DDL di conversione in legge del DL 354/2003 sul funzionamento dei tribunali delle acque, nonchè interventi per l'amministrazione della giustizia - Relazione illustrativa

Disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354 recante: "Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonchè interventi per l'amministrazione della giustizia"

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Il presente decreto-legge risponde alla volontà di fornire adeguate soluzioni ad alcuni dei problemi più urgenti che ostacolano l'offerta del miglior servizio giustizia ai cittadini e di disciplinare in maniera idonea le modalità di conservazione dei dati di traffico telefonico ai fini della repressione dei reati, con particolare riferimento alle fattispecie criminose che presentano un' elevata gravità.

Le previsioni normative di cui all'articolo 1 intendono assicurare la completa ripresa dell'operatività dei Tribunali delle acque. Deve evidenziarsi, infatti, che il Tribunale superiore, sia pure in un numero ristretto di ipotesi, ed i Tribunali regionali, in ogni caso, non possono allo stato esercitare la giurisdizione.

La Corte costituzionale, infatti, con sentenza n. 305 del 20 giugno- 3 luglio 2002, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dagli articoli. 139 e 143, terzo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nella parte in cui non prevede meccanismi di sostituzione del componente astenuto, ricusato o legittimamente impedito del Tribunale superiore delle acque pubbliche". La decisione comporta che il Tribunale superiore delle acque non può deliberare nelle ipotesi di giudizio di rinvio, quando la Suprema Corte abbia rimesso allo stesso gli atti per un nuovo esame.

Il Giudice delle leggi, inoltre, con sentenza n. 353 del 22 maggio- 17 luglio 2002, ha dichiarato "la illegittimità costituzionale dell'articolo 138 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nella parte in cui prevede che siano aggregati al Tribunale regionale delle acque pubbliche tre funzionari dell'ex Genio civile, uno dei quali deve intervenire nel collegio giudicante". La decisione comporta la totale paralisi dei Tribunali regionali, che non possono decidere alcunché, non essendo più possibile comporre i collegi giudicanti secondo le modalità previste dalla legge.

Le soluzioni proposte consistono, innanzitutto, nel prevedere la sostituzione nel collegio giudicante dei Tribunali regionali dei funzionari dell'ex genio civile con esperti, iscritti nell'albo degli ingegneri e nominati dal Ministro della giustizia in conformità della deliberazione del Consiglio superiore della magistratura adottata su proposta del Presidente della Corte d'appello. Poiché analoghi problemi si pongono anche in ordine alla composizione del Tribunale superiore delle acque, si è prevista un'analoga disciplina, investendo il Presidente del Tribunale superiore del compito di provvedere a proporre la nomina degli esperti. La considerazione che detti esperti, chiamati ad integrare i Tribunali regionali ed il Tribunale superiore delle acque, non siano legati alla pubblica amministrazione da un rapporto di lavoro dipendente, come invece avveniva a proposito dei funzionari dell'ex genio civile, ha indotto a ritenere necessario prevedere la corresponsione agli stessi di una adeguata indennità da calcolarsi in relazione alle udienze cui effettivamente prendano parte. E' risultato ancora necessario prevedere la nomina di un numero di componenti supplenti del Tribunale superiore delle acque, pari al numero dei componenti effettivi, al fine di ovviare ai problemi rilevati in sede di composizione del collegio giudicante in ipotesi di giudizio di rinvio ed anche di assicurare la massima elasticità gestionale del Tribunale stesso.

La norma di cui all'articolo 2 appare motivata dalla necessità ed urgenza di provvedere in considerazione del fatto che in data 31.12.2003 circa 800 magistrati onorari, tra giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari, scadono dal loro mandato non potendo essere riconfermati, e non sarebbe neppure possibile sostituirli immediatamente, con inevitabili ricadute sull'efficienza del funzionamento della giustizia.

La nuova disciplina della nomina e della conferma di tali categorie di magistrati onorari è stata emanata dal Consiglio superiore della magistratura con la circolare n. P-10370/2003 del 26 maggio 2003 e successive modificazioni. La circolare è stata recepita nel decreto del Ministro della giustizia 18 luglio 2003, ma la relativa pubblicazione è avvenuta nella Gazzetta ufficiale del 6 novembre 2003, allorquando il termine per la presentazione delle domande da parte degli aspiranti - indicato nel 30 luglio 2003 - era già scaduto; il CSM ha pertanto adottato, nella seduta del 20 novembre 2003, una nuova deliberazione (N. 206/VA/2002) di riapertura del citato termine, fissato in quindici giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, non ancora avvenuta, del relativo decreto ministeriale di recepimento.

In considerazione di quanto sopra, è evidente che il procedimento di nomina dei nuovi magistrati onorari, che prima di essere immessi nelle funzioni dovranno pure espletare il periodo di tirocinio, non potrà completarsi entro la data di scadenza delle unità già confermate attualmente in servizio. Di qui l'urgenza e la necessità di provvedere in merito.

Con gli articoli 3, 4 e 5 si interviene sulla disciplina relativa al trattamento dei dati personali contenuta nel codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
L'articolo 132, nella formulazione originaria , poneva seri problemi in ordine alla tenuta del traffico, nonché alla conservazione dei dati relativi ad Internet.

Il termine di conservazione di trenta mesi, originariamente previsto per tutti i reati, rischia di non essere congruo allorquando le indagini hanno ad oggetto gravi fenomeni delittuosi, quali quelli della criminalità mafiosa o del terrorismo, che sovente implicano la necessità di accertamenti da compiersi a significativa distanza di tempo dai fatti delittuosi medesimi.
L'articolo 3, in particolare, prevede che i dati siano conservati dal fornitore per il periodo ordinario di trenta mesi; questo termine è suscettibile di proroga per ulteriori trenta mesi in presenza di indagini relative anche a reati di particolare gravità quali sono quelli indicati nell'articolo 407 , comma 2 lettera a) del codice di procedura penale.
L'acquisizione dei dati avviene presso il fornitore. Essa può essere disposta dall'autorità giudiziaria, d'ufficio o su istanza del difensore dell'imputato, dell'indagato o delle altre parti private. E' fatta salva, comunque, per il difensore della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato di richiedere direttamente al fornitore i dati di traffico riguardanti il proprio assistito.

Per quanto riguarda specificamente il pubblico ministero ed il difensore dell'imputato, si è stabilito, una volta decorso il primo termine di trenta mesi, che gli stessi richiedano al giudice, che decide con decreto motivato, l'autorizzazione ad acquisire i dati.

Il decreto ministeriale previsto dal comma 6 dovrà stabilire le modalità di trattamento dei dati secondo i principi indicati al comma 5.
L'articolo 4 introduce la disciplina transitoria specificando che i dati di traffico esistenti al 31.12.2003 vengono conservati sino al 31.12.2005 entro i termini di prescrizione vigenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 171 del 1998.

L'articolo 5 rappresenta norma di mero raccordo con il precedente articolo 5 e stabilisce la sopravvivenza all'abrogazione dell'articolo 4 del decreto n. 171 del 1998 sino al 1 gennaio 2006.

Per quanto concerne il requisito dell'urgenza del provvedimento si osserva che, in mancanza della nuova disciplina, alla data del 1° gennaio 2004 entrerà in vigore l'articolo 132 nella sua attuale formulazione, conseguendone la perdita dei dati relativi al traffico telefonico antecedenti al limite previsto.

L'articolo 6 garantisce la copertura finanziaria delle norme del decreto legislativo di riassetto della composizione del funzionamento del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 7 novembre 2003.

L'articolo 7 interviene nell'ambito dei contratti di locazione finanziaria ed è motivata dalla necessità di chiarire che, in ipotesi di contratti di leasing, anche c.d. "traslativo", il fallimento del concedente non legittima il curatore della procedura a sciogliersi dal relativo contratto. Sono emerse, infatti, sul punto divergenti pronunce giurisprudenziali riguardanti le conseguenze del fallimento del concedente, che hanno però condotto ad un'incertezza sul regime applicabile. A seguito di qualcuna di tali decisioni, le agenzie di rating potrebbero ridurre il rating a tutte le operazioni italiane, con conseguenze negative a carico dell'intero settore del leasing; di qui la necessità e l'urgenza dell'articolo in esame.

L'articolo 8 detta la norma di copertura finanziaria.

L'articolo 9 prevede l'entrata in vigore del decreto.

In ottemperanza al disposto dell'articolo 77 della Costituzione, il decreto-legge di cui sopra viene ora presentato alle Camere per la conversione in legge.