Schema di D.Lgs. - Integrazioni e correzioni alla disciplina del diritto societario e al testo unico in materia bancaria e creditizia - Relazione

Schema di decreto legislativo recante: "Integrazioni e correzioni alla disciplina del diritto societario e al testo unico in materia bancaria e creditizia"

Articolato

L'entrata in vigore al 1°gennaio 2004 delle disposizioni dei decreti legislativi numeri 5 e 6 del 2003, recanti la riforma del diritto societario ha reso necessario affrontare, sulla scorta della previsione dell'articolo 2, comma 5, della legge delega n. 366 del 2001, gli aspetti della correzione di alcune disposizioni dei citati decreti, suggerite anche dalla prima esperienza applicativa delle disposizioni novellate.

L'ottica è stata quella di contenere al minimo le modificazioni, sia perché è necessario che la riforma viva nell'esperienza della pratica prima di poter essere sottoposta ad un completo esame consuntivo sulla sua efficienza, sia perché la lunga vacatio legis e l'avvenuto adeguamento degli statuti alle disposizioni inderogabili entro il 30 settembre 2004 hanno sconsigliato di incidere in maniera sostanziale sull'impianto delle norme vigenti, così da scongiurare sia affrettate correzioni di rotta che la necessità per le società di procedere a nuove modifiche statutarie.

Accanto a correzioni meramente formali sono state inserite quelle modificazioni che pongono rimedio ad effettivi scoordinamenti dell'impianto legislativo, non facilmente risolvibili in via interpretativa, mentre si sono scartate tutte quelle opzioni che, viceversa, debbono essere opportunamente lasciate all'interpretazione degli operatori pratici.

Sotto altro profilo si è provveduto a coordinare la riforma con la disciplina speciale delle banche di credito cooperativo e delle banche popolari; l'ultimo comma dell'articolo 5 della legge di delega n. 366 del 2001 prevede, infatti, che la nuova disciplina non si applichi a tali soggetti, "salva l'emanazione di norme di mero coordinamento che non incidano su profili di carattere sostanziale delle relativa disciplina". In quest'ottica, l'intervento è stato basato sull'elencazione, nell'ambito di un nuovo articolo del testo unico bancario di cui al d. lgs. n. 385 del 1993, delle norme del nuovo codice che, proprio per la loro specificità in relazione alla materia cooperativa, non trovano applicazione nei confronti delle BCC e delle Banche Popolari, laddove tutto il resto dell'impianto del nuovo codice, in quanto estraneo alla citata deroga, trova pacificamente applicazione.

In esito ai pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari sono state apportate ulteriori modificazioni al testo dell'articolato, secondo le indicazioni fornite in dettaglio nel prosieguo della presente relazione.

Il Capo I contiene le modifiche al decreto legislativo n. 5 del 2003, introduttivo del c.d. "processo societario".

L'articolo 1 modifica l'articolo 5 del citato decreto, apportando una integrazione meramente formale al testo vigente.

L'articolo 2 modifica l'articolo 7 del citato decreto; con la lettera a) si corregge una possibile evenienza connessa all'esistenza del termine massimo di ottanta giorni per lo scambio delle memorie tra le parti; qualora, una di esse, beneficiando del gioco dei termini, abbia introdotto un fatto o una contestazione a ridosso della scadenza del citato termine massimo, precludendo così alle altre parti di contraddire sul punto, si riconosce al giudice relatore ilo potere di concedere un ulteriore termine per le repliche, così che il contraddittorio possa essere effettivamente garantito in ogni eventualità.

La lettera b) pone rimedio ad una lacuna preesistente, disciplinando compiutamente l'ipotesi del processo con pluralità di parti e stabilendo per tale ipotesi le modalità di realizzazione degli scambi di memorie tra le parti.

L'articolo 3 modifica l'articolo 8 del citato decreto, apportando modifiche conseguenti all'introduzione espressa della previsione del processo con pluralità di parti.

L'articolo 4 modifica l'articolo 10 del citato decreto, estendendo la regola della presunzione legale di utilizzabilità dei fatti non contestati (attualmente prevista solo per il processo contumaciale dall'articolo 13, comma 2) a tutte le ipotesi in cui la notificazione dell'istanza di fissazione dell'udienza interrompa lo scambio delle memorie tra le parti costituite.

L'articolo 5 modifica l'articolo 17 del citato decreto, integrando la previsione del deposito in cancelleria degli atti all'introdotta innovazione della previsione del processo con pluralità di parti.

L'articolo 6 modifica l'articolo 38 del citato decreto, correggendo un errato rinvio interno al testo.

Il Capo II contiene le modifiche al decreto legislativo n. 6 del 2003, recante la nuova disciplina sostanziale del diritto delle società di cui ai Titoli V e VI del Libro V del codice.

L'articolo 7 modifica l'articolo 2346, quarto comma del codice civile, inserendo il riferimento allo "statuto" e non già all'atto costitutivo, come appare evidente anche dagli identici richiami contenuti nella stessa norma alle previsioni statutarie.

L'articolo 8 apporta una correzione meramente formale al terzo comma dell'articolo 2359 del codice civile.

L'articolo 9 modifica l'articolo 2364 del codice, chiarendo che le due condizioni per consentire il differimento del termine di convocazione dell'assemblea ordinaria, previste dal capoverso dell'articolo, non debbono necessariamente essere compresenti, ma possono essere alternative tra loro.

L'articolo 10 modifica l'articolo 2370 del codice, precisando che il termine di due giorni per il deposito dei titoli di legittimazione alla partecipazione all'assemblea nelle società quotate in mercati regolamentati è di due giorni lavorativi, sì da scongiurare che, nelle ipotesi in cui coincidano con giorni festivi e l'intermediario non possa rilasciare la relativa comunicazione, il citato termine possa rivelarsi eccessivamente ridotto.

L'articolo 11 modifica l'articolo 2391 del codice, intervenendo a colmare una lacuna nella previsione della disciplina del conflitto di interesse, connessa alla mancata regolamentazione dell'ipotesi in cui la società sia gestita da un amministratore unico; in tale ipotesi, in coerenza con il sistema vigente, è apparso opportuno stabilire che l'amministratore debba riferire la situazione di incompatibilità alla prima assemblea utile, cosa da garantire che i socie sappiano che l'amministratore ha agio in conflitto - e quindi possano valutarne l'effettiva bontà dell'operato - e da scongiurare ipotesi alternative, pure suggerite in dottrina - del ricorso ad autorizzazione da parte dell'assemblea, che ne avrebbero snaturato le caratteristiche di assoluta estraneità ad ogni compito gestorio.

L'articolo 12 introduce l'articolo 2391-bis nel codice civile, provvedendo a disciplinare la fattispecie delle "operazioni con parti correlate"; la filosofia dell'intervento muove verso la valorizzazione dei principi di trasparenza determinate dalla competenti autorità pubbliche di controllo dei settori interessati e di norme di autodisciplina, al fine di assicurare, da un lato, la responsabilizzazione degli amministratori in tale tipo di operazioni e, dall'altro, di porre l'organo di vigilanza e l'assemblea nelle condizioni di essere a conoscenza del contento di simili operazioni. Il testo è stato, peraltro, modificato in esito al parere delle Commissioni parlamentari, come più oltre illustrato.

L'articolo 13 modifica l'articolo 2409-duodecies del codice civile, intervenendo a novellare il contenuto della lettera c) del decimo comma; anziché un semplice rinvio al contenuto della lettera c) del primo comma dell'articolo 2399 del codice in tema di ineleggibilità alla carica di consigliere di sorveglianza, si è preferito riprodurre la disposizione, eliminando però il riferimento ai rapporti di natura patrimoniale che, nel sistema dualistico, poteva concretamente impedire la nomina nel consiglio di sorveglianza dei soci di controllo nella società o in società controllate, con evidente pregiudizio della natura del modello di governance in esame.

L'articolo 14 apporta modificazioni all'articolo 2409-terdecies del codice civile provvedendo a specificare che il consiglio di sorveglianza è chiamato a deliberare in ordine non solo alle materie contenute nei piani strategici predisposti dal consiglio di gestione, ma altresì in tutte quelle operazioni che, per il loro carattere strategico, risultano di rilevante interesse per la società.

L'articolo 15 apporta modificazioni all'articolo 2412 del codice civile, prevedendo, da un lato, che le disposizioni sul limite all'e,missione e sulla garanzia per l'ipotesi di superamento del predetto limite, disciplinate dai primi due commi, si applica anche alle ipotesi in cui le obbligazioni siano emesse all'estero da società italiane, ovvero da loro controllate o controllanti, qualora esse siano negoziate in Italia; dall'altro, nell'ottica di una maggiore trasparenza del collocamento, si prevede che, a pena di nullità del contratto, l'investitore professionale sia obbligato a consegnare all'acquirente il prospetto relativo al collocamento contenente le informazioni sull'operazione stabilite dall'Autorità di vigilanza del settore; l'ultimo periodo del comma precisa che siffatto obbligo esiste in ogni caso, anche se la vendita avvenuta su richiesta dell'acquirente. Il testo è stato, peraltro, modificato in esito al parere delle Commissioni parlamentari, come più oltre illustrato.

L'articolo 16 apporta modificazioni all'articolo 2425-bis del codice civile. In un nuovo comma, in tema di vendita con retro-locazione finanziaria ("sale and lease back"), si è inteso esplicitare il trattamento contabile delle plusvalenze derivanti dalla vendita iniziale del bene alla società di leasing; in ossequio al principio della prevalenza della funzione economica dell'operazione sull'aspetto formale del contratto e in linea sia con i principi di prudenza e competenza statuiti dall'art. 2423-bis del c.c. che con le previsioni del principio contabile internazionale sul leasing (IAS n. 17), si è previsto che le plusvalenze derivanti dalla vendita del bene sono iscritte nei conti economici in funzione della durata del contratto di locazione. La ripartizione nel tempo di questo provento dipenderà dalla natura del bene oggetto di retrocessione, in armonia con quanto già previsto dai principi contabili nazionali.

L'articolo 17 apporta modificazioni all'articolo 2426, primo comma, numero 8-bis, secondo periodo del codice civile. Nel distinguere tra "immobilizzazioni" e "attivo circolante" si enfatizza il rilevante aspetto della differenza tra poste monetarie e non monetarie e si introduce conseguentemente un trattamento contabile rispettoso della sostanza economica del fenomeno e in linea con quella che è sul punto la prassi contabile europea e internazionale.

L'articolo 18 apporta modificazioni all'articolo 2427, primo comma, numero 3-bis, del codice civile Si è provveduto ad aggiungere anche i beni materiali nell'ambito del concetto di "immobilizzazione", laddove il concetto di "durata indeterminata", non pertinente quale criterio di identificazione delle immobilizzazioni immateriali ove posto a raffronto con il riferimento al criterio della "prevedibile durata utile" al quale viene attribuita rilevanza per la determinazione del loro valore corrente, è stato soppresso.

Nell'ambito dell'elencazione dei parametri indicati ai fini dell'effettuazione del c.d. impairment test, anche sotto il profilo del rigore definitorio, la precisazione secondo cui deve tenersi conto del valore di mercato "per quanto determinabile", è sembrata fuorviante posto che, di regola, il valore di mercato dovrebbe essere dotato di una specifica oggettività, sì che si è provveduto a sostituire il riferimento con la più oggettiva terminologia: "per quanto rilevante".

Infine la richiesta di una specifica informativa relativa ai riflessi della determinazione del valore corrente di un'immobilizzazione sugli "indicatori di redditività&" è; stata soppressa, giacché inopportuna, dal momento che non solo tali indicatori non appaiono univocamente determinabili ma, soprattutto, non sono previsti dalla disciplina in materia di bilancio.

L'articolo 19 apporta correzioni meramente formali all'articolo 2441 del codice civile.

L'articolo 20 modifica l'articolo 2447-novies del codice, precisando che, in ipotesi di insolvenza del patrimonio separato, si applicano esclusivamente le disposizioni sulla liquidazione del patrimonio previste nel successivo capo VIII, così da escludere che il patrimonio separato possa essere dichiarato insolvente e fallire autonomamente rispetto alla società che lo ha creato; la clausola di compatibilità è stata quindi inserita al solo fine di adeguare la disciplina della liquidazione civile alle peculiarità delle struttura del patrimonio destinato.

L'articolo 21 modifica l'articolo 2468 del codice, sopprimendo il riferimento alle ipotesi di pegno, usufrutto e sequestro delle partecipazioni contenuto nell'ultimo periodo dell'ultimo comma, giacché esso si peseta come una ripetizione di quanto previsto in via generale per le medesime fattispecie dall'articolo 2471-bis del codice.

L'articolo 22 apporta correzioni meramente formali all'articolo 2479-ter del codice civile.

L'articolo 23 modifica l'articolo 2504-bis del codice civile. Si è ritenuto opportuno esplicitare la disciplina dell'avanzo della fusione analogamente a quanto già fatto per il disavanzo da fusione, il solo attualmente regolamentato nel testo dell'articolo in commento.

L'articolo 24 modifica l'articolo 2506-ter del codice, estendendo il rinvio effettuato dall'ultimo comma alle norme di favore per il procedimento di scissione anche alle società totalmente partecipate, giacché analoghe norme sono attualmente previste per quelle partecipate solo al novanta per cento (2505-bis).

L'articolo 25 modifica l'articolo 2513, primo comma, del codice, estendendo l'attuale riferimento al solo lavoro subordinato contenuto nel rinvio alla lettera B9) dell'articolo 2425, primo comma, del codice a tutte le altre forme di lavoro previste dalla vigente legislazione, a condizione che abbiano un collegamento con l'attuazione del rapporto mutualistico. Il testo è stato, peraltro, modificato in esito al parere delle Commissioni parlamentari, come più oltre illustrato.

L'articolo 26, che apporta modificazioni all'articolo 2522 del codice, è stato introdotto in esito al parere delle Commissioni parlamentari, come più oltre illustrato.

L'articolo 27 modifica l'articolo 2525, primo comma, del codice, precisando che il valore nominale massimo è riferito alle azioni e non alle quote.

L'articolo 28 modifica il secondo comma dell'articolo 2527 del codice, precisando, da un lato, che l'oggetto del divieto è l'attività concorrenziale con quella posta in essere dall'impresa cooperativa, non già la mera condizione di socio di una cooperativa con oggetto identico o affine e, dall'altro, che tale divieto può essere limitato o escluso ad opera dei soci attraverso una specifica clausola statutaria, giacché la precedente preclusione assoluta ex lege è apparsa eccessivamente limitativa.

L'articolo 29, che apporta modificazioni all'articolo 2542 del codice, è stato introdotto in esito al parere delle Commissioni parlamentari, come più oltre illustrato.

L'articolo 30 modifica l'articolo 2545-quinquies del codice, apportando una correzione lessicale al secondo comma ed introducendo una previsione che esoneri dal peculiare regime di restituzione degli utili indicato dai commi secondo e terzo le cooperativa quotate, le quali sono già sottoposte per tale loro particolare natura alle analoghe disposizioni ed ai relativi controlli autorizzatori previsti nel testo unico della finanza di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998. Il testo è stato, peraltro, modificato in esito al parere delle Commissioni parlamentari, come più oltre illustrato.

L'articolo 31 modifica l'articolo 2545-octies, secondo comma, del codice civile, provvedendo a specificare che il bilancio cui si fa riferimento è un bilancio straordinario, sì da evitare interferenze con il concetto di bilancio civilistico ordinario, e stabilendo che, dopo l'approvazione, il predetto bilancio va comunicato al Ministero vigilante, nella specie quello delle Attività produttive. Il testo è stato, peraltro, modificato in esito al parere delle Commissioni parlamentari, come più oltre illustrato.

L'articolo 32 modifica l'articolo 2545-undecies del codice, introducendo, nell'ottica di una maggiore trasparenza e garanzia, un ulteriore requisito per la trasformazione, ovvero l'avvenuta revisione (o, in alternativa, la presentazione della relativa domanda da almeno novanta giorni da parte degli amministratori) da parte dell'autorità di vigilanza governativa ex decreto legislativo n. 220 del 2003.

L'articolo 33 apporta modificazioni terminologiche all'articolo 2545-sexiesdecies del codice.

L'articolo 34 apporta modificazioni terminologiche all'articolo 2545-octiesdecies del codice.

L'articolo 35 introduce l'articolo 111-quaterdecies delle disposizioni di attuazione del codice civile, precisando che, con riferimento al primo incarico di controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile, la durata di esso può coincidere con quella dell'incarico della società di revisione.

L'articolo 36 introdotto in esito ad un'osservazione parlamentare, modifica il primo comma dell'articolo 223-duodecies del codice civile, provvedendo ad unificare il termine di adeguamento degli statuti delle società cooperative alle norme inderogabili introdotte dalla riforma con quello di adeguamento alle disposizioni riguardanti la mutualità prevalente di cui al settimo comma del medesimo articolo, che l'articolo 19-ter del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266 ha provveduto a differire alla data del 31 marzo 2005.

L'articolo 37 apporta modificazioni all'articolo 223-terdecies del codice civile.

In coerenza con l'intervento di coordinamento della legislazione speciale per le banche di credito cooperativo e per le banche popolari, attuata dal successivo Capo IV del decreto, si è provveduto a modificare l'articolo in commento, eliminando il vecchio riferimento alla prevalenza, ora superato dalla normativa di coordinamento ed inoltre il riferimento alla applicabilità a queste categorie della legislazione in vigore al momento dell'entrata in vigore della legge di legazione n. 366 del 2001, atteso che con il nuovo intervento si precisa in maniera chiara l'applicabilità del nuovo codice civile, con le eccezioni conseguenti alla esclusione delle nuove disposizioni civilistiche sostanzialmente incompatibili con la relativa disciplina speciale (art. 5, ultimo comma, legge n. 366 del 2001). Onde consentire l'adeguamento degli statuti alle nuove disposizioni introdotte con il presnete decreto, è stato altresì differito il relativo termine al 30 giugno 2005.

L'articolo 38 introduce l'articolo 150-bis nel testo unico bancario di cui al d. lgs. n. 385 del 1993.

In applicazione dell'espressa riserva prevista dall'articolo 5, comma 3, della legge n. 366 del 2001, si è effettuato un coordinamento tra le norme in materia di cooperative introdotte con la riforma del diritto societario e la regolamentazione cui sono soggette le banche cooperative, collocata nel Testo unico bancario e in altre leggi che stabiliscono una disciplina speciale per tali soggetti. In tale prospettiva si sono individuate, tra le disposizioni della riforma emanate ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 366 del 2001, quelle che inciderebbero su profili di carattere sostanziale della disciplina speciale delle banche cooperative e, nel rispetto dall'esclusione dalla delega, se ne è eccettuata l'applicazione, ferma restando l'applicabilità di tutte le altre norme riformate. Il testo è stato, peraltro, modificato in esito al parere delle Commissioni parlamentari, come più oltre illustrato.

L'articolo 39 apporta modificazioni all'articolo 19 del Testo unico bancario provvedendo a coordinare la disciplina del gruppo cooperativo paritetico e del controllo c.d. "paritetico od orizzontale" nella disciplina generale dei gruppi con le norme di settore e, segnatamente, con l'espressa previsione di applicabilità della disciplina dell'articolo 19 del TUB, in materia di partecipazioni rilevanti nelle banche e, segnatamente, dei commi 1 e 6 in tema, rispettivamente, di autorizzazione all'acquisto di partecipazioni o, comunque, del controllo di una banca e di limiti al c.d. rapporto banca/industria. Il testo è stato, peraltro, modificato in esito al parere delle Commissioni parlamentari, come più oltre illustrato.

L'articolo 40, che apporta modificazioni all'articolo 23 del Testo unico bancario, è stato introdotto in esito al parere delle Commissioni parlamentari, come più oltre illustrato.

L'articolo 41 apporta modificazioni all'articolo 24 del Testo unico bancario e, completando l'opera di coordinamento di cui al precedente articolo, prevede che nell'ipotesi di mancanza di autorizzazione ai sensi dell'articolo 19 ovvero di violazione dei divieti in materia di rapporti banca-industria, i diritti derivanti dalle clausole statutarie o dalle convenzioni pattizie che comportano acquisizione del controllo di una banca non possono essere esercitati, utilizzando per tali ipotesi di controllo una tecnica di neutralizzazione degli effetti pattizi analoga a quella prevista nel TUB per il caso di mancata autorizzazione di partecipazioni rilevanti comportante la sterilizzazione dei diritti di voto e degli altri diritti "gestionali" connessi alla partecipazione. Il testo è stato, peraltro, modificato in esito al parere delle Commissioni parlamentari, come più oltre illustrato.

Gli articoli 42 e 43 apportano modificazioni, rispettivamente agli articoli 29 e 33 del Testo unico bancario, provvedendo a specificare che nelle banche popolari e per le banche di credito cooperativo, la nomina degli organi di amministrazione e di controllo spetta unicamente agli organi sociali, in modo da coordinare la disciplina delle banche cooperative del TUB con i nuovi modelli di amministrazione e di controllo.

Gli articoli 44 e 45, che apportano modificazioni rispettivamente agli articoli 59 e 61 del Testo unico bancario, sono stati introdotti in esito ai pareri delle Commissioni parlamentari, come più oltre illustrato.

In esito ai pareri resi dalle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono state apportate al testo le seguenti modificazioni.

CON RIFERIMENTO AL PARERE ESPRESSO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI SONO STATE ACCOLTE TUTTE LE CONDIZIONI:

  1. CONDIZIONE N. 1) - ARTICOLO 15. Si è inserita una previsione che delega ad una fonte regolamentare (decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia adottato su proposta della Consob) la fissazione delle regole necessarie a verificare il rispetto dei limiti indicati dallo stesso articolo 2412 in ipotesi di emissione di obbligazioni avvenuta all'estero e negoziate successivamente nello Stato; ciò sia sotto il profilo di meglio calibrare la portata precettiva delle norma, sia al fine di garantire ad essa la necessaria elasticità, sì da comprendere tutte le diverse fattispecie in cui può venire in rilevo il limite di emissione indicato nel medesimo articolo, anche sotto l'aspetto delle garanzie rilasciate dalla società italiana alla società emittente con riguardo alle obbligazioni emesse.
  2. CONDIZIONE N. 2) - ARTICOLO 15. Si è provveduto a chiarire che l'Autorità di vigilanza del settore, cui fa riferimento il secondo periodo della previsione in commento, è la Commissione nazionale per le società e la borsa; tale modificazione, è assorbente rispetto alla inversa soluzione suggerita dall'osservazione del Senato: l'opzione prescelta dipende dalla presenza nel codice di altri riferimenti alla Consob in quanto tale.
  3. CONDIZIONE N. 3) - ARTICOLO 29. Si è provveduto ad eliminare la previsione del limite triennale alla rieleggibilità degli amministratori stabilito dal terzo comma dell'articolo 2542 del codice, che è apparso eccessivamente limitativo dell'autonomia statutaria e fonte di difficoltà operative evidenziate nella fase di prima applicazione della riforma nel settore cooperativistico.
  4. CONDIZIONE N. 4) - ARTICOLO 26: si è provveduto a modificare l'articolo 2522, secondo comma, del codice, chiarendo che, nel caso in cui la cooperativa abbia per oggetto attività agricola, possono esserne soci anche le società semplici, sì da agevolare il settore, ove le società semplici a base essenzialmente familiare sono estremamente diffuse, facilitando in tal modo il ricorso allo strumento cooperativo nel settore agricolo.
  5. CONDIZIONE N. 5) - ARTICOLO 35. Si è introdotta una previsione che rende obbligatorie per le Banche di credito cooperativo (BCC) le clausole c.d. "mutualistiche" dell'articolo 2514, con conseguente esclusione dell'applicabilità del comma 2 del medesimo articolo (che regola le maggioranze per le deliberazioni assembleari di introduzione o eliminazione di dette clausole) e dell'articolo 2545-octies (che prevede la "cristallizzazione" delle riserve in caso di eliminazione delle clausole statutarie mutualistiche). L'intervento si spiega alla luce del fatto che il decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo Unico Bancario) configura le BCC come cooperative ispirate al principio mutualistico nella misura massima prevista dall'ordinamento e non sembra ammettere (se non come ipotesi "patologica") l'eventualità di una classe di BCC che, volontariamente dismettendo le clausole mutualistiche, perda con queste la connotazione della "mutualità prevalente".
  6. CONDIZIONE N. 6) - ARTICOLO 35. Si è provveduto a sopprimere il comma 3 dell'articolo 150-bis del testo unico bancario, in quanto assorbito dalla nuova formulazione dello stesso articolo (vedi infra).
  7. CONDIZIONE N. 7) - ARTICOLO 35. Si è provveduto a riformulare il comma 4 dell'articolo 150-bis del testo unico bancario stabilendo che lo statuto delle banche di credito cooperativo deve contenere le clausole previste dall'articolo 2514, primo comma, del codice civile.
  8. CONDIZIONE N. 8) - ARTICOLO 36. Si è provveduto a generalizzare la previsione contenuta nel nuovo comma 8-bis dell'articolo 19 del testo unico bancario, al fine di renderla applicabile in tutte le ipotesi di controllo di fonte negoziale; inoltre, la previsione si è resa applicabile, oltre che ai fini dei commi 1 (autorizzazione) e 6 (separatezza) dell'articolo 19, anche in relazione alle altre ipotesi disciplinate dall'articolo 19 (cfr, ad es., comma 3). Con il nuovo articolo 39 si è integrato l'articolo 23 del testo unico (riguardante la nozione di "controllo" valida nel medesimo corpus normativo) con l'estensione della nozione di controllo alle ipotesi derivanti da contratti o da clausole statutarie che, in qualsiasi modo, determinino l'assoggettamento della banca al potere di direzione e di coordinamento di un'altra società od ente.
  9. CONDIZIONE N. 9) - ARTICOLO 37. Si è provveduto a modificare l'articolo 24 del testo unico bancario, introducendo un nuovo comma 3-bis a mente del quale non possono essere esercitati i diritti derivanti dai contratti o dalle clausole statutarie per i quali le autorizzazioni previste dall'articolo 19 non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate.
  10. CONDIZIONI NN. 10 E 11) - ARTICOLI 40 E 41. Si è effettuato il necessario coordinamento degli articoli 59 e 63 del testo unico bancario con le modifiche appena illustrate (per le parti concernenti, rispettivamente, la definizione di "controllo" nel gruppo bancario e le autorizzazione degli assetti proprietari della società finanziaria capogruppo).

IN RELAZIONE ALLE OSSERVAZIONI DELLA CAMERA:

  1. L'osservazione a), che invitava a valutare l'opportunità di "introdurre una previsione secondo cui - in presenza di clausole compromissorie non adeguate e, dunque, nulle per la mancata previsione del potere di nomina degli arbitri da parte di soggetto estraneo alla società - si consenta alle parti di richiedere, ai fini della nomina degli arbitri, l'intervento del presidente del tribunale", non è stata accolta. In primo luogo essa muove da un presupposto ermeneutico opinabile, ovverosia che le clausole statutarie non adeguate siano irrimediabilmente nulle, giacché in dottrina si sono affacciate anche altre tesi che ipotizzano la persistente validità delle vecchie clausole statutarie con l'applicazione delle regole dell'arbitrato previste nel codice di procedura civile. In ogni caso, anche a volere sostenere la tesi della nullità di siffatte clausole, soccorrerebbero i principi generali della nullità dei negozi giuridici, sì che la questione appare essenzialmente interpretativa, di talché una soluzione imposta per via legislativa contrasterebbe con l'autonomia statutaria che ha ispirato l'intera riforma societaria e, in particolare, la materia arbitrale.
  2. L'osservazione b), che invitava a "valutare l'opportunità di completare la nuova disciplina del pignoramento di quote di s.r.l., con la previsione che, all'atto della notificazione, il debitore assumesse gli obblighi del custode fino al provvedimento di eventuale sostituzione, che il giudice dell'esecuzione potesse in ogni momento pronunciare", non è stata accolta in quanto il sistema positivo già consente al giudice di adottare tutti i provvedimenti necessari al fine di garantire sia il socio che i terzi (vedi articolo 2352).
  3. L'osservazione c), che invitava a valutare "l'opportunità, nella disciplina dell'intervento cautelare, di «tipizzare» il periculum in mora, che potrebbe consistere nella necessità di evitare il verificarsi, per la società, di un pregiudizio irreparabile o comunque di danni gravi e non facilmente riparabili, derivanti dall'inosservanza a carico degli amministratori, e di prevedere che il procedimento cautelare possa avere ad oggetto anche ogni altra misura più idonea ad evitare il periculum, in tal modo consentendo al giudice della cautela di uscire dalla rigida alternativa tra la revoca e la non revoca degli amministratori, disponendo invece misure inibitorie di specifiche attività ritenute dannose per la società", non è stata accolta in quanto, con riferimento al disposto dell'articolo 2476, non è parso indispensabile prevedere la possibilità di interventi del giudice sulla gestione della società con riferimento al compimento di singoli atti, che potranno, se del caso, essere attinti per le vie processuali ordinarie.
  4. L'osservazione d) è stata accolta e si è provveduto a chiarire, nell'introducendo terzo comma dell'articolo 2391-bis del codice civile, che l'organo di controllo sociale vigila sul rispetto delle regole che, a mente del primo comma, sono adottate sulla base dei principi indicati dalla Consob.
  5. L'osservazione e), che invitava a valutare "l'opportunità di definire in termini più stringenti la nozione di operazione strategica, la quale risulterebbe altrimenti sostanzialmente rimessa alle scelte discrezionali eventualmente operate dallo statuto della società", non è stata accolta in quanto la nozione di operazione strategica appare sufficientemente definita in sé, utilmente interpretabile alla luce del successivo riferimento ai "piani" e, comunque, non è sembrato opportuno fornire una definizione che irrigidisca in via generale la fattispecie.
  6. L'osservazione f), che invitava a valutare "l'opportunità di precisare, con riferimento all'articolo 2463 del codice civile, che le norme relative al funzionamento della società possono essere inserite nello statuto allegato all'atto costitutivo", non è stata accolta dal momento che quanto suggerito appare ricavabile in via interpretativa dal sistema vigente.
  7. L'osservazione g) è stata accolta e all'articolo 2513 si è provveduto a riformulare la norma, onde precisare che il riferimento ai due parametri non è alternativo e a chiarire che l'applicazione della norma è riferibile a tutte le forme di lavoro prestato in favore della cooperativa sia dai soci che da soggetti diversi, purché di esse la cooperativa si avvalga in quanto connesse con lo scopo mutualistico.
  8. L'osservazione h), che invitava a valutare nella modifica all'articolo 2527 "l'opportunità di introdurre un'espressa previsione che consenta allo statuto di limitare o escludere il divieto di concorrenza da parte dei soci della società cooperativa", non è stata accolta in quanto il Governo, preso atto che dalla discussione parlamentare sul punto sono emerse sollecitazioni divergenti, nel senso, da un lato, di consentire all'autonomia statutaria la deroga al divieto e, dall'altro, di reintrodurre un divieto assoluto di esercizio di attività affini, ha ritenuto opportuno non intervenire sul punto.
  9. L'osservazione i) è stata accolta e all'articolo 28 si è provveduto a modificare la lettera a) dell'articolo 2545-quinquies, sostituendo la parola "divieto" con la parola "condizione".
  1. L'osservazione l) è stata accolta e all'articolo 29 si è provveduto a modificare l'articolo 2545-octies, utilizzando un'espressione che non generasse neologismi ma, al contempo, nemmeno equivoci sulla natura speciale del bilancio ivi previsto.
  2. L'osservazione m), che invitava a valutare "l'opportunità di rendere omogeneo il termine per l'adeguamento degli statuti delle società cooperative alle nuove norme inderogabili recate dalla riforma del diritto societario e per l'iscrizione nell'albo delle società cooperative, prevedendo che esso sia fissato in modo uniforme per tutte tali società", è stata accolta.
  3. L'osservazione n) che invitava a valutare "l'opportunità di chiarire che la perdita per le cooperative dei caratteri di mutualità prevalente non comporta l'obbligo di devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici" non è stata accolta in quanto una simile conclusione è apparsa, da un lato, una affermazione ovvia, visto il tenore letterale dell'articolo 111-decies delle disposizioni di attuazione del codice civile, e, dall'altro, è sembrata di difficile traduzione normativa, presentando un ampio ventaglio di soluzioni alternative tra loro.
  4. L'osservazione o) che invitava a valutare "l'opportunità di specificare che ogni richiamo, contenuto nelle leggi speciali, all'articolo 26 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1544, si intende riferito all'articolo 2514 del codice civile" non è stata accolta in quanto, pur condividendo lo spirito semplificatorio dell'osservazione, si è ritenuto non facilmente valutabile, allo stato, l'impatto sulla legislazione speciale e, in particolare, sulla normativa fiscale, di una unificazione del richiamo ai requisiti di prevalenza della mutualità a quelli fissati dal nuovo articolo 2514 del codice civile.
  5. L'osservazione p) che invitava a valutare "l'opportunità di coordinare il comma 3 dell'articolo 150-bis del testo unico bancario con l'articolo 21, comma 3, della stessa legge n. 59 del 1992" non è stata accolta poiché il rinvio contenuto nell'articolo 35 è apparso chiaro nella sua finalità legata alla sfera di applicazione dell'intero articolo 150-bis del testo unico bancario.
  6. L'osservazione q), che invitava a valutare "sempre con riferimento al comma 4 del nuovo articolo 150-bis, l'opportunità di indicare espressamente le disposizioni degli articoli 7 e 9 della citata legge n. 59 compatibili con la disciplina e l'operatività delle banche di credito cooperativo", non è stata accolta dal momento che la selettività del rinvio consente all'interprete il giudizio di compatibilità.
  7. L'osservazione r) è stata accolta e all'articolo 35 si è provveduto conseguentemente a modificare il comma 7 dell'articolo 150-bis del testo unico bancario.
  8. L'osservazione s), che invitava a valutare "l'opportunità di modificare la formulazione dall'articolo 111-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile, in materia di individuazione delle società con azioni diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, in quanto un riferimento temporale rigido alla data del 1o gennaio 2004 rischia di non tener conto delle evoluzioni dei mercati che potranno intervenire in futuro e delle modifiche alla disciplina comunitaria sulla sollecitazione all'investimento", non è stata accolta; sull'esigenza rappresentata è apparso, infatti, fare premio l'opposta considerazione che ha fatto ritenere inopportuno che i parametri per la valutazione della misura rilevante della diffusione dei titoli possano variare indefinitamente (sia in senso qualitativo che temporale) sulla base di valutazioni di un'Autorità amministrativa; ciò soprattutto perché tali modificazioni rilevano sull'assetto prescelto dalle società di capitali e, in particolare, incidono sul passaggio da un modello all'altro, con connessa variazione delle norme organizzative e dei diritti soggettivi del socio (vedi, ad esempio, il diritto di recesso). Peraltro, proprio l'attuazione della direttiva comunitaria sulla sollecitazione all'investimento potrà costituire l'occasione opportuna per un'eventuale rivisitazione sistematica dell'intera fattispecie.
  9. L'osservazione t), che invitava a valutare "l'opportunità di coordinare la formulazione della lettera c) del comma 3 dell'articolo 148 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con il tenore letterale della lettera c) del comma 1 dell'articolo 2399 del codice civile", non è stata accolta in quanto non si è ritenuto necessario intervenire, essendo pacifico che il regime delle incompatibilità di cui all'articolo 148 del Testo unico dell'intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 e all'articolo 2399 del codice civile debbano avere una uniforme interpretazione.
  10. L'osservazione u), che invitava a valutare "l'opportunità di collocare l'articolo 150-bis, che individua le disposizioni applicabili e quelle non applicabili alle banche cooperative, nel Titolo II, Capo V, del testo unico bancario, contenente la disciplina di tali banche, invece che nel Titolo IX del medesimo testo unico, recante le disposizioni transitorie e finali", non è stata accolta in quanto si è ritenuto non opportuno modificare la collocazione della norma, stante il suo contenuto che appare contenere norme di attuazione.

CON RIFERIMENTO AL PARERE ESPRESSO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. Sono state accolte tutte le osservazioni coincidenti con quelle formulate nel parere reso dalla Camera dei deputati.

Quanto alle altre si rileva quanto segue.

Con riferimento all'articolo 15, non si è eliminata la condizione della negoziazione in Italia delle obbligazioni ai fini dell'applicazione della norma in quanto ciò si sarebbe tradotto in una sostanziale extraterritorialità della disciplina, in potenziale conflitto con i principi del diritto internazionale. Il permanere della collocazione della previsione dell'articolo 15 nel codice civile deriva dal fatto che la stessa si riferisce anche alle società non quotate.

Con riferimento all'osservazione per cui, ferma restando la natura indivisibile delle riserve accantonate non rilevano ai fini dell'obbligo di devoluzione ai fondi mutualistici di cui all'articolo 17 legge n. 388 del 2000 i casi di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, essa non è stata accolta poiché, se può essere in sé condivisibile, non esige tuttavia un'esplicita modifica, dal momento che vi si può con ragionevole sicurezza pervenire in via interpretativa.

Con riferimento all'osservazione inerente una modificazione dell'articolo 2514, con riguardo alla suggerita distinzione tra soci cooperatori e soci finanziatori, sì da far applicare i limiti ivi stabiliti per il rimborso dei dividendi ai soli soci cooperatori, non si è intervenuto giacché si è ritenuto di non potere distinguere i soci finanziatori dai soci cooperatori per quanto riguarda i limiti alla distribuzione dei dividendi, stante la peculiare natura mutualistica dei componenti l'impresa cooperativa.

Con riferimento all'osservazione inerente la modificazione della disciplina dell'articolo 2409, con riguardo alla introduzione di un potere cautelare di sospensione degli amministratori dall'esercizio delle proprie funzioni in ipotesi di ordinata ispezione della società, si è ritenuto di non intervenire, poiché la procedura è rimasta invariata rispetto al vecchio codice, salvo in punto di legittimazione all'azione; pertanto, non è apparsa opportuna una modifica della parte della norma su cui la riforma non è intervenuta.

Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.