XVIII LEG - ddl - Ratifica Accordi Italia-Macedonia estradizione e assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (Skopje 25 luglio 2016)

aggiornamento: 19 luglio 2019

Esame definitivo - Consiglio dei ministri 27 luglio 2018

Disegno di legge recante: "Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016; b) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016.".



Relazione illustrativa


Indice

Art. 1 - Autorizzazione alla ratifica
Art. 2 - Ordine di esecuzione
Art. 3 - Copertura finanziaria
Art. 4 - Entrata in vigore

Art. 1
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi:
    1. Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l’applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016;
    2. Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 inteso a facilitarne l’applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016.

Art. 2
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 4 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo 6 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).

Art. 3
(Copertura finanziaria)

  1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), valutati in 4.219 euro annui a decorrere dall'anno 2018, e dalle rimanenti spese, pari a 5.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), valutati in 5.479 euro annui a decorrere dall'anno 2018, e dalle rimanenti spese, pari a 4.900 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018 – 2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Relazione illustrativa

Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016, e dell'Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016.

Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione Europea di Estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016.

L'Accordo bilaterale aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 si inquadra nell'obiettivo di entrambi i Paesi di intensificare la lotta alla criminalità organizzata, alla corruzione e al riciclaggio di denaro.

Con tale Accordo aggiuntivo i rapporti tra Italia e Macedonia nel campo della cooperazione giudiziaria penale hanno registrato un notevole passo in avanti essendo stata ricompresa la facoltà di estradizione dei propri cittadini, sinora rifiutata dalla Macedonia.
L'Accordo aggiuntivo in esame presenta una puntuale disciplina della materia dell'estradizione dei cittadini e del transito degli stessi sul territorio, per le ipotesi in cui un cittadino consegnato da uno Stato terzo ad uno dei due Stati contraenti debba transitare sul territorio degli stessi.

Il testo normativo si compone di 4 articoli, corredati di rubrica per consentire una rapida individuazione degli argomenti trattati.

L'articolo 1 prevede la facoltà degli Stati contraenti di estradare reciprocamente i propri cittadini, con espresso riferimento sia all'estradizione processuale, fondata su misure cautelari, che a quella esecutiva, basata su decisioni passate in giudicato.
Nel caso dell'estradizione processuale, la facoltà di estradare i cittadini è stata prevista per i reati di criminalità organizzata, di corruzione e di riciclaggio di denaro punibili, in base alle leggi di entrambi gli Stati, con una pena detentiva non inferiore nel minimo a quattro anni. Nel caso dell'estradizione esecutiva la facoltà di estradare i propri cittadini è prevista per i medesimi reati solo ove la pena detentiva inflitta sia pari ad almeno due anni. È stata inoltre prevista, per il caso di estradizione processuale, la facoltà di condizionare la consegna del cittadino alla sua restituzione allo Stato richiesto, affinché possa ivi scontarvi la pena inflitta all'esito del procedimento penale celebrato nello Stato richiedente (articolo 2).

L'articolo 3 disciplina il transito sul territorio di una delle Parti contraenti in maniera conforme a quanto previsto dalla Convenzione europea di estradizione.

L'articolo 4 subordina l'entrata in vigore della Convenzione allo scambio degli strumenti di ratifica e prevede la possibilità della denunzia della Convenzione statuendo che, in caso di denunzia, la Convenzione cesserà di avere efficacia allo scadere del sesto mese successivo alla data della comunicazione scritta inoltrata per via diplomatica.

Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016.

L'Accordo bilaterale aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria del 20 aprile 1959 si inserisce nell'ambito degli strumenti finalizzati all'intensificazione e alla puntuale regolamentazione dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto al fenomeno della criminalità transnazionale.

L'adozione di norme volte a disciplinare in modo preciso e accurato il settore dell'assistenza giudiziaria penale è stata imposta dall'attuale realtà sociale, caratterizzata da sempre più frequenti ed estesi rapporti tra i due Stati in diversi settori (economico, finanziario, commerciale, dei flussi migratori, eccetera). L'incontestabile dato della continua crescita dei rapporti tra i due Paesi implica, inevitabilmente, la comune esigenza di reciproca assistenza giudiziaria penale.

L'articolo 1 prevede che le Parti si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia penale.

L'assistenza giudiziaria potrà riguardare, in particolare, la notificazione degli atti giudiziari; l'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni (tra cui anche l'espletamento di interrogatori di indagati e di imputati); l'assunzione e la trasmissione di perizie; le attività di acquisizione documentale; l'invio di documenti, atti ed elementi di prova; la ricerca e l'identificazione di persone; il trasferimento di persone detenute al fine di rendere testimonianza o di partecipare ad altri atti processuali; l'esecuzione di indagini, perquisizioni, congelamenti, sequestri e confische di beni pertinenti al reato e dei proventi del reato; la comunicazione dell'esito di procedimenti penali; la trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte da archivi giudiziari. Inoltre, sono previsti lo scambio di informazioni di carattere penale e relative alla legislazione nazionale, nonché qualsiasi altra forma di assistenza che non sia in contrasto con la legislazione dello Stato richiesto.

L'articolo 2 disciplina l'esecuzione della richiesta di assistenza e l'eventuale rinvio della stessa. È stato stabilito che le Parti si impegnano a collaborare tempestivamente in conformità alla legislazione dello Stato richiesto, ma è stata anche prevista la possibilità di eseguire la domanda di assistenza secondo modalità particolari indicate dalla Parte richiedente, sempre che ciò non contrasti con la legislazione della Parte richiesta.

L'articolo 3 disciplina le modalità di trasmissione delle richieste di assistenza giudiziaria, attraverso il contatto diretto tra le competenti autorità giudiziarie e il coinvolgimento formale dell'Autorità centrale.

L'articolo 4 disciplina in modo puntuale e analitico il ricorso ai collegamenti in videoconferenza per l'assunzione di testimonianze e dichiarazioni e per l'espletamento di interrogatori, previo accordo specifico tra gli Stati e compatibilmente con la rispettiva legislazione e con le possibilità tecniche di ciascuno Stato. Viene, tra le altre cose, espressamente prevista l'obbligatorietà del ricorso al collegamento in videoconferenza quando la persona che deve essere sentita si trovi detenuta nel territorio dello Stato richiesto.

L'articolo 5 prevede che, su domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto debba effettuare accertamenti sui rapporti bancari, finanziari e di conto corrente che una persona fisica o giuridica, sottoposta a procedimento penale dalle autorità giudiziarie dello Stato richiedente, intrattenga sul territorio dello Stato richiesto, senza che possano essere da quest'ultimo opposti motivi di segreto bancario.

L'articolo 6 disciplina le diverse vicende giuridiche che riguardano o potrebbero riguardare il trattato. Entrambi gli Stati dovranno sottoporre il trattato a procedura di ratifica in conformità alla propria legislazione.
È previsto che l'Accordo abbia durata indeterminata, salva la possibilità di ciascuna Parte di recedere in qualsiasi momento con comunicazione scritta inviata all'altra Parte per via diplomatica. La cessazione di efficacia dell'Accordo avrà effetto allo scadere del sesto mese dalla data di ricezione della comunicazione.

Infine, la disciplina prevista nell'Accordo si applicherà alle richieste di assistenza giudiziaria presentate dopo la sua entrata in vigore, anche se riferibili a fatti commessi anteriormente.

Trattandosi di intese stipulate successivamente al 6 maggio 2016, si assicura il rispetto di standard di protezione adeguati nel caso di trasferimento di dati personali nel Paese terzo, ai sensi degli articoli 31 e seguenti del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio».