Dlgs - disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari - Relazione

Esame definitivo - Consiglio dei ministri 10 febbraio 2017

Esame preliminare - Consiglio dei ministri 14 luglio 2016

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai  regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011 in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti.
 

Articolato


Il decreto legislativo si pone l’obiettivo di adeguare l’attuale apparato sanzionatorio vigente in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (di seguito, MOCA) all’assetto normativo risultante dall’emanazione del regolamento (CE) n. 1935/2004 e degli atti costituenti attuazione dello stesso. Quanto sopra, in forza della delega prevista dall’articolo 25 del medesimo regolamento e dall’articolo 2 della legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013, secondo semestre, ed in particolare l’articolo 2 recante delega per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea.

  • Evoluzione della disciplina in materia.

A livello nazionale, l’articolo 11 della Legge 30 aprile 1962, n. 283 disciplinava i MOCA demandando al Ministro della salute il compito di fissare con proprio decreto condizioni, limitazioni e tolleranze di impiego per le sostanze che possono essere cedute dagli imballaggi, dai recipienti e dagli utensili ai prodotti alimentari. Le previsioni dell’articolo 11 sopra citato sono state sostituite da quelle del D.P.R. n. 777/1982, il quale ha attuato i principi generali recati dalla direttiva (CEE) n. 76/893 relativa ai MOCA.

Tale D.P.R. è stato successivamente modificato dal decreto legislativo 25 gennaio 1992 n. 108 (riguardante l’attuazione della Direttiva 89/109/CEE concernente i MOCA) che fissa la disciplina generale dei MOCA e che, all’articolo 3, ribadisce la potestà del Ministro della salute, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, di regolamentare i medesimi.

Conformemente alle norme sopra indicate, con il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, più volte aggiornato nel tempo, sono stati specificamente disciplinati i seguenti materiali: materie plastiche, gomma, cellulosa rigenerata, carta e cartone, vetro, acciaio inossidabile. Altri materiali, che non figurano nel d.m. 21 marzo 1973, sono stati oggetto di provvedimenti nazionali specifici: banda stagnata, banda cromata verniciata, ceramica, alluminio. Queste norme tecniche si configurano quali misure specifiche di diversa origine: talune costituiscono recepimento di direttive europee, altre sono nazionali.

Sia i requisiti generali che le misure specifiche sono provvisti di norme sanzionatorie, all’interno del citato D.P.R. 23 agosto 1982, n. 777. In particolare, gli articoli 2, 2 bis, 3, 4, 5 bis e 6 dello stesso provvedimento stabiliscono le sanzioni per la violazione alle disposizioni negli stessi contenute, depenalizzate ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 recante “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205”.

Il regolamento (CE) n. 1935/2004 conserva l’impostazione delle precedenti direttive, che vengono abrogate dallo stesso, introducendo, tuttavia, significativi elementi di innovazione, quali l’obbligo per l’operatore economico di garantire la rintracciabilità lungo la filiera dei MOCA e di produrre secondo buone pratiche di fabbricazione di cui al regolamento (CE) n. 2023/2006.

  • Contenuti dell’intervento sanzionatorio predisposto.

La disciplina sanzionatoria predisposta nello schema di decreto legislativo ha soppresso e sostituito le norme precettive e sanzionatorie generali recate dal D.P.R. n. 777/1982, nella misura in cui le stesse riguardavano principi poi trasfusi nel regolamento (CE) n. 1935 del 2004 (si vedano, quanto ai requisiti generali l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004 e l’articolo 2 del D.P.R. n. 777/1982; quanto all’etichettatura e alla dichiarazione di conformità, gli articoli 15-16 del regolamento (CE) n. 1935/2004 e l’ articolo 4 del D.P.R. n.777/1982).

Questo per garantire la simmetria, a livello nazionale, con l’unitarietà della disciplina generale, interamente recata dal regolamento (CE) n. 1935/2004, che ha abrogato le direttive previgenti.

Occorre inoltre considerare che, accanto a tali principi consolidati, rifusi nel regolamento del 2004, sono presenti molte prescrizioni europee generali innovative rispetto al passato, e quindi prive di sanzione in caso di violazione, quali l’obbligo di rintracciabilità dei materiali ed oggetti (articolo 17 regolamento (CE) n. 1935/2004), gli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 11, par. 5 del regolamento (CE) n. 1935/2004 nonché gli obblighi relativi al rispetto delle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti, recate nel regolamento (CE) n. 2023/2006, sulla scorta della previsione di cui all’articolo 3 del regolamento del 2004.

Inoltre l’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1935/2004 prevede che possano essere adottate misure specifiche per gruppi di materiali ed oggetti, effettivamente poi in parte disciplinate dai regolamenti (CE) n. 282/2008, (CE) n. 450/2009, (UE) n. 10/2011, ma ad oggi prive di sanzione. Pertanto, in forza del rinvio ai principi generali contenuti nel regolamento (CE) n. 1935/2004, in un apposito capo del provvedimento in esame si sono regolamentate le violazioni a tali misure da parte degli operatori. Infatti dette norme, sovraordinate come fonte normativa al D.P.R. 777/1982, non godono della copertura sanzionatoria di questo DPR, che opera solo laddove la misura specifica possa essere trasposta in un decreto ministeriale.

Il D.P.R. n. 777/1982 si limita a recepire tale formulazione, adottando una formulazione impersonale e fissando contestualmente la sanzione per il caso di violazione degli obblighi.

Si veda, ad esempio, l’articolo 2 del D.P.R. citato: “E’ vietato produrre, detenere per vendere, porre in commercio o usare materiali e oggetti che allo stato di prodotti finiti siano destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con l'acqua destinata al consumo umano, che siano i contravventori delle disposizioni (…) sono puniti”.

Tuttavia, le attuali esigenze di determinatezza della fattispecie sanzionatoria richiedono una formulazione meno impersonale. Pertanto, a fronte della prescrizione dell’articolo 3 del regolamento del 2004, che stabilisce “1. I materiali e gli oggetti, compresi i materiali e gli oggetti attivi e intelligenti, devono essere prodotti conformemente alle buone pratiche di fabbricazione affinché, in condizioni d’impiego normali o prevedibili, essi non trasferiscano ai prodotti alimentari componenti in quantità a) costituire un pericolo per la salute umana; b) comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari; o c) comportare un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche. 2. L’etichettatura, la pubblicità e la presentazione di un materiale o di un oggetto non deve fuorviare i consumatori”, si è fatto riferimento all’operatore economico che produce, immette sul mercato o utilizza MOCA. In relazione al carattere delle sanzioni, si precisa che trattasi, in parte, di fattispecie nuove, come nel caso delle violazioni del regolamento (CE) n. 2023/2006 (si vedano in particolare gli articoli 3, 5, 6, 7 e 9 dello schema di decreto) in parte si tratta di tariffe già esistenti con la vecchia normativa (D.P.R. 777/1982), integrate ed aggiornate alla luce delle vigenti disposizioni europee ed i cui importi sono stati rivalutati dal competente Ministero della giustizia.

L’entità delle sanzioni è stata stabilita in base agli importi previsti dal DPR 777/1982 come modificato dal D.lgs. 507/1999, concernente la depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, rivalutati in termini monetari. Si è tenuta in considerazione, su richiesta delle Regioni, l’entità delle sanzioni vigenti nel settore alimentare di cui al D.lgs. n. 193/2007 e si è prevista, d’accordo con il Ministero della giustizia, una forbice piuttosto ampia al fine di poter commisurare l’importo da irrogare anche in ragione del diverso ruolo ricoperto dagli operatori nella filiera produttiva, soprattutto con riferimento agli utilizzatori.

Con lo schema di decreto legislativo in oggetto, all’articolo 6, si è introdotta, inoltre, la previsione di un obbligo per gli operatori del settore dei MOCA di comunicazione all’autorità sanitaria territorialmente competente degli stabilimenti posti sotto il proprio controllo che eseguono le attività di cui al regolamento (CE) n. 2023/2006, per creare un’anagrafica di settore ed uniformare gli stessi agli altri operatori del settore alimentare. Infatti i regolamenti (CE) nn. 882/2004 e 1935/2004 prevedono l’effettuazione del controllo ufficiale sui materiali ed oggetti destinati al contatto con gli alimenti anche per quanto riguarda l’applicazione del regolamento (CE) n. 2023/2006. In particolare, nel caso in cui l’operatore fosse già censito ai sensi dei suddetti regolamenti, al fine di evitare un doppio processo di informazione, è stato stabilito che la comunicazione di cui sopra possa essere contenuta direttamente nella SCIA che lo stesso è tenuto a presentare.

Tale obbligo si rende necessario per consentire alle Autorità sanitarie deputate alle attività di controllo ufficiale dei materiali destinati al contatto con gli alimenti di essere informate della esistenza degli stabilimenti afferenti al settore MOCA posti nel proprio territorio. Infatti sovente, le non conformità nel campo dei MOCA sono riscontrate nel corso dei controlli sulle imprese del settore alimentare, che li utilizzano sia come dispositivi di produzione, sia come materiale di confezionamento. Tanto, in ragione del fatto che per esse esiste una anagrafica completa, cosa che non avviene nel settore dei MOCA. In realtà l’articolo 24 (Misure d’ispezione e di controllo) del regolamento (CE) n. 1935/2004 prevede che gli Stati membri svolgono controlli ufficiali, conformemente alle pertinenti disposizioni della normativa europea relativa ai controlli ufficiali dei mangimi e dei prodotti alimentari di cui al regolamento (CE) n. 882/2004. Infatti, molti Paesi europei hanno previsto l’obbligo di registrazione per gli operatori economici di cui si parla. Inoltre, nel corso delle ispezioni ad opera del Food and Veterinary Office in Italia, è stato chiesto conto di un’anagrafica del settore.

Si fa presente, infine, che il distributore al consumatore finale è stato escluso dall’obbligo di comunicazione all’autorità competente. Si ritiene pertanto che, a livello di costi da sostenere, anche per gli operatori del settore, le cifre da tenere in considerazione non costituiscono un limite all’esercizio dell’attività.

  • Descrizione dell’articolato.

Il decreto legislativo consta di 15 articoli, di seguito descritti.

L’articolo 1 individua il campo di applicazione e le definizioni del provvedimento.

L’articolo 2 stabilisce le sanzioni per la violazione dei requisiti generali di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004.

Al comma 1, con riguardo al termine “inaccettabile”, al fine di tradurre il senso dell’aggettivo, presente nell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004, in modo conforme all’ordinamento interno, è stata utilizzata la locuzione “… materiali o oggetti che trasferiscono ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da comportare una violazione dei limiti di migrazione globale laddove previsti o, qualora non previsti, il mancato rispetto delle norme di buona fabbricazione”.

Infatti, la “modifica inaccettabile” di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1935/2004, riguarda il superamento di un limite generico collegato all’inerzia di un materiale prodotto secondo buone pratiche di fabbricazione, fenomeno meglio definito con il termine di “migrazione globale”. Tale superamento potrà però essere considerato applicabile esclusivamente nel caso in cui esistano dei limiti e delle misure specifiche per il materiale in questione. Per esempio la migrazione globale, nel caso delle plastiche, è di 10 mg di sostanza per 1 dm2 di superficie del materiale (v. il considerando 25 del regolamento (CE) n. 10/2011).

Per altri materiali esistono misure specifiche nazionali, come ad esempio quelle del decreto ministeriale 21 marzo 1973 per il vetro, ma, ad oggi, non per tutti i materiali sono state dettate misure specifiche. In considerazione della complessità dell’argomento, si ritiene, quindi, di pianificare, immediatamente dopo l’emanazione del presente decreto sanzionatorio, una lettera circolare esplicativa rivolta alle Regioni e alle associazioni di categoria.

L’articolo 3 stabilisce le sanzioni per la violazione degli obblighi di comunicazione di nuove informazioni scientifiche o tecniche che possano influire sulla valutazione della sostanza autorizzata per quanto riguarda la salute umana.

L’articolo 4 prevede le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di etichettatura dei MOCA.

L’articolo 5 stabilisce le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di rintracciabilità dei MOCA, in particolare si pone al riguardo il problema della mancata sanzione della violazione dell’obbligo di ritiro dal mercato ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1935/2004.

Le modalità del ritiro di un prodotto non conforme non sono contemplate né dal regolamento (CE) n. 178 del 2002 né dal regolamento (CE) n. 1935 del 2004, dove non è neppure esplicitamente imposto il ritiro dei MOCA non conformi.

Il regolamento (CE) n. 1935/ 2004 menziona il ritiro dei prodotti difettosi al considerando 18 e all’articolo 17, ove finalizza la rintracciabilità dei MOCA a “facilitare il controllo, il ritiro dei prodotti difettosi, le informazioni ai consumatori e l’attribuzione della responsabilità”. Al riguardo si è, dunque, posta la questione di quale sanzione applicarsi in caso di mancato ritiro dei MOCA non conformi ai requisiti posti dal regolamento (CE) n. 1935/2004 e si è ritenuto di applicare anche all’operatore economico del settore MOCA le sanzioni previste dal D.lgs. n.190/2006.

L’articolo 6 dispone l’obbligo, già descritto, per gli operatori del settore dei MOCA di comunicare all’autorità sanitaria territorialmente competente gli stabilimenti posti sotto il proprio controllo che eseguono le attività di cui al regolamento (CE) n. 2023/2006, per creare un’anagrafica di settore ed uniformarli agli altri operatori del settore alimentare. Nell’ipotesi in cui l’attività posta in essere dall’operatore interessato sia soggetta a registrazione o a riconoscimento, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 si è inoltre previsto che la comunicazione sia contenuta direttamente nella SCIA che gli stessi sono tenuti a presentare.

Vengono infine sanzionate le violazioni degli obblighi derivanti dall’applicazione delle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari di cui al regolamento (CE) n. 2023/2006.

L’articolo 7 prevede le sanzioni per la violazione dei requisiti speciali dei materiali e degli oggetti attivi e intelligenti di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1935/2004 e delle misure specifiche di cui al regolamento (CE) n. 450/2009.

L’articolo 8 prevede le sanzioni per la violazione delle misure specifiche riguardanti i materiali e gli oggetti di plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti ai sensi del regolamento (UE) n. 10/2011, che reca disposizioni inerenti i requisiti di composizione degli stessi e la dichiarazione di conformità, nonché la documentazione a supporto della stessa.

L’articolo 9 prevede le sanzioni per la violazione delle misure specifiche riguardanti i materiali e gli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti ai sensi del regolamento (CE) n. 282/2008. La peculiarità di questi MOCA è rappresentata dall’essere ottenuti da un processo di riciclo che, per le possibili implicazioni sanitarie, è soggetto ad autorizzazione da parte della Commissione europea, il che implica una serie di obblighi connessi a tale regime autorizzatorio. Altri rimarchevoli profili di peculiarità sono rappresentati dalle prescrizioni relative alle informazioni nella dichiarazione di conformità dei materiali e degli oggetti di plastica riciclata e nella dichiarazione di conformità della plastica riciclata. Infine, data la peculiarità del settore, nei casi più gravi, in linea con il disposto europeo, è stato sancito che l’autorità competente all’irrogazione della sanzione chieda alla Commissione europea la revoca dell’autorizzazione, a norma dell’articolo 8 del predetto regolamento.

L’articolo 10 prevede le sanzioni per la violazione di obblighi posti da misure specifiche inerenti la restrizione dell’uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare a contatto con i prodotti alimentari ai sensi del regolamento (CE) n. 1895/2005.

L’articolo 11 disciplina le violazioni di lieve entità ed il ricorso all’istituto della diffida. Si rimette alle competenti autorità regionali il compito di individuare i soggetti coinvolti nelle attività di accertamento delle violazioni secondo le norme vigenti in materia.

L’articolo 12 disciplina le autorità competenti all’irrogazione delle sanzioni. La materia di riferimento è di competenza regionale, pertanto si rinvia alle vigenti disposizioni regionali in materia per l’individuazione dei soggetti preposti.

L’articolo 13 modifica il decreto del Presidente della Repubblica n. 777 del 1982 e abroga le norme precettive e sanzionatorie generali recate dallo stesso nella misura in cui queste riguardavano principi poi trasfusi nel regolamento (CE) n. 1935/2004.

L’articolo 14 rinvia, per quanto non previsto, alle disposizioni di cui alla legge 24 novembre, 1981, n. 689 e successive modificazioni.

L’articolo 15 detta disposizioni di carattere finanziario. Dall’attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati, svolgono le attività di cui al decreto, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente

I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni sono devoluti secondo quanto stabilito da norme regionali in materia.

La norma prevede inoltre l’aggiornamento ogni due anni della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto, l’incremento è determinato sulla base delle variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, rilevato dall' ISTAT, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute.

Lo  schema di decreto legislativo è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 14 luglio 2016.

Nella seduta del 3 agosto 2016 la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto con l’osservazione che l’entità delle sanzioni risulta troppo elevata e non proporzionata al diverso ruolo svolto dagli operatori della filiera produttiva (produttori e commercianti anche al dettaglio).

Non si è ritenuto di fare seguito all’osservazione predetta in considerazione del fatto, come meglio di seguito specificato, che la scelta sanzionatoria operata ha escluso il ricorso alla introduzione di fattispecie penali. Ne deriva la necessità che le sanzioni amministrative introdotte svolgano adeguatamente, quale unico presidio sanzionatorio,  la loro funzione dissuasiva e risultino altresì effettive e proporzionate rispetto all’offesa del bene tutelato, come imposto dall’articolo 25 del regolamento.

D’altra parte, rispetto all’ulteriore profilo evidenziato dalla Conferenza, non è consentito calibrare la misura edittale della sanzione rispetto al carattere dell’autore della violazione, sia perché la sanzione va commisurata all’esigenza di tutela del bene protetto (e non all’autore della violazione), sia perché l’autorità competente all’accertamento (ovvero il giudice in sede di vaglio giudiziale della sanzione) ben può calibrare la misura concreta della stessa sulla gravità della condotta e sulla condizione dell’autore della violazione.

Successivamente, in data 19 ottobre 2016 hanno reso i pareri le Commissioni parlamentari riunite II e XII della Camera dei Deputati e in data 2 novembre 2016 la 12^ Commissione del Senato della Repubblica.

Per quanto riguarda la condizione posta dalle predette Commissioni di entrambi i rami del Parlamento, relativa alla introduzione di sanzioni penali in tutti i casi in cui la violazione della disposizione europea di carattere primario determini un pericolo per il bene salute, in conformità all’articolo 32, comma 1, lettera d) della legge n. 234 del 2012, si osserva quanto segue.

Va premesso che la predetta disposizione, richiamata dal successivo articolo 33, comma 2, in tema di delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea, fa salve le norme penali vigenti.

Ne consegue che l’introduzione di sanzioni di carattere penale nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti deve essere valutata alla luce del quadro ordinamentale interno e va senz’altro esclusa laddove la disciplina vigente si faccia già carico della tutela dei medesimi interessi costituzionalmente rilevanti.

Il quadro normativo di riferimento è composto da una varietà di disposizioni che sembrano soddisfare appieno le esigenze di tutela evocate nel richiamato parere della Commissione parlamentare sul testo.

In primo luogo l’art. 444 del codice penale prevede il reato (sanzionato con reclusione e multa) del commercio di sostanze alimentari nocive che ponga in pericolo la salute pubblica. Inoltre gli articoli 440 e 452 del codice penale puniscono l’adulterazione, anche colposa, di sostanze destinate all’alimentazione prima ancora che siano commercializzate. In tal caso l’adulterazione può ben derivare, sul piano causale, dalla utilizzazione (formula quantomai ampia) di materiali ed oggetti destinati al contatto con gli alimenti. Le norme richiamate, quanto alla loro portata soggettiva, operano certamente anche nei confronti dei produttori o distributori dei materiali oggetto di contatto. Ancora sul piano sanzionatorio penale si pongono gli articoli 5 e 6 della legge n. 283 del 1962, recante la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande (è previsto in questo caso un reato contravvenzionale, punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da euro 309 a euro 30.987). Tali previsioni prescindono dal pericolo per la salute di una vasta platea di persone e con esse si  punisce, in sé, ogni attività prodromica alla commercializzazione di sostanze alimentari “nocive” o contaminate, quale che sia la causa della loro nocività o contaminazione.

Il quadro sanzionatorio, tutto orientato alla tutela del bene salute, è ulteriormente definito dalla disciplina del D.P.R. n. 777/1982, riguardante i materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, le cui ipotesi di reato sono state depenalizzate e trasformate in illeciti amministrativi con il D.lgs. 507/1999. Dette norme sono oggi sostituite dal presente intervento conforme a quello pure attuato in ossequio agli obblighi di appartenenza alla UE in ambito alimentare (cfr. in particolare, il D.lgs. n. 190/2006 - recante “Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare", nel quale la maggior parte delle sanzioni è di natura amministrativa).

Si tratta dunque di regolamentare e sanzionare misure che sia pure a presidio del bene salute, hanno carattere preventivo e intervengono in un momento causale che ancora non determina in concreto la verificazione dell’evento di danno alla salute, a ciò costituendo presidio le citate disposizioni che recano sanzioni penali. Il sistema è quindi articolato su livelli diversi di risposta sanzionatoria. Al fine di dare attuazione ai principi di effettività, proporzionalità e dissuasione, la risposta sanzionatoria è modulata secondo un modello consolidato, in funzione della gravità delle violazioni e del nocumento agli interessi protetti, mentre l’introduzione di sanzioni penali per le violazioni relative ai materiali a contatto risulterebbe dunque incoerente con il complessivo sistema sanzionatorio, che già assicura, con le specifiche disposizioni richiamate, la tutela penale della salute.

Si consideri da ultimo, proprio nel senso di assicurare la piena tutela degli interessi sottesi alla disciplina dell’Unione, che tutte le violazioni di carattere amministrativo introdotte nel testo e che possono configurare fattispecie punite penalmente (nell’ambito del più ampio quadro sanzionatorio delineato), sono sanzionate “salvo che il fatto costituisca reato”, proprio a confermare la possibilità che la concreta fattispecie trovi nella disciplina penale un corrispondente ambito di più stringente tutela.

E’ stata accolta l’osservazione n. 1) della 12^ Commissione del Senato, relativa al titolo dello schema di decreto legislativo, volta ad integrare l’elencazione della normativa primaria per la quale lo schema appronta la disciplina sanzionatoria, con l’indicazione espressa degli altri specifici regolamenti vigenti in materia, peraltro elencati nelle premesse, e segnatamente dei regolamenti (CE) n. 1895/2005, relativo alla restrizione dell'uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con prodotti alimentari, n. 282/2008, relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il regolamento (CE) n. 2023/2006, n. 450/2009, concernente i materiali attivi e intelligenti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, e n. 10/2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

In relazione all’osservazione n. 2) della 12^ Commissione del Senato sulla formulazione dell’articolo 5, pur evidenziando come la stessa sia in linea con il disposto di cui all’articolo 3 del D.lgs. n. 190/2006, recante “Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare", è stata accolta la richiesta integrando l’articolo 5, comma 1, per come di seguito riportato: “Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore economico che, avendo importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito materiali o oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, essendo a conoscenza o presumendo, in base alle informazioni in suo possesso in qualità di professionista, la loro non conformità al regolamento ed alle normative vigenti, non avvia immediatamente o comunque prima che intervenga la verifica dell’autorità competente, le operazioni di ritiro dei prodotti difettosi, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 ad euro 25.000. La medesima sanzione si applica all’operatore economico che non fornisce ai consumatori immediatamente e, in ogni caso, prima che intervenga la verifica dell’autorità competente, adeguate informazioni sui gravi rischi per la salute umana che possono derivare, direttamente o indirettamente, dai materiali o oggetti di cui al periodo precedente”.

Sono state accolte, altresì, l’osservazione n. 3) della 12^ Commissione del Senato e l’analoga osservazione delle Commissioni riunite della Camera, sopprimendo l’inciso “e per il pagamento della somma di cui al presente articolo” contenuto dopo le parole “in essa contenute” di cui all’articolo 11, comma 1; è stata infine accolta l’osservazione n. 4) della  12^ Commissione del Senato, riformulando l’ultimo periodo del comma 1, con il richiamo alle disposizioni del Capo I, Sezione seconda, della legge 24 novembre 1981, n. 689 nel senso di chiarire che, una volta constatata la mancata ottemperanza alla diffida, si provvede alla contestazione e alla notificazione della violazione nonché alla irrogazione della sanzione secondo i tempi e le modalità previsti dalla richiamata disciplina generale.