare il richiamo (contenuto nell'articolo 14, comma 4) alla procedura di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, che per il giudice di pace avrebbe operato soltanto in quanto applicabile (ai sensi dell'articolo 311 codice procedura civile), ingenerando equivoci circa lo svolgimento dell'udienza in camera di consiglio e circa i mezzi di impugnazione. Sicché, la formula è stata sostituita con quella (equivalente ma chiara) "in camera di consiglio ... con decreto motivato", che è del pari utilizzata nel nuovo articolo 13, comma 5-bis.

La nuova competenza del giudice di pace ha inoltre imposto di modificare l'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n.374, sulle indennità spettanti ai giudici di pace, stabilendosi una indennità di euro 10,00 per ogni convalida di accompagnamento alla frontiera, convalida di trattenimento ovvero decisione a seguito di ricorso avverso la espulsione. Inoltre, è stata prevista una indennità di euro 20,00 per ogni udienza in cui siano trattati tali procedimenti; per assicurare il puntuale svolgimento delle udienze suddette, è stato escluso che le stesse rientrino nel computo delle 110 udienze annuali, oltre cui non spetta alcuna indennità.

Inoltre, in relazione alla sentenza n.223 del 2004 della Corte Costituzionale (che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, e successive modificazioni, nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-ter del medesimo articolo 14 è obbligatorio l'arresto), si è provveduto a rimodulare il testo della norma censurata, escludendo il reato di cui al comma 5-ter dalla disposizione che impone l'arresto. Sono state, quindi, dapprima poste le due disposizioni che si applicano ad entrambi i reati previsti dai commi 5-ter e 5-quater, e solo in fine la norma che impone l'arresto per il solo reato di cui al comma 5-quater. Si è così mantenuto il rito direttissimo anche per il reato previsto dall'articolo 14, comma 5-ter, seppur non introdotto dall'arresto dell'indagato, bensì, al pari di altre ipotesi presenti nell'ordinamento (armi, diffamazione a mezzo stampa), in ragione del titolo del reato, sussistendo, per sua natura, il presupposto essenziale della evidenza della prova, fornita dalla presenza del soggetto che pur ha ricevuto l'intimazione ad abbandonare il territorio dello Stato.

L'articolo 2 si occupa della copertura finanziaria dell'intervento normativo.