XVIII LEG. - Schema di D.Lgs. – Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2013, relativo al riciclaggio delle navi

aggiornamento: 20 giugno 2022

Esame definitivo - Consiglio dei ministri 22 luglio 2020

Esame preliminare - Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2013, relativo al riciclaggio delle navi, che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE


Relazione illustrativa

 

 

Indice

Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Violazione delle &posizioni sul riciclaggio di cui agli articoli 9, 13 e 14 del regolamento (UE) 1257/2013
Art. 4 - Violazione delle diposizioni sul piano di riciclaggio di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 1257/2013
Art. 5 - Violazioni dell'armatore o del comandante della nave degli obblighi di cui agli articoli 5, 6, 8, 9 e 12 del regolamento (UE) 1257/2013
Art. 6 - Violazione degli obblighi sui materiali pericolosi di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 1257/2013
Art. 7 - Attività di controllo, accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni
Art. 8 - Disposizioni finanziarie
Art. 9 - Entrata in vigore
 

 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, l'articolo 33;

Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 e, in particolare, l'articolo 2;

Visto il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi;

Vista la direttiva n. 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante codice della navigazione; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, recante adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, recante attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Visto il decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, recante attuazione della direttiva 2009/16/CE, recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri;

Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, recante attuazione della direttiva 2009/15/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime;

Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 18 febbraio 1992, n. 280, recante regolamento recante disposizioni applicative del titolo IV della legge 14 giugno 1989, n. 234, in materia di albi speciali delle imprese navalmeccaniche, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 107 del 9 maggio 1992;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 ottobre 2017, recante disciplina delle procedure autorizzative per il riciclaggio delle navi, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2017;

Visto il decreto del Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto 27 maggio 2019, recante riciclaggio delle navi - Istruzioni operative per la vigilanza, le visite ed il rilascio dei certificati alla nave nonché per le autorizzazioni all'Organismo riconosciuto di cui all'articolo 3 del decreto interministeriale 12 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 133 dell'8 giugno 2019;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2020;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati

Considerato che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non hanno espresso il proprio parere nei termini prescritti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2020

Su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

EMANA
il seguente decreto legislativo

Art. 1
(Oggetto)

  1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e si applica alle navi di cui all'articolo 2 del medesimo regolamento.

Art. 2
(Definizioni)

  1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) «amministrazione»: il Comando generale del corpo delle Capitanerie di porto, quale autorità responsabile dei compiti attinenti alle navi battenti bandiera italiana o alle navi che operano sotto l'autorità dello Stato;
b) «impianto di riciclaggio delle navi»: cantiere navale di demolizione iscritto all'albo speciale delle imprese di demolizione navale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c), della legge 14 giugno 1989, n. 234, soggetto al regolamento (UE) n. 1257/2013;
c) «operatore dell'impianto di riciclaggio»: persona fisica o giuridica autorizzata alla gestione dell'impianto di riciclaggio;
d) «organismo riconosciuto»: organismo riconosciuto conformemente al regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
e) «regolamento»: il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013;
f) «riciclaggio delle navi»: l'attività di demolizione completa o parziale di una nave in un impianto di riciclaggio al fine di recuperare componenti e materiali da ritrattare, preparare per il riutilizzo o riutilizzare, garantendo nel contempo la gestione dei materiali pericolosi e di altro tipo, che comprende le operazioni connesse come lo stoccaggio e il trattamento di componenti e materiali sul sito, ma non il loro ulteriore trattamento o smaltimento in impianti separati.

Art. 3
(Violazione delle diposizioni sul riciclaggio di cui agli articoli 9, 13 e 14 del regolamento (UE) 1257/2013)

 

  1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di un impianto di riciclaggio, realizzato o gestito in violazione dei requisiti e delle disposizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettere b), c) ed e), del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di un impianto di riciclaggio realizzato o gestito in violazione dei requisiti e delle disposizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettere d), f), g), h), i) e j) del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 80.000.
  3. L'operatore di un impianto di riciclaggio che intraprende il riciclaggio di una nave in assenza di un certificato di idoneità al riciclaggio rilasciato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000.
  4. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 14 del regolamento, realizza o gestisce un impianto di riciclaggio o intraprende il riciclaggio di una nave in mancanza dei requisiti o in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 a euro 100.000.
  5. Chiunque, pur in conformità delle prescrizioni di cui all'articolo 13 del regolamento,realizza o gestisce un impianto di riciclaggio o  intraprende il riciclaggio di una nave in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 14 del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 60.000.
  6. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000 l'operatore di un impianto di riciclaggio che:

a)    non invia all'armatore e all'amministrazione o a un organismo riconosciuto da essa autorizzato, entro dieci giorni dall'approvazione e comunque prima dell'inizio delle operazioni di riciclaggio, il piano di riciclaggio della nave ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera a) del regolamento;
b)    non notifica all'autorità marittima nel cui ambito territoriale ha sede l'impianto di riciclaggio e all'autorità che rilascia le spedizioni ai sensi dell'articolo 181, comma 1, del codice della navigazione, almeno dieci giorni prima dell'inizio delle operazioni di riciclaggio, la comunicazione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b) del regolamento;
c)    non trasmette all'autorità marittima nel cui ambito territoriale ha sede l'impianto di riciclaggio e all'amministrazione o all'organismo riconosciuto da essa autorizzato che ha rilasciato il certificato di idoneità al riciclaggio, entro quattordici giorni dalla fine delle operazioni di riciclaggio, la dichiarazione di completamento del riciclaggio di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera c) del regolamento.


Art. 4
(Violazione delle diposizioni sul piano di riciclaggio di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 1257/2013)

  1. L'operatore di un impianto di riciclaggio che inizia l'attività senza predisporre il piano di cui

all'articolo 7 del regolamento, ovvero prima della sua approvazione da parte del capo del compartimento marittimo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000.

Art. 5
(Violazioni dell'armatore o del comandante della nave degli obblighi di cui agli articoli 5, 6, 8, 9 e 12 del regolamento (UE) 1257/2013)

  1. L’armatore e il comandante della nave che violano gli obblighi di tenuta, compilazione e aggiornamento dell’inventario dei materiali pericolosi come previsto dall’articolo 5 del regolamento, nonché l’obbligo di predisposizione del piano di cui al comma 4 del medesimo articolo, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000.
  2. L’armatore e il comandante della nave che impiegano la nave senza che siano stati eseguiti i controlli di cui all’articolo 8, paragrafi 4, 5 e 6 del regolamento, ovvero senza che sia stato rilasciato il certificato di inventario di cui all’articolo 9, paragrafo 1, sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.
  3. L'armatore che non ottempera alle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 10,00 per ogni tonnellata di stazza lorda della nave. L'armatore che non effettua la notifica dell'intenzione di riciclare la nave di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento all’autorità marittima nel cui ambito territoriale ha sede l’impianto di riciclaggio, entro quaranta giorni antecedenti l’inizio delle operazioni di riciclaggio, e che non ottempera alle altre disposizioni di cui all'articolo 6 del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000.
  4. L’armatore e il comandante della nave che inviano la nave al riciclaggio senza che sia stato rilasciato il certificato di idoneità al riciclaggio di cui all’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento, sono puniti con la sanzione pecuniaria da euro 20.000 a euro 60.000.
  5. L’armatore e il comandante di navi battenti bandiera di un paese terzo che fanno scalo in un porto o ancoraggio nazionale e che non detengono a bordo l’inventario dei materiali pericolosi conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 12, paragrafo 1, 3, 4, 5 e 6 del regolamento, sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000.
  6. L’armatore e il comandante di navi battenti bandiera di un paese terzo che installano o utilizzano materiali pericolosi in violazione a quanto previsto dall’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento, sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.  

 

Art. 6
(Violazione degli obblighi sui materiali pericolosi di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 1257/2013)

  1. L'armatore che viola gli obblighi di cui all'articolo 4 del regolamento in materia diinstallazione e uso di materiali pericolosi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.

Art. 7
(Attività di controllo, accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni)

  1. Le attività di controllo di cui all'articolo 8 del regolamento sono effettuate dall'amministrazione o dall'organismo riconosciuto da essa autorizzato. Le attività di controllo di cui all'articolo 11 del regolamento sono effettuate dal personale autorizzato del Corpo delle Capitanerie di porto — Guardia costiera.
  2. Le attività di accertamento delle infrazioni sono effettuate dal personale civile e militare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in servizio presso le sue articolazioni centrali e periferiche.
  3. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge della legge 24 novembre 1981, n. 689, è il capo del compartimento marittimo, ferme le competenze previste dalle disposizioni vigenti per eventuali violazioni diverse da quelle sanzionate dal presente decreto. Per le violazioni commesse all'estero, è competente il capo del compartimento marittimo di iscrizione della nave. Si osservano, in quanto compatibili con quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
  4.  I proventi derivanti delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, destinati all'implementazione delle attività di vigilanza e controllo previste dal presente decreto e al finanziamento delle misure di disincentivazione del riciclaggio delle navi in Paesi terzi.

Art. 8
(Disposizioni finanziarie)

  1.  Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e i soggetti pubblici interessati svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 9
(Entrata in vigore)

  1.   Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 

 

Relazione illustrativa



Lo schema di decreto in esame è stato predisposto in attuazione della delega generale conferita al Governo per l’adozione della disciplina sanzionatoria per le violazioni di obblighi contenuti in atti normativi dell'Unione europea, ordinariamente recata dalle leggi di delegazione europea. Nel caso di specie, la delega è conferita dall’articolo 2, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, che delega il Governo ad adottare, fatte salve le norme penali vigenti, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della medesima legge, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti, tra l’altro, in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della legge in questione, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.
Il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 (per il seguito, regolamento), relativo al riciclaggio delle navi, ha come obiettivo primario la corretta gestione delle operazioni di demolizione delle navi battenti la bandiera di uno degli Stati membri dell’Unione europea, prendendo in considerazione, oltre che gli aspetti ambientali, anche le condizioni di sicurezza degli impianti di demolizione delle navi. Il regolamento citato anticipa, a livello europeo, l’applicazione delle disposizioni di cui alla Convenzione di Hong Kong del 19 maggio 2009. L’entrata in vigore di quest’ultima, sottoscritta nel 2009, prevede la ratifica di almeno 15 Stati con tonnellaggio commerciale complessivo di almeno il 40% del totale mondiale, in aggiunta a precise percentuali di naviglio demolito. Detta Convenzione mira a impedire la pratica della demolizione delle navi presso alcuni Paesi del sud-est asiatico, in siti privi delle più elementari norme di protezione ambientale e di sicurezza per i lavoratori.
Nelle more dell’entrata in vigore della suddetta Convenzione, è stato quindi emanato il richiamato regolamento europeo, scaturito proprio dalla considerazione che molte navi europee in disuso sono attualmente trasportate sulle spiagge dell’Asia meridionale per essere demolite. L’assenza di misure di protezione dell’ambiente e di sicurezza dei luoghi di lavoro ha sinora portato a un tasso elevato di incidenti, a rischi sanitari e a un inquinamento di vasta portata, che interessa anche ampie distese di litorale.
In ambito nazionale, il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 ottobre 2017 ha disciplinato, in attuazione di quanto previsto dal regolamento, le procedure relative all'autorizzazione per il riciclaggio delle navi, prevedendo specifiche funzioni in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto e alle autorità marittime periferiche, nonché le funzioni delegate agli organismi notificati. Ha inoltre disciplinato il rilascio dell'autorizzazione a svolgere l'attività di riciclaggio delle navi ai cantieri navali e l’approvazione del piano di riciclaggio delle singole navi, i soggetti delegati ad effettuare le verifiche e le ispezioni alle navi. Il provvedimento, in considerazione della propria natura - decreto ministeriale -  non poteva contenere, tuttavia, le disposizioni sanzionatorie volte a rendere efficaci le norme in esso contenute e le altre norme del regolamento. Infine, il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 maggio 2019 ha dettato le istruzioni operative per la vigilanza, le visite ed il rilascio dei certificati alla nave nonché per le autorizzazioni all'Organismo riconosciuto di cui all'articolo 3 del decreto interministeriale 12 ottobre 2017, al fine di adempiere alle disposizioni contenute nel regolamento comunitario sopra richiamato.
Il presente schema di decreto legislativo mira pertanto a dare attuazione alle previsioni di cui all’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento richiamato, che dispone che gli Stati membri stabiliscono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive applicabili in caso di violazione delle norme del regolamento medesimo.
La norma, prevedendo un regime sanzionatorio sinora mancante nell’ordinamento giuridico nazionale, oltre a introdurre un valido deterrente per le violazioni, potrà inoltre formare strumento utile a incoraggiare gli investimenti, con la creazione di distretti industriali in zone marittime portuali dedicati alla demolizione navale. Ne potrà pertanto derivare un aumento occupazionale nei settori che svolgono le proprie attività in ambienti portuali e un miglioramento dello smaltimento dei rifiuti prodotti dall’attività di demolizione navale. Nel lungo periodo, la norma potrà promuovere la crescita sostenibile dell’attività industriale del riciclaggio navale e fornire una opportunità per stimolare la crescita e l’occupazione interna.

Lo schema di decreto si compone di 9 articoli, di seguito descritti.

L’articolo 1 definisce l’ambito di applicazione dello schema, specificando che esso si prefigge di dettare il regime sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2013 relativo al riciclaggio delle navi e che si applica alle navi di cui all’articolo 2 del regolamento medesimo.

L’articolo 2 detta, al fine di semplificare la lettura del testo, le definizioni di riferimento. In particolare, viene specificato che per “amministrazione” si intende il Comando generale del corpo delle Capitanerie di porto, in qualità di autorità governativa responsabile dei compiti attinenti alle navi battenti bandiera italiana o alle navi che operano sotto l'autorità dello Stato. Per la definizione di “riciclaggio delle navi”, è stata ripresa la definizione contenuta nell’articolo 3 del regolamento.

L’articolo 3 prevede le sanzioni amministrative pecuniarie per infrazioni relative ai requisiti degli impianti di riciclaggio. In particolare, al comma 1 si prevede che l'operatore di un impianto di riciclaggio realizzato o gestito in violazione dei requisiti e delle disposizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettere b), c) ed e), del regolamento, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Le citate norme del regolamento prevedono alcuni dei requisiti obbligatori che un impianto di riciclaggio delle navi deve possedere per poter operare. Nello specifico, l’impianto deve essere in possesso dell’autorizzazione a svolgere attività di riciclaggio delle navi (lettera a), essere progettato, costruito e gestito in modo sicuro e compatibile con l’ambiente (lettera b), operare con strutture edificate (lettera c) e avere predisposto un piano dell’impianto di riciclaggio delle navi (lettera e). Al comma 2 si prevede che l'operatore di un impianto di riciclaggio realizzato o gestito in violazione dei requisiti e delle disposizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettere d), f), g), h), i) e j) del regolamento è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 80.000. Dette norme del regolamento prevedono ulteriori requisiti obbligatori che un impianto di riciclaggio delle navi deve possedere per poter operare. Nello specifico, l’impianto deve possedere sistemi, procedure e tecniche di gestione e di monitoraggio per minimizzare o eliminare i rischi per la salute dei lavoratori e gli effetti negativi sull’ambiente (lettera d), prevenire gli effetti negativi sulla salute umana e sull’ambiente (lettera f), assicurare che la gestione e lo stoccaggio dei materiali e dei rifiuti pericolosi siano sicuri e compatibili con l’ambiente, mediante, tra l’altro, il contenimento di tutti i materiali pericolosi presenti a bordo durante l’intero processo di riciclaggio della nave (lettera g), elaborare e conservare un piano di gestione delle emergenze, anche mediante adeguata formazione dei lavoratori (lettera h), garantire la sicurezza e la formazione dei lavoratori anche mediante l’uso di attrezzature e di dispositivi di protezione individuale (lettera i) e registrare incidenti, infortuni e malattie professionali che possono causare rischi per la sicurezza dei dipendenti, per la salute umana e per l’ambiente (lettera j). Per le suddette violazioni, trattandosi di violazioni di particolare gravità, viene espressamente previsto che la sanzione amministrativa trova applicazione nel caso in cui il comportamento (o l’omissione) non costituisca reato. Al comma 3 si prevede che l'operatore di un impianto di riciclaggio che intraprende il riciclaggio di una nave in assenza di un certificato di idoneità al riciclaggio rilasciato dall'amministrazione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento, è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 50.000. Il comma 4 prevede che chiunque, oltre all’assenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 14 del regolamento, realizza o gestisce un impianto di riciclaggio o intraprende il riciclaggio di una nave in violazione dei requisiti e delle disposizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 a euro 100.000. Il comma 5 prevede il regime sanzionatorio per chiunque effettua operazioni di riciclaggio o gestisce il relativo impianto senza essere autorizzato allo svolgimento delle suddette attività, non configurandosi, conseguentemente, quale operatore dell'impianto di riciclaggio, come definito dal provvedimento. La disposizione prevede pertanto che chiunque, pur rispettando i requisiti di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento, realizza o gestisce un impianto di riciclaggio o intraprende il riciclaggio di una nave in assenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 14 del regolamento medesimo, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 60.000. Il comma 6 prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000 per l'operatore di un impianto di riciclaggio che non effettua le comunicazioni previste dall'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (che detta disposizioni in merito alle comunicazioni che l’operatore di un impianto di riciclaggio delle navi deve effettuare). Nello specifico, alla lettera a) si sanziona l'operatore di un impianto di riciclaggio che non invia all’armatore e all’amministrazione o all’organismo riconosciuto da essa autorizzato, entro dieci giorni dall’approvazione e comunque prima dell’inizio delle operazioni di riciclaggio, il piano di riciclaggio della nave. Alla lettera b) si sanziona l'operatore di un impianto di riciclaggio che non notifica all’autorità marittima nel cui ambito territoriale ha sede l’impianto di riciclaggio e all’autorità che rilascia le spedizioni ai sensi dell’articolo 181 del codice della navigazione, almeno dieci giorni prima dell’inizio delle operazioni di riciclaggio, la comunicazione in merito alla circostanza che l’impianto di riciclaggio delle navi è pronto sotto tutti gli aspetti a iniziare il riciclaggio della nave. Infine, alla lettera c) si sanziona la mancata trasmissione all’autorità marittima nel cui ambito territoriale ha sede l’impianto di riciclaggio e all’amministrazione o all’organismo da essa riconosciuto che ha rilasciato il certificato di idoneità al riciclaggio, da parte del richiamato operatore ed entro quattordici giorni dalla fine delle operazioni di riciclaggio, della dichiarazione di completamento del riciclaggio.

L’articolo 4 prevede le sanzioni per infrazioni relative al piano di riciclaggio della nave, disponendo che l'operatore di un impianto di riciclaggio che inizia l’attività di riciclaggio senza predisporre il piano di cui all'articolo 7 del regolamento, ovvero prima della sua approvazione da parte del capo del compartimento marittimo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000.

L’articolo 5 prevede le sanzioni per le infrazioni relative alla predisposizione e alla tenuta a bordo dell'inventario dei materiali, alla tenuta dei documenti e alle operazioni di riciclaggio. Il comma 1 prevede che l’armatore e il comandante della nave che violano gli obblighi di tenuta, nei casi previsti, dell’inventario dei materiali di cui all’articolo 5 del regolamento, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000. Il comma 2 sanziona la navigazione in assenza dei controlli finalizzati al rilascio del certificato di inventario dei materiali pericolosi, ove esso sia previsto, disponendo che l’armatore e il comandante della nave che impiegano la nave senza che siano stati eseguiti i controlli di cui all’articolo 8, paragrafi 4, 5 e 6, del regolamento, ovvero senza che siano stati rilasciati i conseguenziali certificati, di cui all’articolo 9, paragrafo 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il comma 3 prevede che l'armatore che non ottempera alle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a) del regolamento in materia di invio di una nave al riciclaggio, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 10,00 per ogni tonnellata di stazza lorda della nave. La sanzione prevista, proporzionale alla grandezza dell’unità navale, mira a disincentivare l’invio di una nave al riciclaggio in un impianto non autorizzato che, come in premessa specificato, costituisce una delle motivazioni a supporto dell’emanazione del regolamento. La disposizione prevede inoltre che l'armatore che non ottempera alle altre disposizioni di cui all'articolo 6 del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000. Le predette disposizioni sono inerenti una serie di obblighi in merito alla documentazione da presentare e alla preparazione dell’unità per l’invio della nave al riciclaggio per le cui violazioni si ritiene dover applicare la sanzione da euro 2.000 a euro 10.000. Il comma 4 prevede che l’armatore e il comandante della nave che inviano la nave al riciclaggio senza che sia stato rilasciato il certificato di cui all’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento, sono puniti con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 60.000. Il comma 5 prevede che l’armatore e il comandante di navi battenti bandiera di un Paese terzo che fanno scalo in un porto o ancoraggio nazionale e che non detengono a bordo l’inventario dei materiali pericolosi conforme alla prescrizioni di cui all’articolo 12, paragrafo 1, 3, 4, 5 e 6 del regolamento, sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000. Infine il comma 6 prevede che l’armatore e il comandante di navi battenti bandiera di un Paese terzo che installano o utilizzano materiali pericolosi in violazione a quanto previsto dall’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento, sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.

L’articolo 6 sanziona l’armatore che viola gli obblighi di cui all’articolo 4 del regolamento in materia di installazione e uso di materiali pericolosi, prevedendo la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. L’articolo 4 del regolamento vieta, infatti, l’utilizzo di una serie di materiali, elencati nell’allegato, aventi intrinseca pericolosità (a titolo esemplificativo, la prima voce dell’allegato prevede l’amianto) che tuttavia, in passato, in assenza di specifico divieto, trovavano largo impiego a bordo.

L’articolo 7 detta la disciplina sulle attività di controllo e sull’accertamento delle violazioni nonché sull’irrogazione delle sanzioni, prevedendo al comma 1 che i controlli previsti dall’articolo 8 del regolamento sono effettuati dal personale delle Capitanerie di porto o dall’organismo riconosciuto da esso autorizzato. Si tratta dei controlli tecnici iniziali, di rinnovo,  addizionali e finali necessari al rilascio dei certificati o alla loro conferma periodica. Viene inoltre specificato che i controlli di cui all’articolo 11 del regolamento, concernenti il controllo da parte dello Stato di approdo, ossia le attività ispettive sulle navi straniere che approdano nei porti nazionali, sono effettuati esclusivamente dal personale del Corpo delle Capitanerie di porto specificamente autorizzato. Il comma 2 prevede che le attività di accertamento delle infrazioni sono effettuate dal personale, sia civile che militare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in servizio presso le proprie articolazioni centrali e periferiche. Il comma 3 individua nel Capo del Compartimento marittimo l’autorità competente a ricevere il rapporto di cui all’articolo 17 della legge della legge 24 novembre 1981, n.  689 in relazione alla violazioni accertate. Specifica inoltre che per le violazioni commesse all’estero, la competenza ricade sul Capo del Compartimento marittimo di iscrizione della nave. Rinvia, in tema di provvedimenti sanzionatori, a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. Infine il comma 4 prede che i proventi derivanti delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal provvedimento sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, destinati all’implementazione delle attività di vigilanza e controllo e al finanziamento delle misure di disincentivazione del riciclaggio delle navi in Paesi terzi.

L’articolo 8 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall’attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni ed i soggetti pubblici interessati svolgono le attività previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L’articolo 9 prevede l’immediata entrata entra in vigore del provvedimento dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L’indicazione di un termine di entrata in vigore diverso dalla ordinaria vacatio legis è determinata dalla esistenza di una procedura di infrazione (P.I. n. 2019/2085) avviata dalla Commissione europea proprio per la mancata predisposizione delle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1257/2013 e, pertanto, si rende necessaria una entrata in vigore immediata del presente decreto che contiene il predetto apparato sanzionatorio.

Lo schema di decreto è stato approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri in data 25 febbraio 2020.

PARERI DELLE COMPETENTI COMMISSIONI PARLAMENTARI

SENATO DELLA REPUBBLICA
Le Commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede consultiva e le Commissioni permanenti 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (Industria, commercio, turismo) e 14ª (Politiche dell'Unione europea) in sede osservazioni non hanno espresso il prescritto parere entro il termine previsto dall’articolo 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

CAMERA DEI DEPUTATI
Le Commissioni riunite II (Giustizia) e VIII (Ambiente) in data 13 maggio 2020 hanno espresso parere favorevole con la seguente osservazione: “all'articolo 3 comma 5, dovrebbe valutarsi l'opportunità di inserire, dopo le parole: «all'articolo 13 del regolamento,» le seguenti: «realizza o gestisce un impianto di riciclaggio o»”. L’osservazione è stata accolta apportando la modifica richiesta all’articolo 3, comma 5, dello schema.

La XIV Commissione Politiche dell’unione europea in data 17 giugno 2020 ha espresso parere favorevole.
La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione in data 5 maggio 2020 ha valutato favorevolmente lo schema di decreto legislativo formulando il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario: “All'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: non derivano con le seguenti: non devono derivare”. Il rilievo è stato accolto e si è apportata la modifica richiesta all’articolo 8 dello schema.