DDL di conversione del DL 374/2001 - Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale - Relazione illustrativa

Disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374 recante: "Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale"

Articolato

L'esigenza di provvedere urgentemente all'introduzione delle misure in oggetto, trova giustificato fondamento nella preoccupante carenza normativa soprattutto in materia di terrorismo transnazionale, che tocca non trascurabili profili info-operativi attinenti alla metodologia e alla durata delle indagini.
Seppure il fenomeno in questione ha finora interessato l'Italia per gli aspetti limitati dell'organizzazione logistica e dell'autofinanziamento di gruppi radicali islamici, ciò non di meno il prevedibile prolungamento della crisi internazionale e la presenza sul territorio di obiettivi sensibili, impone con evidente urgenza che si dia mano con immediatezza ad una attenta rivisitazione del contesto positivo, che non consente di trascurare le emergenze operative delle forze preposte al contrasto del fenomeno. L'urgenza e la necessità di provvedere con immediatezza discendono altresì dagli impegni assunti in ambito internazionale rispetto ad una strategia unitaria di risposta al manifestarsi di forme violente di attacco alle istituzioni democratiche.
Le misure contenute nel presente provvedimento riflettono così la necessità di elevare incisivamente e subito il più generale livello di risposta dello Stato, apprestando forme di tutela anticipata che consentano la possibilità:

di procedere ad intercettazioni preventive ed a quelle giudiziarie, estendendone l'applicabilità ai delitti con finalità di terrorismo;

di estendere alle attività antiterrorismo le norme che rendono possibili in specifici settori (contrasto al traffico degli stupefacenti, riciclaggio, immigrazione clandestina, eccetera) il ritardo degli ordini di cattura, arresto, sequestro e le operazioni "sotto-copertura";

attribuire rilevanza tipica anche ad attività meramente preparatorie, in forma associativa, di atti terroristici in danno di Stati ed organismi esteri o internazionali, in atto non riconducibili alla previsione di cui all'articolo 270-bis del codice penale.

Nel dettaglio, si illustrano di seguito i contenuti dei singoli articoli.
Articolo 1. Il comma 1 prevede l'introduzione di una nuova fattispecie penale che si sostanzia nella promozione, costituzione, organizzazione, direzione e finanziamento di associazioni volte al compimento di atti di violenza, a fini di terrorismo, su persone o cose, all'estero o a danno di uno Stato estero. Viene altresì sanzionata l'attività di assistenza agli associati, prevedendosi, in parallelo con quanto stabilito dall'articolo 418, terzo comma, del codice penale, l'esimente specifica dalla punibilità per i prossimi congiunti degli associati. Il comma 2 integra l'elenco delle "armi da guerra" di cui alla legge n. 110 del 1975, includendovi anche gli "aggressivi biologici e radioattivi", che sono ormai entrati a far parte del novero degli strumenti bellici ad alto grado di offensività ed insidiosità utilizzabili dai terroristi. Il comma 3 integra la fattispecie dell'associazione con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine costituzionale interno, con la previsione di punibilità del finanziamento anche indiretto della stessa, con ciò omologando l'ipotesi all'analogo delitto di associazione con finalità di terrorismo internazionale. Il comma 4, sempre in parallelismo con il reato di cui al nuovo articolo 270-ter, eleva la pena per il solo fatto della partecipazione alle associazioni con finalità di terrorismo interno, sì da poter utilmente ricomprenderne le fattispecie nelle ipotesi di procedibilità, ratione poenae, all'arresto in flagranza. Con il comma 5 viene estesa alle fattispecie penali dei delitti associativi con finalità di terrorismo in danno di Stati esteri la condizione di procedibilità della preventiva autorizzazione del Ministro della giustizia. Tale passaggio procedimentale ha lo scopo di consentire una attenta valutazione politica dei fatti, riguardati nei possibili e delicati riflessi sui rapporti internazionali.
Articolo 2. La norma introduce, nell'ambito delle tipologie penali, la fattispecie del terrorismo internazionale, sanzionabile al pari di quello rivolto a ledere direttamente gli interessi dell'ordinamento interno. La necessità e l'urgenza di intervenire "sistematicamente" nel senso indicato muovono dalla indifferibile esigenza di conferire al terrorismo internazionale specifica valenza penale.
Articolo 3. La norma estende l'applicabilità del regime delle intercettazioni giudiziarie, nonché delle perquisizioni di edifici o di blocchi di edifici di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge n. 306 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 356 del 1992, anche alle ipotesi di delitti per finalità di terrorismo internazionale. La disposizione è indubbiamente funzionale all'approntamento ed utilizzabilità di strumenti operativi idonei alla prevenzione e repressione dei fatti illeciti in argomento.
Articolo 4. Le disposizioni introducono una disciplina ad hoc che consente le cosiddette "operazioni sotto copertura", nonché il ritardo degli atti di cattura, di arresto e sequestro nell'ambito delle attività dirette al contrasto dei delitti di terrorismo. La ratio delle disposizioni in questione sottende all'evidente esigenza di apprestare con la dovuta immediatezza strumenti info-operativi, peraltro già sperimentati con successo in altri ambiti criminosi, idonei a favorire una più efficace ed aderente strategia di indagine per il contrasto del fenomeno terroristico.
Articolo 5. La norma estende alle indagini per il contrasto del terrorismo la possibilità di effettuare le intercettazioni preventive di cui all'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo n. 271 del 1989. La modifica scaturisce dall'esigenza di consentire la disponibilità di strumenti utili all'acquisizione di dati ed informazioni di sicura rilevanza ai fini dello sviluppo delle indagini.
Articolo 6. L'articolo estende la possibilità di effettuare le intercettazioni di comunicazione tra presenti per ricerche di latitanti, in relazione a delitti commessi con finalità di terrorismo anche internazionale.
Articolo 7. La norma integra il dispositivo della legge n. 152 del 1975, prevedendo l'estensione anche a coloro che, in gruppo o separatamente, pongano in essere atti preparatori indirizzati a concretizzare reati di stampo terroristico, delle particolari misure di prevenzione, di cui alla legge n. 575 del 1965. La disposizione è volta ad utilizzare anche nell'ipotesi di contrasto alla criminalità di stampo terroristico le misure di prevenzione e gli strumenti di controllo patrimoniale attualmente impiegati nel settore della criminalità mafiosa e per altre gravi tipologie di reato.
Articolo 8. La norma sottende all'esigenza di potersi avvalere, anche in re lazione ai delitti di terrorismo, dello strumento della partecipazione a distanza al procedimento penale, segnatamente alla necessità di tutelare la sicurezza dei soggetti che prendono parte al processo.
Articolo 9. Le disposizioni contenute nel presente articolo intendono circoscrivere l'impiego della polizia giudiziaria per l'esecuzione di notificazioni, nei soli casi in cui le stesse siano disposte nel corso di procedimenti con detenuti. La finalità precipua dell'innovazione è quella di recuperare, per quanto possibile, ad attività massimamente operative gli organi di polizia giudiziaria, in linea con le esigenze di urgente potenziamento degli strumenti di contrasto della criminalità perseguite con il presente provvedimento.
Articolo 10. La norma iscrive nei rispettivi centri di responsabilità amministrativa del Ministero dell'interno, onde consentirne l'effettiva utilizzazione, le quote già assegnate per l'anno in corso, con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi della legge n. 212 del 1992, concernente la collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale. La disposizione riflette l'esigenza di consentire l'impiego di risorse in parte destinate a rafforzare la collaborazione, a livello internazionale, anche nel settore della prevenzione del crimine di stampo terroristico.