XVIII LEG - Schema di D.Lgs. - Disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 18 e 19, della legge 23 giugno 2017, n. 103

aggiornamento: 29 ottobre 2018

Esame definitivo - Consiglio dei ministri 27 settembre 2018

Esame preliminare - Consiglio dei ministri 2 agosto 2018

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 18 e 19, della legge 23 giugno 2017, n. 103.

Relazione illustrativa

 

Art. 1 - Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale in materia di provvedimenti iscrivibili
Art. 2 - Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale in materia di eliminazione delle iscrizioni
Art. 3 - Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale in materia di ufficio iscrizione, ufficio territoriale, ufficio locale, ufficio centrale
Art. 4 - Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale in materia di servizi certificativi
Art. 5 - Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale in materia di disposizioni transitorie
Art. 6- Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale in materia di disposizioni finali
Art. 7 - Decorrenza degli effetti
Art. 8 - Clausola di invarianza finanziaria
 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 23 giugno 2017, n. 103, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, contenente la delega al Governo per la revisione della disciplina del casellario giudiziale, e in particolare l’articolo 1, commi 18 e 19;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2018;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, adottato nell’Adunanza  del 13 settembre 2018;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 2018;

Su proposta del Ministro della giustizia;


Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
(Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale in materia di provvedimenti iscrivibili)

  1.  All’articolo 3, comma 1, lettera i-bis), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché le sentenze che dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova ai sensi dell’articolo 464-septies del codice di procedura penale. ».


Art. 2
(Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale in materia di eliminazione delle iscrizioni)

  1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)     all’articolo 5:


1)    il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le iscrizioni nel casellario giudiziale sono eliminate decorsi quindici anni dalla morte della persona alla quale si riferiscono e, comunque, decorsi cento anni dalla sua nascita.»;
2)    al comma 2, lettera a), dopo le parole: «a seguito di revisione» sono inserite le seguenti: «ovvero di rescissione del giudicato» e le parole «a norma dell’articolo 673» sono sostituite dalle seguenti: «a norma degli articoli 669 e 673»;

b)    all’articolo 8, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) per morte della persona alla quale si riferiscono;».


Art. 3
(Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale in materia di ufficio iscrizione, ufficio territoriale, ufficio locale, ufficio centrale)

  1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)       all’articolo 15:

1)    le parole: “ART. 15 (R)” sono sostituite dalle seguenti: “ART. 15 (L-R)”;
2)    il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L’ufficio iscrizione iscrive per estratto nel sistema ed elimina dal sistema, anche sulla base delle comunicazioni di cui all’articolo 16, i provvedimenti di cui agli articoli 3 e 9, esclusi quelli di competenza dell’ufficio centrale ai sensi dell’articolo 19, commi 3, 4 e 5 (L).”;


b)     all’articolo 19:

1)    le parole: “ART. 19 (R)” sono sostituite dalle seguenti: “ART. 19 (L-R)”;
2)    il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. L’ufficio centrale elimina dal sistema le iscrizioni relative alle persone decorsi quindici anni dalla morte della persona alla quale si riferiscono e, comunque, decorsi cento anni dalla sua nascita, nonché le iscrizioni dei provvedimenti giudiziari relativi a minori ai sensi dell’articolo 5, comma 4 (L).”.


Art. 4
(Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale in materia di servizi certificativi)

  1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  l’articolo 23 è abrogato;
b)  all’articolo 24 sono apportate le seguenti modificazioni:

1)    la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Certificato del casellario giudiziale richiesto dall’interessato)»;
2)    prima del comma 1 è inserito il seguente: «01. L’interessato ha il diritto di ottenere il certificato senza motivare la richiesta.»;
3)    al comma 1, le parole: «Nel certificato generale» sono sostituite dalle seguenti: «Nel certificato»;
4)    al comma 1, lettera e), dopo le parole «ai provvedimenti previsti dall’articolo 445 del codice di procedura penale», sono inserite le seguenti: «, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria,»;
5)    al comma 1, dopo la lettera m), sono aggiunte le seguenti: «m-bis) ai provvedimenti che ai sensi dell’articolo 464-quater del codice di procedura penale dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova;
m-ter) alle sentenze che ai sensi dell’articolo 464-septies del codice di procedura penale dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova;»;
6)    dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il certificato riguardante un cittadino italiano contiene anche l’attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizioni nel casellario giudiziale europeo.»;

c) gli articoli 25 e 26 sono abrogati;
d) all’articolo 25-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1)    alla rubrica, la parola “penale” è soppressa;
2)    al comma 1, le parole “Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all’articolo 25” sono sostituite dalle seguenti: “Il certificato del casellario giudiziale di cui all’articolo 24”;

e) all’articolo 25-ter, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Il certificato di cui al comma 1 contiene anche l’attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizioni nel casellario giudiziale.»;
f) all’articolo 27, comma 2, dopo la lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti: “f-bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale;

f-ter) ai provvedimenti che ai sensi dell’articolo 464-quater del codice di procedura penale dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova;
    f-quater) alle sentenze che ai sensi dell’articolo 464-septies del codice di procedura penale dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova.»;

g) l’articolo 28 è sostituito dal seguente: «ART. 28 (L) (Certificati richiesti dalle amministrazioni pubbliche e gestori di pubblici servizi)

1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi, quando è necessario per l’esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di ottenere, con le modalità di cui all’articolo 39, in relazione a persone maggiori di età, il certificato selettivo di cui al comma 2 o il certificato generale del casellario giudiziale di cui al comma 3, nonché i certificati di cui agli articoli 27 e 28-bis.
2. Il certificato selettivo contiene le sole iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato soggetto pertinenti e rilevanti rispetto alle finalità istituzionali dell’amministrazione o del gestore. Ciascuna iscrizione riportata è conforme all’estratto di cui all’articolo 4.
3. Il certificato generale riporta tutte le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato soggetto ed è rilasciato quando non può procedersi, sulla base delle disposizioni che regolano i singoli procedimenti amministrativi, alla selezione delle iscrizioni pertinenti e rilevanti.
4. I dati acquisiti dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi sono trattati nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e solo ai fini del procedimento amministrativo cui si riferisce la richiesta.
5. Il certificato selettivo è rilasciato dall’ufficio locale del casellario di cui all’articolo 18 quando motivi tecnici ne impediscono temporaneamente il rilascio secondo le modalità di cui all’articolo 39.
6. Il certificato generale è rilasciato dall’ufficio locale del casellario di cui all’articolo 18:

a) quando motivi tecnici ne impediscono temporaneamente il rilascio secondo le modalità di cui all’articolo 39;
b) nelle more della stipula o della modifica della convenzione di cui all’articolo 39 e della realizzazione delle procedure informatiche finalizzate all’accesso selettivo;
c) nel caso di motivate richieste relative a procedimenti amministrativi ulteriori rispetto a quelli indicati in convenzione.

7. Nei certificati di cui ai commi 2 e 3 non sono, in ogni caso, riportate le iscrizioni relative:

a) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell’articolo 167, primo comma, del codice penale;
b) ai provvedimenti che ai sensi dell’articolo 464-quater del codice di procedura penale, dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché alle sentenze che ai sensi dell’articolo 464-septies del codice di procedura penale dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova;
c) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale.

8. L’interessato che, a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rende dichiarazioni sostitutive relative all’esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, non è tenuto a indicare la presenza di quelle di cui al comma 7, nonché di cui all’articolo 24, comma 1.
9. I certificati di cui ai commi 2 e 3 riguardanti un cittadino italiano contengono anche l’attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizioni nel casellario giudiziale europeo;
10. In caso di comunicazione prevista dall’articolo 20, comma 3, i certificati contengono il riferimento alla data del decesso.»;

h) all’articolo 28-bis, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Il certificato di cui al comma 1 contiene anche l’attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizioni nel casellario giudiziale.»;
i) all’articolo 33 le parole «di cui agli articoli 24, 25, 26, 27 e 31» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 24, 27 e 31»;
l) l’articolo 39 è sostituito dal seguente: «ART. 39 (L). (Consultazione del sistema da parte dell'autorità giudiziaria e da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi)

1. La consultazione del sistema da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi, ai fini dell’acquisizione dei certificati di cui agli articoli 28 e 32, anche per le finalità delle acquisizioni d’ufficio, di cui all’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dei controlli, di cui all’articolo 71 del predetto decreto del Presidente della Repubblica, avviene previa stipula di apposite convenzioni tra il Ministero della giustizia e le amministrazioni interessate, senza oneri a carico di queste ultime.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 sono stipulate per categorie omogenee, a livello nazionale, regionale, comunale, e sono finalizzate ad assicurare la fruibilità dei dati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, di accesso ai documenti amministrativi, di tutela del segreto e di divieto di divulgazione.
3. Limitatamente all’esigenza di rilascio dei certificati di cui all’articolo 28 e al fine di stabilire se deve essere rilasciato il certificato selettivo previsto dal comma 2 o quello generale di cui al comma 3 dello stesso articolo, nella convenzione di cui al comma 1 devono essere indicati i procedimenti amministrativi di competenza dell’amministrazione interessata e, per ciascuno di essi, le disposizioni che disciplinano il trattamento dei dati personali, a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, nonché le norme che individuano i reati ostativi, al fine di realizzare una specifica procedura informatizzata che garantisca l’accesso selettivo al sistema. Nelle stesse convenzioni è stabilito l’obbligo, per l’amministrazione interessata e per l’ufficio centrale, di comunicare alla controparte eventuali modifiche, rispettivamente, delle disposizioni che incidono sulle regole tecniche alla base dell’accesso selettivo e delle disposizioni del presente testo unico. Sugli schemi di convenzione destinati a selezionare l'ambito di consultazione dei dati personali in relazione agli specifici procedimenti di competenza e alle fattispecie di reato pertinenti è acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.
4. Le amministrazioni interessate inviano la richiesta di consultazione del sistema all’ufficio centrale, allegando scheda informativa contenente i dati di cui al comma 3, e comunque conforme a quanto previsto nel decreto di cui al comma 5.
5. Le modalità tecnico-operative per consentire la consultazione del sistema ai fini dell’acquisizione dei certificati di cui agli articoli 28 e 32 sono individuate con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, sentiti l’Agenzia per l’Italia digitale e il Garante per la protezione dei dati personali.
6. La consultazione del sistema da parte dell'autorità giudiziaria, ai fini dell’acquisizione dei certificati di cui agli articoli 21 e 30, avviene secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministero della giustizia 25 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell’8 febbraio 2007, e successive modificazioni.»;

m) all’articolo 45 le parole: «di cui agli articoli 24, 25 e 27» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 24 e 27».

Art. 5
(Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale in materia di disposizioni transitorie)

  1. All’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)        le parole: “ART. 47 (R)” sono sostituite dalle seguenti: “ART. 47 (L - R)”;
b)        dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. L’eliminazione delle iscrizioni di cui al comma 1 è effettuata dall’ufficio locale decorsi quindici anni dalla morte della persona alla quale si riferiscono e, comunque, decorsi cento anni dalla sua nascita (L).”


Art. 6
(Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale in materia di disposizioni finali)

  1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)       al titolo, dopo le parole «in materia di casellario giudiziale,» sono inserite le seguenti: «di casellario giudiziale europeo,»;
b)    all’articolo 51, dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente:
«1-bis. Ogni richiamo, presente in norme di legge o di regolamento, al casellario giudiziale si intende riferito anche al casellario giudiziale europeo.».


Art. 7
(Decorrenza degli effetti)

  1. Le disposizioni del presente decreto acquistano efficacia decorso un anno dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Art. 8
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 

 

Relazione illustrativa

La legge 23 giugno 2017, n. 103, all’articolo 1, comma 18, delega il Governo ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della stessa, un decreto legislativo per la revisione della disciplina del casellario giudiziale, individuando i relativi princìpi e criteri direttivi. E’, altresì, previsto (comma 20 dello stesso articolo 1) che il Governo adotti decreti legislativi recanti norme di attuazione delle disposizioni di cui al comma 18, nonché norme di coordinamento e transitorie.
Il Governo è delegato ad adeguare la disciplina del casellario giudiziale alle modifiche intervenute nella materia penale, anche processuale, e nel diritto dell’Unione europea in materia di protezione dei dati personali, con l’obiettivo della semplificazione del procedimento e della riduzione degli adempimenti amministrativi (art. 1, comma 18, lettera a).
Sul piano operativo, la delega è volta anche a delimitare l’ambito entro il quale le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi possono richiedere all’Ufficio del casellario centrale il certificato generale contenente le iscrizioni presenti nella banca dati al nome di una determinata persona, quando tale certificato sia necessario all’esercizio delle loro funzioni, riservando “ad apposite convenzioni, stipulate con le amministrazioni interessate, la puntuale fissazione, per ciascun procedimento amministrativo di competenza, delle norme di riferimento, di limiti e condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali e degli specifici reati ostativi inerenti ogni singolo procedimento, nonché comunque di ogni ulteriore indicazione necessaria per consentire la realizzazione di una procedura automatizzata di accesso selettivo alla banca dati” (art. 1, comma 18, lettera b).
La delega prevede altresì due criteri specifici con riferimento all’iscrizione dei provvedimenti applicativi della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto (prevista dall’art. 131-bis del codice penale) e ai termini per l’eliminazione delle iscrizioni delle condanne per fatti di modesta entità (art. 1, comma 18, lettera c).
Sotto il primo profilo, il legislatore delega il Governo a eliminare i provvedimenti applicativi della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, prevedendo che sia il pubblico ministero a verificare, prima che venga emesso il provvedimento, che il fatto addebitato sia occasionale.
Quanto al secondo aspetto, il legislatore delega il Governo a rimodulare i limiti temporali per l'eliminazione delle iscrizioni delle condanne per fatti di modesta entità, quali quelle irrogate con decreto penale, con provvedimento della giurisdizione di pace, con provvedimento applicativo della pena su richiesta delle parti, per pene determinate in misura comunque non superiore a sei mesi, in modo tale da favorire il reinserimento sociale con modalità meno gravose.
Con il presente schema di decreto legislativo si è scelto di non esercitare la delega sugli specifici punti di cui all’art. 1, comma 18, lettera c) legge n. 103/2017. Si è tuttavia colta la ratio sottesa ai principi e criteri di delega ivi espressi - volti a incentivare il recupero sociale del condannato, a favorire soluzioni processuali deflattive e a restringere l’incidenza dell’intervento penale ai fatti di maggiore gravità, anche con riguardo agli effetti pregiudizievoli collegati alle iscrizioni nel casellario giudiziale - per adeguare la disciplina del casellario, in attuazione del criterio direttivo di cui alla lettera a) dello stesso comma, alle modifiche intervenute nel codice penale e nel codice di procedura penale con riferimento all’istituto della messa alla prova. In tal senso, va evidenziato che la disciplina del casellario ha trovato solo parziale adeguamento all’indomani dell’introduzione del nuovo istituto processuale (mediante la previsione esplicita dell’iscrizione nella banca dati del casellario giudiziale del provvedimento di sospensione del procedimento per messa alla prova, ma non anche della non menzione, nel certificato generale o penale richiesto dall’interessato, del provvedimento sospensivo di cui sopra e della sentenza di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova), creando irragionevoli disparità di trattamento e violazione del principio rieducativo della pena già denunciate da più autorità giurisdizionali alla Corte costituzionale. Si è deciso, quindi, di razionalizzare il sistema delle iscrizioni e dell’oscuramento parziale di tali indicazioni nelle certificazioni rilasciate su richiesta dell’interessato, delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, in ragione della peculiare natura della sentenza ex art. 464-septies c.p.p. (sentenza che dichiara l’estinzione del reato, senza che ciò presupponga un accertamento del fatto-reato e della responsabilità dell’imputato).
Lo schema di decreto si compone di otto articoli.


Articolo 1 (Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale in materia di provvedimenti iscrivibili)
Tale disposizione interviene a modificare l’articolo 3, comma 1, lettera i-bis), del d.P.R. n. 313/2002, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. La norma in vigore, per effetto dell’inserzione della lettera i-bis) disposta con l’art. 6 della legge 28 aprile 2014, n. 67, menziona, tra i provvedimenti iscrivibili nel casellario giudiziale, «l'ordinanza che ai sensi dell'articolo 464-quater del codice di procedura penale dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova».  Ne risulta una disciplina asimmetrica, che non contempla in modo del pari esplicito l’iscrizione dell’esito favorevole della messa alla prova. La disposizione viene quindi integrata con la espressa previsione dell’iscrizione della sentenza che, ai sensi dell’articolo 464-septies del codice di procedura penale, dichiara estinto il reato per esito positivo della messa alla prova.


Articolo 2 (Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale in materia di eliminazione delle iscrizioni)
Vengono apportate modifiche agli articoli 5 e 8 del predetto testo unico, relativi all’eliminazione delle iscrizioni, rispettivamente nel casellario giudiziale e nel casellario dei carichi pendenti. In particolare:
1.    si provvede ad adeguare l’articolo 5, comma 1, al dettato dell’articolo 1, comma 18, lettera a), che prevede l’abrogazione di detta disposizione e al contempo la revisione dei presupposti in tema di eliminazione delle iscrizioni per adeguarli all’attuale durata media della vita umana. Nello specifico, è sostituito il limite finale di conservazione delle iscrizioni, attualmente individuato nel compimento, da parte del soggetto intestatario delle stesse, dell’ottantesimo anno di età, con quello del decorso di cento anni dalla nascita del medesimo. In tal modo il nostro ordinamento si allinea a quanto già previsto nella maggior parte degli altri Paesi europei. In accoglimento parziale delle osservazioni della Commissioni parlamentari e del Garante per la protezione dei dati personali, si è prevista l’eliminazione della iscrizione anche anteriormente alla scadenza del termine dei cento anni dalla nascita, allorché la persona alla quale le iscrizioni si riferiscono muoia prima del compimento dei cento anni di età: in questo caso, le iscrizioni sono eliminate decorsi quindici anni dalla morte, fatto sempre salvo il rispetto del limite massimo dei cento anni dalla nascita;
2.    si prevede l’eliminazione dell’iscrizione non solo delle condanne revocate per sopravvenuta abrogazione o dichiarazione di illegittimità costituzionale, ma anche di quelle oggetto di rescissione. Si tratta di istituto (cd. rescissione del giudicato) introdotto nel sistema – dopo la modifica del 2002 apportata al testo unico – dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, e modificato in punto di competenza dalla stessa legge n. 103/2017; rileva in questa sede l’effetto della rescissione consistente nella revoca della condanna, analogamente a quanto previsto dall’articolo 673 del codice di procedura penale, già menzionato dall’attuale testo dell’articolo 5. In base al medesimo presupposto, viene menzionato nello schema di decreto, accanto all’articolo 673, l’articolo 669 c.p.p., che pure implica la revoca delle condanne ulteriori per lo stesso fatto, con conseguente eliminazione delle relative iscrizioni;
3.    si provvede, infine, a espungere dall’articolo 8 (sui carichi pendenti) la previsione relativa al raggiungimento di un determinato limite di età per l’eliminazione delle iscrizioni, limitando quest’ultima alla sola ipotesi di decesso del soggetto intestatario delle stesse.

Articolo 3 (Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale in materia di ufficio iscrizione, ufficio territoriale, ufficio locale, ufficio centrale)
Viene novellato l’articolo 15 del testo unico in materia di casellario, al fine di raccordarlo con le previsioni di cui all’articolo 16 e di emendare un refuso presente nell’attuale testo con riguardo alle competenze dell’ufficio centrale (richiamo al comma 6 anziché al comma 5). Si modifica, altresì, l’articolo 19 dello stesso testo unico nel senso di adeguarlo al nuovo testo dell’articolo 5, comma 1.

Articolo 4 (Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale in materia di servizi certificativi)
Vengono apportate modifiche alla disciplina relativa ai certificati del casellario giudiziale, nell’ottica della semplificazione e della riduzione degli adempimenti amministrativi, in attuazione del criterio di delega di cui all’articolo 1, comma 18, lettera a).
In particolare:
•    mediante l’abrogazione degli articoli 23, 25 e 26, e la riformulazione dell’articolo 24 del testo unico, vengono unificate le tipologie di certificato rilasciabile su richiesta dell’interessato, attualmente rappresentate dai certificati generale, penale e civile. Il nuovo testo dell’articolo 24 individua un’unica species di certificato, che contiene tutte le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato soggetto, ad eccezione di quelle espressamente individuate nello stesso articolo. Viene conseguentemente riformulata anche la rubrica dell’articolo, che farà riferimento al “certificato del casellario giudiziale” richiesto dall’interessato e non più al “certificato generale”, onde evitare rischi di confusione con il “certificato generale ” ex  art. 28 , comma 3, alternativo al “certificato selettivo” ex art. 28, comma 2, introdotti dalla nuova norma in tema di certificati richiesti dalla pubblica amministrazione e dai gestori di pubblici servizi;
•    sempre all’articolo 24 viene semplificato il contenuto del certificato per l’interessato, prevedendosi che in esso non si faccia menzione né dell’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, né della sentenza che dichiara estinto il reato per esito positivo della stessa. A questo riguardo si osserva che l’iscrizione dell’ordinanza in parola (e della successiva sentenza estintiva, in caso di esito positivo della messa alla prova) è funzionale all’esigenza di impedire che la medesima persona possa accedere una seconda volta all’istituto della messa alla prova, consentendo all’autorità giudiziaria di sapere se lo stesso ne abbia già fruito in passato. Tuttavia, la circostanza che dell’annotazione in esame si faccia menzione nel certificato del casellario giudiziale richiesto dall’interessato ha dato luogo a fondati dubbi di legittimità costituzionale dell’art. 24 T.U,. Ed, infatti, l'articolo 24 e l'articolo 25 prevedono alla lettera «e)» che non siano riportati nel casellario giudiziale, generale e in quello penale, chiesti dall'interessato, i provvedimenti previsti dall'articolo 445 del codice di procedura penale e i decreti penali di condanna. Vale a dire che, nella medesima prospettiva già sopra indicata di evitare iscrizioni pregiudizievoli, l’attuale disciplina mal si concilia con gli scopi della legge, determinando «conseguenze irragionevolmente deteriori per coloro che, pur senza ammettere  la commissione  di  un  reato, chiedano di essere messi alla prova compiendo lavori socialmente utili  ed  abbiano  anche  accettato  di porre  in  essere condotte riparatorie o risarcitorie (art. 464-quinquies), rispetto a chi abbia accettato la condanna per decreto od abbia chiesto l'applicazione di una pena anche detentiva ed anche non sospesa» (così una delle ordinanze di rimessione della questione alla Corte Costituzionale). L’espressa modifica all’articolo 24 del T.U., contenuta nell’articolo 4 dello schema di decreto, con la introduzione delle lettere m bis) e m ter), vale ad escludere che nel certificato richiesto dall’interessato siano riportate le iscrizioni relative «all’ordinanza che ai sensi dell’articolo 464-quater del codice di procedura penale dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova» e, quelle, conseguenziali, relative «alla sentenza che ai sensi dell’articolo 464-septies del codice di procedura penale dichiara estinto il reato per esito positivo della messa alla prova», consentendo di superare i prospettati dubbi di incostituzionalità;
•    gli articoli 24, 25-ter (per quanto concerne i certificati su richiesta dell’interessato), 28 e 28-bis (in merito ai certificati per le pubbliche amministrazioni o i gestori di pubblici servizi) vengono integrati con la previsione dell’inserimento, in calce al certificato del casellario giudiziale e a quello del casellario giudiziale europeo, di un’avvertenza con la quale sia indicato se esistono o meno condanne, rispettivamente, in ambito europeo e in ambito nazionale, onde assicurare la reciproca completezza delle relative certificazioni, nel rispetto delle regole di menzionabilità vigenti in ciascun Paese di condanna. Tale integrazione è volta a minimizzare l’aggravio per il richiedente e per l’ufficio locale del casellario, prevedendo l’onere dell’estrazione/acquisizione dell’altro certificato (a seconda dei casi quello “italiano” o quello europeo) soltanto qualora sul primo compaia la relativa avvertenza di segno positivo;
•    viene adeguato il contenuto dell’art. 27 (certificato del casellario dei carichi pendenti richiesto dall'interessato) a quanto previsto dall’art. 24 per il certificato del casellario giudiziale su richiesta dell’interessato, disponendo che non vi figurino: i provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale; l’ordinanza che ai sensi dell’articolo 464-quater del codice di procedura penale dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova; la sentenza che ai sensi dell’articolo 464-septies del codice di procedura penale dichiara estinto il reato per esito positivo della messa alla prova.
Inoltre, in attuazione del criterio di delega di cui all’articolo 1, comma 18, lettera b):

•    viene ridefinito il contenuto della certificazione per le pubbliche amministrazioni, riformulando gli articoli 28 e 39 del testo unico. Il nuovo testo dell’articolo 28 contempla due tipologie di certificato: selettivo, riportante le sole condanne per i reati ostativi rilevanti ai fini dei procedimenti amministrativi di competenza, e generale, contenente invece tutte le iscrizioni presenti nel casellario giudiziale a nome di una determinata persona, qualora la selezione delle iscrizioni pertinenti e rilevanti non sia consentita dal tenore delle norme che disciplinano i procedimenti stessi. Sono, altresì, espressamente individuate le iscrizioni non menzionabili nei suddetti tipi di certificato, in linea con quanto previsto dall’art. 24 per il certificato a richiesta dell’interessato: risultano dunque non visibili i provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale; l’ordinanza che ai sensi dell’articolo 464-quater del codice di procedura penale dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova; la sentenza che ai sensi dell’articolo 464-septies del codice di procedura penale dichiara estinto il reato per esito positivo della messa alla prova. In chiave di coordinamento della disposizione da ultimo illustrata con le disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000, si prevede espressamente che l’interessato che rende dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà relative all’esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, non è tenuto a indicare la presenza di quelle di cui si prevede espressamente la non menzione ai sensi del comma 7 del nuovo articolo 28 nonché dell’art. 24, comma 1. L’articolo 28 prevede, poi, i casi in cui il certificato viene rilasciato non attraverso il Sistema Informativo Automatizzato del Casellario (SIC), ma direttamente dagli uffici locali.
•    Il riformulato articolo 39 dà attuazione operativa all’articolo 28, in ossequio al già citato comma 20 dell’articolo 1 della legge delega. Esso prevede che i certificati di cui agli articoli 28 e 32 (quest’ultimo concernente l’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato) siano acquisiti mediante consultazione del Sistema Informativo del Casellario, previa stipula a titolo gratuito di apposite convenzioni tra le amministrazioni interessate e il Ministero della Giustizia, delle quali viene altresì individuato il contenuto essenziale, cui segue la richiesta all’Ufficio centrale del casellario nei modi e con le forme ivi previsti. Sugli schemi di convenzione destinati a selezionare l'ambito di consultazione dei dati personali in relazione agli specifici procedimenti di competenza e alle fattispecie di reato pertinenti è acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali. Viene demandata a un successivo decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia, adottato sentiti l’Agenzia per l’Italia Digitale e il Garante per la protezione dei dati personali, l’individuazione delle modalità tecnico-operative per la consultazione del Sistema ai fini del rilascio dei certificati in questione.


Articolo 5 (Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale in materia di disposizioni transitorie)
Viene novellato l’articolo 47 del testo unico, che detta disposizioni transitorie per l’eliminazione delle iscrizioni a causa di decesso effettuata dall’ufficio locale, nel senso di adeguarlo alla modifica intervenuta all’articolo 5, comma 1, del medesimo testo unico.

Articolo 6 (Modifiche al testo unico sul casellario giudiziale in materia di disposizioni finali)
Viene integrato l’articolo 51 del testo unico al fine di integrare il richiamo ai certificati del casellario giudiziale, presente in diversi corpi normativi, con quello al certificato del casellario europeo, introdotto con il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74 (già intervenuto ad adeguare corrispondentemente il Capo I dello stesso testo unico): si attua in tal modo il coordinamento normativo di cui al già citato comma 20 della legge delega.

Articolo 7 (Decorrenza degli effetti)
La norma prevede che le disposizioni del decreto legislativo acquistano efficacia dopo un anno dalla data di sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, al fine di accordare un congruo lasso temporale per la progettazione e la realizzazione degli adeguamenti tecnici necessari a dare attuazione alle novità normative. La disposizione è stata così modificata (rispetto all’originaria formulazione, che prevedeva termini differenziati, in relazione alle diverse disposizioni del decreto), in accoglimento delle osservazioni della Commissione Giustizia del Senato.

Articolo 8 (Clausola di invarianza finanziaria)
La disposizione prevede la neutralità finanziaria dell’intervento normativo in oggetto.

Sul testo del presente schema di decreto, dopo l’esame preliminare del Consiglio dei Ministri, è stato acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e del Garante per la protezione dei dati personali.

La seconda Commissione (Giustizia) della Camera dei deputati ha espresso parere favorevole con la seguente osservazione: «agli articoli 2 e 3 dello schema di decreto legislativo, valuti l’esecutivo l’opportunità di prevedere la morte quale motivo di eliminazione delle iscrizioni dal casellario giudiziale, quando vi sia richiesta degli eredi della persona cui le medesime iscrizioni si riferiscono.»
La seconda Commissione (Giustizia) del Senato della Repubblica, considerato il parere reso dal Garante per la protezione dei dati personali, ha espresso parere favorevole con le seguenti osservazioni:
« a) si sollecita la previsione della morte quale motivo di cancellazione dell'iscrizione nel casellario giudiziale;
b) si sollecita la previsione espressa del parere del Garante per la protezione dei dati personali sugli schemi di convenzione tra le amministrazioni interessate e il Ministero della giustizia destinate a selezionare l'ambito di consultazione dei dati personali in relazione agli specifici procedimenti di competenza e alle fattispecie di reato pertinenti;
c) si sollecita una modifica dell'articolo 7, in materia di entrata in vigore delle disposizioni del decreto legislativo, per evitare che, per effetto dei rinvii interni contenuti nelle norme modificate, si possano creare discontinuità nell'accesso dei soggetti interessati alle certificazioni rilasciate dal casellario.»
Le osservazioni sub a) e b) coincidono con quelle formulate nel parere del Garante per la protezione dei dati personali, che per il resto ha formulato parere favorevole sullo schema di decreto legislativo.
La prima Commissione (Affari costituzionali) e la quinta Commissione (Bilancio) del Senato della Repubblica hanno espresso parere non ostativo.
Si è ritenuto di accogliere le osservazioni delle Commissioni Giustizia della Camera dei deputati e del Senato, per le ragioni e nei limiti che si illustrano di seguito.
Per quanto riguarda il regime transitorio, l’articolo 7 dello schema di decreto, nella sua originaria formulazione, prevedeva che il termine iniziale di entrata in vigore del decreto legislativo, fissato in trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (comma 1), subisse una deroga per alcune disposizioni comportanti modifiche tecniche del sistema, per le quali era previsto un diverso termine di efficacia: un anno (comma 2) o due anni (comma 3) dalla pubblicazione del decreto stesso. In realtà, si è reso necessario riconsiderare tale regime temporale, dal momento che il differimento dell’acquisto di efficacia di solo alcune delle disposizioni del provvedimento - tra le quali, in particolare, quelle dirette a modificare i commi da 1 a 8 dell’articolo 28 del d.P.R n. 313 del 2002 (relativi ai certificati richiesti dalle pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi) -  avrebbe determinato discontinuità nella possibilità di accesso dei soggetti interessati alle certificazioni rilasciate dal casellario. Si è pertanto allineata la decorrenza dell’efficacia di tutte le disposizioni, fissando un unico termine, sufficiente a garantire l’adeguamento dei sistemi operativi, pari a un anno dalla pubblicazione del decreto legislativo sulla Gazzetta ufficiale.
E’ stata altresì accolto il rilievo inerente alla necessaria consultazione del Garante per la protezione dei dati personali sugli schemi di convenzione tra le amministrazioni interessate e il Ministero della giustizia destinate a selezionare l'ambito di consultazione dei dati personali in relazione agli specifici procedimenti di competenza e alle fattispecie di reato pertinenti (articolo 4, comma 1, lettera l dello schema di decreto) , trattandosi di strumenti finalizzati ad assicurare la fruibilità dei dati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, di accesso ai documenti amministrativi, di tutela del segreto e di divieto di divulgazione.
Si è ritenuto opportuno, infine, accogliere anche l’osservazione inerente alla durata delle iscrizioni nel casellario giudiziale (articolo 2, comma 1, lettera a, n. 1, e art. 3, comma 1, lettera b, n. 2, dello schema di decreto), reintroducendo la morte come motivo di cancellazione delle iscrizioni; si prevede, tuttavia, che all’eliminazione non si proceda immediatamente, ma decorsi quindici anni dalla morte e fatto comunque salvo (se viene a scadenza anteriormente) il termine di cento anni dalla nascita della persona cui si riferiscono le iscrizioni stesse.  Alla modifica dell’art. 5 del d.P.R. 313 del 2002 consegue il coordinamento delle norme di cui agli articoli 19 e 47 dello stesso d.P.R.
L’apposizione di un termine di quindici anni successivo alla morte si impone per contemperare i principi di proporzionalità, limitazione della finalità e non eccedenza al trattamento dei dati personali (espressi nella Direttiva UE 2016/680 e recepiti nel decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 51, di attuazione della direttiva) con i diritti degli eredi della persona defunta. Vi sono casi, infatti, in cui la legge riconosce agli eredi particolari benefici a condizione che il de cuius fosse incensurato o mai condannato per alcuni gravi reati.  L’immediata cancellazione, alla data della comunicazione dell’avvenuto decesso, dei dati relativi alle persone decedute determinerebbe l’impossibilità per la pubblica amministrazione di accertare l’effettiva sussistenza dei requisiti per l’accesso degli eredi ai benefici previsti dalla legge:  così, ad esempio, ai sensi dell’art. 4 della legge 22 dicembre 1999 n. 512, modificata dall’art. 15, comma 1, lettera c) della legge 7 luglio 2016, n. 122, per l’accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, è prevista la condizione che alla data di presentazione della domanda non sia stata pronunciata, sia nei confronti della vittima che degli istanti (eredi della vittima), sentenza definitiva di condanna per uno dei reati di cui all’art. 407, comma 2, lettera a) del c.p.p. e  per gli stessi reati non vi siano a carico procedimenti penali in corso; analoga condizione è prevista dall’art. 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, modificata dall’art. 6 della legge 20 novembre 2017, n. 167, per l’accesso agli indennizzi previsti per le vittime di reati dolosi commessi con violenza alle persone.  
Considerati i tempi necessari per l’emersione e per l’accertamento dei reati (specie in contesti di criminalità organizzata di stampo mafioso) e per il conseguimento di un titolo definitivo di condanna dell’autore del reato (presupposto per l’accesso al Fondo di solidarietà delle vittime dei reati di mafia o terrorismo o di delitti intenzionali violenti), si ritiene congruo fissare un termine di quindici anni successivi alla morte per la eliminazione delle iscrizioni nel casellario, sì da consentire agli aventi diritto la prova dei requisiti per l’accesso ai benefici.