Schema di D.Lgs. - Modifica dell'organico dei magistrati addetti alla Corte di cassazione, a norma della L. 150/2005 - Relazione

Schema di decreto legislativo recante: "Modifica dell'organico dei magistrati addetti alla Corte di cassazione, a norma dell'articolo 1, comma 1 lettera e), della legge 25 luglio 2005, n. 150"

Articolato


Il provvedimento attua la previsione contenuta negli articoli 1, comma 1, lettera e) e 2, comma 5, della legge 25 luglio 2005, n. 150, recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico, laddove, in particolare, si prevede che vengano emanati uno o più decreti legislativi diretti a modificare l'organico della Corte di cassazione e la disciplina dei magistrati applicati presso la medesima.

Nel rivedere la pianta organica della Corte di cassazione il legislatore delegante ha inteso destinare all'esercizio delle funzioni di legittimità solo magistrati ai quali il Consiglio superiore abbia conferito tali specifiche funzioni, eliminando, dunque, la possibilità che esse siano attribuite a magistrati di merito con provvedimenti dei Capi della procura generale e della Corte stessa (come previsto dagli articoli 115 e 116 dell'ordinamento giudiziario vigente). In un'ottica di razionalizzazione dell'utilizzazione delle risorse professionali disponibili, nonché di valorizzazione del ruolo della Suprema Corte, il legislatore delegante ha previsto, in primo luogo, la soppressione di quindici posti, destinati ad essere coperti da magistrati di appello, previsti in organico presso la Corte di cassazione, nonché di tutti e ventidue i posti, pure destinati ad essere coperti da magistrati di appello, previsti in organico presso la Procura generale presso la Corte di cassazione e l'istituzione, in luogo dei posti soppressi, di altrettanti posti destinati a magistrati di cassazione, i quali presteranno servizio presso la Corte, o presso la Procura generale, nella stessa proporzione dei posti soppressi.
L'intento manifestato dal legislatore, nel complesso della delega, di consentire l'accesso alle funzioni di legittimità solo con le modalità previste nella delega medesima, ha poi indotto lo stesso legislatore delegante a prevedere la soppressione di ulteriori quindici posti destinati ai magistrati di appello, assegnando gli stessi a magistrati di tribunale.
Il legislatore delegante ha infine previsto che i trentasette magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale facenti parte della pianta organica della Corte, siano destinati a prestare servizio presso gli uffici del massimario e del ruolo e che il servizio prestato per almeno otto anni presso tali uffici costituisca, a parità di graduatoria, titolo preferenziale nell'attribuzione delle funzioni giudicanti di legittimità.

Ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge numero 150 del 2005, sullo schema di decreto legislativo sono stati acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, espressi in data 30 novembre 2005 dalla Commissione giustizia ed in data 1° dicembre 2005 dalla Commissione bilancio, tesoro e programmazione e del Senato della Repubblica, espressi in data 1° dicembre 2005 dalla Commissione giustizia ed in data 24 novembre 2005 dalla Commissione programmazione economica, bilancio.
A riguardo sono state recepite, trattandosi di indicazioni avanzate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, le condizioni formulate dalla Commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati e dalla Commissione programmazione economica, bilancio del Senato della Repubblica.
Parimenti sono state recepite le condizioni formulate dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati relativamente all'articolo 5, trattandosi di intervento correttivo del testo, suggerito anche dall'osservazione formulata dalla Commissione giustizia del Senato della Repubblica.
Non si è ritenuto, invece, di recepire le osservazioni formulate dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati e dalla Commissione giustizia del Senato della Repubblica, relativamente all'inserimento di una previsione volta a consentire la possibilità di continuare a destinare in udienza i magistrati ai quali non è stato possibile il conferimento delle funzioni di legittimità e che siano stati trattenuti, in via transitoria, in servizio, nei posti soppressi. Ciò, in quanto una siffatta previsione, consentendo il perpetuarsi, per un periodo di tempo che potrebbe essere anche assai significativo, dell'esercizio di funzioni di legittimità, da parte dei magistrati di merito applicati in cassazione, appare in contrasto con l'intento manifestato dal legislatore nel complesso della delega di consentire l'accesso a tali funzioni solo con le modalità previste nella delega medesima e di evitare, quindi, ogni commistione di ruoli e funzioni.

L'articolo 1 prevede le modificazioni all'organico della Corte di cassazione ed alla disciplina relativa ai magistrati applicati presso la stessa alle quali si è fatto, in precedenza, riferimento.

L'articolo 2 prevede, come pure si è sopra anticipato, che il servizio prestato per almeno otto anni presso l'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione costituisce, a parità di graduatoria, titolo preferenziale nell'attribuzione delle funzioni giudicanti di legittimità.

L'articolo 3 prevede la modifica dell'articolo 117 dell'Ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1041, n. 12. Sono state, in particolare, soppresse, nel corpo di tale disposizione, oltre alle parole "e di appello", così come espressamente indicato all'art. 2, comma 5, lettera e), della legge di delegazione, anche le parole "e alla Procura generale presso la medesima Corte", soppressione che costituisce una mera conseguenza della prima, atteso che nell'organico della Procura generale presso la Corte di cassazione erano previsti solo posti destinati a magistrati di appello, ormai soppressi.

L'articolo 4 abroga - come espressamente previsto dalla delega (articolo 2, comma 5, lettera e) - l'articolo 116 dell'Ordinamento giudiziario.

L'articolo 5 detta norme transitorie dirette ad evitare che la soppressione dei posti prevista dall'articolo 1 possa recare nocumento alla funzionalità della Corte di cassazione. A tal fine la procedura di copertura dei posti avviene indipendentemente da parte del Consiglio superiore della magistratura fin dal momento di pubblicazione del decreto, che dispiega i suoi effetti restanti dal novantesimo giorno successivo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 1, comma, 2, della legge numero 150 del 2005 (art. 6).

L'articolo 7 prevede la copertura finanziaria degli oneri a carico del bilancio dello Stato derivanti dall'applicazione delle disposizioni recate dal decreto.