Schema di D.Lgs. - Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma della L. 150/2005 - Relazione

Schema di decreto legislativo recante: "Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150"

Articolato

Il provvedimento attua la previsione contenuta negli articoli 1, comma 1, lettera a) e 2, comma 1, lettere da a) ad r), della legge 25 luglio 2005, n. 150, concernente delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico, laddove si prevede che sia modificata la disciplina per l'accesso in magistratura, nonché la disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati.

Il presente decreto è suddiviso in dodici capi che dettano nuove regole in materia di ammissione in magistratura e tirocinio (Capo I), di individuazione delle varie funzioni dei magistrati (Capo II), di avanzamento in tali funzioni (Capo III), di passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa (Capo IV), di assegnazione dei posti nelle funzioni di primo grado (Capo V), di secondo grado (Capo VI) e di legittimità (Capo VII), di disciplina dei concorsi e delle relative commissioni (Capo VIII), di conferimento degli incarichi direttivi (Capo IX), di ricollocamento in ruolo dei magistrati fuori ruolo (Capo X), di progressione economica dei magistrati (Capo XI), oltre alle disposizioni finali e relative all'ambito applicativo (Capo XII).

Le fondamentali innovazioni e le opzioni compiute in sede di attuazione dei criteri e principi della delega verranno illustrate in relazione ai singoli capi.

Ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge numero 150 del 2005, sullo schema di decreto legislativo sono stati acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, espressi in data 20 dicembre 2005 dalla Commissione giustizia ed in data 10 gennaio 2006 dalla Commissione bilancio, tesoro e programmazione e del Senato della Repubblica, espressi in data 22 dicembre 2005 dalla Commissione giustizia ed in data 12 gennaio 2006 dalla Commissione programmazione economica, bilancio.

Quanto alle condizioni poste dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati, si è ritenuto, in primo luogo, cogliendo il significato della condizione avanzata con riferimento all'articolo 19, comma 2, di inserire, all'articolo 55, una disposizione transitoria avente allo scopo di evitare che il Consiglio superiore della magistratura sia costretto a disporre repentini mutamenti delle funzioni o, comunque, dell'incarico, rispetto a tutti i magistrati che hanno già maturato il periodo massimo di permanenza, con conseguenti possibili difficoltà di funzionamento degli uffici, consentendo, viceversa, al medesimo organo, uno spazio temporale, la cui durata è mutuata da quella prevista, in materia di proroga della permanenza, dall'articolo 19, comma 1, entro il quale provvedere comunque ai mutamenti suddetti.

Si è ritenuto, d'altro canto, di non conformarsi alla condizione posta dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati in ordine all'articolo 1, comma 1. Ciò in quanto, qualora la stessa si riferisca anche alle prove scritte del concorso, il suo accoglimento determinerebbe un aumento del numero delle medesime da tre a quattro che appare estraneo ai principi e criteri di delega, nonchè inopportuno, tenuto conto del più ridotto rilievo, rispetto alla vita professionale del magistrato, delle materie attinenti al diritto dell'economia, rispetto alle altre tre oggetto della prova scritta; qualora la condizione debba, viceversa, intendersi come riferita esclusivamente alle prove orali del concorso, deve invece osservarsi che, nell'ambito di tali prove, lo schema prevede già l'inserimento delle materie, tra quelle riconducibili al "diritto dell'economia", con le quali più frequentemente il magistrato dovrà confrontarsi nella propria vita professionale.

Non si è, infine, ritenuto di conformarsi alla condizione posta dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati in ordine all'articolo 26, comma 2, atteso che la legge di delegazione, col prevedere, all'articolo 2, comma 1, lettera l), n. 11), quale principio e criterio direttivo, che nella individuazione e valutazione dei titoli, si tenga conto "prevalentemente (&) dell'attività prestata dal magistrato nell'ambito delle sue funzioni giudiziarie", non esclude che, ai fini di tale individuazione e valutazione, venga attribuito rilievo, pur se non in misura prevalente, a titoli che, anche se non direttamente attinenti alla attività svolta come magistrato, possano tuttavia, come nel caso delle pubblicazioni di studi e ricerche apprezzabili su argomenti di carattere giuridico o di titoli di studio od ulteriori titoli attestanti qualificate esperienze tecnico-professionali, essere indicativi del livello di professionalità raggiunto.

Passando alle osservazioni formulate dalla Commissione giustizia del Senato della Repubblica, viene in primo luogo in considerazione quella concernente l'articolo 1, comma 7. A riguardo, si è ritenuto che la stessa debba senz'altro trovare accoglimento relativamente alla opportunità, in essa sottolineata, che la valutazione dell'esito del colloquio psico-attitudinale sia operata collegialmente dalla commissione, tenuto conto di come, effettivamente, il colloquio medesimo si integri in una procedura la cui finalità è quella di esprimere, sulla scorta degli esiti dello stesso e degli esiti delle prove vere e proprie, una valutazione complessiva di idoneità del candidato. Si è, quindi, introdotto, all'articolo 1, comma 7, un ulteriore periodo, volto a recepire l'osservazione sul punto. Stante l'affidamento della valutazione degli esiti del colloquio, collegialmente, alla stessa commissione competente per la valutazione delle capacità tecnico-giuridiche del candidato, nel contesto della complessiva valutazione di idoneità del medesimo ad essa conclusivamente devoluta, si è ritenuta non più sussistente l'esigenza di stabilire, con il decreto ministeriale originariamente previsto all'articolo 1, comma 7, secondo periodo, in ordine al colloquio stesso, dei modelli di valutazione, né, tanto meno, sussistere l'esigenza di prevedere, a tale fine, secondo quanto richiesto dalla Commissione nel parere, l'adozione di un regolamento, per il quale sarebbe mancato, comunque, un espresso conferimento del relativo potere, come richiesto dall'articolo 17, comma 3, primo periodo, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Si è poi ritenuto di recepire integralmente, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale 13-28 luglio 2000, n. 391, nonché dei principi affermati nella sentenza della medesima Corte 23-31 marzo 1994, n. 108, le osservazioni formulate dalla Commissione giustizia del Senato della Repubblica relativamente all'articolo 2, eliminando, all'articolo 2, comma 4, primo periodo, il riferimento alle condizioni di ammissione al concorso concernenti esclusivamente i parenti del candidato e sopprimendo la previsione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c).

Ugualmente si sono recepite le osservazioni formulate dalla Commissione con riferimento all'articolo 3, comma 3, conseguentemente modificato nel senso di ancorare la determinazione relativa allo svoglimento della prova scritta del concorso in più sedi al numero delle domande anziché al numero dei posti messi a concorso ed alla rubrica dell'articolo 9, modificata in modo tale da rispecchiare il contenuto dell'articolo.

Non si è, invece, ritenuto di accogliere l'osservazione relativa alla disciplina del conferimento delle funzioni di secondo grado e di legittimità, né quella, formulata in stretto collegamento con la prima, relativa alla disciplina delle condizioni per partecipare ai concorsi per posti direttivi o semidirettivi di merito, da una parte, ed alle condizioni per partecipare ai concorsi per posti direttivi di legittimità, dall'altra.

Quanto a quest'ultima, le diverse espressioni usate nel contesto della disciplina della legittimazione alla partecipazione ai concorsi per il conferimento degli incarichi direttivi o semidirettivi di merito - "magistrati che hanno superato il concorso per il conferimento della funzioni giudicanti (o requirenti) di secondo grado (o di legittimità) da non meno (..)" - ed in quella della legittimazione alla partecipazione ai concorsi per il conferimento degli incarichi direttivi di legittimità - "magistrati che esercitano funzioni giudicanti (o requirenti) di legittimità da almeno (&) - e la diversità, quindi, della disciplina concernente tali legittimazioni, trovano espresso fondamento nella legge di delegazione (cfr. l'articolo 2, comma 1, lettere l) ed i)) e risultano, del resto, coerenti con la specificità che è propria del giudizio di legittimità.

Quanto, d'altro canto, alla prima osservazione, il superamento del concorso per le funzioni di secondo grado o di legittimità non comporta, diversamente da quanto sembra ritenere la Commissione nel proprio parere, che il magistrato "sia obbligato poi ad assumerle (le funzioni) concretamente, anche se, ad esempio, per quelle di secondo grado ciò dovesse comportare il trasferimento in una sede a lui sgradita"; in tale ipotesi, il magistrato ben potrà rinunziare al posto, non ottenendo, quindi, le funzioni di secondo grado o di legittimità e mantenendo, tuttavia, l'idoneità conseguita col concorso, mentre quel posto potrà essere assegnato ad altro idoneo tra quelli seguono quel magistrato in graduatoria. Ciò, fermo restando quando sopra detto in ordine alla diversa disciplina prevista per la legittimazione per gli incarichi direttivi e semidirettivi di merito - legittimazione legata al superamento del concorso - e per la legittimazione per gli incarichi direttivi di legittimità - legittimazione legata all'esercizio delle funzioni di legittimità -.

Relativamente all'osservazione concernente l'articolo 43, con la quale si evidenziava la mancata previsione della periodicità dell'individuazione degli uffici direttivi vacanti, deve evidenziarsi come tale mancanza risponda alla necessità di assicurare, proprio in relazione alla natura degli incarichi direttivi, tale da richiedere una immediata copertura, che il Consiglio superiore della magistratura possa stabilire la cadenza ritenuta, di volta in volta, necessaria, in relazione alle vacanze venutesi a determinare.

Si è, poi, ritenuto di recepire l'osservazione relativa all'articolo 19, introducendo il riferimento alla medesimezza "delle funzioni o, comunque, dell'incarico nell'ambito delle stesse funzioni", con ciò operando un riferimento al posto concretamente occupato, eventualmente individuato anche in base al sistema tabellare, con riferimento sia alle funzioni giudicanti che a quelle requirenti.

Ugualmente si è recepito l'osservazione relativa all'articolo 35, rispondene all'esigenza di individuazione di una data certa dalla quale computare il periodo di servizio residuo che il magistrato è in grado di assicurare prima del collocamento a riposo.

Si è poi, ancora, accolta, l'osservazione relativa all'articolo 43, comma 3, condividendosi l'opportunità, manifestata dalla Commissione nel parere, che il Ministro della giustizia possa proporre unicamente ricorso al tribunale amministrativo regionale e non anche il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Quanto all'osservazione relativa agli articoli 45 e 46, deve evidenziarsi come, conformemente alla ratio sottesa alla previsione della temporaneità degli incarichi direttivi - rappresentata dall'intento di evitare la creazione di centri di potere sempre più radicati in un determinato territorio, oltre che nella facilitazione della rimozione dei dirigenti rivelatisi non pienamente idonei all'espletamento della funzione direttiva - la durata prevista debba intendersi come un limite temporale massimo di permanenza nell'incarico, ferma restando la possibilità per il magistrato dirigente di ottenere il trasferimento ad altra sede prima della scadenza di detto limite massimo, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di requisiti per il trasferimento ad altra sede, di cui agli articoli 194 e 195 dell'ordinamento giudiziario, disposizioni che la legge di delegazione non mostra, invero, di aver inteso innovare. Al fine evitare dubbi interpretativi a riguardo, si è comunque provveduto ad inserire, all'articolo 45, comma 2 ed all'articolo 46, comma 2, un inciso volto a rendere manifesto che la permanenza del magistrato nell'incarico direttivo alla scadenza del termine massimo rappresenta una eventualità e non una necessità.

Non ha potuto, invece, trovare accoglimento, l'osservazione relativa all'articolo 50, comma 2, secondo periodo, atteso che la previsione di cui all'articolo 2, comma 9, lettera m), n. 2), della legge numero 150 del 2005, in essa richiamata, attiene al ricollocamento in ruolo dei magistrati che, all'atto del medesimo, non abbiano compiuto tre anni di permanenza fuori ruolo e, quindi, alla assegnazione agli stessi della sede, e non alla determinazione del periodo massimo di permanenza fuori ruolo. La previsione suggerita, peraltro, non trova riscontro nella legge di delegazione.

In accoglimento dell'osservazione relativa all'articolo 50, comma 5, è stato, infine, inserito, in fondo a tale comma, il periodo suggerito dalla Comissione, attesa la rispondenza del medesimo al principio e criterio di cui all'articolo 2, comma 9, lettera m), della legge di delegazione.

CAPO I - DISPOSIZIONI IN TEMA DI AMMISSIONE IN MAGISTRATURA E UDITORATO -

Il capo I consta di nove articoli e disciplina il concorso per uditore giudiziario, ed in particolare i requisiti per l'ammissione al concorso, la fase iniziale della presentazione della domanda, la composizione e le funzioni della commissione di concorso, lo svolgimento delle prove, i lavori della commissione; infine, il capo I prevede la nomina degli uditori e, mediante rinvio al decreto legislativo sulla Scuola superiore della magistratura, la destinazione degli uditori al tirocinio.

Art. 1. Concorso per uditore giudiziario

Il comma 1 prevede la cadenza annuale del bando di concorso; i commi 2, 3, 4 e 5 prevedono le materie su cui vertono le prove scritte ed orali, i punteggi attribuiti all'esito delle prove, conservando le previsioni già contenute nel R.D. 30 gennaio 1941, n. 12.

In funzione del successivo svolgimento delle funzioni e della attribuzione della sede, il comma 6 prevede che il candidato indichi nella domanda di partecipazione al concorso, a pena d'inammissibilità, se intende accedere alla funzione giudicante ovvero a quella requirente.

Viene ora previsto (comma 7) un colloquio d' idoneità psico-attitudinale all'esercizio della professione di magistrato, che dovrà tener conto delle specifiche funzioni indicate nella domanda di ammissione predetta.

Art. 2. Requisiti per l'ammissione al concorso

Il comma 1 prevede i requisiti per l'ammissione al concorso, richiedendo, oltre alla laurea in giurisprudenza, il possesso di specifici titoli ovvero lo svolgimento di determinate esperienze professionali che implicano un approfondimento delle conoscenze nelle materie giuridiche.

Il comma 2 mantiene alcune condizioni già previste dal R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 relative alla cittadinanza, all'esercizio dei diritti civili ed agli altri requisiti previsti dalle leggi vigenti, mentre il comma 3 mantiene le previsioni vigenti relative all'innalzamento del limite di età per la partecipazione al concorso. Il comma 4 mantiene l'esclusione dal concorso di coloro che il Consiglio superiore della magistratura non reputi di condotta incensurabile.

Art. 3. Indizione del concorso e svolgimento della prova scritta

L'articolo prevede la cadenza (annuale) dei concorsi, il periodo in cui devono tenersi le prove, le fasi salienti della procedura concorsuale. E' previsto che il concorso si tenga in Roma (comma 1), con la possibilità di tenere le prove scritte, in considerazione del presumibile numero delle domande, anche in altre sedi (comma 3), assicurando in tal caso il collegamento a distanza delle commissioni esaminatrici. Il comma 4 specifica la composizione del comitato di vigilanza che esercita le funzioni della commissione presso le sedi diverse da Roma.

Art. 4. Presentazione della domanda

L'articolo contempla termini e modalità della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, ricalcando sostanzialmente il tenore della norma già contenuta nel R.D. 30 gennaio 1941, n. 12.

Art. 5. Commissione di concorso

La norma prevede la composizione della commissione di concorso, gli adempimenti fondamentali della fase di insediamento, le regole di funzionamento.

La commissione è composta da membri nominati dal Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, tra magistrati e professori universitari, in numero determinato in relazione al presumibile numero dei candidati e in funzione del rispetto dei termini previsto per l'espletamento della procedura.

E' previsto che i componenti magistrati siano in numero variabile da un minimo di dodici a un massimo di sedici, e che i professori universitari, scelti tra quelli di prima fascia nelle materie oggetto di esame, siano in numero variabile da un minimo di quattro a un massimo di otto; il numero dei componenti professori universitari è tendenzialmente proporzionato a quello dei componenti magistrati.

Il professore universitario incaricato del colloquio psico-attitudinale è scelto tra i docenti di una delle classi di laurea in scienze e tecniche psicologiche.

In linea di principio, è previsto l'esonero totale dall'esercizio delle funzioni giudiziarie o giurisdizionali dei componenti le commissioni, a meno che non sia possibile raggiungere il numero sufficiente di componenti; in questo caso è possibile l'esonero parziale.

Per utilizzare conoscenze preziose e per ovviare a possibili difficoltà nel reperimento dei componenti la commissione (il decreto esclude la nomina di chi ha fatto parte della commissione in uno degli ultimi tre concorsi precedentemente banditi) è previsto che il presidente della commissione e gli altri componenti appartenenti alla magistratura possano essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non più di cinque anni i quali, all'atto della nomina, non hanno superato i settantacinque anni di età e che esercitavano le funzioni richieste per la nomina all'atto della cessazione dal servizio.

Insediatisi tutti i componenti, la commissione, nonché ciascuna delle sottocommissioni, ove costituite, svolgono la loro attività con la presenza di almeno nove di essi, numero nel quale dev'essere ricompreso il presidente ed almeno un professore universitario.

Art. 6. Lavori della commissione

I Lavori della commissione sono disciplinati in modo da rispettare il lasso temporale previsto dalla legge delega (art. 2, comma 1, lett. d) n.1); a tal fine, sono previsti meccanismi acceleratori che vanno dalla convocazione di sedute supplementari (comma 4) sino alla revoca dei membri da parte Consiglio superiore della magistratura (commi 6 e 8).

Il comma 3 prevede che i lavori della commissione siano articolati in ragione di un numero minimo di dieci sedute a settimana, delle quali cinque antimeridiane e cinque pomeridiane, salvo assoluta impossibilità della commissione stessa, mentre il comma 5 raccorda alle finalità anzidette i periodi di congedo ordinario fruibili dai componenti della commissione.

Art. 7. Limiti di ammissibilità ed esclusioni in relazione a successivi concorsi in magistratura

L'articolo riproduce le previgenti disposizioni in ordine ai limiti di ammissibilità ed alle esclusioni dai successivi concorsi.

Anche nel nuovo ordinamento, deve ritenersi che l'esclusione dai concorsi successivi si riconnetta alla dichiarazione della terza inidoneità, con la conseguente ammissibilità ai concorsi successivi quando la terza dichiarazione di inidoneità intervenga dopo l'ammissione al concorso successivo.

Art. 8. Nomina ad uditore giudiziario

L'articolo disciplina la nomina ad uditore giudiziario, individuando i criteri per l' individuazione del posto in graduatoria e l' attribuzione della sede.

In sintesi, la sequenza prevista dai commi 1 e 2 è la seguente: in primo luogo viene stilata la graduatoria secondo il punteggio riportato dai candidati; quindi viene emesso il decreto ministeriale di nomina; successivamente, le sedi vengono assegnate accordando rilevanza di titolo preferenziale all'indicazione della funzione -requirente o giudicante- indicata nella domanda di partecipazione, come previsto dalla legge di delega sub art. 2, comma 1, lett. a) n. 4). Solo in caso di parità di punti, applicato il predetto titolo preferenziale, si applicano le disposizioni generali vigenti sui titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi.

Il comma 3 prevede un termine di decadenza per la presentazione dei documenti comprovanti il possesso dei titoli di preferenza.

Art. 9. Tirocinio degli uditori e ammissibilità all'esame per l'esercizio della professione di avvocato

La norma coordina il periodo di tirocinio con le previsioni contenute nel decreto legislativo che prevede l'istituzione e l'attività della scuola superiore della magistratura.

Viene mantenuta la previsione secondo cui il periodo di uditorato è valido, come pratica forense, agli effetti dell'ammissibilità all'esame per l'esercizio della professione di avvocato.

CAPO II FUNZIONI DEI MAGISTRATI

Il capo II consta di due articoli ed individua le funzioni dei magistrati, ricomponendole in un quadro organico.

Artt. 10 e 11. Funzioni dei magistrati. Funzioni di merito e di legittimità

Le norme individuano le funzioni dei magistrati, distinguendole, secondo le indicazioni della legge delega, in funzioni di merito e in funzioni di legittimità, giudicanti e requirenti.

Sono previste funzioni requirenti e giudicanti, funzioni direttive e semidirettive (giudicanti e requirenti) sia di primo che di secondo grado, funzioni di legittimità, funzioni direttive di legittimità (giudicanti e requirenti), queste ultime distinte in direttive, direttive superiori e direttive apicali.

Nell'ambito delle funzioni direttive di primo grado (giudicanti o requirenti) sono distinte funzioni direttive di grado elevato, corrispondenti a quelle di presidente di tribunale e di presidente della sezione per le indagini preliminari dei tribunali di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, di presidente dei tribunali di sorveglianza di cui alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e di procuratore della Repubblica presso i predetti tribunali.

CAPO III DELLA PROGRESSIONE NELLE FUNZIONI

Il capo III consta di un articolo che disciplina la progressione nelle funzioni

Art. 12. Progressione nelle funzioni

L'articolo prevede la progressione nelle funzioni, innovando radicalmente la normativa previgente.

Va evidenziato, in primo luogo, il principio secondo cui, sino al compimento dell'ottavo anno dalla nomina a uditore giudiziario, i magistrati debbono svolgere effettivamente funzioni requirenti o giudicanti di primo grado (comma 2); unica eccezione prevista, per evidenti esigenze di ordine costituzionale, è quella in favore dei magistrati posti in aspettativa per mandato parlamentare o collocati fuori ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura.

La progressione nelle funzioni si effettua mediante concorso per titoli ed esami o mediante concorso per titoli (comma 1). Le funzioni di secondo grado possono essere attribuite, alternativamente, dopo otto anni di esercizio effettivo delle funzioni di primo grado previo superamento di concorso per titoli ed esami, scritti e orali, ovvero dopo tredici anni dall'ingresso in magistratura previo concorso per soli titoli (comma 3).

Le funzioni di legittimità sono attribuite, dopo tre anni di esercizio delle funzioni di secondo grado, previo superamento di concorso per titoli, ovvero, dopo diciotto anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli ed esami, scritti e orali (comma 4). Al concorso per titoli ed esami, scritti e orali, per l'attribuzione delle funzioni di legittimità possono partecipare anche i magistrati che non hanno svolto diciotto anni di servizio e che hanno esercitato per tre anni le funzioni di secondo grado (comma 5).

Le funzioni semidirettive o direttive sono invece attribuite previo concorso per soli titoli (comma 6).

CAPO IV PASSAGGIO DI FUNZIONI

Il capo IV consta di quattro articoli che disciplinano il passaggio di funzioni.

Artt. 13, 14 e 15. Passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e passaggio dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti. Periodicità dei passaggi

Le norme disciplinano il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa, imponendo, in attuazione della legge delega, una scelta netta e definitiva circa le funzioni -requirenti o giudicanti- che il magistrato dovrà svolgere (art. 13, comma 1).

In particolare, è previsto che entro il terzo anno di esercizio delle funzioni assunte subito dopo l'espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possono presentare domanda per partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l'assegnazione di posti vacanti nella diversa funzione. Per ottenere il passaggio di funzioni i magistrati devono frequentare l' apposito corso di formazione presso la Scuola superiore della magistratura, il cui giudizio finale è valutato ai fini del passaggio.

Per evitare gli inconvenienti derivanti dalle prime applicazioni della disciplina, è previsto che se al momento della domanda il concorso non è stato bandito, la domanda venga presentata con riserva di integrare i titoli, e che la domanda dispieghi effetto per la partecipazione al primo bando di concorso ad essa successivo.

L'art. 15 prevede che il Consiglio superiore della magistratura individui annualmente e, comunque, con priorità assoluta, i posti vacanti nelle funzioni giudicanti e requirenti di primo grado al fine di consentire il passaggio di funzione (comma 1). Il mutamento delle funzioni da giudicanti a requirenti, e viceversa, deve avvenire per posti disponibili in uffici giudiziari aventi sede in diversi distretti, con esclusione di quelli previsti dall'articolo 11 del codice di procedura penale (art. 15, comma 3).

Art. 16. Regime transitorio.

Il comma 1 detta la disciplina transitoria per i concorsi per il passaggio di funzioni banditi in data anteriore all'effettiva entrata in funzione della Scuola superiore, escludendo in tal caso la necessitò della partecipazione ai corsi di formazione presso la medesima.

I commi 2 e 3 recano la disciplina transitoria per coloro che vogliano cambiare funzioni.

Il comma 4 reca la disciplina del passaggio di funzioni relativamente ai magistrati fuori ruolo al momento dell'acquisto di efficacia della nuova normativa.

CAPO V ASSEGNAZIONE DEI POSTI NELLE FUNZIONI DI PRIMO GRADO

Il capo V consta di tre articoli che disciplinano l'assegnazione dei posti nelle funzioni di primo grado

Art. 17 e 18. Posti vacanti nella funzione requirente e giudicante

Gli articoli 17 e 18 contemplano il meccanismo mediante il quale assicurare la copertura dei posti vacanti nelle funzioni di primo grado.

In primo luogo, è previsto che l'individuazione e l'assegnazione delle sedi vacanti sia effettuata Consiglio superiore della magistratura, tenuto conto della necessità di assicurare il passaggio tra le funzioni (art. 17, commi 1 e 2 e art. 18, commi 1 e 2).

Il Consiglio superiore della magistratura provvede poi sulle domande di tramutamento, previo parere del Consiglio giudiziario (art. 17, comma 2 e art. 18, comma 2).

La parte residua dei posti individuati vengono messi a concorso per l'accesso in magistratura (art. 17 comma 3, art. 18 comma 3).

Art. 19. Permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio

Per evitare i molti inconvenienti legati ad una lunga permanenza del magistrato nella stessa sede e nelle stesse funzioni, è previsto un limite al periodo di permanenza presso l'ufficio giudiziario svolgendo le medesime funzioni o, comunque, il medesimo incarico nell'ambito delle stesse funzioni. La norma riprende ed eleva a principio generale quello già previsto in relazione alla funzione di giudice per le indagini preliminari.

In applicazione del principio di buon andamento la norma attribuisce peraltro al Consiglio superiore della magistratura il potere di prorogare il termine di permanenza in relazione a comprovate esigenze di funzionamento dell'ufficio, contemplando specificamente la necessità di concludere processi di particolare complessità nei quali il magistrato sia impegnato alla scadenza del termine (comma 1).

CAPO VI ASSEGNAZIONE DEI POSTI NELLE FUNZIONI DI SECONDO GRADO

Il Capo VI consta di tre articoli che disciplinano l'assegnazione dei posti nelle funzioni di secondo grado.

Artt. 20 e 21 Posti vacanti nelle funzioni giudicante e requirente

I due articoli regolano, con disposizioni speculari attuative delle previsioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera l), numeri 3) e 4), della legge numero 150 del 2005, l'assegnazione dei posti nelle funzioni giudicanti (art. 20) e l'assegnazione dei posti nelle funzioni requirenti di secondo grado (art. 21).

Le norme prevedono, in conformità con la delega, l'assegnazione dei posti vacanti nelle funzioni di secondo grado, residuati dopo le determinazioni del Consiglio superiore della magistratura sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che già esercitano le funzioni di secondo grado.

Il Consiglio superiore della magistratura assegna pertanto i posti di secondo grado per il 30 per cento ai magistrati che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, cui è possibile partecipare già dopo otto anni dall'ingresso in magistratura (art. 12, comma 3) e, per il 70 per cento, ai magistrati che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per soli titoli cui è possibile accedere dopo tredici anni dall'ingresso in magistratura (art. 12, comma 3), ferma la possibilità che i posti non coperti in uno dei due concorsi siano assegnati ai magistrati dichiarati idonei nell'altro, e tenuto altresì conto del giudizio finale formulato al termine degli appositi corsi di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura. L'assegnazione dei posti da parte del Consiglio superiore della magistratura presuppone, quindi, il superamento di un concorso. E', infatti, solo nell'ambito dei candidati risultati idonei in uno dei due concorsi, che il Consiglio superiore della magistratura, tenuto conto del parere dei consigli giudiziari e degli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fine del conferimento delle funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado, assegnerà i posti vacanti nelle funzioni di secondo grado, giudicanti o requirenti. E' così attuata una delle previsioni più innovative della legge di delegazione: l'introduzione di un sistema di progressione in carriera legato, da un canto, al superamento di un concorso, dall'altro, all' effettiva copertura del posto per le funzioni superiori. Va peraltro specificato che è il Consiglio superiore della magistratura a formare la graduatoria, tenendo presente, come già detto, anche elementi ulteriori rispetto al superamento del concorso.

I due articoli in esame dettano poi, conformemente ai principi e criteri di cui ai numeri 3.6), 3.7) e 3.8), nonché 4.6), 4.7) e 4.8), della lettera l) del comma 1, dell'articolo 2, della legge di delegazione, le corrispondenti disposizioni in materia di legittimazione dei magistrati che hanno assunto funzioni di secondo grado a presentare domanda di tramutamento (artt. 20, comma 3 e 21, comma 3), di conferimento della precedenza assoluta alle domande di tramutamento, presentate dopo tre anni, dei magistrati che hanno assunto le funzioni di secondo grado in una sede indicata come disagiata (artt. 20, comma 4, e 21, comma 4), di rilevanza della valutazione della laboriosià nella valutazione delle suddette domande di tramutamento (artt. 20, comma 5 e 21, comma 5). Quest'ultima valutazione di laboriosità risponde all'esigenza di riscontrare nell'operato del magistrato la concreta soddisfazione di quelle particolari esigenze che caratterizzano le c.d. sedi disagiate, e che meritano la preferenza assoluta nel successivo tramutamento.

Art. 22 Regime transitorio

Il comma 1 esclude la necessità di frequentare gli appositi corsi presso la scuola superiore ai fini della assegnazione dei posti vacanti residuati nella funzione giudicante di secondo grado e dei posti vacanti residuati nella funzione requirente di secondo grado, messi a concorso in data anteriore all'effettivo funzionamento della Scuola medesima.

I commi 2 e 3 attuano le previsioni di cui all'art. 2 comma 9 lett. d), e) ed f) della delega.

CAPO VII ASSEGNAZIONE DEI POSTI NELLE FUNZIONI DI LEGITTIMITA'

Il Capo VII consta di tre articoli che disciplinano l' assegnazione dei posti nelle funzioni di legittimità. Ai concorsi per titoli e per titoli ed esami, alle commissioni di concorso previste per lo svolgimento delle prove per la progressione in carriera.

Art. 23 e 24. Posti vacanti nella funzione giudicante e requirente

I due articoli attuano la direttiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera l), numeri 7) e 9), della legge numero 150 del 2005, disciplinando l'assegnazione dei posti nelle funzioni giudicanti (art. 23) e l'assegnazione dei posti nelle funzioni requirenti di legittimità (art. 24).

I due articoli prevedono l'assegnazione dei posti vacanti nelle funzioni di legittimità, residuati dopo le determinazioni del Consiglio superiore della magistratura sulle domande di assegnazione alle funzioni di legittimità di provenienza presentate da magistrati che esercitano funzioni direttive o semidirettive o sulla loro assegnazione conseguente alla scadenza temporale dell'incarico rivestito.

Sui posti residui il Consiglio superiore assegna i posti vacanti, per il 30 per cento, ai magistrati che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, cui è possibile partecipare dopo diciotto anni dall'ingresso in magistratura o, pur senza aver svolto diciotto anni di servizio, dopo tre anni di esercizio delle funzioni di secondo grado (art. 12, commi 4 e 5) e, per il 70 per cento, ai magistrati che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per soli titoli cui è possibile accedere dopo tre anni di esercizio delle funzioni di secondo grado (art. 12, comma 4), ferma la possibilità che i posti non coperti in uno dei due concorsi siano assegnati ai magistrati dichiarati idonei nell'altro, e tenuto altresì conto del giudizio finale formulato al termine degli appositi corsi di formazione alle funzioni di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura. L'assegnazione dei posti da parte del Consiglio superiore della magistratura presuppone, quindi, il superamento di un concorso. E', infatti, anche in questo caso, solo nell'ambito dei candidati risultati idonei in uno dei due concorsi, che il Consiglio superiore della magistratura, tenuto conto del parere dei consigli giudiziari e degli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fine del conferimento delle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità, assegnerà i posti vacanti nelle funzioni di legittimità, giudicanti o requirenti. Anzi, la progressione in carriera che si concreta nell'accesso all'organo di vertice della magistratura prevede, da un canto, un meccanismo concorsuale e, dall'altro, il condizionamento della progressione all'effettiva copertura del posto.

Art. 25

L'art. 25 attua la disciplina transitoria quanto all'assegnazione delle funzioni di legittimità, attuando le previsioni di cui all'art. 2 comma 9 lett e) ed f) della delega.

CAPO VIII CONCORSI E COMMISSIONI

Il Capo VIII consta di tre articoli che disciplinano i concorsi per il passaggio di funzioni e per la progressione in carriera, la commissione incaricata di effettuare la valutazione ai fini del passaggio di funzioni e per la progressione in carriera.

Art. 26 Concorsi per titoli e concorsi per titoli ed esami

La norma dà attuazione (commi da da 1 a 7), ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 1, lettera l), n. 11), della legge numero 150 del 2005. Il comma 1 si apre con l'affermazione del principio guida per la valutazione: il riscontro della professionalità del magistrato (comma 1). Segue, al comma 2, l'indicazione degli elementi di cui si dovrà tener conto, in via prevalente, ai fini della valutazione dei titoli, nonché degli elementi ulteriori, la cui individuazione era lasciata aperta dalla legge di delega, dai quali la professionalità del magistrato potrà essere desunta; ulteriori elementi che sono stati individuati nelle pubblicazioni di studi e ricerche scientificamente apprezzabili su argomenti di carattere giuridico, nonché nei titoli di studio od ulteriori titoli attestanti qualificanti esperienze tecnico-professionali. Si è inteso con ciò dare rilievo, oltre che all' attività svolta dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni, anche ad attività di carattere scientifico, o ad esperienze di natura tecnico-professionale idonee ad evidenziarne la professionalità. Per garantire una equa e corretta valutazione di professionalità, il comma 3 prevede l'utilizzazione di ogni mezzo idoneo a mantenere l'anonimato dell'estensore del provvedimento e dell'autore delle pubblicazioni.

I commi da 4 a 7, recano la disciplina dei concorsi per titoli ed esami, chiarendo che in tali concorsi si procede alla valutazione dei titoli soli in caso di esito positivo della prova di esame (comma 4, primo periodo); il comma 4 prevede anche che la valutazione dei titoli deve incidere nella misura del 50 per cento sulla votazione finale in base alla quale verrà redatto l'ordine di graduatoria; il comma 5 prevede che restano ferme le disposizioni vigenti ai fini della valutazione dei titoli per la assegnazione delle funzioni di sostituto procuratore presso la Direzionale nazionale antimafia.

L'art. 26 prevede poi che gli esami, per la parte scritta, consistano nella risoluzione di uno o più casi pratici, aventi carattere di complessità ed implicanti la soluzione di rilevanti questioni probatorie, istruttorie e cautelari relative alle funzioni richieste e, per la parte orale, nella discussione del o dei casi pratici oggetto della prova scritta (commi 6 e 7). Nel costruire la prova scritta come prova eminentemente "pratica", si è inteso connotare l'esame in termini di prova di capacità professionale del magistrato nel concreto esercizio delle funzioni, piuttosto che in relazione ad un esercizio meramente teorico e dottrinale.

Il comma 8 prevede, infine, in attuazione dei principi e criteri di cui all'art. 2, comma 1, lettera f), numero 6) della delega, l'innalzamento dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi per i magistrati disciplinarmente sanzionati con una sanzione superiore all'ammonimento.

Art. 27. Corsi di formazione

L'art. 27 stabilisce, in conformità con il principio e criterio direttivo di cui al numero 12) della lettera l), del comma 1 dell'art. 2 della legge numero 150 del 2005, la validità settennale dei corsi di formazione alle funzioni di secondo grado e di legittimità tenuti presso la Scuola superiore della magistratura.

Art. 28. Commissioni di concorso

L'art. 28 disciplina, ai commi da 1 a 4, in conformità con i principi e criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 1, lettera l), numeri 5), 6), 8) e 10), la composizione delle commissioni di concorso, nominate dal Consiglio superiore della magistratura, in relazione ai concorsi previsti ai fini della progressione in carriera e, in particolare, ai fini dell' assegnazione delle funzioni giudicanti di secondo grado (comma 1), delle funzioni requirenti di secondo grado (comma 2), delle funzioni giudicanti di legittimità (comma 3) e delle funzioni requirenti di legittimità (comma 4). I commi 5 e 6 danno attuazione ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 1, lettera p), numeri 1) e 2), prevedendo il regime della durata e della proroga delle commissioni in considerazione (comma 5) e dettando i limiti alla possibilità di riconfermare i componenti delle stesse (comma 6).

CAPO IX INCARICHI SEMIDIRETTIVI E DIRETTIVI

Il Capo IX consta di 21 articoli che disciplinano l'attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi.

Articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 34. Individuazione ed attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi di merito.

Mentre l'articolo 29, reca la disposizione relativa alla individuazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, quanto alle sedi, dei posti vacanti negli incarichi direttivi e semidirettivi, giudicanti e requirenti, di merito, gli articoli da 30 a 34, recano, in attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 1, lettera h), numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15) e 16), della legge di delegazione, la disciplina relativa alla attribuzione di tali incarichi, dettando, in particolare, le regole relative alla legittimazione alla partecipazione ai concorsi per titoli per il conferimento degli stessi.

Art. 35. Conferimento degli incarichi direttivi di merito

L'articolo 35 precisa che il conferimento degli incarichi direttivi di merito, oltre a presupporre la frequentazione dell'apposito corso di formazione alle funzioni direttive presso la Scuola superiore della magistratura ed il conseguimento di una valutazione positiva nel relativo concorso per titoli, potrà aver luogo solo rispetto a magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, possano garantire ancora quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, fissata, dall'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, richiamato dall'articolo in esame, a settanta anni. Tale disciplina è prevista in attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), numero 17, della legge delega, che avevano prescritto, anche al fine di evitare avvicendamenti continui negli incarichi direttivi, tale limiti di periodo minimo di servizio residuo.

Il comma 2 prevede la disciplina transitoria dando attuazione alla delega di cui all'art. 2 comma 9 lett b) quanto alla frequentazione del corso presso la Scuola.

Art. 36. Magistrati ai quali è stato prolungato o ripristinato il rapporto di impiego ai sensi degli articoli 3, commi 57 e 57 bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e 2, comma 3, del decreto legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126

L'art. 36, in linea con le disposizioni di cui agli articoli 57 e 57 bis della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), come, rispettivamente, modificato ed inserito dall'articolo 1 del decreto legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2004, n. 126 - disposizioni che sanciscono il diritto del pubblico dipendente, sospeso dal servizio o dalla funzione, o che abbia chiesto di essere collocato anticipatamente in quiescenza, a seguito di processo penale conclusosi in maniera ampiamente liberatoria, di ottenere il assegnazione o il ripristino del rapporto di impiego "anche oltre i limiti di età previsti dalla legge, comprese eventuali proroghe, per un periodo pari a quello della sospensione ingiustamente subita e del periodo di servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza, cumulati tra loro" - prevede che, ai fini del conferimento degli uffici direttivi di merito, nel computo degli anni di permanenza in servizio, alla data di ordinario collocamento a riposo si aggiunga un periodo pari a quello della sospensione ingiustamente subita e del servizio non prestato per l'anticipato collocamento in quiescenza, cumulati tra loro.

Art. 37. Titolo preferenziale per il conferimento di incarichi semidirettivi e direttivi di merito

L'articolo 37 costituisce attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), numero 18), della legge numero 150 del 2005, prevedendo, al comma 1, la legittimazione dei magistrati che hanno superato il concorso per il conferimento delle funzioni di legittimità a partecipare ai concorsi per gli incarichi semidirettivi di primo e di secondo grado e per gli incarichi direttivi di primo grado e di primo grado elevato e, al comma 2, che l'esercizio delle funzioni di legittimità costituisce, a parità di graduatoria, titolo preferenziale per il conferimento degli incarichi direttivi di primo grado elevato.

Art. 38, 39 e 40. Individuazione dei posti vacanti negli incarichi direttivi e direttivi superiori di legittimità. Attribuzione degli incarichi direttivi di legittimità. Attribuzione degli incarichi direttivi superiori e superiori apicali di legittimità

L'art. 38 reca la disposizione relativa alla individuazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dei posti vacanti negli incarichi direttivi e direttivi superiori di legittimità; gli articoli 39 e 40 prevedono, in attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 1, lettera i), numeri 1), 2), 3), 4) e 5), della legge di delegazione, la disciplina relativa alla attribuzione di tali incarichi, oltre che di quello direttivo superiore apicale di legittimità, dettando, in particolare, le regole relative alla legittimazione alla partecipazione ai concorsi per titoli per il conferimento degli stessi.

Art. 41. Conferimento degli incarichi direttivi di legittimità

L'articolo 41, comma 1, precisa che il conferimento degli incarichi direttivi di legittimità, oltre a presupporre la frequentazione dell'apposito corso di formazione alle funzioni direttive presso la Scuola superiore della magistratura ed il conseguimento di una valutazione positiva nel relativo concorso per titoli, potrà aver luogo solo rispetto a magistrati che, al momento della pubblicazione del posto messo a concorso, possano garantire ancora due anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, fissata, dall'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, richimato dall'articolo in esame, a settanta anni. Tale disciplina, prevista in attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), numero 6), della legge delega, ricalca quella relativa al conferimento degli incarichi direttivi di merito, di cui all'articolo 35, salvo che per il meno restrittivo limite di età per il conferimento dell'incarico (due, anziché quattro anni prima della data di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo). Il comma 2 del medesimo articolo precisa, invece, che gli incarichi direttivi superiori e l'incarico direttivo superiore apicale di legittimità sono conferiti ai magistrati valutati positivamente nei relativi concorsi per titoli, senza le restrizioni di età previste per gli incarichi direttivi d legittimità.

Il comma 3 prevede la disciplina transitoria dando attuazione alla delega di cui all'art. 2 comma 9 lett b) quanto alla frequentazione del corso presso la Scuola.

Art. 42. Magistrati ai quali è stato prolungato o ripristinato il rapporto di impiego ai sensi degli articoli 3, commi 57 e 57 bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e 2, comma 3, del decreto legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126

L'articolo 42, ricalca, con riferimento ai limiti di età per il conferimento degli incarichi direttivi di legittimità, la previsione formulata all'articolo 36 con riferimento ai limiti di età per il conferimento degli incarichi direttivi di merito

Art. 43. Concorsi per gli incarichi direttivi

L'articolo disciplina i concorsi per gli incarichi direttivi. L'incarico viene conferito previo superamento di un concorso finalizzato alla verifica circa l'idoneità del magistrato a svolgere le funzioni direttive. Tale valutazione è compiuta dalla commissione di concorso prevista dall'art. 47 (comma 1).

La commissione valuta i titoli in riferimento alla loro specifica rilevanza ai fini della verifica delle attitudini allo svolgimento di funzioni direttive (comma 1); trattandosi di un giudizio complesso che involge molteplici aspetti della professionalità del magistrato, è previsto che la commissione valuti anche la laboriosità del magistrato e la sua capacità organizzativa. La completezza e la globalità della valutazione si riflette anche nella successiva valutazione del Consiglio superiore della magistratura, che forma la graduatoria acquisiti ulteriori elementi di valutazione ed il parere motivato dei consigli giudiziari, o del consiglio direttivo presso la Corte di cassazione, nei concorsi per le funzioni direttive di legittimità (comma 2).

Il pregresso esercizio di funzioni semidirettive o direttive costituisce titolo preferenziale, in quanto elemento presuntivo di attitudine allo svolgimento delle funzioni direttive richieste (comma 5).

Il Consiglio superiore della magistratura propone quindi al Ministro della giustizia, secondo le modalità del concerto di cui all'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, le nomine nell'ambito dei candidati dichiarati idonei dalla commissione di concorso (comma 2).

Il Ministro della giustizia, fuori dai casi di ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato in relazione a quanto previsto dall'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni, può ricorrere, esclusivamente al giudice amministrativo, contro le delibere concernenti il conferimento o la proroga di incarichi direttivi (comma 3).

Art. 44. Concorsi per l'attribuzione degli incarichi semidirettivi

Il meccanismo previsto dall'art. 44 per l'attribuzione degli incarichi semidirettivi ricalca parzialmente lo schema già detto a proposito del conferimento degli incarichi direttivi; anche in questo caso, il concorso determina una dichiarazione d' idoneità allo svolgimento delle funzioni semidirettive da parte della commissione di cui all'art. 47, con una valutazione orientata specificamente alla verifica delle attitudini allo svolgimento delle funzioni semidirettive. La valutazione della laboriosità del magistrato e della sua capacità organizzativa è invece richiesta in via prevalente rispetto alla valutazione dei titoli (comma 1), questi ultimi individuati e valutati nello stesso modo previsto per il conferimento delle funzioni direttive (ai sensi dell'art. 26, commi da 1 a 5).

Anche per l'attribuzione degli incarichi semidirettivi è previsto quale titolo preferenziale, in quanto elemento presuntivo di attitudine allo svolgimento delle funzioni semidirettive, il pregresso esercizio di funzioni direttive o semidirettive (comma 4). Al fine di realizzare la migliore valutazione possibile, per le funzioni semidirettive giudicanti in sezioni specializzate, il comma 6 impone di tenere adeguatamente conto della pregressa esperienza maturata dal magistrato nello specifico settore oggetto dei procedimenti trattati dalla sezione di tribunale o di corte di appello la cui presidenza è messa a concorso (comma 6).

Il Consiglio superiore della magistratura, acquisiti ulteriori elementi di valutazione ed il parere motivato dei consigli giudiziari, assegna quindi l'incarico semidirettivo nell'ambito dei candidati dichiarati idonei dalla commissione di concorso, tenuto conto del giudizio d' idoneità espresso dalla commissione (comma 2).

Art. 45. Temporaneità degli incarichi direttivi

La norma sancisce il principio fondamentale della temporaneità dell'incarico direttivo, contemplando la possibilità di una sola proroga subordinata ad una valutazione positiva da parte del Consiglio superiore della magistratura (comma 1).

Per non disperdere il patrimonio di esperienza e di capacità ormai acquisito, il comma 2 prevede che, alla scadenza dell'incarico, il magistrato potrà concorrere per altri posti direttivi, nel rispetto di un sostanziale mutamento del nuovo ambito di competenza territoriale. Pertanto, allo scadere dell'incarico direttivo, il magistrato che tuttora lo ricopra potrà concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi di uguale grado in sedi poste fuori dal circondario di provenienza e per incarichi direttivi di grado superiore per sedi poste fuori dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale.

Nel caso in cui il magistrato non ambisca a svolgere ancora funzioni direttive, oppure nel caso che la relativa domanda sia stata rigettata, egli è assegnato alle funzioni non direttive da ultimo esercitate nella sede di originaria provenienza, se vacante, ovvero in altra sede, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato (comma 4).

I magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), ricoprono gli incarichi semidirettivi requirenti di cui al comma 1, mantengono le loro funzioni per un periodo massimo di quattro anni. Decorso tale periodo senza che i predetti magistrati abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, essi ne decadono restando assegnati con funzioni non direttive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero, da riassorbire alle successive vacanze, senza variazione dell'organico complessivo della magistratura.

Il comma 5 prevede che i magistrati i quali alla data di entrata in vigore della nuova normativa ricoprano incarichi direttivi, giudicanti o requirenti, mantengono le loro funzioni per un periodo massimo di quattro anni. Decorso tale periodo senza che i predetti magistrati abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, essi ne decadono restando assegnati con funzioni non direttive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero, da riassorbire alle successive vacanze, senza variazione dell'organico complessivo della magistratura.

Art. 46. Temporaneità degli incarichi semidirettivi

L'articolo disciplina la temporaneità degli incarichi semidirettivi in modo analogo a quanto previsto per gli incarichi direttivi, con poche varianti legate alla diversa rilevanza dell'incarico. In tal senso vanno evidenziati la diversa durata dell'incarico (comma 1) e l'assenza di proroga.

Art. 47. Commissioni di concorso

La norma prevede la composizione delle commissioni di concorso per l'assegnazione dei posti relativi alle funzioni direttive e semidirettive, giudicanti e requirenti.

Art. 48. Concorso per l'incarico di Procuratore nazionale antimafia

Il comma 1 precisa, mediante sintetico rinvio ad altre disposizioni del decreto, che al concorso per l'incarico di Procuratore nazionale antimafia si applicano: il concorso e la dichiarazione d' idoneità da parte della commissione esaminatrice di cui all'articolo 47, il concerto del Ministero della giustizia ed i poteri attribuiti al Ministro dall'art. 43, la temporaneità dell'incarico (con la possibilità di proroga prevista dall'art. 45), la assegnazione alle funzioni da ultimo esercitate.

Il comma 2 prevede che alla scadenza dell'incarico di Procuratore nazionale antimafia, il magistrato possa concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi requirenti ubicati in distretto diverso da quello previsto ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale.

Art. 49. Regime transitorio

L'articolo reca un regime transitorio per il conferimento degli incarichi semidirettivi di 1° e 2° grado e direttivi di 1° grado e 1° grado elevato, degli incarichi direttivi di 2° grado, e degli incarichi direttivi e direttivi superiori di legittimità, attuando il regime transitorio previsto dall'art. 2 comma 9 lett. f) ultima parte.

CAPO X MAGISTRATI FUORI RUOLO

Il capo consta di un solo articolo che disciplina il ricollocamento in ruolo dei magistrati

Art. 50. Ricollocamento in ruolo

L'articolo disciplina il ricollocamento in ruolo dei magistrati.

Il primo comma prevede che il periodo trascorso dal magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura è equiparato all'esercizio delle ultime funzioni giurisdizionali svolte. Il ricollocamento deve avvenire nella medesima sede, se vacante, o in altra sede, e nelle medesime funzioni. Nel caso di cessato esercizio di una funzione elettiva extragiudiziaria, salvo che il magistrato svolgesse le sue funzioni presso la Corte di cassazione o la Procura generale presso la Corte di cassazione o la Direzione nazionale antimafia, il ricollocamento in ruolo deve avvenire in una sede diversa vacante, appartenente ad un distretto sito in una regione diversa da quella in cui è ubicato il distretto presso cui è posta la sede di provenienza nonché in una regione diversa da quella in cui, in tutto o in parte, è ubicato il territorio della circoscrizione nella quale il magistrato è stato eletto.

Il secondo comma porta a dieci anni il termine massimo di collocamento fuori ruolo, non computandosi in detto periodo massimo quello trascorso fuori ruolo antecedentemente all'entrata in vigore del decreto.

Il terzo comma esclude, in ogni caso, che i magistrati collocati fuori dal ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura ovvero per mandato parlamentare possano partecipare ai concorsi previsti dal decreto.

I comma 5 e 6 prevedono il regime transitorio per il ricollocamento in ruolo dei magistrati.

CAPO XI PROGRESSIONE ECONOMICA DEI MAGISTRATI

Il capo prevede la progressione economica dei magistrati, elencando sette classi stipendiali e differenziandone i singoli presupposti.

Art. 51. Classi di anzianità

Il primo comma prevede che la progressione economica dei magistrati si articola automaticamente secondo sette classi crescenti di anzianità, salva la possibilità di conseguire la superiore classe stipendiale a seguito del superamento del concorso, fermo restando il miglior trattamento economico eventualmente conseguito dal magistrato.

CAPO XII DISPOSIZIONI FINALI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il capo costa di quattro articoli che disciplinano l'ambito di applicazione del decreto, la copertura finanziaria, le abrogazioni e l'entrata in vigore.

Art. 52. Ambito di applicazione

La norma esclude che il decreto si applichi alle magistrature diverse da quella ordinaria.

Art. 53. Copertura finanziaria

La norma specifica le risorse mediante le quali far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione del decreto

Art. 54. Abrogazioni

La norma prevede una serie di abrogazioni rese necessarie dall'entrata in vigore del decreto; in particolare, vengono abrogate una serie di norme del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 ormai incompatibili con il nuovo ordinamento, nonché le leggi 25 luglio 1966 n. 570 e 20 dicembre 1973 n. 831.

Art. 55.Disposizione transitoria

La norma detta il regime intertemporale relativamente alla disciplina dei limiti di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio.

Art. 56. Decorrenza di efficacia

La norma prevede il momento dal quale le disposizioni del decreto hanno effetto, individuandolo nel novantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.