Schema di D.Lgs. - Istituzione dell'Albo degli amministratori giudiziari, a norma della L. 94/2009 - Relazione

Schema di decreto legislativo recante: “Istituzione dell’Albo degli amministratori giudiziari, a norma  dell'articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94"

Articolato

Il presente decreto legislativo intende dare attuazione alla delega contenuta nell’articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante delega al Governo per l’istituzione dell’Albo degli amministratori giudiziari di cui all’articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, il quale dovrà essere articolato in una sezione ordinaria e in una sezione di esperti in gestione aziendale.
La delega, in particolare, impone al Governo di definire:

  1. i titoli che costituiscono requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo;
  2. l'ambito delle attività oggetto della professione;
  3. i requisiti e il possesso della pregressa esperienza professionale per l'iscrizione nella sezione di esperti in gestione aziendale;
  4. le norme transitorie che disciplinano l'inserimento nell'Albo degli attuali iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo degli avvocati, ovvero di coloro che, pur non muniti delle suddette qualifiche professionali, abbiano comprovata competenza nell'amministrazione di beni del genere di quelli sequestrati;
  5. i criteri di liquidazione dei compensi professionali degli amministratori giudiziari, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, tenuto conto anche della natura dei beni, del valore commerciale del patrimonio da amministrare, dell'impegno richiesto per la gestione dell'attività, delle tariffe professionali o locali e degli usi.

Il decreto si compone di 11 articoli.

L’articolo 1 esordisce stabilendo che presso il Ministero della giustizia è istituito l’Albo degli amministratori giudiziari. Prosegue poi precisando che l’Albo è articolato in una sezione ordinaria e in una sezione di esperti in gestione aziendale.

L’articolo 2 indica quali sono le attività svolte dagli amministratori giudiziari. Essi provvedono, ribadendosi quanto previsto dall’articolo 2-sexies della legge 575/1965, alla custodia, alla conservazione e all’amministrazione dei beni sequestrati.
Il comma 2 precisa che la gestione di aziende sottoposte a sequestro è riservata ai soli iscritti nella Sezione di cui all’articolo 1, comma 2.
La Camera dei Deputati ha formulato la seguente osservazione: “all'articolo 2, appare opportuno chiarite se, come sembra dal tenore della disposizione, gli iscritti nella sezione "esperti in gestione aziendale" possano amministrare anche beni diversi da quelli costituiti in azienda”. Tale osservazione non può essere accolta perché potranno essere iscritti, su richiesta, in entrambe le sezioni.
Al comma 3 si precisa che l’elencazione delle attività di cui ai commi 1 e 2 non pregiudica l’esercizio di ogni altra attività espressamente attribuita dalla legge ovvero da regolamenti agli amministratori giudiziari.

L’articolo 3 disciplina  i requisiti di Iscrizione nell’Albo.
In particolare (e salvo quanto previsto dall’articolo 7), hanno diritto all'iscrizione coloro che, domiciliati in Italia, hanno concretamente svolto attività professionale e risultano iscritti da almeno cinque anni:

  1. nell’Albo professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
  2. nell’Albo professionale degli avvocati.

Per l’iscrizione alla sezione degli esperti in gestione aziendale, il comma 2 precisa che il requisito dello svolgimento di attività professionale di cui al comma 1 deve essere riferito alla gestione di aziende ovvero di crisi aziendali.
Si prevede tuttavia, al fine di valorizzare professionalità nuove, che i soggetti di cui al comma 1, che attestino la frequentazione con profitto di corsi di formazione post-universitaria in materia di gestione di aziende o di crisi aziendali, hanno diritto all'iscrizione nell’Albo se risultano iscritti all’Albo professionale da almeno tre anni.
Le modalità di certificazione dell’effettivo svolgimento delle succitate attività professionali saranno specificate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 198, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

L’articolo 4 indica quali siano i requisiti di onorabilità degli iscritti all’Albo.
Non possono in particolare essere iscritti nell’Albo coloro che:

  1. si trovano in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
  2. sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.
  3. hanno riportato condanna definitiva alla pena della reclusione, anche se condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
    1. per uno dei delitti previsti dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
    2. per uno dei delitti previsti dal Titolo XI del Libro V del Codice Civile;
    3. per un delitto non colposo, per un tempo non inferiore a un anno;
    4. per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un tempo non inferiore a sei mesi;
  4. non hanno riportato negli ultimi dieci ani sanzioni disciplinari diverse dall’ammonimento, irrogate dall’ordine professionale di appartenenza.
    La Camera dei Deputati ha chiesto di escludere dall'iscrizione all’Albo a coloro che abbiano conseguito la riabilitazione. Tale osservazione non è stata accolta, ritenendosi sufficienti i requisiti di onorabilità previsti. Anche la richiesta di escludere coloro che hanno riportato sanzioni disciplinare non può essere accolta, in quanto ciò è già previsto.

Ai sensi dell’articolo 5, se il Ministero della giustizia (Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile, in appresso denominato semplicemente “Ministero”) accerta l’insussistenza o il venir meno dei requisiti previsti per l’iscrizione, ne dà comunicazione all’iscritto, assegnandogli un termine non superiore a sei mesi per regolarizzare, ove possibile, la posizione. Qualora entro il termine assegnato non si sia provveduto, il Ministero, sentito l’interessato, dispone con decreto motivato la cancellazione dall’Albo. La cancellazione è immediata qualora vengano meno i requisiti di onorabilità di cui all’articolo 4.
Il provvedimento di cancellazione è notificato all'interessato.

L’articolo 6 precisa che il Ministero vigila sull’attività degli iscritti nell’Albo.
Ai sensi del comma 2, l’autorità giudiziaria, le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici e gli ordini professionali interessati comunicano al Ministero della giustizia i provvedimenti adottati a carico degli iscritti per inadempienze ai doveri inerenti alle attività di amministrazione dei beni sequestrati o confiscati.
Si prevede poi che quando il Ministero accerta fatti che compromettono gravemente l’idoneità al corretto svolgimento delle attività di cui all’articolo 2, sentito l’interessato, può disporre con decreto motivato la sospensione dall’esercizio dell’attività per un periodo non superiore ad un anno e nei casi più gravi può disporre la cancellazione. Il Ministero può altresì procedere alla sospensione in caso di pendenza di procedimento penale a carico dell’iscritto per taluno dei reati indicati all’articolo 4, comma 1, fino all’esito del procedimento.
Anche i provvedimenti di sospensione sono notificati all’interessato.

L’articolo 7 disciplina la prima iscrizione all’Albo, ossia la fase transitoria. Si prevede al comma 1 che entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto il Ministero della giustizia, accertati i titoli dei richiedenti, proceda alla formazione dell’Albo, il quale è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con decreto del Ministro della giustizia.
In sede di prima formazione dell’Albo, si prevede che possano essere iscritti all’Albo, purché presentino domanda entro il termine di centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto:

  1. gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell’albo degli avvocati da almeno cinque anni;
  2. i soggetti non iscritti negli Albi di cui alla lettera a) che abbiano svolto, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, l’attività di amministratore giudiziario.

Per la sezione degli esperti in gestione aziendale, si prevede che possano essere iscritti all’Albo, purché presentino domanda entro il termine di centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto:

  1. i soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b), che abbiano svolto, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, l’attività di amministratore giudiziario di aziende sottoposte a sequestro ai sensi dell’articolo 2-sexies, comma 4-bis (già tezo comma), della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero di curatore fallimentare o di altro organo della procedura nominato dall’autorità giudiziaria con funzioni di gestione o composizione  di crisi aziendali;
  2. i soggetti che abbiano svolto, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, l’attività di commissario per l’amministrazione delle grandi imprese in crisi  ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modifiche e integrazioni.

Si prevede infine che per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, il termine indicato ai commi 2 e 3 è ridotto a tre anni. La Camera dei Deputati ha chiesto di chiarire che tale termine è quello quinquennale, ma ciò risulta evidente dal rinvio operato alle lettere a) e b), ove contenuto solo tale termine. L’osservazione non è stata quindi accolta.

L’articolo 8, relativo compensi degli amministratori giudiziari, stabilisce che le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari siano fissati con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per lo sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto.
Al comma 2 si indicano le norme di principio cui dovrà attenersi il regolamento:

  1. previsione di tabelle differenziate per singoli beni o complessi di beni, e per i beni costituiti in azienda;
  2. previsione che, nel caso in cui siano oggetto di sequestro o confisca patrimoni misti, che comprendano sia singoli beni o complessi di beni che beni costituiti in azienda, si applichi il criterio della prevalenza, con riferimento alla gestione più onerosa, maggiorato di una percentuale da definirsi per ogni altra tipologia di gestione meno onerosa;
  3. previsione che il compenso sia comunque stabilito sulla base di scaglioni commisurati al valore dei beni o dei beni costituiti in azienda, quale risultante dalla relazione di stima redatta dall’amministratore giudiziario, ovvero al reddito prodotto dai beni;
  4. previsione che il compenso possa essere aumentato o diminuito, su proposta del giudice delegato, nell’ambito di percentuali da definirsi e comunque non eccedenti il 50%, sulla base dei seguenti elementi:
    1. complessità dell’incarico o concrete difficoltà di gestione;
    2. possibilità di usufruire di coadiutori;
    3. necessità e frequenza dei controlli esercitati;
    4. qualità dell’opera prestata e dei risultati ottenuti;
    5. sollecitudine con cui sono state condotte le attività di amministrazione;
  5. previsione della possibilità di ulteriore maggiorazione a fronte di amministrazioni estremamente complesse, ovvero di eccezionale valore del patrimonio o dei beni costituiti in azienda oggetto di sequestro o confisca, ovvero ancora di risultati dell’amministrazione particolarmente positivi;
  6. previsione delle modalità di calcolo e liquidazione del compenso nel caso in cui siano nominati più amministratori per un’unica procedura.

La Camera dei Deputati ha formulato l’osservazione secondo cui, al fine di contenere la spesa pubblica, il compenso non deve essere superiore ai minimi delle tariffe professionali. Tuttavia, poiché le tariffe professionali teoricamente applicabili sono due (avvocati e commercialisti), ed esiste anche quella degli amministratori nominati nelle procedure concorsuali, tale rinvio non sembra possibile. L’osservazione non è stata quindi accolta.

L’articolo 9 stabilisce che per la tenuta dell’Albo degli amministratori giudiziari è posto a carico degli iscritti un contributo annuo alle spese, da corrispondersi al momento della presentazione della domanda d'iscrizione e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno. L’ammontare del contributo e le modalità di versamento sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico. Analogamente, si prevede il contributo sia aggiornato ogni tre anni nella misura necessaria alla copertura delle spese per la tenuta dell’Albo.

L’articolo 2, comma 15, della legge 94/2009, stabilisce che con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabilite le modalità di tenuta e pubblicazione dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari, nonchè i rapporti con le autorità giudiziarie che procedono alla nomina.

L’articolo 10 dello schema di decreto prevede, ad integrazione del disposto della legge,  che analogo decreto del Ministro della giustizia, da emanarsi sempre entro novanta giorni, sono stabilite:

  1. le modalità di iscrizione nell’Albo degli amministratori giudiziari;
  2. le modalità di sospensione e cancellazione dall’Albo degli amministratori giudiziari;
  3. le modalità di esercizio del potere di vigilanza del Ministro della giustizia.

L’articolo 11 reca la clausola di invarianza.
Si prevede infatti che dall’attuazione del decreto non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e si chiarisce che il Ministero della giustizia svolge i compiti di cui agli articoli 5 e 6 del decreto nell’ambito delle proprie competenze istituzionali e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
In particolare, l’Albo sarà istituito presso il Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile, il cui Ufficio III già si occupa della vigilanza sulle professioni. Tale struttura è in grado di assorbire, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili il nuovo carico di lavoro che deriverà dalla tenuta dell’Albo.
Si precisa inoltre che il contributo posto a carico degli iscritti sarà utilizzato per le costituzione e gestione dell’Albo in via telematica, elemento imprescindibile per la gestione dei rapporti tra l’Albo e gli uffici giudiziari che dovranno procedere alla nomina degli amministratori giudiziari.
Si omette pertanto la relazione tecnica in quanto dall’emanazione del decreto non derivano nuovi o maggiori oneri né derivano minori entrate a carico del Bilancio dello Stato o di altri enti pubblici.