DDL di conversione in legge del DL 115/2005 recante: Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione - Relazione

Disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante: "Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione. Disposizioni in materia di organico del personale della carriera diplomatica, delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso e proroghe di termini per l' esercizio di deleghe legislative

Articolato


L'accluso decreto-legge, che viene sottoposto all'esame del Parlamento ai fini della sua conversione in legge, prevede al capo I interventi urgenti per l'università, la scuola e per gli ordini professionali.

Per quanto concerne l'università è da evidenziare che l'Ateneo «Carlo Bo» di Urbino è uno dei più antichi atenei, ha una prestigiosa tradizione (fra un anno compierà 500 anni) ed ha costituito da sempre, per la sua collocazione territoriale, un polo di riferimento per gli studenti dell'Italia centrale; ha rivestito e riveste, inoltre, una grande importanza per le attività culturali, economiche e sociali di Urbino e del territorio circostante.

L'Ateneo di Urbino è una università non statale legalmente riconosciuta, che riceve un contributo annuale di finanziamento dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243) pari a 20 milioni di euro, rimasto inalterato dal 1991. Tale contributo, che costituisce circa un terzo delle entrate dell'università, è stato integrato una tantum con ulteriori finanziamenti attribuiti con specifici provvedimenti legislativi.
Anche in questa legislatura sono stati presentati disegni di legge per sostenere finanziariamente l'Ateneo «Carlo Bo» (atti Senato nn. 2075 e 2168) che non hanno, tuttavia, concluso positivamente il loro iter.

L'università di Urbino ha presentato, ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 25 novembre 2004, concernente la programmazione del sistema universitario, una richiesta di statalizzazione che è all'esame del Ministero; è in corso un'istruttoria per acquisire una articolata documentazione sulla situazione complessiva attuale, segnatamente per quanto concerne gli aspetti economico-finanziari dai quali sembrano emergere, comunque, elementi di particolare «criticità», che richiedono interventi di risanamento. In particolare va segnalato che l'università di Urbino ha accumulato, al 31 dicembre 2004, un disavanzo di 50,7 milioni di euro e che si prevede un ulteriore disavanzo di gestione relativo all'esercizio 2005 per 19 milioni di euro.
Il complesso iter procedurale per la statalizzazione richiede molteplici adempimenti e, quindi, tempi mediamente lunghi; comunque, presuppone la definizione di un intervento di risanamento.

Il Governo si è fatto carico della esigenza di intervenire immediatamente, in via d'urgenza, per sostenere con un finanziamento straordinario l'università di Urbino al fine di assicurare temporaneamente il proseguimento della sua attività istituzionale e di consentire la progettazione dell'intervento di risanamento. In tale modo si tiene anche conto della risoluzione in Assemblea n. 6-00103 del 6 aprile 2005, votata dall'Assemblea della Camera dei deputati con il parere favorevole dello stesso Governo.

L'articolo 1 del decreto-legge prevede pertanto l'erogazione di un contributo straordinario aggiuntivo, rispetto a quello già attribuito ai sensi della legge n. 243 del 1991, all'università di Urbino, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2005 e di pari ammontare per l'anno 2006.

Il consiglio di amministrazione, integrato da due esperti di elevata qualificazione amministrativo-contabile, nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, procederà entro sei mesi ad elaborare un piano programmatico per ridefinire la dotazione organica, nonché per mettere a punto azioni e strumenti idonei per un recupero della situazione debitoria. Il compenso per gli esperti è a carico dell'università di Urbino ed a valere sul contributo aggiuntivo assegnato alla stessa università.

Tale piano poi sarà sottoposto all'approvazione dei predetti Ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari, affinché venga coinvolto politicamente anche il Parlamento che ha votato la citata risoluzione.

L'onere finanziario è posto, per l'importo complessivo di 12 milioni di euro per gli anni 2005-2006, a carico del Fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'istruzione e per l'importo di 18 milioni di euro suddiviso negli anni 2005-2006 a carico del Fondo di finanziamento ordinario del sistema universitario.

Con l'articolo 2 si dispone la proroga del Consiglio universitario nazionale (CUN) scaduto il 30 aprile scorso e che ha svolto le sue funzioni fino al 14 giugno in regime di prorogatio, ai sensi della legge 15 luglio 1994, n. 444, di conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293. Il CUN è stato già prorogato nella medesima composizione per due volte, al fine di assicurare la sua continuità funzionale nella delicata fase della verifica degli ordinamenti didattici dei nuovi corsi di laurea e di laurea specialistica, elaborati dalle università in esecuzione della riforma disposta ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 marzo 1997, n. 127, e successive modificazioni.

Un disegno di legge di riordino del CUN, già approvato a larga maggioranza dal Senato (atto Senato n. 3008), è attualmente all'esame della VII Commissione della Camera dei deputati in sede referente (atto Camera n. 5385). La ulteriore proroga del CUN è, quindi, prevista in via del tutto eccezionale per sei mesi al fine di consentirne il funzionamento nelle more dell'approvazione del predetto disegno di legge e dell'espletamento delle procedure per la ricostituzione del medesimo organo consultivo sulla base della nuova normativa.
Quanto al settore della scuola, esso è oggetto dell'articolo 3. È da ricordare in proposito che il decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, prevede all'articolo 1-bis l'adozione entro il 31 gennaio 2005 (con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e dell'economia e finanze) di un piano pluriennale di nomine a tempo indeterminato al fine di consentire, nel corso del triennio 2005-2008, la copertura dei posti disponibili e vacanti del personale docente.

I tempi di definizione del piano, da adottare con il decreto sopra indicato, che deve essere sottoposto ai pareri delle competenti Commissioni parlamentari secondo la particolare procedura prescritta dallo stesso articolo 1-bis, non hanno consentito di assicurare la conclusione del procedimento in tempo utile per le assunzioni del personale relativamente all'anno scolastico 2005-2006. La disposizione di cui all'articolo 3 ha pertanto lo scopo, in attesa della definizione del piano in questione, di rendere possibili tali assunzioni relativamente al primo anno del triennio previsto. Per gli anni successivi si provvederà in base alle previsioni del piano pluriennale, una volta che questo sarà stato adottato secondo la procedura stabilita.

Si precisa, inoltre, che le nomine saranno conferite solo a condizione che, nel triennio di attuazione del piano, non determinino situazioni di soprannumeralità.
Al fine di ovviare all'eventualità che il personale docente da assumere possa risultare in soprannumero, in relazione al processo di riforma in atto, si è prevista, per le esigenze di formazione in servizio del personale docente derivanti da modifiche degli ordinamenti scolastici e delle classi di concorso, la partecipazione obbligatoria, dei docenti stessi, ai corsi di formazione attivati nell'ambito delle annuali iniziative di formazione in servizio del personale docente della scuola. In proposito si è fatto riferimento alla disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), riguardante i docenti che devono impartire l'insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria.

Lo stesso articolo 3 prevede, infine, l'assunzione anche di personale ATA. In proposito si deve evidenziare il rilevante numero di posti vacanti e disponibili (oltre 68.000 unità), con un turn-over di circa 6.500 unità all'anno. Al fine di evitare disfunzioni nel regolare funzionamento delle scuole anche in conseguenza della carenza di tale personale, si rende necessario prevedere l'assunzione, con decorrenza dal prossimo 1º settembre 2005, di un contingente predeterminato. Tale personale è assolutamente indispensabile per il funzionamento di servizi scolastici essenziali, come quelli amministrativo-contabili e di vigilanza, per consentire alle scuole di fare fronte agli accresciuti compiti derivanti dal regime di autonomia e dalla riforma in atto degli ordinamenti scolastici.

La disposizione di cui al comma 5 intende precisare con maggior rigore i requisiti per la nomina a Direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione, anche in considerazione dell'elevato livello scientifico che la medesima ha ormai conseguito.
In particolare, l'intervento normativo permette la nomina a tale incarico di professori universitari ordinari di ruolo, nonché di dirigenti di particolare e comprovata qualificazione che abbiano diretto per almeno un quinquennio istituzioni pubbliche di alta formazione, ovvero per almeno dieci anni, anche non continuativamente, istituzioni private di alta formazione riconosciute dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La disposizione, infine, introduce maggiore flessibilità nella durata dell'incarico, che si prevede possa essere conferito per un periodo fino a quattro anni.

L'articolo 4 provvede a disciplinare l'indizione delle elezioni degli organi di governo degli ordini professionali. Va infatti ricordato che la legge 27 dicembre 2004, n. 306, di conversione del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, articolo 19-decies ha disposto che entro il 30 giugno 2005 debba essere emanato il regolamento attuativo dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 328, in materia di procedure elettorali per il rinnovo degli ordini interessati. La norma ha, altresì, stabilito che, sempre entro il 30 giugno 2005, devono essere indette le elezioni per il rinnovo dei consigli degli ordini e collegi interessati. Con l'emanazione del predetto regolamento si completa la prima fase della riforma dell'accesso alle professioni in quanto, con la sua entrata in vigore, i laureati triennali potranno essere rappresentati negli organi di governo delle categorie di appartenenza.

Il predetto schema di regolamento sta per ultimare il proprio iter procedurale ed è quindi impossibile la sua entrata in vigore prima del 30 giugno 2005, data in cui, come si è detto, viene a scadenza la proroga dei predetti consigli. Analoghe considerazioni valgono per l'approvazione del regolamento relativo ai consigli dell'ordine degli psicologi, previsto dal terzo periodo dell'art. 1-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

Al fine di evitare che si proceda alle elezioni con le vecchie regole e dunque risultino vane le proroghe degli organi professionali sino ad oggi concesse, è pertanto necessario ed urgente un intervento normativo di rango primario entro il 30 giugno. In tale senso, l'articolo 4 stabilisce, al comma 1, che, al fine di consentire il rinnovo degli ordini professionali secondo il sistema previsto dal regolamento di cui all'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001, le elezioni degli enti territoriali sono indette alla data del 15 settembre 2005, mentre quelle per il rinnovo dei consigli nazionali si svolgono alla data del 15 novembre 2005. Per l'ordine degli psicologi, il comma 2 dispone che le elezioni saranno indette entro 30 giorni dalla scadenza del termine (180 giorni) entro il quale deve essere emanato il relativo regolamento elettorale. Per tutti gli ordini professionali interessati dal provvedimento si prevede che, ove il mandato non abbia più lunga durata, i consigli in carica scadono al momento della proclamazione dei nuovi organi.

Il capo II del decreto-legge dispone ulteriori interventi urgenti.
In armonia con l'impianto dell'articolo 97 del codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), le recenti riforme legislative hanno apportato modifiche anche all'articolo 116 dello stesso codice, prevedendo, in particolare, l'obbligo di conseguimento del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori da parte dei minorenni che abbiano compiuto i 14 anni, successivamente esteso, a decorrere dal 1º luglio 2005, anche ai maggiorenni che non siano già titolari di patente di guida.
Si rende pertanto necessario, per le difficoltà strutturali ed operative non superabili nell'imminenza della stagione estiva, differire al 1º ottobre 2005 la data di entrata in vigore dell'obbligo, per i maggiorenni non patentati, di conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori. A ciò provvede l'articolo 5.

Inoltre, ritenendo rispondente ad un criterio di equità escludere dall'obbligo del conseguimento del certificato di idoneità coloro i quali abbiano compiuto la maggiore età anteriormente alla data del 1º ottobre 2005, trattandosi per lo più di soggetti che attendono già da tempo alla guida dei ciclomotori nel rispetto delle norme previgenti, si prevede che gli stessi conseguano, a domanda, il certificato di idoneità previa presentazione di certificazione medica che ne attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici.

Nello stesso articolo 5 sono state altresì incluse alcune previsioni relative al possesso dei requisiti fisici e psichici da parte dei conducenti di ciclomotori, nonché talune disposizioni urgenti di raccordo con il sistema sanzionatorio che presiede, in generale, alla commissione di illeciti nella conduzione di veicoli, consentendo di sanzionare talune violazioni in relazione alle nuove prescrizioni dettate in tema di guida di ciclomotori. Si è ritenuto, infine, necessario chiarire che chi è in possesso di patente di guida non può conseguire il certificato di idoneità, al fine di evitare facili raggiri del divieto di circolazione nei casi di sospensione e revoca della patente a seguito di violazioni delle norme di circolazione.

L'articolo 6, comma 1, modificando il decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, prevede la proroga di due anni dell'efficacia del cosiddetto «arresto in flagranza differito», di cui all'articolo 8, comma 1-ter, della legge 13 dicembre 1989, n. 401. Tale intervento si rende necessario e urgente, attesa la scadenza del termine attualmente previsto per il 30 giugno 2005. Si tratta di una misura di contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive che si è rivelata molto efficace, consentendo di isolare e di individuare i soggetti più pericolosi che accedono agli impianti sportivi, determinando obiettivi risultati in termini di diminuzione di episodi di violenza e di coinvolgimento delle Forze di polizia. Dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 28 del 2003 gli episodi di violenza riferibili alla conflittualità tra tifosi e Forze dell'ordine sono diminuiti dal 43 al 23 per cento del totale delle violenze connesse allo svolgimento di manifestazioni sportive.

La proroga per altri due anni è stata modulata in relazione ai tempi necessari per la completa attuazione dei recenti decreti ministeriali relativi alle nuove misure in materia di sicurezza strutturale degli impianti, di video-sorveglianza e di biglietti nominativi per l'accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive. Si tratta di misure che, attraverso la necessaria sperimentazione e una graduale attuazione, potranno validamente contrastare gli episodi di violenza, sia all'interno degli impianti, sia in occasione o a causa delle manifestazioni sportive.

Pertanto, fino a quando non sarà data completa attuazione alle nuove disposizioni, si rende indispensabile - per le medesime ragioni che ne hanno determinato la previsione - continuare ad avvalersi dell'arresto in flagranza in questione, giustificato dal particolare contesto in cui vengono commessi specifici reati e dall'impossibilità, per evidenti motivi di ordine pubblico e di tutela degli spettatori estranei ai fatti, di diretto intervento delle Forze dell'ordine.

Il comma 2 traduce in norma positiva gli impegni recentemente assunti dal Governo italiano nei confronti della Commissione europea nell'ambito del negoziato volto alla chiusura della procedura di infrazione comunicata all'Italia in data 11 novembre 2003.

Come è noto, il decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, cosiddetto «decreto salva-calcio», aveva introdotto nell'ambito della legge 23 marzo 1981, n. 91 («Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti») un articolo 18-bis (Disposizioni in materia di bilanci), il quale ha consentito alle società sportive professionali, a determinate condizioni, di iscrivere in apposito conto nel primo bilancio successivo alla data di entrata in vigore della norma tra le componenti attive, quali oneri pluriennali da ammortizzare, l'ammontare delle svalutazioni dei diritti pluriennali delle prestazioni degli sportivi professionisti. La norma prevede che le società interessate possono procedere all'ammortamento di tale svalutazione in dieci rate mensili di pari importo.

In tale modo, secondo la terminologia ben presto invalsa nell'uso corrente, si è consentito alle società sportive di «spalmare» le svalutazioni di tali diritti (in pratica: la perdita di valore delle prestazioni sportive degli atleti) su di un periodo di dieci anni, invece di iscriverle in bilancio non appena esse si fossero verificate.
La Commissione europea ha censurato la disposizione in questione sotto un duplice profilo: da un lato, in quanto sembrava possibile che in tale modo le società interessate percepissero degli aiuti di Stato illegali ai sensi del Trattato di Roma (articoli 87 e seguenti), in particolare attraverso le conseguenze fiscali della norma; dall'altro, in quanto si riteneva che la disposizione in questione recasse una violazione del principio di veridicità dei bilanci ritraibile della direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978 (cosiddetta «Quarta direttiva bilanci»).

Nonostante alcuni interventi correttivi della norma recati dall'articolo 28 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004), l'Esecutivo comunitario ha proseguito la citata procedura di infrazione sino all'emanazione (luglio 2004) di un parere motivato, ragione per cui si rende ora necessaria ed urgente l'approvazione della norma in parola, il cui testo è stato - come si è detto - concordato con la Commissione e costituisce condizione necessaria per la positiva chiusura del caso. Pertanto, il comma 2 stabilisce che le società che si sono avvalse delle previsioni di cui al cosiddetto «decreto salva-calcio» dovranno procedere, nel corso dell'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2006, alla riduzione dell'ammontare del proprio patrimonio netto di un importo pari al valore residuo della voce di bilancio «oneri pluriennali da ammortizzare» iscritta fra le componenti attive del bilancio in applicazione del richiamato articolo 18-bis. La norma prevede, altresì, che il patrimonio debba essere diminuito delle rettifiche di valore calcolate per ammortizzare in modo sistematico il valore di tali diritti durante il periodo della loro utilizzazione.

In tale modo si ottiene, di fatto, un dimezzamento del periodo di applicabilità delle previsioni di cui al più volte citato articolo 18-bis (2002-2007 invece che 2002-2012), secondo il compromesso raggiunto in sede comunitaria. Si stabilisce inoltre che l'applicazione delle citate disposizioni non incide in alcun modo sulla posizione fiscale delle società interessate; si ribadisce in tale modo quanto già previsto dal comma 2 dell'articolo 18-bis della citata legge n. 91 del 1981 (come modificato dalla legge comunitaria 2004), fornendo alla Commissione europea assicurazioni circa il fatto che l'applicazione della norma in parola non sortirà l'effetto di garantire un indebito vantaggio fiscale alle società interessate.
Il successivo comma 3, secondo quanto espressamente richiesto dall'Esecutivo comunitario, abroga le disposizioni di cui al cosiddetto «decreto salva-calcio», ivi comprese le successive modifiche.

Dalla norma in questione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ovvero minori entrate.
Con il comma 4 si procede a sospendere l'operatività dell'articolo 51, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede dal 1º luglio 2003 l'obbligo assicurativo per gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva, in quanto nella stessa norma non si rinviene alcuna previsione della sorte dei contratti assicurativi pluriennali già stipulati da alcune organizzazioni sportive nazionali con assicurazioni private, nè prevede alcun regime transitorio per tali fattispecie.

A tali lacune normative pone rimedio la disposizione di cui al comma 4, che tiene conto, tra l'altro, dei numerosi atti di sindacato ispettivo parlamentare presentati da tutte le parti politiche e non comporta oneri a carico dell'Erario, né dalla sua applicazione derivano minori entrate.

L'articolo 7 risponde alla necessità e all'urgenza di fare fronte alla crescenti esigenze di aziende e settori in crisi, in speciale modo il settore tessile, abbigliamento e calzature, rendendo possibile, ai fini della concessione dei trattamenti di integrazione salariale, di stipulare specifici accordi governativi, disciplinati all'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), entro il termine del 15 luglio 2005 in luogo dell'attuale termine del 30 giugno. Resta comunque fermo che le domande devono essere presentate entro il 30 giugno.

La disposizione, conseguentemente, incrementa di 45 milioni di euro le risorse oggi stanziate per la concessione degli ammortizzatori sociali in parola, in particolare per settori che, quale quello tessile, nel secondo trimestre dell'anno in corso, hanno chiesto l'intervento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le numerose situazioni di precarietà occupazionale. Va tenuto presente, infatti, che per corrispondere a dette crescenti esigenze non sono sufficienti i 460 milioni di euro già stanziati.

L'onere finanziario aggiuntivo, pari a 45 milioni di euro, viene coperto quanto a 30 milioni di euro con le risorse finanziarie, già previste in apposito capitolo di bilancio ma non ancora impegnate, destinate alla dotazione iniziale del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, non ancora operativo; quanto a 15 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione. Tale ulteriore stanziamento di 45 milioni di euro consentirebbe di fare fronte a tutte le situazioni di sofferenza occupazionale per le quali è stato richiesto l'intervento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini della concessione degli ammortizzatori sociali in deroga.

Con l'articolo 8 si intende recepire quanto fatto presente dagli operatori del diritto, in relazione al mancato coordinamento tra l'entrata in vigore delle disposizioni di modifica agli articoli del codice di procedura civile contenute nella legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (prevista nell'articolo 2, comma 3-quater, del predetto decreto e fissati in centoventi giorni e quindi all'11 settembre 2005) e quella per l'adozione del decreto legislativo recante modificazioni al codice di procedura civile di cui all'articolo 1, comma 2, della stessa legge di conversione (fissata in centottanta giorni e quindi al 15 novembre 2005), che determinerebbe disfunzioni del servizio giustizia, tenuto altresì conto che il termine dell'11 settembre 2005, ricadente nel periodo delle ferie giudiziarie, non consente la piena conoscibilità delle nuove norme.

Risulta inoltre necessario dettare una specifica disposizione transitoria al fine di consentire la regolare e più spedita prosecuzione dei procedimenti in corso, mancando nella norma del citato decreto-legge n. 35 del 2005 la disciplina transitoria per i procedimenti pendenti.
Con il comma 2 dell'articolo 8 si provvede, inoltre, alla proroga al 30 giugno 2006 dei termini in materia di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, già oggetto di proroga con il decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 188.

Con l'articolo 9 si disciplinano le richieste di stanziamento formulate dai presidenti di Corte d'appello e dai presidenti di Tribunale per il finanziamento del servizio di trascrizione e stenotipia, che hanno registrato nel tempo una crescita progressiva sino a rappresentare una delle voci più consistenti dello stanziamento destinato alla funzionalità di tutti i servizi necessari agli uffici giudiziari.

In particolare, viene in considerazione l'esigenza di razionalizzare la spesa per i servizi di stenotipia e trascrizione delle udienze dibattimentali penali. Le linee di intervento dirette a tale finalità segnalano la necessità di una urgente modifica dell'articolo 51 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, con la revisione della disciplina dei contratti stipulati con le imprese private specializzate nell'attività di ausilio in esame.
In tale direzione, la riduzione dei costi viene perseguita, da un lato, attraverso la normalizzazione della tipologia delle prestazioni richieste; dall'altro, con la previsione di una più estesa durata dei contratti - oggi limitata a tre mesi prorogabili sino ad un anno - fino al limite di due anni, al fine di conferire una relativa stabilità al rapporto contrattuale e di consentire alle imprese di settore di pianificare l'impegno delle risorse.

Le stesse misure consentiranno all'Amministrazione della giustizia di individuare le risorse finanziarie, distribuirle equamente tra gli uffici sulla base delle rispettive necessità, vigilare sull'utilizzo ed intervenire, normalizzando le modalità di acquisizione e la forma contrattuale, sulla tipologia, le caratteristiche e la durata delle prestazioni erogate agli uffici, con l'obbiettivo di razionalizzare il servizio e ridurne i costi senza alterarne la qualità.
Sarà quindi il Ministero della giustizia, nei limiti delle risorse finanziarie attribuite, a stipulare contratti di durata biennale, con imprese o cooperative di servizi specialistici. Peraltro, nell'ambito della politica di decentramento amministrativo e di contenimento della spesa pubblica, la stipula dei contratti potrà essere, per ciascun distretto, delegata al presidente della Corte d'appello; al fine di assicurare le già dette esigenze di economicità, il Direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, sentito il Direttore generale della giustizia penale, individua gli schemi di contratto, nonché, previo monitoraggio delle caratteristiche e del costo medio di mercato di prestazioni analoghe od equivalenti, la tipologia ed il costo massimo delle prestazioni.

Con il comma 2 dell'articolo 9 , in sostituzione dell'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, si prevede che, in attesa della complessiva riforma dell'ordinamento dei giudici di pace, il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica quattro anni, può essere confermato per un secondo mandato di quattro anni e per un terzo mandato di due anni. La disposizione prevede, inoltre, che i giudici di pace, confermati per un ulteriore periodo di due anni, in applicazione della legge 13 febbraio del 2001, n. 48, al termine del biennio possono essere confermati per un ulteriore mandato biennale, salvo comunque la cessazione dall'esercizio delle funzioni al compimento del settantacinquesimo anno di età.

Dall'applicazione degli articoli 8 e 9 non derivano oneri a carico del bilancio dello Stato.


L'articolo 10, comma 1, prevede che possano essere concessi incentivi, disposti a fronte di contratti di programma la cui proposta di adozione della relativa delibera di approvazione sia stata presentata al CIPE, dal Ministro delle attività produttive fino alla data di entrata in vigore del decreto con il quale sono stabiliti i criteri e le condizioni per la concessione delle agevolazioni previste dall'articolo 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, che riforma il sistema degli incentivi, e, comunque, non oltre il 31 luglio 2005 e per un importo di contributi statali non superiore a 200 milioni di euro, che determinino erogazioni nell'anno 2005 non superiori a 40 milioni di euro. I successivi commi prevedono le necessarie compensazioni finanziarie.

Con l'articolo 11 si differiscono al 31 dicembre 2005 i termini previsti dall'articolo 17, commi 1, 2 e 6, lettera a), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, concernente l'attuazione della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti.
L'intervento normativo ha carattere di assoluta necessità ed urgenza e trova le sue motivazioni nell'esigenza di evitare il rischio di situazioni di blocco del conferimento in discarica dei rifiuti, nelle more della definizione dell'apposito decreto interministeriale riguardante i nuovi limiti per l'accettazione di rifiuti in discarica (previsti della decisione 2003/33/CE del Consiglio del 19 dicembre 2002) ed in avanzata fase di predisposizione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

L'articolo 12 recepisce la risoluzione dell'onorevole Ramponi ed altri n. 8/00121, approvata all'unanimità nella IV Commissione (Difesa) della Camera dei deputati il 18 maggio 2005, con la quale si impegnava il Governo ad assumere tempestive iniziative di carattere legislativo, affinché il personale di leva incorporato nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare possa, previa apposita domanda, cessare dal servizio di leva anticipatamente a decorrere dal prossimo 1º luglio 2005. Tale beneficio viene esteso agli obiettori di coscienza chiamati a svolgere il servizio civile nell'anno 2004 in ottemperanza all'obbligo di leva.

Con l'articolo 13 si provvede allo stanziamento per il rinnovo dell'accordo sindacale riguardante il personale della carriera diplomatica, con particolare riferimento agli aspetti economici per il biennio 2004-2005. La norma mira altresì ad ovviare all'inadeguatezza degli stanziamenti stabiliti dalle leggi finanziarie 2004 e 2005 per il rinnovo dell'accordo in questione. Al netto delle ritenute previdenziali, risultano infatti disponibili 1,22 milioni nel 2004, 2,68 nel 2005 e 2,80 nel 2006; tali risorse coprono unicamente la perdita di potere di acquisto per effetto dell'inflazione e non consentono di mantenere il parallelismo tra le retribuzioni dei prefetti e quelle dei diplomatici, previsto dalla stessa legge di delega 26 luglio 1999, n. 266, per il riordino della carriera diplomatica. Per procedere in tal senso, è quindi necessario disporre di risorse aggiuntive, pari a circa 12 milioni a decorrere dall'anno 2005, espressamente destinate alla carriera diplomatica, reperendole sulla tabella A del Ministero degli affari esteri.

Alla base della disposizione sono i risultati dell'esame comparativo del trattamento economico dei funzionari diplomatici rispetto a quello dei prefetti, che rivela una diffusa, significativa penalizzazione economica per i primi. Se si prescinde dall'ammontare complessivo delle retribuzioni e si prende in considerazione l'indennità di posizione, emerge una gamma altrettanto ampia di situazioni di disparità.

Si propone pertanto un sistematico adeguamento delle indennità di posizione, avuto riguardo della diversa articolazione dei livelli della carriera prefettizia (dieci diversi livelli di indennità di posizione). Mentre non risulta necessario procedere ad adeguamento per le posizioni apicali (segretario generale e direttori generali), si è rilevato viceversa necessario procedere per tutti gli altri livelli, posizionandosi in via mediana laddove nei prefetti si registravano più livelli rispetto a quelli per la carriera diplomatica.
L'intervento normativo consente inoltre di prevedere un'indennità di livello dirigenziale per i consiglieri di legazione ed i segretari di legazione che, trascorso il previsto periodo di servizio all'estero ed avendo maturato un'esperienza professionale compresa tra gli otto e i dieci anni, al rientro presso l'Amministrazione centrale si vedrebbero applicato il trattamento inferiore previsto per i viceprefetti.

Il rinnovo del contratto consentirà anche di inglobare nello stipendio tabellare l'indennità integrativa speciale, come già avvenuto per i dirigenti e per il personale della carriera prefettizia; ciò porterebbe ad una semplificazione della struttura del trattamento economico ed eviterebbe la perdita di una parte dell'indennità integrativa speciale durante il servizio all'estero.

Per quanto riguarda invece lo stipendio tabellare, si è tenuto conto della diversa articolazione delle due carriere: su soli tre gradi quella prefettizia (prefetto, viceprefetto, viceprefetto aggiunto), su cinque gradi quella diplomatica. Pertanto, si è provveduto a considerare il grado di prefetto come intermedio tra quello di ambasciatore e quello di ministro plenipotenziario. Rispetto allo stipendio tabellare di un prefetto, la proposta prevede una maggiorazione del 10 per cento per il grado di ambasciatore ed una riduzione di circa il 10 per cento per quello di ministro plenipotenziario.

Il grado di viceprefetto è stato invece considerato come intermedio tra quello di consigliere di ambasciata e quello di consigliere di legazione, prevedendo una differenza del 12 per cento in più tra lo stipendio tabellare di un viceprefetto e quello di un consigliere di ambasciata. Analogo scarto, questa volta nel senso di una riduzione, è stato previsto tra il tabellare di un viceprefetto e quello di un consigliere di legazione.Il costo complessivo dell'adeguamento retributivo, al lordo degli oneri previdenziali, ammonta a circa 12 milioni di euro.

Articolo 14, comma 1 - Con l'abrogazione della lettera f-quater) del comma 24 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 3-quinquies, comma 2, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 88, viene ripristinata la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 27, della legge finanziaria per l'anno 2005. Detto fondo, infatti, era stato utilizzato impropriamente, e senza alcuna precisa quantificazione, per la copertura dell'esclusione dal Patto di stabilità interno delle spese dei comuni per la bonifica dei siti inquinati.

Il comma 2 dispone l'esclusione, per l'anno 2005, dalla regola incrementale di cui all'articolo 1, comma 57, della legge n. 311 del 2004, delle spese d'investimento effettuate dalle Autorità portuali e connesse al programma di ammodernamento e riqualificazione delle infrastrutture portuali di cui all'articolo 36 della legge 1º agosto 2002, n. 166, consentendo la realizzazione del citato programma. Gli effetti finanziari, in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, determinati dall'attuazione della disposizione e quantificati in 60 milioni di euro, sono compensati mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui al comma 1.

In ottemperanza al disposto dell'articolo 77 della Costituzione, il decreto-legge di cui sopra viene ora presentato alle Camere per la conversione in legge.