Schema di DPCM - Regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche - Testo

Esame definitivo - Consiglio dei ministri 18 maggio 2015

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche"

Relazione illustrativa

Indice

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Definizioni
Art. 2  - Dipartimenti del Ministero
 

TITOLO II - AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Art. 3 - Capo del dipartimento
Art. 4 - Dipartimento per gli affari di giustizia
Art. 5 - Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi
Art. 6 - Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria
Art. 7 - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità 


TITOLO III - AMMINISTRAZIONE PERIFERICA

Art. 8 - Organi di decentramento amministrativo
Art. 9 - Funzioni e compiti
Art. 10 - Risorse finanziarie della direzione regionale
Art. 11 - Competenze della direzione regionale relative al Dipartimento per gli affari di giustizia
Art. 12 - Competenze della direzione regionale relative al Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi: area del personale e della formazione
Art. 13 - Competenze della direzione regionale relative al Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi: area delle risorse materiali, dei beni e dei servizi)
Art. 14 - Competenze della direzione regionale relative al Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi: area della statistic
Art. 15 - Competenze della direzione regionale relative al Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi: area dei sistemi informativi automatizzati

TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 16 - Disposizioni transitorie e finali
Art. 17 - Divieto di nuovi o maggiori oneri

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Vista la legge 17 maggio 1952, n. 629 e successive modificazioni e  integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1311 e successive modificazioni e  integrazioni;

Visto l’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 446;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e successive modificazioni e  integrazioni;

Visti gli articoli 4, comma 4, 5, 16, 17, 18, 19 e 55, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e  integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e  integrazioni;

Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63 e successive modificazioni e  integrazioni;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240 e successive modificazioni e  integrazioni;

Visto l’articolo 1, commi da 404 a 416, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l’articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni e  integrazioni;

Visto l’articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;

Visto l'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Visto l'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto l’articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Visto l’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15;

Visto l’articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che prevede la facoltà di richiedere il parere al Consiglio di Stato sugli schemi da adottare ai sensi del medesimo comma;

Visto l’articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55;

Sentite le organizzazioni sindacali di settore;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 2015;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi all’adunanza del 16 aprile 2015;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella seduta del 18 maggio 2015;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze;
 

ADOTTA
il seguente regolamento:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Definizioni)

  1. Ai fini del presente decreto si intende:

a) per «Ministro» il Ministro della giustizia;
b) per «Ministero» il Ministero della giustizia;
c) per «decreto legislativo» il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
d) per «amministrazione centrale» i dipartimenti, le direzioni generali e le altre articolazioni centrali previsti dal titolo II del presente decreto;
e) per «Direzione regionale» la direzione generale interregionale dell’organizzazione giudiziaria;
f) per «Direttore regionale» il dirigente generale, preposto ad una direzione regionale, scelto nell’ambito dei soggetti di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.


Art. 2
(Dipartimenti del Ministero)

  1. Per l’espletamento delle proprie funzioni il Ministero si articola nei seguenti uffici centrali di gestione amministrativa:

a) Dipartimento per gli affari di giustizia;
b) Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi;
c) Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria;
d) Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.


TITOLO II
AMMINISTRAZIONE CENTRALE
Art. 3
(Capo del dipartimento)

  1. Ad ogni dipartimento è preposto un Capo del dipartimento
  2. Al Capo del dipartimento spettano i compiti e le funzioni specificamente previsti dall’articolo 5 del decreto legislativo e dal presente regolamento, nonché:
    a) le funzioni di proposta e parere al Ministro nelle materie di competenza del dipartimento; in materia di atti normativi, anche internazionali, tali funzioni sono esercitate in coordinamento con l’attività dell’Ufficio legislativo del Ministero e con l’Ufficio per il coordinamento degli affari internazionali e a supporto dei medesimi;
    b) le funzioni di determinazione dei programmi attuativi degli indirizzi del Ministro; indirizzo, coordinamento e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale del dipartimento; adozione di circolari nelle materie di competenza;
    c) la contrattazione collettiva.
  3. Per l’espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al comma 2, il Capo del dipartimento si avvale dell’Ufficio del Capo del dipartimento, nell’ambito del quale vengono altresì svolte, in raccordo con l’Ufficio di Gabinetto e con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, la progettazione e il  controllo di gestione di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e all’articolo 6 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 nonché le attività generali necessarie per l’attuazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e per gli adempimenti connessi alla trasparenza della pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L’Ufficio del Capo del dipartimento svolge, altresì, attività di studio e ricerca con particolare riferimento ai profili della organizzazione e della innovazione nelle materie di competenza, fornisce consulenza agli uffici del dipartimento e a quelli periferici e, in coerenza con gli indirizzi dell’Ufficio per il coordinamento degli affari internazionali, assicura il coordinamento dell’attività internazionale svolta dal dipartimento e dalle singole direzioni generali.
  4. Il Capo del dipartimento di cui agli articoli 4, 5 e 6 è coadiuvato nell’esercizio delle sue funzioni da un vice Capo nominato per la durata del suo mandato, all’interno delle dotazioni organiche dirigenziali complessive del Ministero.
  5. Il vice Capo è nominato tra i soggetti indicati nell’articolo 18, comma 2, del decreto legislativo. L’incarico di vice Capo è conferito con le modalità  di cui all’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero, per il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, con le modalità  di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, e costituisce incarico di livello dirigenziale generale.
  6. Al fine del coordinamento delle attività dipartimentali relative alle competenze di cui agli articoli 4, comma 2, lettera c), e 5, comma 2, lettere b), c), e), f) e 7 comma 2 lettera b) e alle politiche del personale è istituita la Conferenza dei capi dipartimento con compiti di programmazione, indirizzo e controllo. La Conferenza è convocata dal Ministro, che può anche presiederla ed è composta dal Capo di gabinetto e dai Capi dipartimento. Le modalità di funzionamento della Conferenza sono stabilite con decreto del Ministro. Alle riunioni della Conferenza, possono essere chiamati a partecipare il Capo dell’Ispettorato generale del Ministero, il Capo dell’Ufficio legislativo nonché i dirigenti generali ai quali sono affidate responsabilità nei settori riguardanti le materie di cui al primo periodo.


Art. 4
(Dipartimento per gli affari di giustizia)

  1. Il Dipartimento per gli affari di giustizia esercita le funzioni e i compiti inerenti le aree funzionali individuate dall’articolo 16, comma 3, lettera a), del decreto legislativo.
  2. Per l’espletamento delle funzioni del Dipartimento per gli affari di giustizia sono istituiti i seguenti uffici dirigenziali generali, con le competenze per ciascuno di seguito indicate:

    a) Direzione generale della giustizia civile: acquisizione ed elaborazione di materiale nel settore civile; questioni concernenti l’applicazione delle leggi e dei regolamenti in materia civile; relazioni internazionali in materia civile e in particolare studio preparatorio ed elaborazione di convenzioni, trattati, accordi e altri strumenti internazionali, con il coordinamento del Capo del dipartimento e in collaborazione con l’Ufficio legislativo e l’Ufficio per il coordinamento degli affari internazionali e a supporto dei medesimi; adempimenti relativi alla esecuzione delle convenzioni di collaborazione giudiziaria internazionale; rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale; patrocinio a spese dello Stato, notificazioni e rogatorie civili da e per l’estero; proroga dei termini in caso di irregolare funzionamento degli uffici giudiziari; vigilanza e controllo sul recupero delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia e sulla gestione dei depositi giudiziari; procedimenti per il recupero di somme dovute da funzionari dell’ordine giudiziario o da ausiliari dell'autorità giudiziaria; recupero dei crediti liquidati, in favore dell’amministrazione, dalla Corte dei conti per danno erariale; vigilanza e controllo sui corpi di reato; rapporti con Equitalia Giustizia s.p.a.; servizi di cancelleria e relativi quesiti; vigilanza e indirizzo amministrativo sui servizi relativi alla giustizia civile, esame delle istanze e dei ricorsi e rapporti con l’Ispettorato generale del Ministero; spese di giustizia; servizio elettorale; proventi di cancelleria, contributo unificato, tasse di bollo e registri; riconoscimento ed esecuzione di sentenze straniere e altri atti formati all’estero in materia civile; vigilanza sugli ordini professionali; segreteria del Consiglio nazionale forense e degli altri consigli nazionali; vigilanza sugli organismi di conciliazione, di mediazione e di composizione delle crisi da sovraindebitamento; tenuta dell’albo degli amministratori giudiziari; vigilanza sulle associazioni professionali; vigilanza sui notai, sui consigli notarili, sulla Cassa nazionale del notariato e sulla relativa commissione amministratrice; questioni concernenti l’applicazione delle leggi e dei regolamenti sul notariato, sull’avvocatura e sugli altri ordini professionali, ivi compresi i concorsi e gli esami; attività relative al riconoscimento delle qualifiche professionali, ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; libri tavolari; vigilanza e controllo sulle conservatorie dei registri immobiliari, sul Pubblico registro automobilistico e sugli istituti vendite giudiziarie; competenze in materia di professioni non regolamentate e di amministratori di condominio;

    b) Direzione generale della giustizia penale: acquisizione ed elaborazione di materiale nel settore penale e criminologico; vigilanza sui servizi relativi alla giustizia penale, esame delle istanze e dei ricorsi e rapporti con l’Ispettorato generale del Ministero, preparazione di rapporti e relazioni per incontri nazionali e internazionali nel settore penale; attività di cooperazione internazionale attiva e passiva in materia penale; istruzione delle pratiche concernenti i provvedimenti in materia penale di competenza del Ministro; relazioni internazionali in materia penale e in particolare studio preparatorio ed elaborazione di convenzioni, trattati, accordi e altri strumenti internazionali, con il coordinamento del Capo del dipartimento e in collaborazione con l’Ufficio legislativo e l’Ufficio per il coordinamento degli affari internazionali e a supporto dei medesimi; rapporti con l’Unione europea, con l’Organizzazione delle nazioni unite e le altre istituzioni internazionali per la prevenzione e il controllo dei reati; attività relativa ai codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; procedura istruttoria delle domande di grazia; gestione, organizzazione generale, coordinamento, vigilanza e controllo sul funzionamento del casellario centrale e dei casellari giudiziali; funzioni del responsabile della prevenzione della corruzione di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

    c) Direzione generale degli affari giuridici e legali: contenzioso nel quale è interessato il Ministero, in raccordo con le direzioni generali, anche degli altri dipartimenti, competenti per le materie interessate; contenzioso relativo ai diritti umani e ricorsi individuali proposti contro lo Stato avanti la Corte europea dei diritti dell’uomo; esecuzione delle sentenze nelle materie di competenza del dipartimento. Restano ferme, in materia di contenzioso, le competenze di cui agli articoli 5, comma 2, lettera d), e 6, comma 3, nonché quelle previste dall’articolo 5, comma 3, lettera a-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400.
     
  3. Il Capo del dipartimento svolge altresì le seguenti funzioni inerenti a:
    a) direzione della Biblioteca centrale giuridica e della Biblioteca del Ministero;
    b) pubblicazione delle leggi e degli altri provvedimenti normativi e non normativi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e inserzione nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica; pubblicazione degli atti nel Bollettino ufficiale del Ministero;
    c) vigilanza sull’amministrazione degli archivi notarili di cui alla legge 17 maggio 1952, n. 629;
    d) adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato italiano; adeguamento del diritto interno alle previsioni degli strumenti internazionali in materia di diritti umani;
    e) traduzione di leggi e atti stranieri.
  4. Nell’ambito del dipartimento opera, sotto la vigilanza e il controllo del Capo del dipartimento, l’Ufficio centrale degli archivi notarili per lo svolgimento delle funzioni e compiti previsti dalla legge 17 maggio 1952, n. 629. L'Ufficio centrale è altresì competente per i provvedimenti disciplinari più gravi della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni.


Art. 5
(Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi)

  1. Il Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi esercita le funzioni e i compiti inerenti le aree funzionali individuate dall’articolo 16, comma 3, lettera b), del decreto legislativo.
  2. Per l’espletamento delle funzioni del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, oltre alle direzioni generali regionali, sono istituiti i seguenti uffici dirigenziali generali, con le competenze per ciascuno di seguito indicate:

    a) Direzione generale del personale e della formazione: ruolo e matricola del personale dirigenziale e non dirigenziale; reclutamento, nomina e prima assegnazione del personale dirigenziale e non dirigenziale dell’amministrazione centrale e degli uffici giudiziari nazionali; reclutamento, nomina e prima assegnazione del personale dirigenziale e non dirigenziale dell’amministrazione periferica e degli uffici giudiziari diversi da quelli nazionali nei casi previsti dall’articolo 35, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; reclutamento per mobilità; piano delle assunzioni obbligatorie ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68; gestione del personale dell’amministrazione centrale e degli uffici giudiziari nazionali; trasferimento del personale amministrativo tra le circoscrizioni delle singole direzioni regionali e trasferimenti da e per altre amministrazioni; comandi verso altre amministrazioni e collocamenti fuori ruolo; provvedimenti disciplinari più gravi della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni; formazione professionale dei dirigenti; formazione e riqualificazione professionale del personale dell’amministrazione centrale e degli uffici giudiziari nazionali; relazioni sindacali; provvedimenti in materia pensionistica, ferme le competenze della Direzione generali dei magistrati; Cassa di previdenza degli ufficiali giudiziari. Restano ferme le competenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e quelle del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità;

    b) Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie: determinazione del fabbisogno di beni e servizi dell’amministrazione centrale e degli uffici giudiziari nazionali; acquisti, per importi pari o superiori alle soglie di cui all’articolo 28 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di beni e servizi omogenei ovvero comuni a più distretti di corte di appello; acquisizione di veicoli; acquisizione, progettazione e gestione dei beni mobili, immobili e dei servizi dell’amministrazione centrale e degli uffici giudiziari nazionali; emissione del parere previsto dall’articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119; predisposizione degli elementi necessari alla determinazione delle priorità di intervento ai sensi dell’articolo 50 della legge 23 dicembre 1998, n. 448; espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254; competenze connesse alle attività della Commissione di manutenzione del palazzo di giustizia di Roma; servizio di documentazione degli atti processuali a norma dell’articolo 51 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271; gestione dei conti di credito per attività connesse con il servizio postale nazionale; predisposizione e attuazione dei programmi per l’acquisto, la costruzione, la permuta, la vendita, la ristrutturazione di beni immobili; predisposizione e attuazione degli atti di competenza del Ministro in materia di procedimenti relativi alla concessione ai comuni di contributi per le spese di gestione degli uffici giudiziari; competenze connesse alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. La Direzione generale esercita altresì una competenza generale in materia di procedure contrattuali del Ministero, comprese le procedure di formazione del contratto riguardanti l’acquisizione di beni e servizi informatici, di telecomunicazione e fonia ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1997, n. 452. I raccordi con le competenze in materia di risorse e tecnologie degli altri dipartimenti sono definiti con i decreti di cui all’articolo 16, comma 2;

    c) Direzione generale del bilancio e della contabilità: adempimenti connessi alla formazione del bilancio di previsione, al disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato e al conto consuntivo; predisposizione del budget economico per centri di costo e rilevazione dei costi; variazioni di bilancio; predisposizione del conto annuale; erogazione del trattamento economico fondamentale e accessorio al personale dell’amministrazione centrale; erogazione del trattamento economico fondamentale al personale degli Uffici giudiziari centrali; gestione dei fondi relativi al trattamento economico accessorio; rimborso degli oneri relativi al trattamento economico fondamentale del personale comandato da altre amministrazioni ed enti; servizio dei buoni pasto spettanti ai dipendenti dell’amministrazione giudiziaria; liquidazione di interessi e rivalutazione sulle somme spettanti al personale;

    d) Direzione generale dei magistrati: attività preparatorie e preliminari relative all’esercizio dell’azione disciplinare e altre attività di supporto nelle materie di competenza del Ministro in ordine ai magistrati professionali e onorari, salve le competenze dell’Ispettorato generale del Ministero, e conseguenti rapporti con il Consiglio superiore della magistratura; gestione del personale di magistratura ordinaria e onoraria; tabelle di composizione degli uffici giudiziari; gestione dei concorsi per l’ammissione in magistratura; provvedimenti in materia pensionistica relativi al personale di magistratura; contenzioso relativo al personale di magistratura;

    e) Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati: programmazione, progettazione, sviluppo e gestione dei sistemi informativi automatizzati, di telecomunicazione e fonia per tutti gli uffici del Ministero, gli uffici amministrativi decentrati e gli uffici giudiziari; integrazione e interconnessione dei sistemi nel rispetto degli standard; interconnessione con i sistemi informativi automatizzati, di telecomunicazione e fonia delle altre amministrazioni; adempimento dei compiti di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39; pareri di congruità tecnico-economica sugli acquisti per i quali non è richiesto il parere obbligatorio dell'Agenzia per l'Italia digitale; predisposizione e gestione del piano per la sicurezza informatica dell’amministrazione della giustizia; promozione e sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica, telecomunicazione, telematica e fonia. Il Direttore generale è il responsabile per i sistemi informativi automatizzati ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e il responsabile del centro di competenza di cui all’articolo 17, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

    f) Direzione generale di statistica e analisi organizzativa: compiti previsti dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, quale ufficio del Sistema statistico nazionale, ivi compresa la realizzazione e gestione di banche dati di statistica giudiziaria; redazione del programma statistico nazionale attraverso l’individuazione di criteri unici e omogenei sul territorio nazionale, assicurando a livello centrale, per i rapporti con l'ISTAT, il coordinamento con gli uffici del Ministero, gli uffici amministrativi decentrati e gli uffici giudiziari;  rapporti con organismi europei e internazionali di settore.
  3. Il Capo del dipartimento svolge altresì le seguenti funzioni:

    a) rilevazione dei fabbisogni e programmazione degli interventi su circoscrizioni giudiziarie, dotazioni, piante organiche di personale da destinare alle varie strutture e articolazioni dell’amministrazione  giudiziaria, nel quadro delle dotazioni organiche esistenti;

    b) gestione dell’ufficio relazioni con il pubblico, ai sensi degli articoli 1, comma 4, lettere b) e c), e 8, della legge 7 giugno 2000, n. 150.


Art. 6
(Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria)

  1. Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria esercita le funzioni e i compiti inerenti le aree funzionali individuate dall’articolo 16, comma 3, lettera c), del decreto legislativo.
  2. Per l’espletamento delle funzioni del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, oltre ai provveditorati regionali dell’Amministrazione penitenziaria di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, sono istituiti i seguenti uffici dirigenziali di livello generale, con le competenze per ciascuno di seguito indicate:

    a) Direzione generale del personale e delle risorse: assunzione e gestione del personale dirigenziale e non dirigenziale; assunzione e gestione del personale dirigenziale e non dirigenziale del Corpo di Polizia penitenziaria; relazioni sindacali; provvedimenti disciplinari più gravi della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per il personale della carriera dirigenziale penitenziaria; attribuzioni previste dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 446; fermo quanto disposto dall’articolo 5, comma 2, lettera b), gestione dei beni demaniali e patrimoniali, dei beni immobili, dei beni mobili e dei servizi; edilizia penitenziaria e residenziale di servizio e formulazione dei relativi pareri tecnici;

    b) Direzione generale dei detenuti e del trattamento: assegnazione e trasferimento dei detenuti e degli internati all’esterno dei provveditorati regionali; gestione dei detenuti sottoposti ai regimi speciali; servizio sanitario; attività trattamentali intramurali;

    c) Direzione generale della formazione: formazione, aggiornamento e specializzazione del personale appartenente ai quadri direttivi dell’amministrazione penitenziaria secondo le attribuzioni previste dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 446 per l’Istituto superiore di studi penitenziari; formazione e aggiornamento professionale del personale amministrativo, di polizia penitenziaria e dei servizi sociali; organizzazione delle strutture della Direzione generale, al fine di svolgere, per aree di competenza omogenee, funzioni di raccordo tra il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità; attività di studio, raccolta, analisi, elaborazione anche statistica dei dati inerenti materie connesse alle funzioni dell’attività penitenziaria e della giustizia di comunità, in raccordo con il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, per il necessario supporto delle scelte gestionali; relazioni internazionali concernenti la materia penitenziaria e la giustizia di comunità, in raccordo con l’Ufficio legislativo e con l’Ufficio per il coordinamento dell’attività internazionale; comunicazioni istituzionali e attività informativa, anche telematica, nelle materie di competenza in raccordo con l’ufficio stampa. 
     
  3. Il Capo del dipartimento svolge altresì le seguenti funzioni: compiti inerenti l’attività ispettiva nelle materie di competenza; contenzioso relativo alle materia di competenza delle direzioni generali di cui al comma 2, lettere a) e b).


Art. 7
(Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)

  1. Il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità esercita le funzioni e i compiti inerenti le aree funzionali di cui all’articolo 16, comma 3, lettera d), del decreto legislativo, e quelli inerenti l’esecuzione penale esterna e la messa alla prova degli adulti.
  2. Per l’espletamento delle funzioni di cui al comma 1 sono istituite i seguenti uffici dirigenziali generali con le competenze di seguito indicate:

    a) Direzione generale del personale, delle risorse e per l’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile: assunzione e gestione del personale dirigenziale e non dirigenziale della giustizia minorile; assunzione e gestione del personale dei servizi sociali per l’esecuzione penale esterna; relazioni sindacali; provvedimenti disciplinari più gravi della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni e tutti gli altri provvedimenti disciplinari quando il capo della struttura non ha qualifica dirigenziale; esecuzione dei provvedimenti del giudice minorile; partecipazione agli interventi di prevenzione della devianza, convenzioni, consulenze, rapporti con gli enti locali, finalizzati all’attività trattamentale; organizzazione dei servizi per l’esecuzione dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria minorile; fermo quanto disposto dall’articolo 5, comma 2, lettera b), progettazione e gestione dei beni immobili, mobili e servizi;

    b) Direzione generale per l’esecuzione penale esterna e di messa alla prova: indirizzo e coordinamento delle attività degli uffici territoriali competenti in materia di esecuzione penale esterna; rapporti con la magistratura di sorveglianza e ordinaria, con gli enti locali e gli altri enti pubblici, con gli enti privati, le organizzazioni del volontariato, del lavoro e delle imprese, finalizzati al trattamento dei soggetti in esecuzione penale esterna.
     
  3. Il Capo del Dipartimento svolge altresì le seguenti funzioni:

    a) in raccordo con il Capo Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, programmazione, pianificazione e controllo dell’esecuzione penale esterna, garantendo uniformità di indirizzo e omogeneità organizzativa;

    b) attività ispettiva;

    c) rapporti con le autorità giudiziarie italiane ed estere; adempimenti connessi alla qualità di autorità centrale prevista da convenzioni internazionali, regolamenti e direttive dell’Unione europea in collaborazione con l’Ufficio legislativo e con l’Ufficio per il coordinamento dell’attività internazionale; attività inerenti la nomina dei componenti esperti dei tribunali per i minorenni.


TITOLO III
AMMINISTRAZIONE PERIFERICA
Art. 8
(Organi di decentramento amministrativo)

  1. Costituiscono organi periferici di livello dirigenziale generale del Ministero della giustizia le Direzioni regionali indicate nella tabella A) allegata al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, come modificata dalla tabella A) allegata al presente decreto, aventi la sede e la competenza, per le rispettive circoscrizioni interregionali e i distretti in esse compresi, nonché i provveditorati regionali dell’Amministrazione penitenziaria di cui all’articolo 32 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e relativa tabella E come sostituita dalla tabella B allegata al presente regolamento.
  2. Costituiscono organi periferici di livello dirigenziale non generale del Ministero i centri per la giustizia minorile di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 ed all’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 e successive modificazioni.
     


Art. 9
(Funzioni e compiti)

  1. Il direttore regionale, nel rispetto delle disposizioni e sotto la vigilanza dei capi dei dipartimenti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), svolge i compiti attribuitigli dal decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240 e dal presente regolamento, in coordinamento, per le materie di rispettiva competenza, con le articolazioni dell’amministrazione centrale.
  2. Il direttore regionale:

    a) gestisce le risorse umane, materiali e finanziarie di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240 ed esercita i relativi poteri di spesa;

    b) definisce per gli uffici giudiziari i limiti entro i quali possono essere adottati gli atti che comportano oneri di spesa;

    c) assegna agli uffici le risorse finanziarie e strumentali a norma dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240;

    d) svolge le attività di programmazione, individuazione, rilevazione, controllo, gestione, verifica, anche a consuntivo, delle risorse finanziarie assegnate; verifica la coerenza tra lo stanziamento e l’allocazione effettiva delle risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione degli obiettivi programmati; svolge attività di analisi e rendiconto periodica finalizzata al supporto decisionale; analizza gli scostamenti tra quanto programmato e quanto conseguito; svolge le attività di individuazione, rilevazione, controllo e gestione di dati e informazioni finalizzate al supporto dei processi decisionali e del controllo di gestione dell’amministrazione centrale.


Art. 10
(Risorse finanziarie della direzione regionale)

  1. Il direttore regionale, entro il 30 settembre di ciascun anno, trasmette ai capi dei dipartimenti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b) un piano di ripartizione, per l’esercizio successivo, delle spese concernenti:

    a) il funzionamento della direzione regionale;
    b) il funzionamento degli uffici compresi nella circoscrizione.
     
  2. All’inizio dell’esercizio finanziario, i capi dei dipartimenti ripartiscono, con proprie determinazioni, tra le direzioni regionali una quota dei fondi stanziati in bilancio nell’ambito del rispettivo centro di responsabilità. Nel corso dell’esercizio finanziario, con successivi decreti, i capi dei dipartimenti provvedono alla ripartizione della parte rimanente dei fondi stanziati in bilancio anche in relazione a particolari esigenze che non possono essere soddisfatte con i fondi in precedenza assegnati.
  3. I fondi di cui al comma 2, con esclusione di quelli destinati al funzionamento della direzione generale, sono ripartiti, a cura del direttore regionale, ordinatore primario di spesa ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908, tra gli uffici compresi nella circoscrizione di competenza, con il provvedimento di cui all’art. 3 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240. Il direttore regionale può disporre aperture di credito in favore dei funzionari delegati.
  4. Entro il quindicesimo giorno successivo alla fine di ogni semestre i funzionari delegati trasmettono alla direzione regionale competente l’elenco delle spese sostenute nel semestre precedente per il controllo sulla regolare attuazione dei programmi.
    5. Il direttore regionale, entro il mese successivo alla fine di ogni semestre, trasmette ai competenti dipartimenti dell’amministrazione centrale l’elenco delle spese sostenute nel semestre precedente per il controllo sulla regolare attuazione dei programmi.


Art. 11
(Competenze della direzione regionale relative al Dipartimento per gli affari di giustizia)

  1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, sono attribuiti alla direzione regionale, nell’ambito della circoscrizione di competenza, i seguenti compiti:
    a) attuazione delle iniziative e degli interventi per garantire lo svolgimento delle funzioni demandate al sistema informativo del casellario dal decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
    b) raccolta delle informazioni relative alle spese di giustizia sostenute negli uffici giudiziari della circoscrizione di competenza, con esclusione di ogni rapporto con Equitalia giustizia s.p.a.


Art. 12
(Competenze della direzione regionale relative al Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi: area del personale e della formazione)

  1. Sono attribuiti alla direzione regionale, nell’ambito della circoscrizione di competenza, i seguenti compiti:

    a) reclutamento del personale nell’ambito della programmazione effettuata dall’amministrazione centrale; nomina e prima assegnazione del personale reclutato con concorso regionale;

    b) gestione del personale dell’amministrazione periferica, delle cancellerie e segreterie giudiziarie, degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti; assegnazione delle risorse umane agli uffici; assegnazione temporanea di personale, anche in soprannumero, in posti vacanti di altro ufficio compreso nella circoscrizione, per un periodo non superiore a sei mesi prorogabile una sola volta; trasferimenti e comandi nell’ambito della circoscrizione; formazione e aggiornamento professionale del personale non dirigenziale dell’amministrazione periferica, delle cancellerie e segreterie giudiziarie, degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti;

    c) gestione del trattamento economico e fiscale degli ufficiali giudiziari nell’ambito dei servizi notificazioni, esecuzioni e protesti; disamina delle ispezioni relative ai medesimi servizi.


Art. 13
(Competenze della direzione regionale relative al Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi: area delle risorse materiali, dei beni e dei servizi)

  1. Sono attribuiti alla direzione regionale, nell’ambito della circoscrizione di competenza, i seguenti compiti:
    a) analisi comparativa dei costi relativi alle diverse tipologie di beni;

    b) acquisti di beni e servizi per l’amministrazione periferica e gli uffici giudiziari; gestione delle risorse materiali, dei beni e servizi dell’amministrazione periferica e degli uffici giudiziari;

    c) determinazione del fabbisogno di beni e servizi dell’amministrazione periferica e degli uffici giudiziari;

    d) alimentazione del sistema informativo delle scritture contabili e dei dati relativi al fabbisogno;

    e) gestione degli immobili demaniali;

    f) erogazione del contributo ai comuni di cui alla legge 24 aprile 1941, n. 392, per le spese di funzionamento degli uffici giudiziari.

Art. 14
(Competenze della direzione regionale relative al Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi: area della statistica)

  1. Sono attribuiti alla direzione regionale, nell’ambito della circoscrizione di competenza, i seguenti compiti:

    a) attività di controllo delle procedure di raccolta dei dati e delle informazioni finalizzate alla alimentazione dei sistemi centralizzati di statistica, seguendo i criteri stabiliti a livello nazionale dalla Direzione generale di statistica e analisi organizzativa nell’ambito del programma statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

    b) supporto alla Direzione generale di statistica analisi organizzativa nel coordinamento e controllo della attività svolta dagli uffici giudiziari strumentale ai compiti previsti nel decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.


Art. 15
(Competenze della direzione regionale relative al Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi: area dei sistemi informativi automatizzati)

  1. Sono attribuiti alla competenza della direzione regionale, nell’ambito della circoscrizione di competenza, i seguenti compiti:

    a) individuazione delle esigenze informatiche degli uffici del territorio e pianificazione delle risorse necessarie; gestione del servizio di assistenza sistemistica; pareri di congruità tecnico-economica sull’acquisto di beni o servizi informatici; approvvigionamento e gestione dei beni strumentali informatici delle direzioni regionali;

    b) programmazione, adozione, monitoraggio e vigilanza delle disposizioni e procedure di sicurezza nel trattamento dei dati e nella gestione dei sistemi informativi.


TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 16
(Disposizioni transitorie e finali)

  1.  All’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale nonché alla definizione dei relativi compiti e alla distribuzione dei predetti tra le strutture di livello dirigenziale generale si provvede con decreti del Ministro, ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, da emanarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. Non possono essere individuati uffici dirigenziali non generali in numero superiore a quello dei posti di dirigente di seconda fascia previsti, per ciascun dipartimento, nelle tabelle D), E), F) e G) allegate al presente decreto.
  2. Con uno o più decreti del Ministro, da emanarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, è stabilita la data di entrata in funzione degli uffici dirigenziali generali di cui al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e si provvede alla razionalizzazione e all’utilizzo degli uffici e delle strutture esistenti anche con riferimento ai compiti di prevenzione della corruzione e di tutela della trasparenza. Con uno o più decreti del Ministro si provvede altresì, in attesa dell’istituzione delle strutture di cui al primo periodo, alla adozione delle misure necessarie al coordinamento informativo ed operativo tra le articolazioni interessate. Con uno o più decreti del Ministro si provvede alla razionalizzazione e all'informatizzazione delle strutture degli uffici dell’Amministrazione giudiziaria, del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, nonché dell'Amministrazione degli archivi notarili, ivi compreso il trasferimento alle direzioni regionali delle strutture e risorse degli uffici di coordinamento interdistrettuale per i sistemi informativi automatizzati; con i medesimi decreti possono essere istituiti presidi territoriali in luogo dei soppressi provveditorati regionali dell’amministrazione penitenziaria e ne sono definiti competenze e compiti. Con uno o più decreti del Ministro si provvede alla razionalizzazione ed all’informatizzazione delle strutture degli uffici del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità nonché alla definizione di linee operative omogenee per l’attività di gestione trattamentale. Con decreto del Ministro di natura regolamentare si provvede alla riduzione degli uffici ispettivi dell’Amministrazione degli archivi notarili.
  3. Con uno o più decreti del Ministro, nell’ambito delle dotazioni organiche del Ministero, sono determinate le piante organiche del personale amministrativo degli uffici giudiziari e delle strutture centrali e periferiche in cui si articola l'Amministrazione.
  4. Il decreto del Presidente della Repubblica del 6 marzo 2001, n. 55, è abrogato. Fino alla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti del Ministro di cui al comma 2, le funzioni attribuite alle direzioni generali regionali sono esercitate dall'amministrazione centrale. I contratti stipulati e le procedure di progettazione e realizzazione di opere, beni e servizi avviati entro tale data conservano efficacia e restano attribuiti ai competenti dipartimenti dell'amministrazione centrale. Fino alla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti del Ministro di cui al comma 2 le funzioni attribuite alle direzioni generali regionali  possono essere delegate anche in parte agli uffici giudiziari distrettuali. Le strutture organizzative esistenti, interessate dal processo di riorganizzazione di  cui al presente decreto, e i corrispondenti incarichi dirigenziali, sono fatti salvi fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di prima fascia relativi alla nuova organizzazione del Ministero da concludersi entro il termine di 180 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.
  5. Alle necessità di riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale previste dall’articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dall’articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dall'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si provvede anche mediante la soppressione dei corrispondenti posti recati in aumento dall’articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240.
  6. La tabella A) allegata al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, è sostituita dalla tabella A) allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante.
  7. La direzione regionale 3, con sede in Napoli, esercita i compiti e le funzioni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102. L’Ufficio speciale di cui all’articolo 1 menzionato nel periodo che precede resta operante fino alla data di entrata in funzione della direzione regionale 3 come stabilita dal decreto di cui al comma 2, primo periodo.
  8. La tabella E) allegata alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, è sostituita dalla tabella B) allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante. .
  9. Le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale dell’Amministrazione giudiziaria, del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e dell’Amministrazione degli archivi notarili, sono previste dalle tabelle C), D), E), F) e G) allegate al presente decreto. Con successivi decreti del Ministro della giustizia ripartisce i contingenti di personale come sopra rideterminati nelle fasce retributive e nei profili professionali.
  10. Fermo quanto previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e la riduzione di cui all’articolo 5 del medesimo decreto legislativo, il Ministro provvede con proprio decreto all’attribuzione delle risorse ai dipartimenti.
  11. Con successivo decreto del Ministro di natura regolamentare è definito il nuovo modello organizzativo della Direzione generale della formazione.
  12. È istituita una struttura temporanea, di livello dirigenziale generale, per il coordinamento delle attività nell’ambito della politica regionale, nazionale e comunitaria, che ha la responsabilità del coordinamento, gestione e controllo dei programmi e degli interventi volti, nell’ambito della politica di coesione, al perseguimento degli obiettivi del Ministero inerenti all’organizzazione del sistema giustizia. La conferenza dei capi dipartimento di cui all’articolo 3, comma 6, svolge altresì funzione di programmazione, indirizzo e controllo relativamente alle competenze della direzione di cui al primo periodo. Ai fini dell’invarianza della spesa e nell’ambito delle dotazioni organiche del Ministero sono resi indisponibili in misura corrispondente posti di funzione dirigenziale, di livello generale e non generale, equivalenti dal punto di vista finanziario.
  13. Le dotazioni organiche del Ministero sono definite dal presente decreto ad ogni effetto di legge.


Art. 17
(Divieto di nuovi o maggiori oneri)

  1. Dall’attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 


Allegati